PRINCIPALI ELEMENTI DA INCLUDERE NEL REGOLAMENTO (ARTT. 1-12)

1) Abrogazione esplicita della condizione di reciprocita' (anche per le persone giuridiche).

2) Limitazione delle segnalazioni alle autorita' diplomatiche ai soli casi in cui queste costituiscano una forma di tutela per lo straniero.

3) Definizione esplicita dei requisiti per il rilascio dei visti di ingresso (evitando restrizioni per il caso di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro).

4) Definizione esplicita delle modalita' di dimostrazione della disponibilita' di mezzi di sostentamento ai fini dell'ingresso (rilascio del visto e attraversamento della frontiera).

5) Definizione esplicita dei requisiti per il rilascio dei permessi di soggiorno (evitando l'introduzione di permessi spurii, quale quello per "iscrizione nelle liste di collocamento").

6) Definizione esplicita dei requisiti per il rinnovo dei permessi, con la previsione di possibilita' di dichiarazione relativa allo svolgimento di attivita' lavorativa, e con considerazione - quale requisito sufficiente per il rinnovo - tanto dell'attivita' lavorativa svolta (reddito pregresso), quanto di quella in corso (reddito attuale).

7) Definizione esplicita dei requisiti per la conversione dei permessi.

8) Definizione esplicita dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno: esplicitazione dei tipi di permesso che abilitano a richiedere la carta; definizione delle soglie di reddito.

9) Regolamentazione dell'accesso degli stranieri in fase di ingresso o di respingimento ai servizi di assistenza alla frontiera, e della prestazione di assistenza da parte degli organismi di tutela dei diritti dell'Uomo (in particolar modo ai fini dell'attuazione del dettato degli articoli 17 e 29.

10) Rilascio di permessi temporanei o, nei casi specifici, di lunga durata (abilitanti ad attivita' che consentano il sostentamento legale) agli stranieri che rientrino nelle categorie contemplate dagli articoli 17 e 29, o per i quali scadano i limiti di tempo per il trattenimento nei centri di cui all'articolo 12 senza che sia stato eseguito l'allontanamento dal territorio dello Stato.

11) Previsione di sospensione automatica dell'allontanamento in caso di ritardo della decisione del pretore sul ricorso contro l'espulsione.