GRUPPO DI RIFLESSIONE

di organismi ed associazioni di ispirazione religiosa

attivi nel campo delle migrazioni

ACLI

ACSE

AGESCI

CARITAS ITALIANA Segreteria: Via Firenze, 38 - 00184 ROMA

COMUNITA' DI S.EGIDIO Tel. 06/4890.5101 - Fax 48.28.728

CSER

FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA

FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CEI

GRUPPO MARTIN BUBER EBREI PER LA PACE

JESUIT REFUGEE SERVICE

OSA

UCSEI

YWCA-UCDG

 

DISPOSIZIONI NECESSARIE PER UNA EFFICACE APPLICAZIONE

DEL DECRETO SULLA REGOLARIZZAZIONE

3/12/1998

 

1) Elementi di primaria importanza

 

Lavoro autonomo

- Sia ammessa autocertificazione del reddito disponibile, non essendo questo dimostrabile in altro modo.

- Si chiarisca che l'apertura di Partita IVA e la corrispondente dichiarazione di inizio attivita' davanti all'Ufficio IVA sono da considerarsi requisito sufficiente per la regoalrizzazione per lavoro autonomo qualora non sia prevista l'iscrizione in albi o registri o il rilascio di ulteriori autorizzazioni o licenze.

 

Disponibilita' di alloggio

- Sia consentita l'autocertificazione della disponibilita' di alloggio (si tratta di un dato verificabile dalla polizia). Si supererebbe cosi' il problema dei titolari di immobili non disponibili ad effettuare la dichiarazione di ospitalita'.

 

Prova di presenza

- Sia considerata valida la dichiarazione delle associazioni da lungo tempo impegnate nel campo dell'immigrazione riguardo alla erogazione di servizi in data anteriore al 27/3/1998.

 

Documento di viaggio e attestazione di identita'

- Siano previste disposizioni ad hoc per coloro che, privi di passaporto, non possono ottenenere la prescritta attestazione di identita' da parte dell'ambasciata (si pensi ai profughi provenienti dal Kosovo, ai richiedenti asilo che hanno visto rigettata la loro domanda e sono in attesa di decisione del TAR sul ricorso, ai nomadi da lungo tempo presenti in Italia, ai cittadini di paesi le cui ambasciate rifiutino di rilasciare passaporti o attestazioni, o rilascino attestazioni non corrispondenti ai requisiti prescritti).

 

 

2) Elementi ulteriori

 

Prenotazione

- Il possesso di ricevuta di prenotazione e di passaporto sia considerato requisito sufficiente ai fini dell'uscita e del reingresso nel territorio dello Stato, in modo da consentire ai richiedenti la regolarizzazione di visitare i familiari.

 

Espulsioni pregresse

- Si chiarisca che sono revocabili anche

a) le espulsioni comminate ai sensi dell'art. 7 comma 1 L. 39/90, prima della nota sentenza della Corte Costituzionale e delle conseguenti disposizioni emanate dal Ministero, con cui si riconosceva che tali espulsioni erano di competenza del giudice come misure di sicurezza (impostazioni poi recepita nella legge 40/98): si tratta in questi casi per lo piu' di persone che, in conseguenza di reati commessi diversi anni orsono, hanno subito prima l'espulsione e poi non hanno potuto regolarizzarsi con il decreto Dini, stante l'esclusione automatica, in quel caso adottata, dei condannati per reati ricompresi nell'art. 380 c.p.p.;

b) le espulsioni adottate ai sensi dell'art. 25 L. Reale, che anch'esse - come le precedenti - non hanno piu' base giuridica, essendo stato abrogato tale articolo dalla legge 40/98;

c) le espulsioni giudiziali, conseguenti a condanna penale e disposte dal giudice come misura di sicurezza, qualora sia revocata dal Magistrato di Sorveglianza tale misura;

 

Lavoro subordinato e parasubordinato

- Si stabilisca di rilasciare permessi della durata di un anno (come previsto dalla bozza di regolamento) nei casi di stipula di un contratto a tempo determinato ovvero di un contratto atipico. Questo darebbe senso alla previsione relativa ai lavori atipici (il contratto atipico che un lavoratore puo' esibire al momento della regolarizzazione sara' tipicamente di durata limitatissima, e sarebbe insensato fargli corrispondere un permesso della stessa durata).

- Si dia rilevanza alla denuncia, eventualmente congiunta (datore di lavoro e lavoratore), di rapporti di lavoro subordinato pregressi.

 

Lavoro autonomo

- Si solleciti l'indicazione delle risorse necessarie da parte del Ministero dell'industria.

- Si chiarisca che gli stranieri che vivono di attivita' artistiche possono usufruire della regolarizzazione.

 

Motivi familiari

- Si stabilisca di esonerare lo straniero che chieda la regolarizzazione per motivi familiari (che risponde a un diritto, non ad una aspirazione, e che quindi e' sottratta a quote) dalla dimostrazione del possesso del requisito relativo alla data di ingresso.

- Evitare di applicare, rispetto all'alloggio e, per quanto possibile, al reddito, criteri piu' restrittivi (come da Testo unico) di quelli previsti per la regolarizzazione per lavoro.

 

Accesso alla regolarizzazione degli ex-detenuti

- Si chiarisca che, salvi i casi in cui si debba procedere a espulsione ai sensi dell'articolo 15 del Testo unico, e' consentito, in presenza degli altri requisiti, l'accesso alla regolarizzazione anche agli stranieri che siano stati o stiano per essere dimessi da istituti di pena essendo inseriti in programmi di assistenza e integrazione sociale.

 

Conversione del permesso di soggiorno

- Si chiarisca che non vi e' alcun impedimento alla conversione di un qualnque permesso di soggiorno in corso di validita' in uno dei permessi previsti dal decreto, previa dimostrazione dei requisiti.