(Sergio Briguglio 14/9/1997)

 

ART.5, COMMI 5 E 6

 

 

Formulazione originale

 

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

 

Formulazione emendata dal Relatore

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e sempreche' non siano sopraggiunti nuovi elementi che consentano il rilascio e non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

 

Proposta di riformulazione

5. Il permesso di soggiorno e' rifiutato quando mancano ((...)) i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' rifiutato quando mancano i requisiti espressamente richiesti dalla presente legge o, in mancanza, i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. Il permesso di soggiorno e' revocato nei soli casi previsti espressamente dalla legge. Detti provvedimenti di rifiuto o di revoca non sono adottati quando siano motivati unicamente da irregolarita' amministrative sanabili o quando siano sopraggiunti nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, anche per motivi diversi da quelli per i quali il permesso e' stato originariamente richiesto o rilasciato. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando uno degli Stati contraenti abbia segnalato, nei modi stabiliti da dette convenzioni o accordi, che lo straniero non e' ammissibile nel territorio degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.