(Sergio Briguglio 9/12/1998)

 

STUDENTI UNIVERSITARI STRANIERI

 

IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE

DEL TESTO UNICO

 

Ingresso per studio e accesso ai corsi.

- Ammissione ai corsi di laurea nell'ambito delle quote fissate dagli atenei, previo superamento di una prova di ammissione di lingua italiana.

- Richiesta avanzata comunque presso la Rappresentanza diplomatica italiana, salvo il caso di rifugiati, apolidi o titolari di maturita' conseguita in Italia.

- Rilascio del visto condizionato alla dimostrazione di sufficiente conoscenza dell'italiano e di disponibilita' di copertura economica o, in casi eccezionali, di adeguata posizione economica della famiglia o di garanzia da parte del governo del paese di appartenenza o di istituzioni riconosciute.

- Esclusa la possibilita' di garanzia da parte di privati.

- La candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce copertura.

- Consentito l'accesso ai corsi di laurea anche ai titolari di permesso per lavoro, studio, famiglia o motivi umanitari.

- Consentito l'accesso alle Scuole di specializzazione non mediche ai titolari di laurea conseguita o riconosciuta (anche ai soli fini dell'iscrizione) in Italia, nonche' di abilitazione, se richiesta.

- Consentito l'accesso alle Scuole di specializzazione mediche a tempo pieno

a) agli stranieri provenienti da PVS, titolari di borsa del MAE;

b) ai titolari di laurea ed abilitazione conseguite in Italia e di borsa del proprio governo o di istituzione riconosciuta;

c) ai titolari di laurea conseguita o riconosciuta in Italia e di abilitazione conseguita in Italia e iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 39/1990.

- In caso di appartenenza a piu' categorie, necessaria la specificazione dela categoria prescelta. Tuttavia lo studente proveniente da PVS e' ammesso solo se titolare di borsa del MAE; lo studente non proveniente da PVS e' ammesso solo in presenza di accordo di reciprocita' tra l'Italia e il paese di appartenenza.

- Consentita l'ammissione in soprannumero ai corsi di dottorato agli stranieri in possesso di laurea o di titolo equipollente conseguito all'estero.

Permesso di soggiorno

- Rilascio condizionato alla ulteriore dimostrazione di copertura economica.

- In caso di trasferimento in altra citta', obbligo di dichiarazione alla Questura, che rilascia altro permesso.

- Rinnovo per l'anno successivo per gli studenti effettivamente iscritti, condizionato a dimostrazione di ulteriore copertura economica per sei mesi.

- Rinnovo dopo il primo biennio condizionato al superamento di almeno tre esami. Rinnovi successivi condizionati al superamento di almeno tre esami per anno.

- Rinnovo consentito fino al secondo anno fuori-corso.

Diritto allo studio, borse

- Accesso ai servizi e alle provvidenze previsti per il diritto allo studio subordinato all'esistenza di accordi di reciprocita', salve eventuali norme in favore dei PVS.

- Apolidi e rifugiati equiparati agli italiani.

- Criteri economici (validi in caso di parita' rispetto ai criteri di merito) definiti dalle Regioni e dalle Universita' in modo da garantire l'uniformita' di trattamento con gli italiani, tenendo conto delle condizioni economiche dei paesi di provenienza.

- Borse del MAE per studenti, specializzandi e ricercatori stranieri assegnate a partire dal primo anno di corso su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane.

- Accesso alle borse per specializzandi previste per gli italiani consentito solo agli iscritti all'ordine.

- Escluso l'accesso alle borse per dottorandi.

Sanita'

- Assicurazione obbligatoria per la copertura delle spese per cure urgenti.

- Iscrizione volontaria al SSN per i residenti, con contribuzione forfetaria.

Lavoro

- Impedito di fatto l'accesso ad attivita' lavorativa.

- Impedita la conversione del permesso in permesso per lavoro.

- Richiesta la condizione di reciprocita' in modo generico per l'iscrizione ad alcuni albi (giornalisti, ingegneri e commercialisti), l'esistenza di precisi accordi di reciprocita' per le professioni sanitarie (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti, ostetriche), la cittadinanza per altre professioni (notai, avvocati, procuratori, ...).

- Deroga ai requisiti relativi a cittadinanza e reciprocita' per l'iscrizione agli albi degli stranieri titolari di laurea conseguita o riconosciuta in Italia e di abilitazione conseguita in Italia.

Famiglia

- Esclusa, per lo studente, la possibilita' di chiedere il ricongiungimento o la coesione familiare sul posto con familiari.

Riconoscimento dei titoli di studio

- Il riconoscimento dei titoli universitari e' effettuato dal Consiglio di Facolta', che indica gli eventuali esami da sostenere. Necessaria la discussione della tesi.

- Ai soli fini dell'iscrizione al corso di laurea, la corrispondenza del titolo di scuola secondaria conseguito all'estero e' valutata dall'Universita'.

- Dichiarazione di corrispondenza dei titoli (ai soli fini della dimostrazione di possesso di qualifiche professionali presso uffici di collocamento o camere di commercio) effettuata dalla Direzione generale per gli scambi culturali del Ministero della Pubblica Istruzione.

- Riconoscimento dei dottorati conseguiti all'estero effettuato dal Ministero della Pubblica istruzione, previo parere del Consiglio Universitario Nazionale.

 

 

I PRINCIPALI CONTENUTI DEL TESTO UNICO E DELLO SCHEMA

DI REGOLAMENTO (VERSIONE 29/9/1998)

Nota: le disposizioni del regolamento sono riportate con indentazione.

 

Ingresso e soggiorno

Art. 39

Accesso ai corsi dell'universita'.

- Il rilascio di visti di ingresso per studenti residenti all'estero e' disciplinato con decreto del Ministro degli affari esteri sulla base delle disponibilita' comunicate dalle Universita'.

Art. 5 - Visti di ingresso.

- Il rilascio di visti di ingresso o transito e' di competenza delle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane abilitate e, salvo casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero.

- I requisiti per i vari tipi di visto sono disciplinati da istruzioni del MAE, periodicamente aggiornate.

- Le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane assicurano la pubblicita' in relazione ai requisiti per l'ottenimento dei visti.

- Alla domanda di visto deve essere allegata documentazione relativa a

a) finalita' del viaggio;

b) indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;

c) disponibilita' di mezzi di sostentamento sufficienti per duata del viaggio e del soggiorno, secondo le direttive emanate, in base al Testo unico, dal Ministro dell'interno;

d) condizione di alloggio;

nonche', per ricongiungimenti familiari o ingressi di familiari al seguito,

a) la documentazione relativa a vincoli di parentela, condizioni di inabilita' al lavoro (se richiesta) e convivenza, con autenticazione dell'autorita' consolare italiana attestante la fedelta' della traduzione all'originale rilasciato dall'autorita' locale;

b) il nulla-osta della questura al ricongiungimento, utile per l'accertamento della disponibilita' di alloggio, con certificazione dei requisiti di cui al Testo unico, o, in sostituzione, con certificato di abitabilita' rilasciato dall'Ufficio tecnico del Comune, o di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dalla ASL, e della disponibilita' dei mezzi di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del Testo unico.

- Il visto e' rilasciato, di norma, entro novanta giorni dalla richiesta.

Art. 7 - Uscita dal territorio dello Stato e reingresso.

- Sul passaporto e' apposto obbligatoriamente il timbro di uscita con data.

- Il reingresso dello straniero regolarmente soggiornante e' consentito previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di validita'.

- In mancanza (per scadenza da non piu' di sessanta giorni) del permesso di soggiorno, lo straniero deve munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, previa esibizione del permesso scaduto.

- In mancanza (per smarrimento o sottrazione) del permesso o della carta di soggiorno, lo straniero deve chiedere visto di reingresso, accludendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento, alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, che rilascia il visto dopo aver accertato l'effettiva titolarita' di un documento di soggiorno da parte dello straniero.

Art. 5

Permesso di soggiorno

- La durata del permesso per studio non puo' comunque essere superiore a un anno.

Art. 8 - Richiesta del permesso di soggiorno.

- La richiesta di permesso di soggiorno, da presentare al questore entro otto giorni lavorativi dall'ingresso, deve essere corredata da quattro copie di foto in formato tessera. Deve riportare l'indicazione

a) delle generalita' del richiedente e dei figli di eta' inferiore a quattordici anni conviventi da iscrivere nel permesso di soggiorno;

b) del luogo dove l'interessato intende soggiornare;

c) del motivo del soggiorno.

- All'atto della richiesta deve essere esibito

a) il passaporto con il visto di ingresso (se richiesto);

b) per soggiorni per motivi diversi dal lavoro, documentazione attestante la disponibilita' di mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.

Puo' essere richiesta inoltre, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Testo unico, la dimostrazione

a) dell'esigenza di un soggiorno della durata richiesta;

b) della disponibilita' di mezzi di sostentamento per la durata del soggiorno rapportata al numero di persone a carico;

c) della disponibilita' dell'alloggio o delle altre risorse prescritte dal Testo unico o dal presente regolamento.

- Allo straniero e' rilasciata scheda della domanda di permesso corredata di foto, con l'indicazione della data utile per il ritiro del permesso e con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovra' essere prodotta la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi relativi all'assicurazione in materia sanitaria.

Art. 11 - Rifiuto o revoca del permesso di soggiorno.

- In caso di rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, salvi i casi in cui debbano o possano essere disposti il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera ovvero possa si possa applicare la misura di trattenimento di cui al comma 1 dell'articolo 14 del Testo unico, lo straniero e' avvisato che, sussistendone i presupposti, si pocedera' a espulsione nei suoi confronti. Allo straniero e' concesso un termine non superiore a otto giorni lavorativi per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato.

Art. 12 - Rinnovo del permesso di soggiorno.

- Ai fini del rinnovo, la disponibilita' di un reddito da fonte lecita, sufficiente al sostentamento dello straniero e dei familiari conviventi a carico, puo' essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione resa dall'interessato.

- La richiesta di rinnovo e' presentata in duplice copia. Una delle due copie e' rilasciata al richiedente, con l'avvertenza che l'esibizione di tale copia alla ASL e' condizione necessaria per la continuita' dei servizi sanitari.

- Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o prorogato in caso di interruzione del soggiorno per un periodo superiore a sei mesi, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

Art. 6

Facolta' e obblighi inerenti al soggiorno

- Il permesso rilasciato per motivi di studio o formazione puo' essere convertito in permesso per lavoro entro le quote definite dalla programmazione annuale.

Art. 13 - Conversione del permesso di soggiorno.

- Previa autorizzazione dell'istituzione scolastica o formativa, il permesso per studio consente l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato per un ammontare massimo di venti ore settimanali.

- Salvo che sia diversamente stabilito da eventuali accordi in base ai quali lo straniero e' stato ammesso agli studi in Italia, il permesso per studio o formazione puo' essere convertito, prima della scadenza e in presenza di una documentata offerta di lavoro, in permesso per lavoro nei limiti delle quote fissate dai decreti di programmazione dei flussi.

Art. 7

Carta di soggiorno

- Lo straniero regolarmente soggiornante da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per il quale e' previsto un numero indeterminato di rinnovi e di un reddito sufficiente al sostentamento proprio e della propria famiglia puo' ottenere una carta di soggiorno di durata illimitata, per se', per il coniuge e per i figli conviventi.

Art. 15 - Richiesta della carta di soggiorno.

- All'atto della richiesta di rilascio della carta di soggiorno lo straniero deve indicare:

a) le generalita';

b) il luogo o i luoghi dove l'interessato ha dimorato nei cinque anni precedenti;

c) il luogo di residenza;

d) le fonti di reddito e il rispettivo ammontare.

- La domanda deve essere corredata da

a) copia del passaporto o del documento di identificazione rilasciato dall'autorita' italiana da cui risultino nazionalita', anno e luogo di nascita del richiedente;

b) copia della dichiarazione dei redditi (o del modulo 101) per l'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale;

c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni in procedimenti penali in corso;

d) foto-tessera in quattro esemplari;

e) marca da bollo, se prescritta.

- Quando la richiesta riguardi anche i familiari dello straniero richiedente, deve essere prodotta anche la documentazione comprovante

a) lo stato di coniuge o di figlio minore (rilasciata dall'autorita' dello Stato estero e autenticata dall'autorita' consolare italiana);

b) la disponibilita' di alloggio che soddisfi i requisiti previsti in relazione al ricogiungimento familiare (la prova essendo rappresentata dalla certificazione prescritta dal presente regolamento per il rilascio del visto di ingresso);

c) il reddito, nella misura stabilita per il ricongingimento familiare, tenuto anche conto dei redditi dei familiari conviventi non a carico.

- All'atto della richiesta viene rilasciata ricevuta con l'indicazione della data utile per il ritiro della carta. La ricevuta non sostituisce la carta.

Art. 16 - Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno.

- La carta di soggiorno e' rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti.

- Il documento costituente la carta di soggiorno deve essere rinnovato ogni dieci anni, corredato da nuove fotografie.

 

Studio

Art. 39

Accesso ai corsi dell'universita'.

- E' assicurata la parita' in materia di accesso allo studio e di interventi per il diritto allo studio tra studenti stranieri e studenti italiani.

- Il regolamento definisce

a) i requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per studio, anche in relazione alle modalita' di prestazione di garanzia in luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi;

b) i requisiti per il rinnovo del permesso e le condizioni per l'accesso degli studenti ad attivita' lavorativa subordinata o autonoma;

c) l'erogazione di borse di studio e sussidi, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con le disposizioni vigenti sulle provvidenze a sostegno del diritto allo studio e senza obbligo di reciprocita';

d) i criteri per la valutazione delle condizioni economiche ai fini della assegnazione delle provvidenze;

e) l'istituzione di corsi di lingua italiana per gli studenti che intendono iscriversi ai corsi universitari;

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

- Il rilascio di visti di ingresso per studenti residenti all'estero e' disciplinato con decreto del Ministro degli affari esteri sulla base delle disponibilita' comunicate dalle Universita'.

- L'accesso ai corsi universitari e' comunque consentito agli stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro, motivi familiari, asilo politico o umanitario, motivi religiosi, o agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.

Art. 1 - Reciprocita'.

- L'accertamento della condizione di reciprocita' e' richiesto, dai responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento di diritti in materia civile attribuiti al cittadino, al MAE, nei soli casi previsti dal Testo unico o da Convenzioni internazionali.

Art. 45 - Accesso degli stranieri alle universita'.

- Il numero di studenti stranieri ammessi all'immatricolazione e' definito da ciascun ateneo entro il 31 dicembre di ogni anno in armonia con gli orientamenti comunitari in materia e in coerenza con le esigenze dela politica estera di cooperazione allo sviluppo. Sono ammessi in soprannumero gli studenti stranieri beneficiari di borse di studio assegnate, per tutta la durata del corso, dal MAE o dai governi dei paesi di provenienza. In caso di corsi a numero chiuso, l'ammissione e' comunque subordinata alla verifica delle capacita' ricettive delle strutture universitarie ed al superamento delle prove di ammissione.

- Ai fini del rilascio del visto di ingresso la sufficienza dei mezzi di sostentamento e' valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalita' di cui all'articolo 33 del presente regolamento, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le Amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5 del presente articolo (accesso agli interventi per il diritto allo studio).

- Sono istituiti corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli studenti entrati con visto di ingresso per studio, nell'ambito delle quote programmate, o che rientrino nelle categorie che possono accedere all'iscrizione universitaria (art. 39, comma 5, del Testo unico) e che non siano in possesso di certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua. Al termine dei corsi e' rilasciato un attestato di frequenza.

- Il rinnovo del permesso di soggiorno per studio e' condizionato al superamento di un esame per il primo anno, di due per i successivi.

- Gli studenti stranieri accedono ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 390/91 a parita' con gli studenti italiani.

- Per la concessione di borse di studio, prestiti d'onore e servizi abitativi (interventi non destinati a tutti) si applicano le disposizioni del D.P.C.M. emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 390/91. Regioni e Universita' possono comunque destinare una percentuale di posti agli studenti stranieri.

- Per l'accertamento delle condizioni economiche degli studenti stranieri si applicano le disposizioni del suddetto decreto. La certificazione e' effettuata dalle competenti autorita' del paese dove i redditi sono stati prodotti; la corripondente documentazione e' tradotta in lingua italiana dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti. Qualora esistano particolari difficolta', attestate dall'Ambasciata italiana, per il rilascio della documentazione, la certificazione puo' esere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia ed e' legalizzata dalla Prefettura.

- Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane rilasciano, ai fini dell'accesso ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio, le dichiarazioni di valore, per l'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria conseguiti all'estero, fornendo informazioni sul sistema di valutazione cui fa riferimento il giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'universita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri, sono determinate le tabelle di corrispondenza tra la valutazione adottata all'estero e quella adottata in Italia.

- Le regioni possono consentire l'accesso gratuito alle mense universitarie allo studente straniero in condizioni (documentate) di disagio economico.

Art. 46 - Riconoscimento dei titoli di studio universitari.

- Il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti all'estero, e' effettuato, nell'ambito della loro autonomia, dalle universita' e dagli istituti di istruzione universitari, nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali.

- Le universita' e gli istituti di istruzione universitari si pronunciano sulla richiesta di riconoscimento entro novanta giorni, salva la necessita' di una fase istruttoria ulteriore della durata di trenta giorni.

- In caso di rigetto della domanda o di superamento dei termini prescritti, il richiedente puo' presentare, entro sessanta giorni, istanza al M.U.R.S.T., che invita, con osservazioni motivate, l'universita' a riesaminare la richiesta o a pronunciarsi in merito.

- Il riconoscimento dei titoli di studio di istruzione superiore per finalita' diverse da quelle previste al comma 1 o dallo svolgimento di una professione in Italia e' operato in attuazione dell'articolo 387 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' dalle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

Art. 33 - Prestazione di garanzia.

- Possono prestare garanzia i cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso di permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, che dispongano di risorse economiche adeguate e per le quali non sussista alcuno dei motivi ostativi al rilascio di autorizzazione al lavoro.

- La garanzia puo' essere prestata per non piu' di due stranieri per anno. Deve riguardare

a) l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;

b) la disponibilita' di alloggio;

c) la prestazione di mezzi di sostentamento in misura non inferiore all'importo dell'assegno sociale;

d) il pagamento delle spese di rimpatrio.

- La garanzia relativa ai punti a), c) e d) deve essere prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo e' depositato in questura all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'ingresso. Il titolo e' restituito a seguito del diniego del visto.

- La garanzia relativa all'alloggio puo' essere certificata mediante impegno di chi ne ha la disponibilita', corredato dalla documentazione relativa all'idoneita' prevista dal presente regolamento per il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare.

- La garanzia puo' essere prestata anche da associazioni professionali e sindacali e da associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, a condizione che

a) sussistano le condizioni patrimoniali previste da apposito regolamento o, in mancanza, condizioni proporzionali a quelle previste per la prestazione di garanzia da parte di privati;

b) non sussistano a carico dei legali rappresententi e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo motivi ostativi analoghi a quelli previsti in relazione al rilascio dell'autorizzazione al lavoro;

c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dell'ordinamento dell'associazione.

- Regioni, enti locali e comunita' montane possono prestare garanzia nei limiti delle risorse deliberate dai rispettivi ordinamenti.

Art. 50 - Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' in favore degli immigrati.

- Il registro tenuto presso il Dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio e' diviso in tre sezioni:

a) (...);

b) enti e associazioni ammesse alla prestazione di garanzia;

c) (...).

- Non possono essere iscritti nel registro enti o associazioni i cui responsabili siano stati colpiti da misure di prevenzione o siano sottoposti a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal Testo unico o dagli artt. 380 e 381 del c.p.p., ovvero siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno degli stessi reati.

Art. 51 - Condizioni per l'iscrizione nel Registro.

- Possono iscriversi nella sezione di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del presente regolamento enti e associazioni che possano provare

a) disponibilita' di strutture alloggiative;

b) disponibilita' economiche adeguate alla prestazione di garanzia e all'eventuale rimpatrio dello straniero (per il sostentamento dello straniero si fa riferimento all'importo dell'assegno sociale, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, dello stesso importo aumentato del settantacinque per cento per ciascuno di essi; il decreto di cui all'articolo 52, comma 1, del presente regolamento indica il numero massimo di garanzie che possono essere presentate in relazione alla disponibilita' patrimoniale e alloggiativa).

Art. 52 - Iscrizione nel Registro.

- L'iscrizione e' disposta con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale. Il diniego e' comunicato entro novanta giorni dalla domanda di iscrizione, trascorsi i quali vale il silenzio-assenso.

 

Professioni

Art. 37

Attivita' professionali

- Gli stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso dei titoli professionali, legalmente riconosciuti in Italia, abilitanti all'esercizio delle professioni, possono accedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, all'iscrizione negli albi professionali (o, in mancanza, in appositi elenchi da istituirsi presso i ministeri competenti) e all'esercizio della professione (anche con rapporto di lavoro subordinato), in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza. Sono esclusi quanti siano stati ammessi in soprannumero ai corsi di laurea o di specializzazione, salvo che siano autorizzati dal Governo del Paese di appartenenza.

- Il regolamento definisce i criteri per il riconoscimento dei titoli abilitanti.

- Trascorso il primo anno dall'entrata in vigore della legge, l'iscrizione agli albi e lo svolgimento della professione e' autorizzato, per gli stranieri regolarmente soggiornanti, solo nell'ambito di quote fissate dal decreto di programmazione.

Art. 47 - Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione.

- I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi in Ordini, Collegi o elenchi speciali nell'ambito delle quote definite dai decreti di programmazione dei flussi, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione conseguito in un paese non appartenente all'Unione europea, possono chiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia della professione corrispondente.

- Per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione conseguiti in un paese straniero si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 115/92 e 319/94.

- Ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di misure compensative, il Ministro competente cui e' presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 115/92 e all'articolo 14 del decreto legislativo 319/94, puo' disporre, con decreto, che il riconoscimento sia subordinato al superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento della prova, i contenuti della formazione aggiuntiva e le sedi dove la stessa deve essere acquisita. Le stesse disposizioni si applicano ai fini del riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Comunita' europea.

Art. 48 - Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie.

- Presso il Ministero della sanita' sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

- Per l'iscrizione e la cancellazione da tali elenchi speciali si applicano le disposizioni del Capo I del D.P.R. 221/50 e successive integrazioni e modificazioni.

- Il Ministro della sanita' pubblica ogni anno gli elenchi speciali e gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconocimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

- L'iscrizione in albi o elenchi speciali e' disposta previo accertamento della conoscenza della lingua e delle principali disposizioni che regolano lo svolgimento della professione in Italia. L'accertamento e' effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Ministero della sanita', con oneri a carico dell'interessato.

- Presidi e istituzioni sanitarie pubblici o privati comunicano il nominativo dello straniero assunto o comunque utilizzato entro tre giorni dall'assunzione o dall'utilizzazione.

- Per gli stranieri appartenenti a un ordine religioso si deroga, riguardo all'iscrizione negli albi professionali e allo svolgimento della professione alle dipendenze dell'ordine stesso, alle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del Testo unico.

- Il Ministero della sanita' provvede anche al riconoscimento, ai fini dello svolgimento di attivita' professionale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in paesi non appartenenti all'Unione europea.

- La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dipensa totale o parziale degli esami di profitto, e' limitata dal rispetto delle quote programmate per l'accesso all'iscrizione agli albi e agli elenchi speciali. A tal fine deve essere acquisito preventivamente il parere positivo del Ministero della sanita'.

Art. 49 - Prestazione professionale occasionale di servizi sanitari.

- Lo straniero in possesso di titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria conseguito in un paese non appartenente all'Unione europea puo' esercitare prestazioni professionali occasionali, anche in strutture pubbliche o private, senza essere iscritto in albi professionali o negli elenchi speciali di cui all'articolo 48, previa autorizzazione del Ministero della sanita' (concessa anche per periodi tempo predeterminati e ricorrenti in relazione ad esigenze di pubblico interesse assistenziale, didattico e di ricerca).

- Con l'autorizzazione sono stabiliti le condizioni e i limiti temporali per tale esercizio, tenendo conto della formazione professionale acquisita.

- L'autorizzazione e' comunicata all'ordine professionale, per l'iscrizione temporanea in apposita sezione dell'albo o in apposito registro, senza oneri a carico dell'interessato.

Art. 38 - Disposizioni relative al lavoro autonomo.

- Oltre a quanto previsto dagli articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento, per le attivita' che richiedono l'accertamento di specifiche idoneita' professionali o tecniche il Ministero (o altro organismo) competente per materia provvede al riconoscimento dei titoli di studio o delle attestazioni di capacita' professionali rilasciati all'estero.

 

Diritti

Art. 28

Diritto all'unita' familiare

- Il diritto a mantenere o ricostituire l'unita' familiare con familiari stranieri e' garantito anche allo straniero titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno per motivi di studio.

Art. 29

Ricongiungimento familiare

- E' consentito l'ingresso al seguito dei familiari, in presenza dei requisiti per il ricongiungimento, anche in caso di titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio.

Art. 30

Permesso di soggiorno per motivi familiari

- Il permesso per motivi familiari puo' essere rilasciato anche

a) agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno che abbiano sposato in Italia cittadini italiani o comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti;

b) al familiare straniero regolarmente soggiornante per il quale possa essere richiesto il ricongiungimento da cittadino regolarmente presente in Italia; la conversione del permesso va chiesta entro un anno dalla scadenza (si deve intendere: prima di entrare nell'ultimo anno di validita' del permesso?).

Art. 34

Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale

- Lo straniero titolare di permesso per studio deve stipulare assicurazione privata contro il rischio di malattie, infortunio e maternita' o iscriversi al Servizio sanitario nazionale con contribuzione forfetaria di importo determinato con decreto del Ministro della sanita'. La contribuzione non e' valida per i familiari a carico.

- Lo straniero assicurato presso il Servizio sanitario nazionale e' iscritto nella USL del Comune di dimora.

Art. 41 - Assistenza agli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

- Lo straniero per il quale valga l'obbligo di iscriversi al Servizio sanitario nazionale e' iscritto, con i familiari a carico, nella ASL del territorio in cui dimora abitualmente. Per dimora abituale si intende la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, il domicilio che figura sul permesso di soggiorno. La dimora da oltre tre mesi in un centro di accoglienza e' considerata abituale.

- L'iscrizione vale per la durata del permesso di soggiorno e per i successivi rinnovi.

- Nell'iscrizione e' indicata la data di scadenza del permesso di soggiorno. L'iscrizione non richiede rinnovo.

- L'iscrizione e' revocata in caso di scadenza, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, comunicati alla ASL dalla questura, salvo il caso di esibizione, entro trenta giorni, della documentazione comprovante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso, il rilascio del permesso rinnovato o la presentazione di ricorso avverso i provvedimenti pregiudizievoli adottati.

- L'iscrizione e' revocata anche nei casi in cui vengano meno le condizioni di appartenenza alle categorie obbligatoriamente iscritte.

- La parita' con i cittadini italiani e' estesa all'assistenza riabilitativa e protesica.

Art. 40

Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione.

- Le regioni concedono contributi per il risanamento di alloggi da destinare ad abitazione, per un numero di anni non inferiore a un minimo predeterminato, di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di lunga durata (incluso quello per motivi di studio).

Art. 41

Assistenza sociale.

- Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione di tutte le provvidenze e le prestazioni di assistenza sociale.