(Sergio Briguglio 9/12/1998)

   
   

PRINCIPALI CONTENUTI DEL DL 115/92

PRINCIPALI CONTENUTI DEL DL 319/94

   

Nota: in grassetto le differenze principali rispetto al DL 319/94

Nota: in grassetto le differenze principali rispetto al DL 115/92

   
   

Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunita' europea

 
   

- Disciplina il riconoscimento dei titoli rilasciati da altro Paese dell'Unione europea, attestanti una formazione professionale cui la legislazione di quello Stato subordina l'esercizio di una professione.

 
   

- Il riconoscimento e' finalizzato allo svolgimento in Italia, da parte del cittadino comunitario, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente.

 
   
   

Titoli di studio e titoli assimilati

 
   

- I titoli sono ammessi al riconoscimento se attestano lo svolgimento, con successo, di un corso di studi post-secondari di almeno tre anni (o equivalente, a tempo parziale) in universita' o istituto di istruzione superiore

- I titoli possono attestare (art. 1, comma 3)

a) lo svolgimento, con profitto, di un corso di studi post-secondari di almeno un anno (o equivalente, a tempo parziale) con accesso condizionato al superamento di un ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'universita', ovvero uno dei cicli di formazione riportati nell'allegato A;

b) lo svolgimento di un ciclo di studio o formazione post-secondaria impartito in un istituto di istruzione o in un'impresa (o in entrambi);

c) lo svolgimento di un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale.

- I titoli possono altresi' attestare (art. 1, comma 4)

a) il possesso di qualifiche, attitudini o conoscenze essenziali per l'esercizio di una professione, senza che sia richiesta formazione preliminare;

b) una formazione che non rientra in quella classificata come corsi di studio dal DL 115/92 e dal presente decreto;

c) una formazione generale di livello di istruzione elementare o secondaria.

   

- Se la formazione e' stata acquisita per oltre un terzo in paese non appartenente all'Unione europea, il Paese membro deve attestare anche il possesso di un'esperienza professionale di tre anni.

- Se la formazione (di studio; art. 1, comma 3) e' stata acquisita per oltre un terzo in paese non appartenente all'Unione europea, il Paese membro deve attestare anche il possesso di un'esperienza professionale di tre anni nel caso della lettera a), di due anni nel caso delle lettere b) e c).

   

- Sono ammessi al riconoscimento anche i titoli abilitanti all'esercizio di una professione a parita' di condizioni con i titoli di studio suddetti. Tali devono riferirsi a formazione acquisita integralmente nella Comunita' europea.

 
   
   

Professioni

 
   

- Si considerano professioni, ai fini del presente decreto,

- Si considerano professioni, ai fini del presente decreto,

a) le attivita' per cui e' richiesta l'iscrizione in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, condizionata al possesso di titoli di formazione professionale (studio);

a) le attivita' per cui e' richiesta l'iscrizione in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, condizionata al possesso di titoli di formazione professionale (art. 1, commi 3 e 4);

b) i rapporti di impiego pubblico e privato con accesso condizionato al possesso di titoli di formazione professionale (studio);

b) i rapporti di impiego pubblico e privato con accesso condizionato al possesso di titoli di formazione professionale (art. 1, commi 3 e 4);

c) le attivita' esercitate con l'impiego di un titolo professionale con uso condizionato al possesso di titoli di formazione professionale (studio);

c) le attivita' esercitate con l'impiego di un titolo professionale con uso condizionato al possesso di titoli di formazione professionale (art. 1, commi 3 e 4);

d) le attivita' in campo sanitario con retribuzione o rimborso condizionati al possesso di titoli di formazione professionale (studio).

d) le attivita' in campo sanitario con retribuzione o rimborso condizionati al possesso di titoli di formazione professionale (art. 1, commi 3 e 4).

   
   

Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza

 
   

- Il riconoscimento puo' essere ottenuto anche se nel Paese di provenienza l'esercizio della professione corrispondente non e' condizionato al possesso di titoli di formazione professionale. E' necessario che il richiedente

- Il riconoscimento puo' essere ottenuto anche se nel Paese di provenienza l'esercizio della professione corrispondente non e' condizionato al possesso di titoli di formazione professionale. E' necessario (art. 3, comma 1) che il richiedente

a) sia in possesso dei titoli di formazione professionale (studio);

b) abbia esercitato la professione a tempo pieno per almeno due anni negli ultimi dieci.

L'esercizio della professione per almeno due anni e' computabile ai fini dell'adeguamento della durata della formazione.

a) sia in possesso dei titoli di formazione professionale (art. 1, comma 3, lettera a) e abbia esercitato la professione a tempo pieno per almeno due anni negli ultimi dieci. L'esercizio della professione e' computabile ai fini dell'adeguamento della durata della formazione.

 

b) sia in possesso dei titoli di formazione professionale (art. 1, comma 3, lettere b e c) e abbia esercitato la professione a tempo pieno per almeno due anni negli ultimi dieci.

c) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, con livello regolamentato o controllato, orientato allo svolgimento di una professione;

d) dimostri di possedere le qualifiche, attitudini o conoscenze di cui all'art. 1, comma 4, lettera a;

e) dimostri di possedere una formazione indicata nell'allegato B (formazioni rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a).

   

- I titoli di studio possono essere sostituiti da titoli di formazione professionale riconosciuti come equivalenti dal paese di provenienza, con riconoscimento notificato alla Commissione della Comunita' europea e alla Repubblica italiana.

- I titoli di studio (art. 1, comma 3) possono essere sostituiti da titoli di formazione professionale riconosciuti come equivalenti dal paese di provenienza, con riconoscimento notificato alla Commissione della Comunita' europea e alla Repubblica italiana.

   

- I titoli qui considerati (studio o equivalenti) devono riferirsi a formazione acquisita integralmente nella Comunita' europea.

 
   
   

Composizione e durata della formazione

 
   

- La formazione attestata dai titoli puo' consistere

- La formazione attestata dai titoli puo' consistere

a) nello svolgimento, con profitto, di un corso di studi post-secondari;

a) nello svolgimento, con profitto, di un corso di studi (art. 1, comma 3);

b) nello svolgimento di un tirocinio sotto la guida di un istruttore, con esame finale;

 

c) nello svolgimento di un periodo di attivita' professionale sotto la guida di un professionista qualificato.

 
   
   

Adeguamento della durata della formazione

 
   

- Quando la formazione attestata dai titoli ha avuto durata inferiore per oltre un anno rispetto a quella prescritta, puo' essere richiesta la dimostrazione di esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante (in caso di studio o tirocinio) o della stessa durata del periodo mancante (in caso di attivita' professionale guidata).

- Quando la formazione attestata dai titoli (art. 1, comma 3, lettera a e art. 3, comma 1, lettera a) ha avuto durata inferiore per oltre un anno rispetto a quella prescritta, puo' essere richiesta la dimostrazione di esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante (in caso di studio o tirocinio) o della stessa durata del periodo mancante (in caso di attivita' professionale guidata).

   

- L'attivita' professionale richiesta non puo' comunque avere durata superiore a quattro anni.

 
   
   

Misure compensative

 
   

- Il riconoscimento e' subordinato al superamento, a scelta del richiedente, di un tirocinio (durata massima: tre anni) o di una prova attitudinale, se la formazione professionale (studio) verte su materie sostanzialmente diverse da quelle prescritte in Italia, o se vi e' una sostanziale differenza tra le attivita' corrispondenti alla professione nei due paesi.

- Sempre che il richiedente sia in possesso di un titolo di formazione di livello non inferiore a quello prescritto per l'accesso all'esercizio della professione, il riconoscimento e' subordinato al superamento, a scelta del richiedente, di un tirocinio (durata massima: tre anni) o di una prova attitudinale, se la formazione professionale (studio) verte su materie sostanzialmente diverse da quelle prescritte in Italia, o se vi e' una sostanziale differenza tra le attivita' corrispondenti alla professione nei due paesi.

   
 

- Analoga misura compensativa e' prescritta nel caso sia prescritto un titolo di istruzione superiore (art. 1, comma 3, lettera a), e il richiedente sia in possesso di un titolo di minor rilievo (art. 1, comma 3, lettera b o c).

   

- La prova attitudinale e' obbligatoria per le professioni di procuratore legale, avvocato, commercialista e consulente per la proprieta' industriale. Altri casi di obbligatorieta' della prova attitudinale possono essere stabiliti con DPCM.

- La prova attitudinale e' obbligatoria anche nei seguenti casi:

a) quando la professione richiede un titolo di istruzione superiore di cui all'art. 1, comma 3, del DL 115/92, di durata non superiore a quattro anni, e il richiedente possiede un titolo di minor peso (art. 1, comma 3, lettera a, o art. 3, comma 1, lettera a);

b) quando la professione richiede competenza particolare in materia di diritto nazionale;

c) quando la professione richiede un titolo di "minor rilievo" (art. 1, comma 3, lettere b o c) e il richiedente, pur non possedendo alcuno dei titoli di cui all'art. 1, comma 3, o all'art. 3, comma 1, ha esercitato, la professione per tre anni consecutivi (a tempo pieno, o equivalenti a tempo parziale) negli ultimi dieci anni in uno Stato della Comunita' europea.

   

- Quando e' richiesta la misura compensativa non e' consentito esigere la dimostrazione di esperienza professionale a copertura della minor durata della formazione.

 
   
   

Tirocinio

 
   

- Il tirocinio consiste nello svolgimento dell'attivita' professionale in Italia, sotto la guida di un professionista abilitato.

 
   

- Il tirocinio puo' essere accompagnato da formazione complementare.

 
   

- Il tirocinio e' accompagnato da valutazione finale. In caso di valutazione sfavorevole, puo' essere ripetuto.

 
   
   

Prova attitudinale

 
   

- La prova consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche del richiedente, tenuto conto del fatto che si tratta di un professionista qualificato nel paese di provenienza.

 
   

- Le materie devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per lo svolgimento della professione.

 
   

- In caso di esito sfavorevole la prova puo' essere ripetuta dopo sei mesi.

 
   
   

Disposizioni applicative

 
   

- L'applicazione delle misure compensative e delle disposizioni sullo svolgimento dell'attivita' professionale a copertura del minor periodo di formazione e' disciplinata con decreti dei ministri competenti.

 
   
   

Requisiti formali dei titoli

 
   

- I documenti devono essere accompagnati, se in lingua straniera, da traduzione certificata conforme al testo originale dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza o da traduttore ufficiale.

 
   
   

Competenze per il riconoscimento

 
   

- Sono competenti per il riconoscimento

 

a) il Ministero titolare della vigilanza per le attivita' coperte da albo, registro o elenco;

 

b) il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapprti di pubblico impiego (salvo i tre casi seguenti);

b) il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapprti di pubblico impiego (salvo i due casi seguenti);

c) il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie;

 

d) il Ministero dell'universita' per il personale ricercatore universitario;

 

e) il Ministero della pubblica istruzione per i docenti di istituti di istruzione secondaria ed artistica, compresi conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche;

d) il Ministero della pubblica istruzione per il personale docente e non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

 

e) il Ministero del lavoro per professioni per le quali sono richiesti attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 845/78 o della legge 56/87 o della normativa in materia di contratti di formazione.

 

f) il Ministero dei trasporti per le professioni marittime;

f) il Ministero dell'universita' in tutti gli altri casi.

g) il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in tutti gli altri casi.

   

Procedura di riconoscimento

 
   

- La domanda deve essere presentata al Ministero competente con i documenti relativi ai titoli da riconoscere. Deve indicare la professione o le professioni in relazione alle quali si chiede il riconscimento.

 
   

- Entro trenta giorni il Ministero indica le eventuali integrazioni alla documentazione necessarie.

 
   

- Per la valutazione dei titoli, se non sono stati in passato valutati titoli identici, e' indetta una conferenza di servizi (con rappresentanti di altri ministeri). E' ascoltato un rappresentante dell'odine professionale e un docente universitario.

- Per la valutazione dei titoli, se non sono stati in passato valutati titoli identici, e' indetta una conferenza di servizi (con rappresentanti di altri ministeri). E' ascoltato un rappresentante dell'odine professionale, un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e un rappresentante delle regioni (per la valutazione dei titoli di competenza regionale).

   

- Il decreto del Ministro competente e' emanato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il decreto stabilisce le eventuali misure compensative e individua l'ente o organo responsabile dell'esecuzione delle misure.

 
   

- Il decreto, se in passato non sono stati valutati titoli identici, e' pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

 
   
   

Effetti del riconoscimento

 
   

- In caso di riconoscimento, l'interessato puo' esercitare la professione alle stesse condizioni previste per cittadino italiano, eccezion fatta per il possesso dei titoli di formazione professionale.

 
   

- E' fatto salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso al pubblico impiego e per l'esercizio delle professioni previste agli artt. 48, 55 e 66 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea.

- E' fatto salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche individuato dal DPCM 174/94 (impiegati civili dello Stato).

   

- Con DPCM possono essere individuati rapporti di pubblico impiego aperti a cittadini comunitari.

 
   
   

Uso del titolo professionale e del titolo di studio

 
   

- Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento hanno diritto all'uso del titolo professionale e a quello di studio (accompagnato dalla specificazione dell'istituto o della commissione che l'ha rilasciato).

 
   
   

Esecuzione delle misure compensative

 
   

- L'esecuzione delle misure compensative e' di competenza degli enti o organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali. In mancanza, sono competenti gli stessi ministeri competenti per il riconoscimento dei titoli.

 
   
   

Prova dei requisiti non professionali

 
   

- Nei casi in cui siano richiesti requisiti non professionali (onorabilita', moralita', assenza di dichiarazioni di fallimento, assenza di condanne penali), questi possono essere attestati da documenti rilasciati dalle autorita' competenti del paese di provenienza.

 
   

- Quando tali documenti non siano previsti nel paese di provenienza, possono essere sostituiti da attestati rilasciati da organi giurisdizionali o amministrativi, da un notaio o da un organismo professionale, certificanti il ricevimento di dichiarazione giurata o, se non ammessa, solenne da parte dell'interessato sul possesso del requisito.

 
   

- La sana costituzione fisica o psichica puo' essere provata con il documento prescritto nel paese di provenienza o, in mancanza, da attestato rilasciato da autorita' competente, conforme a quanto prescritto in Italia.

 
   

- I documenti in questione non devono essere di data anteriore a tre mesi e devono essere accompagnati da traduzione ufficiale.

 
   
   

Certificazione per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia

 
   

- Ai fini del riconoscimento in altri paesi, il valore abilitante all'esercizio delle professioni dei titoli di formazione professionale di cui all'art. 1 e all'art. 4 e' certificato dai ministeri competenti per il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.

- Ai fini del riconoscimento in altri paesi, il valore abilitante all'esercizio delle professioni dei titoli di formazione professionale di cui all'art. 1, all'art. 3, comma 1, lettera b, e all'art. 4 e' certificato dai ministeri competenti per il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.

   

- Gli stessi ministeri sono competenti all'individuazione di formazioni professionali equivalenti a norma dell'art. 3, comma 4.

- Gli stessi ministeri sono competenti all'individuazione di formazioni professionali equivalenti a norma dell'art. 3, comma 3.

   
   

Relazione alla Commissione delle Comunita' europee

 
   

- Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie provvede a predisporre la relazione alla Commissione, sulla base dei dati forniti dagli altri ministeri competenti.

 
   
   
 

Norme di rinvio

   
 

- Le disposizioni contenute nei provvedimenti elencati nell'allegato D relative alle attivita' non salariate si applicano anche all'esercizio delle stesse attivita' svolte a titolo subordinato.

   
   

Materie non regolate

 
   

- Le disposizioni di questo decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunita' economica europea relative al reciproco riconoscimento dei titoli.

- Le disposizioni di questo decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunita' economica europea relative al reciproco riconoscimento dei titoli, ne' alle attivita' oggetto delle direttive di cui all'allegato E.

   
   
 

Equiparazione dei cittadini comunitari con gli italiani nel settore delle professioni marittime.

   
 

- I cittadini comunitari sono equiparati agli italiani ai fini dell'iscrizione nelle matricole e nei registri relativi al personale marittimo e al personale della navigazione interna. Sono altresi' equiparati agli italiani ai fini della formazione degli equipaggi.