(Sergio Briguglio 10/12/1998)

 

STUDENTI STRANIERI

 

Ingresso e reingresso

Programmazione

T.U.: Decreto annuale del MAE sulla base delle disponibilita' degli atenei

R.: Ammissione in soprannumero dei titolari di borse del MAE o dei governi; subordinata al superamento delle eventuali prove di ammissione e alla ricettivita' degli atenei in caso di numero chiuso

Requisiti

R.: Direttiva del MAE

R.: Disponibilita' di mezzi, anche con garanzia di ente o privato, borse o altri sussidi di privati o di amministrazioni, o impegno di amministrazioni a erogare forme di assistenza

R.: Garanzia: sostentamento (assegno sociale), rimpatrio, assicurazione sanitaria, alloggio (impegno del titolare); soggiornante con durata residua > 1 anno; associazione iscritta al Registro (assenza di reati, disponibilita' di mezzi e di alloggi, previsione da statuto); Regioni ed enti locali (limiti di bilancio)

Reingresso

T.U. e R.: Sufficiente, ai fini del reingresso, l'esibizione del permesso in corso di validita'; in mancanza (scadenza, smarrimento, sottrazione), necessario il visto di reingresso

Soggiorno

Permesso di soggiorno (rilascio, rinnovo, rifiuto e revoca)

T.U.: Richiesta del permesso entro 8 giorni dall'ingresso; disponibilita' di mezzi anche per il rimpatrio

R.: Scheda di richiesta utile per assolvimento degli obbighi sanitari (condizione per il rilascio)

T.U.: Durata di un anno, rinnovabile (indefinitamente)

T.U.: Richiesta di rinnovo: almeno 30 giorni prima della scadenza; mai oltre 60 giorni dopo la scadenza (espulsione)

R.: Condizioni di rinnovo: un esame per il primo anno, due per i seguenti; autodichiarazione per la disponibilita' di reddito

R.: Diniego del rinnovo in caso di assenza dall'Italia per oltre 6 mesi, salvo che in presenza di gravi motivi

T.U.: Rifiuto o revoca possibili in mancanza dei requisiti per il rilascio

R.: In caso di rifiuto o revoca, 8 giorni di tempo per lasciare spontaneamente l'Italia

Accesso al lavoro e conversione

R.: Lo studente puo' lavorare fino a un massimo di 20 ore settimanali (forse in media), previa autorizzazione dell'istituto

T.U. e R.: In presenza di offerta documentata, il permesso puo' essere convertito in permesso per lavoro, entro quote

Carta di soggiorno

T.U.: Rilasciata ai soggiornanti da 5 anni, in possesso di permesso indefinitamente rinnovabile, reddito adeguato, assenza di rinvii a giudizio 380 e 381 non colposi; rilasciata anche a coniuge e figli; revocabile per condanne

R.: Reddito pari all'assegno sociale; in presenza di familiari, reddito e alloggio come per ricongiungimento

 

Studio universitario

Accesso

T.U.: Entrati con visto per studio; titolari di carta di soggiorno o di permesso per lavoro, famiglia, asilo, motivi religiosi, o stranieri regolarmente soggiornanti con titolo conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente

Diritto allo studio

T.U. e R.: Parificazione con lo studente italiano, senza obbligo di reciprocita', per le provvidenze a sostegno del diritto allo studio, incluse borse, prestiti d'onore, servizi abitativi

R.: Dichiarazione di valore per l'accesso all'universita' dei titoli ai fini dell'accesso alle provvidenze effettuato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane; tabelle di equivalenza dei giudizi definite con decreto del MURST

R.: Condizioni di reddito certificate dall'autorita' del paese e tradotte dalla rappresentanza italiana; in caso di impossibilita' certificata dalla rappresentanza italiana, condizioni certificate dalla rappresentanza in Italia e legalizzate in Prefettura

R.: Regioni e universita' possono riservare posti a stranieri; le Regioni possono concedere l'accesso gratuito alle mense agli studenti in documentate condizioni di necessita'

Borse di studio

T.U.: Borse di studio anche a partire da anni successivi al primo

Riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi

R.: Il riconoscimento e' effettuato, in autonomia, dagli atenei, entro 90 giorni, piu' eventuali 30; in mancanza di riconoscimento, il richiedente puo' appellarsi al MURST entro 60 giorni; il MURST puo' sollecitare la decisione o la sua revisione

R.: Il riconoscimento dei titoli finalizzato a scopi diversi dalla prosecuzione degli studi o dall'esercizio delle professioni (forse, iscrizione al collocamento) deve essere disciplinato con D.P.R.

Professioni

Accesso agli albi

T.U.: Per il primo anno di applicazione, consentito l'accesso ad albi, registri o elenchi speciali (da istituirsi per le professioni non coperte da ordine o collegio) a tutti coloro che abbiano titoli abilitanti conseguiti o riconosciuti in Italia; successivamente, solo entro quote

R.: Per le professioni sanitarie, necessaria la conoscenza dell'italiano e delle disposizioni sullo svolgimento della professione

R.: Deroga alle quote per religiosi che vogliano esercitare la professione sanitaria alle dipendenze dell'ordine religioso

R.: Iscrizione degli stranieri abilitati nel proprio paese (senza riconoscimento del titolo) in sezioni speciali dell'albo per l'esercizio occasionale delle professioni sanitarie (studenti di specializzazione in reparto), previa autorizzazione del Ministero della sanita'

Riconoscimento dei titoli ai fini dell'esercizio delle professioni

R.: Si applicano le disposizioni del DL 115/92 e del DL 319/94: responsabile per il riconoscimento il ministero vigilante sulla tenuta dell'albo, registro o elenco; richiesta esperienza professionale (due anni negli ultimi dieci) aggiuntiva in caso di formazione non abilitante nel paese di provenienza e in caso di durata della formazione inferiore di oltre un anno a quella prevista in Italia (durata doppia di quella mancante, ma non superiore a quattro anni); misure compensative (tirocinio di durata non superiore a tre anni, con eventuale formazione aggiuntiva, o prova attitudinale), a scelta del richiedente, disposte con decreto del ministro, in caso di materie di studio o di attivita' professionali sostanzialmente diverse; obbligatoria la prova attitudinale per professioni relative al diritto nazionale; valutazione di prova e tirocinio attribuita agli ordini professionali o al ministero vigilante; titoli muniti di traduzione della rappresentanza italiana

R.: Sembra esclusa la possibilita' di tirocinio; cumulabili prova attitudinale e formazione aggiuntiva

Famiglia

Diritto al ricongiungimento

T.U.: ammesso il ricongiungimento con coniuge, figli minori, genitori a carico, figli del coniuge, minori affidati, congiunti entro il terzo grado (zio) inabili al lavoro e a carico

T.U.: possibile l'ingresso al seguito

Requisiti

T.U. e R.: alloggio (requisiti minimi legge regionale edilizia pubblica, o idoneita' igienico-sanitaria o abitabilita'), e reddito (assegno sociale per un familiare, doppio per due o tre, triplo per quattro o piu')

T.U.: Richiesta di nulla-osta: silenzio-assenso dopo 90 giorni

Coesione familiare

T.U.: Consentita per lo straniero regolarmente soggiornante da piu' di un anno che abbia sposato un italiano, un comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante, e per lo straniero titolare di permesso con durata residua non inferiore a un anno (interpretazione dubbia) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con italiano, comunitario o straniero regolarmente soggiornante

Sanita'

Assicurazione obbligatoria

T.U.: Assicurazione obbligatoria contro il rischio di malattia, infortunio, maternita'

Iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale

T.U.: Iscrizione facoltativa con pagamento forfetario (determinato annualmente con decreto del Ministro della sanita'); non valida per familiari (i familiari ricongiunti sono iscritti obbligatoriamente a parita' con gli italiani!)

R.: Dubbi sulla permanenza dell'iscrizione in fase di rinnovo (obbligo di esibizione della scheda di richiesta di rinnovo?), sulla identificazione della ASL di appartenenza, sulla parita' (incluse protesi e riabilitazione) con gli italiani

Assistenza e alloggio

Diritto al godimento delle forme di assistenza sociale

T.U.: Parificazione dei titolari di permesso di durata non inferiore a un anno e dei minori iscritti sul permesso ai fini del godimento di tutte le prestazioni di assistenza sociale

Fondi per la ristrutturazione di alloggi

T.U.: Prevista l'erogazione di fondi per la ristrutturazione di alloggi da destinare ad abitazioni per titolari di permessi di lunga durata (incluso studio) per un congruo numero di anni.

Regolarizzazione in corso

Regolarizzazione per studio

D.F.: Consentita la regolarizzazione per studio a chi sia stato in possesso di permesso per studio, poi non rinnovato

Conversione

D.F.: Consentita la conversione in permesso per lavoro o famiglia, a parita' di condizioni con gli irregolari