AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998

208a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione

Albertini, per le comunicazioni Lauria e per l'interno Sinisi e Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2982) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455,

recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili

(Parere alla 8a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del

Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto del provvedimento, che consente

una sperimentazione limitata del servizio di telefonia mobile con tecnica

DCS1800, in attesa della gara aperta ad altri gestori, ma con la possibilità

per i partecipanti alla gara medesima di accedere anche alla

sperimentazione. L'urgenza del decreto deriva dal decorso del termine già

fissato al 1 gennaio 1998 per lo svolgimento della gara, che peraltro non è

stata espletata.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei

presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del

Regolamento.

Su richiesta del senatore BESOSTRI, il sottosegretario LAURIA precisa che le

procedure per lo svolgimento della gara sono già state avviate, essendosi

insediato il comitato dei Ministri competente al riguardo, con

l'individuazione dei cosiddetti advisors, anch'essi previsti dalla normativa

vigente in materia. Nel volgere di alcune settimane sarà quindi emanato il

bando di gara, che sarà conclusa presumibilmente entro la prossima

primavera.

Il senatore BESOSTRI ritiene che la mancata pubblicazione del bando di gara

prima dell'adozione del decreto-legge non assicura la parità di condizioni

tra i gestori attuali e quelli potenziali.

Il presidente VILLONE osserva che anche altri soggetti possono partecipare

alla sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo del

decreto-legge in esame. Quanto alla parità di condizioni con gli attuali

gestori, ritiene che il Governo debba chiarire tale aspetto.

Il sottosegretario LAURIA conferma che anche gli altri soggetti interessati

sono ammessi alla sperimentazione. Su richiesta del senatore Maggiore,

precisa che il comma 3 dell'articolo 1 assicura che l'esercizio commerciale

della telefonia mobile secondo la tecnica in questione sarà svolto in

condizioni di effettiva concorrenza, mentre il decreto prevede l'avvio di

una sperimentazione, limitata a due sole città e a un numero ridotto di

utenti, per i gestori attuali del servizio di telefonia mobile, con una

disponibilità di frequenze pari nel totale al 10 per cento. D'altra parte,

il mancato rispetto del termine del 1 gennaio 1998 è stato dovuto proprio

alla necessità di tener conto di tutti gli aspetti della vicenda per

assicurare condizioni di effettiva concorrenza nell'esercizio del servizio.

In proposito, una ipotesi iniziale di sperimentazione limitata

esclusivamente agli attuali gestori è stata successivamente abbandonata,

prevedendo che alla fase sperimentale possano partecipare anche gli altri

soggetti partecipanti alla gara.

Secondo il presidente VILLONE, l'orientamento del Governo va interpretato

nel senso che la sperimentazione non sarà avviata prima che venga definito

il quadro dei partecipanti alla gara.

Su richiesta del senatore Pardini, il sottosegretario LAURIA precisa

nuovamente i limiti disposti in tema di sperimentazione, quanto alla

disponibilità di frequenze e all'estensione territoriale e di utenza del

nuovo servizio.

Il senatore ANDREOLLI considera piuttosto oscura la formulazione del

decreto-legge ritenendo non precisato se le imprese diverse dagli attuali

gestori potranno accedere a frequenze diverse da quelle riservate a questi

ultimi.

Il presidente VILLONE osserva che il decreto-legge appare come il risultato

di successive valutazioni ma deve essere nel complesso interpretato nel

presupposto che le condizioni della sperimentazione siano le stesse per

tutti i soggetti interessati.

Il senatore PELLEGRINO dichiara che le riserve esposte da alcuni senatori

della maggioranza parlamentare lo inducono a manifestare il suo dissenso

riguardo al riconoscimento dei presupposti costituzionali per il

decreto-legge in esame. Egli rileva anzitutto che la direttiva europea

vigente in materia prescrive che dal 1 gennaio 1998 il servizio di telefonia

mobile con tecnica DCS1800 va esercitato in condizioni di effettiva

concorrenza tra i concessionari attuali. La normativa comunitaria, inoltre,

prescrive l'apertura dei mercati in questione anche a un terzo gestore, in

esito a una procedura di gara che avrebbe dovuto concludersi entro il 1

gennaio 1998. Il termine non è stato osservato, probabilmente per la inutile

complicazione derivante dalla preventiva individuazione degli advisors:

nondimeno, il ritardo non giustifica il decreto-legge, che ha l'effetto di

spostare il termine fissato dalle norme comunitarie, senza assicurare

condizioni di libera concorrenza.

Il presidente VILLONE replica che la direttiva comunitaria vigente in

materia prevede anche condizioni di effettiva concorrenza tra i gestori

concorrenti sui mercati interessati e dissente dal senatore Pellegrino

osservando che la sperimentazione disposta dal decreto-legge postula che il

mercato limitato a due soli soggetti sia insufficiente, secondo una

valutazione che egli dichiara di condividere.

Il senatore PELLEGRINO obietta a sua volta che lo spostamento del termine

già fissato al 1 gennaio 1998 non appare idoneo ad assicurare condizioni di

effettiva concorrenza, rilevando che la disponibilità del 10 per cento delle

frequenze non consente l'esercizio di attività commerciali ma solo di

attività di tipo sperimentale.

Il sottosegretario LAURIA precisa che la scelta di far intervenire i

cosiddetti advisors nei procedimenti di gara è stata determinata

dall'intento di corrispondere ad esigenze di garanzia e di trasparenza.

Osserva, inoltre, che nella vicenda in discussione occorre contemperare la

tutela dei gestori attuali e dei futuri vincitori della gara. Nel

riconoscere che il mancato rispetto del termine già fissato al 1o gennaio

1998 comporta un problema di compatibilità con le normative comunitarie,

riferisce alla Commissione che le autorità europee hanno già manifestato la

propria perplessità al Governo italiano circa il decreto in esame. Ribadisce

tuttavia che il provvedimento è concepito allo scopo di pervenire a una

graduale attivazione del servizio, assicurando nel contempo condizioni di

effettiva concorrenza e di apertura del mercato.

Il PRESIDENTE ritiene che le obiezioni formulate nel corso dell'esame siano

pertinenti alla valutazione che la Commissione dovrà compiere in altra sede

consultiva, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento. Conferma, pertanto,

la sua proposta di parere favorevole.

Il senatore BESOSTRI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole sulla

proposta avanzata dal Presidente, riservandosi di formulare le proprie

osservazioni sul provvedimento in sede di esame ai sensi dell'articolo 40

del Regolamento.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole formulata

dal Presidente.

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,

recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e

l'incremento dell'occupazione

(Parere alla 8a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del

Regolamento: esame e rinvio)

Il presidente VILLONE riferisce sul decreto-legge in titolo, dal contenuto

alquanto complesso. Nella prima parte, il provvedimento contiene

disposizioni di incentivazione al recupero di naviglio mercantile verso la

bandiera italiana, mediante misure già sperimentate con successo in altri

paesi a forte vocazione marittima. Un'altra parte del decreto-legge contiene

disposizioni strumentali alla salvaguardia dell'occupazione nel settore

portuale. A partire dal comma 9 dell'articolo 8 e in tutti gli articoli

successivi, il decreto contiene invece una serie di misure eterogenee, che

in alcuni casi suscitano perplessità anche circa la sussistenza dei

presupposti costituzionali. Tali misure corrispondono in buona parte a

disposizioni contenute in apposite iniziative già all'esame del Senato o

della Camera dei deputati.

Egli sottopone alla Commissione una valutazione attenta del provvedimento,

persuaso che non tutte le disposizioni sono assistite dai presupposti

costituzionali e dai requisiti di legge. Considerata la complessità del

provvedimento, propone quindi di proseguire l'esame in una seduta

successiva.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame viene rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2898) Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, approvato dalla Camera dei deputati

(74) SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli

stranieri extracomunitari

(265) PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei

cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato

(517) DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n.

416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 30,

recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno

dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini

extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.

Disposizioni in materia di asilo politico

(521) DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30

dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di

ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei

cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato

(1205) MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori

stranieri nel territorio dello Stato

(2119) MACERATINI ed altri. - Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n.

416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,

recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari

(2295) MANCONI ed altri. - Disposizioni relative ai cittadini stranieri non

comunitari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore GUERZONI avverte che sono stati presentati numerosi ordini del

giorno, alcuni dei quali non ha fatto in tempo ad esaminare.

I seguenti ordini del giorno sono dati per illustrati dai rispettivi

presentatori:

Il Senato,

nell'esame del disegno di legge n. 2898,

impegna il Governo

a tener conto delle sottoindicate esigenze:

emanazione di tempestivi provvedimenti, nel momento in cui l'istituzione del

giudice unico avrà effettiva attuazione, finalizzati alla rapida

trasmissione degli atti relativi ai ricorsi già presentati al pretore, ma

non ancora definiti, all'autorità giudiziaria competente;

valutazione dell'opportunità di estendere anche agli altri tribunali

amministrativi, oltre quello del Lazio, le competenze per i ricorsi avverso

il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 nei

casi in cui vi sia richiesta espressa del ricorrente e ricorrano motivati

impedimenti ad adire il detto tribunale;

al comma 12 dell'articolo 11 per ´Stato di appartenenzaª al quale lo

straniero espulso è rinviato si intende lo Stato del quale è cittadino ed è

opportuno considerare lo Stato di provenienza come quello dal quale

inizialmente proviene;

nell'adozione della misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, nel caso in

cui lo straniero fornisca la prova obiettiva di essere giunto nel territorio

dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge, è necessario

tener conto della ricorrenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello

Stato in assenza dei quali può diventare inutilmente sanzionatorio il

trattenere il medesimo straniero presso il centro di permanenza temporanea;

nel caso di misure di vigilanza adottate dal Questore con l'ausilio della

forza pubblica, affinchè lo straniero non si allontani dal centro, è

necessario provvedere a ripristinare senza ritardo tale misura nel caso di

sua violazione, evitando lesioni della libertà personale, con violazione

dell'articolo 13 della Costituzione, e la ´vigilanzaª non assuma forme

assimilabili alla detenzione.

0/1/2898/1

Lubrano di Ricco

Il Senato,

considerato che l'articolo 21 del disegno di legge che disciplina la

prestazione di garanzia da parte di persone fisiche e giuridiche a favore

dello straniero che intenda entrare nel nostro Paese ed inserirsi nel mondo

del lavoro, necessita di norme applicative che specifichino le modalità

pratiche e le implicazioni di tale procedura,

impegna il Governo

ad articolare il Regolamento di applicazione, previsto dal secondo e terzo

comma del citato articolo 21, in modo che possa essere esercitata una

effettiva opera di controllo sulla concretezza delle garanzie prestate da

enti od associazioni non istituzionali.

0/2/2898/1

Bettamio

Il Senato,

considerato che

il rapporto socio-cooperativo è correttamente da qualificare di lavoro

associato nel quale sussiste ed opera un preciso vincolo di subordinazione

funzionale tra socio lavoratore e cooperativa;

nell'ordinamento sono operanti per una pluralità di fini, i principi

dell'assimilazione e della equiparazione dell'attività prestata dal socio di

cooperativa a quella oggetto del rapporto di lavoro subordinato come anche

da: articolo 2 del regio decreto n. 1422 del 1924 (le società cooperative

sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in

lavori da essi assunti); articolo 47, comma 1, lettera A del decreto del

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modifiche (assimila

il reddito percepito dal lavoratore socio a quello di lavoro dipendente

entro il limite delle retribuzioni correnti maggiorate del 20 per cento)

articolo 2 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (assicurazione contro

invalidità e vecchiaia); articolo 4, punto 78, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 1124 del 1965 (assicurazione contro infortuni sul lavoro

e le malattie professionali); articolo del decreto del Presidente della

Repubblica n. 595 del 1955 (norme assegni familiari); articolo 5, punto 2

del decreto legislativo n. 869 del 1947 (disposizioni sulle integrazioni

salariali); articolo 2 del regio decreto n. 1955 del 1923 (limitazione

dell'orario di lavoro); articolo 2 della legge n. 270 del 1924 (sull'obbligo

di riposo settimanale); articolo 1 della legge n. 4 del 1953 (obbligo per le

cooperative di compilare i prospetti paga anche per i soci), articolo 1 del

decreto legislativo n. 277 del 1991 e articolo 2 del decreto legislativo n.

626 del 1994 e modifiche con materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

la Corte di Cassazione con sentenza n. 638 del 1977 ha riconosciuto anche ai

soci delle cooperative di lavoro le disposizioni sul part-time contenute

nell'articolo 5 della legge n. 863 del 1984 assunte poi dal Ministero del

lavoro (telex /3 del 1997) ai fini previdenziali in quanto considera la

cooperativa datore di lavoro per i propri soci;

l'articolo 24 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 (Pacchetto Treu)

riconosce e conferma ai soci lavoratori di cooperative l'applicazione delle

disposizioni di legge in materia di Fondo di garanzia del trattamento di

fine rapporto, di mobilità e di disoccupazione ordinaria, speciale ed

agricola facendo salvi i contributi versati in passato e le relative

prestazioni;

l'articolo 9 della legge n. 33 del 1990 prevede la possibilità per i

cittadini extracomunitari di costituire o di essere soci di cooperative di

lavoro;

quello del socio lavoratore di cooperativa non può considerarsi lavoro

autonomo poichè secondo l'articolo 2222 del codice civile è considerato tale

quello delle tradizionali categorie di artigiani, commercianti e coltivatori

diretti e coloro che esercitano professioni intellettuali o che si obbligano

a compiere ´un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e

senza vincolo di subordinazione nei confronti del committenteª;

quanto finora richiamato chiarisce senza equivoci che il lavoratore socio di

cooperativa, pur rappresentando un terzo soggetto rispetto al lavoratore

subordinato ed a quello autonomo, è da assimilare al lavoratore subordinato;

invita il Governo

a prevedere nella definizione del Regolamento generale, dei decreti e dei

regolamenti di attuazione della presente legge, che i lavoratori immigrati

extracomunitari con permesso per lavoro subordinato possano costituire

società cooperative o essere soci di cooperative già istituite in conformità

con le norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle

disposizioni di legge vigenti in materia anche se cittadini di Paesi per i

quali non sussiste la condizione di reciprocità. In tal senso va modificata

con urgenza la circolare del Ministero dell'interno n.

559/443/1863/5/11/3/1/2 prima divisione del 26 aprile 1996, affinchè ai

cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia soci

lavoratori di cooperative sia rilasciato o rinnovato il permesso di

soggiorno per motivi di lavoro subordinato e non autonomo.

0/3/2898/1

Il Relatore

Il Senato,

premesso che

l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale fissa il principio

della reciprocità tra straniero e cittadino nel godimento ed esercizio dei

diritti civili;

tale norma viene ritenuta ampiamente superata, anche in forza di quanto

disposto dall'articolo 10 della Costituzione, sia dalle norme internazionali

sia dai trattati sottoscritti dall'Italia sia da una serie di norme del

nostro ordinamento interno, anche nel campo della disciplina

dell'immigrazione, che avrebbero abrogato il principio della reciprocità;

l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge n. 2898, introducendo il

principio per cui la reciprocità viene regolata solo dal disegno di legge

stesso sia dalle convenzioni internazionali, sancisce in modo definitivo

l'abrogazione dell'articolo 16 delle preleggi quanto meno con riferimento

alle persone fisiche straniere;

che peraltro l'articolo 46 del disegno di legge non include tra le norme

espressamente abrogate il suddetto articolo 16;

che il Governo, nel successivo articolo 47, è delegato ad emanare norme di

coordinamento ed attuative,

impegna il Governo

in sede di esercizio del potere delegato di cui all'articolo 47 a disporre

l'abrogazione espressa dell'articolo 16 delle preleggi, ovvero, ove lo

ritenesse abrogato esclusivamente per la parte relativa alle persone

fisiche, a riformularlo in modo da escluderne l'applicazione alle persone

fisiche stesse.

0/4/2898/1

Pastore, Maggiore

Il Senato,

rilevato che l'articolo 23 del disegno di legge n. 2898, riguardante la

previdenza e l'assistenza per i lavoratori stagionali estende a questi

ultimi la disciplina di cui all'articolo 3, comma 13, della legge n. 335 del

1995;

considerato che questa disposizione stabilisce la restituzione dei

contributi versati all'INPS - maggiorati del 5 per cento di interesse - a

favore dei lavoratori extracomunitari che lasciano il territorio nazionale e

che non siano coperti da alcuna convenzione tra il paese di origine e

l'Italia;

considerato inoltre che l'INPS attualmente opera su questi redditi un

prelievo fiscale molto oneroso, pari addirittura al 20 per cento,

equiparandoli per tutto al trattamento di fine rapporto o alle somme

derivanti dalla capitalizzazione delle pensioni;

rilevato che questa non è l'intenzione del legislatore, che ha espressamente

previsto la facoltà per gli stranieri extracomunitari di richiedere i

contributi versati, a prescindere dal raggiungimento dell'età pensionabile,

ma per il solo fatto di cessare l'attività lavorativa in Italia;

informato, inoltre, che il lavoratore straniero, che lascia l'Italia, oltre

a dover attendere troppo a lungo questi versamenti, rimane privo di

documenti, che dimostrino il suo diritto al percepimento delle somme,

impegna il Governo

ad intervenire nei confronti dell'INPS, affinchè tali contributi da

restituire a tutti i lavoratori extracomunitari non siano soggetti a

prelievo fiscale non stabilito da alcuna norma;

a stabilire il rilascio di una certificazione agli stessi lavoratori, in

attesa di liquidazione del loro credito verso l'INPS, all'atto di consegna

del permesso di soggiorno, che specifichi la titolarità di tale credito.

0/5/2898/1

Il Relatore

Il Senato,

premesso che

l'articolo 11, comma 15, del disegno di legge n. 2898 introduce un regime

privilegiato per lo straniero soggiornante in Italia prima dell'entrata in

vigore della legge;

appare opportuno, data la natura eccezionale della norma, che della stessa

venga data un'interpretazione ed un'applicazione rigorosa;

considerato che sia la sua applicazione amministrativa, sia la sua

riformulazione in sede di redazione dei decreti delegati di cui all'articolo

47 del disegno di legge, possono essere guidati da un voto parlamentare di

indirizzo;

impegna il governo

a seguire nell'applicazione della norma in esame i seguenti indirizzi:

che la dimostrazione della situazione tratteggiata dal comma 15 debba essere

effettuata entro un termine che si indica in diciotto mesi;

che gli elementi obiettivi che comprovino la presenza in Italia siano

soggetti a riscontro, abbiano data certa e siano indebitamente riferibili

allo straniero che intende avvalersene;

che presupposto per l'applicazione della norma sia anche il soggiorno per un

pari periodo di tempo, in modo continuato ed ininterrotto, dello straniero;

che il termine ´può adottareª di cui al secondo periodo del comma 15 va

inteso come conferimento di potere-dovere e non di semplice ´facoltàª,

escludendosi quindi l'adozione di altri provvedimenti meno rigorosi di

quelli previsti dal successivo articolo 12.

0/6/2898/1

Pastore, Maggiore

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 37 del disegno di legge n. 2898,

impegna il Governo

ad adottare opportuni provvedimenti volti a garantire il libero accesso, da

parte dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato,

all'istruzione universitaria.

0/7/2898/1

Maggiore, Pastore

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 33 del disegno di legge n. 2898,

impegna il Governo

ad autorizzare le regioni ad attivare, nell'ambito delle prestazioni

sanitarie preventive delle malattie infettive e diffusive, della tutela

della maternità responsabile, della gravidanza e della prima infanzia,

specifici interventi sanitari di tipo preventivo, diagnostico e terapeutico.

Alla spesa per i predetti interventi, da imputarsi al bilancio dello Stato,

si fa fronte mediante una cifra equivalente a un terzo della quota capitaria

calcolata per i cittadini italiani e a favore di una tessera sanitaria,

limitata, emessa dalle ASL, per gli immigrati ed emarginati non in regola

con l'assistenza sanitaria.

0/8/2898/1

Maggiore, Pastore

Il Senato,

premesso che:

nell'articolo 11, comma 5, si prevede molto opportunamente che il pericolo

che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento sia valutato

tenendo conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale,

familiare e lavorativo del soggetto. Una tale valutazione accenna ad una

linea di politica legislativa meritevole di essere sviluppata, in quanto

ispirata al criterio che, in questa come in altra materia, misure coercitive

e drastiche si giustificano nella misura in cui valgano a contrastare

situazioni di pericolo o comunque di pregiudizio per l'ordinata convivenza.

L'inserimento dello straniero è indice, non solo dell'assenza del pericolo

che lo stesso si renda irreperibile ma anche dell'assenza di qualsivoglia

pericolo o pregiudizio per la civile convivenza derivante dalla presenza del

soggetto sul territorio nazionale, pregiudizio che - al contrario - potrebbe

nascere proprio per effetto della misura, sì che appare ragionevole

utilizzare il suddetto criterio anche come parametro del provvedimento

espulsivo;

costituisce un diritto fondamentale, tutelato dalla Costituzione italiana

(articolo 24), dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (articolo 6)

e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (articolo 10), la

garanzia, per ogni persona, di ottenere, da un giudice indipendente e

imparziale, una pronuncia sulla controversia della quale la stessa sia

parte;

tale diritto implica che la garanzia sia effettiva, e cioè tale da

assicurare concretamente, in caso di pronuncia favorevole del giudice, il

bene della vita per la cui tutela la persona ha agito;

la garanzia giudiziaria comprende altresì il diritto di difesa, in vista del

quale la legge deve assicurare ai non abbienti, con appositi istituti, i

mezzi necessari senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, lingua o

religione (articoli 3, comma 1, e 24, comma 2, della Costituzione);

il disegno di legge n. 2898 assicura allo straniero la garanzia giudiziaria

nei confronti dei provvedimenti di espulsione amministrativa adottati a suo

carico e prevede altresì che, nelle ipotesi di cui ai commi 8, 9 e 10

dell'articolo 11, lo straniero sia ammesso al gratuito patrocinio previsto

dalla legislazione italiana;

tuttavia, in una serie di casi previsti dallo stesso articolo 11, il

provvedimento di espulsione amministrativa è immediatamente eseguito con

accompagnamento dello straniero alla frontiera e, di conseguenza, la

garanzia giudiziaria è di fatto accordata solo a provvedimento eseguito,

mediante presentazione del ricorso alle autorità diplomatiche o consolari

italiane dello stato di destinazione. Ciò vanifica, di fatto, l'effettività

della garanzia poichè il bene della vita cui il ricorso giudiziario tende -

e cioè la mancata esecuzione dell'espulsione nell'ipotesi che le ragioni di

fatto o di diritto poste a base del relativo provvedimento si rivelino

insussistenti - risulterà inevitabilmente pregiudicato, anche nelle ipotesi

di fondatezza del ricorso, dall'avvenuta esecuzione del provvedimento.

Inoltre, già lo stesso esame del ricorso, in tali casi, avverrà senza che il

ricorrente abbia potuto esporre le proprie ragioni in contraddittorio con

l'amministrazione, e la stessa ammissione al gratuito patrocinio risulterà

frustrata dall'impossibilità pratica di comunicare col difensore per lo

straniero che si troverà in un paese molto distante dall'Italia.

Infine, anche la previsione del gratuito patrocinio, contenuta nell'ultima

parte del comma 10 dell'articolo 11, può ingenerare il dubbio che l'istituto

sia applicabile solo nelle ipotesi di ricorso disciplinate dai commi 8, 9 e

11 dello stesso articolo e non anche in tutti gli altri casi in cui lo

straniero debba esercitare il proprio diritto di difesa dinanzi ad un

giudice.

Le esigenze di sicurezza e d'ordine sottese all'istituto dell'espulsione

immediata possono trovare soddisfacente risposta, nel sistema del disegno di

legge, senza sacrificare l'effettività della garanzia giudiziaria,

attraverso l'utilizzazione dei centri di accoglienza, dei quali si prevede

l'istituzione nell'articolo 12, ed il raccordo di tale istituto con quello

dell'espulsione immediata; mentre, d'altro canto, una diversa formulazione

dell'ultima parte del comma 10 dell'articolo 10 potrebbe dissipare il dubbio

sopra prospettato relativo al gratuito patrocinio. Obiettivi, questi,

entrambi realizzabili, senza ritardare l'approvazione del provvedimento, in

sede di esercizio della delega di cui all'articolo 47, comma 2, del disegno

di legge, intesa a realizzare i principi della legge, tra i quali figura,

come principio fondamentale, il riconoscimento allo straniero ´dei diritti

fondamentali previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni

internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale

generalmente riconosciutiª.

Tutto ciò premesso, impegna il Governo

ad apportare, in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 47,

comma 2 del disegno di legge, previa verifica del concreto funzionamento

dell'istituto, le correzioni necessarie a far sì che:

a) in caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso possa

essere presentato anche verbalmente agli agenti incaricati dell'esecuzione

del provvedimento, i quali ne trasmetteranno immediatamente il relativo

processo verbale al giudice affidando lo straniero al Centro di cui

all'articolo 12, comma 1;

b) a coordinare con tale previsione la disciplina dettata dal predetto

articolo 12, comma 1;

c) a modificare la formulazione del terzo periodo del comma 10 dell'articolo

11 nel senso che il gratuito patrocinio è accordato allo straniero nei casi

di cui allo stesso articolo 11 ed in ogni altro caso alle medesime

condizioni previste per il cittadino;

d) a prevedere, in sede di esercizio della delega o del potere

regolamentare, misure alternative all'espulsione, qualora non ricorrendo

alcuna delle ipotesi di cui al comma 1, al comma 2 lettera c), al comma 4

lettera a), risulti accertato l'inserimento sociale, familiare o lavorativo

dello straniero ovvero lo straniero possa ottenere garanzie equivalenti a

quelle previste all'articolo 21, comma 1.

0/9/2898/1

Senese

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2898

considerato il carattere innovativo del provvedimento, volto a intervenire

su una materia complessa nella quale vanno contemperate esigenze diverse ma

ugualmente legittime miranti a un ordinato processo di integrazione sociale

dello straniero nella società italiana,

impegna il Governo

a formulare chiari indirizzi operativi nella fase attuativa della nuova

disciplina con riguardo, in particolare, a:

1) prevedere, in occasione della istituzione dell'Anagrafe annuale delle

offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri di

cui all'articolo 19, comma 4, l'opportuno coordinamento con l'archivio

anagrafico dei lavoratori extracomunitari istituito presso l'INPS ai sensi

dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma

previdenziale, e ciò al fine di evitare superflue duplicazioni;

2) disciplinare la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro di cui

all'articolo 21 del disegno di legge in esame attraverso un regolamento nel

quale sia tassativamente prevista la formazione di un elenco degli enti e

delle associazioni ammessi a prestare garanzia;

3) che il controllo sull'azione svolta da detti organismi avvenga non solo

in base, come già previsto, all'individuazione di appropriati requisiti

patrimoniali ed organizzativi, ma anche mediante l'acquisizione di un

motivato parere favorevole da parte della regione nella quale le singole

organizzazioni in oggetto abbiano la propria sede legale;

4) che in sede regolamentare siano coerentemente coordinate le disposizioni

concernenti l'ingresso e il soggiorno per lavoro autonomo di cui al comma 3

dell'articolo 24 con quelle, che appaiono più circostanziate per quanto

riguarda la prestazione di garanzia, previste all'articolo 21, comma 3,

dello stesso provvedimento.

0/10/2898/1

Duva, Smuraglia, Pelella, Piloni

Il Senato,

considerato che

il disegno di legge prevede al comma 3 dell'articolo 37 che sia il

regolamento a stabilire le modalità di rinnovo del permesso di soggiorno per

motivi di studio per gli studenti universitari,

impegna il Governo

a stabilire, attraverso l'adozione di norme regolamentari:

la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio di cui

all'articolo 37 fino al terzo anno oltre la durata del corso di studi,

nonchè la possibilità che esso sia ulteriormente rinnovato su indicazione

del Consiglio di corso di laurea o per consentire allo studente di sostenere

l'esame finale;

che il rinnovo del permesso di soggiorno sia consentito, anche in mancanza

dei requisiti di merito altrimenti previsti, qualora gravi ragioni di salute

abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi;

modalità di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio che

consentano di sostenere, dopo il conseguimento del titolo di studio, gli

esami di abilitazione professionale o di ammissione ai corsi di dottorato o

alle scuole di specializzazione.

0/11/2898/1

Il Relatore

Il Senato,

con riferimento all'articolo 4, commi 3 e 5, del presente disegno di legge

in materia di visti di ingresso, rilascio, rinnovo o revoca del permesso di

soggiorno, al fine di evitare il formarsi di incertezze sullo status dello

straniero e situazioni che lo inducano all'irregolarità, per garantire al

contrario le migliori condizioni di legalità per l'inserimento sociale,

impegna il Governo nella definizione delle norme regolamentari attuative:

a specificare il più possibile i requisiti richiesti per il rinnovo del

permesso di soggiorno relativi a ciascuno dei motivi previsti in modo tale

che siano al massimo salvaguardate le condizioni di inserimento sociale e

familiare e con riferimento agli articoli 5 e 18 della Convenzione di

applicazione dell'Accordo di Schengen in materia di disponibilità di mezzi

di sussistenza ad assumere tra i parametri di riferimento nei criteri a

presupposto della direttiva da emanare (articolo 4, comma 3) l'importo

dell'assegno sociale e a prevedere che detta disponibilità possa essere

plausibilmente garantita anche da enti, associazioni o cittadini italiani o

stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio e a valere innanzitutto

per i soggiorni di breve durata.

0/12/2898/1

Il Relatore

Il Senato,

posto che i commi 1 e 2 dell'articolo 17 del presente disegno di legge

definiscono i divieti di espulsione con accompagnamento alla frontiera

impegna il Governo affinchè nelle norme e nei regolamenti attuativi sia

considerata la possibilità di sospendere l'esecuzione dell'espulsione, salvo

sia stata decisa per motivi di ordine pubblico o per la sicurezza dello

Stato, quando ci siano fondati motivi anche sulla base di attestazioni

dell'interessato, che lo straniero si trovi nelle condizioni previste dai

commi 1 e 2 dell'articolo 17 o sia genitore di un minore presente in Italia

non affidato a familiari o parenti e sia previsto che per le verifiche

definitive da compiere nei tempi e secondo le modalità stabilite, gli

stranieri, interessati siano trattenuti nei centri di cui al comma 1,

articolo 12.

0/13/2898/1

Il Relatore

Il Senato,

all'articolo 11, comma 7, in materia di comunicazioni relative all'ingresso,

al soggiorno e all'espulsione all'interessato anche ai fini

dell'impugnativa;

all'articolo 29, comma 3, in materia di autorizzazioni del tribunale dei

minorenni;

all'articolo 8, comma 4, in materia di asilo e protezione temporanea;

agli articoli 8, comma 5, e 9, comma 5, in materia di assistenza e di

servizi di accoglienza alla frontiera per informazioni e assistenza per gli

stranieri, al fine che sia fatto il possibile per evitare:

a) che lo straniero per effetto del respingimento, sia esposto a

persecuzione; rischi per la vita, l'incolumità o la sicurezza personale;

b) l'abbandono da parte del respinto di familiari minorenni in Italia in

attesa di decisione del giudice dei minorenni o ammalati;

impegna il Governo,

con l'adozione delle norme e dei regolamenti attuativi, affinchè nel

rispetto del funzionamento dell'istituto del respingimento, siano definiti

modalità e criteri di autorizzazione volti a far sè che sia consentito

l'accesso autorizzato ai servizi di accoglienza alla frontiera agli

organismi e alle associazioni che si dedicano alla tutela dei diritti

dell'uomo affinchè possano concorrere ai servizi di informazione e

assistenza.

0/14/2898/1

Il Relatore

Il Senato,

con riferimento all'articolo 7, comma 3, del presente disegno di legge che

interviene in materia di rilascio, rifiuto e revoca della Carta di soggiorno

e di sua sostituzione con permesso di soggiorno, in conformità all'intento

altamente significativo della norma che ha per finalità di consentire un

elevato standard di integrazione anche con la partecipazione dei cittadini

stranieri ai diritti di cittadinanza,

invita il Governo,

nella definizione dei decreti e dei regolamenti attuativi, ad assicurare che

nelle decisioni relative ai ricorsi contro il mancato rilascio, la revoca

delle carte di soggiorno e con la possibile alternativa del permesso di

soggiorno, a tenere prioritariamente conto del comportamento rispettoso

della legge del cittadino straniero che abbia soggiornato a lungo in Italia,

anche con riferimento alla sua capacità reddituale e al fatto che sia

sottoposto a procedimenti penali o di condanna solo per reati di

modestissima rilevanza, garantendo così anche il rispetto dell'articolo 27

della Costituzione.

0/15/2898/1

Il Relatore

Il Senato,

rilevato che l'articolo 16 del presente disegno di legge prevede una forma

di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale per le persone nei

confronti delle quali si accertino situazioni di violenza e sfruttamento a

determinate condizioni,

considerato che la concessione di tale permesso è vincolata ad alcuni

requisiti come la rilevanza del contributo offerto per la cattura dei

responsabili dello sfruttamento;

rilevato che il fenomeno della prostituzione riguarda donne, e talvolta

bambine, arrivate in Italia spesso contro la loro volontà o con l'inganno

provenienti da paesi extracomunitari,

impegna il Governo

in sede di attuazione del disegno di legge, a compiere le opportune

iniziative in difesa di queste persone contro le potenti organizzazioni

criminali che le schiavizzano e a prevedere forme di sostegno e di

protezione sociale in generale per queste persone, anche attraverso la

concessione del permesso di soggiorno, favorendo il loro inserimento

lavorativo e sociale attraverso organismi pubblici e privati.

0/16/2898/1

Il Relatore

Il Senato,

considerato che tra gli obiettivi posti del disegno di legge n. 2898 hanno

particolare rilievo l'integrazione sociale degli immigrati e la promozione

della loro partecipazione alla vita pubblica, come si evince anche dalle

norme contenute nel titolo V del disegno di legge;

rilevato che in particolare l'articolo. 3, comma 6, del disegno di legge n.

2898, prevede l'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione con

il compito di analizzare le esigenze e di promuovere gli interventi da

attuare a livello locale;

considerato che in tali Consigli è assicurata la presenza delle competenti

amministrazioni locali dello stato e delle regioni, nonchè delle

associazioni attive localmente nell'assistenza ai cittadini immigrati;

impegna il Governo

nell'adozione degli atti in attuazione del disegno di legge, anche per la

composizione dei consigli territoriali, a tenere in giusta considerazione il

ruolo delle associazioni degli stranieri residenti ed a promuovere e

valorizzare, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali,

l'associazionismo dei cittadini immigrati, al fine di stimolarne la

partecipazione attiva alla vita pubblica locale.

0/17/2898/1

Il Relatore

Il Senato,

rilevato che l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge n. 2898 prevede che

lo straniero regolarmente soggiornante in Italia abbia gli stessi diritti in

materia civile del cittadino italiano ´...salvo le convenzioni

internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano

diversamente.ª,

rilevato che in questo modo si rischia che - paradossalmente - si applichino

convenzioni risalenti nel tempo, che attribuivano diritti allo straniero e

che adesso verrebbero ad assumere un ruolo discriminatorio vietando

l'applicazione della norma nuova;

considerato che, nello stesso comma, si stabilisce che in caso le vecchie

convenzioni prevedano la condizione di reciprocità, questa sia accertata

secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione;

impegna il Governo

in sede di adozione del regolamento ad inserire - tra i criteri relativi

alle convenzioni internazionali più risalenti nel tempo - il criterio

dell'applicazione del miglior trattamento previsto, anche in analogia a

quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del presente disegno di legge,

che in generale, fa ´...salve le disposizioni ...internazionali più

favorevoli vigenti nel territorio dello Stato.

0/18/2898/1

Il Relatore

Il Senato,

posto che

la presenza di stranieri irregolari può rendere difficoltosa l'ordinata ed

efficace applicazione del presente disegno di legge e che, per questa

ragione, anche negli altri paesi europei, quando si è dato luogo ad

innovazioni normative di vasta portata in materia di immigrazione, si sono

assunti provvedimenti straordinari e limitati nel tempo simili a quello,

anche per gli effetti ottenuti, contenuto nel decreto-legge n. 489 del 18

novembre 1995;

tenuto conto

che l'area dell'irregolarità, da stime convergenti provenienti da varie

fonti, non assorbita dai provvedimenti del 1995, è ritenuta ancora cospicua

ed è incrementata sia da nuovi ingressi irregolari o clandestini, sia da

stranieri regolari, cui non è stato rinnovato il permesso di soggiorno per

motivi diversi, spesso legati alle difficoltà del rapporto tra cittadino

straniero e burocrazia (ignoranza delle norme, trascuratezza, formalismi

dell'amministrazione nella verifica dei requisiti relativi all'alloggio, al

reddito), sia da persone sottoposte a provvedimento di espulsione non

eseguito per varie ragioni, sia da stranieri che rimangono in Italia anche

dopo la scadenza del visto, senza permesso, spesso per carenze delle norme

dell'amministrazione;

considerato che

per effetto della normativa del decreto-legge n. 489 del 1995 la

regolarizzazione, pur riguardando una parte importante di stranieri

lavoratori dipendenti e di nuclei familiari, presenti in Italia, non ha

tuttavia compreso consistenti quote di stranieri per diverse ragioni:

procedure farraginose, non di rado molto formalistiche e discrezionali;

limiti dell'amministrazione; le clausole relative alla continuità del

rapporto di lavoro; il rifiuto di molti datori di lavoro ad anticipare i

contributi previdenziali e assicurativi. Anche l'esclusione dalla

regolarizzazione per il lavoro autonomo e dei lavoratori soci di

cooperative, ha impedito a molti lavoratori di mettersi in regola, così come

in materia di ricongiungimento familiare, le clausole dei tempi necessari di

presenza in Italia e quelle riguardanti i requisiti della parentela, il

reddito, l'alloggio, erano assai difficili da dimostrare;

inoltre migliaia di stranieri lavoratori inseriti stabilmente, anche in

nuclei familiari al Sud e al Nord, sono restati nella insicurezza della

precarietà dovuta all'irregolarità e al lavoro sommerso con grave danno per

i loro diritti, ma anche per l'economia e per il funzionamento del mercato

del lavoro;

rilevato che

l'impegno per una forte restrizione dell'area dell'irregolarità va

considerato assolutamente prioritario, per ragioni sociali, economiche,

giuridiche e politiche, al fine di assicurare:

la migliore condizione dello straniero in Italia;

l'ordinato funzionamento del mercato del lavoro per rendere sempre più

marginali i segmenti dell'economia e del lavoro sommersi e in nero;

le esigenze di sicurezza dei cittadini, anche espandendo l'area della

regolarità con l'emarginazione progressiva delle zone del crimine e della

malavita, che ora con l'irregolarità purtroppo sono non di rado in

connessione;

un funzionamento a regime sempre più normale e fisiologico - e non

patologico - delle procedure e dell'attuazione delle espulsioni;

ritenuto che

il presente disegno di legge interviene a razionalizzare ed a rendere più

rigorosi e severi i meccanismi di ingresso, creando in generale i

presupposti affinchè la clandestinità e l'irregolarità possano essere

efficacemente svantaggiate;

la nuova normativa intenda prevenire il permanere e il sorgere di diffuse

situazioni di incertezza e disagi per gli immigrati, fattori che

notoriamente turbano la serena convivenza, rendono più difficili i processi

di inserimento, con effetti negativi sulla sicurezza dei cittadini e in

termini di allarme sociale;

debbono essere evitate espulsioni di massa difficilmente praticabili e

certamente non auspicabili soprattutto se a carico di stranieri da tempo in

Italia, inseriti nel tessuto lavorativo e sociale e in contesti familiari

impegna il Governo

entro tre mesi dalla applicazione della presente legge a presentare al

Parlamento una relazione sul fenomeno dell'irregolarità che contenga dati,

anche presunti, sulla presenza irregolare nel paese di cittadini stranieri

extracomunitari, sulla composizione anagrafica e sociale (età, sesso,

professione, paesi di origine e provenienza ecc. ecc.), sui tempi di

permanenza nella condizione di irregolari, sulle cause che la alimentano,

sia con riferimento ai nuovi ingressi, sia riguardo al passaggio dallo

status di regolare a quello di irregolare e su quant'altro possa essere

ritenuto utile ai fini suddetti;

a valutare l'opportunità, in coerenza con quanto rilevato dalla citata

relazione, di avanzare proposte e di emanare norme di legge, regolamentari e

direttive, anche in attuazione delle deleghe legislative e regolamentari

previste nel disegno di legge, eventualmente finalizzare all'emersione

dell'area dell'irregolarità. Tale emersione dovrebbe attuarsi in modo

selettivo e mirato per cittadini stranieri che lavorano in Italia o siano

oggetto di una specifica e certificata richiesta di assunzione o che abbiano

già lavorato e siano in attesa di una nuova occupazione; ciò anche

attraverso l'estensione in ambito nazionale degli incentivi alle imprese

relativi all'emersione del lavoro sommerso e in nero, già previste dalla

normativa vigente per alcune aree del paese, finalizzando tale intervento

per specifici comparti dell'impresa produttiva, quali ad esempio

l'agricoltura, la pesca e le attività stagionali e di quelli che esercitano

i pubblici esercizi e con l'eventuale previsione, per le regolarizzazioni

anche agli effetti familiari dei soggetti stranieri temporaneamente

inoccupati, di utilizzare una parte equivalente delle quote definitive per i

flussi di ingresso annuali.

0/19/2898/1

Il Relatore

Il Senato,

considerato che:

dell'ultimo provvedimento di regolarizzazione adottato (il decreto legge 19

novembre 1995, n. 489 e successive reiterazioni) hanno potuto beneficiare

solo i cittadini stranieri inseriti nel mercato del lavoro subordinato

ovvero in nuclei familiari, già presenti in Italia alla data di entrata in

vigore del decreto, trovandosi così attualmente in posizione irregolare

tanto gli stranieri già allora occupati in attività di lavoro autonomo,

quanto quelli entrati in Italia successivamente a detta data;

tale beneficio si è concretizzato nella presentazione di circa 247.000

domande di regolarizzazione delle quali, tuttavia, non si conoscono gli

esiti concreti in tema di effettivo rilascio dei relativi permessi di

soggiorno;

da diverse città importanti per la specificità e la consistenza del fenomeno

migratori, come ad esempio Genova e Firenze, sono giunte preoccupate denunce

da parte delle associazioni del volontariato sociale e dalle organizzazioni

sindacali circa il rientro nella irregolarità del soggiorno per molte

immigrate ed immigrati, che avevano regolarizzato;

tale fenomeno è stato largamente determinato dai contenuti del decreto legge

489/95, il cui testo è stato più volte modificato nelle successive

reiterazioni e, anche, dalle contraddittorie disposizioni amministrative,

emanate dai dicasteri competenti, che hanno prodotto conseguenze restrittive

nell'applicazione da parte degli uffici territoriali dei medesimi (questure,

ispettorati del lavoro, sedi INPS);

si può valutare che, allo stato attuale, si trovino in Italia circa

centomila immigrati in posizione irregolare, molti dei quali per altro

pienamente inseriti nel tessuto lavorativo - anche se sommerso - e sociale

del Paese;

esiste il concreto pericolo che provvedimenti di espulsione siano adottati,

in esecuzione delle disposizioni del disegno di legge, a carico di cittadini

stranieri di fatto da lungo tempo inseriti nel tessuto sociale e lavorativo

del Paese, o radicati in contesti familiari meritevoli di protezione;

sussiste nel contempo l'assoluta impossibilità di dare corso, con modalità

rispettose dei diritti fondamentali della persona, a provvedimenti di

espulsione riguardanti la totalità delle persone straniere, irregolarmente

soggiornanti nel nostro Paese;

impegna il Governo

a) ad assumere iniziative per consentire, a richiesta degli interessati, la

regolarizzazione del soggiorno dei cittadini stranieri, già presenti

irregolarmente nel territorio nazionale, salvo che si tratti di persone

pericolose per la sicurezza dello Stato;

b) la non punibilità delle pregresse violazioni delle disposizioni vigenti

in materie di ingresso e soggiorno degli stranieri, qualora tali violazioni

siano state commesse da coloro che richiedono la regolarizzazione;

c) l'annullamento dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti

a loro carico a seguito di dette violazioni.

0/20/2898/1

Lubrano di Ricco, Pieroni, Boco, Manconi, Bortolotto, Carella, Cortiana, De

Luca Athos, Pettinato, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Il Senato,

preso atto del dilagante fenomeno della prostituzione, di adolescenti,

giovani donne extracomunitarie;

ritenuto fondato il grave timore che numerose tra di esse siano state

avviate con gravi atti di violenza a detta attività, con sequestri e stupri

e che siano sfruttate dai cosiddetti ´protettoriª,

rilevato come l'aumento di queste donne extracomunitarie si aggiri oggi

attorno alle 200.000 unità e che si incrementi notevolmente di giorno in

giorno, per mancanza di strumenti legislativi idonei a combattere tale

fenomeno;

preso atto infine che l'opinione pubblica italiana è molto allarmata per il

fenomeno della macro e microcriminalità che attorno al mondo della

prostituzione ruota;

impegna il Governo:

ad intraprendere le più decise ed appropriate iniziative sia da parte delle

forze dell'ordine, sia da parte della magistratura, per porre fine a questo

dilagante fenomeno dello sfruttamento di prostitute e ridare vigore

all'ordine pubblico assicurando alla popolazione una libera e pacifica

convivenza.

0/21/2898/1

Pinggera, Thaler Hausserhofer

Il Senato,

atteso che numerosi processi penali sono celebrati nei confronti di

stranieri, non solo extracomunitari, con notifica nel domicilio eletto in

Italia; di conseguenza spesso vengono proseguiti i procedimenti penali senza

che lo straniero sia effettivamente informato dell'avvio o della

prosecuzione del procedimento penale ed anche senza effettivamente informare

l'imputato della data della celebrazione dell'udienza dibattimentale;

premesso che tale situazione spesso non è compatibile con i più elementari

principi di effettiva esercitabilità del diritto alla difesa e

dell'effettiva difesa;

per porre rimedio

impegna il Governo

a prevedere nel regolamento l'obbligo di comunicazione del decreto di

citazione all'indagato o imputato, che questi atti siano comunicati, anche

alla più vicina rappresentanza consolare o diplomatica dello Stato

d'appartenenza dell'imputato straniero.

0/22/2898/1

Pinggera, Thaler Hausserhofer

Il Senato,

considerato che:

dell'ultimo provvedimento di regolarizzazione adottato (il decreto legge 19

novembre 1995, n. 489 e successive reiterazioni) hanno potuto beneficiare

solo i cittadini stranieri inseriti nel mercato del lavoro subordinato

ovvero in nuclei familiari, già presenti in Italia alla data di entrata in

vigore del decreto, trovandosi così attualmente in posizione irregolare

tanto stranieri già allora occupati in attività di lavoro autonomo, quanto

quelli entrati in Italia successivamente a detta data;

dall'esame dei dati relativi alle successive regolarizzazioni e da quelli

forniti da autorevoli studi si può valutare che, allo stato attuale, si

trovino in Italia circa duecentomila immigrati in posizione irregolare,

molti dei quali per altro pienamente inseriti nel tessuto sociale del Paese;

esiste il concreto pericolo che provvedimenti di espulsione siano adottati,

in esecuzione delle disposizioni del disegno di legge, a carico di cittadini

stranieri di fatto da lungo tempo inseriti nel tessuto sociale e lavorativo

del Paese, o radicati in contesti familiari meritevoli di protezione;

sussiste nel contempo l'assoluta impossibilità di dare corso, con modalità

rispettose dei diritti fondamentali della persona, a provvedimenti di

espulsione nel numero richiesto dal bacino di immigrazione irregolare già

presente nel Paese;

impegna il Governo

ad assumere iniziative per consentire:

a) a richiesta degli interessati, la regolarizzazione dei cittadini

stranieri già presenti irregolarmente nel territorio nazionale, salvo che si

tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato;

b) la non punibilità delle pregresse violazioni delle disposizioni vigenti

in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri qualora tali violazioni

siano state commesse da coloro che richiedono la regolarizzazione;

c) la sospensione degli effetti dei provvedimenti assunti per violazione

delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno a carico di coloro che

intendono regolarizzare la propria posizione.

0/23/2898/1

Marchetti

Stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE

quindi rinvia l'esame degli ordini del giorno presentati ad un'ulteriore

seduta, da convocare per il giorno successivo, alle ore 8,30.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 15

gennaio, alle ore 8,30, restando confermata la seduta già prevista per le

ore 15 dello stesso giorno.

La seduta termina alle ore 16,25.