(Sergio Briguglio 29/1/1998)

 

AUDIZIONE DI FRONTE AL COMITATO SCHENGEN

 

1) Convenzione di Schengen e posizione del profugo

- La Convenzione fa salvo il diritto di asilo e i diritti costituzionali di ciascuna Parte (artt.5, 26).

- L'ammissione dello straniero e' consentita in deroga alle altre norme, limitatamente al territorio di una Parte, per motivi umanitari o per obblighi internazionali (art.5, co.2).

- Il rilascio di un visto di lunga durata o di un titolo di soggiorno e' di competenza delle Parti (artt.18 e 23).

- Il richiedente non e' legittimato a circolare (art.21), perche' privo di un documento di viaggio.

- Il rifugiato e lo straniero accolto per motivi umanitari (titolo e documento di viaggio) possono circolare a condizione di possesso di mezzi di sostentamento (art.21).

- Il contravventore deve solo essere ripreso dalla Parte che gli ha rilasciato il titolo, ma non incorre in ulteriori esplicite sanzioni (art.23).

 

2) Diritto di asilo

- La nozione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra non esaurisce il diritto di asilo costituzionale (art.10).

- La protezione umanitaria instaurata in base all'azione comune proposta dalla Commissione tutela il profugo in caso di afflusso massiccio.

- Lo straniero che fugga (anche isolatamente) da situazioni di violenza generalizzata gode di un diritto soggettivo perfetto (anche a prescindere da una richiesta).

 

3) Ddl asilo

- Il ddl asilo 2425 nella formulazione attuale non tutela il diritto di asilo costituzionale (la protezione e' destinata solo a quanti vedano rifiutata una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato).

- Il principio di non refoulement sancito dall'art.17 del ddl immigrazione tutela solo dal rischio di persecuzione (Convenzione di Ginevra) e non e' coordinato con il rilascio di un permesso. Inoltre non e' garantita l'assistenza legale alla frontiera (non sono istituiti "centri", ma previsti "servizi").

- La situazione e' analoga a quella attuale (art.7, co.10, legge 39/90), in cui un permesso puo' essere rilasciato o mantenuto solo con una forzatura dell'art.4, co.12, 12 bis e 12 ter (il permesso puo', ma non deve, essere rifiutato in mancanza di requisiti; al rifiuto o alla revoca in nome di mancanza dei requisiti in altro Stato Schengen si puo' derogare per motivi umanitari).

 

4) Emendamenti del Relatore

- Lo straniero puo' chiedere protezione temporanea. Il permesso vale un anno, e' rinnovabile. Dopo cinque anni lo status e' equiparato a quello del rifugiato.

- Possibilita' di presentare domanda alla Rappresentanza diplomatica o al vettore.

- Al rinnovo del permesso per il rifugiato e' rilasciata la carta di soggiorno.

 

5) Problemi residui

- Cause ostative all'esame:

a) condanne non definitive per reati del 381; prevenzione; grave delitto di diritto comune;

b) soggiorno prolungato in altro Paese aderente alla Convenzione di Ginevra (non tenuto a riconoscere la protezione temporanea).

- Primi sei mesi dopo il ricorso privi di assistenza e di possibilita' di lavoro.

- Protezione temporanea in assenza di domanda (non refoulement).

- Obblighi del vettore (art.8 ddl immigrazione).