L'INGRESSO E IL SOGGIORNO

Relativamente all'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari é richiesto il visto di ingresso, salvo i casi di esenzione.

Per quanto riguarda le condizioni di ingresso, fermo restando il fatto che i visti di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro autonomo sono rilasciati entro le quote definite annualmente con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, lo straniero deve documentare lo scopo e le condizioni del soggiorno e la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, per il rientro nel proprio Paese .

La legge non esaurisce quindi la previsione delle condizioni rimandando ad apposita direttiva di precisare e quantificare, la disponibilità dei "mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel paese di provenienza".

Per la verifica circa la disponibilità dei mezzi sussistenza, il regolamento definirà i criteri da seguire che é auspicabile non siano più severi dei controlli effettuati per il rilascio del visto (l'esito negativo in frontiera dei controlli relativi ai mezzi di sussistenza sarebbe un grave danno per lo straniero che ha già sostenuto le spese di viaggio).

Va ricordato che il requisito dei mezzi di sussistenza, tranne nei casi in cui é esplicitamente previsto dalla legge, non deve costituire impedimento all'ingresso nell'ambito delle quote programmate per lavoro (in particolare non deve costituire impedimento per l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro in mancanza di sponsorizzazione).

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge verrà adottato un documento programmatico con le specifiche direttive in materia.

Il permesso di soggiorno

Per il soggiorno in Italia di lunga durata, superiore cioé a novanta giorni, é necessario possedere il permesso di soggiorno.

La durata e la motivazione del permesso di soggiorno sono quelle indicate nel visto; la durata ha limiti diversi a seconda dello scopo del soggiorno:

- superiore a tre mesi per visite, affari e turismo

- superiore a sei mesi per lavoro stagionale (nove mesi dove richiesta tale estensione)

- superiore ad un anno per studio o formazione

- superiore a due anni per lavoro autonomo, subordinato e per ricongiungimenti

- un periodo diverso per le necessità specificamente documentate

Rinnovo dei permessi di soggiorno

Il rinnovo del permesso di soggiorno é sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato per un periodo non superiore al doppio di quello stabilito con il rilascio iniziale.

E' auspicabile che il regolamento preveda la possibilità di dichiarazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa e considerando, come requisito sufficiente per il rinnovo, sia il reddito maturato da attività svolta sia la prospettiva di reddito dell'attività in corso.

La legge non prevede misure di tutela e di regole in caso il permesso sia stato rifiutato o revocato, tale mancanza é nagativa considerati soprattutto la severità delle sanzioni per la mancata esibizione del permesso e vista la possibilità di verifica, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, circa la disponibilità di reddito e visto che rifiuto o revoca precedono l'espulsione.

La carta di soggiorno

L'articolo 7 introduce una innovazione importante alla disciplina della condizione dello straniero: il rilascio della carta di soggiorno.

La carta é a tempo indeterminato.

Condizioni per il rilascio della carta di soggiorno:

• essere soggiornante in Italia da almeno cinque anni

• essere titolare di un permesso di soggiorno che consenta un numero illimitato di rinnovi (é bene che il regolamento specifichi che la titolarità di un siffatto permesso é richiesta solo al momento della presentazione della richiesta e non per tutti i cinque anni del soggiorno)

• dimostrare di avere reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari (é bene che il regolamento specifichi che i familiari cui si fa riferimento sono quelli a carico)

• il non rinvio a giudizio per uno dei reati previsti dall'art. 380 c.p.p. (che prevede l'arresto obbligatorio) come i delitti contro l'incolumità pubblica, il furto aggravato, l'estorsione, lo spaccio di sostanze stupefacienti o psicotrope, i delitti di partecipazione, promozione, organizzazione di tipo mafioso; per uno dei reati previsti dall'art.381 c.p.p. (l'arresto in flagranza é facoltativo) come corruzione, violenza o minaccia di pubblico ufficiale, la lesione personale, il furto semplice, il danneggiamento

• la mancanza di precedenti penali costituiti da condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione.

Se non si verificano tali condizioni dopo il rilascio della carta, il questore ne dispone la revoca: la legge non specifica se possa essere rilasciato un permesso di soggiorno oppure se deve essere disposta l'espulsione amministrativa.

Se sopravvengono tali circostanze o il semplice rinvio a giudizio ma anche la condanna non definitiva, lo straniero perde l'esercizio di tutti i diritti civili e politici.

La carta di soggiorno dà diritto a:

• entrare ed uscire dal territorio dello stato senza visto

• svolgere ogni attività lecita (savo quelle vietate allo straniero o riservate al cittadini italiano)

• accedere ai servizi pubblici

• partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato

Casi particolari di soggiorno: soggiorno per motivi di protezione sociale

La legge prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno della durata di sei mesi, rinnovabile per motivi di giustizia, prorogabile o rinnovabile per motivi di lavoro (solo subordinato?) o convertibile per motivi di studio.

Viene rilasciato allo straniero ammesso ad un programma di assistenza ed integrazione sociale per permettergli di:

a) sottrarsi ai pericoli di una organizzazione criminale operante nell'ambito dei reati di prostituzione o di quelli dell'art. 380 c.p.p., furto aggravato, delitti contro l'incolumità pubblica, estorsione, spaccio di sostanze stupefacienti o psicotrope, delitti di partecipazione, di promozione, di direzione e organizzazione di tipo mafioso.

b) per contribuire all'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, per l'individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati

Il titolate del permesso ha accesso ai servizi assistenziali e allo studio, può iscriversi alle liste di collocamento e svolgere lavoro subordinato.

Il permesso viene revocato in caso di interruzione del programma di assistenza o quando vengano meno le condizioni per il rilascio.

Tale permesso può essere rilasciato anche allo straniero che ha scontato una pena detentiva per un reato commesso durante la minore età e ha dato prova di partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale.

 

Respingimento

Il respingimento si applica:

a) sulla linea di frontiera, nei confronti dei cittadini extracomunitari che non hanno diritto a varcare legittimamente i confini

b) sul territorio, nei confronti di chi viene colto subito dopo l'ingresso in Italia ed é entrato clandestinamente, al di fuori dei valichi autorizzati o eludendo i relativi controlli.

Si procede all'espulsione quando, fermato il cittadino clandestino, non si possa comprovare la relazione causale e temporale fra il momento dell'ingresso ed il momento in cui é stato fermato

oppure nei confonti di chi é stato ammesso in Italia per interventi di primo soccorso ed assistenza.

Il respingimento non si applica nei confronti dei richiedenti asilo, status di rifugiato o nei confronti di chi riceverà misure di protezione temporanea.

Espulsione

a) espulsione amministrativa: L'espulsione per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato é disposta dal Ministero dell'Interno. Per tale espulsione la legge prevede la sola limitazione del divieto di eseguirla verso un Paese dove lo straniero possa subire persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza tcc.(art. 17, comma 1) o possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato dove non sia protetto dalla persecuzione.

L'espulsione é eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

L'espulsione é disposta dal prefetto nell'ipotesi di ingresso illegittimo, di soggiorno illegittimo, di appartenenza ad una delle categorie destinatarie di una misura di prevenzione.

L'espulsione é eseguita con accompagnamento se lo straniero non ha lasciato il territorio entro il termine dei quindici giorni o se il prefetto rilevi il pericolo che la persona espulsa si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

b) espulsione a titolo di misura di sicurezza

L'espulsione é disposta dal giudice il quale può ordinarla nei confronti dello straniero condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

c) Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione

L'espulsione é disposta dal giudice. Secondo la disciplina precedente, invece, l'espulsione era disposta su richiesta dello straniero sottoposto a custodia cautelare o condannato o arrestato in flagranza o su richiesta del pubblico ministero.

Il giudice che pronuncia sentenza di condanna per un reato non colposo o applica la pena su richiesta ("patteggiamento"), puo espellere lo straniero irregolare (ingresso o soggiorno irregolare) o destinatario di misure di prevenzione.

La legge introduce due limiti: uno relativo alla pena detentiva che il giudice ritiene di irrogare (meno di due anni); uno relativo al fatto che non devono esserci le condizioni per la sospensione condizionale della pena.

L'espulsione ha durata minima di cinque anni ed é eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Esecuzione dell'espulsione

Trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea

Il questore dispone che lo straniero sia trattenuto nei centri di permanenza , quando non é possibile eseguire con immediatezza l'espulsione, nei casi di accompagnamento immediato alla frontiera, e bisogna attendere l'esito di accertamenti (sull'identite e la nazionalità dello straniero), l'acquisizione di documenti per il viaggio, la disponibilità di un vettore o altro mezzo di trasporto o quando occorre procedere al soccorso dello straniero.

La permanenza ha durata massima di venti giorni (possibile proroga di dieci giorni).

Nonostante la circolare n.11/98 del Ministero dell'Interno, Dipartimento di pubblica sicurezza, sottolinei la legittimità costituzionale della norma, l'analogia con le scelte compiute da altri paesi Membri in armonia con la previsione che ammette misure custodiali provvisorie preordinate all'esecuzione dell'espulsione (Convenzione europea dei diritti dell'uomo);

nonostante la Circolare sottolinei l'ossequio all'art. 13 della Costituzione (trasmissione al giudice ordinario entro 48 ore degli atti relativi alla decisione di trattenimento per averne la convalida entro le 48 ore successive (pena la sospensioe degli effetti della misura);

nonostante la Circolare commenti la misura del trattenimento ricordando che in nessun caso potrà assimilarsi all'applicazione di una sanzione detentiva, per cui dovrà aversi la massima cura perché l'accoglienza nei centri non comporti limitazioni della libertà che non siano strettamente indispensabili per evitare l'allontanamento abusivo e per garantire la sicurezza delle persone che convivono o lavorano nel centro stesso;

nonostante la durata del "trattenimento" sia, dalla legge, limitata <<per il tempo strettamente necessario>>;

nonostante la legge preveda che allo straniero debba essere assicurata la necessaria assistenza, il pieno rispetto della dignità e libertà di corrispondenza, anche telefonica, con l'esterno;

pare che la prassi e le modalità di attuazione della norma potrebbero determinare privazioni alla libertà personale delle persone trattenute; considerata la finalità di tali centri, la loro organizzazione che, su indicazione del Ministero degli Interni, si ispirerà a criteri di massima sicurezza, considerata la costrizione a convivere in un luogo vigilato dalla polizia, in una struttura chiusa e la costrizione a convivere di persone estraneee e di culture diverse, tali centri paiono sicuramente molto simili a luoghi di detenzione.

Divieto assoluto dell'espulsione

Il divieto assoluto di espulsione é previsto quando lo straniero possa essere oggetto di persecuzione di vario genere nel Paese verso cui é espulso.

L'espulsione é, inoltre, vietata (tranne quando é disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato) nei confronti di: stranieri minori di 18 anni, gli stranieri con carta di soggiorno, gli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, le donne in stato di gravidanza o nei primi sei mesi di vita del figlio.

Coerentemente a tali divieti é necessario quindi assicurare col regolamento, allo straniero sottoposto a provedimento di respingimento, la possibilità di accedere a centri o servizi di assistenza alla frontiera. E' auspicabile che tali servizi vengano gestiti da organismi di tutela dei diritti dell'uomo che segnalino all'amministrazione, quando necessario, l'opportunità di applicare le disposizioni relative al divieto di espulsione (oltre a quelle relative alla deroga, a tutela dei minori, alle disposizioni su ingresso e soggiorno).

 

Misure di ricorso impugnabili contro l'espulsione ed il respingimento

Inserisci tabella di grazia naletto

 

 

LAVORO

L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato e di lavoro autonomo avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite annualmente o per più brevi periodi previsti, ad esempio, per il lavoro stagionale. Sono quote insuperabili e determinate in base ai dati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, privilegiando, mediante le "quote riservate", gli stranieri appartenenti agli Stati extraeuropei con i quali l’Italia abbia concluso specifici accordi relativi alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

L’ esistenza di tali accordi condiziona la chiamata non nominativa per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale: la chiamata numerica é riferita infatti alle liste istituite da tali accordi (liste di prenotazione, così definite dalla circolare n.11/98, Ministero dell'interno, dipartimento di pubblica sicurezza). Se, infatti, non esiste l'accordo non esiste la lista e neppure esiste se l'accordo bilaterale non la prevede (é contemplata solo la possibiltà di istituirle).

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

Agli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il datore di lavoro deve presentare richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro, o richiesta di autorizzazione di una o più persone iscritte nelle liste di prenotazione nel caso non abbia conoscenza diretta dello straniero.

Il datore di lavoro deve sempre garantire condizioni offerte al lavoratore non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

La nuova legge ha soppresso il "previo accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali é richiesta l'autorizzazione al lavoro" (come art.8 l. n. 943 per l'ottenimento del visto di ingresso).

E' importante che la durata del permesso di soggiorno non sia legato all durata dell'eventuale rapporto di lavoro a tempo determinato.

La legge chiarisce che se il lavoratore perde il posto di lavoro può iscriversi alle liste di collocamento per un periodo non inferiore ad un anno; rimane da affrontare il fatto che, dopo tale periodo, il cittadino extracomunitario viene espulso.

Prestazione di garanzia

E' innovativa la previsione che consentirà la concessione di permessi di soggiorno per l'inserimento ne mercato del lavoro.

Il cittadino italiano o straniero che intenda garantire alloggio, copertura dei costi di sostentamento ed assistenza sanitaria di uno straniero per consentirgli l'ingresso in Italia deve fare richiesta nominativa di autorizzazione all'ingresso alla questura della provincia.

L'autorizzazione all'ingresso viene concessa nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documenrto programmatico.

Il permesso di soggiorno ai fini di inserimento nel mercato del lavoro ha validità di un anno.

Sono ammessi a prestare garanzia le regioni, gli enti locali, le associazioni sindacali e professionali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni.

Le prestazioni di garanzia devono essere presentate entro 60 giorni dal decreto annuale.

Ingresso per ricerca di lavoro

Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti annuali, i visti di ingresso per inserimento lavorativo saranno rilasciati tenendo conto, al posto delle prestazioni di garanzia, delle richieste dei lavoratori all'estero inserite nelle liste di prenotazione.

L'art. 21, comma 4, disciplinando la possibilità di ingresso per ricerca di lavoro, introduce la innovazione più importante della legge. perché funzioni é necessario che:

a) siano istituite le liste nei consolati

b) sia programmata una quota consistente di ingressi per inserimento nel mercato del lavoro (50,000 ?)

c) non siano introdotti dal regolamento ulteriori condizioni-requisiti limitanti

 

Lavoro stagionale

La legge prevede che l'autorizzazione al lavoro stagionale abbia validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, nove mesi per i casi che richiedono tale estensione.

Il lavoratore stagionale che, al termine del periodo, rientra regolarmente nel proprio paese, ha precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

La richiesta da parte del datore di lavoro in Italia é nominativa o, nel caso non ci sia conoscenza diretta dello straniero, é numerica (fatta nei confronti di una o più persone iscritte nelle liste risultanti dagli accordi preliminari).

E' possibile trasformare il permesso in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato se se ne verificano le condizioni (ma quali? la legge non specifica).

E' positiva la previsione di disposizioni sulla previdenza ed assistenza fra cui, così come previsto per i lavoratori subordinati in genere, la possibilità di liquidazione dei controbuti o il trasferimento degli stessi nel paese di provenienza.

Ingresso per lavoro in casi particolari

E' l'ipotesi principale di lavoro "fuori quota" per categorie di lavoratori subordinati di vario tipo.

La legge elenca dettagliatamente le categorie di lavoratori stranieri per le quali é possibile ottenere autorizzazione al lavoro. Tali categorie sono di natura mista fra il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo.

Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

Si tratta delle norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno per attività di carattere artigianale, commerciale, industriale, per la costituzione di società e per l'accesso a cariche societarie. L'elenco é inteso in senso esemplificativo: vi rientrano tutte le attività di lavoro autonomo non occasionale.

Le condizioni da verificare per il rilascio del permesso sono:

a) la mancanza dell'espressa riserva ai cittadini comunitari o italiani

b) il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività

c) il possesso di una attestazione dell'autorità competente che dichiari l'assenza di ostacoli per il rilascio della autorizzazione o della licenza

d) la disponibilità di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività

e) la disponibilità di sistemazione alloggiativa adeguata e di reddito

Le condizioni poste sostituiscono ogni altra condizione ed in particolare quella della reciprocità che, secondo la normativa precedente, costituiva condizione necessaria per ottenere il permesso. Inoltre, per il lavoratore autonomo, vengono fatte salve le norme internazionali più favorevoli.

Una novità é rappresentata dal fatto che l'ingresso ed il soggiorno per lavoro autonomo sono sottoposti al regime delle quote. Ma come derminare il fabbisogno di lavoratori autonomi?

Gli stranieri soggiornanti e in possesso di laurea conseguita o legalmente riconosciuta e dei titoli abilitanti possono iscriversi entro un anno agli ordini o collegi professionali; successivamente possono farlo nell'ambito delle quote previste dal decreto annuale.

Programmazione dei flussi

La legge dispone che venga emanato un documento programmatico chiamato a individuare, ogni tre anni, i criteri generali dei flussi di ingresso in Italia.

Sulla base di detti criteri verranno emanati dei decreti annuali per determinare le quote massime di stranieri da ammettere entro le quali rilasciare i visti per:

- lavoro subordinato (a tempo indeterminato o stagionale)

- per lavoro autonomo

- per inserimento lavorativo

Il decreto deve tenere conto:

- dei ricongiungimenti

- delle persone ammesse per misure di protezione temporanea

ed inoltre

- dell'andamanto dell'occupazione e della disoccupazione e del numero di cittadini extracomunitari iscritti alle liste di collocamento.

La novità della legge consiste nel registrare all'estero le richieste dei lavoratori disposti a lavorare in Italia e nel far riferimento a queste quote fino ad esaurimento delle quote annuali.

E' prevista inoltre l'istituzione di una anagrafe informatizzata per la gestione delle liste (richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri) di prenotazione provenienti dalle varie rappresentanze diplomatiche e consolari.

 

DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE

I beneficiari del diritto sono più limitati rispetto alle norme comunitarie poiché la legge prevede un limite della durata del soggiorno (minimo un anno) e pioché limita il diritto agli stranieri che esercitano attività di lavoro, o con permesso rilasciato per asilo, per studio o per motivi religiosi.

D'altra parte é ampliata la sfera dei familiari che possono ricongiungersi:

a) il coniuge non legalmente separato e i figli minori a carico

b) i figli minori a carico, anche del proprio coniuge o nati fuori dal matrimonio

d) i minori adottati, affidati, sottoposti a tutela

e) i genitori a carico

f) i parenti entro il terzo grado, acrico, inabili al lavoro secondo la legge italiana

Per ottenere il ricongiungimento bisogna :

- avere permesso di soggiorno (durata minima un anno)

- disporre di alloggio secondo i parametri stabiliti dalla legge

- disporre di reddito annuale proporzionato al numero dei familiari di cui viene chiesto il ricongiungimento

Da tali limiti sono esclusi i rifugiati.

Il genitore naturale ha diritto a ricongiungersi col figlio minore regolarmente soggiornante in Italia con l'obbligo, entro un anno dall'ingresso in Italia, di soddisfare i requisiti di alloggio e di reddito sopra citati.

Restrittiva é la norma secondo cui le straniero che si sposi con cittadino italiano o comunitario o ancora con uno straniero regolarmente soggiornante, abbia diritto a convertire il permesso di soggiorno (per lavoro o per studio) in permesso per motivi familiari solo se soddisfa i requisiti per il ricongiungimento e se é in Italia lameno da un anno.

La nuova legge ha soppresso, positivamente, il limite temporale di soggiorno, per lo straniero che si ricongiunge, per poter esercitare una attività di lavoro come invece prevedeva la legge 943/86.

Il documento di soggiorno per motivi familiari

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio, di formazione professionale, l'iscrizione alle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo. Ha durata pari a quella del permesso del familiare straniero ed é rinnovabile.

Viene rilasciata carta di soggiorno se il ricongiungimento avviene nei confronti di un cittadino italiano, di uno Stato Membro o di uno straniero titolare di carta di soggiorno.

In caso di separazione o di divorzio o ancora al compimento della maggiore età del figlio minore che non può ottenere la carta di soggiorno, il permesso può essere convertito in permesso di lavoro o di studio.

Il titolare della carta di soggiorno, in presenza degli stessi eventi, dovrebbe invece mantenerla, nulla prevedendo in proposito la legge.

 

 

 

Diritti civili e sociali per i cittadini extracomunitari presenti sul territorio italiano

 

Lo straniero in Italia ha condizione differente a seconda che abbia un regolare permesso di soggiorno oppure sia, così come definisce la legge, semplicemente presente, vale a dire senza permesso.

L’articolo 2 della legge riconosce a tutti i cittadini "comunque presenti" (con o senza permesso di soggiorno) sul territorio italiano i diritti umani fondamentali, i quali devono essere peraltro riconosciuti in ogni caso ad ogni persona, a prescindere dal fatto che sia presente o meno in Italia (!).

Ai cittadini regolarmente soggiornanti, inoltre, è garantito il godimento dei diritti civili attribuiti ai cittadini italiani, sempre che convenzioni internazionali o la stessa legge non dispongano diversamente; per gli stessi soggetti viene anche prevista la partecipazione alla vita pubblica locale, sebbene questo aspetto non sia in altro modo specificato dalla legge e per quanto il diritto al voto amministrativo (dunque proprio a livello locale) sia stato escluso dalla previsione normativa.

Genericamante lo "straniero" (senza specificare se regolarmente soggiornante o meno) è in una condizione di parità di trattamento con il cittadino italiano per quanto concerne la tutela giurisdizionale (di fronte al giudice) dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e in relazione all’accesso ai servizi pubblici.

Allo stesso modo ogni straniero deve avere il diritto di prendere contatto con le autorità diplomatiche del proprio Paese d’origine, essendo in questo agevolato dai pubblici ufficiali implicati per la realizzazione di tale procedimento.

Assistenza sanitaria e sociale

Hanno l’obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale (art.32):

- tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che abbiano attvità di lavoro autonomo o subordinato, o che siano iscritti al collocamento;

- gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che siano in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno.

L’assistenza sanitaria spetta anche ai familiari delle suddette categorie sempre che siano in una posizione regolare.

Detta iscrizione comporta una parità di trattamento e un’uguaglianza di diritti e doveri tra cittadini stranieri e italiani, sia in relazione ai contributi da versare, che all’assistenza effettivamente da ricevere.

Un’iscrizione volontaria è invece prevista (oltre che per tutti gli stranieri con regolare permesso di soggiorno diversi dalle due categorie sopra individuate) per coloro che soggiornano in Italia per motivi di studio o collocati alla pari.

Per i cittadini stranieri presenti sul territorio italiano senza un regolare permesso (art.33), sono comunque assicurate (senza che vi sia il pagamento delle prestazioni sanitarie da parte di coloro che non abbiano condizioni economiche sufficienti, ad eccezione di una partecipazione alla spesa, a parità di trattamento con i cittadini italiani) tutte le cure urgenti ed essenziali, o anche continuative per malattia o infortunio. Gli stessi sono compresi nei programmi di prevenzione a tutela della salute individuale e collettiva.

Vale la pena sottolineare che la legge dispone che non debba essere fatta alcuna segnalazione alle autorità in merito alla condizione non regolare dello straniero che si rivolge alle strutture sanitarie.

Sono inoltre garantite in modo specifico la tutela sociale della gravidanza e della maternità a parità di condizioni con le donne italiane, nonché la tutela della salute del minore come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.

Sono garantite tutte le vaccinazioni, quelle stabilite da legge e quelle relative a campagne di prevenzione collettiva; interventi di profilassi internazionale e di diagnosi e cura delle malattie infettive.

I cittadini extracomunitari con carta di soggiorno o con regolare permesso di soggiorno superiore a un anno (compresi i minori iscritti in detti documenti) al pari dei cittadini italiani possono fruire delle prestazioni di assistenza sociale, anche economiche, comprese, tra le altre, quelle relative all’invalidità civile e all’indigenza (art. 39).

Diritto all’alloggio (art.38)

Coloro che abbiano un regolare permesso di soggiorno possono accedere ai cosiddetti "alloggi sociali", predisposti sia da enti pubblici che privati. Sono una sorta di pensionati a pagamento, ma con prezzi contenuti, destinati ad offrire una prima abitazione "dignitosa", in attesa di una sistemazione definitiva.

I titolari di una carta di soggiorno o con permesso, svolgenti una regolare attività lavorativa o comunque iscritti alle liste di collocamento, in condizione di parità con i cittadini italiani, possono accedere agli alloggi dell’edilizia pubblica e ai servizi offerti da agenzie sociali, le quali possono essere predisposte dalle regioni e dagli enti locali al fine di facilitare le procedure per accedere alla locazione di case e alle possibilità di credito agevolato relativo alla costruzione, alla ristrutturazione, all’acquisto e alla locazione della prima casa.

La legge prevede in oltre la costituzione di "centri di accoglienza", a carico delle regioni e in collaborazione con enti locali e organizzazioni di volontariato. Sono strutture che dovrebbero dare vitto e alloggio per un periodo di tempo limitato a chi temporaneamente non possa provvedere in modo autonomo alla propria sussistenza e alle necessità di alloggio. La legge dispone anche che in detti centri siano svolte attività mirate all’integrazione di coloro che lì sono ospitati: corsi di lingua italiana, formazione professionale, scambi culturali con la popolazione italiana, assistenza socio-sanitaria.

Diritto allo studio

La legge (art.36) prevede l’obbligo scolastico per tutti i minori stranieri presenti in Italia,sollecitando l’attivazione all’interno dei programmi scolastici di corsi di lingua italiana.

Alle istituzioni scolastiche è assegnato l’incarico di provvedere alla formazione di adulti stranieri, attraverso corsi di alfabetizzazione, percorsi scolastici per il conseguimento dei titoli di studio della scuola dell’obbligo e di quella secondaria superiore e corsi di lingua.

Per quanto concerne gli studi universitari, viene "consentito" (così la legge) l’accesso all’università, in condizione di parità con i cittadini italiani, agli stranieri con carta di soggiorno o con regolare permesso, purché in possesso di un titolo di studio pari a quello italiano di scuola secondaria superiore.

DISCRIMINAZIONE

La legge, all’articolo 41, definisce in termini piuttosto chiari la discriminazione. Sono comportamenti discriminanti quelli che, direttamente o indirettamente, abbiano come conseguenza una "distinzione, esclusione, restrizione o preferenza" determinate sulla base dell’etnia o del Paese di origine, del colore della pelle, del credo religioso e che comportino come fine ultimo o come semplice effetto la distruzione o la compromissione del riconoscimento, del godimento o dell’esercizio "dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica".

In particolare compie un atto di discriminazione:

- Il pubblico ufficiale, l’incaricato di pubblico servizio, colui che esercita un servizio di pubblica necessità che, esercitando le proprie funzioni, compia atti o ometta di compierne degli altri nei confronti di un cittadino straniero, per il semplice fatto che non sia italiano oppure per ragioni che attengono alla sua etnia, alla sua nazionalità, alla sua religione, causando un’ingiusta discriminazione;

- chiunque si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico o imponga condizioni più svantaggiose a cittadini stranieri, per le stesse ragioni sopra indicate;

- chiunque "si rifiuti di fornire l’accesso all’occupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla formazione, e ai servizi sociali e socio-assistenziali" ai cittadini stranieri, o che nelle procedure per tale accesso determinino condizioni più sfavorevoli per gli stessi motivi sopra indicati;

- chiunque compia atti od omissioni che impediscano ad uno straniero di svolgere la propria attività economica intrapresa in modo legittimo, sempre per motivi relativi alla propria condizione di straniero o relativi alla sua appartenenza ad un’etnia, ad una religione, o ad una nazionalità;

- il datore di lavoro o suoi dipendenti che compiano atti o comportamenti che discriminino, anche indirettamente, i lavoratori stranieri per le stesse ragioni sopra citate.

Per discriminazione indiretta sul luogo di lavoro devono intendersi quei trattamenti pregiudizievoli dovuti all’adozione di criteri che arrechino pregiudizio e maggiore svantaggio ai lavoratori appartenenti a un’etnia, ad un gruppo linguistico, ad una religione o ad una cittadinanza, e che comunque siano relativi a requisiti non fondamentali per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’azione civile contro la discriminazione (art.42)

Lo straniero che subisca una discriminazione dovuta ad uno dei comportamenti sopra descritti, e posti in essere da una pubblica amministrazione o da un privato può rivolgersi al pretore civile del luogo in cui ha il domicilio, presentando un ricorso che può essere depositato presso la cancelleria della pretura anche personalmente, senza l’intervento di un avvocato.

Nel caso in cui il pretore accolga la domanda, oltre ad "ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione", può condannare chi ha compiuto gli atti discriminanti al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

La legge invita le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali e le organizazioni di immigrati e di volontariato, a costituire "centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale" per i cittadini stranieri che abbiano subìto pregiudizio da comportamenti o atti discriminatori.