(Sergio Briguglio 29/12/1998)

PRINCIPALI CONTENUTI DEL DDL ASILO

(COME APPROVATO DAL SENATO)

 

Diritto di asilo

- Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, e' garantito

a) allo straniero o all'apolide che possa essere definito rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra (rischio di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche), ovvero corra rischio di persecuzione per motivi di sesso o appartenenza a un determinato gruppo etnico;

b) allo straniero o all'apolide impedito nell'esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a concreto pericolo per la vita propria o dei familiari o a restrizioni gravi della liberta' personale.

 

Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo

- E' nominata dal Presidente del Consiglio.

- Decide sulle domande e sulla cessazione dell'asilo.

- Dura in carica tre anni.

- Presieduta da un prefetto (rinnovabile una sola volta).

- Articolata in tre sezioni (presidente di sezione, rappresentanti della Presidenza del consiglio, del Ministero dell'interno e del MAE, esperto di diritti umani).

- Consentita la partecipazione alle sedute delle sezioni di un rappresentante ACNUR con funzioni consultive.

- Possibile l'istituzione di altre sezioni.

- Il consiglio di presidenza (presidente della Commissione e presidenti delle sezioni) stabilisce le direttive e i criteri generali per l'esame delle domande.

- Al consiglio di presidenza possono essere invitati, con funzioni consultive, un rappresentante ACNUR e uno degli esperti di diritti umani.

- Il consiglio di presidenza delega per il pre-esame due funzionari di ogni prefettura.

- Relazione annuale del Presidente della Commissione al Governo, trasmesso per un parere alle commissioni parlamentari competenti.

 

Presentazione della domanda

- La domanda e' presentata al posto di frontiera o alla questura del luogo di dimora.

- La domanda puo' essere presentata per iscritto (anche nella lingua del richiedente) o oralmente (con verbalizzazione da parte di chi la riceve).

- Il richiedente ha diritto ad essere assistito da un avvocato di fiducia e da persona a conoscenza della sua lingua o, in mancanza, delle lingue internazionali piu' diffuse.

- Il richiedente ha diritto a ricevere informazione sulla procedura e sulle sue facolta' in lingua a lui comprensibile.

- Le donne hanno diritto ad essere assistite da persone del loro sesso.

- I rappresentanti dell'ACNUR e di ONG appositamente autorizzate sono ammessi ai posti di frontiera e in questura per prestare assistenza e informazione ai richiedenti.

- E' rilasciata copia della domanda al richiedente, con l'indicazione della documentazione presentata.

- Le domande che superano il pre-esame sono trasmesse alla Commissione. Il richiedente (se alla frontiera) e' ammesso sul territorio dello Stato, deve fissare il proprio domicilio e recarsi in Questura entro otto giorni.

- Salvo il caso di ricorso, in caso di rigetto della domanda il richiedente deve lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla decisione.

- Al richiedente e' rilasciato un permesso per richiesta di asilo, e ritirato il documento di viaggio.

- In caso di nucleo familiare, e' redatta una domanda e rilasciato un permesso per ciascun componente, salvo i minori.

 

Minori non accompagnati

- Sono considerati non accompagnati i minori privi in Italia di parente o affine maggiorenne entro il quarto grado o di persona cui sia stata attribuita la potesta' tutoria.

- In caso di minore non accompagnato, il procedimento e' sospeso. Il Tribunale per i minorenni nomina immediatamente un tutore, che prende contatto con la questura per la riattivazione del procedimento

- Il pre-esame per minore non accompagnato riguarda solo l'individuazione dello Stato competente.

- Il ricongiungimento e' consentito solo in caso di riconoscimento del diritto di asilo (e non dell'impossibilita' temporanea di rimpatrio).

 

Pre-esame della domanda

- Individuazione dello Stato competente (ai sensi, ad esempio, della Convenzione di Dublino).

- Inammissibilita':

a) riconoscimento dello status in altro Stato che assicuri protezione;

b) soggiorno, senza presentazione di domanda di asilo, in altro Stato aderente alla Convenzione di Ginevra;

c) condanna non definitiva per crimine contro la pace o contro l'umanita', crimine di guerra o grave delitto di diritto comune, ovvero responsabilita' di azioni contrarie ai fini e ai principi dell'ONU (art. 1, par. F, Convenzione di Ginevra);

d) perseguimento per gli stessi fatti da parte di un tribunale internazionale istituito sulla base di accordi cui l'Italia aderisce;

e) condanna in Italia con sentenza di secondo grado per un reato dell'art. 380 c.p.p., o appartenenza ad una delle categorie cui si applicano misure di prevenzione;

f) pericolo per la sicurezza dello Stato, valutata la gravita' delle persecuzioni in cui il richiedente respinto potrebbe incorrere.

- Manifesta infondatezza:

a) motivi non correlati con quelli per giustificano il riconoscimento dell'asilo;

b) elementi a sostegno della domanda inconsistenti, generici e privi di sostanza;

c) domanda priva di credibilita', perche' incoerente, contraddittoria o inverosimile;

d) domanda strumentale avanzata, senza giustificato motivo, successivamente a un provvedimento di allontanamento o per evitare l'adozione di tale provvedimento.

- La domanda supera comunque il pre-esame in caso di impossibilita' di riammissione del richiedente nello Stato di provenienza, o di pericolo per la vita o la liberta', o di rischio di incorrere in trattamenti inumani o degradanti, anche a causa di rinvio in altro Stato.

- Il pre-esame si svolge entro quarantotto ore dalla presentazione della domanda, in uno dei valichi di frontiera o delle questure indicati in un decreto del Ministro dell'interno. In caso di domanda pesentata presso posto di frontiera o questura non indicata, il richiedente e' avviato alla questura indicata piu' prossima.

- Puo' intervenire un rappresentante dell'ACNUR o di ONG autorizzata, tempestivamente informati dal delegato della Commissione.

- In caso di esito positivo, la domanda e' trasmessa alla Commissione. In caso di esito negativo, il richiedente e' respinto o espulso, salvo che abbia titolo a soggiornare per altri motivi.

- Il ricorso al TAR contro l'esito del pre-esame non ha effetto sospensivo e puo' essere presentato dall'estero.

- Nel caso che il pre-esame si protagga oltre le quarantottore successive alla presentazione della domanda, e in caso di necessita' di soccorso, il richiedente e' trattenuto nella sezione per richiedenti asilo del centro di permanenza temporanea piu' vicino. In caso di allontanamento arbitrario dal centro, si applica l'art. 650 del c.p.p.

- In mancanza di convalida del trattenimento, il richiedente ha il divieto di allontanamento senza autorizzazione dal territorio del comune in cui elegge domicilio o in cui e' ospitato (se necessita di assistenza). L'allontanamento arbitrario determina il trattenimento nel centro di permanenza.

- In caso di afflusso di richiedenti tale da non consentire la conclusione del pre-esame entro le quarantotto ore e l'alloggiamento nei centri di permanenza, ne' nei centri di accoglienza, il Prefetto puo' istituire centri di permanenza provvisori.

 

Esame della domanda

- Ai fini della decisione sulla domanda, la Commissione valuta

a) la domanda e la documentazione prodotta;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione davanti alla Commissione;

c) la situazione del Paese dello straniero e quella del richiedente e della sua famiglia;

d) l'eventuale documentazione presentata da ONG di tutela dei diritti umani.

- Il richiedente puo' chiedere di essere sentito dalla Commissione. In tal caso l'audizione e' obbligatoria.

- In caso di domanda presentata da minore, chi esercita' la potesta' sul minore deve essere presente a tutte le fasi del procedimento.

- In caso di richiedenti che abbiano subito violenza, la Commissione puo' disporre la designazione di personale specializzato per fornire assistenza psicologica al richiedente. L'audizione puo' essere esclusa o sospesa per le particolari condizioni emotive del richiedente.

- Il richiedente ha diritto ad esprimersi in lingua a lui nota. In caso di necessita' e' nominato un interprete.

- Il richiedente puo' farsi assistere durante l'audizione da persona di sua fiducia.

- L'audizione avviene a porte chiuse, presenti almeno due membri della sezione.

- Possono porre domande anche il rappresentante dell'ACNUR e la persona che assiste lo straniero.

- E' rilasciata copia del verbale e della documentazione presentata dal richiedente in occasione della audizione.

 

Decisione sulla domanda

- La Commissione adotta una delle tre seguenti decisioni:

a) riconosce il diritto d'asilo;

b) rigetta la domanda;

c) adotta il provvedimento di impossibilita' temporanea di rimpatrio.

- La Commissione decide con atto scritto e motivato entro trenta giorni dall'audizione, con decisione da notificare entro quindici giorni, salvo il caso di necessita' di ulteriore istruttoria.

- Alla decisione e' allegata traduzione sintetica con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, in lingua nota al richiedente.

- Trascorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto senza che sia stato presentato ricorso, lo straniero che non si sia allontanato dal territorio dello Stato e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

- Sono predisposti programmi di rimpatrio dei richiedenti ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

 

Decisione di impossibilita' temporanea di rimpatrio

- In caso di inopportunita' di rimpatrio, anche per fondati motivi umanitari, la Commissione puo' decidere di adottare un provvedimento di impossibilita' temporanea di rimpatrio.

- E' rilasciato un permesso per gli stessi motivi, della durata di un anno, rinnovabile, valido per lavoro e studio.

- Dopo cinqe anni, il titolare puo' accedere alla carta di soggiorno, e gode degli stessi diritti di cui gode colui cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

- Allo scadere di misure di protezione temporanea, i beneficiari possono chiedere il riconoscimento del diritto di asilo su base individuale. Si procede al pre-esame delle domande. In mancanza di riconoscimento, puo' essere adottato il provvedimento di impossibilita' temporanea di rimpatrio.

 

Ricorsi

- Contro il diniego del riconoscimento puo' essere presentato ricorso al TAR entro trenta giorni dalla notificazione. Il ricorrente ottiene un permesso per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o tutela delle relazioni internazionali.

- I tempi previsti dalla legge per il procedimento sono ridotti della meta'. L'udienza e' fissata entro sessanta giorni dalla data di deposito del ricorso.

- In caso di sentenza negativa, il ricorrente deve lascire il territorio dello Stato entro quindici giorni. In caso di mancato rispetto dell'obbligo, salvi i casi di forza maggiore, lo straniero e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

- Il ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'allontanamento.

- Qualora trascorrano piu' di sei mesi senza che il procedimento giurisdizionale sia concluso, il ricorrente ha diritto a svolgere attivita' lavorativa fino alla definizione del procedimento.

- Il giudice amministrativo ha giurisdizione estesa al merito.

 

Riconoscimento del diritto d'asilo

- Allo straniero cui sia riconosciuto il diritto d'asilo sono rilasciati, su richiesta, un permesso di soggiorno per asilo della durata di cinque anni e un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno.

- Le caratteristiche del documento di viaggio sono disciplinate dal regolamento, in conformita' con le convenzioni internazionali.

- In caso di nucleo familiare, ciascun membro (minori iscritti sul permesso dei genitori esclusi) ottiene un permesso di soggiorno e un documento di viaggio.

 

Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio

- Sei mesi prima della scadenza del permesso, l'interessato chiede alla Commissione, tramite la questura, l'accertamento della permanenza del diritto di asilo. In caso di permanenza, la questura rilascia, su richiesta, una carta di soggiorno.

 

Estinzione del diritto di asilo

- Nelle procedure di accertamento di permanenza del diritto di asilo si osservano le disposizioni valide per l'esame della domanda.

- Nel caso non sussistano piu' le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo, o quando sussista una delle condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, la Commissione dichiara cessato il diritto di asilo. La questura notifica la decisione all'interessato.

- Il permesso di soggiorno per asilo e' revocato trascorsi trenta giorni dalla notificazione dell'estinzione del diritto di asilo, qualora l'estinzione sia divenuta definitiva.

- Il permesso e' revocato anche in caso di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, o in caso di rinunzia.

- In caso di estinzione del diritto di asilo, lo straniero puo' chiedere il rilascio di altro permeso di soggiorno o di carta di soggiono per i quali abbia titolo.

- Contro la decisione di estinzione del diritto di asilo puo' essere presentato ricorso al TAR entro trenta giorni dalla notificazione. Si applicano le disposizioni relative ai ricorsi contro il diniego del riconoscimento del diritto di asilo.

- Al ricorrente e' rilasciato un permesso per motivi di giustizia, utilizzabile per lavoro e studio.

- Sono predisposti programmi di rimpatrio degli stranieri per i quali si sia estinto il diritto di asilo.

 

Misure assistenziali nei confronti dei richiedenti asilo

- Presso i posti di frontiera e le questure maggiormente interessate, negli ultimi tre anni, da richieste di asilo, sono istituiti punti di accoglienza provvisori, al fine di soccorrere i richiedenti durante la fase ordinaria di pre-esame.

- Al richiedente, durante il pre-esame, sono assicurate le cure urgenti o essenziali, anche a carattere continuativo, nonche' vitto e possibilita' di riposo in un luogo attrezzato e fornito di locali igienico-sanitari, una telefonata in Italia e una all'estero. Gli oneri sono a carico dello Stato. In caso di presentazione della domanda in questura e di impossibilita' ad accogliere il richiedente nei punti di accoglienza, si procede al suo trasferimento nei centri di accoglienza per immigrati.

- Il comune in cui il richiedente ha fissato il domicilio e' tenuto ad assicurare, a richiesta, l'accoglienza ed assistenza immediate. Successivamente accoglienza ed assistenza sono subordinate all'accertamento delle effettive condizioni di necessita'. L'assistenza puo' essere fornita anche in convenzione con associazioni.

- L'assistenza e' garantita comunque per un periodo non superiore alla durata del riconoscimento della domanda, incluso il tempo richiesto dall'eventuale ricorso.

- L'assistenza include vitto e alloggio, il trasporto del richiedente in occasione dell'audizione e l'assistenza dei minori in strutture protette.

- Al richiedente asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni sanitarie necessarie, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

 

Diritti del titolare del diritto di asilo

- Il titolare del diritto di asilo e lo straniero cui e' riconosciuta la protezione umanitaria (impossibilita' temporanea di rimpatrio?) hanno diritto a soggiornare in Italia, e a praticare il ricongiungimento familiare a parita' di condizioni con il cittadino italiano.

- Il rifugiato ha accesso allo studio di ogni ordine e grado e alla fruizione di borse di studio a parita' con il cittadino italiano.

- Il regolamento stabilisce le modalita' per il riconoscimento dei titoli di studio e per il completamento dei corsi ai fini del conseguimento dei titoli italiani.

- Il rifugiato e' parificato al cittadino italiano per quanto riguarda lavoro subordinato e autonomo, iscrizione agli albi professionali, previdenza, assistenza sociale e sanitaria (oneri a carico del Ministero dell'interno). E' parificato ai cittadini dell'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia per quanto riguarda l'accesso al pubblico impiego.

- I familiari ricongiunti godono degli stessi diritti ed hanno diritto di asilo, su richiesta, sulla base del solo vincolo familiare.

 

Misure di assistenza e di integrazione per i rifugiati

- Il regolamento definisce i programmi di assistenza, integrazione e rimpatrio, e le norme per il coordinamento e il finanziamento degli interventi a cura degli enti locali e delle ONG che soddisfano fissati criteri.

- I finanziamenti ai comuni sono erogati proporzionalmente al numero di rifugiati assistiti.

- Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza o, in alternativa, assicurano vitto e alloggio in strutture di accoglienza, per un massimo di centottanta giorni.

- I comuni definiscono, anche in collaborazione con ONG, programmi per l'inserimento lavorativo dei rifugiati e corsi di lingua.

- Ai rifugiati che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status dopo i cinquant'anni si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 482/1968.

- I rifugiati sono equiparati ai profughi italiani per l'accesso all'edilizia popolare.

- Sono predisposti dalle prefetture programmi per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie.

- Gli oneri di tutte queste misure sono a carico del Ministero dell'interno.

 

Disposizioni transitorie

- E' abrogato l'articolo 1 della legge 39/1990, con ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge, a partire dall'entrata in vigore del regolamento.

- I procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalle vecchie norme, se esse sono piu' favorevoli al richiedente.