AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

218a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Giorgianni.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente VILLONE ricorda che la seduta è stata prevista per una

discussione di carattere generale sul testo unificato dei disegni di legge

predisposto dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto del 10

febbraio.

In proposito interviene il rappresentante del GOVERNO, che dichiara di

condividere l'impostazione del testo unificato, con la riserva di proporre

modifiche di natura tecnica, riguardanti in particolare i centri di

accoglienza.

Il senatore TABLADINI manifesta un orientamento non contrario del proprio

Gruppo verso l'approvazione di una nuova normativa sul diritto di asilo e

per la tutela dei rifugiati: tuttavia osserva che il testo del relatore non

si sottrae al rischio di un'utilizzazione strumentale, da parte di immigrati

per ragioni economiche che potrebbero avvalersi di lacune e incertezze

normative per ottenere surrettiziamente un titolo di soggiorno ancorchè

provvisorio, da sfruttare per un ingresso irregolare. In particolare, il

tempo di attesa per la decisione sulle domande individuali consentirebbe

tale abuso, non essendo prevista una forma di controllo su quanti si

presentano alle frontiere avanzando una richiesta di asilo. Nel complesso,

la normativa in esame è condivisibile, perchè si tratta di prevedere idonei

mezzi di tutela per la protezione dei rifugiati politici, ma il rischio di

un uso strumentale è ancora rilevante.

Il presidente VILLONE osserva che vi sono problemi di applicazione normativa

nella prima fase del procedimento di esame delle richieste di asilo, quando

la valutazione preliminare fino all'eventuale accertamento di una manifesta

infondatezza consentirebbe agli interessati, nel tempo di 48 ore previsto

dalla normativa in esame, di sottrarsi a ogni forma di controllo: egli

ritiene che il relatore dovrebbe pronunciarsi sulla questione sollevata dal

senatore Tabladini.

Il relatore GUERZONI precisa che il cosiddetto pre-esame delle richieste

deve essere compiuto entro 48 ore: nel frattempo, l'interessato deve essere

inevitabilmente ammesso a permanere nel luogo di accesso, ma in caso di

reiezione ancorchè provvisoria della domanda, le eventuali impugnative in

sede giurisdizionale devono essere coltivate fuori dal territorio italiano.

Quanto alla possibilità di istituire appositi centri di ricovero e di

accoglienza, non si tratta di un problema assimilabile a quello già

affrontato nell'ambito del disegno di legge sull'immigrazione, perchè i

soggetti in questione sono tutelati da convenzioni internazionali. Tuttavia,

egli si dichiara disponibile verso modifiche del testo che possano

corrispondere alle preoccupazioni esposte dal senatore Tabladini.

Il senatore TABLADINI apprezza la disponibilità del relatore, ma conferma

che il testo si presta a possibili abusi e si riserva in proposito di

presentare idonei emendamenti.

Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sull'articolo 7 del testo in

esame, che prevede il respingimento immediato qualora si accerti la

manifesta infondatezza della domanda: nel frattempo, è evidente che

l'interessato deve sostare nei pressi del luogo di frontiera.

Il senatore PASTORE condivide le preoccupazioni esposte dal senatore

Tabladini e ricorda il recente caso dei profughi curdi; aggiunge che il

chiarimento fornito dal relatore già nella seduta precedente sulla doppia

tutela accordata a quanti richiedono l'asilo e ai rifugiati, in base alle

convenzioni internazionali e all'articolo 10 della Costituzione, consente di

affrontare l'elaborazione della normativa in spirito costruttivo, con

opportune qualificazioni delle posizioni soggettive e congrui mezzi di

tutela giurisdizionale.

In ogni caso, è necessario chiarire il riferimento, di diritto

internazionale o di diritto costituzionale, che viene acquisito a fondamento

delle diverse situazioni soggettive. Preliminarmente, occorre tuttavia

fugare ogni dubbio sulla possibilità di un uso strumentale della normativa,

non essendo sufficiente a tal fine la qualificazione del diritto di asilo

come diritto individuale, poichè è ben possibile una contestualità di più

situazioni individuali con dimensioni anche molto estese: in tal caso si

potrebbero però prevedere forme di accertamento più severe. Quanto al

presupposto della carenza di condizioni effettive per l'esercizio delle

libertà democratiche, si tratta di un requisito di incerta qualificazione

con graduazioni molto estese, fino alla possibilità di comprendervi anche

difficoltà di natura economica. Nel ribadire che gli impegni derivanti dalle

convenzioni internazionali devono essere compatibili con un'attuazione

coerente delle prescrizioni costituzionali, richiama l'attenzione sugli

articoli 15 e 16 del testo, che dovrebbero essere formulati in modo più

circostanziato, in riferimento alle situazioni soggettive.

Il senatore MAGGIORE osserva che la disposizione di diritto transitorio

contenuta nell'articolo 18, comma 2, del testo proposto dal relatore, esige

un chiarimento circa l'opportunità di escludere l'applicazione della nuova

normativa anche alle situazioni pregresse, poichè si presume che la legge in

corso di approvazione avrà comunque complessivamente un effetto di maggiore

favore per gli interessati.

Il sottosegretario GIORGIANNI precisa che il Governo ha intrapreso

l'iniziativa legislativa in esame nella piena consapevolezza del contesto

normativo e dello stesso contesto economico internazionale, ove i fenomeni

migratori accompagnano e a volte si intersecano con i casi di fuga da

situazioni di persecuzione politica. In tale contesto, si è inserita anche

la recente giurisprudenza concernente la qualificazione soggettiva delle

situazioni in questione: in proposito, occorre chiarire tutte le

implicazioni della fase procedimentale in cui viene svolta una valutazione

preliminare sulla fondatezza delle domande individuali di asilo, in modo che

si possano prevenire i rischi di abuso.

Osserva, inoltre, che l'articolo 15 affida ad apposite misure di competenza

del Ministro dell'interno la realizzazione di centri di accoglienza, in modo

che possa essere assicurata la tutela del richiedente, ma anche necessarie

forme di controllo temporaneo non lesive dei loro diritti. Egli si sofferma

quindi sull'articolo 2 del testo proposto dal relatore, conforme agli

impegni internazionali e alla normativa comunitaria, destinata a essere

condotta nel cosiddetto primo pilastro dell'Unione europea: si tratta di

misure conformi anche alla Costituzione, compatibili con la piena

affermazione dei diritti di cui si tratta. Sulla disposizione transitoria

prevista dall'articolo 18, comma 2, osserva che l'attività già svolta

potrebbe essere vanificata da un'applicazione indiscriminata della nuova

normativa anche alle situazioni pregresse; tuttavia si potrebbe inserire una

disposizione di adattamento, ad esempio in base al principio della norma di

maggiore favore. In merito all'istituzione di appositi centri di

accoglienza, essi sarebbero necessari per assicurare una tutela sostanziale

delle situazioni soggettive e anche condizioni minime di qualità del

soggiorno in attesa delle decisioni. In ogni caso, occorre evitare qualsiasi

confusione con il ricovero di espulsi per ragioni di ingresso irregolare e

clandestino, che determinerebbe anche improprie promiscuità.

Il senatore MAGGIORE interviene nuovamente sulla disposizione transitoria

contenuta nell'articolo 18, ritenendo opportuno conservare le attività di

accertamento già svolte, purchè siano compatibili con la nuova normativa.

Il senatore TABLADINI conferma le sue riserve sulla possibilità che la

normativa in esame consenta a gruppi organizzati di immigrati di avvalersi

della normativa sul diritto di asilo per un ingresso clandestino, in

particolare nella fase di esame preliminare delle domande. Rivolge quindi un

quesito specifico al relatore e al rappresentante del Governo sulla

condizione di quanti accedono alle frontiere e inoltrano una domanda di

asilo, fino alla decisione sulla domanda.

Il presidente VILLONE riassume le questioni sollevate nel corso della

discussione: a un'esigenza di chiarimento delle diverse situazioni

soggettive in base a una fonte normativa internazionale o costituzionale

posta a fondamento di essa, si è aggiunta una richiesta di chiarimento sulla

disposizione transitoria contenuta nell'articolo 18, che potrebbe essere

risolta nei termini già indicati. Tali questioni potrebbero essere

considerate senza particolari difficoltà, mentre il problema posto dal

senatore Tabladini circa il controllo delle persone che richiedono asilo nel

tempo necessario per la valutazione preliminare della domanda appare più

difficile da risolvere e richiede probabilmente una riflessione ulteriore.

Il RELATORE conviene sulla possibilità di individuare una soluzione idonea

circa la disposizione transitoria prevista dall'articolo 18, ad esempio in

base alla clausola della normativa più favorevole. Quanto alle altre

questioni sollevate nel corso della discussione, ricorda che il testo è

stato elaborato in base alla gran parte degli emendamenti già presentati sul

disegno di legge d'iniziativa del Governo. In particolare, egli ritiene che

la questione relativa al controllo delle persone che inoltrano domanda di

asilo, fino alla decisione di natura preliminare, costituisce un falso

problema, poichè si tratterà inevitabilmente di persone non interessate

all'immigrazione clandestina. Si potrebbe porre semmai una questione su casi

analoghi a quelli dei profughi curdi pervenuti da ultimo presso le coste

italiane, laddove un certo numero di persone provenienti da situazioni

critiche richiedono l'asilo in Italia, e intanto occorre fornire loro misure

di accoglienza straordinaria. Tuttavia si tratta in tal caso di perfezionare

la normativa sui centri di accoglienza, senza indulgere a ipotesi di

sorveglianza che sarebbero incompatibili con lo status di rifugiato,

protetto da convenzioni internazionali.

Il presidente VILLONE conferma che a suo avviso la questione sollevata dal

senatore Tabladini non è infondata e riguarda esclusivamente il caso

previsto dall'articolo 4, lettera a).

Il sottosegretario GIORGIANNI considera opportuna una riflessione ulteriore

su tale questione e si riserva in proposito di aggiornare la valutazione del

Governo, anche in base agli emendamenti che saranno riferiti al testo del

relatore.

Sul termine per gli emendamenti al testo del relatore, segue quindi una

breve discussione, nella quale intervengono i senatori MARCHETTI, ANDREOLLI

e PASTORE e il relatore GUERZONI.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene infine di fissare per le ore 14 di

lunedì 23 febbraio il termine per gli emendamenti al testo unificato

proposto dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.