AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998
223a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Interviene il sottosegretario all'Interno Vigneri.
La seduta inizia alle ore 15,50.
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio.
Il senatore PINGGERA fa presente che egli intenderebbe ripresentare al testo
unificato del relatore gli emendamenti già predisposti al disegno di legge
n. 2425.
Il presidente VILLONE, rilevato che il termine era scaduto il giorno
precedente, rinvia ogni decisione al riguardo ad un momento successivo,
quando la Commissione avrà adottato un orientamento sulla procedura da
seguire.
Il relatore GUERZONI manifesta la propria sorpresa per il notevole numero di
emendamenti presentati al testo da lui predisposto, considerato che buona
parte delle proposte emendative originarie erano state da lui recepite in
questo ambito. Suggerisce comunque di procedere all'illustrazione degli
emendamenti stessi e, quanto agli emendamenti del senatore Pinggera, non ha
nulla in contrario alla loro trattazione.
Il senatore BESOSTRI nota che per una quota degli emendamenti, i rispettivi
presentatori dovrebbero verificare la loro opportunità.
Il presidente VILLONE invita i senatori a soffermarsi sulle questioni di
maggior rilievo e consente quindi alla ripresentazione degli emendamenti del
senatore Pinggera.
Il senatore LUBRANO DI RICCO rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui
sottoscritti.
Il senatore TABLADINI pone in rilievo l'esigenza che il testo del relatore
venga precisato in alcuni punti onde evitare che le varie autorità
competenti si attengano a orientamenti diversi. Illustra quindi gli
emendamenti 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 7.3, 7.4, 8.1, 13.1, 13.2,
14.1, 15.1, 16.1. Si sofferma in particolare sull'emendamento 7.2,
insistendo sulla necessità di adottare misure idonee di vigilanza nei
confronti degli stranieri richiedenti asilo.
Il senatore SPERONI dà conto dell'emendamento 7.1 ed interviene inoltre
sull'emendamento 8.1, sostenendo l'equivocità dell'espressione
´socio-politicaª, la quale potrebbe alludere anche a situazioni diverse
dalla persecuzione politica.
Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 2.3, diretto a prescrivere la
contestualità di tre requisiti quali gli atti discriminatori e il rischio
attuale e concreto sia per la dignità personale che per l'integrità fisica;
l'emendamento propone anche una qualificazione normativamente precisa del
rifugiato, da seguire eventualmente come criterio interpretativo. Dato per
illustrato l'emendamento 3.1, espone il contenuto dell'emendamento 3.5 e
successivamente dà per illustrati gli emendamenti 5.2, 5.3, 7.5, 7.6, 7.7,
8.2 e 11.1. L'emendamento 11.2, inoltre, ha lo scopo di sollecitare un
chiarimento sulla situazione cui rinvia la disposizione in esame. Dà infine
per illustrato l'emendamento 18.1.
Il senatore MAGNALBÒ rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui
sottoscritti.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente VILLONE avverte che nella seduta convocata per domani,
mercoledì 25 febbraio alle ore 15, la Commissione esaminerà il disegno di
legge n. 3088 per la valutazione dei presupposti costituzionali, proseguirà
la trattazione degli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in
materia di diritto di asilo e procederà anche all'esame del disegno di legge
n. 1388-bis, sulle elezioni degli enti locali. Sarà eventualmente discusso
anche il disegno di legge n. 2944, in tema di autenticazione delle firme
degli elettori.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 554
Art. 1.
Al comma 1, sostituire le parole: ´lo Stato italianoª, con le seguenti: ´La
Repubblicaª.
1.1
Lubrano di Ricco
Al comma 1, sopprimere le parole: ´su base individualeª.
1.3
Lubrano di Ricco
1.4 (Identico all'em. 1.3)
Diana Lino
Art. 2.
Sostituire l'articolo con il seguente:
´Art. 2.
1. Il diritto d'asilo è garantito:
a) allo straniero o all'apolide che, trovandosi fuori dal paese del quale è
cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, abbia il
fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di
sesso, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o
etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o all'apolide che è effettivamente impedito, nel paese del
quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, nell'esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
2. Allo straniero o apolide, di cui al comma 1 del presente articolo, è
riconosciuto, nei modi stabiliti dalla presente legge, lo status di
rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa
esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come
Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo status dei rifugiati,
firmato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio
1970, n. 95ª.
2.6
Marchetti
Al comma 1, sostituire le parole: ´Il diritto di asilo, nel territorio dello
Stato, è garantitoª con il seguente periodo: ´Ha diritto di asilo, nel
territorio della Repubblicaª.
2.7
Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: ´al quale è riconosciutoª,
fino a: ´14 febbraio 1970, n. 95, eª, aggiungere, alla fine della lettera
a), il periodo: ´A detto straniero o apolide è riconosciuto, nei modi
stabiliti dalla presente legge, lo status di rifugiato previsto dalla
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24
luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal
protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31
gennaio 1967, e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95ª.
2.11
Lubrano di Ricco
2.12 (Identico all'em. 2.11)
Diana Lino
2.15 (Identico all'em. 2.11)
Pasquali, Magnalbò, Siliquini
Al comma 1, lettera b), primo rigo, sopprimere le parole ´o non vogliaª.
2.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ´impedito nell'esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana edª.
2.2
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ´Costituzione italianaª, sostituire
la parola: ´edª, con la seguente: ´ovveroª.
2.4
Besostri
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ´ed espostoª, con le seguenti:
´o espostoª.
2.7
Lubrano di Ricco
2.13 (Identico all'em. 2.7)
Diana Lino
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ´Costituzione italianaª, sostituire
le parole da: ´ed espostoª, fino alla fine, con le seguenti: ´e il mancato
riconoscimento dei diritti democratici comporti limitazioni persistenti alla
libertà personale ovvero costituisca concreto pericolo per la vita propria o
di familiari e parentiª.
2.5
Besostri
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´, a causa
di situazioni di guerra o guerra civile o di aggressione esterna o di
occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi,
persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblicoª.
2.9
Lubrano di Ricco
2.15 (Identico all'em. 2.9)
Diana Lino
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´ovvero ad
atti discriminatori di tale gravità da mettere a repentaglio la sua dignità
personale e la sua integrità fisica. Nella presente legge, con il termine di
ªrifugiato´ si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato
riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente dispostoª.
2.3
Pastore, Maggiore
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
´b-bis) Lo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il
riconoscimento dello status di rifugiato, è stato obbligato a lasciare il
paese d'origine o, se apolide, il paese di residenza abituale, a causa di
conflitti bellici, gravissimi disordini di natura politica, etnica o
religiosa o violazioni estese dei diritti umaniª.
2.10
Lubrano di Ricco
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
´b-bis) allo straniero o all'apolide che non voglia avvalersi della
protezione del paese del quale è rispettivamente cittadino o residente
abituale, non essendogli assicurati in detto paese i diritti e le libertà
riconosciuti nella |Convenzione quadro per la protezione delle minoranze
nazionali|, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 1o
febbraio 1995 ed autorizzata alla ratifica dalla legge n. 302 del 28 agosto
1997, in vigore dal 1o marzo 1998ª.
2.8
Lubrano di Ricco
2.14 (Identico all'em. 2.8)
Diana Lino
Art. 3.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´, sulla permanenza o
cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia
di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di
attuazione.ª.
3.5
Lubrano di Ricco
3.15 (Identico all'em. 3.5)
Diana Lino
Al comma 2, sostituire le parole: ´È presieduta da un prefettoª con le
seguenti: ´è presieduta da un magistrato nel grado di consigliere di
cassazioneª.
3.25
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
´3. La commissione si articola in tre sezioni, ciascuna delle quali è
composta da:
a) un magistrato di Cassazione designato dal Consiglio superiore della
magistratura tra quelli di riconosciuta competenza ed esperienza nei
procedimenti in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona
umana e di applicazione delle convenzioni internazionali, con funzioni di
presidente;
b) un prefetto o un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, designato tra le persone di riconosciuta competenza
ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di
tutela dei diritti fondamentali della persona, con funzioni di
vicepresidente;
c) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a
dirigente o equiparata, designato dal Ministro dell'interno tra i funzionari
della polizia di Stato esperti nella polizia dell'immigrazione o
nell'applicazione degli accordi internazionali;
d) un funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non
inferiore a consigliere di legazione, designato dal Ministro degli affari
esteri tra le persone esperte nell'applicazione degli accordi internazionali
e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere;
e) un docente universitario o ricercatore qualificato, designato dal
Consiglio universitario nazionale tra le persone di riconosciuta competenza
in materia di protezione dei diritti dell'uomo e di disciplina della
condizione giuridica dello straniero;
f) un qualificato esperto in materia di tutela dei diritti umani designato
dall'Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati tra gli
appartenenti ad organizzazioni non governative di tutela dei diritti
fondamentali della persona umana o dei diritti dello stranieroª.
3.6
Lubrano di Ricco
3.16 (Identico all'em. 3.6)
Diana Lino
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´Le disposizioni del
regolamento emanato ai sensi del presente comma devono comunque tenere conto
degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare
riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la
cessazione dello status di rifugiato e alle esigenze minime che devono
essere assicurate nell'ambito delle stesseª.
3.12
Lubrano di Ricco
3.22 (Identico all'em. 3.12)
Diana Lino
Al comma 4, sostituire le parole: ´designato dal Ministro dell'internoª con
le seguenti: ´designato dal Presidente del Consiglio dei ministriª.
3.7
Lubrano di Ricco
3.17 (Identico all'em. 3.7)
Diana Lino
Al comma 4, dopo le parole: ´supplente per ogni componente della
Commissioneª, aggiungere il seguente periodo: ´Il Presidente del Consiglio
dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili
ed umaniª.
3.8
Lubrano di Ricco
3.18 (Identico all'em. 3.8)
Diana Lino
Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola: ´espertoª, inserire la seguente:
´di chiara famaª.
3.1
Pastore, Maggiore
Al comma 4, sostituire la parola: ´designatoª, con le seguenti: ´su
designazione del consiglio italiano per i rifugiatiª.
3.3
Lubrano di Ricco
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´Partecipa al consiglio
di presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite
per i rifugiati, con funzioni consultiveª.
3.2
Marchetti
3.5 (Identico all'em. 3.2)
Lubrano di Ricco
3.24 (Identico all'em. 3.2)
Pasquali, Magnalbò, Siliquini
Sostituire il comma 7 (soppresso) con il seguente:
´7. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione. Alla Commissione è assicurata autonomia organizzativa,
gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte
le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie,
informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento
delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le
sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei richiedenti asilo.
La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è
sottoposta al controllo consultivo della Corte dei conti. Le spese per il
funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da
iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
della Presidenza del Consiglio dei ministriª.
3.11
Lubrano di Ricco
3.21 (Identico all'em. 3.11)
Diana Lino
Sostituire il comma 10 con il seguente:
´10. I membri della Commissione non sono revocabili e, per tutta la durata
del loro incarico, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dello Stato,
ovvero in aspettativa, se docenti universitari o ricercatori e, a pena di
decadenza, non possono esercitare alcuna attività professionale, nè
ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono una
retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di Cassazioneª.
3.14
Lubrano di Ricco
3.23 (Identico all'em. 3.14)
Diana Lino
Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ´Partecipano al
consiglio di presidenza anche uno degli esperti in materia di diritti civili
ed umani di cui al comma 4, a turno e, con funzione consultiva, un
rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i
rifugiati.ª.
3.10
Lubrano di Ricco
3.20 (Identico all'em. 3.10)
Diana Lino
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ´assiste ai lavori un
rappresentante del Consiglio italiano per i rifugiatiª.
3.4
Lubrano di Ricco
Al comma 11-bis premettere le seguenti parole: ´I componenti di ciascuna
sezione sono delegati ad effettuare il pre-esame della domanda di asilo di
cui all'articolo 7. In via eccezionale,ª.
3.9
Lubrano di Ricco
3.19 (Identico all'em. 3.9)
Diana Lino
Art. 4.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
´a) al rappresentante diplomatico o consolare italiano nel paese di
cittadinanza o di residenza abituale;ª
4.8
Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: ´prima dell'ingresso nel
territorio dello Statoª con le seguenti: ´in occasione dell'ingresso nel
territorio dello Statoª.
4.28
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
´a-bis) al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello
Stato, ovvero al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione;ª.
4.9
Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole ´alla questura del luogo di
dimoraª con le seguenti: ´eccezionalmente, qualora l'ingresso temporaneo sul
territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, alla questura
del luogo di provvisoria dimoraª.
4.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente periodo: ´Qualora la
domanda si asilo sia notificata anche verbalmente dall'interessato al
comandante di vettore aereo o navale diretto in Italia, sia italiano sia
straniero, e questi ne dia tempestiva comunicazione alle autorità italiane,
il vettore è esentato dalle sanzioni previste dalla legislazione in vigore
per il trasporto di persone prive della documentazione prescrittaª.
4.15
Lubrano di Ricco
4.22 (Identico all'em. 4.15)
Diana Lino
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
´b-bis) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana dello Stato di
cittadinanza o di dimora;
b-ter) al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazioneª.
4.6
Marchetti
4.13 (Identico all'em. 4.6)
Lubrano di Ricco
4.20 (Identico all'em. 4.6)
Diana Lino
4.26 (Identico all'em. 4.6)
Pasquali, Magnalbò, Siliquini
Al comma 2, dopo la parola: ´organizzazioniª aggiungere le seguenti: ´o il
cui intervento viene richiesto o sollecitato dal richiedente asiloª.
4.29
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ´Lo straniero ha
comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e
completa presentazione della domanda e per la completa esposizione dei
motivi soggettivi e oggettivi posti a base della domanda, ha il diritto di
produrre o indicare ogni documentazione utile a confermare le circostanze da
lui affermate o indicate nella domanda e ha il diritto di essere posto in
condizioni di scrivere liberamente nella propria lingua e di ottenere
informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura
e sui diritti e facoltà di cui può disporreª.
4.16
Lubrano di Ricco
4.23 (Identico all'em. 4.16)
Diana Lino
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
4.5
Pastore, Maggiore
Al comma 2, dopo le parole: ´agli stessi fini sono ammesseª, inserire le
seguenti: ´gli avvocati di fiducia dello straniero, nonchèª.
4.17
Lubrano di Ricco
4.24 (Identico all'em. 4.17)
Diana Lino
Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole da: ´se autorizzatiª, fino
a: ´organizzazioniª.
4.11
Lubrano di Ricco
Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: ´invita lo straniero ad
eleggere domicilioª, con le seguenti: ´autorizza lo straniero a
soggiornareª.
4.2
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 3, dopo le parole: ´eleggere domicilio nel territorio dello Statoª,
inserire le seguenti: ´ai soli fini della notifica degli atti dei
procedimenti di cui alla presente leggeª.
4.12
Lubrano di Ricco
4.19 (Identico all'em. 4.12)
Diana Lino
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: ´Nell'ipotesi indicata
al comma 1, lettera b-bis) l'autorità che riceve la domanda provvede
all'audizione del richiedente l'asilo e successivamente trasmette verbale
alla Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga
che sussistano motivi per il riconoscimento del diritto d'asilo, richiede al
Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria
per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica.
Nell'ipotesi indicata al comma 4, lettera b-ter), e qualora si tratti di
vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per
il tramite dell'ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della
Repubblica, ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette
alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di
primo scalo, per gli adempimenti previsti dal presente commaª.
4.7
Marchetti
4.14 (Identico all'em. 4.7)
Lubrano di Ricco
4.21 (Identico all'em. 4.7)
Diana Lino
4.27 (Identico all'em. 4.7)
Pasquali, Magnalbò, Siliquini
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´L'autorità di Pubblica
sicurezza dispone i controlli necessari a verificare la veridicità delle
informazioni fornite dal richiedente asiloª.
4.3
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´con facoltà di
adeguare l'elezione di domicilio alla dimora effettiva con lettera
raccomandata all'autorità che ha ricevuto la domanda d'asiloª.
4.30
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Al comma 6, aggiungere, in fne, le seguenti parole: ´articoli 7 e 11ª,
inserire le seguenti: ´L'Autorità di Pubblica sicurezza adotta le misure
opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino allo
spirare del predetto termineª.
4.4
Tabladini, Speroni, Tirelli
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
´8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i
Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 un regolamento inteso a definire le misure con le quali le donne
richiedenti asilo possano avvalersi di una assistenza adeguata e specifica
per la presentazione e la verbalizzazione della richiesta d'asiloª.
4.31
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Art. 5.
Al comma 1, sostituire la parola: ´maggiorenneª, con le seguenti: ´di età
non inferiore agli anni 18ª.
5.2
Pastore, Maggiore
Al comma 1, terzo rigo, sostituire le parole: ´entro il quarto gradoª, con
le seguenti: ´entro il terzo gradoª.
5.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 2, sostituire le parole: ´territorialmente competenteª, con le
seguenti: ´del luogo di presentazione della domandaª.
5.3
Pastore, Maggiore
Art. 7.
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ´Nelle more del
pre-esame, il richiedente asilo è trattenuto e vigilato in apposito centro
di accoglienza stabilito in prossimità del posto di frontiera o della
questuraª.
7.2
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: ´o, su indicazioneª,
fino a: ´di cui all'articolo 4, comma 2ª.
7.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´, nonchè l'avvocato di
fiducia dello straniero. Il pre-esame si svolge secondo i principi del
contraddittorio e mediante domande che possono essere poste anche da
ciascuno degli intervenutiª.
7.30
Lubrano di Ricco
7.49 (Identico all'em. 7.30)
Diana Lino
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ´Il pre-esame della
domanda è svolto, ove esistano, presso i centri di informazione e tutela
alla frontieraª.
7.12
Lubrano di Ricco
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
´1-bis. Fino allo svolgimento del pre esame il richiedente l'asilo è
sottoposto a vigilanza da parte dell'autorità di frontiera o della questura,
tenuto conto delle circostanze del casoª.
7.5
Pastore, Maggiore
Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le parole: ´abbia trascorso un periodo
di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito
attraverso il territorio di quello stato sino alla frontiera italianaª, con
le seguenti parole: ´nel quale abbia trascorso più di tre mesi, durante i
quali, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto
richiedere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione
vigente e alla prassi amministrativa ivi praticataª.
7.34
Lubrano di Ricco
7.51 (Identico all'em. 7.34)
Diana Lino
Al comma 2-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´, se
risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che nel territorio di
tale Stato egli sarà di nuovo ammesso in condizioni di sicurezza e nel
rispetto dei suoi fondamentali diritti, sarà protetto contro il rischio di
invio in uno Stato rischioso per la sua vita, sicurezza e incolumità, potrà
regolarmente soggiornare e riceverà un trattamento conforme alle norme
internazionali sulla protezione dei diritti inviolabili della persona umana
e sulla protezione dei rifugiatiª.
7.33
Lubrano di Ricco
7.50 (Identico all'em. 7.33)
Diana Lino
Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:
´2-quater: È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo della Commissione centrale
di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi
dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla
presente legge, qualora la legislazione vigente nello Stato responsabile
dell'esame della domanda, ai sensi delle convenzioni internazionali di cui
al comma 2-ter, non preveda alcuna forma di protezione per la specifica
situazione dichiarata dal richiedenteª.
7.19
Lubrano di Ricco
7.36 (Identico all'em. 7.19)
Diana Lino
Al comma 3, sostituire le parole: ´il delegato della Commissione centraleª,
con le seguenti: ´il componente o il delegato della Commissione centraleª.
7.20
Lubrano di Ricco
7.37 (Identico all'em. 7.20)
Diana Lino
Al comma 3, sopprimere le parole: ´o dell'Organizzazione dallo stesso
indicataª.
7.3
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 3, sostituire le parole da: ´tenuto contoª fino alla fine, con le
seguenti: ´nel rispetto dei criteri di cui alla Risoluzione del Consiglio
dei ministri responsabili dell'immigrazione del 1 dicembre 1992 e della
Risoluzione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea del 20 giugno
1995 sulle garanzie minime per le procedure d'asilo, nonchè delle linee
direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 11,
quando:
a) ha basato la sua domanda su una falsa identità o su documenti
contraffatti, se continua a sostenerne l'autenticità anche a seguito di
contestazioni;
b) ha fraudolentemente eluso gli obblighi fondamentali imposti dalle
procedure nazionali in materia di richiesta d'asilo;
c) ha fatto richiesta di asilo esclusivamente al fine di bloccare
l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, se in precedenza ha avuto
ampia possibilità, in condizioni di libertà, di presentarlaª.
7.21
Lubrano di Ricco
7.38 (Identico all'em. 7.38)
Diana Lino
Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:
´a) risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero
dopo l'ingresso nel territorio italiano abbia distrutto, alterato o
occultato il proprio passaporto o documento di viaggio o, in mancanza, abbia
fornito generalità che si rivelino successivamente false o comunque si
rifiuti di fornire le proprie generalità;
b) una domanda di asilo presentata in Italia dalla medesima persona sia
stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile o respinta, esclusi
i casi di annullamento delle precedenti decisioni, e lo straniero non
alleghi alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti
nuovi sopravvenuti dopo la data in cui ha avuto conoscenza della decisione
definitiva relativa alla precedente domanda di asilo;
c) i motivi addotti a sostegno della domanda sono fondati soltanto su
circostanze prodotte fraudolentemente dopo l'espatrio ovvero sono provate
soltanto mediante elementi di prova falsi o contraffatti senza che comunque
risultino altri elementi che facciano ritenere che nel paese di origine o di
provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2;
d) la domanda di asilo è presentata dallo straniero al solo fine di
sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento di espulsione dal territorio
dello Stato che sia stato comunicato all'interessato in momento anteriore a
quello in cui è stata presentata la domanda senza che comunque risultino
altri elementi che facciano ritenere che nel paese di origine o di
provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2ª.
7.35
Lubrano di Ricco
7.52 (Identico all'em. 7.35)
Diana Lino
Al comma 3-bis, sostituire la parola: ´puòª, con la seguente: ´deveª.
7.6
Pastore, Maggiore
Al comma 3-bis, sopprimere le parole: ´ove necessarioª.
7.8
Marchetti
7.23 (Identico all'em. 7.8)
Lubrano di Ricco
7.40 (Identico all'em. 7.8)
Diana Lino
Al comma 3-bis, sostituire le parole: ´qualora il richiedenteª fino alla
fine del comma con le seguenti: ´qualora il richiedente risulti pericoloso
per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda
deve essere ponderata l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato
del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe
incorrere, in caso di respingimentoª.
7.9
Marchetti
7.41 (Identico all'em. 7.9)
Diana Lino
Al comma 3-bis, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
´a) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di
respingimento della domanda deve essere ponderata l'attuale pericolosità per
la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle
persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere, in caso di respingimentoª.
7.54
Pasquali, Magnalbò, Siliquini
7.24 (Identico all'em. 7.54)
Lubrano di Ricco
Al comma 3-bis, lettera a), sopprimere le parole da: ´o un graveª, fino a:
´all'esteroª.
7.14
Lubrano di Ricco
Al comma 3-bis, lettera a), dopo le parole: ´l'Italia aderisceª aggiungere
le seguenti: ´ai fini dell'applicazione della presente legge, sono da
ritenersi gravi delitti di diritto comune quelli per i quali l'ordinamento
italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesiª.
7.4
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 3-bis, dopo la lettera a) inserire la seguente:
´a-bis) sia stato condannato all'estero con sentenza passata in giudicato
per delitti contro la vita o connessi al traffico di sostanze stupefacenti o
ad associazioni criminali equiparabili a quelle mafioseª.
7.15
Lubrano di Ricco
Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole: ´con sentenza anche non
definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penaleª, con le seguenti: ´con
sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
del codice di procedura penaleª.
7.26
Lubrano di Ricco
7.42 (Identico all'em. 7.26)
Diana Lino
Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole da: ´ovvero quando lo
stessoª, fino a: ´19 marzo 1990, n. 55ª, con le seguenti: ´ovvero quando lo
stesso risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al
traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche che si siano
rese responsabili dei crimini di cui alla lettera F a) dell'articolo 1 della
Convenzione di Ginevraª.
7.27
Lubrano di Ricco
7.43 (Identico all'em. 7.27)
Diana Lino
Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ´Qualora l'Italia
non sia lo Stato responsabile, ai sensi delle convenzioni internazionali cui
aderisce, dell'esame di una domanda ritenuta ammissibile, è avviata
immediatamente la procedura di richiesta di ammissione, nel territorio dello
Stato responsabile, dello straniero richiedente asilo, secondo quanto
previsto da dette convenzioniª.
7.28
Lubrano di Ricco
7.44 (Identico all'em. 7.28)
Diana Lino
Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: ´La dichiarazione di
manifesta infondatezza diviene esecutiva solo con provvedimento di conferma
emanato dalla competente sezione della Commissione centrale. Avverso la
conferma della dichiarazione di manifesta infondatezza può essere presentato
ricorso al giudice ordinario, entro cinque giorni dalla comunicazione del
provvedimento. Il giudice, in caso di accoglimento, concede autorizzazione
provvisoria a soggiornare sul territorio sino alla conclusione del
procedimentoª.
7.22
Lubrano di Ricco
7.39 (Iientico all'em. 7.22)
Diana Lino
Al comma 4, sostituire le parole: ´In tutti gli altri casiª, con le
seguenti: ´Salvo che l'interessato abbia comunque titolo a fare ingresso o a
soggiornare nel territorio dello Stato o che siano verificate le condizioni
di cui all'articolo 10, in tutti gli altri casiª.
7.29
Lubrano di Ricco
7.45 (Identico all'em. 7.29)
Diana Lino
Al comma 4, sostituire le parole da: ´il funzionario di frontieraª, fino a:
´provvedimento stessoª, con le seguenti: ´, ovvero qualora il pre-esame,
presso il valico di frontiera, non possa essere effettuato entro due giorni,
il funzionario della polizia di frontiera dispone che il richiedente asilo
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o
garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza
più vicino, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge ´disciplina
dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello stranieroª.
4-bis. Il richiedente l'asilo è trattenuto nel centro di cui al comma
precedente con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il
pieno rispetto della sua dignità.
4-ter. La polizia di frontiera trasmette copia degli atti alla Questura
competente per territorio e al Pretore, senza ritardo e comunque entro le
quarantotto ore dal provvedimento di trattenimento presso il centro di cui
al precedente comma 4.
4-quater. Il pretore ove ritenga sussistenti i presupposti di cui ai commi 3
e 3-bis convalida il provvedimento della polizia di frontiera nei modi di
cui all'articolo 737 del codice di procedura civile sentito l'interessato.
La polizia di frontiera procede allora al respingimento dello straniero ove
sussista altro titolo per l'ammissione al territorio. In ogni caso, il
provvedimento di trattenimento nel centro, di cui al comma 4, cessa di avere
ogni effetto qualora non sia convalidato entro le quarantotto ore
successive. Il pretore, ove non ritenga sussistere tali presupposti, ordina
la Questura di ricevere la domanda d'asilo.
4-quinquies. La permanenza nel centro non potrà protrarsi oltre un periodo
di complessivi 20 giorni. Su richiesta del questore, il pretore può
prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni, qualora sia
imminente l'eliminazione dell'impedimento all'esecuzione del respingimento.
4-sexies. Nel caso, invece, in cui il pre-esame si compia presso una
Questura, il funzionario della Questura provvede alla notifica del
provvedimento di inammissibilità al richiedente l'asilo, verso il quale è
ammesso ricorso ai sensi del comma 5 del presente articoloª.
7.10
Marchetti
7.25 (Identico all'em. 7.10)
Lubrano di Ricco
7.46 (Identico all'em. 7.10)
Diana Lino
Al comma 4, dopo le parole: ´In tutti gli altri casiª inserire le seguenti:
´ovvero qualora il pre-esame, presso il valico di frontiera, non possa
essere effettuato entro due giorni, il funzionario della polizia di
frontiera dispone che il richiedente asilo sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario e con le procedure o garanzie previste, presso il
centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, di cui all'articolo
12, comma 1, della legge |Disciplina dell'immigrazione e norme sulle
condizioni dello straniero|ª.
7.53
Pasquali, Magnalbò, Siliquini
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´in lingua
comprensibile al destinatarioª.
7.16
Lubrano di Ricco
Sostituire il comma 5 con il seguente:
´5. Avverso il provvedimento di inammissibilità della domanda di asilo è
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio. La
presentazione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.
Il TAR decide con ordinanza entro e non oltre quindici giorniª.
7.11
Marchetti
7.31 (Identico all'em. 7.11)
Lubrano di Ricco
7.47 (Identico all'em. 7.11)
Diana Lino
Sostituire il comma 5 con il seguente:
´5. Il TAR decide con ordinanza entro 10 giorni. Il ricorso è esente da
imposte di bollo e diritti di iscrizione a ruolo. A tale ricorso si
applicano le disposizioni sul gratuito patrocinio vigenti per i cittadini
italianiª.
7.18
Lubrano di Ricco
Al comma 5, dopo la parola: ´respingimentoª, sopprimere la parola: ´nonª.
7.17
Lubrano di Ricco
Al comma 5, sostituire le parole: ´non sospendeª, con le seguenti: ´non può
sospendereª.
7.7
Pastore, Maggiore
Art. 8.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ´socio-politicaª con la
seguente: ´politicaª.
8.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Sostituire il comma 3 con il seguente:
´3. L'esercente la potestà genitoriale o tutoria deve essere presente in
ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba
partecipare personalmente il minore richiedenteª.
8.2
Pastore, Maggiore
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´ed ogni altro fatto
che l'imputato voglia esporreª.
8.5
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Al comma 9 , aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´nonchè, ove presenti,
del delegato dell'ACNUR e della persona che assiste lo stranieroª.
8.3
Lubrano di Ricco
8.4 (Identico all'em. 8.3)
Diana Lino
Art. 9.
Al comma 1, dopo le parole: ´La commissione centraleª inserire le seguenti:
´integrata con un rappresentante del Ministero della solidarietà socialeª.
9.7
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ´che non può protrarsi
comunque oltre sessanta giorni dall'audizioneª.
9.2
Lubrano di Ricco
Al comma 4, sopprimere le parole: ´in forma sinteticaª.
9.9
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ´La decisione è
comunicata, contestualmente alla notifica, con lettera raccomandata
all'associazione umanitaria con sede più vicina al luogo in cui si trova il
richiedenteª.
9.3
Lubrano di Ricco
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: ´notificazione,ª inserire le
seguenti: ´salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello
Stato per altri motivi eª.
9.1
Marchetti
9.2 (Identico all'em. 9.1)
Lubrano di Ricco
9.4 (Identico all'em. 9.1)
Diana Lino
Al comma 6, sostituire le parole: ´ai quali sia stato rifiutato lo status di
rifugiatoª con le altre: ´ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di
asiloª.
9.5
Lubrano di Ricco
9.7 (Identico all'em. 9.5)
Diana Lino
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
´6-bis. In ogni caso la Commissione nazionale per il diritto d'asilo può
rivedere la propria decisione di rigetto della domanda di asilo sulla base
di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti prodotti o indicati dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dallo straniero o dalla
persona che l'assisteª.
9.3
Lubrano di Ricco
9.6 (Identico all'em. 9.3)
Diana Lino
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
´6-bis. È vietato in ogni caso l'invio dello straniero verso un paese nel
quale egli fondamentalmente indica di essere perseguitatoª.
9.8
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Art. 10.
Al comma 1, sopprimere le parole: ´in via eccezionaleª.
10.1
Marchetti
10.2 (Identico all'em. 10.1)
Lubrano di Ricco
10.6 (Identico all'em. 10.1)
Diana Lino
Al comma 2, sostituire le parole: ´per il medesimo motivoª con le altre:
´per motivi umanitariª.
10.12
Lubrano di Ricco
10.8 (Identico all'em. 10.12)
Diana Lino
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: ´Trascorsi cinque anni
dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare
può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi
diritti previsti all'articolo 16 per lo straniero che abbia ottenuto il
riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di
integrazione di cui all'articolo 17ª.
10.13
Lubrano di Ricco
10.9 (Identico all'em. 10.9)
Diana Lino
Al comma 3, sostituire le parole da: ´in Paesiª fino a: ´beneficiatoª con il
seguente periodo: ´nel Paese di provenienza che non consentano il
rimpatrioª.
10.10
Lubrano di Ricco
Al comma 3, sopprimere le parole da: ´A tal fineª fino a: ´abbiano
ottenutoª.
10.3
Lubrano di Ricco
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ´può essereª con : ´èª.
10.4
Lubrano di Ricco
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
´3-bis. Qualora, per gravi e fondati motivi di carattere umanitario o sulla
base delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di
immigrazione, sia impossibile il rimpatrio di un cittadino straniero e
all'interessato non possano essere applicate disposizioni più favorevoli, è
adottato il provvedimento di impossibilità temporanea di rimpatrio previsto
dal comma 2ª.
10.7
Lubrano di Ricco
10.11 (Identico all'em. 10.7)
Diana Lino
Art. 11.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ´che ha competenza
esclusivaª.
11.1
Pastore, Maggiore
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ´per motivi di giustiziaª,
con le seguenti: ´a norma dell'articolo 10, comma 2ª.
11.2
Pastore, Maggiore
Al comma 3, sostituire le parole: ´in via immediataª con le seguenti: ´entro
il termine indicato dalla sentenzaª.
11.3
Marchetti
Al comma 3, sostituire le parole: ´in via immediataª con le seguenti: ´entro
quindici giorniª.
11.4
Lubrano di Ricco
11.11 (Identico all'em. 11.4)
Diana Lino
Al comma 4, dopo le parole: ´In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui
al comma 3ª inserire le seguenti: ´, salvi i casi di forza maggioreª.
11.5
Lubrano di Ricco
11.9 (Identico all'em. 11.5)
Diana Lino
Al comma 6, sopprimere le parole da: ´Qualora il procedimentoª fino alle
parole: ´commissione centraleª.
11.6
Lubrano di Ricco
11.10 (Identico all'em. 11.6)
Diana Lino
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ´In caso di
annullamento della decisione della Commissione la sentenza definitiva del
giudice che dichiara l'esistenza delle circostanze indicate nell'articolo 2
per il riconoscimento dell'asilo sostituisce a tutti gli effetti l'analoga
decisione della Commissioneª.
11.7
Lubrano di Ricco
11.12 (Identico all'em. 11.7)
Diana Lino
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
´6-ter. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti
nel presente comma sono esenti da ogni imposta o tributoª.
11.8
Lubrano di Ricco
11.13 (Identico all'em. 11.8)
Diana Lino
Art. 12.
Al comma 2, sostituire le parole: ´Il rifugiatoª con le altre: ´Lo straniero
cui sia stato riconosciuto il diritto di asiloª.
12.2
Lubrano di Ricco
12.3 (Identico all'em. 12.2)
Diana Lino
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
´2-bis. Il permesso di soggiorno è revocato nel caso in cui la commissione
centrale accerti la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni
per il riconoscimento del diritto di asiloª.
12.1
Pastore, Maggiore
Art. 13.
Al comma 1, sostituire le parole: ´prima di ogni scadenza quinquennaleª con
le altre: ´prima della scadenzaª.
13.3
Lubrano di Ricco
13.4 (Identico all'em. 13.3)
Diana Lino
Al comma, sopprimere il secondo periodo.
13.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ´rilascia, su richiesta,
la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di
immigrazioneª, con le altre: ´conferma, su richiesta, il permesso di
soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione. Tale
permesso è rinnovabile periodicamente finchè sussistano le condizioni
presupposto del riconoscimento del diritto d'asiloª.
13.2
Tabladini, Speroni, Tirelli
Art. 14.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
´1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza
delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 11ª.
14.2
Pastore, Maggiore
Al comma 2, primo rigo, sostituire le parole: ´qualora accerti che non
sussistono più le condizioniª con le altre: ´verifica periodicamente la
sussistenza delle condizioniª; sostituire le parole da: ´ovvero qualora
ricorranoª fino a: ´Ginevraª, con le altre: ´e l'eventuale ricorrenza delle
condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevraª;
sostituire le parole: ´può dichiarareª con le altre: ´riscontrata la
cessazione delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del
diritto d'asilo o l'eventuale verificarsi delle condizioni previste
dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, la Commissione centrale
dichiaraª.
14.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo. ´In tal caso il
questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o
la carta di soggiornoª.
14.6
Lubrano di Ricco
14.7 (Identico all'em. 14.6)
Diana Lino
Sopprimere il comma 5.
14.4
Pastore, Maggiore
Sostituire il comma 5 con il seguente:
´5. Contro la decisione negativa di verifica e contro quella che accerta
l'estinzione del diritto di asilo è ammesso ricorso al TAR del luogo in cui
il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro 30
giorni dalla notifica della decisioneª.
14.3
Pastore, Maggiore
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
14.5
Pastore, Maggiore
Art. 15.
Al comma 1, sopprimere, in fine, il seguente periodo: ´I predetti punti di
accoglienza destinati ai richiedenti asilo non potranno essere messi a
disposizione degli stranieri giunti alla frontiera per motivi diversi da
quelli contemplati dalla presente leggeª.
15.1
Tabladini, Tirelli, Speroni
Al comma 3, sopprimere la parola: ´amministrativoª e sostituire le parole:
´con esclusione del tempoª con le altre: ´incluso il tempoª.
15.2
Lubrano di Ricco
15.3 (Identico all'em. 15.2)
Diana Lino
15.4 (Identico all'em. 15.2)
Marchetti
Dopo il comma 3, inserire il seguente: ´3-bis. Il comune ove il richiedente
ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui
al comma 3, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o
organismi internazionali umanitari dotati di idonee struttureª.
15.4
Lubrano di Ricco
Art. 16.
Al comma 1, sostituire la parola: ´rifugiatoª con le altre: ´titolare del
diritto di asiloª. Conseguentemente, riformulare la rubrica dell'articolo.
16.2
Lubrano di Ricco
16.3 (Identico all'em. 16.2)
Diana Lino
Al comma 1, dopo la parola: ´Il rifugiatoª aggiungere le seguenti: ´e lo
straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitariaª.
16.5
Lubrano di Ricco
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ´In via eccezionale, e
qualora ciò risponda a inderogabili esigenze di equità o ragioni umanitarie,
può essere autorizzato il ricongiungimento con familiari diversi da quelli
indicati nel presente commaª.
16.3
Lubrano di Ricco
16.4 (Identico all'em. 16.3)
Diana Lino
Al comma 4, dopo le parole: ´lavoro subordinatoª, inserire le seguenti
parole: ´ivi compreso il diritto alle forme di assunzione obbligatoria
riservate agli invalidi riconosciutiª.
16.2
Lubrano di Ricco
Al comma 6, dopo le parole: ´familiari ricongiuntiª, inserire le seguenti:
´entro il terzo gradoª.
16.1
Tabladini, Tirelli, Speroni
Art. 17.
Sopprimere il comma 4.
17.1
Pastore, Maggiore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
´Art. 17-bis.
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo delle associazioni e
degli organismi umanitari. L'iscrizione all'Albo è disposta con decreto
ministeriale su istanza delle associazioni aventi i requisiti di cui agli
articoli 3 e 6 della legge n. 266 del 1991 o degli organismi internazionali
operanti in Italia, previa dimostrazione dell'attività svolta nel settore
negli ultimi tre anni.
2. Le associazioni e gli organismi internazionali di cui al precedente comma
possono esercitare le facoltà previste dagli articoli 7 e seguenti della
legge 241 del 1990, possono intervenire davanti alla giurisdizione
amministrativa nei giudizi per l'annullamento di atti amministrativi
adottati in violazione della presente leggeª.
17.0.1
Lubrano di Ricco
Art. 18.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´sempre che si tratti
di norme più favorevoli al richiedenteª.
18.1
Pastore, Maggiore