Cari Amici,

troverete di seguito un commento a caldo sugli emendamenti al testo unificato asilo elaborati da Briguglio con gli aggiunti emersi dal gruppo di riflessione, facciamo quindi riferimento al documento del 16.2.1998.

Emendamento 2.1. : Bene. Il Testo Unificato (TU) contiene apparentemente una svista. Importante anche la sottolineatura dello status di rifugiato che ha un effetto internazionale, diversamente dal riconoscimento del diritto di asilo nella sola Italia.

2.2.: Ci sembra che questo emendamento capovolge la definizione dello straniero avente diritto di asilo. Casi di calamit‡ naturali o altri elementi che possano significare un pericolo attuale per la vita di per se non possono dare luogo al diritto di asilo anche secondo la dottrina internazionale. Tali casi sono gi‡ contemplati nell'art. 10 comma 1 TU. Inoltre la dicitura "et esposto" Ë chiaramente un tentativo per delimitare l'applicazione dell'art. 10 comma 3 Cost. Il CIR nella sua bozza aveva proposto un'altra formula, legando il testo della Costituzione a quello della Convenzione di Ginevra attraverso le parole "et in particolare". Secondo noi comunque con la formula del TU si potr‡ vivere. Eventuali perplessit‡ del tipo costituzionale sono gi‡ emerse nella prima Commissione Senato e possiamo aspettare i risultati del dibattito.

2.3.: Vogliamo dare una riflessione approfondita su questo nuovo concetto delle minoranze nazionali con rispetto al diritto di asilo.

3.1 e 3.2.: Proposta buona, perÚ secondo noi non di grande importanza.

3.3.: CosÏ come proposto non potr‡ funzionare: i componenti della Commissione Centrale dovrebbero essere presenti contemporaneamente a tutti i posti di frontiera e presso tutte le questure dove si verificano richieste di asilo. La delega a funzionari delle prefetture desta certamente perplessit‡. Da ricordare che la bozza CIR prevede tutto un altro procedere: decisione preliminare della Polizia di frontiera, convalidata o meno dal Pretore/Giudice. Ci sembra tuttora la via migliore. Con la delega a funzionari delle prefettiure si potr‡ comunque vivere sempre e quando questi abbiano una formazione specifica in materia e devono in ogni caso sentire l'ACNUR e/o enti di tutela.

3.4.: Bene, ma anche l'esperto in materia di diritti umani e civili dovrebbe far parte del Consiglio di Presidenza.

4.1.: Bene. Rispecchia letteralmente la proposta originaria del CIR.

4.2.: Bene, anche se forse non necessario perchË "domicilio" puÚ significare comunque anche "domicilio legale"

5.1.: Non siamo d'accordo. PuÚ essere spesso nell'interesse del minore che la domanda di asilo sia esaminata in un altro stato per esempio dove risiedono i familiari. Il TU limita gi‡ il pre-esame all'individuazione dello stato responsabile.

7.1.: Dovrebbe leggere "alla lettera b". Ci sembra non fattibile che sia esaminata la possibilit‡ di ottenere asilo in un altro stato, secondo noi la formulazione dell'art. 2 bis lettera b TU fornisce sufficienti garanzie.

7.2.: Sarebbe meglio fare un esplicito riferimento all'art. 17 della legge di ratifica Schengen che prevede gi‡ che una richiesta di asilo fatta ai sensi della Costituzione deve essere esaminata in Italia.

7.3.: Bene

 

7.4. e 7.5.: La proposta di emendamento del CIR al DDL prevedeva che solo la concreta pericolosit‡ per la sicurezza dello stato puÚ dare luogo al respingimento della domanda, con l'aggiunto: "nell'accertamento dell'inammissibilit‡ della domanda deve essere ponderata l'attuale pericolosit‡ per la sicurezza dello stato del richiedente asilo e la gravit‡ delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento." Questa proposta Ë stata fatta propria dai Senatori Lubrano di Ricco, Pasquali, Magnalbo, Lisi, Siliquini. Questo emendamento dovrebbe sostituire l'intero testo del comma 3bis a+b.

7.6.: Ci sembra che in tutti i casi che possono dar luogo al provvedimento di impossibilit‡ temporanea di rimpatrio il pre-esame deve concludersi positivamente e la richiesta deve essere inviata alla Commissione Centrale. Bene perÚ la prima parte del 7.6.: Quando l'interessato abbia comunque titolo a fare ingresso nel territorio dello stato per altri.

Ci sembra che 2 problemi relativi all'art. 7 TU non siano stati affrontati: a) Il comma 5 (ricorso al TAR senza effetto sospensivo e fatto dall'estero). Su questo punto anche l'ACNUR aveva sollevato perplessit‡ e il CIR ha proposto una procedura di controllo giurisdizionale del tutto diversa (vedi allegato); b) Il pre-esame secondo il TU si svolge non solo alla frontiera , ma anche presso le questure nei confronti di richiedenti asilo gi‡ presenti sul territorio. Onde evitare che il richiedente asilo in tal caso sia respinto o espulso (non chiaro nel TU) senza effettivo controllo giurisdizionale il CIR ha proposto una modalit‡ diversa di impugnazione con tempi brevi presso il TAR (vedi allegato).

9.1.e 9.2.: Bene.

10.1.: Ci sembra che questa circostanza sia gi‡ prevista nel comma 1 dell'art. 10. Sarebbe pi˜ importante togliere le parole "in via eccezionale" nel comma 1.

11.1 e 11.2.: Bene.

11.2 che dovrebbe leggere 11.3.: Il diritto al lavoro per il richiedente asilo appena arrivato in Italia di regola non risolve i suoi problemi materiali (non conosce la lingua, non ha contatti, non sa orientarsi ancora etc.). Per questo ci sembra meglio estendere la prima assistenza di cui all'art. 15 comma 3 a tutto il periodo della procedura anche in sede giurisdizionale, lasciando in cambio l' art. 11 comma 6 invariato.

12.1., 13.1, 16.1 e 16.2: Va naturalmente bene.

14.1.: Ci sembra superfluo. Trattandosi del permesso di soggiorno per motivi non collegati a questa legge si applica comunque la legge sull'immigrazione.

 

Scusate il tono un pÚ professorale di questi commenti - Ë solo per motivi di brevit‡. Speriamo di sapere oggi quale termine viene deciso per proposte di emendamento al TU e sarebbe conveniente sentirci per le vie brevi onde adottare, almeno sui punti pi˜ rilevanti una linea comune.

Cordiali saluti.

Christopher Hein

 

 

 

 

 

 

III

Articolo 7

dopo le parole"... ai sensi dei commi 2 e 3" nel comma 4 dell'articolo 7, cosÏ l'articolo stesso prosegue:

"...ovvero qualora il pre-esame non possa essere effettuato entro due giorni, il funzionario di frontiera dispone che il richiedente sia trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi˜ vicino, di cui all'articolo 12, comma 1, della Legge "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero."

Il funzionario della Questura provvede alla notifica del provvedimento di inammissibilit‡ al richiedente silo, verso il quale Ë ammesso ricorso ai sensi del comma 5 del presente articolo

4bis - Il richiedente asilo Ë trattenuto nel centro di cui al comma precedente con modalit‡ tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignit‡.

4ter - La polizia di frontiera trasmette copia degli atti alla Questura competente per territorio e al Pretore, senza ritardo e comunque entro le 48 ore dal provvedimento di cui al comma 4

4 quater - Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui ai commi 2 e 3, convalida il provvedimento della Polizia di frontiera nei modi di cui all'art. 737 del c.p.c., sentito l'interessato.In tal caso, la polizia di frontiera procede al respingimento dello straniero ove non sussista altro titolo per l'ammissione nel territorio. In ogni caso, il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato entro le 48 ore successive. Il Pretore, in caso di mancata convalida del provvedimento per insussistenza dei presupposti di legge, ordina alla questura di ricevere la domanda d'asilo.

4quinquies - La permanenza nel centro non potr‡ protarsi oltre un periodo di complessivi 20 giorni. Su richiesta del Questore , il Pretore puÚ prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'esecuzione del respingimento.

 

Nota: la nuova formulazione appare innazitutto indispensabile per colmare una lacuna: essendo sempre prevista, nell'art. 7, la possibilit‡ di tenere il pre-esame presso la frontiera OPPURE presso la Questura, il comma 4 nella formulazione originaria, non spiega come comportarsi nel secondo caso, non essendo in tal caso possibile un respingimento alla frontiera, essendo l'interessato gi‡ sul territorio italiano. Inoltre, appare opportuno che l'emersione di un richiedente asilo dalla clandestinit‡ (persona gi‡ sul territorio) sia favorita, e non scoraggiata. Vi Ë poi la questione di prevedere quelle forme di ricorso che l'ANCUR ha dichiarato importanti "in considerazione delle gravi e irreparabili conseguenze" che un respingimento del richiedente puÚ comportare, senza adeguate garanzie. Si Ë pienamente consapevoli della delicatezza della questione, poichË l'introduzione di un effetto sospensivo in un risorso giurisdizionale potrebbe vanificare il legittimo interesse dello Stato ad impedire l'abuso dell'asilo. Ma occorre tutelare tale interesse assieme a quello del richiedente asilo a beneficiare di una tutela pi˜ completa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Articolo 7, comma 5

il comma 5 recita come segue:

"Avverso il provvedimento di inammissibilit‡ della domanda di asilo Ë ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio. La presentazione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il TAR decide con ordinanza entro e non oltre quindici giorni"

 

Nota: cfr. nota precedente



 

 

uate garanzie. Si Ë pienamente consapevoli della delicatezza della questione, poichË l'introdu