TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425, 203 E
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IN MATERIA DI DIRITTO DI ASILO
Capo I.
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1.
(Protezione della persona)
1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di asilo e la protezione
umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla
presente legge, in attuazione dell'articolo. 10 della Costituzione e delle
Convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.
Capo II.
ASILO
Articolo 2.
(Titolari del diritto d'asilo)
1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:
a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di
rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 195 1, resa
esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come
convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo status dei rifugiati,
firmato a New York il 31.1.1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970,
n. 95, e che, trovandosi fuori dal Paese del quale cittadino, o, se apolide,
nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della
protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato
per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza
ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni
politiche;
b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della
protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente
abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a pericolo
attuale per la vita ovvero a restrizioni gravi della libertà personale.
Articolo 3.
(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e dell'interno, è costituita la Commissione
centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata
´Commissione centraleª, alla quale è affidato il compito di esaminare e
decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge.
2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un
prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile
per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale
rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.
3. La Commissione centrale si articola in 3 sezioni presiedute
rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non
inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero
dell'interno con qualifica di viceprefetto.
4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri
con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero
dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di
vicequestore e da un esperto in materia di diritti civili e umani, designato
dal Ministro dell'interno. Ciascuna amministrazione interessata designa un
membro supplente per ogni componente della Commissione. Le sezioni sono
regolarmente costituite con la partecipazione di quattro componenti. Per
ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a
consigliere di prefettura.
5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con funzioni consultive.
6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei
Ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza
di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.
7. (soppresso).
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, ai
sensi dell'articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro entro
60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le
disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della
Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti
derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di
carattere internazionale relativi alle attività della Commissione medesima,
nonchè le indennità di presenza ai presidenti e ai componenti della stessa.
Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.
9. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale, è
messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del
Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della
Commissione medesima.
10. Il presidente della Commissione centrale e gli altri funzionari
designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di fuori
ruolo nelle Amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella
carica.
11. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di
presidenza composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente
della Commissione che lo presiede. Il consiglio di presidenza all'inizio di
ciascun anno stabilisce i criteri di massima per il funzionamento delle
sezioni nonchè le linee direttive da osservare nella valutazione delle
istanze, ne coordina le attività e determina le modalità ed i mezzi
occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione
centrale, dei delegati di cui al comma 11-bis e del personale assegnato.
11-bis. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento
del pre-esame di cui al successivo articolo 7 ad almeno due funzionari di
ciascuna Prefettura secondo i criteri e le modalità temporali nonchè
territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.
12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della
Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ed
ai ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività
svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte
nelle materie di competenza.
Articolo 4.
(Presentazione della domanda d'asilo)
1. La domanda d'asilo è presentata:
a) al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato;
b) alla questura del luogo di dimora.
2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante
dichiarazione orale verbalizzata, dall'autorità che la riceve. La
verbalizzazione deve avvenire secondo un modello approvato con decreto del
Ministro dell'interno. La domanda, è formulata, ove necessario, con
l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non
disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito
internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati sono ammessi ai valichi di frontiera e in questura, al fine
di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti
asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non
governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se
autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione tra le
amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni. Nelle fasi di
presentazione e verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo
possono avvalersi di un'assistenza adeguata e specifica da parte di
personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di
tale facoltà.
3. Nell'ipotesi indicata al comma 1, lettera a), il dirigente dell'ufficio
di polizia di frontiera che riceve la domanda di asilo, quando si sia
concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 7 invita lo
straniero ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato e a recarsi entro
otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa
con l'allegata documentazione alla commissione centrale e in copia alla
questura.
4. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente copia della
domanda di asilo vistata dall'autorità ricevente la dichiarazione, in cui è
indicata la documentazione allegata, ovvero copia del verbale.
5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello
Stato e indicare il luogo di residenza.
6. Allo straniero o all'apolide, che ha presentato domanda di asilo, sono
consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato
fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua
domanda da parte della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli
articoli 7 e 11.
7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di
riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il
permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del
passaporto o documento trattenuto.
8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri
che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o
distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione
nelle istanze dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo
è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare.
Articolo 5.
(Minori non accompagnati richiedenti asilo)
1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i
minori di anni 18, privi in Italia di un parente o un affine maggiorenne
entro il quarto grado o di persona cui sia stata formalmente attribuita la
potestà tutoria.
2. Qualora l'istanza d'asilo sia presentata da un minore non accompagnato
l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente
comunicazione della domanda al Tribunale dei minori territorialmente
competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore,
appena nominato, prende contatto con la competente questura per la
riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all'articolo 7 è
limitato all'individuazione dello Stato responsabile dell'esame della
domanda.
3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli
altri.
4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato
richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto
di asilo.
Articolo 6.
(soppresso).
Articolo 7.
(Pre-esame della domanda)
1. Il pre-esame della domanda di asilo è svolto, in via immediata e, di
regola, nei due giorni successivi alla sua presentazione, da parte del
delegato della Commissione centrale, con l'ausilio del funzionario di
polizia di frontiera o del funzionario del competente ufficio della questura
che ha ricevuto la domanda medesima e, se necessario, di un interprete. Al
pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli
appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4,
comma 2.
2. Il pre-esame è volto ad accertare, nell'ordine, se la domanda sia
ammissibile, se l'Italia sia lo Stato responsabile per l'esame della stessa,
se, la domanda sia non manifestamente infondata e, da ultimo, se ricorrano
le condizioni che escludono comunque il riconoscimento del diritto di asilo.
L'accertamento negativo di una delle indicate circostanze esclude la
necessità di procedere alla verifica di quelle successive.
2-bis. La domanda è inammissibile quando il richiedente:
a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri
adeguata protezione;
b) proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia
aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia
trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo
necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino
alla frontiera italiana; valutando se il richiedente asilo possa essere
riammesso nel predetto Stato e non vi corra pericolo per la propria vita e
libertà o di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti nè corra
pericolo di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere
sottoposto ad analoghi trattamenti.
2-ter. La domanda ritenuta ammissibile è esaminata nel merito qualora
l'Italia sia lo Stato responsabile ai sensi delle convenzioni internazionali
cui aderisce.
3. La domanda è dichiarata manifestamente infondata e il delegato della
Commissione centrale, sentiti il funzionario di frontiera o della questura
e, qualora sia intervenuto al pre-esame, il rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dell'Organizzazione
dallo stesso indicata, la respinge, tenuto conto degli atti dell'Unione
Europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttile
della Commissione centrale di cui all'articolo 3 comma 11, quando:
a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che, ai sensi della
presente legge, sono a fondamento del diritto di asilo;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del
tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;
c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria
o inverosimile;
d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza
giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale.
3-bis. La domanda non manifestamente infondata può essere, sentito ove
necessario un membro del consiglio di presidenza della Commissione centrale,
respinta, qualora il richiedente:
a) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine
contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto
di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole di azioni
contrarie ai fini e ai prìncipi delle Nazioni Unite, come previsto
dall'articolo 1 paragrafo F) della convenzione di Ginevra, ovvero risulti
perseguito per gli stessi fatti da un Tribunale internazionale istituito
sulla base di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;
b) sia stato condannato in Italia con sentenza anche non definitiva,
confermata in appello, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, del
codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello
Stato, ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata
anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
4. Nel caso di non manifesta infondatezza, fatto salvo quanto disposto dal
comma 3-bis, il delegato della Commissione centrale dispone la trasmissione
della domanda alla medesima Commissione per il tramite della questura ai
fini della prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di
asilo, specificando se il richiedente abbia chiesto di essere sentito
personalmente. In tutti gli altri casi, il funzionario di frontiera provvede
al respingimento immediato del richiedente asilo notificando il
provvedimento stesso.
5. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per
territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione
centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento non sospende
l'esecuzione del respingimento medesimo. Il ricorso, l'istanza di
sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere
presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato e in
lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto
provvedimento per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana all'estero, che provvede alle prescritte,- conseguenti notifiche. I
successivi atti relativi al procedimento sono inviati a cura
dell'Amministrazione resistente al ricorrente presso il domicilio anche
all'estero dallo stesso indicato o, in mancanza, presso la suddetta
rappresentanza diplomatica o consolare.
Articolo 8.
(Esame della domanda d'asilo)
1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale che
a tal fine valuta:
a) la domanda di asilo, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita
d'ufficio;
b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di
fronte alla Commissione;
c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il paese di origine
da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento relativo alla
situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima
dell'allontanamento;
d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non Governative
di tutela dei diritti civili ed umani.
2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da
parte della Commissione centrale costituisce condizione essenziale per la
prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo
che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo
alla data fissata per l'audizione.
3. Nel caso di minore richiedente asilo, l'esercente la potestà genitoriale
o tutoria, deve essere presente in ogni fase del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo cui l'interessato debba partecipare
personalmente.
4. In casi particolari, compresi quelli richiedenti asilo che abbiano
dichiarato al momento dell'istanza di aver subito violenza, la Commissione
centrale può disporre la nomina di personale specializzato per lo
svolgimento di un pre-colloquio volto a garantire una idonea assistenza
sotto il profilo psicologico ed emotivo prevedendo l'eventuale presenza
dello stesso durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere
sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari
condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una
lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete.
6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una
persona di sua fiducia.
7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero,
la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato,
le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione
prodotta durante l'audizione.
8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al
pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente
sezione.
9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei
membri della Commissione centrale.
10. AI termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo
straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della
documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione
centrale.
Articolo 9.
(Decisione sulla domanda di asilo)
1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle
seguenti decisioni:
a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti
previsti dalla presente legge;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti
previsti dalla legge;
c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui
all'articolo 10.
2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato.
Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di
tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo
straniero. Nella decisione sono indicate le modalità e i termini per la sua
impugnazione.
3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni dalla
audizione con decisione da notificare non oltre 15 giorni dalla data in cui
è stata adottata la decisione di cui al comma 1, salvo che si renda
necessario un approfondimento dell'istruttoria.
4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica
della motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del termine e
dell'autorità cui è possibile ricorrere nella lingua utilizzata durante
l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal
richiedente.
5. La decisione di cui al comma 1, lettera b) comporta l'obbligo per
l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro 30 giorni dalla sua
notificazione, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1. A tal fine
la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla
notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio
nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al
presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati o con organizzazioni umanitarie
specializzate, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai
quali sia stato rifiutato lo status di rifugiato.
Articolo 10.
(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio)
1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti
necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi,
anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza
diplomatica, l'inopportunità, del rinvio del richiedente nel paese di
origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere
umanitario può decidere, in via eccezionale, che sussiste l'impossibilità
temporanea al rimpatrio.
2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad
una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un
anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo
qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di
impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto.
3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravità verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione
Europea siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea,
alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono
richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il
riconoscimento del diritto di asilo. A tal fine si procede al pre-esame
della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per
territorio con le modalità previste dall'articolo 7 ai richiedenti che non
abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle
condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea
al rimpatrio previsto dal comma 2.
Articolo 11.
(Ricorsi)
1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di
riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al
tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal
richiedente che ha competenza esclusiva. Il ricorso è presentato nel termine
di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e
consente all'interessato di richiedere un permesso di soggiorno per motivi
di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza
dello Stato o dì tutela delle relazioni internazionali.
2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini stabiliti
dagli articoli 36 e seguenti del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
nonchè quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre
1971, n. 1030, sono ridotti della metà e la competente Autorità
giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza per la discussione
del ricorso nel termine di 60 giorni dalla data di deposito dello stesso.
3. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale che rigetta il ricorso
del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna
una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed
intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato in via immediata,
osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio
di polizia di frontiera.
4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3 il prefetto
dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.
5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della
decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e
4.
6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al T.A.R. non sia
definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento
negativo della Commissione centrale il ricorrente ha diritto di svolgere
attività lavorativa fino alla definizione del ricorso di fronte al predetto
Tribunale.
6-bis. Il Giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al
merito.
Articolo 12.
(Riconoscimento del diritto di asilo,
permesso di soggiorno e documento di viaggio)
1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il
diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 3 comma 8. Il certificato è consegnato
all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della
decisione.
2. Il rifugiato può richiedere al questore della provincia in cui dimora un
permesso di soggiorno per asilo avente la validità di 5 anni, che deve
recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con
indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione
centrale.
3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del
certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di
soggiorno in corso di Validità un documento di viaggio della durata di 5
anni. rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le
caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono
disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8, in conformità
alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.
4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare
comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di
asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno
dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei
genitori.
Articolo 13.
(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio)
1. L'interessato, sei mesi prima di ogni scadenza quinquennale del permesso
di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite
della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento
della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal
regolamento di cui all'articolo 3, comma 8. Qualora la Commissione centrale
si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la
questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente
normativa in materia di immigrazione.
Articolo 14.
(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno)
1. Nei procedimenti nel corso dei quali la Commissione centrale verifica, a
qualsiasi titolo, la permanenza del diritto dì asilo si osservano, in quanto
applicatili, le disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 11.
2. La Commissione centrale qualora accerti che non sussistono più le
condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo,
ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo I della
Convenzione di Ginevra, può dichiarare la estinzione del diritto di asilo e
ne dà comunicazione alla competente questura che notifica la decisione
all'interessato.
3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore
competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale
per motivi di ordine pubblico o di sicurezza. dello Stato o qualora
l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è
altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data
in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia
divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo.
4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di
asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può
richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale purchè ne
sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di
ingresso e soggiorno di stranieri in Italia.
5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per
continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio.
Il ricorso deve essere notificato entro 30 giorni dalla notifica della
decisione negativa.
6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le
disposizioni dettate dall'articolo 11. Il permesso di soggiorno concesso per
motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 11, consente al
ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.
7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa
rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza
necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.
8. Il Ministero dell'interno in collaborazione con l'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati o con organizzazioni umanitarie
specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli
stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.
Capo III
MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE
Articolo 15.
(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i valichi di
frontiera presso i quali è stato registrato, negli ultimi 3 anni, il maggior
numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione, presso di essi, di
punti di accoglienza provvisoria. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da
utilizzare per l'accoglienza provvisoria dei richiedenti asilo e per
l'espletamento della procedura di pre-esame di cui all'articolo 7, qualora
non risultino già disponibili.
2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 7, il richiedente asilo
deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico del
Ministero dell'interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio,
il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera si protrae per più
di 12 ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato per il
riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei
familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se
possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre
diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una
comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette
attività di assistenza nonchè per quelle di sostegno e di informazione
garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano le
disposizioni della vigente normativa in materia di immigrazione relative ai
servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera.
3. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a
nonna dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta,
l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del
richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato
di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite
per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento
amministrativo di riconoscimento del diritto di asilo con esclusione del
tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.
4. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute
per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di
minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e
il vitto, per l'ammontare giornaliero pro-capite determinato con il
regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, quelle per il trasporto del
richiedente col mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte
della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, nonchè per
l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge
l'audizione.
5. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo
sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del
Servizio Sanitario Nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.
Articolo 16.
(Diritti del rifugiato)
1. Il rifugiato ha diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al
ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il
ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.
2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei
suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal
presente articolo e dall' articolo 17.
3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di
ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino
italiano. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 17 comma 1, le
modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento
delle borse di studio in Italia, nonchè la durata e le caratteristiche dei
corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio
italiani.
4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per
il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo,
in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali e può
avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge
ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato.
5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino
italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonchè di
assistenza sanitaria secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 5.
6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono
ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano
richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.
Articolo 17.
(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati)
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, di concerto con i Ministri
competenti, ai sensi dell'articolo17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, un
regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di
integrazione e, se necessario di rimpatrio nonchè le norme occorrenti per il
coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a
cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione
dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai
criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali
programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in
proporzione ai rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale
contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste
in essere dai comuni stessi.
2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo
giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di 180 giorni, il cui
importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1, in alterativa,
vitto e alloggio in strutture di accoglienza.
3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al
comma I definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con
organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani,
progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il
raggiungimento dell'autosufficienza economica nonchè l'attivazione di corsi
di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.
3-bis. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di
asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai
soli fini delle assunzioni obbligatorie le disposizioni di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482.
4. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini
dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di
alloggi di edilizia economica e popolare.
5. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio
volontario dei rifugiati e delle loro famiglie secondo le modalità
individuate con il regolamento di cui al comma 1.
6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico
del bilancio del Ministero dell'interno.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18.
(Disposizioni transitorie)
1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1990 n. 136, il decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, 24 luglio 1990, n. 237
ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 8.
2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda d'asilo
instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono
disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data.
Articolo 19.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
compensativi allo stato di previsione del Ministero dell'interno, compresa
l'istituzione e la soppressione di capitoli, connesse all'attuazione della
presente legge.