IL SISTEMA DEI VISTI E DELL'INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA E NELLO

SPAZIO SCHENGEN

 

PREMESSA

CONDIZIONI PER L’INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA

A) VALICHI DI FRONTIERA

B) PASSAPORTI ED ALTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIVALENTI

C) DISPONIBILITA' DI MEZZI FINANZIARI

D) VISTI

TIPOLOGIE DI VISTO: finalità, durata, requisiti e condizioni

1)   Adozione

2)   Affari

3)   Attività sportiva

4)   Culto

5)   Cure mediche

6)   Dimora

7)   Diplomatico (per accreditamento o notifica)

8)   Gara sportiva

9)   Invito

10) Lavoro autonomo

11) Lavoro subordinato

12) Missione

13) Motivi familiari

14) Reingresso

15) Ricongiungimento familiare

16) Studio

17) Tirocinio

18) Transito

19) Transito aeroportuale

20) Turismo

 

PREMESSA

L'ingresso operativo dell'Italia nel sistema di Schengen, il 26 ottobre

1997, ha segnato per il nostro Paese la positiva conclusione del processo di

adattamento del regime nazionale dei visti e dell'ingresso degli stranieri

alla nuova normativa uniforme condivisa dalla maggior parte degli Stati

europei, ispirata alla progressiva realizzazione di un vasto spazio comune

di libera circolazione grazie al definitivo abbattimento delle frontiere

"interne" e al rafforzamento dei controlli alle frontiere "esterne".

Il Ministero degli Affari Esteri, istituzionalmente competente in tema di

ingresso degli stranieri, ha predisposto ed emanato, d'intesa con le altre

Amministrazioni interessate, la necessaria normativa regolamentare con la

- Circolare n. 8 del 17.9.1997, a firma del Ministro Lamberto Dini,

contenente "Norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e

nello spazio Schengen".

Entrata in vigore il 26 ottobre 1997 con valore cogente non solo per le

Amministrazioni centrali, ma anche per le Rappresentanze diplomatiche e

consolari italiane all'estero, le Questure e gli Uffici di Polizia di

Frontiera, la Circolare del M.A.E. ha quindi completato sul piano operativo

la serie di fonti normative in materia, costituita da:

- Accordo di Schengen del 14.6.1985 tra Belgio, Francia, Germania,

Lussemburgo e Paesi Bassi;

- Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19.6.1990;

- Accordi di adesione dell'Italia, firmati a Parigi il 27.11.1990;

- Legge di ratifica ed esecuzione n. 388 del 30.9.1993 (S.o. G.U. n.232 del

2.10.1993);

- Istruzione Consolare Comune (ICC), approvata dal Comitato Esecutivo di

Schengen a Parigi il 14.12.1993 e modificata da ultimo a Bonn il 22.12.1994.

 

CONDIZIONI PER L'INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA

A norma dell'art.5 della Convenzione di Schengen, l'ingresso in Italia di

stranieri1 provenienti dall'esterno dello spazio Schengen2 è consentito

soltanto allo straniero che:

- a) si presenti attraverso un valico di frontiera3;

- b) sia in possesso di valido passaporto od altro documento di viaggio

equivalente, riconosciuto dal Governo italiano per l'attraversamento delle

frontiere (tale documento deve consentire al titolare, in qualsiasi momento,

il libero rientro nel Paese di rilascio). N.B.: in circostanze eccezionali,

allo straniero può essere concesso dalle nostre Rappresentanze un

"lasciapassare" valido solo per l'Italia;

- c) disponga di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del

soggiorno previsto e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in

relazione alla natura e alla durata del soggiorno previsto e alle spese di

ritorno nel Paese di provenienza o di transito verso uno Stato terzo (è

esentato da tale dimostrazione lo straniero già residente nel territorio di

una delle Parti contraenti4 e munito di regolare autorizzazione di

soggiorno);

- d) ove prescritto, sia munito di valido visto d'ingresso o di transito.

(N.B.: per soggiorni non superiori a 3 mesi, è esente da visto lo straniero

già residente in uno Stato Schengen con regolare permesso di soggiorno; per

l'Italia, tale esenzione non vale se l'ingresso avviene per motivi di

"lavoro subordinato", "lavoro autonomo" o "tirocinio");

- e) non sia segnalato ai fini della non ammissione;

- f) non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza

nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti da

disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen (la verifica dell'assenza

di rischi di immigrazione illegale è di diretta competenza delle

Rappresentanze).

La sanzione per l'assenza anche di uno solo dei suddetti presupposti è il

respingimento dello straniero, che può essere attuato dalle competenti

Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d'ingresso o di

transito.

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1 "Non stranieri": i cittadini dei 18 Paesi appartenenti allo "spazio

economico europeo" (SEE), che comprende i 15 membri dell'Unione Europea

(Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,

Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia)

più i 3 ad essi equiparati (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

"Stranieri": i cittadini di tutti gli altri Paesi.

2 "Spazio Schengen": l'insieme dei territori nazionali dei 10 Paesi che

applicano già la Convenzione (Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia,

Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna).

3 "Frontiera esterna": il perimetro esterno dello spazio Schengen dai cui

valichi di frontiera lo straniero può entrare, e cioè le frontiere terrestri

e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti

contraenti, che non siano frontiere interne (è da considerarsi volo

"esterno" qualunque volo in provenienza da o con destinazione esclusiva

verso territori di Stati terzi).

4 Parte(i) contraente(i): i 15 Paesi che sono Parti contraenti della

Convenzione di Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,

Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi,

Portogallo, Spagna e Svezia), 5 dei quali (Danimarca, Finlandia, Islanda,

Norvegia e Svezia), pur essendo a tutti gli effetti Parti contraenti e

partecipando anche alla cooperazione consolare a livello locale, non

applicano ancora la Convenzione (N.B.: Nel seguito del presente testo, le

espressioni "Parti contraenti", "Stati Schengen" o "Paesi Schengen" verranno

tuttavia usate, in mancanza di ulteriori specificazioni, solo con

riferimento ai 10 Paesi che applicano già la Convenzione).

 

A) VALICHI DI FRONTIERA

Qualunque cittadino di una delle Parti contraenti, o straniero già

proveniente da località situata all'interno dello spazio Schengen, può

quindi varcare la frontiera interna5 italiana in qualunque luogo, senza che

si proceda al controllo delle persone.

Da località situata fuori dello spazio Schengen, invece, se ad entrare in

territorio italiano è un "non-straniero", questi è soggetto al solo

controllo della cittadinanza; ma se ad entrare è uno "straniero", egli è

soggetto, prima dell'ingresso, a tutti i controlli di ammissibilità

esercitati dall'Autorità di frontiera anche mediante consultazione del SIS.

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5 "Frontiere interne": le frontiere che i suddetti 10 Paesi hanno in comune

all'interno dello spazio Schengen, e cioè le loro frontiere terrestri

comuni, i loro aeroporti adibiti al traffico interno, i loro porti marittimi

per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione

esclusiva di altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti,

senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori" (è da

considerarsi volo "interno" qualunque volo in provenienza esclusiva dai

territori delle suddette Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso

di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo).

 

B) PASSAPORTI E ALTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIVALENTI

Per l’ingresso, il soggiorno o il transito nell'intero spazio Schengen, gli

stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di

viaggio riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere da tutte

le Parti contraenti (quindi, per l'Italia, riconosciuto valido quanto meno

dal Governo italiano).

- 1) Passaporto

E’ il documento, internazionalmente riconosciuto, che abilita il titolare a

recarsi da un Paese all’altro. Può essere: diplomatico, di servizio (o

ufficiale o speciale o per affari pubblici) od ordinario; individuale (con

l'eventuale iscrizione del coniuge o dei figli minori) o collettivo

(intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone, aventi tutte

la stessa cittadinanza e tutte viaggianti insieme e per la stessa finalità,

di solito turistica; qualora non contenga le fotografie dei viaggiatori, i

componenti del gruppo dovranno essere muniti anche di documento personale di

identità corredato di foto).

- 2) Documenti di viaggio equivalenti al passaporto

Documento di viaggio per Apolidi, disciplinato dalla "Convenzione sullo

Statuto degli Apolidi" firmata a New York il 28.9.1954: soggetto a visto, a

meno che il titolare non disponga già di un permesso di soggiorno di uno

Stato Schengen.

Documento di viaggio per Rifugiati, disciplinato dalla "Convenzione sullo

Statuto dei Rifugiati" firmata a Ginevra il 28.7.1951: soggetto a visto, a

meno che il titolare non disponga già di un permesso di soggiorno di uno

Stato Schengen o di un Paese membro del Consiglio d'Europa (Accordo di

Strasburgo del 20.4.1959).

Titolo di viaggio per Stranieri, impossibilitati a ricevere un valido

documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini: segue

il regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato è cittadino.

Libretto di Navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro

attività professionale ai sensi della "Convenzione Internazionale del

Lavoro" n.108 del 13.5.1958 o di specifici Accordi bilaterali: segue il

regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato è cittadino (se

soggetto a tale obbligo, qualsiasi nostra Rappresentanza, in deroga al

principio della competenza territoriale, può apporvi un visto a "validità

territoriale limitata" per transito fino a 5 giorni, su richiesta della

Compagnia armatrice nella quale siano indicati il porto, la nave e la data

di imbarco o sbarco del marittimo, vistata per conferma dalla competente

Autorità portuale italiana).

Documento di navigazione aerea, rilasciato a piloti ed al personale di bordo

delle Compagnie Aeree civili per l’esercizio della loro attività, ai sensi

della "Convenzione sull'Aviazione Civile" firmata a Montreal il 7.12.1944:

esente da visto tra i Paesi aderenti alla Convenzione di Chicago del

25.3.1949 o a titolo di reciprocità, a condizione che l’ingresso sia

determinato da motivi inerenti l’attività professionale.

Lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciato dal Segretariato ONU al

personale dell’ONU e a quello delle Istituzioni dipendenti, ai sensi della

"Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate"

adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU a New York il 21.11.1947: segue il

regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato è cittadino.

Documento (individuale o collettivo) rilasciato da un Quartier Generale

della NATO al personale militare di una forza della NATO, ai sensi della

"Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico"

firmata a Londra il 19.6.51 e ratificata dall'Italia con Legge n.1335 del

30.11.1955: esente da visto.

Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno della UE, rilasciato

a studenti stranieri residenti negli Stati della UE ai sensi della "Azione

Comune" del Consiglio dell’Unione Europea del 30.11.1994: esente da visto.

Lasciapassare (foglio sostitutivo del passaporto, usato, ad esempio, per

rimpatrio, per minori o in altri casi in cui, pur non disponendo di regolare

documento di viaggio, una persona venga autorizzata a circolare fra diversi

Stati): segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato

è cittadino.

Lasciapassare o tessera di frontiera concessi a cittadini domiciliati in

zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione

nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti: esenti da visto.

N.B. Per i non-stranieri cittadini di uno Stato dell'Unione Europea la Carta

d’identità, valida per l’espatrio, è ovviamente esente da visto. Altrettanto

esenti sono le Carte d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati

aderenti all’"Accordo europeo sull’abolizione del passaporto", firmato a

Parigi il 13.12.1957.

 

C) DISPONIBILITA' DI MEZZI FINANZIARI

Oltre alla nostra normativa nazionale che la richiede anche per chi non sia

soggetto ad obbligo di visto, anche la ICC considera la disponibilità di

mezzi finanziari come uno dei presupposti indispensabili per consentire allo

straniero l'ingresso nello spazio Schengen. Come in altri Stati Schengen,

tuttavia, così anche in Italia, l'esatta quantificazione degli importi di

riferimento, la cui esibizione può essere richiesta agli stranieri dalle

Autorità di frontiera non è stata ancora ufficializzata.

Il personale preposto ai controlli di frontiera valuta, quindi, con

ponderata discrezionalità la sufficienza dei mezzi finanziari di cui dispone

lo straniero, basandosi in particolare sulla durata e sul motivo del

soggiorno, sulla cittadinanza dell'interessato (in relazione alla sua

possibile appartenenza a Stati che presentino elevati rischi di immigrazione

illegale), sulle condizioni socio-economiche dello straniero, sulle

circostanze del viaggio e del soggiorno e sul tipo del mezzo di trasporto

utilizzato.

La disponibilità di mezzi finanziari può essere dimostrata non solo mediante

esibizione di denaro contante, ma anche con carte di credito od altri titoli

quali "traveller’s cheques", ecc. Lo straniero deve disporre sempre di un

biglietto di viaggio di ritorno o, comunque, di mezzi finanziari idonei a

procurarselo (in aggiunta a quelli ritenuti necessari per il soggiorno).

N.B.: La nuova Legge 6 marzo 1998, n.40 (pubblicata sul Supplemento

ordinario n.40/L alla "Gazzetta Ufficiale" n.59 del 12 marzo 1998),

contenente "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero", ha abrogato l'istituto della cosiddetta "attestazione (o

"dichiarazione" o "certificato") di garanzia", prima sottoscritta dal

garante presso la Questura competente ed ammessa in alternativa alla diretta

disponibilità personale di mezzi finanziari.

Di norma, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio non

sono tenuti a dimostrare il possesso di mezzi di sostentamento.

 

D) VISTI

Il visto, che consta di apposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul

passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una

autorizzazione concessa allo straniero ad entrare nel territorio della

Repubblica Italiana o in quello di altre Parti contraenti per transito o per

soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento

delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e

dell'ordine pubblico.

Di norma, non vi è quindi da parte degli stranieri "diritto" all'ottenimento

del visto, ma tutt'al più un semplice "interesse legittimo". La citata Legge

6 marzo 1998, n.40, ha introdotto, infatti, il principio che "il diniego del

visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e

motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle

modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile

o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo" (art.4, c.2).

Peraltro, il visto non garantisce in assoluto l'ingresso, poiché l'Autorità

di frontiera può sempre respingere lo straniero, se privo di mezzi di

sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le

modalità del proprio soggiorno in Italia o per ragioni di sicurezza e ordine

pubblico.

Ogni "straniero" che entri legalmente in Italia - sia esente da obbligo di

visto che soggetto a visto - è tenuto a dichiarare la sua presenza nel

territorio nazionale alla Questura della Provincia in cui si trova entro 8

giorni lavorativi dalla data dell'ingresso e ad avanzare contestuale

richiesta di un "permesso di soggiorno", che è il solo titolo che legittima

il soggiorno dello straniero nel nostro territorio per lo stesso motivo e

per la stessa durata indicati nell'eventuale visto (salvo in caso di visto

con durata convenzionale di "99 giorni", a fronte del quale il permesso di

soggiorno di lunga durata sarà quello prescritto dalla specifica normativa).

N.B. Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto

preesistente) allo straniero che già si trovi nel nostro territorio. A

consentirgli ufficialmente prolungamenti del soggiorno possono valere solo

eventuali proroghe o rinnovi del permesso di soggiorno.

Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno (o la "carta

d'identità diplomatica o di servizio" del M.A.E.) rilasciato dalla Questura

a seguito di un visto per soggiorno di lunga durata, salva eventuale

limitazione espressa, consente allo straniero, in unione con il suo

passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in corso di

validità, di entrare e uscire dallo spazio Schengen, nonché di circolare

liberamente per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel

territorio di altre Parti contraenti. In tal caso, lo straniero sarà

tuttavia obbligato a dichiarare la sua presenza sul territorio di altri

Stati Schengen alle rispettive Autorità di pubblica sicurezza entro 3 giorni

lavorativi dall'ingresso.

La competenza al rilascio dei visti emessi dall'Italia spetta al Ministero

degli Affari Esteri, che la esercita attraverso le sue Rappresentanze

diplomatico-consolari a ciò abilitate e territorialmente competenti per il

luogo di residenza dello straniero, che sono le sole responsabili

dell'accertamento e della valutazione dei requisiti necessari per

l'ottenimento del visto, nell'ambito della propria discrezionalità e tenuto

conto delle particolari situazioni locali.

Solo in casi eccezionali e a condizioni tassativamente indicate, il visto

per un solo ingresso e con durata minima indispensabile non superiore a 5

giorni per transito e ad 8 giorni per soggiorno può essere rilasciato

all'ingresso dalle Autorità di frontiera, con provvedimento che ricade sotto

la diretta responsabilità delle stesse: diversi sono i c.d. "permessi in

frontiera", rilasciati per prassi internazionale per consentire a stranieri

sprovvisti di regolare visto il pernottamento o un soggiorno di non più di

48 ore in zone adiacenti taluni aeroporti ("permesso di visita città")

oppure la visita per le sole ore diurne ad aree urbane prossime a porti,

incluse località di rilevante interesse turistico ("permesso per marittimi e

crocieristi").

In una stessa circoscrizione consolare ove siano presenti Rappresentanze di

diverse Parti contraenti la responsabilità a provvedere al rilascio di un

visto Schengen uniforme (VSU fino a 90 gg.) spetta alla Rappresentanza del

Paese Schengen che costituisce la meta unica o principale del viaggio o, se

è impossibile a identificarsi, del Paese Schengen di primo ingresso o di

prima destinazione che preveda l'obbligo del visto.

Qualora la Parte contraente competente al rilascio del visto non abbia una

propria Rappresentanza nel Paese di residenza dello straniero o, in Paesi di

grande estensione territoriale, nella regione di residenza - ed in base a un

preventivo accordo permanente di delega per il Paese in questione o per la

regione interessata - il visto Schengen uniforme può essere rilasciato dalla

Rappresentanza di un'altra Parte contraente in nome e per conto di quella

competente, fatte salve, se necessario, la consultazione delle Autorità

centrali della Parte contraente delegante e, in ogni caso, la possibilità

per lo straniero di rivolgersi alla Rappresentanza dello Stato competente

situata in altra località). Non è prevista delega per il rilascio di visti

per soggiorni di lunga durata cosiddetti "nazionali" (VN oltre 90 gg.).

Il visto può essere individuale (su un passaporto individuale) o collettivo

(su un passaporto collettivo). Il visto collettivo non può avere durata

superiore a 30 giorni.

I visti si dividono in 3 grandi categorie:

Visti Schengen Uniformi (VSU): validi per il territorio dell'insieme delle

Parti contraenti; possono essere:

- di transito aeroportuale (tipo A), obbligatori solo per i cittadini di

alcuni Paesi per transitare nella zona internazionale di un aeroporto, senza

entrare in territorio nazionale;

- di transito (tipo B), validi fino a 5 giorni per attraversare il

territorio delle Parti contraenti nel corso di viaggi da uno Stato terzo ad

un altro Stato terzo;

- per soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C) fino a 90 giorni, con

uno o più ingressi (purché né la durata di un soggiorno ininterrotto né il

totale dei soggiorni successivi siano superiori a 3 mesi per semestre a

decorrere dalla data del primo ingresso nello spazio Schengen). A

personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di

visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa

Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che,

pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni a semestre, valgono per uno

(C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5). Tale fattispecie può talora

costituire una valida alternativa, di maggiore praticità e speditezza, al

rilascio di visti per soggiorni di lunga durata.

Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL): validi soltanto per la Parte

contraente la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi

particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza

alcuna possibilità di accesso, neppure per solo transito, al territorio di

altri Stati Schengen; possono essere anch'essi di transito aeroportuale

(tipo A), di transito (tipo B) o per soggiorni di breve durata o di viaggio

(tipo C).

Costituendo una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, tali visti non

possono essere richiesti direttamente dallo straniero, ma possono essere

rilasciati in pochi casi tassativi, e in alternativa al diretto diniego di

un VSU, quando - pur non essendovi tutte le condizioni prescritte per il

rilascio del visto uniforme - la Rappresentanza ritenga opportuno concedere

ugualmente un visto, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in

virtù di obblighi internazionali, per ragioni di urgenza o, in caso di

necessità, per un soggiorno relativo ad un semestre per il quale lo

straniero abbia già ricevuto un VSU di 3 mesi.

Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN): validi solo per

soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D) commisurati alle caratteristiche di

ciascuna tipologia di visto, con uno o più ingressi, soltanto nel territorio

della Parte contraente che abbia rilasciato il visto e per il solo eventuale

transito, per non più di cinque giorni, attraverso il territorio di altri

Stati Schengen; sono chiamati "nazionali" perché rilasciati da uno Stato

Schengen conformemente alla propria legislazione e sono rilasciati solo in

forma di visti individuali.

N.B.: per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo,

tutti gli "stranieri" devono sempre munirsi di visto, anche se siano

cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve

soggiorno.

L'esigenza di una progressiva armonizzazione delle diverse politiche

nazionali dei visti ha condotto, in sede di Unione Europea, all'adozione del

Regolamento n.2317/95 del Consiglio della UE del 25 settembre 1995, in

vigore dal 3.3.1996, che determina l'"Elenco comune dei Paesi terzi i cui

cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle

frontiere esterne degli Stati membri". Tale Regolamento costituisce a sua

volta la base di riferimento dell'Allegato 1 alla ICC di Schengen, che

contiene le Liste degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del

visto6; mentre l'art.9 della Convenzione dispone che "per quanto si

riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un regime di visti

comune, il regime di visti potrà essere modificato soltanto con il comune

accordo di tutte le Parti contraenti".

Per titolari di passaporto ordinario:

- per transito o per breve soggiorno: il visto (VSU o VTL) è necessario per

i cittadini dei Paesi inseriti nel suddetto elenco comune;

- per lungo soggiorno: il visto (VN) è sempre necessario, anche se lo

straniero sia cittadino di un Paese esente da tale obbligo.

Per titolari di passaporto diplomatico o di servizio:

- per transito o per breve soggiorno: il visto (VSU o VTL) è necessario per

i cittadini dei Paesi inseriti nel suddetto elenco comune, salvo nel caso in

cui fra l'Italia e tali Paesi vigano accordi di esenzione da tale obbligo;

- per lungo soggiorno: il visto (VN) è sempre necessario, anche se lo

straniero sia cittadino di un Paese esente da tale obbligo, salvo se

l’ingresso sia richiesto per accreditamento o notifica da un cittadino di

Paese con cui viga accordo di esenzione dal visto diplomatico.

Quanto ai Paesi non inseriti nel suddetto elenco comune, e quindi esenti da

obbligo di visto, tale esenzione vale solo per il transito e per soggiorni

di breve durata (fino a 90 gg.) per motivi, in Italia, di "turismo",

"affari" o "missione".

Il visto può essere richiesto dallo straniero che ha più di 18 anni (per i

minori la richiesta deve essere sempre avanzata da un maggiorenne ed

accompagnata dall'assenso di entrambi gli esercenti la patria potestà), per

se stesso e per i familiari eventualmente iscritti sul suo documento di

viaggio.

La domanda di visto alla Rappresentanza va presentata per iscritto, su

apposito modulo in unico esemplare compilato in ogni sua parte, sottoscritto

dallo straniero e corredato da una foto formato tessera. Lo straniero che

richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza di

persona, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del

soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di

viaggio valido su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, nella

misura in cui è richiesta, la documentazione giustificativa. Tale

documentazione, dipendente dal tipo di visto richiesto o che la

Rappresentanza ritiene di rilasciare, dovrà comunque attestare

obbligatoriamente:

- la finalità del viaggio (lettera di invito, convocazione, partecipazione a

un viaggio organizzato, ecc.)

- i mezzi di trasporto e di ritorno (valuta per la benzina, assicurazione

del veicolo o, se lo straniero non viaggi con mezzi propri o con mezzo

collettivo, biglietto di viaggio aereo, marittimo o ferroviario, di andata e

ritorno o, solo laddove le Compagnie subordinino l'emissione del biglietto

al preventivo possesso di visto, tagliandi di prenotazione, ecc.);

- i mezzi di sostentamento durante il viaggio e il soggiorno (non solo

denaro contante in valuta convertibile, ma anche carte di credito od altri

titoli quali "traveller's cheques", ecc.);

- e le condizioni di alloggio (prenotazioni alberghiere o di analoghi

stabilimenti di accoglienza, documentazione attestante la disponibilità di

alloggio in affitto o di proprietà, lettera di invito, ecc.).

Valutata la ricevibilità della domanda di visto sulla scorta della

documentazione prodotta dal richiedente e di quanto appreso nel corso della

sua intervista, di norma, diretta e personale, la Rappresentanza provvede ai

prescritti controlli preventivi di sicurezza, consultando in via informatica

o telematica tramite la "rete mondiale visti"7 l'elenco degli stranieri non

ammissibili nello spazio Schengen del SIS (Sistema di Informazione

Schengen).

Se il rilascio del visto è obbligatoriamente subordinato alla preventiva

consultazione delle nostre Autorità nazionali per la sicurezza o di quelle

di altre Parti contraenti, il visto è concesso solo dopo aver acquisito

anche i pareri delle predette Autorità.

N.B. La richiesta dei pareri relativi ai predetti controlli, la ricezione

delle risposte e la conseguente emissione della vignetta-visto vengono

effettuate tramite procedure interamente automatizzate e mediante appositi

programmi informatizzati centrali e periferici.

Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso la Rappresentanza consegna

allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che

illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al

soggiorno in Italia.

I diritti consolari da riscuotersi per i visti concessi sono espressi nel

controvalore in Lire italiane di tariffe fissate in ECU e percepiti in

moneta convertibile o nella moneta del luogo (a differenza di altri atti

consolari, nessun diritto d'urgenza può essere chiesto o riscosso per il

rilascio dei visti).

N.B.: Per il rilascio dei visti da parte di Rappresentanze

diplomatico-consolari italiane vanno quindi corrisposte solo le seguenti

tariffe (armonizzate secondo la normativa di Schengen), con esclusione di

qualsiasi altra provvigione o compenso assolutamente non spettanti.

Tipi di visto Tariffe in Lire

italiane

TRANSITO AEROPORTUALE 20.000

(VSU o VTL di tipo A)

se collettivo (da 5 a 50 persone) 20.000 più 2.000 a persona

TRANSITO (uno, due o più ingressi) 20.000

(VSU o VTL di tipo B)

se collettivo 20.000 più 2.000 a persona

BREVISSIMA DURATA 50.000

(VSU o VTL di tipo C fino a 30

giorni) 60.000 più 2.000 a persona

se collettivo con 1 o 2 ingressi 60.000 più 6.000 a persona

se collettivo con ingressi multipli

BREVE DURATA  

(VSU o VTL di tipo C fino a 90

giorni) 60.000

1 ingresso 70.000

ingressi multipli

INGRESSI MULTIPLI (VSU o VTL)

validità 1 anno (tipo C1) 100.000

validità 2 anni (tipo C2) 160.000

validità 3 anni (tipo C3) 220.000

validità 5 anni (tipo C5) 340.000

LUNGA DURATA (VN di tipo "D" oltre 60.000

90 giorni)

IN FRONTIERA Tariffe doppie

----------------

6 I Paesi terzi soggetti ad obbligo di visto sono i seguenti: Afghanistan,

Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia,

Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan,

Bielorussia, Botswana, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambogia,

Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo

(Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica,

Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Estonia,

Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon,

Gambia, Georgia, Ghana, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau,

Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan,

Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettonia, Libano, Liberia,

Libia, Lituania, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord,

Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia,

Mozambico, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman,

Pakistan, Palau, Panama, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica

Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Romania, Ruanda, Russia, Saint

Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa

Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria,

Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan,

Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Togo,

Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina,

Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

7 La cosiddetta "rete mondiale visti" è un complesso sistema di collegamenti

telematici fra le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero a

ciò abilitate ed il Ministero degli Affari Esteri e, per il tramite di

quest'ultimo, con il Sistema di Informazione Schengen, con le Autorità

nazionali per la sicurezza e con le Autorità centrali degli altri Paesi

"partners" che applicano la Convenzione di Schengen.

 

TIPOLOGIE DI VISTO: finalità, durata, requisiti8 e condizioni

1) Adozione (di lunga durata)

Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a

tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali) presso l'adottante o

l'affidatario, allo straniero per il quale sia stato emesso dalla competente

Autorità straniera un provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo

ad un cittadino italiano.

Il richiedente dovrà esibire a tal fine:

- a) dichiarazione di idoneità all'adozione degli adottanti, emanata dal

Tribunale dei Minorenni italiano competente per il distretto di appartenenza

dei richiedenti (Legge 4 maggio 1983 n.184 "Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori");

- b) provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore,

emesso dalla competente Autorità straniera in conformità alla legislazione

locale;

- c) dichiarazione di conformità di tale provvedimento alla legislazione

dello Stato straniero, emessa dall'Autorità consolare italiana competente

per il luogo di emissione del provvedimento stesso.

Quando nell'ordinamento dello Stato di origine di un minore adottando non è

prevista l'emanazione del provvedimento di adozione o di affidamento

preadottivo e sussistono motivi di esclusivo interesse del minore stesso

all'ingresso in Italia a scopo di adozione, o quando l'emanazione del

provvedimento non è possibile per eventi bellici, calamità naturali o altri

eventi di carattere eccezionale, occorre un previo "nulla-osta" emesso dal

Ministero degli Affari Esteri d'intesa con il Ministero dell'Interno e la

preventiva acquisizione da parte della Rappresentanza dell'autorizzazione

all'espatrio del minore da parte dell'Autorità del suo Stato di provenienza,

competente (secondo l'attestazione dell'Autorità consolare italiana e tenuto

conto delle predette circostanze) in materia di protezione dei minori.

2) Affari (di breve durata)

Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90

giorni) o di più soggiorni di breve durata in semestri successivi (visti C1,

ecc.), allo straniero che intenda viaggiare per finalità

economico-commerciali, ivi inclusi contatti o trattative, nonché

l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni

strumentali acquistati/venduti o da acquistare/vendere nell'ambito di

contratti commerciali e/o di cooperazione industriale.

Il richiedente dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate garanzie

circa:

- a) la sua condizione di "operatore economico-commerciale";

- b) l’effettiva finalità economico-commerciale del viaggio.

Le nostre Rappresentanze adottano ogni più opportuna soluzione (sportelli

appositi, corsie preferenziali, tramitazione mediante Ufficio

economico-commerciale o locale Ufficio ICE o Camera di commercio, ecc.) atta

a favorire la massima scorrevolezza sia nella presentazione delle richieste

che nel rilascio dei visti e riconsegna dei passaporti, soprattutto nei

confronti di operatori ed uomini d’affari direttamente e favorevolmente noti

o attesi e segnalati da nostre imprese positivamente conosciute. In caso

contrario, la Rappresentanza dovrà acquisire previamente adeguate e

documentate garanzie circa l'esistenza e l'affidabilità degli operatori

italiani di settore che invitino o sponsorizzino il richiedente.

Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che

accompagnino lo straniero per ragioni di lavoro (collaboratori, assistenti,

segretarie, ecc.), ma solo dopo scrupolosa verifica della veste

professionale degli accompagnatori e a condizione che il loro sostentamento

sia coperto e garantito dallo straniero stesso.

3) Attività sportiva (di lunga durata)

Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a

tempo determinato (fino a un massimo di 365 giorni), anche per periodi di

prova (sempre superiori a 90 giorni), allo straniero che intenda esercitare

attività sportiva professionistica, autonoma o subordinata, in base a

contratti con Società con sede in Italia (Legge 23 marzo 1981 n.91).

La Società che intenda avvalersi di prestazioni sportive da parte di uno

straniero - sia per un periodo di prova (sempre superiore a 90 giorni) che

per un periodo più lungo a seguito di ingaggio già perfezionato - dovrà

trasmettere una richiesta nominativa che specifichi la qualità della

prestazione che lo straniero è chiamato a svolgere (atleta, allenatore,

direttore tecnico, ecc.) ed il tipo di attività prevista (autonoma o

subordinata) contestualmente ai seguenti destinatari: a) alla Questura

competente per il luogo dove esso risiederà, che dovrà inoltrare

tempestivamente al CONI il proprio parere di competenza; b) alla Federazione

nazionale di appartenenza, per il successivo inoltro della richiesta stessa

al CONI - Servizio Preparazione Olimpica e A.L.; c) allo straniero

interessato, che dovrà esibirla alla nostra Rappresentanza per la domanda di

visto. Il CONI, ove concordi e ricevuto il parere favorevole della Questura,

trasmetterà una dichiarazione nominativa di assenso all’espletamento

dell’attività sportiva alla Rappresentanza italiana competente.

La pratica di visto sarà avviata solo in presenza di:

- a) copia della suddetta richiesta della Società sportiva;

- b) dichiarazione nominativa di assenso ricevuta da parte del CONI.

A fronte di seri e comprovati motivi, e in deroga alle disposizioni

generali, il rilascio del visto potrà prescindere dal requisito della

residenza del richiedente nel territorio di competenza della Rappresentanza.

4) Culto (di breve o di lunga durata)

Consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90

giorni), allo straniero, religioso o non, che intenda partecipare a

pellegrinaggi o a manifestazioni di culto, e, ai fini di un soggiorno di

lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo di 365 giorni), solo

al religioso che intenda esercitare attività religiose, pastorali o comunque

a carattere ecclesiastico (si intendono per religiosi coloro i quali abbiano

già ricevuto l'ordinazione sacerdotale o i voti o, per altri culti

riconosciuti dallo Stato, una condizione equivalente).

Al richiedente non religioso, che intenda partecipare a pellegrinaggi o a

manifestazioni di culto, il visto (solo di breve durata) sarà concesso alle

stesse condizioni del visto turistico, ma l'adeguatezza dei mezzi di

sostentamento sarà valutata tenendo conto dell'eventuale copertura per

alloggio e/o per vitto da parte di Istituti religiosi, e in generale, delle

più limitate esigenze del pellegrino.

Il richiedente il visto dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate

garanzie circa:

- a) la sua qualifica di "religioso";

- b) il carattere religioso della manifestazione o delle attività motivo del

suo soggiorno.

Si terrà altresì debitamente conto delle richieste di visto oggetto di

specifica segnalazione alla Rappresentanza da parte della locale Nunziatura

Apostolica (a mezzo Nota Verbale) o, in quei Paesi ove ciò non sia

possibile, da parte delle stesse Autorità vaticane per il tramite della

nostra Rappresentanza presso la Santa Sede. In particolare, e in relazione

al rango del richiedente, il visto sarà concesso con procedura di speditezza

e riguardo a religiosi che esibiscano garanzie scritte di accoglienza da

parte di Organi centrali della Santa Sede (ivi compresi Università o Collegi

pontifici, Case generalizie delle Congregazioni religiose od altri Istituti

che svolgano attività religiose per i predetti Enti) o di Enti religiosi di

qualsiasi confessione riconosciuta dallo Stato.

Ai richiedenti che intendano (o siano chiamati a) frequentare corsi di

noviziato, studio o formazione religiosa sarà concesso, se ne ricorrono le

condizioni, un visto per "studio".

5) Cure mediche (di breve o di lunga durata)

Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90

giorni) o di lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo di 365

giorni), allo straniero che necessiti di sottoporsi nel nostro Paese a

trattamenti medici presso istituzioni sanitarie pubbliche o private e che

sia in grado di farlo, e mantenervisi, con mezzi propri o coperto da

affidabili garanzie economiche pubbliche o private.

Il richiedente dovrà esibire a tal fine:

- a) certificato medico attestante le ragioni per cui necessiti di

sottoporsi a trattamento sanitario nel nostro Paese;

- b) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che confermi

la disponibilità ad accoglierlo e indichi il tipo di cura, la data di inizio

e la durata presumibile della stessa;

- c) documenti comprovanti la disponibilità di autonomi mezzi finanziari

adeguati alla durata e al costo presumibile delle prestazioni sanitarie

richieste oppure polizza assicurativa con massimali adeguati, rilasciata da

una primaria Società assicuratrice italiana o straniera (di cui la

Rappresentanza certificherà la validità in Italia), che copra i costi del

caso specifico;

- d) documenti comprovanti la disponibilità in Italia di vitto e alloggio

per l'eventuale accompagnatore e per il periodo di convalescenza

dell'interessato.

Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche a personale

specializzato che accompagni o assista lo straniero infermo, alla condizione

prevista dal precedente punto d).

6) Dimora (di lunga durata)

Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a

tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero che intenda

stabilire la sua dimora nel nostro Paese e che sia in grado di farlo, e

mantenervisi autonomamente, senza dover esercitare in Italia attività

lavorativa autonoma o subordinata.

Il richiedente dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate garanzie

circa le sue condizioni economiche e le sue autonome capacità finanziarie.

Al coniuge convivente, che avanzi anch'egli richiesta di visto per dimora,

il visto potrà essere rilasciato allo stesso titolo solo se anch'egli,

individualmente considerato, risulti in possesso di analoghi requisiti di

adeguate condizioni economiche ed autonome capacità finanziarie. In caso

contrario, potrà essergli rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, un

visto per "motivi familiari". In nessun caso è consentito il rilascio del

visto per dimora a stranieri minorenni. Ai figli minorenni (previo assenso

di entrambi i genitori esercenti la patria potestà) e agli eventuali

genitori a carico del titolare di visto per dimora potrà essere rilasciato,

se ne ricorrono le condizioni, solo un visto per "motivi familiari". Il

visto per dimora non dà diritto a svolgere attività lavorativa.

7) Diplomatico (per accreditamento o notifica) (di lunga durata)

Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a

tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero, titolare di

passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso

Rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese in Italia.

Allo straniero, che sia entrato nel Paese con un visto diplomatico e la cui

presenza sia stata formalmente comunicata dalla sua Rappresentanza in Italia

al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica a fini di accreditamento o di

notifica, lo stesso Servizio del Cerimoniale provvederà a rilasciare

apposita "carta d'identità", sostitutiva a tutti gli effetti del permesso di

soggiorno, e di durata variabile e rinnovabile secondo le procedure dello

stesso Cerimoniale.

N.B. Il visto diplomatico (per accreditamento o notifica) non va confuso con

qualsiasi altro tipo di visto rilasciato a titolari di passaporto

diplomatico o di servizio.

La pratica di visto sarà avviata dalla Rappresentanza competente solo in

presenza di:

  - a) conforme richiesta ufficiale avanzata con Nota Verbale del locale

Ministero degli Affari Esteri;

  - b) preventivo nulla osta del Servizio del Cerimoniale del MAE (a fini di

controllo delle condizioni di reciprocità).

A norma delle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche e Consolari

del 1961 e del 1963 e in ottemperanza alle specifiche istruzioni di

competenza del Servizio del Cerimoniale, il visto può essere rilasciato

anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente con

il titolare (coniuge, figli minori, genitori a carico), purché anche per

questi venga avanzata formale richiesta di visto con Nota Verbale.

A richiedenti che debbano o intendano venire in Italia, presso una

Rappresentanza diplomatico-consolare estera o presso funzionari diplomatici

o impiegati amministrativi e tecnici in servizio presso la stessa

Rappresentanza, sia per motivi ufficiali sia per visite private su invito

sia con mansioni di personale ausiliario o di servizio, non verranno

rilasciati visti diplomatici, bensì rispettivamente visti per "missione",

per "turismo" o "invito" e per "lavoro", con l'osservanza dei requisiti e

delle condizioni prescritti per ciascuna tipologia di visto, ma inviandone

al MAE richiesta di autorizzazione al rilascio con procedura di speditezza e

di riguardo conforme alle regole di cortesia internazionale.

Ove non diversamente previsto da accordi o intese multilaterali o bilaterali

di cui l'Italia è parte, il visto diplomatico non dà diritto a svolgere in

Italia attività lavorativa diversa da quella di servizio. Analogamente, la

"carta d'identità diplomatica o di servizio" emessa dal Cerimoniale non può

essere usata per nessun'altra finalità.

N.B. La "carta d'identità diplomatica o di servizio", a tutti gli effetti

sostitutiva del permesso di soggiorno, consente al suo titolare, unitamente

ad un valido documento di viaggio, di entrare e uscire dallo spazio

Schengen, nonché di circolare liberamente per un periodo non superiore a 90

giorni per semestre anche nel territorio di altre Parti contraenti.

8) Gara sportiva (di breve durata)

Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90

giorni), allo straniero che intenda partecipare a singole competizioni o ad

una serie di manifestazioni sportive, a carattere sia professionistico e

rituale che dilettantistico ed occasionale.

Il visto è rilasciato sia agli atleti direttamente partecipanti alla gara

che ai loro allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici od

accompagnatori la cui presenza sia richiesta dal carattere stesso

dell'evento.

Per la partecipazione a gare professionistiche, a carattere sia ufficiale

che amichevole, la pratica di visto sarà avviata dalla Rappresentanza solo

in presenza di una comunicazione scritta da parte del CONI o delle nostre

Federazioni sportive nazionali, che confermi che la competizione sportiva è

da detti Enti prevista o ad essi nota e che all'evento parteciperanno

l'atleta o il gruppo sportivo richiedenti. Quanto ai singoli componenti la

squadra o il gruppo, la Rappresentanza farà affidamento sulle liste

ufficiali di nominativi, od eventuali lettere di segnalazione, presentatele

dagli stessi Enti sportivi stranieri.

La domanda di visto potrà essere avanzata alla Rappresentanza, soprattutto

nel caso di squadre o gruppi sportivi, anche da un incaricato della Società

cui fa capo il singolo atleta o l'intera squadra e allo stesso potrà farsi

riferimento per ogni questione attinente il visto, ivi compreso il ritiro e

la riconsegna dei passaporti. Ove possibile ed opportuno, la richiesta di

visto potrà essere altresì trattata tramite l'Ufficio economico-commerciale

della Rappresentanza o il locale Istituto Italiano di Cultura.

A fronte di seri e comprovati motivi, e in deroga alle disposizioni

generali, il rilascio del visto potrà prescindere dal requisito della

residenza del richiedente o dei richiedenti nel territorio di competenza

della Rappresentanza.

Per la partecipazione a gare dilettantistiche, la pratica di visto sarà

invece avviata alle stesse condizioni del visto turistico ed a seguito degli

accertamenti ritenuti più opportuni, ma l'adeguatezza dei mezzi di

sostentamento dovrà essere valutata in rapporto all'ambientazione e

organizzazione dell'evento (invito, vitto e/o alloggio assicurati, ecc.),

pur sempre senza trascurare quanto valga a prevenire possibili rischi di

immigrazione illegale.

Sia in occasione di gare professionistiche che dilettantistiche, agli

stranieri minorenni potranno - come sempre - essere rilasciati visti per

gara sportiva solo previo assenso di entrambi gli esercenti la patria

potestà, ai quali, se accompagnatori dello straniero, potrà ovviamente

essere rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, un visto per "motivi

familiari".

9) Invito (di breve durata)

Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90

giorni), allo straniero che, in ragione di una sua posizione privata di

rilievo, sia invitato da Enti, Istituzioni o Organizzazioni pubbliche o

private notorie (che se ne assumano le spese di soggiorno), quale ospite a

eventi o manifestazioni di carattere politico o culturale.

Il visto è altresì rilasciato allo straniero che esibisca atto di

convocazione di un'Autorità giudiziaria italiana in relazione a un

procedimento in corso in Italia (all’avvocato o consulente legale di fiducia

che eventualmente lo accompagni potrà essere rilasciato, se ne ricorrono le

condizioni, un visto per "lavoro autonomo").

10) Lavoro autonomo (di breve o di lunga durata)

Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90

giorni) o di lunga durata a tempo determinato (fino a un massimo di 365

giorni) o indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero che

intenda esercitare attività professionale o lavorativa (anche artistica) a

carattere non subordinato.

Il visto per lavoro autonomo può essere rilasciato (solo per breve

soggiorno) anche alle persone che accompagnino lo straniero per ragioni di

lavoro (collaboratori, assistenti, segretarie, ecc.), ma solo dopo

scrupolosa verifica della veste professionale degli accompagnatori e a

condizione che lo straniero ne copra o garantisca il sostentamento.

N.B. Il lavoro svolto presso imprese operanti in Italia (italiane, miste,

straniere, multinazionali o filiali di aziende con sede all'estero) e

retribuito da impresa con sede all'estero non può qualificarsi

aprioristicamente come "autonomo" neppure nei casi di "distacco" o in

presenza di contratti internazionali di "appalto" né sono da qualificarsi

come "autonome" le posizioni di personale dirigenziale o specialistico

(cosiddetto "personale chiave") rientrante nella fattispecie

dell'"intra-corporate transferee" previsto nell'annesso all'Accordo GATS/OMC

sul movimento delle persone fisiche, ratificato con Legge n. 747/94. Tali

fattispecie vanno pertanto ricondotte alla procedura del lavoro subordinato,

che tuttavia - nel caso di "personale chiave" - sarà espletata dalla

competente "Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del

lavoro" in tempo reale, non procedendosi al preventivo accertamento

d'indisponibilità sul mercato del lavoro nazionale.

La pratica di visto per "lavoro autonomo" sarà avviata dalla Rappresentanza:

- a) per lo straniero che intenda svolgere per una Società od Ente operante

in Italia qualsiasi tipo di attività dallo stesso dichiarata come

"autonoma", solo in presenza di copia di una formale "dichiarazione di

responsabilità" preventivamente indirizzata alla competente "Direzione

provinciale del lavoro - Servizio ispezioni del lavoro" (ex-Ispettorato

provinciale del lavoro) dal legale rappresentante di detta Società od Ente,

che tra questa/o e lo straniero non sarà instaurato alcun rapporto di lavoro

subordinato;

- b) per lo straniero che intenda esercitare una professione "liberale" o

condurre in proprio impresa produttiva o attività commerciale o artigianale,

solo in presenza di idonea documentazione comprovante il preventivo possesso

dei requisiti prescritti dalle nostre leggi per lo svolgimento in Italia di

tali professioni o attività (iscrizioni ad Albi professionali,

autorizzazioni o licenze comunali, iscrizioni a Camere di Commercio, ecc.).

- c) in campo societario, solo se lo straniero esibisca idonea

documentazione comprovante la carica di Presidente, membro di Consigli di

Amministrazione, Revisore dei conti od Amministratore delegato.

N.B. La Rappresentanza segnalerà sempre il rilascio di visti per lavoro

autonomo alla competente "Direzione provinciale del lavoro - Servizio

ispezioni del lavoro", che si riserverà ogni opportuno accertamento sulla

reale natura dell'attività che lo stesso svolgerà in Italia.

Ad analoghi requisiti e condizioni è subordinato il rilascio di visti per

lavoro artistico autonomo, in base a specifico contratto di prestazione

d'opera per una determinata manifestazione o serie di manifestazioni od

eventi artistico-culturali.

In tali casi, la Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza

di:

- a) copia dell'atto contrattuale con firma autenticata del gestore o

titolare della licenza di esercizio o dell'impresario (o di un loro legale

rappresentante), corredato - nei casi ritenuti opportuni dalla

Rappresentanza (artista e/o impresario italiano scarsamente noti o di non

sicura affidabilità) - da copia di una formale "dichiarazione di

responsabilità", preventivamente indirizzata dal committente (o da un suo

legale rappresentante) al competente "Ufficio speciale per il collocamento

dei lavoratori dello spettacolo" (U.S.C.L.S.), che in base al contratto non

sarà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

- b) idonea certificazione professionale, rilasciata da Enti pubblici o da

qualificati Istituti privati del Paese di origine o di stabile residenza del

lavoratore straniero, convalidata dalla competente Autorità consolare

italiana che attesti la legittimazione dell'organo straniero al rilascio

della certificazione.

Per artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione professionale, e

per artisti o complessi ingaggiati da noti Enti teatrali, dalla RAI, da

emittenti televisive private o da Enti pubblici, sarà sufficiente

l'esibizione di copia dell'atto contrattuale o di comunicazione

dell'avvenuta stipula del contratto.

Gli stranieri che necessitino di venire in Italia, per acquisire i

preventivi requisiti prescritti dalle nostre leggi per l'esercizio di

professioni "liberali" o per la conduzione di attività in proprio, potranno

beneficiare, se ne ricorrono le condizioni, di un visto per "affari" di

durata strettamente commisurata al probabile periodo di tempo necessario per

tali adempimenti. Analogamente, in campo societario, gli stranieri che

necessitino di venire in Italia per costituire una Società ancora

inesistente potranno anch'essi beneficiare, se ne ricorrono le condizioni,

di un visto per "affari" di durata commisurata alle loro comprovate

esigenze.

I familiari dello straniero - in alternativa all'ordinaria procedura di

"ricongiungimento familiare" e ove lo stesso intenda venire in Italia

insieme a loro - potranno beneficiare, se ne ricorrono le condizioni, di

visti per "motivi familiari" per accompagnamento.

11) Lavoro subordinato (di breve o di lunga durata)

Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90

giorni) o di lunga durata a tempo determinato (fino a un massimo di 365

giorni) o indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero che sia

chiamato a prestare lavoro subordinato (anche artistico), anche a carattere

stagionale od occasionale (agricolo, alberghiero, ecc.).

La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza di

"autorizzazione al lavoro in Italia", rilasciata al datore di lavoro a nome

dello straniero (art.8 Legge 30.12.1986 n.943) dalla competente "Direzione

provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro", corredata del

"nulla osta provvisorio" della Questura. Per lavoro domestico lo straniero

dovrà esibire anche "certificazione medica" attestante la sana e robusta

costituzione fisica e l'esenzione da malattie infettive, rilasciata

dall'autorità sanitaria del suo Paese o, in assenza, dal medico di fiducia

della Rappresentanza (Circolare Ministero del Lavoro n.145/95).

Prima della richiesta di visto, sarà quindi il datore di lavoro in Italia

(Ente o Società, per il tramite di un loro legale rappresentante, o persona

fisica) che dovrà farsi parte attiva nel richiedere al predetto Servizio

l’autorizzazione al lavoro a favore dello straniero chiamato e per il

periodo necessario. Ottenuta tale autorizzazione nominativa, lo stesso

datore di lavoro dovrà altresì farsi parte attiva nel richiedere alla

Questura competente l'apposizione sul documento del necessario nulla-osta al

rilascio del visto. Acquisito anche tale nulla-osta, il datore di lavoro

dovrà far pervenire il documento stesso direttamente allo straniero, che lo

esibirà alla Rappresentanza all'atto della richiesta del visto.

Come già segnalato nella scheda relativa al visto per "lavoro autonomo", il

lavoro presso imprese operanti in Italia (italiane, miste, straniere,

multinazionali o filiali di aziende con sede all'estero), retribuito da

impresa con sede all'estero, va ricondotto alla vigente procedura

autorizzativa del lavoro subordinato, anche nel caso in cui lo straniero

abbia avanzato erronea richiesta di visto per lavoro autonomo. In caso,

tuttavia, di personale dirigenziale o specialistico ("personale chiave"), la

procedura autorizzativa verrà espletata dalla competente "Direzione

provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro" in tempo reale, non

procedendosi al preventivo accertamento d'indisponibilità sul mercato del

lavoro nazionale (i familiari che lo accompagnino - in alternativa al

"ricongiungimento familiare" e qualora egli intenda venire in Italia insieme

ad essi - potranno beneficiare, se ne ricorrono le condizioni, di visti per

"motivi familiari").

N.B. L'autorizzazione al lavoro non sarà invece richiesta:

- al personale ausiliario o di servizio chiamato alle esclusive dipendenze

di una Rappresentanza diplomatico-consolare straniera (o di un membro di

essa), per il quale la richiesta di visto sia stata avanzata con specifica

Nota Verbale che contenga l'impegno del datore di lavoro a provvedere alla

sua sicurezza sociale e a garantirne il rientro in patria al termine del

servizio;

- al personale chiamato ad imbarcarsi su navi italiane da crociera per

servizi complementari alle dipendenze di Società straniere appaltatrici

dell'armatore, per il quale la richiesta di visto documentata sia stata

avanzata dalle stesse Società estere o dai loro agenti delegati.

A requisiti e condizioni in parte analoghi rispondono i visti per lavoro

artistico subordinato, per i quali l’"autorizzazione al lavoro in Italia"

sarà rilasciata al datore di lavoro a nome dello straniero (art.14, c.2,

Legge 30.12.1986 n.943) dal competente "Ufficio speciale per il collocamento

dei lavoratori dello spettacolo" (U.S.C.L.S.), previo "nulla osta

provvisorio" della Questura competente. Per il rilascio di tali visti dovrà

altresì farsi attento riferimento a quanto previsto dalla Circolare del

Ministero del Lavoro n.81 del 4.8.1988.

Non possono ottenere il visto per lavoro subordinato gli stranieri che, alla

luce del passaporto o degli atti esibiti, risultino essere stati

irregolarmente in Italia nel periodo intercorrente tra la presentazione

della richiesta di autorizzazione al lavoro ed il rilascio della stessa.

I familiari dello straniero (appartenente a "personale chiave" o titolare di

visto non inferiore a un anno) - in alternativa all'ordinaria procedura di

"ricongiungimento familiare" e ove lo stesso intenda venire in Italia

insieme a loro - potranno beneficiare, se ne ricorrono le condizioni, di

visti per "motivi familiari" per accompagnamento.

12) Missione (di breve o di lunga durata)

Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90

giorni) o di lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo di 365

giorni), allo straniero che necessiti di viaggiare per motivi connessi ad

una sua funzione politica o governativa o comunque di pubblica utilità. N.B.

Il possesso di passaporto diplomatico o di servizio non implica di per sé il

rilascio di un visto per missione.

La Rappresentanza avvierà la pratica di visto, di norma, prescindendo da una

verifica puntuale dei mezzi di sostentamento e comunque con procedura di

speditezza e di riguardo, in presenza della documentazione ritenuta più

opportuna, a favore di:

1) stranieri inviati in Italia per espletare funzioni relative a loro

cariche governative o alla loro veste di funzionari o dipendenti di una

Pubblica Amministrazione od Ente pubblico del loro Paese oppure di

Organizzazioni internazionali, ivi compresi i rappresentanti di Enti di

Stato (ad es.: Banca Centrale od altro Ufficio governativo o

para-governativo) o i funzionari "distaccati" per dirigere sedi od uffici di

rappresentanza in Italia di Enti di natura governativa od altrimenti

pubblica (Ente nazionale per il turismo, Compagnia statale di bandiera,

ecc.);

2) privati cittadini che non rivestano cariche o funzioni pubbliche,

allorché l’importanza delle loro attività e gli scopi del soggiorno possano

ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra il loro ed il nostro

Paese;

3) personalità comunque direttamente e favorevolmente note od autorevoli, la

cui richiesta di visto si ritiene debba essere esaminata con criteri

flessibili di opportunità e convenienza politica. In particolare:

- a) personalità con alte cariche civili o religiose o di grande notorietà,

o comunque favorevolmente note alla Rappresentanza, anche al di fuori di

missioni ufficiali;

- b) personalità o membri di delegazioni ufficialmente invitate dal Governo

italiano o da Organizzazioni internazionali con sede in Italia, per

partecipare a incontri, trattative, convegni o conferenze a carattere

politico, economico, scientifico, culturale, religioso o sportivo;

- c) partecipanti a manifestazioni previste da accordi bilaterali o

multilaterali di cui l'Italia è parte od a programmi intergovernativi di

scambi culturali e di cooperazione; a Fiere e Mostre previste dal calendario

ufficiale del Ministero dell'Industria od altrimenti patrocinate dal Governo

o da Enti pubblici territoriali; ad avvenimenti sportivi di particolare

rilievo;

- d) giornalisti che intendano seguire gli incontri e gli eventi menzionati

ai punti precedenti o che rappresentino testate di particolare importanza

(mentre gli "inviati" beneficeranno, per l'appunto, di tale tipologia di

visto, ai "corrispondenti" destinati a prestare servizio in Italia andrà

invece applicata la procedura del visto di lunga durata per "lavoro

subordinato", con le modalità agevolate previste dalle procedure di

accreditamento disposte dal Servizio Stampa e Informazione del M.A.E. e dal

Ministero del Lavoro non procedendosi al preventivo accertamento

d'indisponibilità sul mercato del lavoro nazionale);

- e) funzionari ed impiegati di Amministrazioni di Paesi stranieri in

viaggio di servizio.

Ai familiari dello straniero, ai quali non possano concedersi analoghi visti

per "missione", possono essere rilasciati, se ne ricorrono le condizioni,

visti per "motivi familiari".

13) Motivi familiari (di breve o di lunga durata)

Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90

giorni) o di lunga durata a tempo determinato (limitata alla durata del

visto del familiare e fino a 365 giorni) o indeterminabile (99 giorni

convenzionali), allo straniero che:

- a) intenda rendere visita di breve durata a un familiare "non-straniero"

(ivi compreso, ovviamente, un cittadino italiano) o a un familiare straniero

già regolarmente residente in Italia;

- b) necessiti di venire in Italia per motivi familiari di breve durata

particolarmente gravi e urgenti (recupero di salma, assistenza in caso di

malattia o infortunio di familiare stretto, disbrigo di pratiche legali,

ecc.);

- c) se compreso nelle categorie aventi diritto al "ricongiungimento

familiare", accompagni per breve o lunga durata un familiare "non-straniero"

(ivi compreso, ovviamente, un cittadino italiano), o un familiare straniero

esente da obbligo di visto, o un familiare straniero titolare di altro visto

di ingresso "principale", ma non qualora il visto "principale" sia per

"adozione", "diplomatico" (poiché anche il familiare va accreditato o

notificato), "lavoro subordinato" (se inferiore ad un anno e ad eccezione

del "personale chiave"), "reingresso", "ricongiungimento familiare",

"tirocinio" o "motivi familiari" diversi dal successivo punto d);

- d) o, essendo coniuge o genitore a carico di un "non-straniero" (ivi

compreso, ovviamente, un cittadino italiano) residente in Italia, intenda

con esso stabilirsi a tempo indeterminato nel nostro Paese.

Nel caso sub a), la Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in

presenza degli stessi requisiti e condizioni di un visto turistico e, in

particolare, della disponibilità di mezzi finanziari autonomi.

Nel caso sub b), la pratica di visto potrà essere avviata, eccezionalmente,

anche se lo straniero non disponga di tutti i mezzi di sostentamento

normalmente richiesti per un visto turistico (in tal caso, la Rappresentanza

potrà, se ritenuto opportuno, munire lo straniero di apposita dichiarazione

da cui le Autorità di frontiera possano desumere i motivi e la destinazione

del soggiorno).

Nel caso sub c), il richiedente dovrà esibire:

- 1) documenti comprovanti il possesso da parte del richiedente il visto -

o, per esso, del familiare che egli accompagna - dei requisiti di

disponibilità di un alloggio idoneo alle esigenze familiari e di adeguati

mezzi di sostentamento per il periodo di soggiorno previsto;

- 2) stato di famiglia od altra certificazione idonea - in base alle leggi

locali - ad attestare lo stretto vincolo di parentela esistente.

Nel caso sub d), saranno invece sufficienti:

- 1) dichiarazione, con firma autenticata, del cittadino italiano o di Paese

SEE, che richieda il visto per il coniuge o per il genitore a carico;

- 2) stato di famiglia o atto di matrimonio (se celebrato da poco tempo).

L’atto di matrimonio celebrato all’estero dovrà essere già trascritto presso

il Comune competente in Italia o in corso di trascrizione (quanto meno con

contestuale invio a cura della Rappresentanza competente). La

Rappresentanza, insieme al visto, rilascerà al richiedente una copia

autentica dell'atto tradotto e legalizzato. L'atto di matrimonio celebrato

in un Paese diverso da quello di residenza del richiedente dovrà essere

munito di traduzione e legalizzazione da parte dell’Ufficio consolare

italiano territorialmente competente.

14) Reingresso (di lunga durata)

Consente l'ingresso in Italia, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di

lunga durata a tempo determinato o indeterminato (99 giorni convenzionali),

allo straniero già titolare di permesso di soggiorno che, trovandosi al di

fuori dello spazio Schengen, intenda rientrare in Italia e sia sprovvisto

dello stesso permesso di soggiorno per motivi vari (ad esempio, furto o

smarrimento di documenti, partenza dall'Italia senza averlo portato con sé,

ecc.) o sia munito di permesso di soggiorno scaduto da non oltre 60 giorni.

N.B. Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno in corso di

validità, unitamente al passaporto o ad altro documento di viaggio

equivalente, consente di per sé l’ingresso nello spazio Schengen (e quindi

anche in Italia) agli stranieri che ne siano in possesso, senza più bisogno

né di specifica autorizzazione all'espatrio né di specifica autorizzazione

al rientro.

La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza di:

- a) dichiarazione resa e sottoscritta personalmente dal richiedente, che

indichi quali siano i motivi del mancato possesso del permesso di soggiorno

o per quali motivi egli lo abbia lasciato scadere all'estero e che confermi

di aver tuttora diritto a proseguire il soggiorno di lunga durata in Italia

allo stesso titolo di cui beneficiava prima della partenza;

- b) nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto del permesso di soggiorno

per dichiarato furto o smarrimento di documenti, originale o copia autentica

della denuncia di furto o di smarrimento resa innanzi alle competenti

Autorità locali di Polizia;

N.B. La Rappresentanza acquisirà sempre previamente la conferma della

Questura competente che il richiedente sia tuttora titolare di un regolare

permesso di soggiorno in corso di validità o l'autorizzazione della stessa

Questura al reingresso in caso di permesso di soggiorno scaduto da non oltre

60 giorni.

15) Ricongiungimento familiare (di lunga durata)

Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a

tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero che intenda

ricongiungersi con un familiare straniero già legalmente residente in Italia

con permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per

lavoro (subordinato o autonomo), per asilo, per studio o per culto (ad esso

sono equiparate anche le straniere casalinghe coniugate con cittadini

italiani o "non-stranieri" residenti).

Il visto è rilasciato al coniuge non legalmente separato; ai figli minori di

18 anni a carico (ad essi sono equiparati i minori adottati o affidati o

sottoposti a tutela), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non

coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore,

qualora esistente, abbia dato il suo consenso; ai genitori a carico; ai

parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la

legislazione italiana. Il visto è altresì rilasciato, per ricongiungimento

al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, al genitore naturale

che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso di adeguati

requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito.

Ai fini del rilascio del visto, lo straniero interessato al ricongiungimento

di familiari all'estero dovrà produrre alla Questura competente per il luogo

di dimora la domanda di "nulla osta" ed allegare la documentazione relativa

alla disponibilità dell'alloggio e del reddito indicati dalla Legge

n.40/1998. Tra tali documenti, quelli eventualmente di provenienza estera

andranno vagliati dalla Rappresentanza italiana territorialmente competente

e dalla stessa, ove occorra, debitamente tradotti e legalizzati.

La Questura rilascerà all'interessato copia della domanda (e della

documentazione allegata), contrassegnata con timbro e data di presentazione,

che dovrà essere trasmessa all'estero al familiare di cui si è chiesto il

ricongiungimento, per essere esibita alla Rappresentanza all'atto della

richiesta di visto.

La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza di:

- a) copia della domanda di ricongiungimento rilasciata dalla Questura;

- b) avvenuto accertamento a cura della Rappresentanza stessa, mediante atti

di stato civile od altra certificazione idonea in base alle leggi locali,

dell'esistenza del vincolo di parentela del richiedente il visto con il

familiare residente in Italia (l'eventuale documentazione di stato civile

proveniente da Paesi terzi dovrà essere tradotta e legalizzata dall'Ufficio

consolare territorialmente competente).

La Rappresentanza potrà rilasciare il visto previa ricezione per via

telegrafica del nulla osta nominativo da parte della Questura competente. La

citata Legge 40 dispone peraltro che, in mancanza del nulla osta o del

provvedimento di diniego della Questura, trascorsi 90 giorni dalla richiesta

dello stesso nulla osta, l'interessato possa ottenere il visto d'ingresso

direttamente dalla Rappresentanza a fronte di quanto previsto ai precedenti

punti a) e b).

A stranieri coniugi o genitori a carico di un cittadino italiano o di altro

Paese dello "spazio economico europeo" residente in Italia, che intendano

stabilirsi con esso nel nostro Paese, verranno rilasciati visti non di

ricongiungimento familiare, bensì per "motivi familiari".

16) Studio (di breve o di lunga durata)

Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90

giorni) o di lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo di 365

giorni), allo straniero che intenda seguire corsi di studio o svolgere

ricerche od altre attività culturali a carattere occasionale o continuativo.

Il visto può essere concesso anche al semplice studente per la frequenza di

corsi brevi presso Istituzioni didattiche a carattere pubblico (statale,

regionale, provinciale, comunale) o presso Enti od organizzazioni

riconosciute a carattere privato, senza trascurare il fatto che la semplice

prova dell'iscrizione a tali corsi non esclude di per sé rischi di

immigrazione illegale.

Il richiedente dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate garanzie

circa:

- a) il corso di studio o l'attività culturale da seguire;

- b) i suoi mezzi di sostentamento: borse di studio conferite dal Governo

italiano o da Enti italiani riconosciuti, da Enti italiani di diritto

pubblico, da Organizzazioni internazionali o da altri Enti internazionali

riconosciuti, dal Governo o da Enti pubblici del Paese di origine, da

Istituti religiosi, da Università e Licei stranieri o da altri Enti e

Associazioni italiani anche privati ma di sicura affidabilità, o accertate

garanzie economiche personali o della propria famiglia (non dichiarazioni di

garanzia rilasciate da terze persone);

- c) dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria

in Italia, che derivi da accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese di

origine o, in alternativa, adeguata copertura assicurativa per spese

sanitarie, cure mediche e ricoveri ospedalieri urgenti per tutta la loro

durata, con polizza di ente o società italiani o con polizza straniera

accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, che

specifichino le forme di assistenza previste, che non dovranno comportare

limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite.

In caso di iscrizioni presso Università Statali e Libere Università

italiane, si rinvia alla procedura e alle modalità prescritte annualmente

con Circolare della Direzione Generale per le Relazioni Culturali del

Ministero degli Affari Esteri, che prevede, tra l'altro, la concessione di

idoneo visto per studio per l'esame di ammissione all'Università e per

l'eventuale frequenza di corsi preliminari di lingua italiana.

Ai fini di una maggiore speditezza della procedura, viene tenuto debitamente

conto delle richieste di visti per studio avanzate da studenti presentati

dal locale Istituto Italiano di Cultura o dall'Ufficio Scuole della

Rappresentanza.

Per richiedenti che siano docenti, studiosi, ricercatori o, in genere,

uomini di cultura di chiara fama o direttamente e favorevolmente noti alla

Rappresentanza, la pratica di visto sarà avviata con procedura di speditezza

e di riguardo consona alla notorietà della persona o alla rilevanza delle

attività culturali da svolgere. A tal fine, viene tenuto debitamente conto

delle richieste di visto avanzate da stranieri presentati da Istituti

Italiani di Cultura o da Uffici Scuole delle nostre Rappresentanze o di

quelle di altre Parti contraenti o da Istituzioni accademiche o culturali

del Paese di accreditamento di notoria e sicura affidabilità.

Se l'attività culturale, di ricerca o di studio è destinata ad essere svolta

dietro compenso o retribuzione (non è tale il normale rimborso spese), allo

straniero sarà rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, un visto per

"lavoro autonomo".

N.B. Al familiare che eventualmente accompagni uno studente maggiorenne con

visto per studio di breve durata potrà essere rilasciato, se ne ricorrono le

condizioni, non un visto per "motivi familiari", ma solo un visto per

"turismo".

A richiedenti minorenni possono essere rilasciati visti per studio solo

previo assenso di entrambi gli esercenti la patria potestà. Non è tuttavia

consentito il rilascio del visto a minori di anni 14 o a coloro che, anche

maggiori di anni 14, intendano iscriversi in Italia a corsi a livello di

scuola dell'obbligo. Ai minori di anni 14 può essere concesso solo

eccezionalmente un visto per studio di durata fino a 45 giorni, per la

frequenza di corsi brevi di indirizzo culturale-linguistico, organizzati da

Associazioni od Istituti di provata e nota affidabilità.

Ai minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni potranno essere rilasciati,

oltre a visti per i suddetti corsi brevi, anche visti per studio di lunga

durata per la frequenza di corsi presso Istituti di istruzione pubblici o

parificati o legalmente riconosciuti, a livello secondario superiore, o di

corsi di formazione regionale, ma alle seguenti condizioni:

- a) che dimostrino di essere titolari di borse di studio - conferite dal

Governo italiano o da Enti italiani riconosciuti nel quadro di programmi di

cooperazione culturale o allo sviluppo, da Enti italiani di diritto

pubblico, da Organizzazioni internazionali o da altri Enti internazionali

riconosciuti, dal Governo o da Enti pubblici del Paese di origine, da

Istituti religiosi, da Università e Licei stranieri o da altri Enti e

Associazioni italiani anche privati ma di sicura affidabilità - comprensive

della voce "vitto e alloggio" da assicurarsi possibilmente presso gli stessi

Istituti che organizzano i corsi;

- b) che, al di fuori dell'ipotesi di cui al punto a), i richiedenti

dimostrino di essere in possesso di adeguate garanzie di accoglimento,

fornite da qualificati Istituti di istruzione pubblici o privati ed

anch'esse comprensive della voce "vitto e alloggio" da assicurarsi

possibilmente presso gli stessi Istituti che organizzano i corsi;

- c) che, qualora le borse di studio o le garanzie di accoglimento di cui ai

punti precedenti coprano solo parzialmente le spese per il soggiorno in

Italia (ad esempio non garantendo vitto e alloggio), i richiedenti

dimostrino di essere in possesso di documentate e adeguate garanzie

economiche integrative fornite dalla propria famiglia o da Enti pubblici del

Paese di origine (è comunque esclusa qualsiasi forma di garanzia offerta da

terzi privati).

Per richiedenti l'ingresso per noviziato, studio o formazione religiosa, la

pratica di visto per studio sarà avviata alle seguenti condizioni agevolate:

- a) che il richiedente sia diretto presso la Santa Sede o i suoi Organi

centrali, Università o Collegi pontifici, Case generalizie delle

Congregazioni religiose od altri Istituti che svolgano attività di

formazione religiosa;

- b) che la richiesta di visto faccia oggetto di specifica segnalazione alla

Rappresentanza a mezzo Nota Verbale della locale Nunziatura Apostolica o da

parte delle stesse Autorità vaticane;

- c) che, al di fuori delle ipotesi di cui al punto b), il richiedente

esibisca alla Rappresentanza una dichiarazione dell'Ente religioso di

destinazione, vistata dalla locale Nunziatura Apostolica, comprovante la sua

accettazione presso l'Istituto e nella quale siano indicati anche la durata

del periodo di noviziato, studio o formazione e le condizioni di vitto e

alloggio, se cioè a carico dell'Istituto o dello stesso richiedente. In

quest'ultimo caso, valido soprattutto per studenti esterni frequentanti

Istituti universitari religiosi, il richiedente dovrà produrre adeguata

garanzia economica del suo mantenimento durante il soggiorno per studio in

Italia.

17) Tirocinio (di breve o di lunga durata)

Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90

giorni) o di lunga durata a tempo determinato (fino a un massimo di 365

giorni) o indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero chiamato

da un datore di lavoro che intenda stipulare con lui un contratto di

formazione o di tirocinio: contratto che, in base alla vigente normativa

italiana, è caratterizzato non solo dallo scambio di lavoro con retribuzione

(come nel lavoro subordinato), ma anche dal fine di apprendimento dello

stesso prestatore di lavoro e dall'obbligo per il datore di lavoro di

impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento da parte del

prestatore di lavoro di una qualificazione professionale.

La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza di specifica

"autorizzazione", rilasciata al datore di lavoro a nome dello straniero

dalla competente "Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del

lavoro", corredata del "nulla osta provvisorio" della Questura competente.

Allo straniero che intenda seguire nel nostro Paese corsi di formazione o di

addestramento professionale senza prestazione di alcuna attività lavorativa

subordinata sarà rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, un visto per

"studio". Allo straniero dipendente da impresa straniera, o da impresa

italiana con sede all'estero, che sia inviato dal suo datore di lavoro ad

apprendere o verificare l'uso e il funzionamento di beni strumentali

acquistati/venduti o da acquistare/vendere nell'ambito di contratti

commerciali e/o di cooperazione industriale sarà rilasciato, se ne ricorrono

le condizioni, un visto per "affari".

18) Transito

Consente il transito (non superiore a 5 giorni) allo straniero attraverso il

territorio delle Parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo

ad un altro Stato terzo.

Il visto di transito è concesso a condizione che allo straniero sia

garantito l'ingresso nello Stato terzo di destinazione e che il tragitto

debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre Parti

contraenti.

La concessione di visti di transito è sempre subordinata alla verifica della

sussistenza dei requisiti minimi richiesti in generale per il rilascio di un

visto turistico di pochi giorni, in particolare per quanto attiene alla

regolarità del soggiorno dello straniero nel suo Paese, alle sue condizioni

socio-economiche, alla coerenza delle motivazioni addotte in ordine alla sua

destinazione finale ed alla effettiva necessità o convenienza di transitare

attraverso lo spazio Schengen, nonché alla sua disponibilità di mezzi

sufficienti a coprire le spese del suo breve soggiorno all'interno dello

spazio Schengen.

Il richiedente dovrà esibire a tal fine:

- a) valido passaporto od altro equivalente documento di viaggio muniti, ove

richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale

- b) se non viaggia con mezzi propri o con mezzo collettivo, biglietto di

viaggio (aereo, marittimo, ferroviario) o, solo laddove le Compagnie

subordinino l'emissione del biglietto al preventivo possesso di visto,

prenotazione di viaggio fino allo stesso Paese.

19) Transito aeroportuale

Consente allo straniero, soggetto specificatamente a tale obbligo, di

transitare attraverso la zona internazionale di transito di un aeroporto,

senza accedere al territorio Schengen, durante scali o tratte di un volo o

di voli internazionali. L'obbligo di tale visto costituisce un'eccezione al

diritto generale di transito senza visto attraverso la zona internazionale

di transito degli aeroporti.

Il visto è richiesto per:

- i cittadini dei Paesi soggetti a tale tipo di visto10;

- i viaggiatori non cittadini di tali Paesi in possesso di un documento di

viaggio rilasciato dalle Autorità degli stessi Paesi.

Se il transito ha luogo attraverso un aeroporto italiano, detti stranieri

sono tuttavia esentati dall'obbligo di munirsi di tale visto, ove siano in

possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da uno

degli Stati membri dello SEE, dal Canada o dagli Stati Uniti d'America.

La concessione di visti di transito aeroportuale è sempre subordinata ad

attenta verifica della regolarità del soggiorno dello straniero nel suo

Paese, delle sue condizioni socio-economiche, della coerenza delle

motivazioni addotte in ordine alla sua destinazione finale e della effettiva

necessità o convenienza di transitare attraverso scali aeroportuali situati

all'interno dello spazio Schengen.

Il richiedente dovrà esibire a tal fine:

- a) valido passaporto od altro equivalente documento di viaggio muniti, ove

richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale

- b) biglietto aereo o, solo laddove le Compagnie aeree subordinino

l'emissione del biglietto al preventivo possesso di visto, prenotazione di

viaggio fino allo stesso Paese.

20) Turismo (di breve durata)

Consente l'ingresso, sempre e soltanto ai fini di un soggiorno di breve

durata (fino a 90 giorni), allo straniero che intenda viaggiare per motivi

turistici, ovvero per finalità diverse da quelle di cui alle altre tipologie

specifiche di visto, e che sia in grado di dimostrare, in rapporto al suo

status economico-sociale, il possesso di mezzi sufficienti a coprire

autonomamente le spese relative al soggiorno richiesto.

Per tale verifica, la Rappresentanza può richiedere a sua discrezione ogni

elemento o documentazione ritenuti necessari per prevenire il pericolo di

immigrazione illegale, con particolare riguardo all’accertamento che la

posizione lavorativa, familiare o, più in generale, economico-sociale dello

straniero nel suo Paese sia tale da confermare il suo effettivo interesse al

rientro.

Le richieste di visto avanzate da turisti individuali devono essere, in

linea di principio, accompagnate dall’esibizione di un valido titolo di

viaggio di andata e ritorno e da conferme di prenotazioni alberghiere o

"vouchers" turistici, salvo nel caso in cui lo straniero intenda viaggiare

con mezzi propri o non esibisca prenotazioni ma sia manifestamente in grado

di sostenere le spese di viaggio e di soggiorno.

Si rammenta che la nuova Legge n.40/1998 ha abrogato l'"attestazione di

garanzia" rilasciata dalla Questura all'invitante in Italia. Analoghe

lettere di invito o dichiarazioni di garanzia di privati, da sempre prive di

qualsiasi valore giuridico, possono solo rappresentare elementi aggiuntivi

da valutarsi attentamente da parte della Rappresentanza. Non sono

ammissibili, invece, "dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà" od

"autocertificazioni" di sorta, poiché queste valgono solo per dichiarare

fatti, stati e qualità personali, e non già impegni o intenzioni future

(Legge n.15/1968).

Al turista che viaggia in gruppo organizzato la Rappresentanza potrà

richiedere, a seconda del grado di affidabilità delle agenzie di viaggio, la

semplice prova del pagamento totale o parziale delle spese di soggiorno e di

viaggio.

E' considerato turismo anche il c.d. "turismo shopping".

Per i minori partecipanti a programmi di accoglienza a carattere

turistico-umanitario approvati dal "Comitato per la Tutela dei Minori

Stranieri", istituito con DPCM del 7 marzo 1994 presso il Dipartimento per

gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la

Rappresentanza avvierà la pratica di visto per "turismo", sempre previa

acquisizione dell’assenso all’espatrio da parte di entrambi gli esercenti la

patria potestà, in base all’autorizzazione scritta che lo stesso Comitato

avrà cura di far pervenire per tempo direttamente alla Rappresentanza

competente.

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8 I requisiti indicati qui di seguito per ciascuna tipologia di visto sono

quelli indispensabili e comuni al sistema visti di tutta la Rete

diplomatico-consolare italiana all'estero. Le nostre Rappresentanze hanno

tuttavia facoltà di richiedere eventuali requisiti integrativi, ove ciò sia

reso necessario da particolari situazioni locali o da decisioni comuni

adottate in sede di cooperazione consolare in loco con le Rappresentanze

degli altri Stati Schengen.

9 L'elenco dei Paesi soggetti ad obbligo di visto di transito aeroportuale

comprende i seguenti Stati: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia,

Ghana, India, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka,

Zaire.