Gruppo di Riflessione dell'Area Religiosa

 

RIFORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 11.80 DEL GOVERNO

 

Vecchia formulazione:

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) e' espulso ai sensi del comma 2, lettere a) e c), e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, tenuto conto delle condizioni di permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, il concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento."

 

Riformulazione proposta:

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) e' espulso ai sensi del comma 2, lettere a) e c), e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, tenuto conto delle condizioni di permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, il concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento, salvo il caso in cui lo straniero dichiari di trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. In tal caso il questore adotta la misura di cui all'articolo 12.

 

NOTA:

La riformulazione proposta e' indispensabile per evitare che il clandestino appartenente a una delle categorie protette dall'articolo 17 sia accompagnato immediatamente alla frontiera senza avere la possibilita' di far valere le proprie ragioni in merito a tale appartenenza.

Si pensi ad esempio alla donna in gravidanza (art. 17, comma 2): la valutazione su questa condizione non puo' essere lasciata al funzionario della questura, ne' ovviamente al Prefetto (in tutt'altre faccende affaccendato), che potrebbe, anche in buona fede, procedere all'accompagnamento immediato di persona meritevole di protezione.

Altrettanto grave sarebbe, in mancanza di questo emendamento, la condizione della persona per la quale l'espulsione possa comportare rischi per la vita a causa di persecuzioni (art. 17, comma 1). La valutazione sulla effetiva esistenza di questo pericolo non puo' essere effettuata in fretta e da funzionari non specificamente competenti.

E' quindi assolutamente necessario che il semplice appellarsi all'articolo 17 blocchi l'accompagnamento immediato e lo trasformi in un provvedimento di custodia che consenta un esame obiettivo della situazione.