Emendamenti al testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge nn.2425, 203 e 554 in materia di diritto di asilo

Ti mandiamo gli emendamenti come d’accordo.

Se può essere utile a motivare le proposte sulla questione della manifesta infondatezza, possiamo accludere al documento i testi delle risoluzioni comunitarie a cui ci si riferisce.

A presto

 

Articolo 2

Dopo la lettere b) al comma 1^ inserire:

"c) allo straniero o all’apolide che non voglia avvalersi della protezione del paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, non essendogli assicurati in detto paese i diritti e le libertà riconosciuti nella "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali", adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 1 febbraio 1995 ed autorizzata alla ratifica dalla legge n.302 del 28 agosto 1997, in vigore dal 1 marzo 1998"

Con questa ulteriore ipotesi diviene possibile il riconoscimento dello status di rifugiato alle persone appartenenti a minoranze nazionali alle quali non è permesso l’esercizio di libertà fondamentali per legislazioni o prassi discriminatorie adottate o tollerate da parte dei rispettivi governi.

 

Articolo 7

al comma 3^:

sostituire "il delegato della Commissione centrale" con "il componente della Commissione centrale delegato"

sostituire le parole da "tenuto conto " sino al termine con:

"nel rispetto dei criteri di cui alla Risoluzione del Consiglio dei Ministri responsabili dell’immigrazione del 1^ dicembre 1992 e della Risoluzione del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea del 20 giugno 1995 sulle garanzie minime per le procedure d’asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di cui all’articolo 3 comma 11 quando:

a) ha basato la sua domanda su una falsa identità o su documenti contraffatti, se continua a sostenerne l’autenticità anche a seguito di contestazioni;

b) ha fraudolentemente eluso gli obblighi fondamentali imposti dalle procedure nazionali in materia di richiesta d’asilo;

c) ha fatto richiesta di asilo esclusivamente al fine di bloccare l’esecuzione di un provvedimento di espulsione, se in precedenza ha avuto ampia possibilità, in condizioni di libertà, di presentarla.

.

al termine del comma 4^ inserire tra "personalmente". e "In tutti gli altri casi":

"La dichiarazione di manifesta infondatezza diviene esecutiva solo con provvedimento di conferma emanato dalla competente sezione della Commissione centrale.

Avverso la conferma della dichiarazione di manifesta infondatezza può essere presentato ricorso al giudice ordinario, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il giudice, in caso di accoglimento, concede autorizzazione provvisoria a soggiornare sul territorio sino alla conclusione del procedimento".

La riformulazione del testo è indispensabile ad adeguare la disposizione agli standard europei adottati nelle Risoluzioni citate, a cui anche il testo unificato fa implicitamente riferimento quando richiama gli "atti dell’Unione Europea, anche non vincolanti".

Infatti l’attuale formulazione è notevolmente deteriore rispetto al trattamento assicurato dagli standard europei, con riferimento sia alle procedure adottate, sia ai presupposti del provvedimento di manifesta infondatezza.

In sintesi gli standard europei fissano i seguenti principi:

a. Il principio generale secondo cui "Finché non è presa una decisione in merito al ricorso (...) il richiedente asilo è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro in questione " (Risol. del Consiglio del 20.6.1995, p.17);

b. Nel caso di deroga da parte della legislazione nazionale al principio (come nel caso di dichiarazione di manifesta infondatezza per le conseguenze che ne derivano) viene predisposto un duplice sistema di garanzie:

b1. Quanto alla procedure:

"il richiedente asilo dovrebbe avere almeno la possibilità di chiedere, agli organi di cui al punto 8 (tribunale od organo di revisione indipendente), la concessione di un’autorizzazione provvisoria a soggiornare nel territorio dello Stato durante il procedimento dinanzi a tali organi a causa delle particolari circostanze del suo caso" (Risol.cit. p.17).

In coerenza con questa previsione si propone di inserire la possibilità di ricorrere al giudice ordinario, in funzione monocratica, competente per territorio al fine di valutare la concessione dell’autorizzazione provvisoria al soggiorno.

"... si dovrà almeno garantire che la decisione sulla domanda sia presa ad un livello elevato e che sufficienti misure supplementari assicurino la giustezza della soluzione" (Risol. cit. p.21).

Per queste ragioni si propone che la decisione sia adottata da un componente della Commissione e che riceva conferma dalla sezione della Commissione stessa prima di divenire esecutiva.

b2. Quanto ai presupposti la divergenza è evidente perché le risoluzioni comunitarie fanno tutte riferimento a "criteri obiettivi non inerenti alla domanda stessa", quindi elementi di fatto, accertati obiettivamente, che sono incompatibili, almeno a livello indiziario, con l’autenticità della domanda.

Nella formulazione del testo unificato le prime tre ipotesi sono invece tutte riferite ad elementi inerenti la domanda stessa (carenza o contraddittorietà delle motivazioni, inconsistenza degli elementi di prova): in altri termini attraverso la manifesta infondatezza si viene ad introdurre una fase preliminare di valutazione sommaria di merito, affidata ad un organo non indipendente e con effetti tendenzialmente definitivi, vista l’estrema difficoltà che comporta il ricorso presentato dopo il provvedimento di respingimento.

L’emendamento proposto richiama invece elementi obiettivi non inerenti la domanda, in coerenza con i p.9 e 10 della Risoluzione dei Ministri del 1 dicembre 1992 di cui riprende quasi testualmente la formulazione. Sulla base dello stesso testo si propone di riformulare la lett. d).