AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998
224a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Intervengono i Sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale
Gasparrini e per l'interno Sinisi.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta precedente, procedendosi ancora
nell'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto
dal relatore e pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.
Il senatore DIANA illustra e motiva gli emendamenti da lui presentati agli
articoli 1, 2 e 3, rinunciando ad illustrare gli altri emendamenti.
Il senatore BESOSTRI premette che l'articolo 10 della Costituzione esige
provvedimenti di concessione dell'asilo su base individuale, postulando che
l'avente diritto non è necessariamente un cittadino appartenente a un paese
dove non sono riconosciute le libertà ma può essere una persona cui le
stesse libertà, generalmente riconosciute, sono invece negate in concreto.
Quanto alla protezione umanitaria, si tratta di individuare soluzioni
normative idonee anche per quanti non abbiano diritto alla concessione
dell'asilo per ragioni di persecuzione politica. Egli illustra quindi gli
emendamenti 2.4 e 2.5, dichiarando una preferenza per il secondo di essi.
Il relatore GUERZONI si pronuncia sugli emendamenti relativi ai primi cinque
articoli del suo testo e si riserva di formulare una nuova proposta per
l'articolo 7. Egli si dichiara favorevole all'emendamento 1.1 e contrario
agli emendamenti 1.3 e 1.4, di contenuto identico. Quanto all'emendamento
2.6, è contrario alla lettera b) e osserva che il comma 2, corrispondente
all'emendamento 2.11, potrebbe ottenere effetti opposti a quelli perseguiti
dal testo in esame, limitando la normativa all'applicazione della sola
Convenzione di Ginevra, senza un'attuazione piena dell'articolo 10, terzo
comma della Costituzione. Sull'emendamento 2.7, dichiara di non avere
obiezioni di principio mentre si esprime negativamente sugli emendamenti 2.1
e 2.2. Agli emendamenti 2.7 e 2.13 si dichiara contrario ritenendoli non
essenziali, mentre è disponibile ad accogliere l'emendamento 2.5
limitatamente alla sua ultima parte, purchè riformulato prevedendo anche
l'attualità del pericolo per la vita propria o dei familiari, senza
riferimento ai parenti. Gli emendamenti 2.9 e 2.15 corrispondono a suo
avviso alle fattispecie già regolate dall'articolo 18 della nuova legge
sull'immigrazione, dove la situazione critica viene individuata più
opportunamente dall'autorità di Governo. Per l'emendamento 2.3, esprime un
parere favorevole limitatamente al secondo periodo, ritenendo improprio
prevedere impossibili apprezzamenti sulla tutela della dignità personale.
Dichiaratosi contrario all'emendamento 2.10 per i motivi esposti in
riferimento all'emendamento 2.9, egli si pronuncia positivamente sugli
emendamenti 3.5 e 3.15 e in senso contrario per gli emendamenti 3.6 e 3.16,
ritenendo preferibile non alterare la composizione della Commissione. Il
relatore dà quindi parere favorevole agli emendamenti 3.12 e 3.22, che però
dovrebbero precisare meglio il rinvio alla fonte regolamentare, richiamando
il comma 8 dello stesso articolo 3. Il suo parere è positivo anche sugli
emendamenti 3.7 e 3.17 nonchè sugli emendamenti 3.8 e 3.18 e
sull'emendamento 3.1, da formulare tuttavia in modo più appropriato.
Dichiaratosi contrario all'emendamento 3.3, esprime un parere favorevole
sugli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.24, a condizione che siano riformulati
prevedendo la partecipazione del rappresentante dell'Alto commissariato solo
su invito del presidente della Commissione. Assicura quindi la propria
disponibilità verso gli emendamenti 3.11 e 3.21, ma limitatamente alle parti
di essi che non comportano una configurazione della Commissione come un vero
e proprio ente. Si dichiara contrario, quindi, sia agli emendamenti 3.14 e
3.23, sia agli emendamenti 3.10 e 3.20, nonchè agli emendamenti 3.4, 3.9 e
3.19.
All'articolo 4 esprime parere contrario sugli emendamenti 4.8, 4.15 e 4.22 e
sugli emendamenti 4.6, 4.13, 4.20 e 4.26. Quanto all'emendamento 4.1, invita
i proponenti a ritirarlo per una ulteriore riflessione, mentre si dichiara
disponibile verso gli emendamenti 4.16 e 4.23, purchè modificati escludendo
la qualificazione dei motivi posti a base della domanda. Invita quindi i
proponenti a ritirare l'emendamento 4.5, poichè a suo avviso è possibile
distinguere il modulo prestampato dal verbale del procedimento: tuttavia
l'emendamento potrebbe essere accolto in una formulazione diversa. Sugli
emendamenti 4.17 e 4.24 si dichiara perplesso ed esprime parere contrario,
pronunciandosi negativamente anche sull'emendamento 4.11. Esprime invece
parere favorevole sull'emendamento 4.2. e sugli emendamenti 4.12 e 4.19.
Dichiaratosi contrario agli emendamenti 4.7 e a quelli di contenuto
identico, manifesta disponibilità verso l'emendamento 4.3 e si pronuncia
negativamente sull'emendamento 4.4.
In merito all'articolo 5, il relatore esprime parere favorevole
all'emendamento 5.2 e parere contrario al 5.1 e al 5.3.
Quanto all'articolo 7, egli si riserva di presentare una nuova formulazione
che tenga conto del problema della vigilanza di quanti sono in attesa di una
decisione sulla richiesta di asilo in fase di pre-esame, secondo la
prospettazione di alcuni emendamenti. A tale riguardo, si dichiara propenso
ad accogliere il principio contenuto negli emendamenti, una volta
approfondite tutte le implicazioni critiche, sia per l'individuazione dei
luoghi di attesa sia per i profili di tutela verso il provvedimento in
questione.
Il presidente VILLONE sostiene che gli emendamenti rivolti a modificare la
natura della Commissione prevista dall'articolo 3 nel senso di configurarla
alla stregua di una autorità indipendente incorrono in un grave errore
perchè alla Commissione sono affidate invece valutazioni istruttorie per
decisioni proprie di soggetti politicamente responsabili. In altri
emendamenti sono previsti alcuni irrigidimenti procedurali non sempre
opportuni, anche se motivati da ragioni di garanzia: la soluzione potrebbe
essere affidata a una fonte normativa apposita e più flessibile della legge.
Su richiesta del senatore TABLADINI, il RELATORE precisa che il suo parere
contrario all'emendamento 2.1 è dovuto alla salvaguardia di una formulazione
desunta dalla Convenzione di Ginevra. Egli si pronuncia quindi sugli
emendamenti sottoscritti dai senatori Pinggera ed altri, presentati da
ultimo. Dichiaratosi contrario all'emendamento 3.25, esprime parere negativo
anche sul 4.28. In proposito il presidente VILLONE osserva che l'ingresso
non è giuridicamente realizzabile, nei casi in questione, proprio per la
natura delle situazioni regolate.
Il RELATORE, quindi, si pronuncia negativamente sull'emendamento 4.19,
mentre per il 4.30 si rimette alla valutazione del rappresentante del
Governo.
Al riguardo il senatore PINGGERA precisa che si tratta di assicurare la
effettiva conoscibilità degli atti notificati all'interessato.
Il presidente VILLONE ritiene necessaria una formulazione più pertinente.
Il RELATORE, quindi, si riserva una valutazione definitiva sull'emendamento
4.21, che tuttavia considera già compreso nella disposizione finale del
comma 2 dell'articolo 4.
Il sottosegretario SINISI condivide sostanzialmente l'orientamento del
relatore sugli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 5 e si dichiara
d'accordo con l'opinione formulata dal Presidente in merito alla natura
della Commissione e alle decisioni conseguenti: la concessione dell'asilo,
infatti, è da ritenere a suo avviso un atto politico supremo, nel quale non
potrebbero essere coinvolti organi indipendenti o addirittura indifferenti
all'indirizzo politico. Quanto all'emendamento 1.1, osserva che la
Repubblica è una delle forme in cui si esprime lo Stato ma gli accordi e le
convenzioni internazionali sono stipulate dagli Stati ed è possibile anche
nella materia in esame il riferimento a strumenti negoziali internazionali
stipulati in epoca pre-repubblicana; sostiene, inoltre, che le formule
´Statoª e ´Repubblicaª non sono equivalenti e ribadisce che i soggetti di
diritto internazionale sono sempre gli Stati. Quanto agli emendamenti che
propongono modifiche procedimentali, ricorda che l'invio in loco della
Commissione è già realizzato, per ragioni di utilità ed economia, senza che
vi siano apposite previsioni legislative. Sugli emendamenti 4.2 e 4.12, ai
quali il relatore ha dato il proprio consenso, osserva che dovrebbero essere
resi compatibili, mentre l'emendamento 4.30 esige una migliore formulazione.
Sull'emendamento 5.1 si riserva una riflessione ulteriore anche alla stregua
della nuova legge sull'immigrazione.
In merito all'articolo 7, condivide la soluzione delineata dal relatore.
Il presidente VILLONE ritiene che nella seduta successiva si potrebbe
procedere alla votazione degli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 5,
mentre da martedì 10 marzo si potrebbe passare all'esame del nuovo testo
dell'articolo 7 preannunciato dal relatore.
Al riguardo interviene il senatore TABLADINI, con la raccomandazione di
mantenere distinti i casi in cui ci si rivolga al posto di frontiera ovvero
alla questura, al fine di assicurare maggiori garanzie a chi fugge da
situazioni di pericolo.
Il senatore ROTELLI enuncia la sua convinta adesione all'emendamento 1.1 e
ritiene che le formule ´Repubblicaª e ´Statoª non sono affatto equivalenti,
reputando preferibile la prima di esse.
Il presidente VILLONE osserva che nel caso in questione sembra più
pertinente il riferimento allo Stato perchè si tratta della fase di
ammissione dello straniero richiedente asilo e non del trattamento
successivo.
Il senatore ROTELLI replica che nell'ordinamento vigente i diritti
soggettivi sono fatti valere verso la Repubblica.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ 26
FEBBRAIO
Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno della seduta di
domani, giovedì 26 febbraio, è integrato con l'esame della proposta di
indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali per prevenire il fenomeno
della corruzione.
La seduta termina alle ore 16,30.