(GRUPPO DI RIFLESSIONE 18/2/1998)

EMENDAMENTI RELATIVI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425, 203 E IN MATERIA DI DIRITTO DI ASILO

Integrato e corretto in base ad alcune delle osservazioni del CIR del 16 e 17/2/1998

(gli emendamenti su cui il parere del CIR e' - sia pure con motivazioni

articolate - negativo sono evidenziati in corsivo)

Art.2

2.1 Alla lettera a) del comma 1 sopprimere le parole da "al quale e' riconosciuto" fino a "14 febbraio 1970, n.95, e". Inoltre, alla fine della stessa lettera aggiungere il seguente periodo: "a detto straniero o apolide e' riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 195 1, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31.1.1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95;".

2.2 Alla lettera b) del comma 1 sostituire le parole "ed esposto" con le seguenti: "o esposto".

2.3 Dopo la lettera b) del comma 1 aggiungere la seguente lettera: "c) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale non essendogli assicurati in detto Paese i diritti e le liberta' riconosciuti nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, adottata dal Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa del 1 febbraio 1995 ed autorizzata alla ratifica dalla legge 28 agosto 1997, n.302."

Nota: Gli emendamenti 2.2 e 2.3 potrebbero essere presentati comunque, allo scopo di attivare la discussione in Commissione.

 

Art.3

3.1 Al comma 4 sostituire le parole "designato dal Ministro dell'interno" con le seguenti: "designato dal Presidente del Consiglio dei ministri"

3.2 Al comma 4, dopo le parole "supplente per ogni componente della Commissione." aggiungere il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani.".

3.3 Sostituire il comma 11 bis con il seguente: "11 bis. I componenti di ciascuna sezione sono delegati ad effettuare il pre-esame della domanda di asilo di cui all'articolo 7.".

Nota: La cosa potrebbe essere effettivamente impraticabile. Le maggiori garanzie auspicate potrebbero essere piu' adeguatamente ottenute se venisse approvato l'emendamento CIR relativo al controllo giurisdizionale (art.7).

3.4 Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Partecipano al consiglio di presidenza anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4, a turno, e, con funzioni consultive, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.".

 

Art.4

4.1 Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, le seguenti:

"c) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di cittadinanza o di dimora;

d) al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione.".

Corrispondentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi indicata al comma 1 lettera c) l'autorità che riceve la domanda provvede all'audizione del richiedente asilo e successivamente trasmette verbale alla Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga che sussistano motivi per il riconoscimento del diritto di asilo, richiede al Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica. Nell'ipotesi indicata al comma 4 lettera d) e qualora si tratti di vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per il tramite dell'ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della Repubblica ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di primo scalo, per gli adempimenti previsti in questo comma".

4.2 Al comma 3, dopo le parole "eleggere domicilio nel territorio dello Stato" inserire le seguenti: "ai soli fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge".

 

Art.5

5.1 Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "L'istanza di asilo dei minori non accompagnati non e' sottoposta al pre-esame di cui all'articolo 7.".

Nota: Il CIR fa osservare che la cosa potrebbe tradursi in uno svantaggio per il minore, in tutti quei casi in cui il pre-esame condurrebbe all'attribuzione della responsabilita' allo Stato che abbia gia' riconosciuto come rifugiati i familiari del minore (art.4 Dublino).

 

Art.7

7.1 ((...))

7.2 Dopo il comma 2 ter e' aggiunto il seguente comma: "2 quater. E' fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo della Commissione centrale di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla presente legge.".

Nota: Il CIR fa osservare che un emendamento di questo tipo potrebbe essere controproducente perche' renderebbe evidente il rischio che l'Italia faccia da polo di attrazione per tutti i titolari di diritto d'asilo ex art.2, co.1, lettera b). La stessa forma di tutela si potrebbe ottenere con il rafforzamento del controllo giurisdizionale dei provvedimenti negativi.

7.3 Al comma 3 bis sopprimere le parole "ove necessario".

7.4 Alla lettera b) del comma 3 bis sostituire le parole "con sentenza anche non definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale" con le seguenti: "con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale".

7.5 Alla lettera b) del comma 3 bis sostituire le parole da "ovvero quando lo stesso" fino a "19 marzo 1990, n.55" con le seguenti: "ovvero quando lo stesso risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche".

Nota: il CIR propone di sostituire gli emendamenti 7.4 e 7.5 con quello, piu' drastico, fatto proprio da Lubrano ed altri.

7.6 Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Qualora l'Italia non sia lo Stato responsabile, ai sensi delle convenzioni intenazionali cui aderisce, dell'esame di una domanda ritenuta ammissibile, e' avviata immediatamente la procedura di richiesta di ammissione, nel territorio dello Stato responsabile, dello straniero richiedente asilo, secondo quanto previsto da dette convenzioni.".

7.7 Al comma 4, sostituire le parole "In tutti gli altri casi" con le seguenti: "Salvo che l'interessato abbia comunque titolo a fare ingresso o a soggiornare nel territorio dello Stato o che siano verificate le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 10, in tutti gli altri casi".

Nota: Riguardo alla parte in corsivo, il CIR ritiene che, una volta rafforzato il controllo giurisdizionale, il rischio di respingimento verso situazioni a rischio sia grandemente ridotto. Tuttavia, stante il fatto che le condizioni che giustificherebbero il provvedimento di impossibilita' temporanea di rimpatrio possono verificarsi anche per stranieri che non presentano domanda di asilo o che la presentano priva di qualunque fondatezza, sembra opportuno mantenere questo emendamento e il successivo 10.4.

7.8 Al comma 4, sostituire le parole da "il funzionario di frontiera" fino alla fine del comma, con le seguenti: "ovvero qualora il pre-esame non possa essere effettuato entro due giorni, il funzionario di frontiera dispone che il richiedente sia trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, di cui all'articolo 12, comma 1, della Legge "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero." Il funzionario della Questura provvede alla notifica del provvedimento di inammissibilita' al richiedente silo, verso il quale e' ammesso ricorso ai sensi del comma 5 del presente articolo.

Dopo il comma 4, sono inoltre aggiunti i seguenti commi:

"4bis. Il richiedente asilo e' trattenuto nel centro di cui al comma precedente con modalita' tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignita'.

4ter. La polizia di frontiera trasmette copia degli atti alla Questura competente per territorio e al Pretore, senza ritardo e comunque entro le 48 ore dal provvedimento di cui al comma 4

4 quater. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui ai commi 2 e 3, convalida il provvedimento della Polizia di frontiera nei modi di cui all'art. 737 del c.p.c., sentito l'interessato.In tal caso, la polizia di frontiera procede al respingimento dello straniero ove non sussista altro titolo per l'ammissione nel territorio. In ogni caso, il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato entro le 48 ore successive. Il Pretore, in caso di mancata convalida del provvedimento per insussistenza dei presupposti di legge, ordina alla questura di ricevere la domanda d'asilo.

4quinquies. La permanenza nel centro non potra' protarsi oltre un periodo di complessivi 20 giorni. Su richiesta del Questore , il Pretore puo' prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'esecuzione del respingimento.".

7.9 Il primo periodo del comma 5 e' sostituito dai seguenti: "Avverso il provvedimento di inammissibilita' della domanda di asilo, di dichiarazione di manifesta infondatezza, di respingimento della domanda ai sensi del comma 3-bis o di attribuzione della responsabilita' di esame della domanda ad altro Stato e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio. La presentazione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il TAR decide con ordinanza entro e non oltre quindici giorni"

Nota: Questi ultimi due emendamenti, che hanno bisogno di sistemazione formale, sono ispirati agli emendamenti CIR sul rafforzamento del controllo giurisdizionale, e potrebbero sostituire gli emendamenti 3.3, 7.2, 7.3 e quelli, in fase di elaborazione, sulla manifesta infondatezza.

 

Art.9

9.1 Al comma 5, prima delle parole "salvo quanto previsto" inserire le seguenti: "salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e".

9.2 Al comma 6, le parole "ai quali sia stato rifiutato lo status di rifugiato" sono sostituite dalle seguenti: "ai quali non sia stato riconosciuto il diritto d'asilo".

 

Art.10

10.1 Aggiungere, alla fine, il seguente comma: "4. Qualora, per gravi e fondati motivi di carattere umanitario o sulla base delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione, sia impossibile il rimpatrio di un cittadino straniero e all'interessato non possano essere applicate disposizioni piu' favorevoli, e' adottato il provvedimento di impossibilita' temporanea di rimpatrio previsto dal comma 2."

10.2 Al comma 1 sopprimere le parole ", in via eccezionale,".

 

Art.11

11.1 Al comma 3, le parole "in via immediata" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di quindici giorni".

11.2 Al comma 4, dopo le parole "In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3" inserire le seguenti: ", salvi i casi di forza maggiore,".

11.3 Al comma 6 sopprimere le parole da: "Qualora il procedimento" fino a "commissione centrale".

Nota: In alternativa, conformemente con quanto proposto dal CIR si potrebbe considerare l'emendamento 15.1.

 

Art.12

12.1 Al comma 2, sostituire le parole "Il rifugiato" con le seguenti: "Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo".

 

Art.13

13.1 Al comma 1, sostituire le parole "prima di ogni scadenza quinquennale" con le seguenti: "prima della scadenza".

 

Art.14

14.1 Alla fine del comma 4 aggiungere il seguente periodo: "In tal caso il Questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.".

 

Art.15

15.1 Al comma 3 sostituire le parole "con esclusione del tempo" con le seguenti: ", incluso il tempo".

Nota: Questo emendamento, suggerito dal CIR, e' alternativo all'emendamento 11.3.

 

Art.16

16.1 Nella rubrica, sostituire la parola "rifugiato" con le seguenti: "titolare del diritto di asilo".

16.2 Al comma 1, sostituire la parola "rifugiato" con le seguenti: "titolare del diritto di asilo".

 

Nota: Restano sospese le questioni relative ai seguenti punti:

a) Eventuale modifica della previsione, al comma 2 dell'articolo 12, di un permesso della durata di cinque anni anche per il titolare di diritto di asilo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 (necessario almeno coordinarla con una previsione esplicita di verifica della permanenza del diritto di asilo su iniziativa della Commissione o su richiesta del Governo).

b) Opportunita' di un piu' preciso coordinamento, al comma 1 dell'articolo 15, con le disposizioni della legge sull'immigrazione in relazione ai servizi di accoglienza alla frontiera (in quella legge, i servizi sono solo "previsti" e non "istituiti").