Proposte sul regolamento di attuazione

Condizione di reciprocità

art.2 comma 2^: accertamento delle condizioni di reciprocità previste dalla presente legge o dalle convenzioni internazionali;

Secondo l’o.d.g. n.111 del Senato la condizione di reciprocità sarebbe dalle legge implicitamente abrogata o completamente o limitatamente alle persone fisiche; anche utilizzando la delega di cui all’art.47 il Governo dovrebbe:

- abrogare esplicitamente l’intera condizione (art.16 preleggi);

-limitarla alle sole persone fisiche.

Proposte:

- il Governo ha accolto l’o.d.g. e con questo ha già aderito almeno all’interpretazione minima secondo cui le persone fisiche sono sottratte alla condizione di reciprocità, come già opportunamente recepito anche dalla circolare n.11/98 del Ministero dell’Interno;

-se l’interpretazione più estensiva non venisse accolta (abrogazione esplicita dell’art.16 preleggi), nella riformulazione della condizione dovrebbero essere escluse dalla reciprocità oltre le persone fisiche anche i soci lavoratori delle cooperative e i soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice);

-secondo un’ulteriore interpretazione sarebbero subordinate alla condizione di reciprocità solo le persone giuridiche costituite all’estero; di conseguenza le società di persone o di capitali costituite in Italia ne sarebbero comunque escluse.

Albi ed esercizio delle professioni

art. 35 comma 2^: autorizzazione all’esercizio delle professioni e riconoscimento dei titoli abilitanti e iscrizione agli ordini professionali.

La norma deve essere intesa nel senso di disciplinare esclusivamente il riconoscimento dei titoli abilitanti alla professione conseguiti dagli stranieri all’estero e quindi coloro che hanno conseguito il titolo in Italia si devono considerare esonerati sia dalla procedura di riconoscimento del titolo sia dalle quote di cui dall’art.3 comma 4^ per l’iscrizione agli albi professionali e il conseguente esercizio della professione.

Obbligo di informazione alla rappresentanza diplomatica

L’obbligo previsto all’art. 2 comma 6^ deve comunque essere escluso per:

i dati riguardanti la salute alla luce delle norme previste dalla L.675/96: il coordinamento tra le norme va quindi attuato prevedendo che la trasmissione dei dati sia subordinata al consenso scritto dell’interessato se capace di intendere e di volere;

al previo consenso dell’interessato va subordinata la trasmissione dei dati, come già recepito dalla circ.n.11/98 sulla base dell’o.d.g. del Senato n.104, nei casi in cui l’informazione possa pregiudicare la sicurezza personale dello straniero, in coerenza per altro con i divieti di espulsione già espressi al primo comma dell’art.17;

sarebbe opportuno specificare che la minaccia alla sicurezza si configura non solo nei casi di minaccia alla vita propria e dei familiari, tutte ipotesi certamente ricomprese all’art.17 comma primo, ma anche:

n quando la persona nel paese di destinazione possa, in conseguenza delle informazioni trasmesse, essere sottoposto ai trattamenti vietati dall’art.3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo;

n quando vengano sanzionati penalmente comportamenti che in Italia costituiscono semplici trasgressioni amministrative (come per il provvedimento di espulsione);

n quando le pene previste per i reati che sono oggetto della comunicazione dei dati non siano, nelle misure e nelle modalità di esecuzione, proporzionate a quelle previste in Italia.

Le ultime condizioni indicate dovrebbero essere rispettate anche nel caso dell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione (art.14).

Determinazione dei mezzi di sostentamento

La questione deve essere risolta con criteri analoghi sia per i mezzi necessari alla concessione del permesso di soggiorno, sia per i rinnovi successivi e per le condizioni da soddisfare per ottenere la carta di soggiorno.

Per tutte queste ipotesi, in coerenza con l’o.d.g. approvato dalla commissione Senato ed accolto dal Governo, la determinazione deve essere operata :

per quanto riguarda la misura dei mezzi sufficienti con il riferimento all’importo dell’assegno sociale da considerarsi alternativamente:

- sulla base dell’intero periodo di durata del permesso ( in questo senso dovrebbero essere sempre possibili le compensazioni tra i periodi);

- sulla base del reddito dell’ultimo periodo (per es. un trimestre) se la stessa fonte di reddito ha carattere di continuità e prosegue oltre il termine di scadenza del permesso;

per quanto riguarda le fonti dei mezzi tra queste vanno comprese:

- quelle costituite da reddito da lavoro, dipendente o autonomo, in tutte le forme previste dalle norme;

- quelle costituite dalla distribuzione di utili delle quote sociali nel caso ad es. dei soci delle cooperative non lavoratori o delle associazioni in partecipazione;

- sarebbe opportuno valutare anche la consistenza dei risparmi se derivanti da precedenti attività lavorative, anche se non svolte nell’ultimo periodo di validità del permesso;

- quelle derivanti dalla disponibilità garantita da enti, associazioni o cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti;

per quanto riguarda la documentazione idonea ad attestare i mezzi, oltre naturalmente alle dichiarazioni rese a fini fiscali o alla documentazione attestante la retribuzione (prospetti paga e/o versamenti previdenziali) sarebbe opportuno prevedere che costituisce titolo idoneo anche il ricorso all’autorità giudiziaria finalizzato alla dichiarazione di esistenza di un rapporto di lavoro pregresso (sempre che l’eventuale accoglimento consenta di raggiungere la misura dei mezzi già indicata).

Per quanti sono regolarmente soggiornanti in Italia da più di cinque anni ma non hanno le condizioni di reddito sufficienti ad ottenere la carta, la prova dei mezzi di sussistenza idonei al rinnovo del permesso dovrebbe essere ragionevolmente facilitata includendo tra le dichiarazioni che attestano la presenza dei mezzi anche quelle delle associazioni o degli enti che attestano che la persona usufruisce di servizi essenziali (principalmente vitto e alloggio) finalizzati ad assicurarne i bisogni primari.