Circolare n. 131/98

25 novembre 1998

Oggetto: Regolarizzazione DPCM 16.10.1998 - Verifiche contratti di lavoro.

 

In risposta ai quesiti che sono stati posti da alcune Direzioni Provinciali del Lavoro impegnate attualmente nella verifica dei contratti di lavoro sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del DPCM indicato in oggetto e dalle disposizioni ministeriali sinora emanate, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

I contratti di lavoro possono essere stipulati a tempo parziale (secondo i limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria). In carenza di CCNL, il limite minimo puo' essere indicato nel 40% dell'orario normale.

Inoltre, possono essere presentati piu' contratti part-time, conformemente alle previsioni dei contratti collettivi. In tal caso (piu' contratti raggruppati) l'orario minimo di ciascuno di essi puo' anche essere inferiore al citato 40% (purche' si sia sempre in carenza di indicazioni del CCNL) a condizione che, nell'insieme, tali contratti raggiungano il minimo del 40% (per ragioni pratiche e' opportuno che non coesistano piu' di quattro datori di lavoro).

Per la sottoscrizione di un contratto di lavoro per conto di altri, si possono applicare le norme vigenti sulla rappresentanza.

Nelle verifiche dei contratti di lavoro, il reddito del datore di lavoro deve costituire elemento di valutazione determinante, al fine della individuazione del numero massimo di lavoratori stranieri che uno stesso datore di lavoro puo' assumere.

Per quanto riguarda i minori stranieri in eta' da lavoro gia' in Italia, che non possano fruire della regolarizzazione per ricongiungimento familiare in quanto privi dei genitori o, comunque, di familiari, i funzionari, che hanno effettuato le verifiche, devono segnalare i casi alla Questura competente per il successivo espletamento urgente delle procedure relative alla tutela del minore da parte delle autorita' competenti.

Possono essere verificati, secondo le procedure in uso per i rapporti di lavoro subordinato, i contratti di lavoro riguardanti i dipendenti di cooperative o i contratti di collaborazione non occasionale e coordinata per quanto attiene, soprattutto, i revisori e i sindaci delle cooperative. Per i soci che non siano dipendenti, dovra' provvedere il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato.

Infine, per quanto riguarda il lavoro stagionale, il relativo contratto deve avere una durata minima di almeno sei mesi per tutti i settori di attivita' (eventualmente cumulando piu' datori di lavoro).

Si ritiene utile precisare, che le verifiche dei rapporti di lavoro devono essere effettuate dalle Direzioni Provinciali in indirizzo, nella misura massima possibile, entro il 15 dicembre p.v..

Per le Regioni Autonome Friuli Venezia Giulia e Sicilia, gli Uffici Regionali in indirizzo provvederanno a rendere noto il testo della presente circolare alle sedi provinciali.