Con riferimento al commento di Chris sulla bozza del Gruppo di Riflessione (versione 16/2/1998):

2.2: Mi rendo conto che il problema e' delicato. Il problema mi sembra stia nel fatto che la formulazione dell'articolo 10 della Costituzione non pone confini molto ben definiti (quali sono le liberta' democratiche?). Forse e' bene accettare la formulazione attuale, che e' gia' un primo passo. Mi sembra pero' che valga la pena dare vita, come per il successivo 2.3, ad un supplemento di riflessione comune.

3.3: Era la proposta contenuta nel testo originario del ddl. Sulla formazione dei funzionari di prefettura nulla si dice nel testo. Il rappresentante ACNUR non e' obbligatoriamente presente al pre-esame. Concorderei con quanto da te osservato se venissero apportati emendamenti atti a curare queste lacune.

3.4: D'accordo: vedi versione del 17/2.

5.1: Se l'esame da parte di altro Stato e' a vantaggio del minore, questi puo' chiedere il trasferimento della responsabilita' ex artt.35 o 36 della Convenzione di applicazione Schengen (o corrispondenti artt.4 e 9 Dublino).

7.1: D'accordo sulla correzione formale. Riguardo alla sostanza, ho soppresso l'emendamento, avendo recepito il suggerimento relativo all'emendamento 7.2.

7.2: D'accordo. Ho modificato l'emendamento, che cosi' include anche il punto precedente.

7.4 e 7.5: D'accordo. Non ho pero' il testo del nuovo emendamento (non l'ho trovato nella prima serie depositata in Commissione). Gli emendamenti da noi proposti potrebbero pero' costituire una soluzione, "debole", di riserva.

7.6: Ho riformulato l'emendamento in modo da chiarire che deve essere coordinato con l'aggiunta del comma 4 all'articolo 10 (vedi emendamento 10.1). Il punto e' che le condizioni per l'impossibilita' di rimpatrio possono sussistere anche in capo a persone la cui domanda sia, ad esempio, manifestamente infondata, la cui posizione non verrebe quindi esaminata dalla Commissione. D'altra parte, anche la polizia di frontiera e' tenuta, ad esempio, ad applicare l'art.17 del ddl immigrazione (o l'art.10, co.7 della legge 39/90). Deve quindi saper valutare se esistano ragioni per non procedere all'allontanamento. Il senso di questo emendamento e del successivo 10.1 e' proprio quello di indurre ad adottare un provvedimento quale quello dell'art.10, co.2 del testo in esame anche in questi casi.

Emendamenti CIR sul ricorso al TAR e sul controllo giurisdizionale: d'accordo. Potrebbe essere utile approntare anche una soluzione "debole" con controllo non giurisdizionale, ma piu' affidabile (esempio, necessita' del nulla osta del delegato ACNUR per la dichiarazione di non-ammissibilita', di responsabilita' in capo ad altro Stato o di manifesta infondatezza, o per il respingimento della domanda ex art.7, co.3 bis). Per il momento, comunque, non inserisco gli emendamenti CIR nella lista, per evitare che vadano dispersi i contenuti di alcuni degli emendamenti da noi proposti (che perderebbero di significato se venisse adottata, come e' sperabile, la soluzione CIR, ma che lo conservano in caso contrario).

Ho aggiunto un emendamento 7.7, che chiarisce che non si da' luogo a respingimento in caso di trasferimento di responsabilita' (art.31 Schengen, artt.11 e 13 Dublino).

10.1: Vedi replica in relazione al 7.6.

11.2 (rectius 11.3): D'accordo. Ho formulato un emendamento alternativo (15.1).

14.1: Non fa male dire che, oltre a un diritto di chiedere, c'e' un dovere di rilasciare. Non si sa mai ...

 

In generale: sentiamoci e/o vediamoci al piu' presto per concordare la linea comune.