SCHEMA DI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Determinazione delle quote massime di cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea da ammettere nel 1999 nel territorio dello Stato per motivi di lavoro ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

visti gli articoli 3, 6, comma 1, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 37, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

visti i criteri e le altre indicazioni del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998;

considerato che tale documento programmatico rileva che dal punto di vista del mantenimento degli equilibri socio-demografici è stimabile che l’Italia ha comunque un fabbisogno compreso tra i 50.000 e gli 80.000 nuovi immigrati stranieri l’anno da ammettere per motivi di lavoro;

considerato che invece negli anni trascorsi i decreti annuali di programmazione degli ingressi regolari in Italia per lavoro hanno indicato un numero massimo di ingressi per motivi di lavoro che non è stato mai superiore a 26.000 ingressi regolari annui (inclusi quelli per lavoro stagionale) e che pertanto tali quote ampiamente sottostimate hanno concorso a favorire ingressi e soggiorni irregolari di stranieri in misura così consistente che hanno poi reso necessarie negli anni 1987-1988, 1990, 1995-96, 1998 misure di regolarizzazione degli stranieri entrati illegalmente e rilevato che tali misure hanno provveduto a regolarizzare un numero complessivo di stranieri soggiornanti per motivi di lavoro che complessivamente avrebbe comportato l’ingresso regolare per motivi di lavoro subordinato di carattere non stagionale di circa 80.000 persone all’anno;

ritenuto che in considerazione della posizione geografica dell’Italia e degli obblighi internazionali della Repubblica e dei persistenti ingressi illegali di stranieri favoriti dall’azione di organizzazioni criminali o comunque di persone che a scopo di lucro aiutano i potenziali immigrati ad eludere i conrtolli di frontiera, non è più rinviabile l’adozione di misure più realistiche per assicurare un’effettiva disciplina dei flussi di ingresso in Italia per motivi di lavoro che assecondando le catene migratorie spontanee già presenti nel mondo degli immigrati, aumenti le possibilità legali di ingresso in Italia consentendo di disincentivare il ricorso all’immigrazione clandestina e al lavoro illegale degli stranieri e di rendere perciò più effettivo l’aumento della prevenzione e della repressione dell’immigrazione illegale affidata ad organizzazioni criminali;

ritenuto che proprio al fine di attenuare la pressione migratoria clandestina è indispensabile che fin dall’inizio del 1999 gli ingressi regolari per lavoro in Italia siano comunque manifestamente più consistenti rispetto al passato e che pertanto la quota di ingressi per lavoro di carattere non stagionale deve essere portata almeno nel 1999 alla cifra più alta (80.000) tra la banda di oscillazione individuata nel predetto Documento programmatico e che in tale numero non possono essere comunque considerati i permessi di soggiorno da rilasciarsi agli stranieri che ne abbiano i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, poichè questi ultimi compensano in via eccezionale le lacune della programmazione dei flussi di ingresso adottata negli anni precedenti al 1998 derivanti dalle citate previsioni assai sottostimate rispetto al predetto numero di 80.000;

ritenuto opportuno anticipare l’attivazione di alcune regole relative alla disciplina di taluni ingressi e soggiorni per lavoro già elaborate nell’ambito dello schema di regolamento di attuazione del citato testo unico che sarà emanato nel corso del 1999;

coinsiderato che l’Anagrafe informatizzata delle domande e delle offerte di lavoro prevista nell’articolo 21, comma 7, del citato testo unico, potrà essere effettivamente attivata soltanto alla fine del 1999 e che dunque l’ingresso per lavoro o per inserimento nel mercato del lavoro a seguito di iscrizione nelle liste tenute dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero potrà essere avviato soltanto in via sperimentale nel corso del 1999 e limitatamente ad alcune sedi diplomatico-consolari;

ritenuto che nel 1999 sia prevedibile una compensazione tra il numero degli stranieri ammessi per non più di 6/9 mesi complessivi nel territorio italiano sulla base di visti di ingresso per lavoro stagionale con il numero, comunque non limitabile e pertanto non stimabile, degli stranieri di età superiore a 14 anni che probabilmente faranno ingresso in Italia a seguito di ricongiungimento familiare e che entro la fine del 1999 saranno effettivamente in grado di instaurare regolari rapporti di lavoro subordinato;

ritenuto opportuno, secondo le indicazioni previste dal citato Documento programmatico, prevedere che per il 1999 la quota massima di 80.000 ingressi regolari per lavoro sia composta per quasi un terzo (26.000, numero non dissimile dal numero massimo di ingressi per lavoro subordinato che erano previsti prima del 1998) dei consueti ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, su chiamata nominativa o numerica dei datori di lavoro italiani, a tal fine favorendo i cittadini di quei Paesi con cui l’Italia ha concluso intese bilaterali per la riammissione e la regolazione dei flussi migratori, e per più di due terzi (54.000) di ingressi per inserimento nel mercato del lavoro a seguito delle prestazioni di garanzia di soggetti residenti in Italia, istituto innovativo introdotto nell’ordinamento italiano per la prima volta previsto dall’articolo 23 del citato testo unico, assai confacente alla realtà del mercato del lavoro presente in molte regioni italiane, nelle quali è sempre più richiesto l’incontro diretto in loco della domanda ed offerta di lavoro a causa del sempre più rapido aumento di mansioni od ambienti di lavoro caratterizzati dal rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore (piccola impresa, artigianato, lavoro domestico, lavoro di cura a persone non autosufficienti);

ritenuto che, al fine di rendere realistica la prima sperimentazione di tale nuova misura e di evitare di mettere in concorrenza i nuovi lavoratori stranieri destinati ad inserirsi nel mercato del lavoro con la manodopera disccupata già regolarmente disponibile sul territorio nazionale, è opportuno dare priorità per tali ingressi per inserimento nel mercato del lavoro alle domande di garanzia presentate nelle Regioni in cui il tasso di disoccupazione è inferiore alla media nazionale e , in tale ambito, al fine di assecondare le spontanee catene migratorie già presenti nel mondo dell’immigrazione e di favorire un effettivo inserimento dei nuovi immigrati nel mondo del lavoro, di dare priorità agli ingressi di persone che risultino parenti o affini del soggetto che presenta la garanzia o offre l’alloggio ovvero che abbiano in precedenza acquisito una formazione scolastica o professionale o lavorativa in Italia;

considerato inoltre che appare difficilmente individuabile una quota esatta di ingressi per lavoro autonomo e ritenuto pertanto preferibile introdurre la previsione, secondo orientamenti diffusi anche in altri Paesi dell’Unione europea, del criterio di consentire soltanto quegli ingressi effettivamente necessari per l’avvio di attività nelle quali sia prevista il regolare impiego di disoccupati iscritti nelle liste di collocamento italiane, con priorità alle assunzioni da compiersi nelle Regioni in cui il tasso di disoccupazione è superiore alla media nazionale;

ritenuto altresì che, in mancanza delle prescritte norme del regolamento di attuazione, sia opportuno individuare come criterio per il 1999 per l’accesso alle attività professionali quello di consentire tale accesso soltanto agli stranieri regolarmente soggiornanti con titoli di soggiorno di lungo periodo;

ritenuta la necessità che nel 1999, al fine di prevenire ingressi per lavoro simulati da ingressi per studio, la conversione dei permessi di soggiorno per studio in permessi di soggiorno per lavoro possa essere consentita soltanto a conclusione del ciclo degli studi e in presenza di un’effettiva attività lavorativa e sia necessario limitare in un massimo di 800 ore annue le possibilità di attività lavorative per tali stranieri studenti;

sentite le competenti commissioni parlamentari permanenti;

sentiti il Ministro dell’Interno, il Ministro degli Affari esteri, il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell’Industria , commercio e artigianato, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del commercio con l’estero e il Ministro per la solidarietà sociale;

 

Decreta:

 

 

Art. 1

Ingressi per lavoro subordinato

 

1. Nel 1999 è consentito il rilascio di visti di ingresso e di permessi di soggiorno per lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo indeterminato o di carattere stagionale a non più di 26.000 cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea residenti all’estero, aventi un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e aventi i requisiti previsti dalla legge per l’ingresso e il soggiorno in Italia.

2. Il rilascio dei visti di ingresso indicati nel comma 1 è condizionato all’esibizione del nulla-osta di publica sicurezza della questura competente e dell’autorizzazione al lavoro rilasciata dalle competenti Direzioni provinciali del Lavoro ai sensi degli articoli 22 e 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero rispettivamente sulla base di richieste nominative per lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato presentate in Italia da datori di lavoro ovvero sulla base di richieste nominative o numeriche per lavoro stagionale presentate da datori di lavoro o dalle loro organizzazioni di categoria. Il richiedente deve comunque dimostrare, con idonea documentazione fiscale e civile, di disporre di un alloggio in cui abiterà il lavoratore e di un reddito annuo netto derivante da fonti non occasionali che consenta di corrispondere al lavoratore straniero un trattamento retributivo e previdenziale non inferiore a quello previsto dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabili e di non aver effettuato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di autorizzazione al lavoro licenziamenti per riduzione del personale avente le medesime qualifiche e mansioni richieste nella domanda di aurotizzazione al lavoro.

3. Nell’ambito delle quote indicate al comma 1 sono rilasciati in via preferenziale visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato in un numero fino a 6.000 a cittadini albanesi, fino a 3.000 a cittadini marocchini e fino a 2.000 a cittadini tunisini. Il rilascio di tali visti è altresì condizionato all’avvenuta iscrizione dello straniero nelle apposite liste tenute dalle competenti Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in collaborazione con le autorità dei rispettivi Paesi secondo le disposizioni delle intese in vigore con l’Italia.

4. L’autorizzazione all’ingresso e il nulla-osta di pubblica sicurezza devono essere recapitati allo straniero residente all’estero a cura del datore di lavoro e decadono se entro i sessanta giorni successivi alla data di rilascio al datore di lavoro garante lo straniero non li esibisce alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero in allegato alla domanda di visto di ingresso. Il visto di ingresso è rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa verifica degli altri requisiti previsti dalla legge per l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

5. Nel caso di autorizzazioni al lavoro stagionale allo straniero è rilasciato visto di ingresso per lavoro stagionale e permesso di soggiorno per lavoro stagionale avente data di scadenza pari alla data di scadenza dell’ultimo rapporto di lavoro a carattere stagionale autorizzato.

6. In caso di autorizzazione al lavoro relativa a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato è rilasciato un visto di ingresso per lavoro subordinato ed è rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovabile, avente durata rispettivamente di uno o di due anni a condizione che sia esibito il contratto di lavoro, corrispondente al rapporto di lavoro indicato nell’autorizzazione al lavoro, regolarmente stipulato di fronte ai funzionari della Direzione provinciale del lavoro.

 

 

 

Art. 2

Ingressi per inserimento nel mercato del lavoro

 

1. Nel 1999 è consentito il rilascio di un numero di visti di ingresso e permessi di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero in un numero fino a 54.000 a cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e residenti all’estero, aventi un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, per i quali non sussistano cause ostative all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato.

2. Nell’ambito della quota indicata nel comma 1 i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati in favore di quegli stranieri residenti all’estero per i quali le competenti Questure avranno concesso le autorizzazioni all’ingresso sulla base dell’avvenuta verifica delle richieste di prestazione di garanzia che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto saranno state presentate ai sensi del citato articolo 23, commi 1, 2 e 3 da cittadini italiani residenti in Italia ovvero da cittadini dell’Unione europea residenti in Italia o da cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e titolari di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, avente validità residua non inferiore ad un anno ovvero dalle Giunte regionali, provinciali e comunali, dagli organismi direttivi delle comunità montane o dei consorzi o associazioni di Comuni o delle associazioni professionali e sindacali o delle organizzazioni di volontariato operanti da almeno tre anni nel settore dell’immigrazione iscritti nei registri regionali del volontariato, sulla base di apposita deliberazione, adottata secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, recante l’individuazione delle rispettive risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative e le modalità dettagliate messe a disposizione nel 1999 per favorire l’effettivo inserimento nel mercato del lavoro di ciascuno straniero.

3. Ogni soggetto garante

a) può richiedere l’autorizzazione all’ingresso nel 1999 di non più di due persone, che devono essere nominativamente indicate e che devono avere le caratteristiche indicate nel comma 1;

b) deve dimostrare, con idonea documentazione fiscale e civile, di disporre di un alloggio ad uso di abitazione in proprietà o in locazione non transitoria o in usufrutto sulla base di un regolare contratto registrato intestato a sè o ad altro soggetto che con dichiarazione autenticata offra la disponibilità di analogo alloggio sito nella medesima Provincia in cui risiede il garante, in cui effettivamente ogni straniero di cui si richiede l’ingresso potrà essere ospitato gratuitamente per un anno dalla data di ingresso in Italia;

c) deve depositare presso la Questura competente all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione all’ingresso il titolo di una fideiussione o polizza assicurativa prestata da istituto bancario o assicurativo avente sede in Italia che assicuri che per ciascuno straniero di cui si intende favorire l’ingresso è effettivamente disponibile una somma che consente l’iscrizione obbligatoria dello straniero stesso al Servizio sanitario nazionale mediante il versamento di L. 750.000, il pagamento delle spese dell’eventuale viaggio di rientro in patria dello straniero, nonchè la disponibilità esclusiva per lo straniero stesso di un importo annuo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale; il titolo è restituito immediatamente al garante se l’autorizzazione all’ingresso non è concessa ovvero se il visto di ingresso non è concesso ovvero alla consegna del permesso di soggiorno per lavoro rilasciato nei casi indicati nei commi 8 e 9;

d) deve dimostrare, con idonea documentazione fiscale, di disporre di un reddito annuo netto, derivante da fonti lecite e non occasionali, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale; qualora il garante sia una persona fisica tale reddito deve essere non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale moltiplicato per il numero, aumentato di uno, dei familiari conviventi con il garante, ma in tale caso si tiene conto anche del reddito netto annuo complessivo dei familiari conviventi;

e) deve risultare che il garante persona fisica o i membri dell’organismo direttivo della organizzazione di volontariato o dell’associazione sindacale o professionale ovvero che colui che offre la disponibilità dell’alloggio non hanno a proprio carico in Italia condanne nè procedimenti penali pendenti per delitti non colposi;

f) può allegare certificazione, ove necessario debitamente tradotta, o altra documentazione che attesti che lo straniero di cui si intende favorire l’ingresso è parente o affine del garante o di chi offre la disponibilità dell’alloggio ovvero è parente o affine di cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Comune della medesima Provincia in cui si trova l’alloggio nel quale lo straniero residente all’estero potrà abitare ovvero ha svolto in precedenza in Italia regolari occupazioni lavorative ovvero ha titoli di studio superiore o di formazione professionale acquisiti o legalmente riconosciuti in Italia ovvero è stato in precedenza regolarmente ospitato in Italia dal garante o da chi offre la disponibilità dell’alloggio.

4. In ogni caso le Questure rilasciano le autorizzazioni a partire da quelle che si riferiscono alle domande presentate da garanti residenti nelle Regioni aventi un tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli- Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo) e privilegiando anzitutto le domande per le quali risultino verificati alcuni degli elementi indicati nella lettera f) del comma 3; a parità di requisiti presentati l’autorizzazione è rilasciata alla domanda presentata in data anteriore. In tali casi la Questura rilascia o nega l’autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fino a quando il Ministero dell’Interno non comunichi l’avvenuto raggiungimento del numero massimo di ingressi indicato nel comma 1. L’autorizzazione è rilasciata limitatamente ad uno solo degli stranieri indicati nella domanda, qualora i requisiti previsti siano verificati solo in relazione ad una sola persona e in tal caso l’autorizzazione si deve riferire alla persona indicata di preferenza dal garante, a condizione che tale straniero residente all’estero abbia i requisiti indicati nel comma 1.

5. Qualora dopo l’accoglimento di tutte le domande validamente presentate nelle Regioni indicate nel comma 4 risulti che non è stato ancora superato il numero massimo di visti indicato nel comma 1 il Ministero dell’Interno autorizza le Questure a rilasciare autorizzazioni all’ingresso che si riferiscano a domande, già positivamente verificate, presentate da garanti residenti nelle restanti Regioni, osservando i medesimi criteri e priorità indicati nel comma 4.

6. L’autorizzazione all’ingresso rilasciata dalla Questura deve essere recapitata allo straniero residente all’estero a cura del garante e decade se entro i sessanta giorni successivi alla data di rilascio al garante lo straniero non la esibisce alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero insieme alla domanda di visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro. Il visto di ingresso è rilasciato o negato entro trenta giorni dalla domanda di visto, previa verifica degli altri requisiti previsti dalla legge per l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

7. Qualora dopo sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto malgrado l’avvenuto rilascio dei visti a seguito delle garanzie verificate ai sensi dei commi 2, 3 e 4, risulti ancora non esaurita la quota massima di visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro indicata nel comma 1, il Ministero degli affari esteri, d’intesa con i Ministeri dell’Interno e del Lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dispone che fino al completamento di tale quota ulteriori visti di ingresso per inserimento del mercato del lavoro siano rilasciati ai sensi del comma 4 dell’articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero agli stranieri residenti all’estero, i quali abbiano le caratteristiche indicate nel comma 1, e dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministro degli affari esteri si iscrivano in apposite liste tenute da quelle rappresentanza diplomatico-consolari italiane all’estero, indicate nel medesinmoo decreto ministeriale, che risultino collegate con l’Anagrafe informatizzata delle domande ed offerte di lavoro istituita ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del citato testo unico.

8. Il permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro è convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni se lo straniero ha in corso da almeno sei mesi un regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno per il quale percepisca un trattamento retributivo e previdenziale non inferiore a quello previsto previsto nei contratti collettivi di lavoro applicabili per il settore.

9. Il permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro è convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di un anno se lo straniero abbia regolarmente in corso un regolare contratto di lavoro subordinato in condizioni diverse da quelle previste dal comma 8 ovvero se abbia stipulato, con la sola condizione sospensiva dell’effettivo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, inclusi i contratti di formazione e lavoro, di apprendistato e gli stages formativi, di durata non inferiore ad un anno, per un numero di ore settimanali non inferiori a 24 ovvero un regolare contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di almeno un anno, i quali prevedano un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto per i contratti collettivi di lavoro applicabili.

10. Qualora alla scadenza del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro lo straniero non si trovi in una delle condizioni indicate nei commi 8 e 9 e non abbia i requisiti per ottenere il rilascio della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno ad altro titolo è tenuto a lasciare il territorio italiano acquistando il titolo di viaggio per il rientro in patria utilizzando la fideiussione o polizza assicurativa depositata in Questura ai sensi del comma 3. Scaduti sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro si provvede all’espulsione dal territorio dello Stato dello straniero che non si sia allontanato spontaneamente dal territorio nazionale e in tal caso il Questore utilizza la predetta fideiussione o polizza al fine di coprire le spese necessarie all’eventuale rimpatrio dello straniero.

 

 

 

Art. 3

Ingressi per lavoro autonomo

 

1. Nel 1999 è consentito il rilascio di visti di ingresso per lavoro autonomo a cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea che dimostrino con idonea documentazione attestante le proprie disponibilità patrimoniali ed organizzative, di avere i requisiti indicati nell’articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero agli stranieri residenti all’estero, a condizione che si tratti di persone che dimostrino di avere la necessità di assumere regolarmente, entro un anno dall’ingresso in Italia, e in modo non stagionale, secondo i trattamenti retributivi e previdenziali previsti dai contratti di lavoro applicabili, persone prive di occupazione e iscritte nelle liste di collocamento in Italia alle dipendenze della attività industriale, professionale, artigianale o commerciale avviata o da avviarsi in Italia.

2. I visti di ingresso per lavoro autonomo sono rilasciati di preferenza a stranieri che intendanno avviare in Italia attività che comportino l’assunzione di personale, diverso da quello dirigente, che per almeno i tre quarti sia composto di persone residenti nelle Regioni (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) in cui l’indice delle persone prive di occupazione iscritte nelle liste di collocamento è superiore alla media nazionale.

3. Per assicurare il più celere e completo esame delle domande del nulla-osta necessario per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo i Ministeri del Lavoro e della previdenza sociale, dell’Industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero adottano le intese necessarie, anche in collaborazione con gli sportelli unificati per le attività produttive e con le Camere di commercio competenti per il Comune in cui l’attività autonoma si svolgerà prevalentemente, nonchè con l’Istituto per il commercio con l’estero e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale o sul territorio in cui si svolgerà prevalentemente l’attività autonoma. In ogni caso il nulla-osta dei predetti Ministeri è rilasciato o negato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Allo straniero a cui è rilasciato il visto di ingresso per lavoro autonomo è rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro autonomo della durata di un anno, utilizzabile anche al fine di completare le procedure previste dal citato articolo 26, rinnovabile se l’attività autonoma autorizzata risulta effettivamente avviata, se le assunzioni di lavoratori che erano state programmate risultano effettivamente completate regolarmente e se permangono le altre condizioni che avevano determinato il rilascio del visto di ingresso.

 

 

 

 

Art. 4

Criteri per l’accesso degli stranieri alle attività professionali

 

1. Fatta salva la deroga temporanea prevista dal comma 3 dell’articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero nel 1999, a partire dal 27 marzo, gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all’esercizio delle professioni possono iscriversi agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, negli elenchi speciali tenuti dai Ministeri competenti, a condizione che si tratti di stranieri che abbiano i requisiti indicati nel medesimo articolo 37, che abbiano la loro residenza anagrafica in Italia e che siano titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità avente durata di almeno un anno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per asilo o per studio.

 

 

Art. 5

Criteri per l’accesso al lavoro dei titolari di permessi di soggiorno per motivi di studio e casi di convertibilità dei permessi di soggiorno per studio in permessi di soggiorno per lavoro

1. Nel 1999 gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per studio possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo ai sensi dell’articolo 39, comma 3, lett. b) del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, a condizione che si tratti di attività aventi una durata limitata alla data di scadenza del permesso di soggiorno per studio e comportino prestazioni lavorative da svolgersi per una durata complessiva non superiore a 800 ore annue.

2. Nel 1999 è consentita, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, su richiesta presentata prima della data di scadenza del permesso per studio, agli stranieri che dimostrino di avere regolarmente acquisito il titolo finale del corso di studi al quale erano iscritti in precedenza in Italia, di non fruire di borse di studio finalizzate al rientro in patria alla fine del corso di studi e di trovarsi in una delle condizioni indicate nei commi seguenti.

3. Il permesso per motivi di studio è convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni se lo straniero ha in corso un regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno per il quale percepiscano un trattamento retributivo e previdenziale non inferiore a quello previsto previsto nei contratti collettivi di lavoro applicabili per il settore.

4. Il permesso per motivi di studio è convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di un anno se lo straniero abbia regolarmente stipulato, con la sola condizione sospensiva dell’effettivo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, inclusi i contratti di formazione e lavoro, di apprendistato e gli "stages" formativi, di durata non inferiore ad un anno, per un numero di ore settimanali non inferiori a 24 ovvero un regolare contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di almeno un anno, i quali prevedano un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto per i contratti collettivi di lavoro applicabili.

5. Il permesso per motivi di studio è convertito in un permesso di soggiorno per lavoro autonomo della durata di un anno se lo straniero abbia regolarmente in corso un’attività non occasionale di lavoro autonomo, secondo i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 26 o 37 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

 

 

Art. 6

Altri casi di soggiorno per lavoro

1. Resta ferma la facoltà di svolgere lavoro subordinato o lavoro autonomo per gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità per motivi di lavoro subordinato o lavoro autonomo o motivi familiari o asilo, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

2. Gli ingressi e i soggiorni per i lavori nei casi particolari indicati nell’articolo 27 del citato testo unico restano regolati da tale norma e dal regolamento di attuazione del medesimo testo unico.

3. Nel 1999 a coloro che entro il 15 dicembre 1998 ne avevano fatto richiesta ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998 e per i quali siano stati verificati e permangano i presupposti previsti dagli articoli 3, 4 e 6 del predetto decreto sono rilasciati:

a) permessi di soggiorno per lavoro stagionale di durata pari alla durata del rapporto di lavoro di carattere stagionale agli stranieri che alla domanda hanno allegato contratto di lavoro di carattere stagionale;

b) permessi di soggiorno per lavoro subordinato della durata di un anno, rinnovabili, agli stranieri che alla domanda hanno allegato contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, inclusi i rapporti di apprendistato, di formazione e lavoro e i contratti di tirocinio o altri rapporti formativi ovvero un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato concluso per un rapporto di lavoro da svolgersi a tempo parziale;

c) permessi di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabili, agli stranieri che alla domanda hanno allegato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato concluso per un rapporto di lavoro da svolgersi per almeno 36 ore settimanali;

d) permessi di soggiorno per lavoro autonomo della durata di un anno, al fine di completare gli adempimenti e le procedure previste dall’articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, agli stranieri che hanno allegato alla domanda i documenti relativi ad un’attività autonoma, rinnovabili se l’attività autonoma autorizzata risulta effettivamente avviata e se permangono le condizioni che ne avevano determinato il rilascio.

4. Contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che rientri nei casi indicati nelle lettere b), c), d) del comma 4, il Questore rilascia permesso di soggiorno per motivi familiari avente la medesima durata al familiare di questi che entro il 15 dicembre 1998 abbia presentato la relativa domanda, a condizione che risultino verificati i presupposti indicati negli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998.

 

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri