RIFORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 6.6

- Al comma 1 dell'articolo 6, dopo le parole

"lavoro autonomo"

inserire le parole

"studio e formazione".

Inoltre, sostituire l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 con il seguente:

"Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge (e nei limiti delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4) puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo il permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi dello straniero che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

a) avere in corso un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno;

b) possedere i requisiti per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo;

c) svolgere regolarmente attivita' non occasionale di lavoro autonomo."