TITOLO I |
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Art. 1 |
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1. Salvo che sia diversamente disposto, la presente legge
si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e
agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. |
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2. La presente legge non si applica ai cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea, se non in quanto si tratti di norme
più favorevoli, e salvo il disposto dell’articolo 43. |
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2. La presente legge non si applica ai cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea, se non in quanto si tratti di norme
più favorevoli, e salvo il disposto dell’articolo 45. |
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3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a
istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono
fatte salve le disposizioni più favorevoli comunque vigenti nel
territorio dello Stato. |
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a
istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono
fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque
vigenti nel territorio dello Stato. |
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a
istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana
ovvero ad apolidi,
il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali
più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. |
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4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni,
le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai
sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il
valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. |
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5. Le disposizioni della presente legge non si applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. |
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6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di
seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
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7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di
cui al comma 6 e' trasmesso alle competenti commissioni parlamentari che
esprimono il parere entro trenta giorni. Decorso tale termine il regolamento
e' emanato anche in mancanza del parere. |
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Art. 2 |
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Art. 2 |
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1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello
Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti
dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e
dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. |
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono
riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme
di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi
di diritto internazionale generalmente riconosciuti. |
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2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino
italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per
l’Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui
la presente legge o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di
reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le
modalità previste dal regolamento di attuazione. |
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2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino
italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per
l’Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui
la presente legge o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di
reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le
modalità previste dal regolamento di attuazione. Queste
disposizioni valgono anche per le persone giuridiche straniere. |
3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla
vita pubblica locale. Egli esercita l’elettorato nei limiti e con le
modalità previsti dalla presente legge. |
3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla
vita pubblica locale. ((...)) |
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4. Allo straniero è riconosciuta parità di
trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge. |
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5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei
provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno e
l’espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una
lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia
possibile, nelle lingue francese, inglese e spagnola, con preferenza per
quella indicata dall’interessato. |
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6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e
nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi
ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della
giustizia e alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza
nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto
con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in
ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale. L’autorità
giudiziaria, l’autorità di pubblica sicurezza e ogni altro
pubblico ufficiale hanno l’obbligo di informare, nei modi e nei termini
previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni
caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui
provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal
territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in
caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno
altresì l’obbligo di fare pervenire a tale rappresentanza
documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere
trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda
di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure
di protezione temporanea per motivi umanitari. |
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6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e
nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi
ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della
giustizia e alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza
nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto
con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in
ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento.
L’autorità giudiziaria, l’autorità di pubblica
sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l’obbligo di informare,
nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la
rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui
appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà
personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei
minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di
ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l’obbligo di fare
pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
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7. Gli accordi internazionali stipulati per le
finalità di cui all’articolo 9, comma 4, possono stabilire
situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati
interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le
immigrazioni clandestine. |
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8. Lo straniero presente nel territorio italiano e'
comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa
vigente |
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Art. 3 |
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1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
ministri interessati, il Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro, la Conferenza nazionale per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, la Conferenza Stato, città, autonomie locali e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento
programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e
trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
ministri interessati, il Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro, la Conferenza nazionale per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, la Conferenza Stato-città e autonomie locali,
gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attive nell'assistenza e
integrazione degli immigrati, e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il
documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e
degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal
Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento
programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto
dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
ministri interessati, il Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro, la Conferenza nazionale per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, la Conferenza Stato, città, autonomie locali, gli
enti e le associazioni nazionali maggiormente attive nell'assistenza e
integrazione degli immigrati, e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni
tre anni il documento programmatico relativo alla politica
dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che
è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è
emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della
Repubblica ed
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui
risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento
programmatico. |
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2. Il documento programmatico indica le azioni e gli
interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati
membri dell’Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con
le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone
di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di
accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di
carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel
territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con
legge. |
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3. Il documento individua inoltre i criteri generali per
la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato e delinea
gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari,
l’inserimento sociale e l’integrazione culturale degli stranieri
residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle
identità culturali delle persone, e prevede strumenti per un positivo
reinserimento nei paesi di origine. |
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3. Il documento individua inoltre i criteri generali per
la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato e delinea gli
interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari,
l’inserimento sociale e l’integrazione culturale degli stranieri
residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle
identità culturali delle persone, purche' non confliggenti con
l'ordinamento giuridico e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei
paesi di origine. |
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4. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, sono definite
annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento
programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere
nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a
norma dell’articolo 18 della presente legge. I visti di ingresso per
lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati
entro il limite delle quote predette. |
4. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, sono definite
annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento
programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere
nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte a norma dell’articolo 18 della presente legge. I
visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro
autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la
determinazione delle quote e' disciplinata in conformita' con gli ultimi
decreti pubblicati ai sensi della presente legge nell'anno precedente. |
4. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti
Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre
indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto
conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte a norma dell’articolo 18 della presente legge. I
visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro
autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la
determinazione delle quote e' disciplinata in conformita' con gli ultimi
decreti pubblicati ai sensi della presente legge nell'anno precedente. |
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5. Nell’ambito delle
rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i
comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al
perseguimento dei seguenti obbiettivi: |
5. Nell’ambito delle
rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i
comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al
perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare
riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. |
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a) rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato; b) soccorrere gli
immigrati nelle difficoltà d’ordine economico e sociale con
particolare riguardo a quelle inerenti all’alloggio, alla lingua,
all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana. |
((...)) |
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6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottarsi di concerto con il Ministro dell’interno, si provvede
all’istituzione di Consigli territoriali per l’immigrazione, in
cui siano rappresentati gli enti locali, con compiti di analisi delle
esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale. |
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede
all'istituzione di consigli territoriali per l'immigrazione, in cui sono
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione,
gli enti locali, nonche' gli enti e le associazioni localmente attivi nel
soccorso e nell'assistenza degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori
e dei datori di lavoro, con compiti di analisi e di promozione degli
interventi da attuare a livello locale. |
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7. Nella prima applicazione delle disposizioni del
presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1, è
predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i
decreti di cui al comma 4. |
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8. Lo schema del decreto di cui
al comma 7 e' trasmesso alle competenti commissioni parlamentari che
esprimono il loro parere nei trenta giorni successivi al ricevimento. In
difetto di parere entro il termine, il decreto e' adottato. |
8. Lo schema del documento
programmatico di
cui al comma 7 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del
parere. |
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TITOLO II |
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Art. 4 |
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1. L’ingresso nel territorio dello Stato è
consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d’ingresso, salvo i casi di esenzione, e
può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente
istituiti. |
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1. L’ingresso nel territorio dello Stato è
consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d’ingresso, salvo i casi di esenzione, e
può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. |
1. L’ingresso nel territorio dello Stato è
consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d’ingresso, salvo i casi di esenzione, e
può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. |
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di
stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Lo straniero
regolarmente soggiornante in Italia per periodi superiori a tre mesi e che
desideri allontanarsene per farvi ritorno, sarà munito di una
specifica autorizzazione al rientro, rilasciata, alle condizioni e con le
modalità previste dal regolamento di attuazione, dalle competenti
autorità di pubblica sicurezza. |
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di
stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente
al rilascio del visto di ingresso l'autorita' diplomatica o consolare
italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui
comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi
all'ingresso e al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso e di
reingresso e' adottato con provvedimento scritto e motivato che deve essere
comunicato all'interessato unitamente alle modalita' di impugnazione e ad una
traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di
soggiorno e' sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato,
una preventiva comunicazione all'autorita' di frontiera. |
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3. Ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 4, l’Italia, in armonia con gli obblighi
assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali,
consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo
scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di
mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno, sia per il
ritorno nel paese di provenienza. Non potrà essere ammesso in Italia
lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone. |
3. Ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 4, l’Italia, in armonia con gli obblighi
assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali,
consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo
scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di
mezzi di sussistenza sufficienti, per la durata del soggiorno e, fatta
eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, per il ritorno nel paese di
provenienza. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non
soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone. |
3. Ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 4, l’Italia, in armonia con gli obblighi
assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali,
consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo
scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di
mezzi di sussistenza sufficienti, per la durata del soggiorno e, fatta
eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, per il ritorno
nel paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con
apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri
indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non potrà essere ammesso
in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato
una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi. |
3. Ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 4, l’Italia, in armonia con gli obblighi
assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali,
consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo
scopo e le condizioni del soggiorno, nonché, nei casi previsti
dalla presente legge o dal suo regolamento di attuazione, la disponibilità
di mezzi di
sussistenza sufficienti, per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, per il ritorno nel paese di
provenienza. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non
soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Si prescinde, nel corso dei
controlli di frontiera, dalla verifica della disponibilita' di mezzi di
sostentamento in relazione allo straniero per il quale detta verifica sia
stata gia' effettuata ai fini del rilascio del visto di ingresso. |
4. L’ingresso in Italia può essere consentito
con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni
di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso
di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel
visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i
motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi
internazionali sottoscritti e ratificati dall’Italia. |
4. L’ingresso in Italia può essere consentito
con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche
i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi
internazionali sottoscritti e ratificati dall’Italia ovvero a norme
comunitarie. |
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5. Il Ministero degli affari esteri adotta ogni opportuno
provvedimento di revisione o modifica dell’elenco dei Paesi i cui
cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi
derivanti da accordi internazionali in vigore. |
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5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone
tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di
revisione o modifica dell’elenco dei Paesi i cui cittadini siano
soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da
accordi internazionali in vigore. |
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6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e
sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto
di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati,
anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai
fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. |
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7. L’ingresso è comunque subordinato alla
verifica delle ulteriori condizioni ed adempimenti, prescritti con il
regolamento di attuazione della presente legge, ovvero stabiliti dalle
disposizioni vigenti, anche di carattere sanitario. |
7. L’ingresso è comunque subordinato al
rispetto degli adempimenti e delle formalita' prescritti con il regolamento
di attuazione. |
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Art. 5 |
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1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’articolo 4, che siano
muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma
della presente legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato
appartenente all’Unione europea, nei limiti e alle condizioni previsti
da specifici accordi. |
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2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo
le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni dal suo ingresso nel
territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività
previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il
regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di
rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo ed ai
soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre
convivenze. |
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo
le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio
dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto
d’ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione
può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai
soggiorni brevi per motivi di turismo, per l'esercizio delle funzioni di
ministro di culto,
ed ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze. |
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo
le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo
ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività
previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il
regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di
rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di
ministro di culto, ed ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili
e religiosi e altre convivenze. |
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo
le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo
ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le
attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni
vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali
modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di
turismo, ed ai soggiorni per motivi di culto, di residenza elettiva, di
attesa dell`acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, di affari,
di missione, di giustizia, di transito, di attesa di emigrazione in altro
Stato, nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze. |
3. La durata del permesso di
soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso, nei limiti
stabiliti dalla presente legge o in attuazione degli accordi e delle
convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque
essere: |
3. La durata del permesso di
soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso, nei limiti
stabiliti dalla presente legge o in attuazione degli accordi e delle
convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque
essere: |
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a) superiore a tre
mesi, per visite, affari e turismo; |
a) superiore a tre
mesi, per visite, affari e turismo; |
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b) superiore a sei
mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori
che richiedono tale estensione; |
b) superiore a sei
mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori
che richiedono tale estensione; |
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c) superiore ad un
anno, in relazione alla frequenza di un corso, per studio o per formazione; |
c) superiore ad un
anno, in relazione alla frequenza di un corso, per studio o per formazione; il
permesso e' pero' rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; |
c) superiore ad un
anno, in relazione alla frequenza di un corso, per studio o per formazione
debitamente certificata; il permesso e' pero' rinnovabile annualmente nel caso di corsi
pluriennali; |
|
d) superiore a due
anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti
familiari; |
d) superiore a due
anni, per lavoro autonomo e subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti
familiari; |
|
|
e) superiore alle necessità
specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla presente legge
o dal regolamento di attuazione. |
e) superiore alle necessità
specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla presente legge
o dal regolamento di attuazione. |
|
|
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere
richiesto almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto
alla verifica delle condizioni previste per il rilascio. Fatti salvi i
diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento di
attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non
superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. |
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere
richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno
trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla
presente legge. Fatti
salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento di
attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non
superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. |
|
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere
richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova ((...))
prima della
scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per
il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla presente legge. Fatti
salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento di
attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non
superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Fatti
salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento di
attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non
superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. |
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso
è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti
per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. |
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso
è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti
per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, e sempreche' non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e non si tratti di
irregolarita' amministrative sanabili. |
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5. Il permesso di soggiorno e' rifiutato quando mancano
i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' rifiutato quando mancano
i requisiti espressamente previsti dalla presente legge o, in mancanza, i
requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello
Stato. Il permesso di soggiorno e' revocato nei soli casi previsti
espressamente dalla legge. Detti provvedimenti di rifiuto o di revoca non
sono adottati quando siano motivati unicamente da irregolarita'
amministrative sanabili o quando siano sopraggiunti nuovi elementi che
consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, anche per
motivi diversi da quelli per i quali il permesso e' stato originariamente
richiesto o rilasciato. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20,
comma 6. |
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi
internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. |
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6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi
internazionali, resi esecutivi in Italia, quando uno degli Stati
contraenti abbia segnalato, nei modi stabiliti da dette convenzioni o
accordi, che lo straniero non e' ammissibile nel territorio degli Stati
contraenti, salvo
che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o
risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. |
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dall’autorità di uno Stato appartenente
all’Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a
dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini
di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila.
Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall’ingresso
nel territorio dello Stato può essere disposta l’espulsione
amministrativa. |
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8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione
del soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 7 sono
rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione,
conformi ai tipi approvati dal Ministro dell’interno, in attuazione
dell’Azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il
16 dicembre 1996. |
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9. Il permesso di soggiorno è rilasciato,
rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste
dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione per il permesso di
soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questi, per altro tipo di permesso
da rilasciare in applicazione della presente legge. |
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10. Salvi i casi in cui la legge o il suo regolamento
di attuazione lo vietino espressamente, il permesso di soggiorno di durata
non inferiore ad un anno può essere convertito, su richiesta, in
qualunque altro tipo di permesso di soggiorno per il quale il titolare
possegga i requisiti. |
Art. 6 |
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1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di
lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato
anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi
di studio e formazione può essere convertito in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite a norma
dell’articolo 3, comma 4. |
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di
lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato
anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi
di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della
sua scadenza, in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote
stabilite a norma dell’articolo 3, comma 4. |
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di
lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato
anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi
di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito
delle quote stabilite a norma dell’articolo 3, comma 4, secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione. |
|
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli
inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i
documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 4, comma 8, devono
essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio
di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse
dello straniero comunque denominati. |
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3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti
di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto
o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di
soggiorno è punito con l’arresto fino a sei mesi e
l’ammenda fino a lire ottocentomila. |
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4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal
regolamento di attuazione, l’autorità di pubblica sicurezza
può altresì richiedere agli stranieri informazioni e atti
comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte
legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi
nel territorio dello Stato. |
4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal
regolamento di attuazione, l’autorità di pubblica sicurezza,
quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel
territorio dello Stato. |
|
4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal
regolamento di attuazione ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso
di soggiorno,
l’autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio
dello Stato. |
5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalità previste dal regolamento di attuazione.
Dell’avvenuta iscrizione o variazione l’ufficio dà
comunicazione alla questura territorialmente competente. |
5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante
sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le
modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche quando si tratti di
documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di
accoglienza.
Dell`avvenuta iscrizione o variazione l`ufficio dà comunicazione alla
questura territorialmente competente. |
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6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che
soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore
competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali
variazione del proprio domicilio abituale. |
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7. Il documento di identificazione per stranieri è
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro
dell’interno. Esso non è valido per l’espatrio, salvo che
sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. |
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8. Contro
i provvedimenti di cui al presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente. |
8. Contro i
provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo e' ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente. |
8. Contro i
provvedimenti di cui all'articolo 5 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del luogo in cui lo straniero dimora. Salvo che sia diversamente
previsto dalla presente legge, la presentazione del ricorso sospende
l'esecuzione del provvedimento. Allo straniero che sia sprovvisto di altro
permesso di soggiorno, il Questore rilascia un permesso di soggiorno
temporaneo, rinnovabile fino alla decisione definitiva sul ricorso e
utilizzabile, ove il ricorso riguardi il rifiuto di rilascio o di rinnovo o
la revoca di un permesso di soggiorno, per tutte le attivita' consentite dal
possesso del permesso rifiutato o non rinnovato o revocato. |
Art. 7 |
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1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un
motivo che consente il rinnovo senza limiti di tempo, il quale dimostri di
avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può
richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé,
per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno
è a tempo indeterminato. |
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo
che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un
reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può
richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé,
per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno
è a tempo indeterminato. |
|
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per
un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, ((...)) può richiedere al questore
il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i
figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo
indeterminato. |
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche
dallo straniero coniuge o figlio minore conviventi di un cittadino italiano o
di cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia. |
|
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche
dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino
italiano o di cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in
Italia. |
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche
dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore o tutore o affidatario conviventi di un cittadino
italiano o di cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in
Italia. |
3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che
nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno
dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, o
pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia
ottenuto la riabilitazione. Se le circostanze del presente comma si
verificano successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore
dispone la revoca. |
3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che
nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno
dei reati di cui all'articolo 380 nonche', limitatamente ai reati non
colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna,
anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente
al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e'
stata emessa una sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati di
cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e
ricorrono i requisiti previsti dalla legge e' rilasciato un permesso di
soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro
la revoca della stessa e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente. |
|
3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che
nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno
dei reati di cui all'articolo 380 nonche', limitatamente ai reati non colposi
e non perseguibili a querela di parte, all'articolo 381 del codice di procedura penale,
o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, ad una pena non
inferiore a un anno di reclusione per la quale non sia stata ordinata la sospensione
condizionale,
salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della
carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa una
sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al presente
comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrono i requisiti
previsti dalla legge e' rilasciato un permesso di soggiorno. Contro il
rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa
e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui
lo straniero dimora.
Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al
merito. |
4. Oltre a quanto previsto per lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare
della carta di soggiorno può: |
4. Oltre a quanto previsto per lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare
della carta di soggiorno può: |
|
|
a) fare ingresso nel
territorio dello Stato in esenzione di visto; |
a) fare ingresso nel
territorio dello Stato in esenzione di visto; |
|
|
b) svolgere nel
territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge
espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino; |
b) svolgere nel
territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge
espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino; |
|
|
c) accedere ai
servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che
sia diversamente disposto; |
c) accedere ai
servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che
sia diversamente disposto; |
|
|
d) partecipare alla vita pubblica,
esercitando anche l’elettorato nei casi previsti dalla presente legge. |
d) partecipare alla vita
pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto
dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del Capitolo C della
Convenzione sula partecipazione degli stranieri alla vita pubblica, fatta a
Strasburgo il 5 febbraio 1992. |
|
|
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
l’espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi
motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso
appartiene ad una delle categorie indicate dall’articolo 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall’articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle
misure di cui all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
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5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
l’espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi
motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale ((...)). |
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Art. 8 |
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1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si
presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla
presente legge per l’ingresso nel territorio dello Stato. |
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2. Il respingimento con
accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore
nei confronti degli stranieri: |
2. Il respingimento con
accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore
nei confronti degli stranieri: |
|
|
a) che entrano nel
territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera; |
a) che entrano nel
territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e sono
fermati subito dopo l'ingresso; |
a) che, entrando nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo; |
|
b) che, nelle circostanze di cui
al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per
necessità di pubblico soccorso. |
b) che, nelle circostanze di cui
al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per
necessità di pubblico soccorso. |
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Il
respingimento e' registrato dall'autorita' di pubblica sicurezza. |
((...)) |
|
|
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2 bis. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto ed e' comunicato all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato. La presentazione di ricorso non sospende il provvedimento. |
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, e quelle
dell’articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti che disciplinano l’asilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l’adozione di misure di
protezione temporanea per motivi umanitari. |
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei
documenti di cui all’articolo 4 o che deve essere comunque respinto a
norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a
carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha
rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. |
|
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero
privo dei documenti di cui all’articolo 4 senza segnalarne la
presenza a bordo all'organo di polizia di frontiera è tenuto a prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in
quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso
dello straniero. |
4. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero
privo dei documenti di cui all’articolo 4 o che deve essere comunque
respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in
quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso
dello straniero. |
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, e quelle dell’articolo 4,
commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti
che disciplinano l’asilo politico, il riconoscimento dello status di
rifugiato ovvero l’adozione di misure di protezione temporanea per
motivi umanitari. |
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5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza
necessaria presso i valichi di frontiera. |
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6. I respingimenti di cui al presente articolo sono
registrati dall'autoita' di pubblica sicurezza. |
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Art. 9 |
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1. Il Ministro dell’interno e il Ministro degli
affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il
potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l’automazione
delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza,
nell’ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di
livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in
vigore, delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. |
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2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi
automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione
all’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione. |
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3. Nell’ambito e in attuazione delle direttive
adottate dal Ministro dell’interno, i prefetti delle province di
confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla
frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre,
d’intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le
autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di
polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all’attuazione delle direttive emanate in
materia. |
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4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell’interno promuovono le iniziative occorrenti, d’intesa con i
Paesi interessati, al fine di accelerare l’espletamento degli
accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per
migliorare l’efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge.
A tal fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a
titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle
compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro
dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro. |
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5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi
di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri
che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un
soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito. |
|
5. Sono istituiti, presso i valichi di frontiera
aeroportuali nonche' presso gli altri principali valichi individuati in base
ai criteri definiti dal regolamento di attuazione della presente legge servizi di accoglienza al fine di
fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi o che devono essere respinti. Tali servizi sono messi a
disposizione ((...)) all'interno della zona di transito. |
Art. 10 |
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1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque compie attività dirette a favorire l’ingresso degli
stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della
presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a trenta milioni. |
|
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2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizione di
bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. |
|
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizione di
bisogno comunque presenti nel territorio o alla frontiera dello Stato. |
2. Se il fatto di cui al comma 1 è connesso a fine
di lucro, da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda
l’ingresso di cinque o più persone, la pena è della
reclusione da quattro a dodici anni e della multa da lire trenta milioni a
lire cento milioni. Se il medesimo fatto è commesso al fine di reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione, ovvero riguarda l’ingresso di minori da impiegare in
attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena
è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire
cinquanta milioni a lire duecento milioni. |
3. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di lucro o da tre o piu' persone in concorso
tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o piu' persone, e nei casi
in cui il fatto e' commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto
internazionale o di documenti contraffatti la pena e' della reclusione da quattro a dodici
anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui e'
stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge. Se il fatto e' commesso al fine di
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in
attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento la pena e' della
reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni
per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione della
presente legge. |
|
|
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, è sempre
consentito l’arresto in flagranza ed è disposta la confisca del
mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a
pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei
medesimi casi si procede in ogni caso con giudizio direttissimo, salvo che
siano necessarie speciali indagini. |
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito
l’arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di
trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo
destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al
reato. Nei medesimi casi si procede in ogni caso con giudizio direttissimo,
salvo che siano necessarie speciali indagini. |
|
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|
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque al fine di
trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o
nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce
la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme
della presente legge, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con
la multa fino a lire 30 milioni. |
|
4. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è
tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei
documenti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato,
nonché a riferire all’organo di polizia di frontiera
dell’eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di
stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo
degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
cinquecentomila per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più
gravi è disposta la sospensione della licenza, autorizzazione o
concessione rilasciata dall’autorità amministrativa italiana
inerente all’attività professionale svolta e al mezzo di
trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689. |
5. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti
richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato, nonché a
riferire all’organo di polizia di frontiera dell’eventuale
presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui
al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri
trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da
uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata
dall’autorità amministrativa italiana inerente
all’attività professionale svolta e al mezzo di trasporto
utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689. |
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti
richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato, nonché a
riferire all’organo di polizia di frontiera dell’eventuale
presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui
al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri
trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da
uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o
concessione rilasciata dall’autorità amministrativa italiana
inerente all’attività professionale svolta e al mezzo di
trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689. |
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5. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell’ambito delle
direttive di cui all’articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali
possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e
delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale,
quando, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati
previsti dal presente articolo. Dell’esito dei controlli e delle
ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è
trasmesso entro quarantott’ore al procuratore della repubblica il
quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive
quarantott’ore. |
6. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nell’ambito delle direttive di cui
all’articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche
in relazione a
specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di
ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal
presente articolo. Dell’esito dei controlli e delle ispezioni è
redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro
quarantott’ore al procuratore della repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantott’ore.
Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza dell'articolo 352, commi
3 e 4, del codice di procedura penale. |
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nell’ambito delle direttive di cui
all’articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando,
anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati
previsti dal presente articolo. Dell’esito dei controlli e delle
ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è
trasmesso entro quarantott’ore al procuratore della repubblica il
quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive
quarantott’ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza
dell'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. |
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8. I beni immobili ed i beni mobili iscritti in
pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate
alla prevenzione e repressione dei reati previsti nel presente articolo,
possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
immediato in attivita' di polizia; se vi ostano esigenze processuali,
l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano,
in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. |
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9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche ' le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi
reati, anche a livelo internazionale mediante interventi finalizzati alla
collaborazione e all'assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei
Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo
delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". |
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Art. 11 |
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1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato, il Ministro dell’interno può disporre l’espulsione
dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
degli affari esteri. |
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2. L’espulsione è
disposta dal prefetto quando lo straniero: |
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a) è entrato
nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non
è stato respinto ai sensi dell’articolo 8; |
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b) si è
trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di
soggiorno nel temine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o
annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non
è stato richiesto il rinnovo; |
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c) appartiene a taluna delle
categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. |
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3. L’espulsione è disposta in ogni caso con
decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento
penale, l’autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in
flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida,
salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell’articolo 391,
comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non è
applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di
cui all’articolo 12, comma 1. |
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4. L’espulsione è
eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, quando lo straniero: |
4. L’espulsione è
eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, quando lo straniero: |
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a) è espulso
ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio
dello stato oltre il termine fissato con l’intimazione; |
a) è espulso
ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio
dello stato oltre il termine fissato con l’intimazione; |
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b) è espulso ai sensi del
comma 2 e il prefetto, con il decreto di espulsione, rilevi, sulla base di
circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero medesimo si
sottragga all’esecuzione del provvedimento. |
b) e' espulso ai
sensi del comma 2, lettere a) e c), e il prefetto rilevi, tenuto conto di
circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si
sottragga all'esecuzione del provvedimento. |
b) e' espulso ai
sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive ((...)), il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. |
b) e' espulso ai
sensi del comma 2, lettera a), e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze
obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione
del provvedimento, salvi i casi in cui lo straniero presenti ricorso
contro il provvedimento di espulsione o dichiari di trovarsi in una delle
condizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. In tali casi il questore
adotta la misura di cui all'articolo 12.. |
|
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5. Si procede altresi' all'accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del
comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento
attestante la sua identita' e nazionalita' e il prefetto rilevi, tenuto conto
di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e
lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento. |
|
5. Negli altri casi, l’espulsione contiene
l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la
presentazione all’ufficio di polizia di frontiera. |
5. Negli altri casi, l’espulsione contiene
l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la
presentazione all’ufficio di polizia di frontiera. Quando
l'espulsione e' disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore puo'
adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto
rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento
sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. |
6. Negli altri casi, l’espulsione contiene l’intimazione a
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad
osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione
all’ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione e' disposta ai
sensi del comma 2, lettera b), il questore puo' adottare la misura di cui
all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di
circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si
sottragga all'esecuzione del provvedimento. |
5. Negli altri casi, l’espulsione contiene
l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la
presentazione all’ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione
e' disposta ai sensi del comma 2, lettere b) e c), il questore puo' adottare la
misura di cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto
conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento. |
6. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al
comma 1 dell’articolo 12, nonché ogni altro atto concernente
l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati
all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità
di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero,
ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. |
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7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell’articolo 12, nonché ogni altro atto concernente
l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati
all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità
di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero,
ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. |
|
7. Avverso il decreto di espulsione o il provvedimento di
cui al comma 4 può essere presentato unicamente ricorso al pretore,
entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il
termine è di trenta giorni qualora l’espulsione sia eseguita con
accompagnamento immediato. |
|
8. Avverso il decreto di espulsione o il provvedimento di cui al comma
4 può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque
giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine
è di trenta giorni qualora l’espulsione sia eseguita con
accompagnamento immediato. |
|
8. Il ricorso è presentato al pretore del luogo di
residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con
accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al
comma 1 dell’articolo 12, provvede il pretore competente per la
convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo
con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data
di deposito del ricorso, sentito l’interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. |
|
9. Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o
di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento
immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1
dell’articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di
tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di
deposito del ricorso, sentito l’interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. |
8. Il ricorso è presentato al pretore del luogo di
residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con
accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al
comma 1 dell’articolo 12, provvede il pretore competente per la
convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo
con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data
di deposito del ricorso, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile, e tenuto conto del grado di
inserimento sociale, familiare o lavorativo raggiunto dallo straniero e del
rischio che l'esecuzione del provvedimento metta in pericolo il godimento di
diritti fondamentali dell'interessato o dei suoi familiari. Qualora, per qualsiasi
motivo, la decisione del pretore non sia adottata entro dieci giorni dalla
data del deposito del ricorso, il provvedimento di espulsione e' sospeso fino
a che la decisione e' adottata. |
9. Il ricorso di cui ai commi 7, 8 e 10 può essere
sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento
immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione,
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Lo straniero
è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal
giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
all’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura
penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete. |
9. Il ricorso di cui ai commi 7, 8 e 10 può essere
sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento
immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione,
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi,
il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla
presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che
provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita'
giudiziaria. Lo
straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore
designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella
di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di
procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete. |
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto
anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il
ricorso può essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione,
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il
ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla
presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che
provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita'
giudiziaria. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da
un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un
interprete. |
9. Il ricorso di cui ai commi 7, 8 e 10 può essere
sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento
immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione,
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il
ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla
presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che
provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita'
giudiziaria. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da
un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un
interprete. Qualora il ricorso sia accolto, l'autorita' giudiziaria
ordina, ove lo straniero ne sia sprovvisto, il rilascio di un permesso di
soggiorno per i motivi opportuni. |
10. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del
comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma. |
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11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1
è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sede di Roma. |
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11. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, lo
straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero,
quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza. |
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12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, lo straniero
espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando
ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza. |
|
12. Lo straniero espulso non può rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell’interno; in caso di trasgressione, è punito con
l’arresto da due mesi a sei mesi, ed è nuovamente espulso con
accompagnamento immediato anche in caso di impugnativa. |
12. Lo straniero espulso non può rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell’interno; in caso di trasgressione, è punito con
l’arresto da due mesi a sei mesi, ed è nuovamente espulso con
accompagnamento immediato ((...)). |
13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno; in
caso di trasgressione, è punito con l’arresto da due mesi a sei
mesi, ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato. |
12. Lo straniero espulso non può rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell’interno; in caso di trasgressione, è punito con
l’arresto da due mesi a sei mesi, ed è nuovamente espulso con
accompagnamento immediato. Salvo il caso di straniero espulso ai sensi del
comma 1, di norma il reingresso antecedente alla scadenza dei termini e'
autorizzato dal Ministro dell'interno, su richiesta dello straniero espulso,
nei casi in cui e' necessario tutelare il diritto all'unita' familiare
dell'interessato. |
13. Il divieto di cui al comma 12 opera per un periodo di
cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale,
con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 7 e 10, ne
determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni,
sulla base di motivi legittimi addotti dall’interessato e tenuto conto
della complessiva condotta tenuta dell’interessato sul territorio dello
Stato. |
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14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il
pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che
decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la
durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi
legittimi addotti dall’interessato e tenuto conto della complessiva
condotta tenuta dell’interessato sul territorio dello Stato. |
13. Il divieto di cui al comma 12 opera per un periodo di
tre anni, in caso di espulsione eseguita con le modalita' di cui al comma 5,
o di cinque anni, in caso di espulsione eseguita con le modalita' di cui al
comma 4, salvo
che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento
che decide sul ricorso di cui ai commi 7 e 10, ne determinino diversamente la
durata ((...)),
sulla base di motivi legittimi addotti dall’interessato e tenuto conto
della complessiva condotta tenuta dell’interessato sul territorio dello
Stato. |
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15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto
nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge.
In tal caso, il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 12,
comma 1. |
14. Il regolamento di attuazione della legge disciplina
le condizioni e le modalita' di erogazione di contributi o di formazione
professionale ai fini del rimpatrio e del reinserimento sociale, anche quale
cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, del
cittadino straniero espulso che lasci il territorio dello Stato entro il
termine fissato con l'intimazione. |
|
14. L'onere derivante dal comma 9 del presente articolo
e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1998. |
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e' valutato in lire 4
miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno
1998. |
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Art. 12 |
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1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza
l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero
respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero,
ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o
nazionalità, ovvero alla acquisizione di documenti per il viaggio,
ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea o
assistenza più vicino tra quelli individuati o costruiti
preferibilmente in prossimità del confine, con decreto del Ministro
dell’interno di concerto con i Ministri della solidarietà
sociale e del tesoro. |
|
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza
l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero
respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero,
ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o
nazionalità, ovvero alla acquisizione di documenti per il viaggio,
ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea o
assistenza più vicino tra quelli individuati o costruiti ((...)), con decreto del Ministro
dell’interno di concerto con i Ministri della solidarietà
sociale e del tesoro. |
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza
l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero
respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero,
ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o
nazionalità, ovvero alla acquisizione di documenti per il viaggio,
ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, il questore puo' richiedere al tribunale l'applicazione,
nei confronti dello straniero, della sorveglianza speciale della pubblica
sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita',
ovvero disporre
che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza temporanea o assistenza più vicino tra quelli
individuati o costruiti preferibilmente in prossimità del confine, con
decreto del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri della
solidarietà sociale e del tesoro. |
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con
modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno
rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto
dall’articolo 2, comma 5, è assicurata in ogni caso la libertà
di corrispondenza anche telefonica con l’esterno. |
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3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le
quarantotto ore dall’adozione del provvedimento. |
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4. Il pretore, ove ritenga sufficienti i presupposti di
cui all’articolo 11 ed al presente articolo, convalida il provvedimento
del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice civile,
sentito l’interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto
qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale
termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del
ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
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5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore
può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni,
qualora sia imminente l’eliminazione dell’impedimento
all’espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il
questore esegue l’espulsione o il respingimento non appena è
possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore. |
|
|
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore
può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni,
qualora sia imminente l’eliminazione dell’impedimento
all’espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il
questore esegue l’espulsione o il respingimento non appena è
possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore. Qualora scadano
i termini previsti dal presente comma senza che siano stati eseguiti il
respingimento o l'espulsione, allo straniero e' rilasciato un permesso di
soggiorno per i motivi e con la durata determinati dal pretore all'atto della
convalida del provvedimento di cui al presente articolo. |
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5, è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l’esecuzione della misura. |
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7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta
efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura
nel caso questa venga violata. |
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8. Ai fini dell’accompagnamento anche collettivo
alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che
esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che
svolgono attività di assistenza per stranieri. |
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9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e
dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell’interno
adotta i provvedimenti occorrenti per l’esecuzione del presente
articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato,
con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e
altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi.
Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di
contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro. Il
Ministro dell’interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli
interventi di competenza di altri ministri. |
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9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e
dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell’interno
adotta i provvedimenti occorrenti per l’esecuzione di quanto
disposto dal
presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree,
strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e
servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro.
Il Ministro dell’interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli
interventi di competenza di altri ministri. |
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10. Allo straniero che deve essere espulso dal territorio dello Stato sono assicurati, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge, l'informazione sui propri diritti e doveri, l'assistenza di un interprete, la facolta' di ricevere assistenza legale, le cure urgenti o comunque essenziali, la possibilita' di comunicare con i propri familiari, con il proprio difensore e con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratti di lavoro subordinato svolto in condizioni illegali. |
Art. 13 |
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1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice
può ordinare l’espulsione dello straniero che sia condannato per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. |
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Art. 14 |
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1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un
reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell’articolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena
detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo
163 del codice penale, può sostituire la medesima pena con la misura
dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. |
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1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un
reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell’articolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena
detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo
163 del codice penale ne' le cause ostative indicate nell'articolo 12,
comma 1, della presente legge, può sostituire la medesima pena con la misura
dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. |
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2. L’espulsione è eseguita dal questore anche
se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui
all’articolo 11, comma 5. |
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2. L’espulsione è eseguita dal questore anche
se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui
all’articolo 11, comma 4. |
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Art. 15 |
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1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è
autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per
l’esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al
giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua
presenza. L’autorizzazione è rilasciata dal questore anche per
il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare sulla documentata
richiesta dell’imputato o del difensore. |
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2. Il cittadino straniero presente sul territorio
italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli
requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio a spese dello
Stato. Si prescinde, a tal fine, dal possesso da parte del cittadino
straniero di un valido permesso di soggiorno. |
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3. Il cittadino straniero ha diritto a ricevere gli
atti giudiziari a lui indirizzati in lingua a lui comprensibile. |
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4. Allo straniero di cui al comma 1 e allo straniero
che in base alla legge abbia il diritto o l'obbligo di rimanere nel
territorio dello Stato al fine di provvedere personalmente agli atti
processuali indispensabili alla propria difesa, ovvero al fine di mantenersi
a disposizione della autorita' giudiziaria, il questore rilascia un permesso
di soggiorno per motivi di giustizia di durata pari alle documentate esigenze
processuali o giudiziarie. Il permesso e' rinnovabile piu' volte e consente
l'iscrizione nelle liste di collocamento, l'instaurazione di rapporti di
lavoro subordinato e lo svolgimento di attività occasionali di lavoro
autonomo. Il permesso non puo' essere convertito in altro permesso. |
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Art. 15 bis (Trattamento penitenziario) |
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1. Il detenuto straniero ha diritto a ricevere in
lingua a lui comprensibile le informazioni relative ai suoi diritti e ai suoi
obblighi. |
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2. Il detenuto straniero ha diritto a intrattenere corrispondenza
e colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentino
particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari.
In tali casi l'autorita' penitenziaria dispone la presenza di un interprete
ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta. |
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3. L'autorita' penitenziaria, anche in collaborazione
con enti o associazioni di volontariato attivi nel reinserimento sociale dei
detenuti, si adopera per garantire al detenuto straniero concrete possibilita'
di accesso a misure alternative alla detenzione. |
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4. Salvo che debba essere espulso ai sensi degli
articoli 11 o 13, al cittadino straniero detenuto e' rilasciato, allo scadere
della pena, un permesso di soggiorno di durata pari a quella residuata dal
permesso di cui era titolare al momento dell'ingresso nell'istituto di pena. |
Art. 16 |
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1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini
o di un procedimento per taluno dei reati di cui all’articolo 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall’articolo 380
del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali
dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza
o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergono concreti
pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi
ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei predetti
delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del
giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o
con parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale
permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla
violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza e di integrazione sociale. |
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2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed
attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo
straniero per l’efficace contrasto dell’organizzazione criminale
ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei reati indicati
nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di
assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. |
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2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed
attualità del pericolo od alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l’efficace contrasto dell’organizzazione criminale ovvero per la
individuazione o cattura dei responsabili dei reati indicati nello stesso
comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed
integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. |
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l’affidamento della realizzazione del
programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi
sociali dell’ente locale, e per l’espletamento dei relativi
controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacità di favorire l’assistenza e
l’integrazione sociale, nonché la disponibilità di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. |
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4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per
un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso
è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore
della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale
dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. |
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5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio,
nonché l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento
di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora,
alla scadenza del permesso di soggiorno, l’interessato risulti avere in
corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente
prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo
è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale
motivo di soggiorno. |
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5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio,
nonché l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento
di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora,
alla scadenza del permesso di soggiorno, l’interessato risulti avere in
corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente
prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo
è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per motivi
di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. |
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio,
nonché l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento
di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora,
alla scadenza del permesso di soggiorno, l’interessato risulti avere in
corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente
prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo
è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno puo' essere altresi'
convertito in permesso per studio qualora il titolare sia iscritto ad un
corso di studi. |
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6. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo
puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di
pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni o del giudice di sorveglianza, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi
durante la minore eta', e ha dato prova concreta di partecipazione a un
programma di assistenza e integrazione sociale. |
6. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo
puo' essere altresi' rilasciato, al momento delle dimissioni dall'istituto di
pena, anche su richiesta del Tribunale di sorveglianza, ai cittadini
stranieri per i quali sia stato disposto, durante l'espiazione di una pena
detentiva, l'affidamento in prova, sempre che essi non debbano essere espulsi
ai sensi dell'articolo 13 e che possano essere inseriti in un programma di
assistenza e di integrazione sociale. |
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7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998. |
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Art. 17 |
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Art. 17 |
Art. 17 |
1. In nessun caso può disporsi l’espulsione
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per
motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare
di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione. |
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1. In nessun caso può disporsi l’espulsione
o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per
motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare
di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione. |
1. In nessun caso può disporsi l’espulsione
o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere in pericolo a causa di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravita', o
sottoposto a pene o trattamenti disumani o degradanti, ovvero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero
possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto da analogo pericolo. |
2. Neppure è consentita
l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 11, comma
1, nei confronti: |
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a) degli stranieri
minori di anni sedici, salvo il diritto a seguire il genitore o
l’affidatario espulsi; |
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a) degli stranieri
minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l’affidatario espulsi; |
a) degli stranieri
minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l’affidatario espulsi; |
b) degli stranieri
in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell’articolo
7; |
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c) degli stranieri
conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di
nazionalità italiana; |
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d) delle donne in stato di
gravidanza oltre il terzo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del
figlio cui provvedono. |
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d) delle donne in stato di
gravidanza ((...)) o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. |
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e) degli stranieri che necessitino di cure urgenti,
ovvero di cure comunque essenziali che non potrebbero ricevere nel paese di
destinazione; |
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f) degli stranieri che
soggiornano, anche irregolarmente, in Italia da almeno dieci anni. |
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3. Allo straniero privo di permesso di soggiorno per il quale non possa essere disposta l'espulsione ai sensi del presente articolo, il questore rilascia un permesso di soggiorno per i motivi appropriati. |
Art. 18 |
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1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato d’intesa con i Ministri degli affari esteri,
dell’interno, della solidarietà sociale, e con gli altri
Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’articolo
42, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a
disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in
occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare
gravità in Paesi non appartenenti all’Unione europea. |
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2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro
da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull’attuazione
delle misure adottate. |
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TITOLO III |
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Art. 19 |
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1. L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi
di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene
nell’ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui
all’articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresì assegnate
in via preferenziale quote riservate agli stati stranieri non appartenenti
all’Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione
dei flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione.
Nell’ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in
materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti
autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro
dei paesi di provenienza. |
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2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni
fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale sull’andamento dell’occupazione
e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché
sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea
iscritti nelle liste di collocamento. |
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3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in
Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in
apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal
regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le
modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. |
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4. Il regolamento di attuazione prevede forme di
istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle
richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri. |
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5. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998. |
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Art. 20 |
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1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero
residente all’estero deve presentare all’ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio
apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il
datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può
richiedere l’autorizzazione al lavoro di una o più persone
iscritte nelle liste di cui all’articolo 19, comma 3, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
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2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al
lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le
modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero. |
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3. L’ufficio periferico del Ministero del lavoro
rilascia l’autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma
4, e dell’articolo 19, previa verifica delle condizioni offerte dal
datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle
stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili. |
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4. Ai fini di cui al comma 3, l’ufficio periferico
del Ministero del lavoro fornisce mensilmente al Ministero del lavoro il
numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime
classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4,
precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all’Unione
europea con quote riservate. |
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5. L’autorizzazione al lavoro subordinato deve
essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio. |
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6. Il datore di lavoro deve altresi' esibire
all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo
straniero. |
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6. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può
essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad
un anno. |
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7. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. |
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6 bis. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e' rinnovato con durata di due anni a condizione che il titolare dimostri di disporre di un reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale o di aver avuto negli ultimi due anni una gravidanza, una malattia grave, una malattia professionale o un incidente del lavoro regolarmente denunciati. Il permesso e' rinnovato con durata di quattro anni in presenza di regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso da almeno sei mesi. |
7. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è
punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da
lire due milioni a lire sei milioni. |
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8. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con
l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da lire due
milioni a lire sei milioni. |
7. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi di un permesso di soggiorno che consenta lo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre
mesi a un anno o con l’ammenda da lire due milioni a lire sei milioni. |
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8. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato il permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi dello straniero che abbia in corso un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno. |
Art. 21 |
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Art. 21 |
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente
soggiornante, che intenda farsi garante dell’ingresso di uno straniero,
per consentirgli l’inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare
apposita richiesta nominativa, alla questura della provincia di residenza, la
cui autorizzazione all’ingresso costituisce titolo per il rilascio del
visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare
allo straniero alloggio e copertura dei costi per il sostentamento e
l’assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.
L’autorizzazione all’ingresso viene concessa, se sussistono gli
altri requisiti per l’ingresso, nell’ambito delle quote stabilite
e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento
programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e
non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di
ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di
soggiorno per due anni a fini di inserimento nel mercato del lavoro. |
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1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente
soggiornante, che intenda farsi garante dell’ingresso di uno straniero,
per consentirgli l’inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3,
comma 4, apposita
richiesta nominativa, alla questura della provincia di residenza, la cui
autorizzazione all’ingresso costituisce titolo per il rilascio del
visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente
assicurare allo straniero alloggio e copertura dei costi per il sostentamento
e l’assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.
L’autorizzazione all’ingresso viene concessa, se sussistono gli
altri requisiti per l’ingresso, nell’ambito delle quote stabilite
e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento
programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e
non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di
ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di
soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro. |
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente
soggiornante, che intenda farsi garante dell’ingresso di uno straniero,
per consentirgli l’inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo
3, comma 4,
apposita richiesta nominativa, ovvero numerica dalle liste di cui al comma
4, alla questura
della provincia di residenza, la cui autorizzazione all’ingresso
costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve
dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio e
copertura dei costi per il sostentamento e l’assistenza sanitaria per
la durata del permesso di soggiorno. L’autorizzazione
all’ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per
l’ingresso, nell’ambito delle quote stabilite e secondo le
modalità indicate nei decreti di attuazione del documento
programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e
non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere,
previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno della
durata di un anno a
fini di inserimento nel mercato del lavoro. |
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1,
gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore
dell’immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti
patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottarsi con
decreto del Ministro della solidarietà sociale di concerto con i
Ministri dell’interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo
stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di
tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la
suddetta garanzia. |
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2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le
regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del
volontariato operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni,
provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con
regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della solidarietà sociale
di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e della previdenza
sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le
modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni
ammesse a prestare la suddetta garanzia. |
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le
regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del
volontariato operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni,
provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con
regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della solidarietà sociale
di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e della previdenza
sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le
modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni
ammesse a prestare la suddetta garanzia. |
3. La prestazione di garanzia per l’accesso al
lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento
di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di
garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno. |
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4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e
secondo le modalita' stabiliti da detti decreti, i visti di ingresso per
inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori
stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata su
anzianita' di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti
per ottenere il visto di cui al presente comma. |
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalita' stabiliti da detti decreti, i visti di ingresso per inserimento nel mondo del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione. A detti lavoratori e' rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 1. I decreti di cui all'articolo 3, comma 4, stabiliscono i requisiti che il cittadino dovra' possedere per ottenere il visto di cui al presente comma. |
Art. 22 |
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1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato di carattere stagionale con uno straniero devono presentare
all’ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per
territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può
essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle
liste di cui all’articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione. |
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2. L’ufficio periferico del Ministero del lavoro
rilascia l’autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza
maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della
richiesta del datore di lavoro. |
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3. L’autorizzazione al lavoro stagionale può
avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di
nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla
durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di
lavori di più breve periodo da svolgersi presso diversi datori di
lavoro. |
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4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il
rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai
fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre
convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora
se ne verifichino le condizioni. |
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5. Le Commissioni regionali per l’impiego possono
stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e gli
enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l’accesso dei
lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le
convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le
misure per assicurare idonee condizioni di lavoro alla manodopera,
nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l’attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari
relative all’accoglienza. |
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6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per
lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso
di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, è punito ai sensi dell’articolo 20, comma
7. |
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Art. 23 |
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1. In considerazione della durata
limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli
stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si
applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo
le norme vigenti nei seguenti settori di attività: |
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a) assicurazione per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti; |
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b) assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; |
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c) assicurazione
contro le malattie; |
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d) assicurazione di
maternità. |
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2. In sostituzione dei contributi per l’assegno per
il nucleo familiare e per l’assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS un
contributo in misura pari all’importo dei medesimi contributi ed in
base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali
contributi sono destinati ad interventi di carattere socioassistenziale a
favore dei lavoratori di cui all’articolo 42 della presente legge. |
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2. In sostituzione dei contributi per l’assegno per
il nucleo familiare e per l’assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS un
contributo in misura pari all’importo dei medesimi contributi ed in
base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali
contributi sono destinati ad interventi di carattere socioassistenziale a
favore dei lavoratori di cui all’articolo 43 della presente legge. |
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3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono
definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui
al comma 2. |
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4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dell’attività lavorativa. |
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5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell’articolo 3, comma 13, della legge 8
agosto 1995, n. 335, concernenti il trasferimento degli stessi
all’istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del
lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o
da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che
lasciano il territorio dello Stato. |
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5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell’articolo 3, comma 13, della legge 8
agosto 1995, n. 335, concernenti il trasferimento degli stessi
all’istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del
lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o
da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che
lasciano il territorio dello Stato. E' fatta salva la possibilita' di
ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell’articolo 3, comma 13, della legge 8
agosto 1995, n. 335, concernenti il trasferimento degli stessi
all’istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del
lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o
da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano
il territorio dello Stato. E' fatta salva la possibilita' di ricostruzione
della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
Art. 24 |
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1. L’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non
appartenenti all’Unione europea che intendono esercitare nel territorio
dello Stato un’attività non occasionale di lavoro autonomo
può essere consentito a condizione che l’esercizio di tali
attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a
cittadini di uno degli stati membri dell’Unione europea. |
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2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in
Italia una attività industriale, artigianale o commerciale, ovvero
costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche
societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per
l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per
l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti
per l’iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una
attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a
tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio
dell’attività che lo straniero intende svolgere. |
|
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in
Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale,
ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche
societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per
l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per
l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i
requisiti per l’iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di
una attestazione dell’autorità competente in data non anteriore
a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio
dell’attività che lo straniero intende svolgere. |
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in
Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale,
ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a
cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse
adeguate per l’esercizio dell’attività che intende
intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
legge italiana per l’esercizio della singola attività, compresi,
ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri; di
essere in possesso di una attestazione dell’autorità competente
in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi
ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per
l’esercizio dell’attività che lo straniero intende
svolgere. |
3. Il lavoratore non appartenente all’Unione europea
deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di
un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al
livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria. |
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3. Il lavoratore non appartenente all’Unione europea
deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di
un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al
livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, o di corrispondente garanzia da parte
di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel
territorio dello Stato. |
3. Il lavoratore non appartenente all’Unione europea
deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di
un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al
livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, o di corrispondente garanzia da parte
di ente o privato legalmente presenti nel territorio dello Stato. |
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli
previste da accordi internazionali in vigore per l’Italia. |
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5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il
possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla
osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno e
del Ministero eventualmente competente in relazione all’attività
che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso
per lavoro autonomo, con l’espressa indicazione
dell’attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 19. |
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6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione. |
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7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere
rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della
domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro
centottanta giorni dalla data del rilascio. |
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8. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo e' rinnovato qualora lo straniero dimostri di avere in corso regolare attivita' non occasionale di lavoro autonomo ovvero regolare rapporto di lavoro subordinato, nonche' di disporre di reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge, puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo il permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi dello straniero che sia in possesso dei requisiti per il rilascio del visto corrispondente ovvero svolga regolarmente attivita' non occasionale di lavoro autonomo. |
Art. 25 |
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1. Al di fuori degli ingressi per
lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell’ambito delle
quote di cui all’articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
della presente legge disciplina particolari modalità e termini per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi
di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di
lavoratori stranieri: |
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a) dirigenti o
personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in
Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che
abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato
membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di
sedi principali in Italia di società italiane o di società di
altro Stato membro dell’Unione europea; |
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b) lettori
universitari di scambio o di madre lingua; |
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c) professori
universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico
accademico o un’attività retribuita di ricerca presso
università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia; |
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d) traduttori e
interpreti; |
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e) collaboratori
familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno,
rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che
si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; |
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f) persone che,
autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano
periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani
effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro
subordinato; |
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g) lavoratori alle
dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che
siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o
determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni
siano terminati; |
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h) lavoratori
marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel
regolamento di attuazione; |
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i) lavoratori
dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente
retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al
fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche
residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede
all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1655
del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme
internazionali e comunitarie; |
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l) lavoratori
occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero; |
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m) personale
artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di
balletto; |
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n) ballerini,
artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; |
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o) artisti da
impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese
radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici,
nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche; |
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p) stranieri che
siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva
professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge
23 marzo 1981, n. 91; |
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q) giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente
retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti
radiofoniche o televisive straniere; |
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r) persone che, secondo le norme
di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia
attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone
collocate “alla pari”. |
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2. Il regolamento di cui all’articolo 1 contiene
altresì norme per l’attuazione delle convenzioni ed accordi
internazionali in vigore relativamente all’ingresso e soggiorno dei
lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche
o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. |
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3. L’ingresso e il soggiorno dei lavoratori
frontalieri non appartenenti all’Unione europea è disciplinato
dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in
vigore con gli Stati confinanti. |
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TITOLO IV |
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Art. 26 |
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1. Il diritto a mantenere o a riacquistare
l’unità familiare nei confronti di familiari stranieri è
riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non
inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo. |
|
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare
l’unità familiare nei confronti di familiari stranieri è
riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non
inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo
ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi. |
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare
l’unità familiare nei confronti di familiari stranieri è
riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non
inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo
ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi. |
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno
Stato membro dell’Unione europea continuano ad applicarsi le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.
1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del
regolamento di attuazione. |
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3. In tutti i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto
all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in
considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1,
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata
e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176. |
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Art. 27 |
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Art. 27 |
1. Lo straniero può
chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: |
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a) coniuge non
legalmente separato; |
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b) figli minori a
carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero
legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; |
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c) genitori a
carico; |
|
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d) parenti entro il terzo grado, a
carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana. |
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2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. |
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3. Salvo che si tratti di
rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilità: |
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a) di un alloggio
che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di
età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del
consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente
dimorerà; |
|
|
a) di un alloggio
che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica ((...)); |
b) di un reddito annuo derivante
da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di due o tre familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai
fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo
complessivo dei familiari conviventi. |
|
b) di un reddito annuo derivante
da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di due o tre familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. |
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In sostituzione della dimostrazione di detta disponibilita', lo straniero puo' presentare corrispondente garanzia da parte di ente o privato legamente presenti in Italia. Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al presente comma nei casi di ingresso del figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito del genitore. |
4. E’ consentito l’ingresso, al seguito dello
straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro
subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per
lavoro autonomo non occasionale dei familiari con i quali è possibile
attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di
reddito e di disponibilità di alloggio di cui al comma 3. |
|
4. E’ consentito l’ingresso, al seguito dello
straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro
subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per
lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi dei familiari con i quali è
possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti
di reddito e di disponibilità di alloggio di cui al comma 3. |
4. E’ consentito l’ingresso, al seguito dello
straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro
subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per
lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi dei familiari con i quali è
possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti
di reddito e di disponibilità di alloggio di cui al comma 3. I
familiari di cui al comma 1 al seguito del richiedente asilo sono ammessi nel
territorio dello Stato alle medesime condizioni del richiedente stesso. |
5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 26, comma
2, è consentito l’ingresso, al seguito del cittadino italiano o
comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il
ricongiungimento. |
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6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e'
consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno
dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di alloggio e di reddito
di cui al comma 3. |
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6. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della prescritta documentazione, è presentata alla questura
di luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata
con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il
questore, verificata l’esistenza dei requisiti di cui ai commi
precedenti, emette il provvedimento richiesto ovvero un provvedimento di
diniego del nulla osta. |
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7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata
della prescritta documentazione, è presentata alla questura di luogo
di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con
timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il
questore, verificata l’esistenza dei requisiti di cui ai commi
precedenti, emette il provvedimento richiesto ovvero un provvedimento di
diniego del nulla osta. |
6. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della prescritta documentazione, è presentata alla questura
di luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata
con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il
questore, verificata l’esistenza dei requisiti di cui ai commi
precedenti, emette il provvedimento richiesto ovvero un provvedimento di
diniego del nulla osta. Il regolamento di attuazione della legge
stabilisce le modalita' di dimostrazione della sussistenza dei vincoli
familiari richiesti per il ricongiungimento e, in particolare, la
possibilita' di dichiarazione sostitutiva, per i casi in cui la documentazione
non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza,
o, in caso di apolidia, di stabile residenza, dello straniero. |
7. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla
osta, l’interessato può ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui
risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione. |
|
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l’interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione
della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data
di presentazione della domanda e della relativa documentazione. |
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8. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti
dal comma 5. |
|
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5. |
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9. E' consentito il rilascio di un visto di ingresso per visita ai familiari al coniuge e ai familiari stranieri entro il terzo grado del cittadino italiano residente in Italia o dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di un permesso per cure mediche ovvero dello straniero detenuto o internato in un istituto penitenziario nel territorio italiano. Il permesso di soggiorno per visita ai familiari ha la durata indicata nel visto di ingresso, comunque non superiore a tre mesi, e puo' essere rinnovato soltanto per gravi motivi relativi alle condizioni di salute del familiare visitato in Italia. |
Art. 28 |
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1. Fatti salvi i casi di rilascio
o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi
familiari è rilasciato: |
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a) allo straniero
che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento
familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei
casi previsto dall’articolo 27; |
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a) allo straniero che
ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento
familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei
casi previsto dall’articolo 27, ovvero con visto di ingresso per
ricongiugnimento al figlio minore; |
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b) agli stranieri
regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano
contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di
uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti; |
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|
b) agli stranieri
regolarmente soggiornanti ad altro titolo ((...)) che abbiano contratto matrimonio
nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro
dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti aventi diritto a chiedere il ricongiungimento.; |
c) al familiare
straniero regolarmente soggiornante per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo o per studio, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con
il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea
residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in
Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso
di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta
entro sei mesi dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente
posseduto dal familiare; |
|
c) al familiare
straniero regolarmente soggiornante ((...)), in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero
regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare
è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. Qualora
detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido
permesso di soggiorno da parte del familiare; |
c) al familiare
straniero regolarmente soggiornante ((...)), in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero avente
diritto a chiedere il ricongiungimento. In tal caso il permesso del familiare è
convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. Qualora detto
cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di
soggiorno da parte del familiare; |
d) al genitore straniero, anche
naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di
soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal
possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore
richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la
legge italiana. |
|
|
d) al genitore straniero, anche
naturale, ovvero al tutore o all'affidatario di minore italiano o cittadino
di Stato membro dell'Unione europea residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno
per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di
un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non
sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana; |
|
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e) ai minori stranieri nati in
Italia da genitore titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore ad un anno. |
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente
l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione ai corsi di
studio o di formazione professionale, l’iscrizione alle liste di
collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i
requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di
lavoro. |
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3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la
stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell’articolo 27 ed
è rinnovabile insieme con quest’ultimo. |
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3. Salvo quanto previsto dall’articolo 29, il
primo permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di
soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento ai sensi dell’articolo 27 ed è rinnovabile
insieme con quest’ultimo. Negli altri casi il permesso di soggiorno
ha la durata di due anni ed
è successivamente rinnovato per la durata di quattro anni. |
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero
con uno straniero titolare della carta di soggiorno di cui all’articolo
7, è rilasciata una carta di soggiorno. |
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5. In caso di separazione legale o di scioglimento del
matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al
compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno
può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, lavoro
autonomo o per studio, fermi i requisiti di età per lo svolgimento di
attività di lavoro. |
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5. In caso di separazione legale o di scioglimento del
matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al
compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno
può essere convertito, anche in assenza dei requisiti, in permesso per lavoro
subordinato, lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti di età
per lo svolgimento di attività di lavoro. |
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché
contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in
materia di diritto all’unità familiare l’interessato
può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale
provvede, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il
rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento
sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. |
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Art. 29 |
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1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente
e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o
nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento
del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del
genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei
genitori con cui convive. L’assenza occasionale e temporanea dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo
dell’iscrizione. |
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1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente
e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o
nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento
del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del
genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei
genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di eta' il minore che
risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
e' iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello
straniero al quale e' affidato e segue la condizione giuridica di
quest'ultimo, se piu' favorevole. L’assenza occasionale e temporanea dal territorio
dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo
dell’iscrizione. |
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2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al
minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del
genitore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari
valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di
soggiorno. |
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2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al
minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del
genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore
età, ovvero una carta di soggiorno. |
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3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi
con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle
condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano,
può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un
periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della
presente legge. L’autorizzazione è revocata quando vengono a
cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per
attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con
la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva
competenza. |
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4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere
disposta l’espulsione di un minore straniero il provvedimento è
adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. |
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4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere
disposta l’espulsione di un minore straniero ovvero del genitore o
dell'affidatario o del tutore di un minore straniero il provvedimento è
adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. |
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Art. 30 (Disposizioni concernenti
minori affidati al compimento della maggiore eta') |
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1. Al compimento della maggiore eta', allo straniero
nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo
29, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo,
per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al
lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 21. |
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Art. 30 |
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Art. 31 |
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1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno
dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attività delle amministrazioni interessate è
istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un
Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da
rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno e di
grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio, nonché di due rappresentanti dell’A.N.C.I. |
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1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno
dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attività delle amministrazioni interessate è
istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un
Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da
rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno e di
grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio, nonché da due rappresentanti dell’A.N.C.I. e
da un rappresentante dell'Unione province italiane (U.P.I.) e da due
rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel
settore dei problemi della famiglia. |
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2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro da lui delegato sono definiti i compiti del Comitato concernenti
la tutela dei diritti dei minori secondo le previsioni della Convenzione
dell’ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con
legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché l’indicazione delle regole
e delle modalità per il soggiorno, l’affidamento e il rimpatrio. |
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2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro da lui delegato, sentiti i ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato concernenti la
tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione
dell’ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e
sono stabilite le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in eta'
superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi
solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o
famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei
medesimi. |
|
3. Il Comitato indicato al comma 1 si avvale, per
l’espletamento delle attività di competenza, del personale e dei
mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo. |
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TITOLO V |
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Art. 31 |
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Art. 32 |
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1. Hanno l’obbligo di
iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo,
all’assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e
alla sua validità temporale: |
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a) gli stranieri
regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento; |
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b) gli stranieri regolarmente
soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione,
per affidamento, per acquisto della cittadinanza. |
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|
2. L’assistenza sanitaria spetta altresì ai
familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more
dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di
stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin
dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. |
|
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|
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante
tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi
contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula
di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al
servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per
l’iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a
titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo
percentuale, pari a quello previsto per i cittadini italiani, del reddito
complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e
all’estero. L’ammontare del contributo è determinato con
decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del
tesoro e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle
norme vigenti. |
|
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3. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di
durata superiore a tre mesi, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2
è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e
maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un
istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale,
ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i
familiari a carico. Per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale
deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo
annuale, di importo percentuale, pari a quello previsto per i cittadini
italiani, del reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in
Italia e all’estero. L’ammontare del contributo è
determinato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro del tesoro e non può essere inferiore al contributo minimo
previsto dalle norme vigenti. |
4. L’iscrizione volontaria
al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta: |
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a) dagli stranieri
soggiornanti in Italia titolari di un permesso di soggiorno per motivi di
studio; |
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b) dagli stranieri regolarmente
soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell’accordo europeo sul
collocamento alla pari approvato dal Consiglio d’Europa il 24 novembre
1969 e ratificato con legge 18 maggio 1973, n. 304. |
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|
|
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a
corrispondere per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, a
titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfetario negli
importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3. |
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6. Il
contributo per gli stranieri indicato al punto 4, lettere a) e b) non
è valido per i familiari a carico. |
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7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale
è iscritto nella unità sanitaria locale del comune in cui
dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. |
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Art. 32 |
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Art. 33 |
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1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini
stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere
corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe
determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell’articolo 8,
comma 5 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. |
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|
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2. Restano salve le norme che disciplinano
l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a
trattati e accordi internazionali bilaterali e multilaterali di
reciprocità sottoscritta dall’Italia. |
|
|
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3. Ai cittadini stranieri presenti
sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative
all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono
estesi i programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute
individuale e collettiva. Sono in particolare garantiti: |
|
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3. Ai cittadini stranieri presenti
sul territorio nazionale, anche non in regola con le norme relative all’ingresso ed
al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di
medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Sono in particolare garantiti: |
a) la tutela sociale
della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con
le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405 e 25
maggio 1978, n. 194, e con decreto del Ministro della sanità 6 marzo
1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; |
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b) la tutela della
salute del minore in esecuzione alla Convenzione di New York del 20 novembre
1989, ratificata con legge 27 marzo 1991, n. 176; |
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c) le vaccinazioni
secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di
prevenzione collettiva autorizzata dalle regioni; |
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d) gli interventi di
profilassi internazionale; |
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e) la profilassi, la diagnosi e la
cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica di relativi focolai. |
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4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza
oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a
parità con i cittadini italiani. |
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4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza
oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a
parità con i cittadini italiani. Il regolamento di attuazione
definisce i casi di applicazione delle disposizioni del presente comma,
tenendo conto, in particolare, della condizione dello straniero non in regola
con le norme relative all'ingresso e al soggiorno e del divieto di
segnalazione di cui al comma 5. |
5. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare
alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia
obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani. |
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6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero
dell’interno; agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate
nel comma 3 del presente articolo, nei confronti degli stranieri privi di
risorse economiche sufficienti, si provvede nell’ambito delle
disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale, con corrispondente
riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. |
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Art. 33 |
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Art. 34 |
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1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in
Italia e l’eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico
visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tal fine gli
interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria
italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della
stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare
l’avvenuto deposito, presso il cassiere della struttura sanitaria
dell’ammontare, in lire italiane, pari al presumibile costo delle
prestazioni sanitarie richieste, nonché documentare la
disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l’accompagnatore
e per il periodo di convalescenza dell’interessato. La domanda di
rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche
essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. |
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1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in
Italia e l’eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico
visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tal fine gli
interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria
italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della
stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare
l’avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto
del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo le modalita'
stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità
in Italia di vitto e alloggio per l’accompagnatore e per il periodo di
convalescenza dell’interessato. La domanda di rilascio del visto o di
rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un
familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. |
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2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di
permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito
nell’ambito di programmi umanitari definiti ai sensi
dell’articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della
sanità di intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende
sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono
rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario
nazionale. |
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3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata
pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile
finché durano le necessità terapeutiche documentate. |
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4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
profilassi internazionale. |
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Art. 34 |
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Art. 35 |
Art. 34 |
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in
possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia
abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie, è
consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della
cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel
caso di professioni sprovviste di albi, l’iscrizione in elenchi
speciali da istituirsi presso il Ministero della sanità.
L’iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria
per l’esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro
subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati
ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione,
salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza. |
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1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in
possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia
abilitanti all’esercizio delle professioni ((...)), è consentita, in deroga
alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di
professioni sprovviste di albi, l’iscrizione in elenchi speciali da
istituirsi presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal
regolamento di attuazione. L’iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione
necessaria per l’esercizio delle professioni anche con rapporto di
lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono
stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di
specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di
appartenenza. |
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in
possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia
abilitanti all’esercizio delle professioni ((...)), è consentita, in deroga
alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, ((...)) l’iscrizione agli Ordini o
Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi,
l’iscrizione in elenchi speciali da istituirsi presso i Ministeri
competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L’iscrizione ai predetti
albi o elenchi è condizione necessaria per l’esercizio delle
professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire
della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di
diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo
dello Stato di appartenenza. |
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali
per l’autorizzazione all’esercizio delle professioni sanitarie e
per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti
in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni
per il riconoscimento dei titoli saranno definite di concerto tra il Ministro
della sanità ed il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate. |
|
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali
per l’autorizzazione all’esercizio delle professioni ((...)) e per il riconoscimento dei
relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti
con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei
titoli saranno definite dai Ministri competenti di concerto con il Ministro per la ricerca
scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni
di categoria interessate. |
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali
per l’autorizzazione all’esercizio delle professioni ((...)) e per il riconoscimento dei
relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti
con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei
titoli saranno definite di concerto tra i Ministri competenti ed il Ministro per la ricerca
scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni
di categoria interessate. |
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla
scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed
elenchi speciali nell’ambito delle quote definite a norma
dell’articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego
definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di
attuazione. |
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((...)) |
4. In caso di lavoro subordinato, è garantita la
parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini
italiani. |
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((...)) |
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Art. 35 |
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Art. 36 |
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1. I minori stranieri presenti sul territorio sono
soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le
disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso
ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità
scolastica. |
|
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2. L’effettività del diritto allo studio
è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche
mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per
l’apprendimento della lingua italiana. |
|
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|
3. La comunità scolastica accoglie le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto
reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine
promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza, alla tutela
della cultura e della lingua di origine e alla realizzazione di
attività interculturali comuni. |
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|
|
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3
sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una
programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le
associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari
dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. |
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5. Le istituzioni scolastiche nel
quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base
di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono: |
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a)
l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante
l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e
medie; |
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b) la realizzazione
di un’offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente
soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola
dell’obbligo; |
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|
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c) la
predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di
provenienza al fine del conseguimento del titolo dell’obbligo o del
diploma di scuola secondaria superiore; |
|
|
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d) la realizzazione
ed attuazione di corsi di lingua italiana; |
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|
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e) la realizzazione di corsi di
formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in
vigore per l’Italia. |
|
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6. Con regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica
indicazione: |
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|
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a) delle
modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali,
con particolare riferimento all’attivazione di corsi intensivi di
lingua italiana nonché dei corsi di formazione e aggiornamento del
personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado
e dei criteri per l’adattamento dei programmi di insegnamento; |
|
|
|
b) dei criteri per
il riconoscimento dei titoli di studio degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini
dell’inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle
modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri,
anche con l’ausilio di mediatori culturali qualificati; |
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c) dei criteri per
l’iscrizione e l’inserimento nelle classi degli stranieri
provenienti dall’estero, per la ripartizione degli alunni stranieri
nelle classi e per l’attivazione di specifiche attività di
sostegno linguistico; |
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d) dei criteri per la stipula
delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5. |
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Art. 36 |
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Art. 37 |
|
1. In materia di accesso all’istruzione
universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è
assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano,
nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo. |
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|
2. Le università nella loro autonomia e nei limiti
delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al
conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui
all’articolo 3, promuovendo l’accesso degli stranieri ai corsi
universitari di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.
341, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la
mobilità studentesca, nonché organizzando attività di
orientamento e di accoglienza. |
|
2. Le università nella loro autonomia e nei limiti
delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al
conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui
all’articolo 3, promuovendo l’accesso degli stranieri ai corsi
universitari di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.
341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in
particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari
stranieri, stipulando
apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca,
nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza. |
2. Le università nella loro autonomia e nei limiti
delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al
conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui
all’articolo 3, promuovendo l’accesso degli stranieri ai corsi
universitari di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.
341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in
particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari
stranieri compresa tra il cinque e il dieci per cento del totale degli
iscritti negli atenei italiani e stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la
mobilità studentesca, nonché organizzando attività di
orientamento e di accoglienza. |
3. Con il regolamento di
attuazione sono disciplinati: |
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a) gli adempimenti
richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del
permesso di soggiorno per motivi di studio; |
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a) gli adempimenti
richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del
permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con riferimento alle
modalita' di prestazione di garanzia per la copertura economica da parte di
enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel
territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di mezzi sufficienti di
sostentamento da parte dello studente straniero; |
a) gli adempimenti
richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del
permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con riferimento alle
modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di ente
o di privato regolarmente presenti in Italia in luogo della dimostrazione di
disponibilita' di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente
straniero; |
b) la
rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e
l’esercizio di attività lavorative da parte dello studente
straniero; |
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((...)) |
|
c) gli adempimenti
richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del
permesso di soggiorno per motivi di studio; |
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((...)) |
|
d) la
rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e
l’esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato
o autonomo da parte dello straniero titolare; |
|
b) la rinnovabilità del
permesso di soggiorno per motivi di studio e l’esercizio in vigenza di
esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello
straniero titolare; |
d) la
rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio ((...)); |
e)
l’erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri, in coordinamento con le concessioni delle provvidenze previste
dalla normativa vigente in maniera di diritto allo studio universitario; |
|
c) l’erogazione di borse di
studio, sussidi e premi agli studenti stranieri anche a partire da anni di
corso successivi al primo, in coordinamento con le concessioni delle provvidenze previste dalla
normativa vigente in maniera di diritto allo studio universitario e senza
obbligo di reciprocita'; |
e)
l’erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con le
concessioni delle provvidenze previste dalla normativa vigente in maniera di
diritto allo studio universitario; |
f) i criteri per la
valutazione della condizione economica dello straniero ai fini
dell’uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle
provvidenze di cui alla lettera e); |
|
d) i criteri per la valutazione
della condizione economica dello straniero ai fini
dell’uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle
provvidenze di cui alla lettera c); |
|
g) la realizzazione dei corsi di
lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all’istruzione
universitaria in Italia. |
|
e) la realizzazione dei corsi di
lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all’istruzione
universitaria in Italia. |
|
|
|
f) il riconoscimento dei titoli
di studio conseguiti all'estero. |
h) il riconoscimento dei titoli
di studio conseguiti all'estero. |
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal
regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate
dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con
il Ministro dell’interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria
degli studenti stranieri residenti all’estero. |
|
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal
regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate
dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con
il Ministro dell’interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria
degli studenti stranieri residenti all’estero. Lo schema del decreto
e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni. |
|
5. E’ comunque consentito l’accesso ai corsi
universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri in possesso di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di titoli di studio superiore
conseguito in Italia nell’anno scolastico precedente. |
|
5. E’ comunque consentito l’accesso ai corsi
universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri in possesso di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di titoli di studio superiore
conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente. |
5. E’ comunque consentito l’accesso ai corsi
universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri in possesso di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per motivi religiosi, o per
studio, o di altro permesso che abiliti all'iscrizione a corsi di studio, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di titoli di studio superiore
conseguito in Italia ((...)). |
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6. In caso di studi universitari, il permesso di soggiorno per motivi di studio e' rinnovato di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi. E' rinnovato oltre tali limiti su richiesta del Consiglio di facolta' ovvero per consentire allo studente di sostenere l'esame finale. In ogni caso, si deroga dai limiti stabiliti per il rinnovo qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi. Successivamente al conseguimento del titolo di studi il permesso e' ulteriormente rinnovabile per due anni. Puo' essere ulteriormente rinnovato per consentire allo straniero di sostenere gli esami di abilitazione professionale, nonché l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione. |
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7. Al titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio, nel caso di cui al comma 6, e' consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e di lavoro autonomo. |
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8. Il permesso di soggiorno per motivi di studio, nel caso di cui al comma 6, puo' essere convertito in qualunque permesso per il quale il titolare possegga i requisiti e, successivamente al conseguimento del titolo di studio universitario, in un permesso di soggiorno per lavoro anche in mancanza dei relativi requisiti. Non e' consentita la conversione del permesso di soggiorno qualora lo straniero sia titolare di borsa di studio dello Stato condizionata al rientro in patria, salvo che lo straniero rinunci alla borsa entro i termini stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge o restituisca l'importo della borsa ricevuto, nella misura determinata dallo stesso regolamento. |
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Art. 37 |
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Art. 38 |
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1. Le regioni in collaborazione con le province e con i
comuni e con le associazioni o le organizzazioni di volontariato
predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture
ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell’Unione
europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo,
che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle
proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. |
|
1. Le regioni in collaborazione con le province e con i
comuni e con le associazioni o le organizzazioni di volontariato
predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture
ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell’Unione
europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo,
che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle
proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano
individuate situazione di emergenza, puo' disporre l'alloggiamento nei centri
di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni su ingresso e
soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento
dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni. |
1. Le regioni in collaborazione con le province e con i
comuni e con le associazioni o le organizzazioni di volontariato
predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture
ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell’Unione
europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo,
che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. Il Sindaco, quando vengano
individuate situazioni di emergenza, puo' disporre l'alloggiamento nei centri
di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni su ingresso e
soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme
sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali
condizioni. |
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere
autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo
possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, servizi sociali
e culturali idonei a favorire l’autonomia e l’inserimento sociale
degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei
centri, consente convenzioni con enti privati e finanziamenti. |
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3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture
alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze
alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all’offerta
di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione
professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, di assistenza
sociosanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente
per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell’autonomia
personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo
straniero. |
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4. Lo straniero regolarmente soggiornante può
accedere ad alloggio sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i
criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento
degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell’ambito di
strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato,
aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazioni
alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate,
nell’attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
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5. Le regioni concedono contributi a comuni, province,
consorzi di comuni o enti morali, pubblici o privati, per opere di
risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui
abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare
ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso per
lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, motivi familiari, asilo politico
o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo
perduto e comportano l’imposizione, per un numero determinato di anni,
di un vincolo sull’alloggio all’ospitalità temporanea o
alla locazione di stranieri regolarmente soggiornanti. L’assegnazione e
il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è
effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previste dalla
legge regionale. |
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6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno, e gli
stranieri regolarmente soggiornanti che esercitino una regolare
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di
accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali
per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato
in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di
abitazione. |
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6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno, e gli
stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di
collocamento o che
esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai
servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da
ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione. |
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno, e gli
stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di
collocamento o che
esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai
servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da
ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione. |
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Art. 39 |
Art. 37 bis |
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1. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, nonché i
minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno,
sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle
provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale,
incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi (TBC), per i
sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti. |
1. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi (TBC), per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti. |
|
((...)) |
|
|
Art. 38 |
((...)) |
|
|
1. Allo straniero titolare della carta di soggiorno, per
il quale ricorrono i requisiti e le condizioni stabilite dalla legge per il
cittadino, è riconosciuto l’elettorato attivo e passivo nel
comune di residenza secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5,
del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, per i cittadini
dell’Unione europea. |
((...)) |
|
|
2. Per l’esercizio del diritto elettorale di cui al
comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal
decreto legislativo ivi indicato. |
((...)) |
|
|
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal rinnovo per scadenza del mandato dei Consigli comunali eletti
con la consultazione elettorale del 23 aprile 1995. |
((...)) |
|
|
|
|
|
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Art. 39 |
Art. 38 |
Art. 40 |
|
1. Lo Stato, le regioni, le
province e i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, anche in
collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le
autorità o con gli enti pubblici e privati dei Paesi di origine,
favoriscono: |
|
|
|
a) le
attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e
della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali
straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive
modificazioni ed integrazioni; |
|
|
|
b) la diffusione di
ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella
società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro
doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e
dall’associazionismo; alle possibilità di un positivo
reinserimento nel Paese di origine; |
|
|
|
c) la conoscenza e
la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali,
economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e
ogni iniziativa di informazione sulle cause dell’immigrazione e di
prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso
la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri,
periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi
di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi; |
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|
|
d) la realizzazione
di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al
comma 2 per l’impiego all’interno delle proprie strutture di
stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore a due anni in qualità di mediatori interculturali al
fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi; |
|
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e) l’organizzazione di corsi
di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società
multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o
razzisti destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti
privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze
rilevanti in materia di immigrazione. |
|
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|
2. Per i fini indicati nel precedente comma è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un registro delle
associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento
di attuazione della presente legge. |
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|
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e
dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei
cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che
impediscono l’effettivo esercizio dei diritti dello straniero è
istituito, presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, un
organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, nell’ambito delle proprie
attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte
a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica, e la
circolazione delle informazioni sulla applicazione della presente legge. |
|
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e
dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei
cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che
impediscono l’effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero è
istituito, presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, un
organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, nell’ambito delle proprie
attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte
a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica, e la
circolazione delle informazioni sulla applicazione della presente legge. |
|
Art. 40 |
Art. 39 |
Art. 41 |
|
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione
ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il
colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le
convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto
di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle
libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale
e in ogni altro settore della vita pubblica. |
|
|
|
2. In ogni caso compie un atto di
discriminazione: |
|
|
|
a) il pubblico
ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente
un servizio di pubblica utilità che nell’esercizio delle sue
funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che,
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino
ingiustamente; |
|
a) il pubblico
ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente
un servizio di pubblica necessità che nell’esercizio delle sue funzioni compia
od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa
della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente; |
|
b) chiunque imponga
condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi
offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una particolare razza, religione, etnia o
nazionalità; |
|
|
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c) chiunque
illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di
fornire l’accesso all’occupazione, all’alloggio,
all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e
socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o della sua
appartenenza ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; |
|
|
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d) chiunque
impedisca, mediante azioni od omissioni, l’esercizio di una
attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero
regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione
di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione
religiosa, etnia o nazionalità; |
|
|
|
e) il datore di lavoro o i suoi
preposti i quali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e
dalla legge 12 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento
che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i
lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo
etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.
Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole
conseguente all’adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente
maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un
determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione
religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo
svolgimento dell’attività lavorativa. |
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|
3. Il presente articolo si applica anche agli atti
xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti di apolidi e di
cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea presenti in Italia. |
|
3. Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli atti xenofobi,
razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri
Stati membri dell’Unione europea presenti in Italia. |
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Art. 41 |
Art. 40 |
Art. 42 |
|
1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare
la cessazione del comportamento pregiudizievole e dare ogni altro
provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della
discriminazione. |
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|
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche
personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di
domicilio dell’istante. |
|
|
|
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. |
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|
4. Il pretore provvede con ordinanza
all’accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda
emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. |
|
|
|
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto
motivato, assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con
lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a
sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all’istante
un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del
decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o
revoca i provvedimenti emanati nel decreto. |
|
|
|
6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso
reclamo al tribunale nei termini di cui all’articolo 739, comma 2, del
codice di procedure civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737, 738, 739 del codice di procedura civile. |
|
|
|
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice
può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno,
anche non patrimoniale. |
|
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|
8. Chiunque elude l’esecuzione di provvedimenti del
pretore di cui ai commi 4 e 5, e dei provvedimenti del tribunale di cui al
comma 6, è punito ai sensi dell’articolo 388, primo comma, del
codice penale. |
|
|
|
9. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto,
desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai
regimi contributivi, all’assegnazione delle mansioni e delle
qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai
licenziamenti, idonei a fondare, in modo preciso e concordante, la
presunzione dell’esistenza di atti o comportamenti discriminatori in
ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della confessione
religiosa o della cittadinanza, spetta al convenuto l’onere della prova
sulla insussistenza della discriminazione. |
|
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a
proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del
gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione
religiosa o della cittadinanza puo' dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi
alle assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione delle
mansioni e delle qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera
e ai licenziamenti dell'azienda o dell'ente interessati. Il giudice valuta
i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice
civile. |
|
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o
un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in
cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi
dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle
rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta
le discriminazione sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente
articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti
e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. |
|
|
|
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell’articolo 39 posti in essere da imprese
alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello
Stato o delle Regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture,
è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti
pubblici che abbiano disposto la concessione di beneficio, incluse le
agevolazioni finanziarie o creditizie o dell’appalto. Tali
amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono
l’esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi
appalto. |
|
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell’articolo 41 posti in essere da imprese alle
quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato
o delle Regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è
immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste
dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici
che abbiano disposto la concessione di beneficio, incluse le agevolazioni
finanziarie o creditizie o dell’appalto. Tali amministrazioni o enti
revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono
l’esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi
appalto. |
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12. Le regioni, in collaborazione con le province e con
i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, al
fine dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del
fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi. |
|
Art. 42 |
Art. 41 |
Art. 43 |
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1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie destinato
al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18, 35, 37 e 39,
inserite nei programmi annuali e pluriennali dello Stato, delle regioni,
delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme
derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in lire 17.500
milioni per l’anno 1997, in lire 58.000 milioni per l’anno 1998 e
lire 68.000 milioni per l’anno 1999. Alla determinazione del Fondo per
gli anni successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed
integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da
contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
organizzazioni anche internazionali, da organismi dell’Unione europea,
che sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il
regolamento di attuazione disciplina la modalità per la presentazione,
l’esame, l’erogazione, la verifica, la rendicontazione e la
revoca del finanziamento del Fondo. |
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie destinato
al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18, 35, 37 e 38, inserite nei programmi annuali e
pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La
dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al
comma 3, è stabilito in lire 17.500 milioni per l’anno 1997, in
lire 58.000 milioni per l’anno 1998 e lire 68.000 milioni per
l’anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo
affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni anche internazionali,
da organismi dell’Unione europea, che sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo
è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina la
modalità per la presentazione, l’esame, l’erogazione, la
verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo. |
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie destinato
al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18, 36, 38, 40 e 44 inserite nei programmi annuali e
pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La
dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al
comma 3, è stabilito in lire 12.500 milioni per l’anno 1997, in
lire 58.000 milioni per l’anno 1998 e lire 68.000 milioni per
l’anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo
affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni anche internazionali,
da organismi dell’Unione europea, che sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo
è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina la
modalità per la presentazione, l’esame, l’erogazione, la
verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo. |
|
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano,
nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali delle
proprie iniziative e attività concernenti l’immigrazione, con
particolare riguardo all’effettiva e completa attuazione operativa
della presente legge e del suo regolamento, alle attività culturali,
formative, informative, di integrazione e di promozione di pari
opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le
modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le
iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del
Fondo nazionale per l’immigrazione compresa l’erogazione di
contributi agli enti locali per l’attuazione del programma. |
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3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, e comunque da data non posteriore al 1°
gennaio 1998, il 95% delle somme
derivanti dal gettito del contributo di cui all’articolo 13, comma 2,
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento
delle politiche del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette somme
sono versate dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate al predetto Fondo. |
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3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, e comunque da data non posteriore al 1°
gennaio 1998, il 95% delle somme
derivanti dal gettito del contributo di cui all’articolo 13, comma 2,
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento
delle politiche del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette somme
sono versate dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13,
comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a decorrere dal
1° gennaio 2000. |
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Art. 44 (Commissione per le politiche
di integrazione) |
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1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali e' istituita la commissione per le
politiche di integrazione. |
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2. La commissione ha i compiti di predisporre per il
Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto
annuale sullo stato di attuazione delle politiche di integrazione per gli
immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali
politiche nonche' di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti
le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il
razzismo. |
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3. La commissione e' composta da rappresentanti del
dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dei ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale, della sanita', della pubblica istruzione nonche' da
un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo
dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione,
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministro per la solidarieta' sociale. Il presidente della commissione e'
scelto tra i professori di ruolo esperti nelle materie suddette ed e'
collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute dalla commissione
i rappresentanti della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di trento e Bolzano, della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole
questioni oggetto di esame. |
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4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati
l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il
Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonche' i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della
commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo
svolgimento dei propri compiti. |
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5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto
per il funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 43,
comma 1, la commissione puo' affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad
istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante
convenzioni deliberate dalla commissione medesima, e provvedere all'acquisto
di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri
compiti. |
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6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione
puo' avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli
enti locali. |
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TITOLO VI |
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Art. 43 |
Art. 42 (Delega legislativa per
l’attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno
e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea) |
Art. 45 (Delega legislativa per
l’attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno
e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea) |
|
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il
termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo contenente la disciplina organica dell’ingresso,
del soggiorno e dell’allontanamento dei cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea. |
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2. Il decreto legislativo deve
osservare i seguenti principi e criteri direttivi: |
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a) garantire piena
ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla libera
circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento,
con particolare riferimento alla condizione del lavoratore subordinato e del
lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio
in Italia; |
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|
b) assicurare la
massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini
degli altri Stati membri dell’Unione europea per la documentazione del
diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per
l’iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con
eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela
dell’ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità
pubblica; |
|
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|
c) garantire il
diritto all’impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi
restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli
altri stati membri dell’Unione europea mediante ricorso al giudice
ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno
esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale; |
|
|
|
d) assicurare in
ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente
conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali
modificazioni intervenute fino al momento dell’esercizio della delega e
della giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee; |
|
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e) provvedere
all’esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e
regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea; |
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f) assicurare il
necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con
analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di
attuazione; |
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g) contenere ogni disposizione
necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le
norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente
norme di carattere transitorio. |
|
g) prevedere ogni disposizione necessaria alla
concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di
coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di
carattere transitorio. |
|
3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione
preliminare del consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno
sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, alle
competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, trascorso il quale il parere si intende acquisito. Con le medesime
modalità ed entro lo stesso termine, lo schema di decreto legislativo
è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee. |
|
3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione
preliminare del consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno
sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che
devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, trascorso il quale il parere si intende
acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine, lo
schema di decreto legislativo è trasmesso alla Commissione delle
Comunità europee. |
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TITOLO VII |
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Art. 44 |
Art. 43 |
Art. 46 |
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1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni: |
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a) l’articolo
151 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza; |
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b) l’articolo
25 della legge 22 maggio 1975, n. 152; |
|
|
|
c) l’articolo
12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943; |
|
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|
d) l’articolo
5, commi sesto, settimo, ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; |
|
|
|
e) gli articoli 2 e
seguenti del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; |
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|
|
f) l’articolo
4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50; |
|
|
|
g) l’articolo 116 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
|
g) l’articolo 116 del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
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|
h) l'articolo 16 delle
disposizioni sulla legge in generale approvate con regio decreto 16 marzo
1942, n. 262. |
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2. All'articolo 20, comma 2,
della legge 22 dicembre 1991, n. 390, sono soppresse le parole: ",
sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali
di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Stati d'origine degli
studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei
programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo"; |
|
Art. 45 |
Art. 44 |
Art. 47 |
|
1. Il Governo della
Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli
stranieri, nel quale devono essere riunite o coordinate fra loro e con le
norme della presente legge, con le modifiche a tal fine necessarie: |
|
1. Il Governo ((...)) è delegato ad emanare,
entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle
disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite o coordinate
fra loro e con le norme della presente legge, con le modifiche a tal fine
necessarie: |
|
a) le disposizioni
vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni della
presente legge contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
|
|
|
b) quelle della legge 30 dicembre
1986, n. 943 e quelle dell’articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto
1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della presente legge. |
|
|
|
2. Il Governo della Repubblica è altresì
delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le
disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare
pienamente i principi della presente legge o per assicurare la migliore
attuazione. Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con
le disposizioni alla presente legge quelle contenute in altre disposizioni di
legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero. |
|
2. Il Governo ((...)) è altresì delegato ad emanare, entro
il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che
si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente
legge o per assicurare la migliore attuazione. Con le medesime
modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni alla presente
legge quelle contenute in altre disposizioni di legge riguardanti la
condizione giuridica dello straniero. |
|
3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, almeno
sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2,
alle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro quarantacinque
giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, trascorso
il quale il parere si intende acquisito. |
|
3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, almeno sessanta
giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che
devono esprimersi entro quarantacinque giorni ((...)), trascorso il quale il parere si
intende acquisito. |
|
Art. 46 |
Art. 45 |
Art. 48 |
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1. All’onere derivante
dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 47.500 milioni
per il 1997, lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si
provvede: |
|
1. All’onere derivante
dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 42.500 milioni per l'anno 1997, lire 124.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede: |
|
a) quanto a lire
27.500 milioni per l’anno 1997 e lire 104.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai
fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 27.500 milioni per l’anno 1997
ed a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 50.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l’accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 20.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l’accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione, quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri; |
|
a) quanto a lire 22.500 milioni per l’anno 1997 e
lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno
1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l’anno 1997 ed
a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 50.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l’accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 20.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l’accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione, quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri; |
|
b) quanto a lire 20.000 milioni
per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno
1997, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’interno. |
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2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio derivanti
dall’applicazione della presente legge. |
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Art. 49 (Disposizioni finali) |
Art. 45 bis (Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato) |
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1. Nella prima applicazione delle disposizioni della
presente legge si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero
provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione
in via telematica dei dati di identificazione personale nonche' delle
operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il
sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale. |
1. I cittadini stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro centoventi giorni dalla medesima data, regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti. |
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2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1,
valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle
risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di
spesa ivi previsto. |
2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e dalla contestuale attestazione dell'identita' personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia. |
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3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, o un permesso per motivi familiari, quando sussistano i requisiti relativi ai vincoli familiari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato sia in possesso degli specifici requisiti previsti dalla presente legge. |
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4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni. |
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