(GRUPPO DI RIFLESSIONE 16/2/1998)

EMENDAMENTI RELATIVI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425, 203 E IN MATERIA DI DIRITTO DI ASILO

 

Art.2

2.1 Alla lettera a) del comma 1 sopprimere le parole da "al quale e' riconosciuto" fino a "14 febbraio 1970, n.95, e". Inoltre, alla fine della stessa lettera aggiungere il seguente periodo: "a detto straniero o apolide e' riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 195 1, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31.1.1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95;".

2.2 Alla lettera b) del comma 1 sostituire le parole "ed esposto" con le seguenti: "o esposto".

2.3 Dopo la lettera b) del comma 1 aggiungere la seguente lettera: "c) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale non essendogli assicurati in detto Paese i diritti e le liberta' riconosciuti nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, adottata dal Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa del 1 febbraio 1995 ed autorizzata alla ratifica dalla legge 28 agosto 1997, n.302."

 

Art.3

3.1 Al comma 4 sostituire le parole "designato dal Ministro dell'interno" con le seguenti: "designato dal Preseidente del Consiglio dei ministri"

3.2 Al comma 4, dopo le parole "supplente per ogni componente della Commissione." aggiungere il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani.".

3.3 Sostituire il comma 11 bis con il seguente: "11 bis. I componenti di ciascuna sezione sono delegati ad effettuare il pre-esame della domanda di asilo di cui all'articolo 7.".

3.4 Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Partecipa al consiglio di presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con funzioni consultive.".

 

Art.4

4.1 Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, le seguenti:

"c) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di cittadinanza o di dimora;

d) al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione.".

Corrispondentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi indicata al comma 1 lettera c) l'autorità che riceve la domanda provvede all'audizione del richiedente asilo e successivamente trasmette verbale alla Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga che sussistano motivi per il riconoscimento del diritto di asilo, richiede al Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica. Nell'ipotesi indicata al comma 4 lettera d) e qualora si tratti di vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per il tramite dell'ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della Repubblica ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di primo scalo, per gli adempimenti previsti in questo comma".

4.2 Al comma 3, dopo le parole "eleggere domicilio nel territorio dello Stato" inserire le seguenti: "ai soli fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge".

 

Art.5

5.1 Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "L'istanza di asilo dei minori non accompagnati non e' sottoposta al pre-esame di cui all'articolo 7.".

 

Art.7

7.1 Alla lettera a) del comma 2 bis, dopo le parole "nel predetto Stato", inserire le seguenti: "e, in base alla legislazione ivi vigente, ottenere asilo,".

7.2 Alla fine del comma 2 ter e' aggiunto il seguente periodo: "Nei casi in cui non risulti che l'Italia sia lo Stato responsabile dell'esame della domanda, la decisione e' assunta previa consultazione di un membro del consiglio di presidenza della Commissione centrale, che valuta anche se esistano ragioni particolari attinenti alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 per ritenere opportuno che l'esame della domanda abbia luogo in Italia, pur incombendo la responsabilita' ad altro Stato.".

7.3 Al comma 3 bis sopprimere le parole "ove necessario".

7.4 Alla lettera b) del comma 3 bis sostituire le parole "con sentenza anche non definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale" con le seguenti: "con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale".

7.5 Alla lettera b) del comma 3 bis sostituire le parole da "ovvero quando lo stesso" fino a "19 marzo 1990, n.55" con le seguenti: "ovvero quando lo stesso risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche".

7.6 Al comma 4, dopo le parole "In tutti gli altri casi" inserire le seguenti: ", salvo che l'interessato abbia titolo a fare ingresso o a soggiornare nel territorio dello Stato o che debba essere adottato il provvedimento di impossibilita' temporanea di rimpatrio previsto dal comma 2 dell'articolo 10.".

 

Art.9

9.1 Al comma 5, prima delle parole "salvo quanto previsto" inserire le seguenti: "salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e".

9.2 Al comma 6, le parole "ai quali sia stato rifiutato lo status di rifugiato" sono sostituite dalle seguenti: "ai quali non sia stato riconosciuto il diritto d'asilo".

 

Art.10

10.1 Aggiungere, alla fine, il seguente comma: "4. Qualora, per gravi e fondati motivi di carattere umanitario o sulla base delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione, sia impossibile il rimpatrio di un cittadino straniero e all'interessato non possano essere applicate disposizioni piu' favorevoli, e' adottato il provvedimento di impossibilita' temporanea di rimpatrio previsto dal comma 2."

 

Art.11

11.1 Al comma 3, le parole "in via immediata" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di quindici giorni".

11.2 Al comma 4, dopo le parole "In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3" inserire le seguenti: ", salvi i casi di forza maggiore,".

11.2 Al comma 6 sopprimere le parole da: "Qualora il procedimento" fino a "commissione centrale".

 

Art.12

12.1 Al comma 2, sostituire le parole "Il rifugiato" con le seguenti: "Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo".

 

Art.13

13.1 Al comma 1, sostituire le parole "prima di ogni scadenza quinquennale" con le seguenti: "prima della scadenza".

 

Art.14

14.1 Alla fine del comma 4 aggiungere il seguente periodo: "In tal caso il Questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.".

 

Art.16

16.1 Nella rubrica, sostituire la parola "rifugiato" con le seguenti: "titolare del diritto di asilo".

16.2 Al comma 1, sostituire la parola "rifugiato" con le seguenti: "titolare del diritto di asilo".

 

Nota: Restano sospese le questioni relative ai seguenti punti:

a) Eventuale modifica della previsione, al comma 2 dell'articolo 12, di un permesso della durata di cinque anni anche per il titolare di diritto di asilo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 (necessario almeno coordinarla con una previsione esplicita di verifica della permanenza del diritto di asilo su iniziativa della Commissione o su richiesta del Governo).

b) Opportunita' di un piu' preciso coordinamento, al comma 1 dell'articolo 15, con le disposizioni della legge sull'immigrazione in relazione ai servizi di accoglienza alla frontiera (in quella legge, i servizi sono solo "previsti" e non "istituiti").