(Sergio Briguglio 26/9/1997)

 

QUADRO DEGLI EMENDAMENTI DI INTERESSE PER IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

 

 

I. Emendamenti relativi al diritto di difesa e alla condizione degli stranieri detenuti

 

Art.15

1) La rubrica dell'articolo 15 e' sostituita dalla seguente:

"Diritto di difesa. Trattamento penitenziario."

 

2) Dopo il comma 1 dell'articolo 15 sono aggiunti i seguenti commi:

"2. Il cittadino straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Si prescinde, a tal fine, dal possesso da parte del cittadino straniero di un valido permesso di soggiorno. Lo straniero ha altresi' diritto ad essere assistito da un interprete.

3. Il cittadino straniero ha diritto a ricevere gli atti giudiziari a lui indirizzati in lingua a lui comprensibile.

4. Il detenuto straniero ha diritto a ricevere in lingua a lui comprensibile le informazioni relative ai suoi diritti e ai suoi obblighi.

5. Il detenuto straniero ha diritto di intrattenere corrispondenza e colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari. In tali casi l'autorita' penitenziaria dispone la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta.

6. L'autorita' penitenziaria, anche in collaborazione con enti o associazioni di volontariato attivi nel reinserimento sociale dei detenuti, si adopera per garantire al detenuto straniero concrete possibilita' di accesso a misure alternative alla detenzione.

7. Al cittadino straniero detenuto e' rilasciato, allo scadere della pena, un permesso di soggiorno di durata pari a quella residuata dal permesso di cui lo straniero era titolare al momento dell'ingresso nell'istituto di pena, sempre che il cittadino straniero non debba essere espulso ai sensi dell'articolo 13."

 

Art.16

 

1) Dopo il comma 5 dell'articolo 16 e' aggiunto il seguente comma:

"6. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo puo' essere altresi' rilasciato, al momento delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su richiesta del Tribunale di sorveglianza, ai cittadini stranieri per i quali sia stato disposto, durante l'espiazione di una pena detentiva, l'affidamento in prova, sempre che essi non debbano essere espulsi ai sensi dell'articolo 13 e che possano essere inseriti in un programma di assistenza e di integrazione sociale."

 

II. Emendamenti relativi allo svolgimento di attivita' professionale

Art.24

1) Al comma 2 dell'articolo 24 dopo la parola

"industriale,"

inserire la parola

"professionale,".

 

Art.34

1) Nella rubrica e ai commi 1 e 2 dell'articolo 34 sopprimere la parola

"sanitarie"

Corrispondentemente, al comma 1 dell'articolo 34, sostituire le parole

"il Ministero della Sanita'"

con le parole

"i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione";

al comma 2 dell'articolo 34 sostituire le parole

"il Ministro della Sanita'"

con le parole

"i Ministri competenti";

trasferire l'articolo 34 all'interno di un Capo apposito.

2) Al comma 1 dell'articolo 34, sopprimere le parole

"entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Corrispondentemente, sopprimere il comma 3 dello stesso articolo.

 

III. Emendamenti relativi alla condizione degli studenti

Art.36

1) Al comma 2 dell'articolo 36, dopo le parole

"all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.341,"

inserire le seguenti:

"tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri compresa tra il cinque e il dieci per cento del totale degli iscritti negli atenei italiani e".

2) Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 36, dopo le parole

"motivi di studio"

aggiungere le seguenti:

", anche con riferimento alle modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di ente o di privato regolarmente presente in Italia in luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero".

3) Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 36, dopo le parole

"studenti stranieri,"

inserire le parole

"anche a partire da anni di corso successivi al primo,".

4) Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 36, aggiungere la seguente:

"h) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.".

5) Al comma 5 dell'articolo 36, alle parole

"o per motivi religiosi,"

sostituire le seguenti:

"per richiesta di asilo, per motivi religiosi, o per studio, o di altro permesso che abiliti all'iscrizione a corsi di studio,".

6) Al comma 5 dell'articolo 36, sopprimere le parole

"nell'anno scolastico precedente".

7) Dopo il comma 5 dell'articolo 36 aggiungere il seguente comma:

"6. Al titolare di permesso di soggiorno per studio e' consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e di lavoro autonomo."

Corrispondentemente, alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 36 sopprimere le parole succesive alle seguenti:

"motivi di studio".

8) Dopo il comma 5 dell'articolo 36 aggiungere il seguente:

"6. In caso di studi universitari, il permesso di soggiorno per motivi di studio e' rinnovabile di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi. E' rinnovato oltre tali limiti su richiesta del Consiglio di facolta' ovvero per consentire allo studente di sostenere l'esame finale. In ogni caso, si deroga dai limiti stabiliti per il rinnovo qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi. Successivamente al conseguimento del titolo di studi il permesso e' ulteriormente rinnovabile per due anni. Puo' essere ulteriormente rinnovato per consentire allo straniero di sostenere gli esami di abilitazione professionale, nonché l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione. Al titolare del permesso e' consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e di lavoro autonomo. Il permesso puo' essere convertito in qualunque permesso per il quale il titolare possegga i requisiti e, successivamente al conseguimento del titolo di studio universitario, in un permesso di soggiorno per lavoro anche in mancanza dei relativi requisiti. Non e' consentita la conversione del permesso di soggiorno qualora lo straniero sia titolare di borsa di studio dello Stato condizionata al rientro in patria, salvo che lo straniero rinunci alla borsa entro i termini stabiliti dal regolamento di attuazione della legge o restituisca l'importo della borsa ricevuto, nella misura determinata dallo stesso regolamento.".

 

IV. Emendamenti relativi all'assistenza sociale

Art. 37

1) Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

"Art. 37 bis.

Assistenza sociale

1. Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi (TBC), per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti."

Corrispondentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, dopo la parola

"alloggio"

le seguenti parole:

"e assistenza sociale"