Date: Mon, 17 Aug 1998 11:24:54 +0200

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Cari amici, vi invio la direttiva del Presidente del Consiglio sulla modifica dei permessi di soggiorno per motivi umanitari sia per gli ex Jugoslavi, i Somali e gli Albanesi.

 

 

Spero che vi sia utile nel vostro lavoro

 

 

La direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  del 08/08/98 n. 184

 

 

Buon Lavoro

 

 

Elena Toncelli Benvenuto 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1998

 

 

 

 

 

Disposizioni per ladeguamento di alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari alla normativa introdotta con la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE

 

 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

 

 

 

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

 

 

Visto il decreto legge 24 luglio 1992, n. 350 convertito con modificazioni con legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, recanti "Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani allestero";

 

 

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 1997, recante "Norme sul rilascio del permesso temporaneo di soggiorno per motivi di lavoro o di studio ai cittadini somali privi del riconoscimento dello status di rifugiato";

 

 

Visto il decreto legge 20 marzo 1997, n. 60 convertito con legge 19 maggio 1997, n. 128 recante "Interventi straordinari per fronteggiare leccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dallAlbania";

 

 

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40 recante "Disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

 

 

Considerato che vi è la necessità di adeguare alle disposizioni della predetta legge 6 marzo 1998, n. 40, alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari ai sensi delle disposizioni precedentemente indicate e che tale necessità risulterà altresì ribadita dal documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 1998 ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, ai sensi dellart. 3, comma 7, della medesima legge n. 40 del 1998;

 

 

Ritenuto a tal fine di adottare una direttiva per indirizzare lattività degli uffici delle competenti amministrazioni;

 

 

Dintesa con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dellinterno, il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro del lavoro e della provvidenza sociale;

 

 

 

 

 

Dispone:

 

 

Art. 1.

 

 

 

 

 

1. Per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia alla data di pubblicazione della presente direttiva in forza del permesso di soggiorno a carattere straordinario o temporaneo o di nulla osta provvisorio rilasciati ai sensi delle norme indicate in premessa, nonché per coloro che siano in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari già rilasciato ai sensi dellart.4 del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come modificato dallart. 14 della legge 30 settembre 1993, n. 388, i quali si trovino nelle condizioni indicate dalla presente direttiva, le questure provvedono ad adeguare i predetti permessi e nulla osta, ai permessi di soggiorno di cui alla legge 6 marzo 1998, n. 40, recante "Disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero", secondo le disposizioni dei seguenti articoli.

 

 

 

 

 

Art.2.

 

 

 

 

 

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di cui allart. 1, che possano dimostrare di avere un rapporto di lavoro in corso o un formale impegno di assunzione, comprovati entrambi dal datore di lavoro, è rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro di durata biennale, ai sensi dellart. 5, comma 3, lettera d), della legge 6 marzo 1998, n. 40.

 

 

2. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di cui allart.1, che, al momento della richiesta, non possono dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa, né siano in possesso di un formale impegno allassunzione, è rilasciato un permesso di soggiorno annuale esteso al lavoro, ai sensi dellart. 5, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40.

 

 

3. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di cui allart. 1, ferme restando, ove applicabili, le norme sul rilascio di permessi di soggiorno di altro tipo che, per condizioni personali, sanitarie o per età, siano impossibilitati allo svolgimento di attività lavorativa, è rilasciato un permesso di soggiorno, della durata di un anno, ai sensi dellart. 5, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40.

 

 

 

 

 

Art. 3

 

 

 

 

 

1. La richiesta di adeguamento del permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere presentata alla questura competente del luogo in cui lo straniero ha la residenza o, in mancanza, a quella che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno posseduto, alla scadenza del titolo medesimo e comunque non oltre sessanta giorni dopo la scadenza.

 

 

2. Ladeguamento del permesso di soggiorno viene effettuato, in mancanza del passaporto o di altro documento di identità, sulla base del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato.

 

 

Art. 4

 

 

 

 

 

1. Il Ministro dellinterno cura lapplicazione della presente direttiva. Le altre amministrazioni, competenti in materia di immigrazione e condizione dello straniero, ne tengano conto nello svolgimento dei propri compiti.

 

 

 

 

 

Roma, 6 agosto 1998

 

 

 

 

 

Il Presidente: Prodi

 

 

 

 

 

988A7284