AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

223a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Interviene il sottosegretario all'Interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,50.

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il senatore PINGGERA fa presente che egli intenderebbe ripresentare al testo

unificato del relatore gli emendamenti già predisposti al disegno di legge

n. 2425.

Il presidente VILLONE, rilevato che il termine era scaduto il giorno

precedente, rinvia ogni decisione al riguardo ad un momento successivo,

quando la Commissione avrà adottato un orientamento sulla procedura da

seguire.

Il relatore GUERZONI manifesta la propria sorpresa per il notevole numero di

emendamenti presentati al testo da lui predisposto, considerato che buona

parte delle proposte emendative originarie erano state da lui recepite in

questo ambito. Suggerisce comunque di procedere all'illustrazione degli

emendamenti stessi e, quanto agli emendamenti del senatore Pinggera, non ha

nulla in contrario alla loro trattazione.

Il senatore BESOSTRI nota che per una quota degli emendamenti, i rispettivi

presentatori dovrebbero verificare la loro opportunità.

Il presidente VILLONE invita i senatori a soffermarsi sulle questioni di

maggior rilievo e consente quindi alla ripresentazione degli emendamenti del

senatore Pinggera.

Il senatore LUBRANO DI RICCO rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui

sottoscritti.

Il senatore TABLADINI pone in rilievo l'esigenza che il testo del relatore

venga precisato in alcuni punti onde evitare che le varie autorità

competenti si attengano a orientamenti diversi. Illustra quindi gli

emendamenti 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 7.3, 7.4, 8.1, 13.1, 13.2,

14.1, 15.1, 16.1. Si sofferma in particolare sull'emendamento 7.2,

insistendo sulla necessità di adottare misure idonee di vigilanza nei

confronti degli stranieri richiedenti asilo.

Il senatore SPERONI dà conto dell'emendamento 7.1 ed interviene inoltre

sull'emendamento 8.1, sostenendo l'equivocità dell'espressione

´socio-politicaª, la quale potrebbe alludere anche a situazioni diverse

dalla persecuzione politica.

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 2.3, diretto a prescrivere la

contestualità di tre requisiti quali gli atti discriminatori e il rischio

attuale e concreto sia per la dignità personale che per l'integrità fisica;

l'emendamento propone anche una qualificazione normativamente precisa del

rifugiato, da seguire eventualmente come criterio interpretativo. Dato per

illustrato l'emendamento 3.1, espone il contenuto dell'emendamento 3.5 e

successivamente dà per illustrati gli emendamenti 5.2, 5.3, 7.5, 7.6, 7.7,

8.2 e 11.1. L'emendamento 11.2, inoltre, ha lo scopo di sollecitare un

chiarimento sulla situazione cui rinvia la disposizione in esame. Dà infine

per illustrato l'emendamento 18.1.

Il senatore MAGNALBÒ rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui

sottoscritti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che nella seduta convocata per domani,

mercoledì 25 febbraio alle ore 15, la Commissione esaminerà il disegno di

legge n. 3088 per la valutazione dei presupposti costituzionali, proseguirà

la trattazione degli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in

materia di diritto di asilo e procederà anche all'esame del disegno di legge

n. 1388-bis, sulle elezioni degli enti locali. Sarà eventualmente discusso

anche il disegno di legge n. 2944, in tema di autenticazione delle firme

degli elettori.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO

DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2425, 203 E 554

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: ´lo Stato italianoª, con le seguenti: ´La

Repubblicaª.

1.1

Lubrano di Ricco

Al comma 1, sopprimere le parole: ´su base individualeª.

1.3

Lubrano di Ricco

1.4 (Identico all'em. 1.3)

Diana Lino

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

´Art. 2.

1. Il diritto d'asilo è garantito:

a) allo straniero o all'apolide che, trovandosi fuori dal paese del quale è

cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, abbia il

fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di

sesso, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o

etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) allo straniero o all'apolide che è effettivamente impedito, nel paese del

quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, nell'esercizio delle

libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Allo straniero o apolide, di cui al comma 1 del presente articolo, è

riconosciuto, nei modi stabiliti dalla presente legge, lo status di

rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa

esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come

Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo status dei rifugiati,

firmato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio

1970, n. 95ª.

2.6

Marchetti

Al comma 1, sostituire le parole: ´Il diritto di asilo, nel territorio dello

Stato, è garantitoª con il seguente periodo: ´Ha diritto di asilo, nel

territorio della Repubblicaª.

2.7

Lubrano di Ricco

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: ´al quale è riconosciutoª,

fino a: ´14 febbraio 1970, n. 95, eª, aggiungere, alla fine della lettera

a), il periodo: ´A detto straniero o apolide è riconosciuto, nei modi

stabiliti dalla presente legge, lo status di rifugiato previsto dalla

Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24

luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal

protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31

gennaio 1967, e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95ª.

2.11

Lubrano di Ricco

2.12 (Identico all'em. 2.11)

Diana Lino

2.15 (Identico all'em. 2.11)

Pasquali, Magnalbò, Siliquini

Al comma 1, lettera b), primo rigo, sopprimere le parole ´o non vogliaª.

2.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ´impedito nell'esercizio delle

libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana edª.

2.2

Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ´Costituzione italianaª, sostituire

la parola: ´edª, con la seguente: ´ovveroª.

2.4

Besostri

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ´ed espostoª, con le seguenti:

´o espostoª.

2.7

Lubrano di Ricco

2.13 (Identico all'em. 2.7)

Diana Lino

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ´Costituzione italianaª, sostituire

le parole da: ´ed espostoª, fino alla fine, con le seguenti: ´e il mancato

riconoscimento dei diritti democratici comporti limitazioni persistenti alla

libertà personale ovvero costituisca concreto pericolo per la vita propria o

di familiari e parentiª.

2.5

Besostri

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´, a causa

di situazioni di guerra o guerra civile o di aggressione esterna o di

occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi,

persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblicoª.

2.9

Lubrano di Ricco

2.15 (Identico all'em. 2.9)

Diana Lino

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´ovvero ad

atti discriminatori di tale gravità da mettere a repentaglio la sua dignità

personale e la sua integrità fisica. Nella presente legge, con il termine di

ªrifugiato´ si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato

riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente dispostoª.

2.3

Pastore, Maggiore

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

´b-bis) Lo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il

riconoscimento dello status di rifugiato, è stato obbligato a lasciare il

paese d'origine o, se apolide, il paese di residenza abituale, a causa di

conflitti bellici, gravissimi disordini di natura politica, etnica o

religiosa o violazioni estese dei diritti umaniª.

2.10

Lubrano di Ricco

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

´b-bis) allo straniero o all'apolide che non voglia avvalersi della

protezione del paese del quale è rispettivamente cittadino o residente

abituale, non essendogli assicurati in detto paese i diritti e le libertà

riconosciuti nella |Convenzione quadro per la protezione delle minoranze

nazionali|, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 1o

febbraio 1995 ed autorizzata alla ratifica dalla legge n. 302 del 28 agosto

1997, in vigore dal 1o marzo 1998ª.

2.8

Lubrano di Ricco

2.14 (Identico all'em. 2.8)

Diana Lino

Art. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´, sulla permanenza o

cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia

di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di

attuazione.ª.

3.5

Lubrano di Ricco

3.15 (Identico all'em. 3.5)

Diana Lino

Al comma 2, sostituire le parole: ´È presieduta da un prefettoª con le

seguenti: ´è presieduta da un magistrato nel grado di consigliere di

cassazioneª.

3.25

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

´3. La commissione si articola in tre sezioni, ciascuna delle quali è

composta da:

a) un magistrato di Cassazione designato dal Consiglio superiore della

magistratura tra quelli di riconosciuta competenza ed esperienza nei

procedimenti in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona

umana e di applicazione delle convenzioni internazionali, con funzioni di

presidente;

b) un prefetto o un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri, designato tra le persone di riconosciuta competenza

ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di

tutela dei diritti fondamentali della persona, con funzioni di

vicepresidente;

c) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a

dirigente o equiparata, designato dal Ministro dell'interno tra i funzionari

della polizia di Stato esperti nella polizia dell'immigrazione o

nell'applicazione degli accordi internazionali;

d) un funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non

inferiore a consigliere di legazione, designato dal Ministro degli affari

esteri tra le persone esperte nell'applicazione degli accordi internazionali

e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere;

e) un docente universitario o ricercatore qualificato, designato dal

Consiglio universitario nazionale tra le persone di riconosciuta competenza

in materia di protezione dei diritti dell'uomo e di disciplina della

condizione giuridica dello straniero;

f) un qualificato esperto in materia di tutela dei diritti umani designato

dall'Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati tra gli

appartenenti ad organizzazioni non governative di tutela dei diritti

fondamentali della persona umana o dei diritti dello stranieroª.

3.6

Lubrano di Ricco

3.16 (Identico all'em. 3.6)

Diana Lino

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´Le disposizioni del

regolamento emanato ai sensi del presente comma devono comunque tenere conto

degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i

rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare

riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la

cessazione dello status di rifugiato e alle esigenze minime che devono

essere assicurate nell'ambito delle stesseª.

3.12

Lubrano di Ricco

3.22 (Identico all'em. 3.12)

Diana Lino

Al comma 4, sostituire le parole: ´designato dal Ministro dell'internoª con

le seguenti: ´designato dal Presidente del Consiglio dei ministriª.

3.7

Lubrano di Ricco

3.17 (Identico all'em. 3.7)

Diana Lino

Al comma 4, dopo le parole: ´supplente per ogni componente della

Commissioneª, aggiungere il seguente periodo: ´Il Presidente del Consiglio

dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili

ed umaniª.

3.8

Lubrano di Ricco

3.18 (Identico all'em. 3.8)

Diana Lino

Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola: ´espertoª, inserire la seguente:

´di chiara famaª.

3.1

Pastore, Maggiore

Al comma 4, sostituire la parola: ´designatoª, con le seguenti: ´su

designazione del consiglio italiano per i rifugiatiª.

3.3

Lubrano di Ricco

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´Partecipa al consiglio

di presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite

per i rifugiati, con funzioni consultiveª.

3.2

Marchetti

3.5 (Identico all'em. 3.2)

Lubrano di Ricco

3.24 (Identico all'em. 3.2)

Pasquali, Magnalbò, Siliquini

Sostituire il comma 7 (soppresso) con il seguente:

´7. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e

di valutazione. Alla Commissione è assicurata autonomia organizzativa,

gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte

le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie,

informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento

delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le

sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei richiedenti asilo.

La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è

sottoposta al controllo consultivo della Corte dei conti. Le spese per il

funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da

iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa

della Presidenza del Consiglio dei ministriª.

3.11

Lubrano di Ricco

3.21 (Identico all'em. 3.11)

Diana Lino

Sostituire il comma 10 con il seguente:

´10. I membri della Commissione non sono revocabili e, per tutta la durata

del loro incarico, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dello Stato,

ovvero in aspettativa, se docenti universitari o ricercatori e, a pena di

decadenza, non possono esercitare alcuna attività professionale, nè

ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono una

retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di Cassazioneª.

3.14

Lubrano di Ricco

3.23 (Identico all'em. 3.14)

Diana Lino

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ´Partecipano al

consiglio di presidenza anche uno degli esperti in materia di diritti civili

ed umani di cui al comma 4, a turno e, con funzione consultiva, un

rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i

rifugiati.ª.

3.10

Lubrano di Ricco

3.20 (Identico all'em. 3.10)

Diana Lino

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ´assiste ai lavori un

rappresentante del Consiglio italiano per i rifugiatiª.

3.4

Lubrano di Ricco

Al comma 11-bis premettere le seguenti parole: ´I componenti di ciascuna

sezione sono delegati ad effettuare il pre-esame della domanda di asilo di

cui all'articolo 7. In via eccezionale,ª.

3.9

Lubrano di Ricco

3.19 (Identico all'em. 3.9)

Diana Lino

Art. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

´a) al rappresentante diplomatico o consolare italiano nel paese di

cittadinanza o di residenza abituale;ª

4.8

Lubrano di Ricco

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: ´prima dell'ingresso nel

territorio dello Statoª con le seguenti: ´in occasione dell'ingresso nel

territorio dello Statoª.

4.28

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

´a-bis) al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello

Stato, ovvero al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione;ª.

4.9

Lubrano di Ricco

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole ´alla questura del luogo di

dimoraª con le seguenti: ´eccezionalmente, qualora l'ingresso temporaneo sul

territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, alla questura

del luogo di provvisoria dimoraª.

4.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente periodo: ´Qualora la

domanda si asilo sia notificata anche verbalmente dall'interessato al

comandante di vettore aereo o navale diretto in Italia, sia italiano sia

straniero, e questi ne dia tempestiva comunicazione alle autorità italiane,

il vettore è esentato dalle sanzioni previste dalla legislazione in vigore

per il trasporto di persone prive della documentazione prescrittaª.

4.15

Lubrano di Ricco

4.22 (Identico all'em. 4.15)

Diana Lino

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

´b-bis) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana dello Stato di

cittadinanza o di dimora;

b-ter) al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazioneª.

4.6

Marchetti

4.13 (Identico all'em. 4.6)

Lubrano di Ricco

4.20 (Identico all'em. 4.6)

Diana Lino

4.26 (Identico all'em. 4.6)

Pasquali, Magnalbò, Siliquini

Al comma 2, dopo la parola: ´organizzazioniª aggiungere le seguenti: ´o il

cui intervento viene richiesto o sollecitato dal richiedente asiloª.

4.29

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ´Lo straniero ha

comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e

completa presentazione della domanda e per la completa esposizione dei

motivi soggettivi e oggettivi posti a base della domanda, ha il diritto di

produrre o indicare ogni documentazione utile a confermare le circostanze da

lui affermate o indicate nella domanda e ha il diritto di essere posto in

condizioni di scrivere liberamente nella propria lingua e di ottenere

informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura

e sui diritti e facoltà di cui può disporreª.

4.16

Lubrano di Ricco

4.23 (Identico all'em. 4.16)

Diana Lino

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.5

Pastore, Maggiore

Al comma 2, dopo le parole: ´agli stessi fini sono ammesseª, inserire le

seguenti: ´gli avvocati di fiducia dello straniero, nonchèª.

4.17

Lubrano di Ricco

4.24 (Identico all'em. 4.17)

Diana Lino

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole da: ´se autorizzatiª, fino

a: ´organizzazioniª.

4.11

Lubrano di Ricco

Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: ´invita lo straniero ad

eleggere domicilioª, con le seguenti: ´autorizza lo straniero a

soggiornareª.

4.2

Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 3, dopo le parole: ´eleggere domicilio nel territorio dello Statoª,

inserire le seguenti: ´ai soli fini della notifica degli atti dei

procedimenti di cui alla presente leggeª.

4.12

Lubrano di Ricco

4.19 (Identico all'em. 4.12)

Diana Lino

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: ´Nell'ipotesi indicata

al comma 1, lettera b-bis) l'autorità che riceve la domanda provvede

all'audizione del richiedente l'asilo e successivamente trasmette verbale

alla Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga

che sussistano motivi per il riconoscimento del diritto d'asilo, richiede al

Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria

per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica.

Nell'ipotesi indicata al comma 4, lettera b-ter), e qualora si tratti di

vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per

il tramite dell'ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della

Repubblica, ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette

alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di

primo scalo, per gli adempimenti previsti dal presente commaª.

4.7

Marchetti

4.14 (Identico all'em. 4.7)

Lubrano di Ricco

4.21 (Identico all'em. 4.7)

Diana Lino

4.27 (Identico all'em. 4.7)

Pasquali, Magnalbò, Siliquini

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´L'autorità di Pubblica

sicurezza dispone i controlli necessari a verificare la veridicità delle

informazioni fornite dal richiedente asiloª.

4.3

Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´con facoltà di

adeguare l'elezione di domicilio alla dimora effettiva con lettera

raccomandata all'autorità che ha ricevuto la domanda d'asiloª.

4.30

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Al comma 6, aggiungere, in fne, le seguenti parole: ´articoli 7 e 11ª,

inserire le seguenti: ´L'Autorità di Pubblica sicurezza adotta le misure

opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino allo

spirare del predetto termineª.

4.4

Tabladini, Speroni, Tirelli

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

´8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i

Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.

400 un regolamento inteso a definire le misure con le quali le donne

richiedenti asilo possano avvalersi di una assistenza adeguata e specifica

per la presentazione e la verbalizzazione della richiesta d'asiloª.

4.31

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Art. 5.

Al comma 1, sostituire la parola: ´maggiorenneª, con le seguenti: ´di età

non inferiore agli anni 18ª.

5.2

Pastore, Maggiore

Al comma 1, terzo rigo, sostituire le parole: ´entro il quarto gradoª, con

le seguenti: ´entro il terzo gradoª.

5.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 2, sostituire le parole: ´territorialmente competenteª, con le

seguenti: ´del luogo di presentazione della domandaª.

5.3

Pastore, Maggiore

Art. 7.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ´Nelle more del

pre-esame, il richiedente asilo è trattenuto e vigilato in apposito centro

di accoglienza stabilito in prossimità del posto di frontiera o della

questuraª.

7.2

Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: ´o, su indicazioneª,

fino a: ´di cui all'articolo 4, comma 2ª.

7.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´, nonchè l'avvocato di

fiducia dello straniero. Il pre-esame si svolge secondo i principi del

contraddittorio e mediante domande che possono essere poste anche da

ciascuno degli intervenutiª.

7.30

Lubrano di Ricco

7.49 (Identico all'em. 7.30)

Diana Lino

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ´Il pre-esame della

domanda è svolto, ove esistano, presso i centri di informazione e tutela

alla frontieraª.

7.12

Lubrano di Ricco

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

´1-bis. Fino allo svolgimento del pre esame il richiedente l'asilo è

sottoposto a vigilanza da parte dell'autorità di frontiera o della questura,

tenuto conto delle circostanze del casoª.

7.5

Pastore, Maggiore

Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le parole: ´abbia trascorso un periodo

di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito

attraverso il territorio di quello stato sino alla frontiera italianaª, con

le seguenti parole: ´nel quale abbia trascorso più di tre mesi, durante i

quali, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto

richiedere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione

vigente e alla prassi amministrativa ivi praticataª.

7.34

Lubrano di Ricco

7.51 (Identico all'em. 7.34)

Diana Lino

Al comma 2-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´, se

risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che nel territorio di

tale Stato egli sarà di nuovo ammesso in condizioni di sicurezza e nel

rispetto dei suoi fondamentali diritti, sarà protetto contro il rischio di

invio in uno Stato rischioso per la sua vita, sicurezza e incolumità, potrà

regolarmente soggiornare e riceverà un trattamento conforme alle norme

internazionali sulla protezione dei diritti inviolabili della persona umana

e sulla protezione dei rifugiatiª.

7.33

Lubrano di Ricco

7.50 (Identico all'em. 7.33)

Diana Lino

Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

´2-quater: È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo della Commissione centrale

di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi

dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla

presente legge, qualora la legislazione vigente nello Stato responsabile

dell'esame della domanda, ai sensi delle convenzioni internazionali di cui

al comma 2-ter, non preveda alcuna forma di protezione per la specifica

situazione dichiarata dal richiedenteª.

7.19

Lubrano di Ricco

7.36 (Identico all'em. 7.19)

Diana Lino

Al comma 3, sostituire le parole: ´il delegato della Commissione centraleª,

con le seguenti: ´il componente o il delegato della Commissione centraleª.

7.20

Lubrano di Ricco

7.37 (Identico all'em. 7.20)

Diana Lino

Al comma 3, sopprimere le parole: ´o dell'Organizzazione dallo stesso

indicataª.

7.3

Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 3, sostituire le parole da: ´tenuto contoª fino alla fine, con le

seguenti: ´nel rispetto dei criteri di cui alla Risoluzione del Consiglio

dei ministri responsabili dell'immigrazione del 1 dicembre 1992 e della

Risoluzione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea del 20 giugno

1995 sulle garanzie minime per le procedure d'asilo, nonchè delle linee

direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 11,

quando:

a) ha basato la sua domanda su una falsa identità o su documenti

contraffatti, se continua a sostenerne l'autenticità anche a seguito di

contestazioni;

b) ha fraudolentemente eluso gli obblighi fondamentali imposti dalle

procedure nazionali in materia di richiesta d'asilo;

c) ha fatto richiesta di asilo esclusivamente al fine di bloccare

l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, se in precedenza ha avuto

ampia possibilità, in condizioni di libertà, di presentarlaª.

7.21

Lubrano di Ricco

7.38 (Identico all'em. 7.38)

Diana Lino

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:

´a) risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero

dopo l'ingresso nel territorio italiano abbia distrutto, alterato o

occultato il proprio passaporto o documento di viaggio o, in mancanza, abbia

fornito generalità che si rivelino successivamente false o comunque si

rifiuti di fornire le proprie generalità;

b) una domanda di asilo presentata in Italia dalla medesima persona sia

stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile o respinta, esclusi

i casi di annullamento delle precedenti decisioni, e lo straniero non

alleghi alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti

nuovi sopravvenuti dopo la data in cui ha avuto conoscenza della decisione

definitiva relativa alla precedente domanda di asilo;

c) i motivi addotti a sostegno della domanda sono fondati soltanto su

circostanze prodotte fraudolentemente dopo l'espatrio ovvero sono provate

soltanto mediante elementi di prova falsi o contraffatti senza che comunque

risultino altri elementi che facciano ritenere che nel paese di origine o di

provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2;

d) la domanda di asilo è presentata dallo straniero al solo fine di

sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento di espulsione dal territorio

dello Stato che sia stato comunicato all'interessato in momento anteriore a

quello in cui è stata presentata la domanda senza che comunque risultino

altri elementi che facciano ritenere che nel paese di origine o di

provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2ª.

7.35

Lubrano di Ricco

7.52 (Identico all'em. 7.35)

Diana Lino

Al comma 3-bis, sostituire la parola: ´puòª, con la seguente: ´deveª.

7.6

Pastore, Maggiore

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: ´ove necessarioª.

7.8

Marchetti

7.23 (Identico all'em. 7.8)

Lubrano di Ricco

7.40 (Identico all'em. 7.8)

Diana Lino

Al comma 3-bis, sostituire le parole: ´qualora il richiedenteª fino alla

fine del comma con le seguenti: ´qualora il richiedente risulti pericoloso

per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda

deve essere ponderata l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato

del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe

incorrere, in caso di respingimentoª.

7.9

Marchetti

7.41 (Identico all'em. 7.9)

Diana Lino

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

´a) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di

respingimento della domanda deve essere ponderata l'attuale pericolosità per

la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle

persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere, in caso di respingimentoª.

7.54

Pasquali, Magnalbò, Siliquini

7.24 (Identico all'em. 7.54)

Lubrano di Ricco

Al comma 3-bis, lettera a), sopprimere le parole da: ´o un graveª, fino a:

´all'esteroª.

7.14

Lubrano di Ricco

Al comma 3-bis, lettera a), dopo le parole: ´l'Italia aderisceª aggiungere

le seguenti: ´ai fini dell'applicazione della presente legge, sono da

ritenersi gravi delitti di diritto comune quelli per i quali l'ordinamento

italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesiª.

7.4

Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 3-bis, dopo la lettera a) inserire la seguente:

´a-bis) sia stato condannato all'estero con sentenza passata in giudicato

per delitti contro la vita o connessi al traffico di sostanze stupefacenti o

ad associazioni criminali equiparabili a quelle mafioseª.

7.15

Lubrano di Ricco

Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole: ´con sentenza anche non

definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti previsti

dall'articolo 380 del codice di procedura penaleª, con le seguenti: ´con

sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,

del codice di procedura penaleª.

7.26

Lubrano di Ricco

7.42 (Identico all'em. 7.26)

Diana Lino

Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole da: ´ovvero quando lo

stessoª, fino a: ´19 marzo 1990, n. 55ª, con le seguenti: ´ovvero quando lo

stesso risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al

traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche che si siano

rese responsabili dei crimini di cui alla lettera F a) dell'articolo 1 della

Convenzione di Ginevraª.

7.27

Lubrano di Ricco

7.43 (Identico all'em. 7.27)

Diana Lino

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ´Qualora l'Italia

non sia lo Stato responsabile, ai sensi delle convenzioni internazionali cui

aderisce, dell'esame di una domanda ritenuta ammissibile, è avviata

immediatamente la procedura di richiesta di ammissione, nel territorio dello

Stato responsabile, dello straniero richiedente asilo, secondo quanto

previsto da dette convenzioniª.

7.28

Lubrano di Ricco

7.44 (Identico all'em. 7.28)

Diana Lino

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: ´La dichiarazione di

manifesta infondatezza diviene esecutiva solo con provvedimento di conferma

emanato dalla competente sezione della Commissione centrale. Avverso la

conferma della dichiarazione di manifesta infondatezza può essere presentato

ricorso al giudice ordinario, entro cinque giorni dalla comunicazione del

provvedimento. Il giudice, in caso di accoglimento, concede autorizzazione

provvisoria a soggiornare sul territorio sino alla conclusione del

procedimentoª.

7.22

Lubrano di Ricco

7.39 (Iientico all'em. 7.22)

Diana Lino

Al comma 4, sostituire le parole: ´In tutti gli altri casiª, con le

seguenti: ´Salvo che l'interessato abbia comunque titolo a fare ingresso o a

soggiornare nel territorio dello Stato o che siano verificate le condizioni

di cui all'articolo 10, in tutti gli altri casiª.

7.29

Lubrano di Ricco

7.45 (Identico all'em. 7.29)

Diana Lino

Al comma 4, sostituire le parole da: ´il funzionario di frontieraª, fino a:

´provvedimento stessoª, con le seguenti: ´, ovvero qualora il pre-esame,

presso il valico di frontiera, non possa essere effettuato entro due giorni,

il funzionario della polizia di frontiera dispone che il richiedente asilo

sia trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o

garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza

più vicino, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge ´disciplina

dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello stranieroª.

4-bis. Il richiedente l'asilo è trattenuto nel centro di cui al comma

precedente con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il

pieno rispetto della sua dignità.

4-ter. La polizia di frontiera trasmette copia degli atti alla Questura

competente per territorio e al Pretore, senza ritardo e comunque entro le

quarantotto ore dal provvedimento di trattenimento presso il centro di cui

al precedente comma 4.

4-quater. Il pretore ove ritenga sussistenti i presupposti di cui ai commi 3

e 3-bis convalida il provvedimento della polizia di frontiera nei modi di

cui all'articolo 737 del codice di procedura civile sentito l'interessato.

La polizia di frontiera procede allora al respingimento dello straniero ove

sussista altro titolo per l'ammissione al territorio. In ogni caso, il

provvedimento di trattenimento nel centro, di cui al comma 4, cessa di avere

ogni effetto qualora non sia convalidato entro le quarantotto ore

successive. Il pretore, ove non ritenga sussistere tali presupposti, ordina

la Questura di ricevere la domanda d'asilo.

4-quinquies. La permanenza nel centro non potrà protrarsi oltre un periodo

di complessivi 20 giorni. Su richiesta del questore, il pretore può

prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni, qualora sia

imminente l'eliminazione dell'impedimento all'esecuzione del respingimento.

4-sexies. Nel caso, invece, in cui il pre-esame si compia presso una

Questura, il funzionario della Questura provvede alla notifica del

provvedimento di inammissibilità al richiedente l'asilo, verso il quale è

ammesso ricorso ai sensi del comma 5 del presente articoloª.

7.10

Marchetti

7.25 (Identico all'em. 7.10)

Lubrano di Ricco

7.46 (Identico all'em. 7.10)

Diana Lino

Al comma 4, dopo le parole: ´In tutti gli altri casiª inserire le seguenti:

´ovvero qualora il pre-esame, presso il valico di frontiera, non possa

essere effettuato entro due giorni, il funzionario della polizia di

frontiera dispone che il richiedente asilo sia trattenuto per il tempo

strettamente necessario e con le procedure o garanzie previste, presso il

centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, di cui all'articolo

12, comma 1, della legge |Disciplina dell'immigrazione e norme sulle

condizioni dello straniero|ª.

7.53

Pasquali, Magnalbò, Siliquini

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´in lingua

comprensibile al destinatarioª.

7.16

Lubrano di Ricco

Sostituire il comma 5 con il seguente:

´5. Avverso il provvedimento di inammissibilità della domanda di asilo è

ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio. La

presentazione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Il TAR decide con ordinanza entro e non oltre quindici giorniª.

7.11

Marchetti

7.31 (Identico all'em. 7.11)

Lubrano di Ricco

7.47 (Identico all'em. 7.11)

Diana Lino

Sostituire il comma 5 con il seguente:

´5. Il TAR decide con ordinanza entro 10 giorni. Il ricorso è esente da

imposte di bollo e diritti di iscrizione a ruolo. A tale ricorso si

applicano le disposizioni sul gratuito patrocinio vigenti per i cittadini

italianiª.

7.18

Lubrano di Ricco

Al comma 5, dopo la parola: ´respingimentoª, sopprimere la parola: ´nonª.

7.17

Lubrano di Ricco

Al comma 5, sostituire le parole: ´non sospendeª, con le seguenti: ´non può

sospendereª.

7.7

Pastore, Maggiore

Art. 8.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ´socio-politicaª con la

seguente: ´politicaª.

8.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

Sostituire il comma 3 con il seguente:

´3. L'esercente la potestà genitoriale o tutoria deve essere presente in

ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba

partecipare personalmente il minore richiedenteª.

8.2

Pastore, Maggiore

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´ed ogni altro fatto

che l'imputato voglia esporreª.

8.5

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Al comma 9 , aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´nonchè, ove presenti,

del delegato dell'ACNUR e della persona che assiste lo stranieroª.

8.3

Lubrano di Ricco

8.4 (Identico all'em. 8.3)

Diana Lino

Art. 9.

Al comma 1, dopo le parole: ´La commissione centraleª inserire le seguenti:

´integrata con un rappresentante del Ministero della solidarietà socialeª.

9.7

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ´che non può protrarsi

comunque oltre sessanta giorni dall'audizioneª.

9.2

Lubrano di Ricco

Al comma 4, sopprimere le parole: ´in forma sinteticaª.

9.9

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ´La decisione è

comunicata, contestualmente alla notifica, con lettera raccomandata

all'associazione umanitaria con sede più vicina al luogo in cui si trova il

richiedenteª.

9.3

Lubrano di Ricco

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: ´notificazione,ª inserire le

seguenti: ´salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello

Stato per altri motivi eª.

9.1

Marchetti

9.2 (Identico all'em. 9.1)

Lubrano di Ricco

9.4 (Identico all'em. 9.1)

Diana Lino

Al comma 6, sostituire le parole: ´ai quali sia stato rifiutato lo status di

rifugiatoª con le altre: ´ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di

asiloª.

9.5

Lubrano di Ricco

9.7 (Identico all'em. 9.5)

Diana Lino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

´6-bis. In ogni caso la Commissione nazionale per il diritto d'asilo può

rivedere la propria decisione di rigetto della domanda di asilo sulla base

di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti prodotti o indicati dall'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dallo straniero o dalla

persona che l'assisteª.

9.3

Lubrano di Ricco

9.6 (Identico all'em. 9.3)

Diana Lino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

´6-bis. È vietato in ogni caso l'invio dello straniero verso un paese nel

quale egli fondamentalmente indica di essere perseguitatoª.

9.8

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Art. 10.

Al comma 1, sopprimere le parole: ´in via eccezionaleª.

10.1

Marchetti

10.2 (Identico all'em. 10.1)

Lubrano di Ricco

10.6 (Identico all'em. 10.1)

Diana Lino

Al comma 2, sostituire le parole: ´per il medesimo motivoª con le altre:

´per motivi umanitariª.

10.12

Lubrano di Ricco

10.8 (Identico all'em. 10.12)

Diana Lino

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: ´Trascorsi cinque anni

dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare

può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi

diritti previsti all'articolo 16 per lo straniero che abbia ottenuto il

riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di

integrazione di cui all'articolo 17ª.

10.13

Lubrano di Ricco

10.9 (Identico all'em. 10.9)

Diana Lino

Al comma 3, sostituire le parole da: ´in Paesiª fino a: ´beneficiatoª con il

seguente periodo: ´nel Paese di provenienza che non consentano il

rimpatrioª.

10.10

Lubrano di Ricco

Al comma 3, sopprimere le parole da: ´A tal fineª fino a: ´abbiano

ottenutoª.

10.3

Lubrano di Ricco

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ´può essereª con : ´èª.

10.4

Lubrano di Ricco

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

´3-bis. Qualora, per gravi e fondati motivi di carattere umanitario o sulla

base delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di

immigrazione, sia impossibile il rimpatrio di un cittadino straniero e

all'interessato non possano essere applicate disposizioni più favorevoli, è

adottato il provvedimento di impossibilità temporanea di rimpatrio previsto

dal comma 2ª.

10.7

Lubrano di Ricco

10.11 (Identico all'em. 10.7)

Diana Lino

Art. 11.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ´che ha competenza

esclusivaª.

11.1

Pastore, Maggiore

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ´per motivi di giustiziaª,

con le seguenti: ´a norma dell'articolo 10, comma 2ª.

11.2

Pastore, Maggiore

Al comma 3, sostituire le parole: ´in via immediataª con le seguenti: ´entro

il termine indicato dalla sentenzaª.

11.3

Marchetti

Al comma 3, sostituire le parole: ´in via immediataª con le seguenti: ´entro

quindici giorniª.

11.4

Lubrano di Ricco

11.11 (Identico all'em. 11.4)

Diana Lino

Al comma 4, dopo le parole: ´In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui

al comma 3ª inserire le seguenti: ´, salvi i casi di forza maggioreª.

11.5

Lubrano di Ricco

11.9 (Identico all'em. 11.5)

Diana Lino

Al comma 6, sopprimere le parole da: ´Qualora il procedimentoª fino alle

parole: ´commissione centraleª.

11.6

Lubrano di Ricco

11.10 (Identico all'em. 11.6)

Diana Lino

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ´In caso di

annullamento della decisione della Commissione la sentenza definitiva del

giudice che dichiara l'esistenza delle circostanze indicate nell'articolo 2

per il riconoscimento dell'asilo sostituisce a tutti gli effetti l'analoga

decisione della Commissioneª.

11.7

Lubrano di Ricco

11.12 (Identico all'em. 11.7)

Diana Lino

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

´6-ter. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti

nel presente comma sono esenti da ogni imposta o tributoª.

11.8

Lubrano di Ricco

11.13 (Identico all'em. 11.8)

Diana Lino

Art. 12.

Al comma 2, sostituire le parole: ´Il rifugiatoª con le altre: ´Lo straniero

cui sia stato riconosciuto il diritto di asiloª.

12.2

Lubrano di Ricco

12.3 (Identico all'em. 12.2)

Diana Lino

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

´2-bis. Il permesso di soggiorno è revocato nel caso in cui la commissione

centrale accerti la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni

per il riconoscimento del diritto di asiloª.

12.1

Pastore, Maggiore

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: ´prima di ogni scadenza quinquennaleª con

le altre: ´prima della scadenzaª.

13.3

Lubrano di Ricco

13.4 (Identico all'em. 13.3)

Diana Lino

Al comma, sopprimere il secondo periodo.

13.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ´rilascia, su richiesta,

la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di

immigrazioneª, con le altre: ´conferma, su richiesta, il permesso di

soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione. Tale

permesso è rinnovabile periodicamente finchè sussistano le condizioni

presupposto del riconoscimento del diritto d'asiloª.

13.2

Tabladini, Speroni, Tirelli

Art. 14.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

´1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza

delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano,

in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 11ª.

14.2

Pastore, Maggiore

Al comma 2, primo rigo, sostituire le parole: ´qualora accerti che non

sussistono più le condizioniª con le altre: ´verifica periodicamente la

sussistenza delle condizioniª; sostituire le parole da: ´ovvero qualora

ricorranoª fino a: ´Ginevraª, con le altre: ´e l'eventuale ricorrenza delle

condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevraª;

sostituire le parole: ´può dichiarareª con le altre: ´riscontrata la

cessazione delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del

diritto d'asilo o l'eventuale verificarsi delle condizioni previste

dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, la Commissione centrale

dichiaraª.

14.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo. ´In tal caso il

questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o

la carta di soggiornoª.

14.6

Lubrano di Ricco

14.7 (Identico all'em. 14.6)

Diana Lino

Sopprimere il comma 5.

14.4

Pastore, Maggiore

Sostituire il comma 5 con il seguente:

´5. Contro la decisione negativa di verifica e contro quella che accerta

l'estinzione del diritto di asilo è ammesso ricorso al TAR del luogo in cui

il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro 30

giorni dalla notifica della decisioneª.

14.3

Pastore, Maggiore

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

14.5

Pastore, Maggiore

Art. 15.

Al comma 1, sopprimere, in fine, il seguente periodo: ´I predetti punti di

accoglienza destinati ai richiedenti asilo non potranno essere messi a

disposizione degli stranieri giunti alla frontiera per motivi diversi da

quelli contemplati dalla presente leggeª.

15.1

Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 3, sopprimere la parola: ´amministrativoª e sostituire le parole:

´con esclusione del tempoª con le altre: ´incluso il tempoª.

15.2

Lubrano di Ricco

15.3 (Identico all'em. 15.2)

Diana Lino

15.4 (Identico all'em. 15.2)

Marchetti

Dopo il comma 3, inserire il seguente: ´3-bis. Il comune ove il richiedente

ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui

al comma 3, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o

organismi internazionali umanitari dotati di idonee struttureª.

15.4

Lubrano di Ricco

Art. 16.

Al comma 1, sostituire la parola: ´rifugiatoª con le altre: ´titolare del

diritto di asiloª. Conseguentemente, riformulare la rubrica dell'articolo.

16.2

Lubrano di Ricco

16.3 (Identico all'em. 16.2)

Diana Lino

Al comma 1, dopo la parola: ´Il rifugiatoª aggiungere le seguenti: ´e lo

straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitariaª.

16.5

Lubrano di Ricco

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ´In via eccezionale, e

qualora ciò risponda a inderogabili esigenze di equità o ragioni umanitarie,

può essere autorizzato il ricongiungimento con familiari diversi da quelli

indicati nel presente commaª.

16.3

Lubrano di Ricco

16.4 (Identico all'em. 16.3)

Diana Lino

Al comma 4, dopo le parole: ´lavoro subordinatoª, inserire le seguenti

parole: ´ivi compreso il diritto alle forme di assunzione obbligatoria

riservate agli invalidi riconosciutiª.

16.2

Lubrano di Ricco

Al comma 6, dopo le parole: ´familiari ricongiuntiª, inserire le seguenti:

´entro il terzo gradoª.

16.1

Tabladini, Tirelli, Speroni

Art. 17.

Sopprimere il comma 4.

17.1

Pastore, Maggiore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

´Art. 17-bis.

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo delle associazioni e

degli organismi umanitari. L'iscrizione all'Albo è disposta con decreto

ministeriale su istanza delle associazioni aventi i requisiti di cui agli

articoli 3 e 6 della legge n. 266 del 1991 o degli organismi internazionali

operanti in Italia, previa dimostrazione dell'attività svolta nel settore

negli ultimi tre anni.

2. Le associazioni e gli organismi internazionali di cui al precedente comma

possono esercitare le facoltà previste dagli articoli 7 e seguenti della

legge 241 del 1990, possono intervenire davanti alla giurisdizione

amministrativa nei giudizi per l'annullamento di atti amministrativi

adottati in violazione della presente leggeª.

17.0.1

Lubrano di Ricco

Art. 18.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´sempre che si tratti

di norme più favorevoli al richiedenteª.

18.1

Pastore, Maggiore