(GRUPPO DI RIFLESSIONE 22/2/1998)

EMENDAMENTI ULTERIORI RELATIVI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425, 203 E IN MATERIA DI

DIRITTO DI ASILO

Nota: Il Gruppo di Riflessione auspica che siano presentati ed accolti gli emendamenti elaborati dal CIR. Le proposte contenute nel presente documento intendono completare quei suggerimenti ed indicare, in corrispondenza ad alcuni punti, specificati nel seguito, soluzioni alternative, da considerare pero' solo nell'ipotesi sfavorevole che le proposte del CIR non trovino il consenso che meritano.

Art.2

2.1 Alla lettera b) del comma 1 sostituire le parole "ed esposto" con le seguenti: "o esposto".

2.2 Dopo la lettera b) del comma 1 aggiungere la seguente lettera: "c) allo straniero o all’apolide che non voglia avvalersi della protezione del paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, non essendogli assicurati in detto paese i diritti e le libertà riconosciuti nella "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali", adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 1 febbraio 1995 ed autorizzata alla ratifica dalla legge n.302 del 28 agosto 1997, in vigore dal 1 marzo 1998."

 

Art.3

3.1 Al comma 4 sostituire le parole "designato dal Ministro dell'interno" con le seguenti: "designato dal Presidente del Consiglio dei ministri".

3.2 Al comma 4, dopo le parole "supplente per ogni componente della Commissione." aggiungere il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani.".

3.3 Inserire all'inizio del comma 11 bis le seguenti parole: "I componenti di ciascuna sezione sono delegati ad effettuare il pre-esame della domanda di asilo di cui all'articolo 7. In via eccezionale".

3.4 Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Partecipano al consiglio di presidenza anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4, a turno, e, con funzioni consultive, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.".

Nota: L'emendamento completa un emendamento CIR di contenuto quasi identico.

 

Art.4

4.1 Al comma 3, dopo le parole "eleggere domicilio nel territorio dello Stato" inserire le seguenti: "ai soli fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge".

 

Art.7

7.1 Dopo il comma 2 ter e' aggiunto il seguente comma: "2 quater. E' fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo della Commissione centrale di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla presente legge, qualora la legislazione vigente nello Stato responsabile dell'esame della domanda, ai sensi delle convenzioni internazionali di cui al comma 2 ter, non preveda alcuna forma di protezione per la specifica situazione dichiarata dal richiedente.".

7.3 Al comma 3 sostituire le parole "il delegato della Commissione centrale" con le seguenti: "il componente o il delegato della Commissione centrale"

7.4 Al comma 3 sostituire le parole da "tenuto conto " sino al termine con le seguenti: "nel rispetto dei criteri di cui alla Risoluzione del Consiglio dei Ministri responsabili dell’immigrazione del 1 dicembre 1992 e della Risoluzione del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea del 20 giugno 1995 sulle garanzie minime per le procedure d’asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di cui all’articolo 3 comma 11 quando:

a) ha basato la sua domanda su una falsa identità o su documenti contraffatti, se continua a sostenerne l’autenticità anche a seguito di contestazioni;

b) ha fraudolentemente eluso gli obblighi fondamentali imposti dalle procedure nazionali in materia di richiesta d’asilo;

c) ha fatto richiesta di asilo esclusivamente al fine di bloccare l’esecuzione di un provvedimento di espulsione, se in precedenza ha avuto ampia possibilità, in condizioni di libertà, di presentarla.

7.5 Dopo il primo periodo del comma 4 inserire i seguenti periodi: "La dichiarazione di manifesta infondatezza diviene esecutiva solo con provvedimento di conferma emanato dalla competente sezione della Commissione centrale. Avverso la conferma della dichiarazione di manifesta infondatezza può essere presentato ricorso al giudice ordinario, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice, in caso di accoglimento, concede autorizzazione provvisoria a soggiornare sul territorio sino alla conclusione del procedimento".

7.6 Al comma 3 bis sopprimere le parole "ove necessario".

7.7 Alla lettera b) del comma 3 bis sostituire le parole "con sentenza anche non definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale" con le seguenti: "con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale".

7.8 Alla lettera b) del comma 3 bis sostituire le parole da "ovvero quando lo stesso" fino a "19 marzo 1990, n.55" con le seguenti: "ovvero quando lo stesso risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche che si siano rese responsabili dei crimini di cui alla lettera F).a) dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra.".

Nota: Gli emendamenti 7.7 e 7.8 sono da considerarsi come emendamenti "di seconda istanza" rispetto all'emendamento CIR all'art. 7, co. 3 bis, di cui si auspica l'accogimento.

7.9 Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Qualora l'Italia non sia lo Stato responsabile, ai sensi delle convenzioni intenazionali cui aderisce, dell'esame di una domanda ritenuta ammissibile, e' avviata immediatamente la procedura di richiesta di ammissione, nel territorio dello Stato responsabile, dello straniero richiedente asilo, secondo quanto previsto da dette convenzioni.".

7.10 Al comma 4, sostituire le parole "In tutti gli altri casi" con le seguenti: "Salvo che l'interessato abbia comunque titolo a fare ingresso o a soggiornare nel territorio dello Stato o che siano verificate le condizioni di cui all'articolo 10, in tutti gli altri casi".

 

Art.10

10.1 Aggiungere, alla fine, il seguente comma: "4. Qualora, per gravi e fondati motivi di carattere umanitario o sulla base delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione, sia impossibile il rimpatrio di un cittadino straniero e all'interessato non possano essere applicate disposizioni piu' favorevoli, e' adottato il provvedimento di impossibilita' temporanea di rimpatrio previsto dal comma 2."

10.2 Al comma 2, sostituire le parole "per il medesimo motivo" con le seguenti: "per motivi umanitari".

10.3 Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo: "Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare puo' ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 16 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 17.".

 

Art.11

11.1 Al comma 4, dopo le parole "In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3" inserire le seguenti: ", salvi i casi di forza maggiore,".

11.2 Al comma 6 sopprimere le parole da: "Qualora il procedimento" fino a "commissione centrale".

 

Art.13

13.1 Al comma 1, sostituire le parole "prima di ogni scadenza quinquennale" con le seguenti: "prima della scadenza".

 

Art.14

14.1 Alla fine del comma 4 aggiungere il seguente periodo: "In tal caso il Questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.".