TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425, 203 E

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IN MATERIA DI DIRITTO DI ASILO

Capo I.

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1.

(Protezione della persona)

1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di asilo e la protezione

umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla

presente legge, in attuazione dell'articolo. 10 della Costituzione e delle

Convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.

Capo II.

ASILO

Articolo 2.

(Titolari del diritto d'asilo)

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di

rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 195 1, resa

esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come

convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo status dei rifugiati,

firmato a New York il 31.1.1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970,

n. 95, e che, trovandosi fuori dal Paese del quale cittadino, o, se apolide,

nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della

protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato

per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza

ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni

politiche;

b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della

protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente

abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio delle libertà

democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a pericolo

attuale per la vita ovvero a restrizioni gravi della libertà personale.

Articolo 3.

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i

Ministri degli affari esteri e dell'interno, è costituita la Commissione

centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata

´Commissione centraleª, alla quale è affidato il compito di esaminare e

decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge.

2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un

prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile

per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale

rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.

3. La Commissione centrale si articola in 3 sezioni presiedute

rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non

inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero

dell'interno con qualifica di viceprefetto.

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri

con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero

dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di

vicequestore e da un esperto in materia di diritti civili e umani, designato

dal Ministro dell'interno. Ciascuna amministrazione interessata designa un

membro supplente per ogni componente della Commissione. Le sezioni sono

regolarmente costituite con la partecipazione di quattro componenti. Per

ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario

dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a

consigliere di prefettura.

5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con funzioni consultive.

6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei

Ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza

di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.

7. (soppresso).

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, ai

sensi dell'articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di

concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro entro

60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le

disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della

Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti

derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di

carattere internazionale relativi alle attività della Commissione medesima,

nonchè le indennità di presenza ai presidenti e ai componenti della stessa.

Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per

l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.

9. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale, è

messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del

Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della

Commissione medesima.

10. Il presidente della Commissione centrale e gli altri funzionari

designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di fuori

ruolo nelle Amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella

carica.

11. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di

presidenza composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente

della Commissione che lo presiede. Il consiglio di presidenza all'inizio di

ciascun anno stabilisce i criteri di massima per il funzionamento delle

sezioni nonchè le linee direttive da osservare nella valutazione delle

istanze, ne coordina le attività e determina le modalità ed i mezzi

occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione

centrale, dei delegati di cui al comma 11-bis e del personale assegnato.

11-bis. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento

del pre-esame di cui al successivo articolo 7 ad almeno due funzionari di

ciascuna Prefettura secondo i criteri e le modalità temporali nonchè

territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.

12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della

Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ed

ai ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività

svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte

nelle materie di competenza.

Articolo 4.

(Presentazione della domanda d'asilo)

1. La domanda d'asilo è presentata:

a) al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato;

b) alla questura del luogo di dimora.

2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante

dichiarazione orale verbalizzata, dall'autorità che la riceve. La

verbalizzazione deve avvenire secondo un modello approvato con decreto del

Ministro dell'interno. La domanda, è formulata, ove necessario, con

l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non

disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito

internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite

per i Rifugiati sono ammessi ai valichi di frontiera e in questura, al fine

di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti

asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non

governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se

autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione tra le

amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni. Nelle fasi di

presentazione e verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo

possono avvalersi di un'assistenza adeguata e specifica da parte di

personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di

tale facoltà.

3. Nell'ipotesi indicata al comma 1, lettera a), il dirigente dell'ufficio

di polizia di frontiera che riceve la domanda di asilo, quando si sia

concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 7 invita lo

straniero ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato e a recarsi entro

otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa

con l'allegata documentazione alla commissione centrale e in copia alla

questura.

4. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente copia della

domanda di asilo vistata dall'autorità ricevente la dichiarazione, in cui è

indicata la documentazione allegata, ovvero copia del verbale.

5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello

Stato e indicare il luogo di residenza.

6. Allo straniero o all'apolide, che ha presentato domanda di asilo, sono

consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato

fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua

domanda da parte della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli

articoli 7 e 11.

7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di

riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il

permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del

passaporto o documento trattenuto.

8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri

che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o

distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione

nelle istanze dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo

è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare.

Articolo 5.

(Minori non accompagnati richiedenti asilo)

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i

minori di anni 18, privi in Italia di un parente o un affine maggiorenne

entro il quarto grado o di persona cui sia stata formalmente attribuita la

potestà tutoria.

2. Qualora l'istanza d'asilo sia presentata da un minore non accompagnato

l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente

comunicazione della domanda al Tribunale dei minori territorialmente

competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore,

appena nominato, prende contatto con la competente questura per la

riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all'articolo 7 è

limitato all'individuazione dello Stato responsabile dell'esame della

domanda.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli

altri.

4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato

richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto

di asilo.

Articolo 6.

(soppresso).

Articolo 7.

(Pre-esame della domanda)

1. Il pre-esame della domanda di asilo è svolto, in via immediata e, di

regola, nei due giorni successivi alla sua presentazione, da parte del

delegato della Commissione centrale, con l'ausilio del funzionario di

polizia di frontiera o del funzionario del competente ufficio della questura

che ha ricevuto la domanda medesima e, se necessario, di un interprete. Al

pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle

Nazioni Unite per i Rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli

appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4,

comma 2.

2. Il pre-esame è volto ad accertare, nell'ordine, se la domanda sia

ammissibile, se l'Italia sia lo Stato responsabile per l'esame della stessa,

se, la domanda sia non manifestamente infondata e, da ultimo, se ricorrano

le condizioni che escludono comunque il riconoscimento del diritto di asilo.

L'accertamento negativo di una delle indicate circostanze esclude la

necessità di procedere alla verifica di quelle successive.

2-bis. La domanda è inammissibile quando il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri

adeguata protezione;

b) proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia

aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia

trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo

necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino

alla frontiera italiana; valutando se il richiedente asilo possa essere

riammesso nel predetto Stato e non vi corra pericolo per la propria vita e

libertà o di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti nè corra

pericolo di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere

sottoposto ad analoghi trattamenti.

2-ter. La domanda ritenuta ammissibile è esaminata nel merito qualora

l'Italia sia lo Stato responsabile ai sensi delle convenzioni internazionali

cui aderisce.

3. La domanda è dichiarata manifestamente infondata e il delegato della

Commissione centrale, sentiti il funzionario di frontiera o della questura

e, qualora sia intervenuto al pre-esame, il rappresentante dell'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dell'Organizzazione

dallo stesso indicata, la respinge, tenuto conto degli atti dell'Unione

Europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttile

della Commissione centrale di cui all'articolo 3 comma 11, quando:

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che, ai sensi della

presente legge, sono a fondamento del diritto di asilo;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del

tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria

o inverosimile;

d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza

giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento

dal territorio nazionale.

3-bis. La domanda non manifestamente infondata può essere, sentito ove

necessario un membro del consiglio di presidenza della Commissione centrale,

respinta, qualora il richiedente:

a) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine

contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto

di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole di azioni

contrarie ai fini e ai prìncipi delle Nazioni Unite, come previsto

dall'articolo 1 paragrafo F) della convenzione di Ginevra, ovvero risulti

perseguito per gli stessi fatti da un Tribunale internazionale istituito

sulla base di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

b) sia stato condannato in Italia con sentenza anche non definitiva,

confermata in appello, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, del

codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello

Stato, ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate

dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo

1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata

anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge

19 marzo 1990, n. 55.

4. Nel caso di non manifesta infondatezza, fatto salvo quanto disposto dal

comma 3-bis, il delegato della Commissione centrale dispone la trasmissione

della domanda alla medesima Commissione per il tramite della questura ai

fini della prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di

asilo, specificando se il richiedente abbia chiesto di essere sentito

personalmente. In tutti gli altri casi, il funzionario di frontiera provvede

al respingimento immediato del richiedente asilo notificando il

provvedimento stesso.

5. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per

territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione

centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento non sospende

l'esecuzione del respingimento medesimo. Il ricorso, l'istanza di

sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere

presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato e in

lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto

provvedimento per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare

italiana all'estero, che provvede alle prescritte,- conseguenti notifiche. I

successivi atti relativi al procedimento sono inviati a cura

dell'Amministrazione resistente al ricorrente presso il domicilio anche

all'estero dallo stesso indicato o, in mancanza, presso la suddetta

rappresentanza diplomatica o consolare.

Articolo 8.

(Esame della domanda d'asilo)

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale che

a tal fine valuta:

a) la domanda di asilo, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita

d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di

fronte alla Commissione;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il paese di origine

da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento relativo alla

situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima

dell'allontanamento;

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non Governative

di tutela dei diritti civili ed umani.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da

parte della Commissione centrale costituisce condizione essenziale per la

prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo

che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo

alla data fissata per l'audizione.

3. Nel caso di minore richiedente asilo, l'esercente la potestà genitoriale

o tutoria, deve essere presente in ogni fase del procedimento di

riconoscimento del diritto di asilo cui l'interessato debba partecipare

personalmente.

4. In casi particolari, compresi quelli richiedenti asilo che abbiano

dichiarato al momento dell'istanza di aver subito violenza, la Commissione

centrale può disporre la nomina di personale specializzato per lo

svolgimento di un pre-colloquio volto a garantire una idonea assistenza

sotto il profilo psicologico ed emotivo prevedendo l'eventuale presenza

dello stesso durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere

sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari

condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una

lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una

persona di sua fiducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero,

la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato,

le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione

prodotta durante l'audizione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al

pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente

sezione.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei

membri della Commissione centrale.

10. AI termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo

straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della

documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione

centrale.

Articolo 9.

(Decisione sulla domanda di asilo)

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle

seguenti decisioni:

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti

previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti

previsti dalla legge;

c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui

all'articolo 10.

2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato.

Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di

tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo

straniero. Nella decisione sono indicate le modalità e i termini per la sua

impugnazione.

3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni dalla

audizione con decisione da notificare non oltre 15 giorni dalla data in cui

è stata adottata la decisione di cui al comma 1, salvo che si renda

necessario un approfondimento dell'istruttoria.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica

della motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del termine e

dell'autorità cui è possibile ricorrere nella lingua utilizzata durante

l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal

richiedente.

5. La decisione di cui al comma 1, lettera b) comporta l'obbligo per

l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro 30 giorni dalla sua

notificazione, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1. A tal fine

la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla

notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio

nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al

presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento

alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato

delle Nazioni Unite per i Rifugiati o con organizzazioni umanitarie

specializzate, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai

quali sia stato rifiutato lo status di rifugiato.

Articolo 10.

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio)

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti

necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi,

anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza

diplomatica, l'inopportunità, del rinvio del richiedente nel paese di

origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere

umanitario può decidere, in via eccezionale, che sussiste l'impossibilità

temporanea al rimpatrio.

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad

una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un

anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo

qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di

impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di

particolare gravità verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione

Europea siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea,

alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono

richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il

riconoscimento del diritto di asilo. A tal fine si procede al pre-esame

della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per

territorio con le modalità previste dall'articolo 7 ai richiedenti che non

abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle

condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea

al rimpatrio previsto dal comma 2.

Articolo 11.

(Ricorsi)

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di

riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al

tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal

richiedente che ha competenza esclusiva. Il ricorso è presentato nel termine

di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e

consente all'interessato di richiedere un permesso di soggiorno per motivi

di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza

dello Stato o dì tutela delle relazioni internazionali.

2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini stabiliti

dagli articoli 36 e seguenti del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,

nonchè quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre

1971, n. 1030, sono ridotti della metà e la competente Autorità

giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza per la discussione

del ricorso nel termine di 60 giorni dalla data di deposito dello stesso.

3. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale che rigetta il ricorso

del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna

una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed

intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato in via immediata,

osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio

di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3 il prefetto

dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a

mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della

decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e

4.

6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al T.A.R. non sia

definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento

negativo della Commissione centrale il ricorrente ha diritto di svolgere

attività lavorativa fino alla definizione del ricorso di fronte al predetto

Tribunale.

6-bis. Il Giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al

merito.

Articolo 12.

(Riconoscimento del diritto di asilo,

permesso di soggiorno e documento di viaggio)

1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il

diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal

regolamento di cui all'articolo 3 comma 8. Il certificato è consegnato

all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della

decisione.

2. Il rifugiato può richiedere al questore della provincia in cui dimora un

permesso di soggiorno per asilo avente la validità di 5 anni, che deve

recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con

indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione

centrale.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del

certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di

soggiorno in corso di Validità un documento di viaggio della durata di 5

anni. rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le

caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono

disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8, in conformità

alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare

comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di

asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno

dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei

genitori.

Articolo 13.

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio)

1. L'interessato, sei mesi prima di ogni scadenza quinquennale del permesso

di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite

della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento

della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal

regolamento di cui all'articolo 3, comma 8. Qualora la Commissione centrale

si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la

questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente

normativa in materia di immigrazione.

Articolo 14.

(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno)

1. Nei procedimenti nel corso dei quali la Commissione centrale verifica, a

qualsiasi titolo, la permanenza del diritto dì asilo si osservano, in quanto

applicatili, le disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 11.

2. La Commissione centrale qualora accerti che non sussistono più le

condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo,

ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo I della

Convenzione di Ginevra, può dichiarare la estinzione del diritto di asilo e

ne dà comunicazione alla competente questura che notifica la decisione

all'interessato.

3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore

competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale

per motivi di ordine pubblico o di sicurezza. dello Stato o qualora

l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è

altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data

in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia

divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo.

4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di

asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può

richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale purchè ne

sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di

ingresso e soggiorno di stranieri in Italia.

5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per

continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale

amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio.

Il ricorso deve essere notificato entro 30 giorni dalla notifica della

decisione negativa.

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le

disposizioni dettate dall'articolo 11. Il permesso di soggiorno concesso per

motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 11, consente al

ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa

rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza

necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.

8. Il Ministero dell'interno in collaborazione con l'Alto Commissariato

delle Nazioni Unite per i Rifugiati o con organizzazioni umanitarie

specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli

stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.

Capo III

MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

Articolo 15.

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i valichi di

frontiera presso i quali è stato registrato, negli ultimi 3 anni, il maggior

numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione, presso di essi, di

punti di accoglienza provvisoria. Con lo stesso decreto sono stabilite le

modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da

utilizzare per l'accoglienza provvisoria dei richiedenti asilo e per

l'espletamento della procedura di pre-esame di cui all'articolo 7, qualora

non risultino già disponibili.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 7, il richiedente asilo

deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque

essenziali, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico del

Ministero dell'interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio,

il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera si protrae per più

di 12 ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato per il

riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei

familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se

possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre

diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una

comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette

attività di assistenza nonchè per quelle di sostegno e di informazione

garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano le

disposizioni della vigente normativa in materia di immigrazione relative ai

servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera.

3. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a

nonna dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta,

l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del

richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato

di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite

per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento

amministrativo di riconoscimento del diritto di asilo con esclusione del

tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

4. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute

per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di

minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e

il vitto, per l'ammontare giornaliero pro-capite determinato con il

regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, quelle per il trasporto del

richiedente col mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte

della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, nonchè per

l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge

l'audizione.

5. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo

sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del

Servizio Sanitario Nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

Articolo 16.

(Diritti del rifugiato)

1. Il rifugiato ha diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al

ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il

ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei

suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal

presente articolo e dall' articolo 17.

3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di

ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino

italiano. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 17 comma 1, le

modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento

delle borse di studio in Italia, nonchè la durata e le caratteristiche dei

corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio

italiani.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per

il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo,

in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali e può

avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge

ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea regolarmente

soggiornanti nel territorio dello Stato.

5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino

italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonchè di

assistenza sanitaria secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 5.

6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono

ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano

richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

Articolo 17.

(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il

Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, di concerto con i Ministri

competenti, ai sensi dell'articolo17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, un

regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di

integrazione e, se necessario di rimpatrio nonchè le norme occorrenti per il

coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a

cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione

dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai

criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali

programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in

proporzione ai rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale

contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste

in essere dai comuni stessi.

2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo

giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di 180 giorni, il cui

importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1, in alterativa,

vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al

comma I definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con

organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani,

progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il

raggiungimento dell'autosufficienza economica nonchè l'attivazione di corsi

di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

3-bis. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di

asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai

soli fini delle assunzioni obbligatorie le disposizioni di cui alla legge 2

aprile 1968, n. 482.

4. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini

dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di

alloggi di edilizia economica e popolare.

5. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio

volontario dei rifugiati e delle loro famiglie secondo le modalità

individuate con il regolamento di cui al comma 1.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico

del bilancio del Ministero dell'interno.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il decreto del

Presidente della Repubblica 15 maggio 1990 n. 136, il decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, 24 luglio 1990, n. 237

ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati

a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui

all'articolo 3, comma 8.

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda d'asilo

instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono

disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data.

Articolo 19.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni

compensativi allo stato di previsione del Ministero dell'interno, compresa

l'istituzione e la soppressione di capitoli, connesse all'attuazione della

presente legge.