IL SISTEMA DEI VISTI E DELL'INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA E NELLO
SPAZIO SCHENGEN
PREMESSA
CONDIZIONI PER LINGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA
A) VALICHI DI FRONTIERA
B) PASSAPORTI ED ALTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIVALENTI
C) DISPONIBILITA' DI MEZZI FINANZIARI
D) VISTI
TIPOLOGIE DI VISTO: finalità, durata, requisiti e condizioni
1) Adozione
2) Affari
3) Attività sportiva
4) Culto
5) Cure mediche
6) Dimora
7) Diplomatico (per accreditamento o notifica)
8) Gara sportiva
9) Invito
10) Lavoro autonomo
11) Lavoro subordinato
12) Missione
13) Motivi familiari
14) Reingresso
15) Ricongiungimento familiare
16) Studio
17) Tirocinio
18) Transito
19) Transito aeroportuale
20) Turismo
PREMESSA
L'ingresso operativo dell'Italia nel sistema di Schengen, il 26 ottobre
1997, ha segnato per il nostro Paese la positiva conclusione del processo di
adattamento del regime nazionale dei visti e dell'ingresso degli stranieri
alla nuova normativa uniforme condivisa dalla maggior parte degli Stati
europei, ispirata alla progressiva realizzazione di un vasto spazio comune
di libera circolazione grazie al definitivo abbattimento delle frontiere
"interne" e al rafforzamento dei controlli alle frontiere "esterne".
Il Ministero degli Affari Esteri, istituzionalmente competente in tema di
ingresso degli stranieri, ha predisposto ed emanato, d'intesa con le altre
Amministrazioni interessate, la necessaria normativa regolamentare con la
- Circolare n. 8 del 17.9.1997, a firma del Ministro Lamberto Dini,
contenente "Norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e
nello spazio Schengen".
Entrata in vigore il 26 ottobre 1997 con valore cogente non solo per le
Amministrazioni centrali, ma anche per le Rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane all'estero, le Questure e gli Uffici di Polizia di
Frontiera, la Circolare del M.A.E. ha quindi completato sul piano operativo
la serie di fonti normative in materia, costituita da:
- Accordo di Schengen del 14.6.1985 tra Belgio, Francia, Germania,
Lussemburgo e Paesi Bassi;
- Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19.6.1990;
- Accordi di adesione dell'Italia, firmati a Parigi il 27.11.1990;
- Legge di ratifica ed esecuzione n. 388 del 30.9.1993 (S.o. G.U. n.232 del
2.10.1993);
- Istruzione Consolare Comune (ICC), approvata dal Comitato Esecutivo di
Schengen a Parigi il 14.12.1993 e modificata da ultimo a Bonn il 22.12.1994.
CONDIZIONI PER L'INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA
A norma dell'art.5 della Convenzione di Schengen, l'ingresso in Italia di
stranieri1 provenienti dall'esterno dello spazio Schengen2 è consentito
soltanto allo straniero che:
- a) si presenti attraverso un valico di frontiera3;
- b) sia in possesso di valido passaporto od altro documento di viaggio
equivalente, riconosciuto dal Governo italiano per l'attraversamento delle
frontiere (tale documento deve consentire al titolare, in qualsiasi momento,
il libero rientro nel Paese di rilascio). N.B.: in circostanze eccezionali,
allo straniero può essere concesso dalle nostre Rappresentanze un
"lasciapassare" valido solo per l'Italia;
- c) disponga di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del
soggiorno previsto e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in
relazione alla natura e alla durata del soggiorno previsto e alle spese di
ritorno nel Paese di provenienza o di transito verso uno Stato terzo (è
esentato da tale dimostrazione lo straniero già residente nel territorio di
una delle Parti contraenti4 e munito di regolare autorizzazione di
soggiorno);
- d) ove prescritto, sia munito di valido visto d'ingresso o di transito.
(N.B.: per soggiorni non superiori a 3 mesi, è esente da visto lo straniero
già residente in uno Stato Schengen con regolare permesso di soggiorno; per
l'Italia, tale esenzione non vale se l'ingresso avviene per motivi di
"lavoro subordinato", "lavoro autonomo" o "tirocinio");
- e) non sia segnalato ai fini della non ammissione;
- f) non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza
nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti da
disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen (la verifica dell'assenza
di rischi di immigrazione illegale è di diretta competenza delle
Rappresentanze).
La sanzione per l'assenza anche di uno solo dei suddetti presupposti è il
respingimento dello straniero, che può essere attuato dalle competenti
Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d'ingresso o di
transito.
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1 "Non stranieri": i cittadini dei 18 Paesi appartenenti allo "spazio
economico europeo" (SEE), che comprende i 15 membri dell'Unione Europea
(Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia)
più i 3 ad essi equiparati (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
"Stranieri": i cittadini di tutti gli altri Paesi.
2 "Spazio Schengen": l'insieme dei territori nazionali dei 10 Paesi che
applicano già la Convenzione (Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna).
3 "Frontiera esterna": il perimetro esterno dello spazio Schengen dai cui
valichi di frontiera lo straniero può entrare, e cioè le frontiere terrestri
e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti
contraenti, che non siano frontiere interne (è da considerarsi volo
"esterno" qualunque volo in provenienza da o con destinazione esclusiva
verso territori di Stati terzi).
4 Parte(i) contraente(i): i 15 Paesi che sono Parti contraenti della
Convenzione di Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi,
Portogallo, Spagna e Svezia), 5 dei quali (Danimarca, Finlandia, Islanda,
Norvegia e Svezia), pur essendo a tutti gli effetti Parti contraenti e
partecipando anche alla cooperazione consolare a livello locale, non
applicano ancora la Convenzione (N.B.: Nel seguito del presente testo, le
espressioni "Parti contraenti", "Stati Schengen" o "Paesi Schengen" verranno
tuttavia usate, in mancanza di ulteriori specificazioni, solo con
riferimento ai 10 Paesi che applicano già la Convenzione).
A) VALICHI DI FRONTIERA
Qualunque cittadino di una delle Parti contraenti, o straniero già
proveniente da località situata all'interno dello spazio Schengen, può
quindi varcare la frontiera interna5 italiana in qualunque luogo, senza che
si proceda al controllo delle persone.
Da località situata fuori dello spazio Schengen, invece, se ad entrare in
territorio italiano è un "non-straniero", questi è soggetto al solo
controllo della cittadinanza; ma se ad entrare è uno "straniero", egli è
soggetto, prima dell'ingresso, a tutti i controlli di ammissibilità
esercitati dall'Autorità di frontiera anche mediante consultazione del SIS.
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5 "Frontiere interne": le frontiere che i suddetti 10 Paesi hanno in comune
all'interno dello spazio Schengen, e cioè le loro frontiere terrestri
comuni, i loro aeroporti adibiti al traffico interno, i loro porti marittimi
per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione
esclusiva di altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti,
senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori" (è da
considerarsi volo "interno" qualunque volo in provenienza esclusiva dai
territori delle suddette Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso
di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo).
B) PASSAPORTI E ALTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIVALENTI
Per lingresso, il soggiorno o il transito nell'intero spazio Schengen, gli
stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di
viaggio riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere da tutte
le Parti contraenti (quindi, per l'Italia, riconosciuto valido quanto meno
dal Governo italiano).
- 1) Passaporto
E il documento, internazionalmente riconosciuto, che abilita il titolare a
recarsi da un Paese allaltro. Può essere: diplomatico, di servizio (o
ufficiale o speciale o per affari pubblici) od ordinario; individuale (con
l'eventuale iscrizione del coniuge o dei figli minori) o collettivo
(intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone, aventi tutte
la stessa cittadinanza e tutte viaggianti insieme e per la stessa finalità,
di solito turistica; qualora non contenga le fotografie dei viaggiatori, i
componenti del gruppo dovranno essere muniti anche di documento personale di
identità corredato di foto).
- 2) Documenti di viaggio equivalenti al passaporto
Documento di viaggio per Apolidi, disciplinato dalla "Convenzione sullo
Statuto degli Apolidi" firmata a New York il 28.9.1954: soggetto a visto, a
meno che il titolare non disponga già di un permesso di soggiorno di uno
Stato Schengen.
Documento di viaggio per Rifugiati, disciplinato dalla "Convenzione sullo
Statuto dei Rifugiati" firmata a Ginevra il 28.7.1951: soggetto a visto, a
meno che il titolare non disponga già di un permesso di soggiorno di uno
Stato Schengen o di un Paese membro del Consiglio d'Europa (Accordo di
Strasburgo del 20.4.1959).
Titolo di viaggio per Stranieri, impossibilitati a ricevere un valido
documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini: segue
il regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato è cittadino.
Libretto di Navigazione, rilasciato ai marittimi per lesercizio della loro
attività professionale ai sensi della "Convenzione Internazionale del
Lavoro" n.108 del 13.5.1958 o di specifici Accordi bilaterali: segue il
regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato è cittadino (se
soggetto a tale obbligo, qualsiasi nostra Rappresentanza, in deroga al
principio della competenza territoriale, può apporvi un visto a "validità
territoriale limitata" per transito fino a 5 giorni, su richiesta della
Compagnia armatrice nella quale siano indicati il porto, la nave e la data
di imbarco o sbarco del marittimo, vistata per conferma dalla competente
Autorità portuale italiana).
Documento di navigazione aerea, rilasciato a piloti ed al personale di bordo
delle Compagnie Aeree civili per lesercizio della loro attività, ai sensi
della "Convenzione sull'Aviazione Civile" firmata a Montreal il 7.12.1944:
esente da visto tra i Paesi aderenti alla Convenzione di Chicago del
25.3.1949 o a titolo di reciprocità, a condizione che lingresso sia
determinato da motivi inerenti lattività professionale.
Lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciato dal Segretariato ONU al
personale dellONU e a quello delle Istituzioni dipendenti, ai sensi della
"Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate"
adottata dallAssemblea Generale dell'ONU a New York il 21.11.1947: segue il
regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato è cittadino.
Documento (individuale o collettivo) rilasciato da un Quartier Generale
della NATO al personale militare di una forza della NATO, ai sensi della
"Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico"
firmata a Londra il 19.6.51 e ratificata dall'Italia con Legge n.1335 del
30.11.1955: esente da visto.
Elenco di partecipanti a viaggi scolastici allinterno della UE, rilasciato
a studenti stranieri residenti negli Stati della UE ai sensi della "Azione
Comune" del Consiglio dellUnione Europea del 30.11.1994: esente da visto.
Lasciapassare (foglio sostitutivo del passaporto, usato, ad esempio, per
rimpatrio, per minori o in altri casi in cui, pur non disponendo di regolare
documento di viaggio, una persona venga autorizzata a circolare fra diversi
Stati): segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato
è cittadino.
Lasciapassare o tessera di frontiera concessi a cittadini domiciliati in
zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione
nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti: esenti da visto.
N.B. Per i non-stranieri cittadini di uno Stato dell'Unione Europea la Carta
didentità, valida per lespatrio, è ovviamente esente da visto. Altrettanto
esenti sono le Carte didentità ed altri documenti dei cittadini degli Stati
aderenti all"Accordo europeo sullabolizione del passaporto", firmato a
Parigi il 13.12.1957.
C) DISPONIBILITA' DI MEZZI FINANZIARI
Oltre alla nostra normativa nazionale che la richiede anche per chi non sia
soggetto ad obbligo di visto, anche la ICC considera la disponibilità di
mezzi finanziari come uno dei presupposti indispensabili per consentire allo
straniero l'ingresso nello spazio Schengen. Come in altri Stati Schengen,
tuttavia, così anche in Italia, l'esatta quantificazione degli importi di
riferimento, la cui esibizione può essere richiesta agli stranieri dalle
Autorità di frontiera non è stata ancora ufficializzata.
Il personale preposto ai controlli di frontiera valuta, quindi, con
ponderata discrezionalità la sufficienza dei mezzi finanziari di cui dispone
lo straniero, basandosi in particolare sulla durata e sul motivo del
soggiorno, sulla cittadinanza dell'interessato (in relazione alla sua
possibile appartenenza a Stati che presentino elevati rischi di immigrazione
illegale), sulle condizioni socio-economiche dello straniero, sulle
circostanze del viaggio e del soggiorno e sul tipo del mezzo di trasporto
utilizzato.
La disponibilità di mezzi finanziari può essere dimostrata non solo mediante
esibizione di denaro contante, ma anche con carte di credito od altri titoli
quali "travellers cheques", ecc. Lo straniero deve disporre sempre di un
biglietto di viaggio di ritorno o, comunque, di mezzi finanziari idonei a
procurarselo (in aggiunta a quelli ritenuti necessari per il soggiorno).
N.B.: La nuova Legge 6 marzo 1998, n.40 (pubblicata sul Supplemento
ordinario n.40/L alla "Gazzetta Ufficiale" n.59 del 12 marzo 1998),
contenente "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero", ha abrogato l'istituto della cosiddetta "attestazione (o
"dichiarazione" o "certificato") di garanzia", prima sottoscritta dal
garante presso la Questura competente ed ammessa in alternativa alla diretta
disponibilità personale di mezzi finanziari.
Di norma, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio non
sono tenuti a dimostrare il possesso di mezzi di sostentamento.
D) VISTI
Il visto, che consta di apposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul
passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una
autorizzazione concessa allo straniero ad entrare nel territorio della
Repubblica Italiana o in quello di altre Parti contraenti per transito o per
soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento
delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e
dell'ordine pubblico.
Di norma, non vi è quindi da parte degli stranieri "diritto" all'ottenimento
del visto, ma tutt'al più un semplice "interesse legittimo". La citata Legge
6 marzo 1998, n.40, ha introdotto, infatti, il principio che "il diniego del
visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e
motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle
modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile
o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo" (art.4, c.2).
Peraltro, il visto non garantisce in assoluto l'ingresso, poiché l'Autorità
di frontiera può sempre respingere lo straniero, se privo di mezzi di
sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le
modalità del proprio soggiorno in Italia o per ragioni di sicurezza e ordine
pubblico.
Ogni "straniero" che entri legalmente in Italia - sia esente da obbligo di
visto che soggetto a visto - è tenuto a dichiarare la sua presenza nel
territorio nazionale alla Questura della Provincia in cui si trova entro 8
giorni lavorativi dalla data dell'ingresso e ad avanzare contestuale
richiesta di un "permesso di soggiorno", che è il solo titolo che legittima
il soggiorno dello straniero nel nostro territorio per lo stesso motivo e
per la stessa durata indicati nell'eventuale visto (salvo in caso di visto
con durata convenzionale di "99 giorni", a fronte del quale il permesso di
soggiorno di lunga durata sarà quello prescritto dalla specifica normativa).
N.B. Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto
preesistente) allo straniero che già si trovi nel nostro territorio. A
consentirgli ufficialmente prolungamenti del soggiorno possono valere solo
eventuali proroghe o rinnovi del permesso di soggiorno.
Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno (o la "carta
d'identità diplomatica o di servizio" del M.A.E.) rilasciato dalla Questura
a seguito di un visto per soggiorno di lunga durata, salva eventuale
limitazione espressa, consente allo straniero, in unione con il suo
passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in corso di
validità, di entrare e uscire dallo spazio Schengen, nonché di circolare
liberamente per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel
territorio di altre Parti contraenti. In tal caso, lo straniero sarà
tuttavia obbligato a dichiarare la sua presenza sul territorio di altri
Stati Schengen alle rispettive Autorità di pubblica sicurezza entro 3 giorni
lavorativi dall'ingresso.
La competenza al rilascio dei visti emessi dall'Italia spetta al Ministero
degli Affari Esteri, che la esercita attraverso le sue Rappresentanze
diplomatico-consolari a ciò abilitate e territorialmente competenti per il
luogo di residenza dello straniero, che sono le sole responsabili
dell'accertamento e della valutazione dei requisiti necessari per
l'ottenimento del visto, nell'ambito della propria discrezionalità e tenuto
conto delle particolari situazioni locali.
Solo in casi eccezionali e a condizioni tassativamente indicate, il visto
per un solo ingresso e con durata minima indispensabile non superiore a 5
giorni per transito e ad 8 giorni per soggiorno può essere rilasciato
all'ingresso dalle Autorità di frontiera, con provvedimento che ricade sotto
la diretta responsabilità delle stesse: diversi sono i c.d. "permessi in
frontiera", rilasciati per prassi internazionale per consentire a stranieri
sprovvisti di regolare visto il pernottamento o un soggiorno di non più di
48 ore in zone adiacenti taluni aeroporti ("permesso di visita città")
oppure la visita per le sole ore diurne ad aree urbane prossime a porti,
incluse località di rilevante interesse turistico ("permesso per marittimi e
crocieristi").
In una stessa circoscrizione consolare ove siano presenti Rappresentanze di
diverse Parti contraenti la responsabilità a provvedere al rilascio di un
visto Schengen uniforme (VSU fino a 90 gg.) spetta alla Rappresentanza del
Paese Schengen che costituisce la meta unica o principale del viaggio o, se
è impossibile a identificarsi, del Paese Schengen di primo ingresso o di
prima destinazione che preveda l'obbligo del visto.
Qualora la Parte contraente competente al rilascio del visto non abbia una
propria Rappresentanza nel Paese di residenza dello straniero o, in Paesi di
grande estensione territoriale, nella regione di residenza - ed in base a un
preventivo accordo permanente di delega per il Paese in questione o per la
regione interessata - il visto Schengen uniforme può essere rilasciato dalla
Rappresentanza di un'altra Parte contraente in nome e per conto di quella
competente, fatte salve, se necessario, la consultazione delle Autorità
centrali della Parte contraente delegante e, in ogni caso, la possibilità
per lo straniero di rivolgersi alla Rappresentanza dello Stato competente
situata in altra località). Non è prevista delega per il rilascio di visti
per soggiorni di lunga durata cosiddetti "nazionali" (VN oltre 90 gg.).
Il visto può essere individuale (su un passaporto individuale) o collettivo
(su un passaporto collettivo). Il visto collettivo non può avere durata
superiore a 30 giorni.
I visti si dividono in 3 grandi categorie:
Visti Schengen Uniformi (VSU): validi per il territorio dell'insieme delle
Parti contraenti; possono essere:
- di transito aeroportuale (tipo A), obbligatori solo per i cittadini di
alcuni Paesi per transitare nella zona internazionale di un aeroporto, senza
entrare in territorio nazionale;
- di transito (tipo B), validi fino a 5 giorni per attraversare il
territorio delle Parti contraenti nel corso di viaggi da uno Stato terzo ad
un altro Stato terzo;
- per soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C) fino a 90 giorni, con
uno o più ingressi (purché né la durata di un soggiorno ininterrotto né il
totale dei soggiorni successivi siano superiori a 3 mesi per semestre a
decorrere dalla data del primo ingresso nello spazio Schengen). A
personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di
visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa
Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che,
pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni a semestre, valgono per uno
(C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5). Tale fattispecie può talora
costituire una valida alternativa, di maggiore praticità e speditezza, al
rilascio di visti per soggiorni di lunga durata.
Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL): validi soltanto per la Parte
contraente la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi
particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza
alcuna possibilità di accesso, neppure per solo transito, al territorio di
altri Stati Schengen; possono essere anch'essi di transito aeroportuale
(tipo A), di transito (tipo B) o per soggiorni di breve durata o di viaggio
(tipo C).
Costituendo una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, tali visti non
possono essere richiesti direttamente dallo straniero, ma possono essere
rilasciati in pochi casi tassativi, e in alternativa al diretto diniego di
un VSU, quando - pur non essendovi tutte le condizioni prescritte per il
rilascio del visto uniforme - la Rappresentanza ritenga opportuno concedere
ugualmente un visto, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in
virtù di obblighi internazionali, per ragioni di urgenza o, in caso di
necessità, per un soggiorno relativo ad un semestre per il quale lo
straniero abbia già ricevuto un VSU di 3 mesi.
Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN): validi solo per
soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D) commisurati alle caratteristiche di
ciascuna tipologia di visto, con uno o più ingressi, soltanto nel territorio
della Parte contraente che abbia rilasciato il visto e per il solo eventuale
transito, per non più di cinque giorni, attraverso il territorio di altri
Stati Schengen; sono chiamati "nazionali" perché rilasciati da uno Stato
Schengen conformemente alla propria legislazione e sono rilasciati solo in
forma di visti individuali.
N.B.: per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo,
tutti gli "stranieri" devono sempre munirsi di visto, anche se siano
cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve
soggiorno.
L'esigenza di una progressiva armonizzazione delle diverse politiche
nazionali dei visti ha condotto, in sede di Unione Europea, all'adozione del
Regolamento n.2317/95 del Consiglio della UE del 25 settembre 1995, in
vigore dal 3.3.1996, che determina l'"Elenco comune dei Paesi terzi i cui
cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle
frontiere esterne degli Stati membri". Tale Regolamento costituisce a sua
volta la base di riferimento dell'Allegato 1 alla ICC di Schengen, che
contiene le Liste degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del
visto6; mentre l'art.9 della Convenzione dispone che "per quanto si
riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un regime di visti
comune, il regime di visti potrà essere modificato soltanto con il comune
accordo di tutte le Parti contraenti".
Per titolari di passaporto ordinario:
- per transito o per breve soggiorno: il visto (VSU o VTL) è necessario per
i cittadini dei Paesi inseriti nel suddetto elenco comune;
- per lungo soggiorno: il visto (VN) è sempre necessario, anche se lo
straniero sia cittadino di un Paese esente da tale obbligo.
Per titolari di passaporto diplomatico o di servizio:
- per transito o per breve soggiorno: il visto (VSU o VTL) è necessario per
i cittadini dei Paesi inseriti nel suddetto elenco comune, salvo nel caso in
cui fra l'Italia e tali Paesi vigano accordi di esenzione da tale obbligo;
- per lungo soggiorno: il visto (VN) è sempre necessario, anche se lo
straniero sia cittadino di un Paese esente da tale obbligo, salvo se
lingresso sia richiesto per accreditamento o notifica da un cittadino di
Paese con cui viga accordo di esenzione dal visto diplomatico.
Quanto ai Paesi non inseriti nel suddetto elenco comune, e quindi esenti da
obbligo di visto, tale esenzione vale solo per il transito e per soggiorni
di breve durata (fino a 90 gg.) per motivi, in Italia, di "turismo",
"affari" o "missione".
Il visto può essere richiesto dallo straniero che ha più di 18 anni (per i
minori la richiesta deve essere sempre avanzata da un maggiorenne ed
accompagnata dall'assenso di entrambi gli esercenti la patria potestà), per
se stesso e per i familiari eventualmente iscritti sul suo documento di
viaggio.
La domanda di visto alla Rappresentanza va presentata per iscritto, su
apposito modulo in unico esemplare compilato in ogni sua parte, sottoscritto
dallo straniero e corredato da una foto formato tessera. Lo straniero che
richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza di
persona, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del
soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di
viaggio valido su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, nella
misura in cui è richiesta, la documentazione giustificativa. Tale
documentazione, dipendente dal tipo di visto richiesto o che la
Rappresentanza ritiene di rilasciare, dovrà comunque attestare
obbligatoriamente:
- la finalità del viaggio (lettera di invito, convocazione, partecipazione a
un viaggio organizzato, ecc.)
- i mezzi di trasporto e di ritorno (valuta per la benzina, assicurazione
del veicolo o, se lo straniero non viaggi con mezzi propri o con mezzo
collettivo, biglietto di viaggio aereo, marittimo o ferroviario, di andata e
ritorno o, solo laddove le Compagnie subordinino l'emissione del biglietto
al preventivo possesso di visto, tagliandi di prenotazione, ecc.);
- i mezzi di sostentamento durante il viaggio e il soggiorno (non solo
denaro contante in valuta convertibile, ma anche carte di credito od altri
titoli quali "traveller's cheques", ecc.);
- e le condizioni di alloggio (prenotazioni alberghiere o di analoghi
stabilimenti di accoglienza, documentazione attestante la disponibilità di
alloggio in affitto o di proprietà, lettera di invito, ecc.).
Valutata la ricevibilità della domanda di visto sulla scorta della
documentazione prodotta dal richiedente e di quanto appreso nel corso della
sua intervista, di norma, diretta e personale, la Rappresentanza provvede ai
prescritti controlli preventivi di sicurezza, consultando in via informatica
o telematica tramite la "rete mondiale visti"7 l'elenco degli stranieri non
ammissibili nello spazio Schengen del SIS (Sistema di Informazione
Schengen).
Se il rilascio del visto è obbligatoriamente subordinato alla preventiva
consultazione delle nostre Autorità nazionali per la sicurezza o di quelle
di altre Parti contraenti, il visto è concesso solo dopo aver acquisito
anche i pareri delle predette Autorità.
N.B. La richiesta dei pareri relativi ai predetti controlli, la ricezione
delle risposte e la conseguente emissione della vignetta-visto vengono
effettuate tramite procedure interamente automatizzate e mediante appositi
programmi informatizzati centrali e periferici.
Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso la Rappresentanza consegna
allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che
illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al
soggiorno in Italia.
I diritti consolari da riscuotersi per i visti concessi sono espressi nel
controvalore in Lire italiane di tariffe fissate in ECU e percepiti in
moneta convertibile o nella moneta del luogo (a differenza di altri atti
consolari, nessun diritto d'urgenza può essere chiesto o riscosso per il
rilascio dei visti).
N.B.: Per il rilascio dei visti da parte di Rappresentanze
diplomatico-consolari italiane vanno quindi corrisposte solo le seguenti
tariffe (armonizzate secondo la normativa di Schengen), con esclusione di
qualsiasi altra provvigione o compenso assolutamente non spettanti.
Tipi di visto Tariffe in Lire
italiane
TRANSITO AEROPORTUALE 20.000
(VSU o VTL di tipo A)
se collettivo (da 5 a 50 persone) 20.000 più 2.000 a persona
TRANSITO (uno, due o più ingressi) 20.000
(VSU o VTL di tipo B)
se collettivo 20.000 più 2.000 a persona
BREVISSIMA DURATA 50.000
(VSU o VTL di tipo C fino a 30
giorni) 60.000 più 2.000 a persona
se collettivo con 1 o 2 ingressi 60.000 più 6.000 a persona
se collettivo con ingressi multipli
BREVE DURATA
(VSU o VTL di tipo C fino a 90
giorni) 60.000
1 ingresso 70.000
ingressi multipli
INGRESSI MULTIPLI (VSU o VTL)
validità 1 anno (tipo C1) 100.000
validità 2 anni (tipo C2) 160.000
validità 3 anni (tipo C3) 220.000
validità 5 anni (tipo C5) 340.000
LUNGA DURATA (VN di tipo "D" oltre 60.000
90 giorni)
IN FRONTIERA Tariffe doppie
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6 I Paesi terzi soggetti ad obbligo di visto sono i seguenti: Afghanistan,
Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia,
Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan,
Bielorussia, Botswana, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambogia,
Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo
(Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica,
Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Estonia,
Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon,
Gambia, Georgia, Ghana, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau,
Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan,
Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettonia, Libano, Liberia,
Libia, Lituania, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord,
Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia,
Mozambico, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman,
Pakistan, Palau, Panama, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica
Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Romania, Ruanda, Russia, Saint
Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa
Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria,
Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan,
Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Togo,
Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina,
Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
7 La cosiddetta "rete mondiale visti" è un complesso sistema di collegamenti
telematici fra le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero a
ciò abilitate ed il Ministero degli Affari Esteri e, per il tramite di
quest'ultimo, con il Sistema di Informazione Schengen, con le Autorità
nazionali per la sicurezza e con le Autorità centrali degli altri Paesi
"partners" che applicano la Convenzione di Schengen.
TIPOLOGIE DI VISTO: finalità, durata, requisiti8 e condizioni
1) Adozione (di lunga durata)
Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a
tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali) presso l'adottante o
l'affidatario, allo straniero per il quale sia stato emesso dalla competente
Autorità straniera un provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo
ad un cittadino italiano.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine:
- a) dichiarazione di idoneità all'adozione degli adottanti, emanata dal
Tribunale dei Minorenni italiano competente per il distretto di appartenenza
dei richiedenti (Legge 4 maggio 1983 n.184 "Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori");
- b) provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore,
emesso dalla competente Autorità straniera in conformità alla legislazione
locale;
- c) dichiarazione di conformità di tale provvedimento alla legislazione
dello Stato straniero, emessa dall'Autorità consolare italiana competente
per il luogo di emissione del provvedimento stesso.
Quando nell'ordinamento dello Stato di origine di un minore adottando non è
prevista l'emanazione del provvedimento di adozione o di affidamento
preadottivo e sussistono motivi di esclusivo interesse del minore stesso
all'ingresso in Italia a scopo di adozione, o quando l'emanazione del
provvedimento non è possibile per eventi bellici, calamità naturali o altri
eventi di carattere eccezionale, occorre un previo "nulla-osta" emesso dal
Ministero degli Affari Esteri d'intesa con il Ministero dell'Interno e la
preventiva acquisizione da parte della Rappresentanza dell'autorizzazione
all'espatrio del minore da parte dell'Autorità del suo Stato di provenienza,
competente (secondo l'attestazione dell'Autorità consolare italiana e tenuto
conto delle predette circostanze) in materia di protezione dei minori.
2) Affari (di breve durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90
giorni) o di più soggiorni di breve durata in semestri successivi (visti C1,
ecc.), allo straniero che intenda viaggiare per finalità
economico-commerciali, ivi inclusi contatti o trattative, nonché
l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni
strumentali acquistati/venduti o da acquistare/vendere nell'ambito di
contratti commerciali e/o di cooperazione industriale.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate garanzie
circa:
- a) la sua condizione di "operatore economico-commerciale";
- b) leffettiva finalità economico-commerciale del viaggio.
Le nostre Rappresentanze adottano ogni più opportuna soluzione (sportelli
appositi, corsie preferenziali, tramitazione mediante Ufficio
economico-commerciale o locale Ufficio ICE o Camera di commercio, ecc.) atta
a favorire la massima scorrevolezza sia nella presentazione delle richieste
che nel rilascio dei visti e riconsegna dei passaporti, soprattutto nei
confronti di operatori ed uomini daffari direttamente e favorevolmente noti
o attesi e segnalati da nostre imprese positivamente conosciute. In caso
contrario, la Rappresentanza dovrà acquisire previamente adeguate e
documentate garanzie circa l'esistenza e l'affidabilità degli operatori
italiani di settore che invitino o sponsorizzino il richiedente.
Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che
accompagnino lo straniero per ragioni di lavoro (collaboratori, assistenti,
segretarie, ecc.), ma solo dopo scrupolosa verifica della veste
professionale degli accompagnatori e a condizione che il loro sostentamento
sia coperto e garantito dallo straniero stesso.
3) Attività sportiva (di lunga durata)
Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a
tempo determinato (fino a un massimo di 365 giorni), anche per periodi di
prova (sempre superiori a 90 giorni), allo straniero che intenda esercitare
attività sportiva professionistica, autonoma o subordinata, in base a
contratti con Società con sede in Italia (Legge 23 marzo 1981 n.91).
La Società che intenda avvalersi di prestazioni sportive da parte di uno
straniero - sia per un periodo di prova (sempre superiore a 90 giorni) che
per un periodo più lungo a seguito di ingaggio già perfezionato - dovrà
trasmettere una richiesta nominativa che specifichi la qualità della
prestazione che lo straniero è chiamato a svolgere (atleta, allenatore,
direttore tecnico, ecc.) ed il tipo di attività prevista (autonoma o
subordinata) contestualmente ai seguenti destinatari: a) alla Questura
competente per il luogo dove esso risiederà, che dovrà inoltrare
tempestivamente al CONI il proprio parere di competenza; b) alla Federazione
nazionale di appartenenza, per il successivo inoltro della richiesta stessa
al CONI - Servizio Preparazione Olimpica e A.L.; c) allo straniero
interessato, che dovrà esibirla alla nostra Rappresentanza per la domanda di
visto. Il CONI, ove concordi e ricevuto il parere favorevole della Questura,
trasmetterà una dichiarazione nominativa di assenso allespletamento
dellattività sportiva alla Rappresentanza italiana competente.
La pratica di visto sarà avviata solo in presenza di:
- a) copia della suddetta richiesta della Società sportiva;
- b) dichiarazione nominativa di assenso ricevuta da parte del CONI.
A fronte di seri e comprovati motivi, e in deroga alle disposizioni
generali, il rilascio del visto potrà prescindere dal requisito della
residenza del richiedente nel territorio di competenza della Rappresentanza.
4) Culto (di breve o di lunga durata)
Consente lingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90
giorni), allo straniero, religioso o non, che intenda partecipare a
pellegrinaggi o a manifestazioni di culto, e, ai fini di un soggiorno di
lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo di 365 giorni), solo
al religioso che intenda esercitare attività religiose, pastorali o comunque
a carattere ecclesiastico (si intendono per religiosi coloro i quali abbiano
già ricevuto l'ordinazione sacerdotale o i voti o, per altri culti
riconosciuti dallo Stato, una condizione equivalente).
Al richiedente non religioso, che intenda partecipare a pellegrinaggi o a
manifestazioni di culto, il visto (solo di breve durata) sarà concesso alle
stesse condizioni del visto turistico, ma l'adeguatezza dei mezzi di
sostentamento sarà valutata tenendo conto dell'eventuale copertura per
alloggio e/o per vitto da parte di Istituti religiosi, e in generale, delle
più limitate esigenze del pellegrino.
Il richiedente il visto dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate
garanzie circa:
- a) la sua qualifica di "religioso";
- b) il carattere religioso della manifestazione o delle attività motivo del
suo soggiorno.
Si terrà altresì debitamente conto delle richieste di visto oggetto di
specifica segnalazione alla Rappresentanza da parte della locale Nunziatura
Apostolica (a mezzo Nota Verbale) o, in quei Paesi ove ciò non sia
possibile, da parte delle stesse Autorità vaticane per il tramite della
nostra Rappresentanza presso la Santa Sede. In particolare, e in relazione
al rango del richiedente, il visto sarà concesso con procedura di speditezza
e riguardo a religiosi che esibiscano garanzie scritte di accoglienza da
parte di Organi centrali della Santa Sede (ivi compresi Università o Collegi
pontifici, Case generalizie delle Congregazioni religiose od altri Istituti
che svolgano attività religiose per i predetti Enti) o di Enti religiosi di
qualsiasi confessione riconosciuta dallo Stato.
Ai richiedenti che intendano (o siano chiamati a) frequentare corsi di
noviziato, studio o formazione religiosa sarà concesso, se ne ricorrono le
condizioni, un visto per "studio".
5) Cure mediche (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90
giorni) o di lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo di 365
giorni), allo straniero che necessiti di sottoporsi nel nostro Paese a
trattamenti medici presso istituzioni sanitarie pubbliche o private e che
sia in grado di farlo, e mantenervisi, con mezzi propri o coperto da
affidabili garanzie economiche pubbliche o private.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine:
- a) certificato medico attestante le ragioni per cui necessiti di
sottoporsi a trattamento sanitario nel nostro Paese;
- b) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che confermi
la disponibilità ad accoglierlo e indichi il tipo di cura, la data di inizio
e la durata presumibile della stessa;
- c) documenti comprovanti la disponibilità di autonomi mezzi finanziari
adeguati alla durata e al costo presumibile delle prestazioni sanitarie
richieste oppure polizza assicurativa con massimali adeguati, rilasciata da
una primaria Società assicuratrice italiana o straniera (di cui la
Rappresentanza certificherà la validità in Italia), che copra i costi del
caso specifico;
- d) documenti comprovanti la disponibilità in Italia di vitto e alloggio
per l'eventuale accompagnatore e per il periodo di convalescenza
dell'interessato.
Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche a personale
specializzato che accompagni o assista lo straniero infermo, alla condizione
prevista dal precedente punto d).
6) Dimora (di lunga durata)
Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a
tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero che intenda
stabilire la sua dimora nel nostro Paese e che sia in grado di farlo, e
mantenervisi autonomamente, senza dover esercitare in Italia attività
lavorativa autonoma o subordinata.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate garanzie
circa le sue condizioni economiche e le sue autonome capacità finanziarie.
Al coniuge convivente, che avanzi anch'egli richiesta di visto per dimora,
il visto potrà essere rilasciato allo stesso titolo solo se anch'egli,
individualmente considerato, risulti in possesso di analoghi requisiti di
adeguate condizioni economiche ed autonome capacità finanziarie. In caso
contrario, potrà essergli rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, un
visto per "motivi familiari". In nessun caso è consentito il rilascio del
visto per dimora a stranieri minorenni. Ai figli minorenni (previo assenso
di entrambi i genitori esercenti la patria potestà) e agli eventuali
genitori a carico del titolare di visto per dimora potrà essere rilasciato,
se ne ricorrono le condizioni, solo un visto per "motivi familiari". Il
visto per dimora non dà diritto a svolgere attività lavorativa.
7) Diplomatico (per accreditamento o notifica) (di lunga durata)
Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a
tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero, titolare di
passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso
Rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese in Italia.
Allo straniero, che sia entrato nel Paese con un visto diplomatico e la cui
presenza sia stata formalmente comunicata dalla sua Rappresentanza in Italia
al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica a fini di accreditamento o di
notifica, lo stesso Servizio del Cerimoniale provvederà a rilasciare
apposita "carta d'identità", sostitutiva a tutti gli effetti del permesso di
soggiorno, e di durata variabile e rinnovabile secondo le procedure dello
stesso Cerimoniale.
N.B. Il visto diplomatico (per accreditamento o notifica) non va confuso con
qualsiasi altro tipo di visto rilasciato a titolari di passaporto
diplomatico o di servizio.
La pratica di visto sarà avviata dalla Rappresentanza competente solo in
presenza di:
- a) conforme richiesta ufficiale avanzata con Nota Verbale del locale
Ministero degli Affari Esteri;
- b) preventivo nulla osta del Servizio del Cerimoniale del MAE (a fini di
controllo delle condizioni di reciprocità).
A norma delle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche e Consolari
del 1961 e del 1963 e in ottemperanza alle specifiche istruzioni di
competenza del Servizio del Cerimoniale, il visto può essere rilasciato
anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente con
il titolare (coniuge, figli minori, genitori a carico), purché anche per
questi venga avanzata formale richiesta di visto con Nota Verbale.
A richiedenti che debbano o intendano venire in Italia, presso una
Rappresentanza diplomatico-consolare estera o presso funzionari diplomatici
o impiegati amministrativi e tecnici in servizio presso la stessa
Rappresentanza, sia per motivi ufficiali sia per visite private su invito
sia con mansioni di personale ausiliario o di servizio, non verranno
rilasciati visti diplomatici, bensì rispettivamente visti per "missione",
per "turismo" o "invito" e per "lavoro", con l'osservanza dei requisiti e
delle condizioni prescritti per ciascuna tipologia di visto, ma inviandone
al MAE richiesta di autorizzazione al rilascio con procedura di speditezza e
di riguardo conforme alle regole di cortesia internazionale.
Ove non diversamente previsto da accordi o intese multilaterali o bilaterali
di cui l'Italia è parte, il visto diplomatico non dà diritto a svolgere in
Italia attività lavorativa diversa da quella di servizio. Analogamente, la
"carta d'identità diplomatica o di servizio" emessa dal Cerimoniale non può
essere usata per nessun'altra finalità.
N.B. La "carta d'identità diplomatica o di servizio", a tutti gli effetti
sostitutiva del permesso di soggiorno, consente al suo titolare, unitamente
ad un valido documento di viaggio, di entrare e uscire dallo spazio
Schengen, nonché di circolare liberamente per un periodo non superiore a 90
giorni per semestre anche nel territorio di altre Parti contraenti.
8) Gara sportiva (di breve durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90
giorni), allo straniero che intenda partecipare a singole competizioni o ad
una serie di manifestazioni sportive, a carattere sia professionistico e
rituale che dilettantistico ed occasionale.
Il visto è rilasciato sia agli atleti direttamente partecipanti alla gara
che ai loro allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici od
accompagnatori la cui presenza sia richiesta dal carattere stesso
dell'evento.
Per la partecipazione a gare professionistiche, a carattere sia ufficiale
che amichevole, la pratica di visto sarà avviata dalla Rappresentanza solo
in presenza di una comunicazione scritta da parte del CONI o delle nostre
Federazioni sportive nazionali, che confermi che la competizione sportiva è
da detti Enti prevista o ad essi nota e che all'evento parteciperanno
l'atleta o il gruppo sportivo richiedenti. Quanto ai singoli componenti la
squadra o il gruppo, la Rappresentanza farà affidamento sulle liste
ufficiali di nominativi, od eventuali lettere di segnalazione, presentatele
dagli stessi Enti sportivi stranieri.
La domanda di visto potrà essere avanzata alla Rappresentanza, soprattutto
nel caso di squadre o gruppi sportivi, anche da un incaricato della Società
cui fa capo il singolo atleta o l'intera squadra e allo stesso potrà farsi
riferimento per ogni questione attinente il visto, ivi compreso il ritiro e
la riconsegna dei passaporti. Ove possibile ed opportuno, la richiesta di
visto potrà essere altresì trattata tramite l'Ufficio economico-commerciale
della Rappresentanza o il locale Istituto Italiano di Cultura.
A fronte di seri e comprovati motivi, e in deroga alle disposizioni
generali, il rilascio del visto potrà prescindere dal requisito della
residenza del richiedente o dei richiedenti nel territorio di competenza
della Rappresentanza.
Per la partecipazione a gare dilettantistiche, la pratica di visto sarà
invece avviata alle stesse condizioni del visto turistico ed a seguito degli
accertamenti ritenuti più opportuni, ma l'adeguatezza dei mezzi di
sostentamento dovrà essere valutata in rapporto all'ambientazione e
organizzazione dell'evento (invito, vitto e/o alloggio assicurati, ecc.),
pur sempre senza trascurare quanto valga a prevenire possibili rischi di
immigrazione illegale.
Sia in occasione di gare professionistiche che dilettantistiche, agli
stranieri minorenni potranno - come sempre - essere rilasciati visti per
gara sportiva solo previo assenso di entrambi gli esercenti la patria
potestà, ai quali, se accompagnatori dello straniero, potrà ovviamente
essere rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, un visto per "motivi
familiari".
9) Invito (di breve durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90
giorni), allo straniero che, in ragione di una sua posizione privata di
rilievo, sia invitato da Enti, Istituzioni o Organizzazioni pubbliche o
private notorie (che se ne assumano le spese di soggiorno), quale ospite a
eventi o manifestazioni di carattere politico o culturale.
Il visto è altresì rilasciato allo straniero che esibisca atto di
convocazione di un'Autorità giudiziaria italiana in relazione a un
procedimento in corso in Italia (allavvocato o consulente legale di fiducia
che eventualmente lo accompagni potrà essere rilasciato, se ne ricorrono le
condizioni, un visto per "lavoro autonomo").
10) Lavoro autonomo (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90
giorni) o di lunga durata a tempo determinato (fino a un massimo di 365
giorni) o indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero che
intenda esercitare attività professionale o lavorativa (anche artistica) a
carattere non subordinato.
Il visto per lavoro autonomo può essere rilasciato (solo per breve
soggiorno) anche alle persone che accompagnino lo straniero per ragioni di
lavoro (collaboratori, assistenti, segretarie, ecc.), ma solo dopo
scrupolosa verifica della veste professionale degli accompagnatori e a
condizione che lo straniero ne copra o garantisca il sostentamento.
N.B. Il lavoro svolto presso imprese operanti in Italia (italiane, miste,
straniere, multinazionali o filiali di aziende con sede all'estero) e
retribuito da impresa con sede all'estero non può qualificarsi
aprioristicamente come "autonomo" neppure nei casi di "distacco" o in
presenza di contratti internazionali di "appalto" né sono da qualificarsi
come "autonome" le posizioni di personale dirigenziale o specialistico
(cosiddetto "personale chiave") rientrante nella fattispecie
dell'"intra-corporate transferee" previsto nell'annesso all'Accordo GATS/OMC
sul movimento delle persone fisiche, ratificato con Legge n. 747/94. Tali
fattispecie vanno pertanto ricondotte alla procedura del lavoro subordinato,
che tuttavia - nel caso di "personale chiave" - sarà espletata dalla
competente "Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del
lavoro" in tempo reale, non procedendosi al preventivo accertamento
d'indisponibilità sul mercato del lavoro nazionale.
La pratica di visto per "lavoro autonomo" sarà avviata dalla Rappresentanza:
- a) per lo straniero che intenda svolgere per una Società od Ente operante
in Italia qualsiasi tipo di attività dallo stesso dichiarata come
"autonoma", solo in presenza di copia di una formale "dichiarazione di
responsabilità" preventivamente indirizzata alla competente "Direzione
provinciale del lavoro - Servizio ispezioni del lavoro" (ex-Ispettorato
provinciale del lavoro) dal legale rappresentante di detta Società od Ente,
che tra questa/o e lo straniero non sarà instaurato alcun rapporto di lavoro
subordinato;
- b) per lo straniero che intenda esercitare una professione "liberale" o
condurre in proprio impresa produttiva o attività commerciale o artigianale,
solo in presenza di idonea documentazione comprovante il preventivo possesso
dei requisiti prescritti dalle nostre leggi per lo svolgimento in Italia di
tali professioni o attività (iscrizioni ad Albi professionali,
autorizzazioni o licenze comunali, iscrizioni a Camere di Commercio, ecc.).
- c) in campo societario, solo se lo straniero esibisca idonea
documentazione comprovante la carica di Presidente, membro di Consigli di
Amministrazione, Revisore dei conti od Amministratore delegato.
N.B. La Rappresentanza segnalerà sempre il rilascio di visti per lavoro
autonomo alla competente "Direzione provinciale del lavoro - Servizio
ispezioni del lavoro", che si riserverà ogni opportuno accertamento sulla
reale natura dell'attività che lo stesso svolgerà in Italia.
Ad analoghi requisiti e condizioni è subordinato il rilascio di visti per
lavoro artistico autonomo, in base a specifico contratto di prestazione
d'opera per una determinata manifestazione o serie di manifestazioni od
eventi artistico-culturali.
In tali casi, la Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza
di:
- a) copia dell'atto contrattuale con firma autenticata del gestore o
titolare della licenza di esercizio o dell'impresario (o di un loro legale
rappresentante), corredato - nei casi ritenuti opportuni dalla
Rappresentanza (artista e/o impresario italiano scarsamente noti o di non
sicura affidabilità) - da copia di una formale "dichiarazione di
responsabilità", preventivamente indirizzata dal committente (o da un suo
legale rappresentante) al competente "Ufficio speciale per il collocamento
dei lavoratori dello spettacolo" (U.S.C.L.S.), che in base al contratto non
sarà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- b) idonea certificazione professionale, rilasciata da Enti pubblici o da
qualificati Istituti privati del Paese di origine o di stabile residenza del
lavoratore straniero, convalidata dalla competente Autorità consolare
italiana che attesti la legittimazione dell'organo straniero al rilascio
della certificazione.
Per artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione professionale, e
per artisti o complessi ingaggiati da noti Enti teatrali, dalla RAI, da
emittenti televisive private o da Enti pubblici, sarà sufficiente
l'esibizione di copia dell'atto contrattuale o di comunicazione
dell'avvenuta stipula del contratto.
Gli stranieri che necessitino di venire in Italia, per acquisire i
preventivi requisiti prescritti dalle nostre leggi per l'esercizio di
professioni "liberali" o per la conduzione di attività in proprio, potranno
beneficiare, se ne ricorrono le condizioni, di un visto per "affari" di
durata strettamente commisurata al probabile periodo di tempo necessario per
tali adempimenti. Analogamente, in campo societario, gli stranieri che
necessitino di venire in Italia per costituire una Società ancora
inesistente potranno anch'essi beneficiare, se ne ricorrono le condizioni,
di un visto per "affari" di durata commisurata alle loro comprovate
esigenze.
I familiari dello straniero - in alternativa all'ordinaria procedura di
"ricongiungimento familiare" e ove lo stesso intenda venire in Italia
insieme a loro - potranno beneficiare, se ne ricorrono le condizioni, di
visti per "motivi familiari" per accompagnamento.
11) Lavoro subordinato (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90
giorni) o di lunga durata a tempo determinato (fino a un massimo di 365
giorni) o indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero che sia
chiamato a prestare lavoro subordinato (anche artistico), anche a carattere
stagionale od occasionale (agricolo, alberghiero, ecc.).
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza di
"autorizzazione al lavoro in Italia", rilasciata al datore di lavoro a nome
dello straniero (art.8 Legge 30.12.1986 n.943) dalla competente "Direzione
provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro", corredata del
"nulla osta provvisorio" della Questura. Per lavoro domestico lo straniero
dovrà esibire anche "certificazione medica" attestante la sana e robusta
costituzione fisica e l'esenzione da malattie infettive, rilasciata
dall'autorità sanitaria del suo Paese o, in assenza, dal medico di fiducia
della Rappresentanza (Circolare Ministero del Lavoro n.145/95).
Prima della richiesta di visto, sarà quindi il datore di lavoro in Italia
(Ente o Società, per il tramite di un loro legale rappresentante, o persona
fisica) che dovrà farsi parte attiva nel richiedere al predetto Servizio
lautorizzazione al lavoro a favore dello straniero chiamato e per il
periodo necessario. Ottenuta tale autorizzazione nominativa, lo stesso
datore di lavoro dovrà altresì farsi parte attiva nel richiedere alla
Questura competente l'apposizione sul documento del necessario nulla-osta al
rilascio del visto. Acquisito anche tale nulla-osta, il datore di lavoro
dovrà far pervenire il documento stesso direttamente allo straniero, che lo
esibirà alla Rappresentanza all'atto della richiesta del visto.
Come già segnalato nella scheda relativa al visto per "lavoro autonomo", il
lavoro presso imprese operanti in Italia (italiane, miste, straniere,
multinazionali o filiali di aziende con sede all'estero), retribuito da
impresa con sede all'estero, va ricondotto alla vigente procedura
autorizzativa del lavoro subordinato, anche nel caso in cui lo straniero
abbia avanzato erronea richiesta di visto per lavoro autonomo. In caso,
tuttavia, di personale dirigenziale o specialistico ("personale chiave"), la
procedura autorizzativa verrà espletata dalla competente "Direzione
provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro" in tempo reale, non
procedendosi al preventivo accertamento d'indisponibilità sul mercato del
lavoro nazionale (i familiari che lo accompagnino - in alternativa al
"ricongiungimento familiare" e qualora egli intenda venire in Italia insieme
ad essi - potranno beneficiare, se ne ricorrono le condizioni, di visti per
"motivi familiari").
N.B. L'autorizzazione al lavoro non sarà invece richiesta:
- al personale ausiliario o di servizio chiamato alle esclusive dipendenze
di una Rappresentanza diplomatico-consolare straniera (o di un membro di
essa), per il quale la richiesta di visto sia stata avanzata con specifica
Nota Verbale che contenga l'impegno del datore di lavoro a provvedere alla
sua sicurezza sociale e a garantirne il rientro in patria al termine del
servizio;
- al personale chiamato ad imbarcarsi su navi italiane da crociera per
servizi complementari alle dipendenze di Società straniere appaltatrici
dell'armatore, per il quale la richiesta di visto documentata sia stata
avanzata dalle stesse Società estere o dai loro agenti delegati.
A requisiti e condizioni in parte analoghi rispondono i visti per lavoro
artistico subordinato, per i quali l"autorizzazione al lavoro in Italia"
sarà rilasciata al datore di lavoro a nome dello straniero (art.14, c.2,
Legge 30.12.1986 n.943) dal competente "Ufficio speciale per il collocamento
dei lavoratori dello spettacolo" (U.S.C.L.S.), previo "nulla osta
provvisorio" della Questura competente. Per il rilascio di tali visti dovrà
altresì farsi attento riferimento a quanto previsto dalla Circolare del
Ministero del Lavoro n.81 del 4.8.1988.
Non possono ottenere il visto per lavoro subordinato gli stranieri che, alla
luce del passaporto o degli atti esibiti, risultino essere stati
irregolarmente in Italia nel periodo intercorrente tra la presentazione
della richiesta di autorizzazione al lavoro ed il rilascio della stessa.
I familiari dello straniero (appartenente a "personale chiave" o titolare di
visto non inferiore a un anno) - in alternativa all'ordinaria procedura di
"ricongiungimento familiare" e ove lo stesso intenda venire in Italia
insieme a loro - potranno beneficiare, se ne ricorrono le condizioni, di
visti per "motivi familiari" per accompagnamento.
12) Missione (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90
giorni) o di lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo di 365
giorni), allo straniero che necessiti di viaggiare per motivi connessi ad
una sua funzione politica o governativa o comunque di pubblica utilità. N.B.
Il possesso di passaporto diplomatico o di servizio non implica di per sé il
rilascio di un visto per missione.
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto, di norma, prescindendo da una
verifica puntuale dei mezzi di sostentamento e comunque con procedura di
speditezza e di riguardo, in presenza della documentazione ritenuta più
opportuna, a favore di:
1) stranieri inviati in Italia per espletare funzioni relative a loro
cariche governative o alla loro veste di funzionari o dipendenti di una
Pubblica Amministrazione od Ente pubblico del loro Paese oppure di
Organizzazioni internazionali, ivi compresi i rappresentanti di Enti di
Stato (ad es.: Banca Centrale od altro Ufficio governativo o
para-governativo) o i funzionari "distaccati" per dirigere sedi od uffici di
rappresentanza in Italia di Enti di natura governativa od altrimenti
pubblica (Ente nazionale per il turismo, Compagnia statale di bandiera,
ecc.);
2) privati cittadini che non rivestano cariche o funzioni pubbliche,
allorché limportanza delle loro attività e gli scopi del soggiorno possano
ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra il loro ed il nostro
Paese;
3) personalità comunque direttamente e favorevolmente note od autorevoli, la
cui richiesta di visto si ritiene debba essere esaminata con criteri
flessibili di opportunità e convenienza politica. In particolare:
- a) personalità con alte cariche civili o religiose o di grande notorietà,
o comunque favorevolmente note alla Rappresentanza, anche al di fuori di
missioni ufficiali;
- b) personalità o membri di delegazioni ufficialmente invitate dal Governo
italiano o da Organizzazioni internazionali con sede in Italia, per
partecipare a incontri, trattative, convegni o conferenze a carattere
politico, economico, scientifico, culturale, religioso o sportivo;
- c) partecipanti a manifestazioni previste da accordi bilaterali o
multilaterali di cui l'Italia è parte od a programmi intergovernativi di
scambi culturali e di cooperazione; a Fiere e Mostre previste dal calendario
ufficiale del Ministero dell'Industria od altrimenti patrocinate dal Governo
o da Enti pubblici territoriali; ad avvenimenti sportivi di particolare
rilievo;
- d) giornalisti che intendano seguire gli incontri e gli eventi menzionati
ai punti precedenti o che rappresentino testate di particolare importanza
(mentre gli "inviati" beneficeranno, per l'appunto, di tale tipologia di
visto, ai "corrispondenti" destinati a prestare servizio in Italia andrà
invece applicata la procedura del visto di lunga durata per "lavoro
subordinato", con le modalità agevolate previste dalle procedure di
accreditamento disposte dal Servizio Stampa e Informazione del M.A.E. e dal
Ministero del Lavoro non procedendosi al preventivo accertamento
d'indisponibilità sul mercato del lavoro nazionale);
- e) funzionari ed impiegati di Amministrazioni di Paesi stranieri in
viaggio di servizio.
Ai familiari dello straniero, ai quali non possano concedersi analoghi visti
per "missione", possono essere rilasciati, se ne ricorrono le condizioni,
visti per "motivi familiari".
13) Motivi familiari (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90
giorni) o di lunga durata a tempo determinato (limitata alla durata del
visto del familiare e fino a 365 giorni) o indeterminabile (99 giorni
convenzionali), allo straniero che:
- a) intenda rendere visita di breve durata a un familiare "non-straniero"
(ivi compreso, ovviamente, un cittadino italiano) o a un familiare straniero
già regolarmente residente in Italia;
- b) necessiti di venire in Italia per motivi familiari di breve durata
particolarmente gravi e urgenti (recupero di salma, assistenza in caso di
malattia o infortunio di familiare stretto, disbrigo di pratiche legali,
ecc.);
- c) se compreso nelle categorie aventi diritto al "ricongiungimento
familiare", accompagni per breve o lunga durata un familiare "non-straniero"
(ivi compreso, ovviamente, un cittadino italiano), o un familiare straniero
esente da obbligo di visto, o un familiare straniero titolare di altro visto
di ingresso "principale", ma non qualora il visto "principale" sia per
"adozione", "diplomatico" (poiché anche il familiare va accreditato o
notificato), "lavoro subordinato" (se inferiore ad un anno e ad eccezione
del "personale chiave"), "reingresso", "ricongiungimento familiare",
"tirocinio" o "motivi familiari" diversi dal successivo punto d);
- d) o, essendo coniuge o genitore a carico di un "non-straniero" (ivi
compreso, ovviamente, un cittadino italiano) residente in Italia, intenda
con esso stabilirsi a tempo indeterminato nel nostro Paese.
Nel caso sub a), la Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in
presenza degli stessi requisiti e condizioni di un visto turistico e, in
particolare, della disponibilità di mezzi finanziari autonomi.
Nel caso sub b), la pratica di visto potrà essere avviata, eccezionalmente,
anche se lo straniero non disponga di tutti i mezzi di sostentamento
normalmente richiesti per un visto turistico (in tal caso, la Rappresentanza
potrà, se ritenuto opportuno, munire lo straniero di apposita dichiarazione
da cui le Autorità di frontiera possano desumere i motivi e la destinazione
del soggiorno).
Nel caso sub c), il richiedente dovrà esibire:
- 1) documenti comprovanti il possesso da parte del richiedente il visto -
o, per esso, del familiare che egli accompagna - dei requisiti di
disponibilità di un alloggio idoneo alle esigenze familiari e di adeguati
mezzi di sostentamento per il periodo di soggiorno previsto;
- 2) stato di famiglia od altra certificazione idonea - in base alle leggi
locali - ad attestare lo stretto vincolo di parentela esistente.
Nel caso sub d), saranno invece sufficienti:
- 1) dichiarazione, con firma autenticata, del cittadino italiano o di Paese
SEE, che richieda il visto per il coniuge o per il genitore a carico;
- 2) stato di famiglia o atto di matrimonio (se celebrato da poco tempo).
Latto di matrimonio celebrato allestero dovrà essere già trascritto presso
il Comune competente in Italia o in corso di trascrizione (quanto meno con
contestuale invio a cura della Rappresentanza competente). La
Rappresentanza, insieme al visto, rilascerà al richiedente una copia
autentica dell'atto tradotto e legalizzato. L'atto di matrimonio celebrato
in un Paese diverso da quello di residenza del richiedente dovrà essere
munito di traduzione e legalizzazione da parte dellUfficio consolare
italiano territorialmente competente.
14) Reingresso (di lunga durata)
Consente l'ingresso in Italia, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di
lunga durata a tempo determinato o indeterminato (99 giorni convenzionali),
allo straniero già titolare di permesso di soggiorno che, trovandosi al di
fuori dello spazio Schengen, intenda rientrare in Italia e sia sprovvisto
dello stesso permesso di soggiorno per motivi vari (ad esempio, furto o
smarrimento di documenti, partenza dall'Italia senza averlo portato con sé,
ecc.) o sia munito di permesso di soggiorno scaduto da non oltre 60 giorni.
N.B. Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno in corso di
validità, unitamente al passaporto o ad altro documento di viaggio
equivalente, consente di per sé lingresso nello spazio Schengen (e quindi
anche in Italia) agli stranieri che ne siano in possesso, senza più bisogno
né di specifica autorizzazione all'espatrio né di specifica autorizzazione
al rientro.
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza di:
- a) dichiarazione resa e sottoscritta personalmente dal richiedente, che
indichi quali siano i motivi del mancato possesso del permesso di soggiorno
o per quali motivi egli lo abbia lasciato scadere all'estero e che confermi
di aver tuttora diritto a proseguire il soggiorno di lunga durata in Italia
allo stesso titolo di cui beneficiava prima della partenza;
- b) nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto del permesso di soggiorno
per dichiarato furto o smarrimento di documenti, originale o copia autentica
della denuncia di furto o di smarrimento resa innanzi alle competenti
Autorità locali di Polizia;
N.B. La Rappresentanza acquisirà sempre previamente la conferma della
Questura competente che il richiedente sia tuttora titolare di un regolare
permesso di soggiorno in corso di validità o l'autorizzazione della stessa
Questura al reingresso in caso di permesso di soggiorno scaduto da non oltre
60 giorni.
15) Ricongiungimento familiare (di lunga durata)
Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a
tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero che intenda
ricongiungersi con un familiare straniero già legalmente residente in Italia
con permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per
lavoro (subordinato o autonomo), per asilo, per studio o per culto (ad esso
sono equiparate anche le straniere casalinghe coniugate con cittadini
italiani o "non-stranieri" residenti).
Il visto è rilasciato al coniuge non legalmente separato; ai figli minori di
18 anni a carico (ad essi sono equiparati i minori adottati o affidati o
sottoposti a tutela), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non
coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso; ai genitori a carico; ai
parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la
legislazione italiana. Il visto è altresì rilasciato, per ricongiungimento
al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, al genitore naturale
che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso di adeguati
requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito.
Ai fini del rilascio del visto, lo straniero interessato al ricongiungimento
di familiari all'estero dovrà produrre alla Questura competente per il luogo
di dimora la domanda di "nulla osta" ed allegare la documentazione relativa
alla disponibilità dell'alloggio e del reddito indicati dalla Legge
n.40/1998. Tra tali documenti, quelli eventualmente di provenienza estera
andranno vagliati dalla Rappresentanza italiana territorialmente competente
e dalla stessa, ove occorra, debitamente tradotti e legalizzati.
La Questura rilascerà all'interessato copia della domanda (e della
documentazione allegata), contrassegnata con timbro e data di presentazione,
che dovrà essere trasmessa all'estero al familiare di cui si è chiesto il
ricongiungimento, per essere esibita alla Rappresentanza all'atto della
richiesta di visto.
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza di:
- a) copia della domanda di ricongiungimento rilasciata dalla Questura;
- b) avvenuto accertamento a cura della Rappresentanza stessa, mediante atti
di stato civile od altra certificazione idonea in base alle leggi locali,
dell'esistenza del vincolo di parentela del richiedente il visto con il
familiare residente in Italia (l'eventuale documentazione di stato civile
proveniente da Paesi terzi dovrà essere tradotta e legalizzata dall'Ufficio
consolare territorialmente competente).
La Rappresentanza potrà rilasciare il visto previa ricezione per via
telegrafica del nulla osta nominativo da parte della Questura competente. La
citata Legge 40 dispone peraltro che, in mancanza del nulla osta o del
provvedimento di diniego della Questura, trascorsi 90 giorni dalla richiesta
dello stesso nulla osta, l'interessato possa ottenere il visto d'ingresso
direttamente dalla Rappresentanza a fronte di quanto previsto ai precedenti
punti a) e b).
A stranieri coniugi o genitori a carico di un cittadino italiano o di altro
Paese dello "spazio economico europeo" residente in Italia, che intendano
stabilirsi con esso nel nostro Paese, verranno rilasciati visti non di
ricongiungimento familiare, bensì per "motivi familiari".
16) Studio (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90
giorni) o di lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo di 365
giorni), allo straniero che intenda seguire corsi di studio o svolgere
ricerche od altre attività culturali a carattere occasionale o continuativo.
Il visto può essere concesso anche al semplice studente per la frequenza di
corsi brevi presso Istituzioni didattiche a carattere pubblico (statale,
regionale, provinciale, comunale) o presso Enti od organizzazioni
riconosciute a carattere privato, senza trascurare il fatto che la semplice
prova dell'iscrizione a tali corsi non esclude di per sé rischi di
immigrazione illegale.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate garanzie
circa:
- a) il corso di studio o l'attività culturale da seguire;
- b) i suoi mezzi di sostentamento: borse di studio conferite dal Governo
italiano o da Enti italiani riconosciuti, da Enti italiani di diritto
pubblico, da Organizzazioni internazionali o da altri Enti internazionali
riconosciuti, dal Governo o da Enti pubblici del Paese di origine, da
Istituti religiosi, da Università e Licei stranieri o da altri Enti e
Associazioni italiani anche privati ma di sicura affidabilità, o accertate
garanzie economiche personali o della propria famiglia (non dichiarazioni di
garanzia rilasciate da terze persone);
- c) dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria
in Italia, che derivi da accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese di
origine o, in alternativa, adeguata copertura assicurativa per spese
sanitarie, cure mediche e ricoveri ospedalieri urgenti per tutta la loro
durata, con polizza di ente o società italiani o con polizza straniera
accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, che
specifichino le forme di assistenza previste, che non dovranno comportare
limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite.
In caso di iscrizioni presso Università Statali e Libere Università
italiane, si rinvia alla procedura e alle modalità prescritte annualmente
con Circolare della Direzione Generale per le Relazioni Culturali del
Ministero degli Affari Esteri, che prevede, tra l'altro, la concessione di
idoneo visto per studio per l'esame di ammissione all'Università e per
l'eventuale frequenza di corsi preliminari di lingua italiana.
Ai fini di una maggiore speditezza della procedura, viene tenuto debitamente
conto delle richieste di visti per studio avanzate da studenti presentati
dal locale Istituto Italiano di Cultura o dall'Ufficio Scuole della
Rappresentanza.
Per richiedenti che siano docenti, studiosi, ricercatori o, in genere,
uomini di cultura di chiara fama o direttamente e favorevolmente noti alla
Rappresentanza, la pratica di visto sarà avviata con procedura di speditezza
e di riguardo consona alla notorietà della persona o alla rilevanza delle
attività culturali da svolgere. A tal fine, viene tenuto debitamente conto
delle richieste di visto avanzate da stranieri presentati da Istituti
Italiani di Cultura o da Uffici Scuole delle nostre Rappresentanze o di
quelle di altre Parti contraenti o da Istituzioni accademiche o culturali
del Paese di accreditamento di notoria e sicura affidabilità.
Se l'attività culturale, di ricerca o di studio è destinata ad essere svolta
dietro compenso o retribuzione (non è tale il normale rimborso spese), allo
straniero sarà rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, un visto per
"lavoro autonomo".
N.B. Al familiare che eventualmente accompagni uno studente maggiorenne con
visto per studio di breve durata potrà essere rilasciato, se ne ricorrono le
condizioni, non un visto per "motivi familiari", ma solo un visto per
"turismo".
A richiedenti minorenni possono essere rilasciati visti per studio solo
previo assenso di entrambi gli esercenti la patria potestà. Non è tuttavia
consentito il rilascio del visto a minori di anni 14 o a coloro che, anche
maggiori di anni 14, intendano iscriversi in Italia a corsi a livello di
scuola dell'obbligo. Ai minori di anni 14 può essere concesso solo
eccezionalmente un visto per studio di durata fino a 45 giorni, per la
frequenza di corsi brevi di indirizzo culturale-linguistico, organizzati da
Associazioni od Istituti di provata e nota affidabilità.
Ai minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni potranno essere rilasciati,
oltre a visti per i suddetti corsi brevi, anche visti per studio di lunga
durata per la frequenza di corsi presso Istituti di istruzione pubblici o
parificati o legalmente riconosciuti, a livello secondario superiore, o di
corsi di formazione regionale, ma alle seguenti condizioni:
- a) che dimostrino di essere titolari di borse di studio - conferite dal
Governo italiano o da Enti italiani riconosciuti nel quadro di programmi di
cooperazione culturale o allo sviluppo, da Enti italiani di diritto
pubblico, da Organizzazioni internazionali o da altri Enti internazionali
riconosciuti, dal Governo o da Enti pubblici del Paese di origine, da
Istituti religiosi, da Università e Licei stranieri o da altri Enti e
Associazioni italiani anche privati ma di sicura affidabilità - comprensive
della voce "vitto e alloggio" da assicurarsi possibilmente presso gli stessi
Istituti che organizzano i corsi;
- b) che, al di fuori dell'ipotesi di cui al punto a), i richiedenti
dimostrino di essere in possesso di adeguate garanzie di accoglimento,
fornite da qualificati Istituti di istruzione pubblici o privati ed
anch'esse comprensive della voce "vitto e alloggio" da assicurarsi
possibilmente presso gli stessi Istituti che organizzano i corsi;
- c) che, qualora le borse di studio o le garanzie di accoglimento di cui ai
punti precedenti coprano solo parzialmente le spese per il soggiorno in
Italia (ad esempio non garantendo vitto e alloggio), i richiedenti
dimostrino di essere in possesso di documentate e adeguate garanzie
economiche integrative fornite dalla propria famiglia o da Enti pubblici del
Paese di origine (è comunque esclusa qualsiasi forma di garanzia offerta da
terzi privati).
Per richiedenti l'ingresso per noviziato, studio o formazione religiosa, la
pratica di visto per studio sarà avviata alle seguenti condizioni agevolate:
- a) che il richiedente sia diretto presso la Santa Sede o i suoi Organi
centrali, Università o Collegi pontifici, Case generalizie delle
Congregazioni religiose od altri Istituti che svolgano attività di
formazione religiosa;
- b) che la richiesta di visto faccia oggetto di specifica segnalazione alla
Rappresentanza a mezzo Nota Verbale della locale Nunziatura Apostolica o da
parte delle stesse Autorità vaticane;
- c) che, al di fuori delle ipotesi di cui al punto b), il richiedente
esibisca alla Rappresentanza una dichiarazione dell'Ente religioso di
destinazione, vistata dalla locale Nunziatura Apostolica, comprovante la sua
accettazione presso l'Istituto e nella quale siano indicati anche la durata
del periodo di noviziato, studio o formazione e le condizioni di vitto e
alloggio, se cioè a carico dell'Istituto o dello stesso richiedente. In
quest'ultimo caso, valido soprattutto per studenti esterni frequentanti
Istituti universitari religiosi, il richiedente dovrà produrre adeguata
garanzia economica del suo mantenimento durante il soggiorno per studio in
Italia.
17) Tirocinio (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90
giorni) o di lunga durata a tempo determinato (fino a un massimo di 365
giorni) o indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero chiamato
da un datore di lavoro che intenda stipulare con lui un contratto di
formazione o di tirocinio: contratto che, in base alla vigente normativa
italiana, è caratterizzato non solo dallo scambio di lavoro con retribuzione
(come nel lavoro subordinato), ma anche dal fine di apprendimento dello
stesso prestatore di lavoro e dall'obbligo per il datore di lavoro di
impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento da parte del
prestatore di lavoro di una qualificazione professionale.
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza di specifica
"autorizzazione", rilasciata al datore di lavoro a nome dello straniero
dalla competente "Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del
lavoro", corredata del "nulla osta provvisorio" della Questura competente.
Allo straniero che intenda seguire nel nostro Paese corsi di formazione o di
addestramento professionale senza prestazione di alcuna attività lavorativa
subordinata sarà rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, un visto per
"studio". Allo straniero dipendente da impresa straniera, o da impresa
italiana con sede all'estero, che sia inviato dal suo datore di lavoro ad
apprendere o verificare l'uso e il funzionamento di beni strumentali
acquistati/venduti o da acquistare/vendere nell'ambito di contratti
commerciali e/o di cooperazione industriale sarà rilasciato, se ne ricorrono
le condizioni, un visto per "affari".
18) Transito
Consente il transito (non superiore a 5 giorni) allo straniero attraverso il
territorio delle Parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo
ad un altro Stato terzo.
Il visto di transito è concesso a condizione che allo straniero sia
garantito l'ingresso nello Stato terzo di destinazione e che il tragitto
debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre Parti
contraenti.
La concessione di visti di transito è sempre subordinata alla verifica della
sussistenza dei requisiti minimi richiesti in generale per il rilascio di un
visto turistico di pochi giorni, in particolare per quanto attiene alla
regolarità del soggiorno dello straniero nel suo Paese, alle sue condizioni
socio-economiche, alla coerenza delle motivazioni addotte in ordine alla sua
destinazione finale ed alla effettiva necessità o convenienza di transitare
attraverso lo spazio Schengen, nonché alla sua disponibilità di mezzi
sufficienti a coprire le spese del suo breve soggiorno all'interno dello
spazio Schengen.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine:
- a) valido passaporto od altro equivalente documento di viaggio muniti, ove
richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale
- b) se non viaggia con mezzi propri o con mezzo collettivo, biglietto di
viaggio (aereo, marittimo, ferroviario) o, solo laddove le Compagnie
subordinino l'emissione del biglietto al preventivo possesso di visto,
prenotazione di viaggio fino allo stesso Paese.
19) Transito aeroportuale
Consente allo straniero, soggetto specificatamente a tale obbligo, di
transitare attraverso la zona internazionale di transito di un aeroporto,
senza accedere al territorio Schengen, durante scali o tratte di un volo o
di voli internazionali. L'obbligo di tale visto costituisce un'eccezione al
diritto generale di transito senza visto attraverso la zona internazionale
di transito degli aeroporti.
Il visto è richiesto per:
- i cittadini dei Paesi soggetti a tale tipo di visto10;
- i viaggiatori non cittadini di tali Paesi in possesso di un documento di
viaggio rilasciato dalle Autorità degli stessi Paesi.
Se il transito ha luogo attraverso un aeroporto italiano, detti stranieri
sono tuttavia esentati dall'obbligo di munirsi di tale visto, ove siano in
possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da uno
degli Stati membri dello SEE, dal Canada o dagli Stati Uniti d'America.
La concessione di visti di transito aeroportuale è sempre subordinata ad
attenta verifica della regolarità del soggiorno dello straniero nel suo
Paese, delle sue condizioni socio-economiche, della coerenza delle
motivazioni addotte in ordine alla sua destinazione finale e della effettiva
necessità o convenienza di transitare attraverso scali aeroportuali situati
all'interno dello spazio Schengen.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine:
- a) valido passaporto od altro equivalente documento di viaggio muniti, ove
richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale
- b) biglietto aereo o, solo laddove le Compagnie aeree subordinino
l'emissione del biglietto al preventivo possesso di visto, prenotazione di
viaggio fino allo stesso Paese.
20) Turismo (di breve durata)
Consente l'ingresso, sempre e soltanto ai fini di un soggiorno di breve
durata (fino a 90 giorni), allo straniero che intenda viaggiare per motivi
turistici, ovvero per finalità diverse da quelle di cui alle altre tipologie
specifiche di visto, e che sia in grado di dimostrare, in rapporto al suo
status economico-sociale, il possesso di mezzi sufficienti a coprire
autonomamente le spese relative al soggiorno richiesto.
Per tale verifica, la Rappresentanza può richiedere a sua discrezione ogni
elemento o documentazione ritenuti necessari per prevenire il pericolo di
immigrazione illegale, con particolare riguardo allaccertamento che la
posizione lavorativa, familiare o, più in generale, economico-sociale dello
straniero nel suo Paese sia tale da confermare il suo effettivo interesse al
rientro.
Le richieste di visto avanzate da turisti individuali devono essere, in
linea di principio, accompagnate dallesibizione di un valido titolo di
viaggio di andata e ritorno e da conferme di prenotazioni alberghiere o
"vouchers" turistici, salvo nel caso in cui lo straniero intenda viaggiare
con mezzi propri o non esibisca prenotazioni ma sia manifestamente in grado
di sostenere le spese di viaggio e di soggiorno.
Si rammenta che la nuova Legge n.40/1998 ha abrogato l'"attestazione di
garanzia" rilasciata dalla Questura all'invitante in Italia. Analoghe
lettere di invito o dichiarazioni di garanzia di privati, da sempre prive di
qualsiasi valore giuridico, possono solo rappresentare elementi aggiuntivi
da valutarsi attentamente da parte della Rappresentanza. Non sono
ammissibili, invece, "dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà" od
"autocertificazioni" di sorta, poiché queste valgono solo per dichiarare
fatti, stati e qualità personali, e non già impegni o intenzioni future
(Legge n.15/1968).
Al turista che viaggia in gruppo organizzato la Rappresentanza potrà
richiedere, a seconda del grado di affidabilità delle agenzie di viaggio, la
semplice prova del pagamento totale o parziale delle spese di soggiorno e di
viaggio.
E' considerato turismo anche il c.d. "turismo shopping".
Per i minori partecipanti a programmi di accoglienza a carattere
turistico-umanitario approvati dal "Comitato per la Tutela dei Minori
Stranieri", istituito con DPCM del 7 marzo 1994 presso il Dipartimento per
gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Rappresentanza avvierà la pratica di visto per "turismo", sempre previa
acquisizione dellassenso allespatrio da parte di entrambi gli esercenti la
patria potestà, in base allautorizzazione scritta che lo stesso Comitato
avrà cura di far pervenire per tempo direttamente alla Rappresentanza
competente.
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8 I requisiti indicati qui di seguito per ciascuna tipologia di visto sono
quelli indispensabili e comuni al sistema visti di tutta la Rete
diplomatico-consolare italiana all'estero. Le nostre Rappresentanze hanno
tuttavia facoltà di richiedere eventuali requisiti integrativi, ove ciò sia
reso necessario da particolari situazioni locali o da decisioni comuni
adottate in sede di cooperazione consolare in loco con le Rappresentanze
degli altri Stati Schengen.
9 L'elenco dei Paesi soggetti ad obbligo di visto di transito aeroportuale
comprende i seguenti Stati: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia,
Ghana, India, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka,
Zaire.