Testo (quasi esatto) delle nostre lettere (di metà marzo)al Ministro Napolitano

e ai membri della Commissione Affari Costituzionali

 

..... mi permetto di rivolgermi a Lei in riferimento alla discussione parlamentare sul ddl 2425 in materia di asilo e di protezione umanitaria, esprimendo innanzitutto l’apprezzamento dell’ACNUR per i recenti emendamenti proposti dal Governo al testo originale con i quali si introducono alcuni elementi atti a migliorare ulteriormente la protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

In questo contesto vorrei nuovamente sottoporre alla Sua cortese attenzione la delicata questione della possibilità di ricorso contro la decisione di respingimento di un richiedente asilo in frontiera. Il testo originale del ddl ed il nuovo testo unificato del 10 febbraio 1998 prevedono il ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente senza però che a ciò si accompagni un effetto sospensivo della pronuncia impugnata. D'altro canto, si propone che il ricorso possa essere inoltrato per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nello Stato di destinazione.

Come già sottolineato nel nostro Promemoria del 20 novembre 1997, di cui alleghiamo copia, il respingimento in frontiera potrebbe tradursi in un rimpatrio nel Paese di origine. Una decisione errata, in queste circostanze, potrebbe comportare danni gravi ed irreparabili al richiedente asilo respinto. Per questo motivo, riteniamo che l’introduzione di un effetto sospensivo in caso di ricorso sia di fondamentale importanza.

Vorrei peraltro ribadire che l’Acnur è pienamente consapevole che la previsione di un effetto sospensivo automatico nel contesto di un ricorso al TAR, in considerazione dei tempi ordinari di disamina, potrebbe vanificare il legittimo interesse dello Stato ad impedire in modo efficace un abuso della procedura di asilo.

In base a queste considerazioni, mi sento pertanto in dovere di rinnovare l’appello affinché si consideri con favore la possibilità di introdurre una forma di ricorso - amministrativo o giurisdizionale - con effetto sospensivo, senza impedire l’effettiva esecuzione del respingimento, in tempi brevi, di chi non ha diritto all’ammissione.

Rimanendo a completa disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento in merito, ...........

Testo della nostra lettera (di metà aprile)

all’On. Lucio Testa,Sottosegretario di Stato per l’Interno

 

 

Vorrei innanzitutto cogliere l’occasione per porgerLe le mie più vive congratulazioni per l’incarico di cui è stato recentemente investito.

Facendo riferimento alla discussione sui ddl 2425, 203 e 554 in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo, mi permetto di sottoporre alla Sua cortese attenzione un Promemoria recante alcune considerazioni dell’Acnur in merito alla disciplina proposta.

Benché parte di esse abbiano già trovato riscontro nel testo unificato presentato dal relatore On. Guerzoni in data 10 febbraio 1998, vorrei evidenziare un punto da noi ritenuto della massima importanza, ovvero, la delicata questione della possibilità di ricorso contro la decisione di respingimento di un richiedente asilo in frontiera.

Sia la precedente formulazione che l’attuale prevedono, nel contesto del pre-esame, il ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente senza però che a ciò si accompagni un effetto sospensivo della pronuncia impugnata, proponendosi invece che il ricorso possa essere inoltrato, dopo l’avvenuto respingimento in frontiera, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nello Stato di destinazione. Poiché il respingimento in frontiera potrebbe tradursi in un rimpatrio nel Paese di origine, una decisione errata, in queste circostanze, potrebbe comportare danni gravi ed irreparabili al richiedente asilo respinto.

Tale elemento è stato anche oggetto di considerazione da parte del Comitato Esecutivo del Programma dell’Alto Commissariato, di cui l’Italia fa parte, che, nella Conclusione n. 30 (Il problema delle domande manifestamente infondate o abusive di status di rifugiato o di asilo) del 1983, al paragrafo e (iii), raccomanda ai Governi che, in caso di rifiuto della domanda, "il richiedente dovrebbe avere la possibilità di fare riesaminare la decisione negativa prima di essere respinto alla frontiera o espulso dal territorio". Per Sua completa informazione, Le allego copia del testo originale della sopracitata Conclusione unitamente ad una traduzione non ufficiale in italiano.

 

 

D’altro canto, vorrei ribadire che l’Acnur è pienamente consapevole che la previsione di un effetto sospensivo automatico nel contesto di un ricorso al TAR, in considerazione dei tempi ordinari di disamina, potrebbe vanificare il legittimo interesse dello Stato ad impedire in modo efficace un abuso della procedura di asilo.

In base a queste considerazioni, mi sento pertanto in dovere di rinnovare l’appello, già contenuto nel sopracitato Promemoria, affinché si consideri con favore la possibilità di introdurre una forma di ricorso - amministrativo o giurisdizionale - con effetto sospensivo, senza impedire l’effettiva esecuzione del respingimento, in tempi brevi, di chi non ha diritto all’ammissione.

Rimanendo a Sua completa disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento in merito, .......

(Traduzione non ufficiale)

 

1983 (Comitato Esecutivo - 34a sessione)

Conclusione N° 30 (XXXIV) Il problema delle domande manifestamente infondate o abusive di status di rifugiato o asilo

 

Il Comitato Esecutivo,

(a) Ricordata la Conclusione N° 8 (XXVIII) sulla determinazione dello status di rifugiato, adottata alla sua ventottesima sessione e la Conclusione N° 15 (XXX) sui rifugiati senza paese di asilo, adottata alla sua trentesima sessione;

(b) Ricordata la Conclusione N° 28 (XXXIII), adottata alla sua trentatreesima sessione, nella quale è stata riconosciuta la necessità di adottare misure atte a risolvere il problema delle domande di status di rifugiato manifestamente infondate o abusive;

(c) Notato che le domande di status di rifugiato, presentate da persone che non hanno alcuna valida ragione per essere considerate come rifugiate in virtù dei criteri vigenti, costituiscono un grave problema in un certo numero di Stati membri della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967. Queste domande costituiscono un onere per i paesi in questione e recano pregiudizio agli interessi di coloro che hanno validi motivi per chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato;

(d) Ritenuto che le procedure nazionali per la determinazione dello status di rifugiato potrebbero utilmente comprendere disposizioni speciali per trattare celermente le domande considerate così manifestamente infondate da non meritare un esame approfondito a nessuno stadio della procedura. Queste domande sono definite "chiaramente abusive" o "manifestamente infondate" e devono intendersi come domande chiaramente fraudolente o non aventi nesso alcuno nè con i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati, nè con altri criteri che giustifichino la concessione dell'asilo;

(e) Riconosciuto il carattere sostanziale di ogni decisione con la quale una domanda di status di rifugiato è giudicata manifestamente infondata o abusiva, le gravi conseguenze che una decisione errata implica per il richiedente e la conseguente necessità che la decisione sia accompagnata da garanzie procedurali appropriate, raccomanda che :

i) come per ogni altra domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o concessione di asilo, il richiedente abbia una esauriente intervista personale con un funzionario qualificato e, possibilmente, con un funzioanrio del servizio competente per la determinazione dello status di rifugiato;

ii) il carattere manifestamente infondato o abusivo di una domanda sia stabilito dal servizio normalmente incaricato della determinazione dello status di rifugiato;

iii) in caso di rifiuto della sua domanda, il richiedente dovrebbe avere la possibilità di fare riesaminare la decisione negativa prima di essere respinto alla frontiera o espulso dal territorio. I Governi dei paesi, nei quali questa possibilità di revisione non esiste, dovrebbero esaminare favorevolmente l'introduzione di tale procedura. La procedura di revisione può essere più semplice di quella prevista nel caso di respingimento di domande non considerate come manifestamente infondate o abusive.

(f) Riconosce che l'adozione di misure tendenti a regolare il caso delle domande infondate o abusive può risolvere il problema più generale del grande numero di domande di status di rifugiato; tuttavia, i due problemi potrebbero essere attenuati mediante l'adozione di misure generali per accelerare le procedure di determinazione dello status di rifugiato, quali ad esempio:

i) dotando i servizi incaricati della determinazione dello status di rifugiato di personale e mezzi sufficienti per un rapido svolgimento delle loro funzioni;

ii) introducendo misure atte a ridurre la durata della procedura di ricorso.