AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998
211a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri Zoppi e per l'interno Giorgianni e Vigneri.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre 1997.
Il presidente VILLONE ricorda che nella seduta precedente era stata avviata
l'illustrazione degli emendamenti.
Il relatore GUERZONI rimette al Governo una valutazione di ordine
complessivo sugli emendamenti da lui sottoscritti e presentati in identica
formulazione anche da altri senatori: in particolare, il Governo dovrebbe
chiarire le modalità con le quali si intendono attuare nella normativa
ordinaria le prescrizioni derivanti dall'articolo 10 della Costituzione.
Il presidente VILLONE osserva che l'esigenza di ulteriori approfondimenti
per alcuni parti del disegno di legge assunto come testo base, d'iniziativa
del Governo, potrebbe condurre a concentrare l'esame esclusivamente su
quelle disposizioni che non comportano alcun dubbio di attualità o di
congruità. Le parti suscettibili di modificazioni potrebbero invece essere
sottoposte a un esame più prolungato, che tenga conto anche delle più
recenti vicende inerenti all'arrivo in Italia di profughi di etnia curda.
Il sottosegretario GIORGIANNI precisa che è stata avviata una riflessione
congiunta tra i Ministeri competenti, sia sugli emendamenti presentati sia
sullo stesso disegno di legge: lo scopo di introdurre strumenti più moderni
di tutela per gli stranieri che raggiungono l'Italia fuggendo da situazioni
critiche, in una considerazione distinta da quella del fenomeno
dell'immigrazione motivata da ragioni economiche, ha determinato nuove
normative anche in altri paesi, come ad esempio la Germania. Occorrono
tuttavia anche soluzioni concordate a livello europeo, laddove il problema
dei rifugiati, già inserito nel cosiddetto Terzo pilastro dell'unificazione,
è stato trasferito dopo le recenti revisioni del Trattato nel cosiddetto
Primo pilastro, in modo da poter essere risolto anche con decisioni
giuridicamente vincolanti. D'altra parte, la disciplina della materia è
condizionata dalle prescrizioni derivanti dall'articolo 10 della
Costituzione e dalle convenzioni internazionali e non può prescindere da
altre elaborazioni, come quelle del Consiglio italiano per i rifugiati e
quelle fatte proprie da singoli parlamentari. Quanto all'articolo 10 della
Costituzione, la giurisprudenza tradizionale e prevalente lo ha interpretato
alla stregua di una disposizione programmatica, ma una nota e importante
sentenza della Corte di Cassazione ne ha viceversa riconosciuto l'efficacia
immediatamente precettiva. Il disegno di legge del Governo è rivolto a
disciplinare il diritto d'asilo in senso stretto, escludendo dal proprio
ambito i casi di protezione umanitaria a favore di gruppi di persone: si
tratta pertanto di una normativa organica sul diritto d'asilo, aperta a ogni
contributo di miglioramento e da considerare in relazione e in equilibrio
con la nuova normativa, in via di approvazione, sul più ampio fenomeno
dell'immigrazione. Chiarisce tuttavia che alcune perplessità manifestate nel
corso della discussione e tradotte anche in proposte emendative suscitano
l'interesse del Governo, che pertanto si riserva di presentare propri
emendamenti nel volgere di pochi giorni, tenendo conto anche dei più recenti
episodi accaduti in Italia ad esempio quanto al caso dei profughi curdi.
Il senatore BESOSTRI ritiene opportuno approfondire ulteriormente alcuni
aspetti della normativa in esame, ma sottolinea l'esigenza di procedere con
sollecitudine anche per l'evidente connessione con la disciplina
dell'immigrazione. osserva quindi che l'articolo 10 della Costituzione
rimette alla legge ordinaria la definizione delle condizioni per la
concessione dell'asilo ma non la determinazione dei presupposti, già fissati
o impliciti nella normativa costituzionale. Egli motiva la presentazione di
numerosi emendamenti, da lui sottoscritti, rivolti a distinguere lo status
di rifugiato da quello di coloro che hanno diritto all'asilo, in conformità
alla giurisprudenza che ne ha distinto le relative situazioni soggettive,
rispettivamente in termini di interesse legittimo e di diritto soggettivo.
Il PRESIDENTE ritiene opportuno riaprire il termine per gli emendamenti fino
alla settimana successiva.
Il sottosegretario GIORGIANNI esprime il consenso del Governo e precisa che
le proposte emendative da lui preannunciate si riferiscono prevalentemente
agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 2425.
Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di fissare per mercoledì 28 gennaio
alle ore 13 il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti.
Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.
IN SEDE DELIBERANTE
(2232) DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale
dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della
guerra del 1939-1945
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 dicembre 1997.
Si passa quindi all'esame degli articoli.
Il senatore PASTORE rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.3, osservando
tuttavia che esso tiene conto del dibattito storico in corso, il quale
dovrebbe portare alla condanna di ogni crimine. I senatori SPERONI,
DENTAMARO e MAGNALBÒ rinunciano a loro volta ad illustrare gli emendamenti
1.1, 1.4 e 1.2.
Il sottosegretario ZOPPI chiede un breve rinvio della discussione, dovendosi
pronunciare sugli emendamenti presentati.
Il presidente VILLONE, in considerazione di questa richiesta, prospetta un
rinvio alla settimana successiva.
Il senatore SPERONI coglie l'occasione per chiedere un chiarimento al
presentatore in merito alla formula che compare all'articolo 1. Risponde il
senatore Athos DE LUCA, dichiarandosi disponibile ad introdurre un'altra
formulazione. Il senatore BESOSTRI suggerisce il termine ´deceduteª, anzichè
´ucciseª; in ogni caso dovrebbe essere tenuta ferma, a suo avviso, la data
del 27 gennaio di ciascun anno.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente VILLONE avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere
parere sul disegno di legge n. 2793-quater, rimesso alla sede plenaria da
parte della Sottocommissione, argomento che non figura all'ordine del
giorno. Se non vi sono osservazioni, all'esame stesso si può procedere nel
corso della seduta.
Conviene la Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(2793-quater) Disposizioni concernenti le gestioni liquidatorie delle unità
sanitarie locali soppresse, risultante dallo stralcio deliberato
dall'Assemblea il 18 novembre 1997, dell'articolo 24 d'iniziativa
governativa ´Misure per la stabilizzazione della finanza pubblicaª
(Parere alla 12a Commissione: favorevole con osservazione e condizione)
Introduce l'esame il presidente VILLONE, segnalando varie riserve sul
contenuto del disegno di legge, il quale deriva dallo stralcio di una
corrispondente disposizione del disegno di legge collegato alla legge
finanziaria per il 1998.
Il senatore BESOSTRI osserva che i creditori non sono ammessi alla fase di
determinazione dell'ammontare dei beni, sui quali dovranno soddisfare i loro
diritti, con il conseguente rischio di veder compromesse le loro legittime
aspettative. La disposizione non prevede nemmeno il ristoro delle spese
legali sostenute per le procedure esecutive dichiarate estinte. Aggiunge che
a suo avviso potrebbe ritenersi violato l'articolo 113 della Costituzione,
in considerazione della mancata previsione di una possibile impugnativa nei
confronti del programma di estinzione delle passività.
Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda poi che l'ordinamento contempla crediti
privilegiati, dei quali invece non si conosce la sorte, in base alla
normativa in esame. È inoltre singolare che siano i creditori stessi a
stabilire su quali beni debbano soddisfare i loro diritti; non è altresì
previsto un limite temporale per l'efficacia del provvedimento. Dopo aver
apprezzato le considerazioni svolte dal senatore Besostri, ritiene di dubbia
costituzionalità il disegno di legge anche alla luce del principio
costituzionale di libertà economica e ricorda una decisione della Corte
costituzionale nella quale si era posto a carico della pubblica
amministrazione l'obbligo di liquidare le spese legali derivanti dalle
procedure esecutive avviate.
La senatrice DENTAMARO nutre forti sospetti di incostituzionalità sotto i
profili della tutela giurisdizionale dei diritti e della disparità di
trattamento tra i creditori. Il disegno di legge sembra inoltre stabilire un
limite massimo oltre il quale l'amministrazione non ononerà i propri debiti.
Ricorda infine di aver presentato un'interrogazione in proposito al Ministro
della sanità, alla quale attende ancora risposta.
Anche per il senatore PINGGERA resterebbero frustrate le aspettative dei
creditori senza alcuna ragionevole giustificazione.
Secondo il senatore PELLEGRINO il provvedimento, per quanto criticabile, non
è senza precedenti, in quanto una legislazione di carattere eccezionale ha
condotto più volte alla sostanziale inesigibilità di crediti nei confronti
della pubblica amministrazione. Auspica pertanto che possano essere riviste
tali normative, una volta superata l'emergenza finanziaria.
Il presidente VILLONE rileva che il disegno di legge potrebbe essere
interpretato anche come obbligatorio, nei confronti dell'amministrazione,
perchè questa metta a disposizione dei creditori mezzi adeguati alla
soddisfazione dei relativi diritti. Propone pertanto di esprimere un parere
favorevole, raccomandando alla Commissione di merito di valutare se la
formulazione del disegno di legge sia idonea a consentire l'integrale
soddisfacimento dei crediti maturati. Occorre altresì condizionare il parere
stesso alla soppressione dell'ultimo periodo, concernente l'estinzione delle
procedure esecutive in corso, in quanto incostituzionale.
Conviene in tal senso la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,15.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2425
Art. 1.
Sostituire l'articolo con il seguente:
´Art. 1.
1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di asilo e la protezione
umanitaria nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione
dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione e in conformità alle
convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisceª.
1.1
Il Relatore
1.2 (Identico all'em. 1.1)
Fumagalli Carulli
1.3 (Identico all'em. 1.1)
Lubrano di Ricco
Art. 2.
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
´1. Ha diritto d'asilo nel territorio dello Stato ed è definito rifugiato lo
straniero al quale sia impedito, nel Paese di origine o, nel caso di
apolide, di residenza, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ed in particolare:ª.
2.2
Il Relatore
2.6 (Identico all'em. 2.2)
Fumagalli Carulli
2.14 (Identico all'em. 2.2)
Lubrano di Ricco
Al comma 1, alinea, dopo la parola: ´dirittoª, inserire la seguente:
´rispettivamenteª, e dopo la parola: ´asiloª, inserire le seguenti: ´e di
riconoscimento dello status di rifugiatoª.
2.9
Besostri
Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:
´o a) lo straniero, al quale, ai sensi dell'articolo 10, terzo comma della
Costituzione, sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà
democraticheª.
2.10
Besostri
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ´trovandosi fuori dal Paese di cui è
cittadinoª, inserire le seguenti: ´o, se apolide, trovandosi fuori dal Paese
di residenza abitualeª.
2.3
Il Relatore
2.7 (Identico all'em. 2.3)
Fumagalli Carulli
2.15 (Identico all'em. 2.3)
Lubrano di Ricco
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.4
Il Relatore
2.12 (Identico all'em. 2.4)
Fumagalli Carulli
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
´1-bis. Ha diritto alla protezione umanitaria...ª
ovvero
´1-bis. Lo Stato garantisce la protezione umanitaria allo straniero che, non
avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato,
è stato obbligato a lasciare, o comunque non può rimanere nel Paese di
origine, o, se apolide, nel Paese di residenza abituale, a causa di
conflitti bellici, gravissimi disordini di natura politica, etnica o
religiosa, violazioni estese dei diritti umaniª.
2.5
Il Relatore
2.13 (Identico all'em. 2.5)
Lubrano di Ricco
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
´1-bis. Salvo disposizioni diverse e contrarie, ai fini della verifica delle
condizioni di riconoscimento del diritto di asilo si applicano le norme per
lo status di rifugiatoª.
2.11
Besostri
Sostituire la rubrica con la seguente: ´Titolari del diritto d'asilo e della
protezione umanitariaª.
2.R.1
Il Relatore
2.R.2 (Identico all'em. 2.R.1)
Fumagalli Carulli
2.R.3 (Identico all'em. 2.R.1)
Besostri
2.R.4 (Identico all'em. 2.R.1)
Lubrano di Ricco
Art. 3.
Al comma 1, dopo la parola: ´asiloª, inserire le seguenti: ´e dello status
di rifugiato politicoª.
3.7
Besostri
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: ´professore
universitario espertoª, fino alla fine del periodo, con le seguenti:
´esperto in materia di diritti civili e umani, designato dal Ministro
dell'internoª.
3.1
Il Relatore
3.5 (Identico all'em. 3.1)
Fumagalli Carulli
3.8 (Identico all'em. 3.1)
Lubrano di Ricco
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: ´della commissioneª, inserire
le seguenti: ´compreso il supplente del professore universitarioª.
3.6
Il Relatore
Al comma 5, dopo le parole: ´per i rifugiatiª, inserire le seguenti: ´nonchè
un rappresentante del Consiglio Italiano per i Rifugiati o di altra
Organizzazione non governativa per la tutela dei diritti umani e civiliª.
3.2
Il Relatore
3.9 (Identico all'em. 3.2)
Lubrano di Ricco
Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ´Partecipano al
consiglio dei presidenza i rappresentanti degli organismi con funzioni
consultiveª.
3.3
Il Relatore
3.10 (Identico all'em. 3.3)
Lubrano di Ricco
Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´e dello status di
rifugiato politicoª.
3.R.1
Besostri
Art. 4.
Al comma 1, alinea, dopo la parola: ´asiloª, inserire le seguenti: ´o di
riconoscimento dello status di rifugiatoª.
4.6
Besostri
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, le seguenti:
´b-bis) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di
cittadinanza o di dimora;
b-ter) al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazioneª.
4.1
Il Relatore
4.17 (Identico all'em. 4.1)
Lubrano di Ricco
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: ´asiloª, inserire le seguenti: ´o
di riconoscimento dello status di rifugiatoª.
4.7
Besostri
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: ´Nell'ipotesi indicata
al comma 1 lettera c) l'autorità che riceve la domanda provvede
all'audizione del richiedente asilo e successivamente trasmette verbale alla
Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga che
sussistano motivi per il riconoscimento del diritto di asilo, richiede al
Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria
per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica.
Nell'ipotesi indicata al comma 4 lettera d) e qualora si tratti di vettore
aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per il
tramite dell'ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della
Repubblica ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette alla
rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di primo
scalo, per gli adempimenti previsti in questo commaª.
4.2
Il Relatore
4.4 (Identico all'em. 4.2)
Fumagalli Carulli
4.16 (Identico all'em. 4.2)
Lubrano di Ricco
Al comma 4, primo rigo, sopprimere la parola: ´asiloª.
4.8
Besostri
Al comma 4, secondo rigo, dopo la parola: ´asiloª, inserire le seguenti: ´o
di riconoscimento dello status di rifugiatoª.
4.9
Besostri
Al comma 5, sopprimere la parola: ´asiloª.
4.10
Besostri
Al comma 6, dopo la parola: ´asiloª, inserire le seguenti: ´o di
riconoscimento dello status di rifugiatoª.
4.11
Besostri
Al comma 6, sostituire le parole da: ´al trentesimoª, fino alla fine, con le
seguenti: ´all'adozione della decisione definitiva sulla sua domanda, salvo
quanto disposto dall'articolo 11ª.
4.15
Lubrano di Ricco
Al comma 7, dopo la parola: ´asiloª, inserire le seguenti: ´o di
riconoscimento dello status di rifugiatoª.
4.12
Besostri
Al comma 8, primo periodo, sopprimere la parola: ´asiloª.
4.13
Besostri
Al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: ´asiloª, inserire le seguenti:
´o di riconoscimento dello status di rifugiatoª.
4.14
Besostri
Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´e di riconoscimento
dello status di rifugiatoª.
4.R.1
Besostri
Art. 5.
Al comma 2, dopo la parola: ´asiloª, inserire le seguenti: ´o di
riconoscimento dello status di rifugiatoª.
5.2
Besostri
Al comma 3, dopo la parola: ´asiloª, inserire le seguenti: ´o di
riconoscimento dello status di rifugiatoª.
5.3
Besostri
Al comma 4, sopprimere la parola: ´asiloª.
Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: ´o di concessione
dell'asiloª.
5.4
Besostri
Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´e di riconoscimento
dello status di rifugiatoª.
5.R.1
Besostri
Art. 6.
Sopprimere l'articolo.
6.1
Lubrano di Ricco
Al comma 1, nell'alinea, dopo la parola: ´chiedereª, inserire le seguenti:
´asilo oª.
6.3
Besostri
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: ´definitivaª, inserire le seguenti:
´salvo che per il regime dittatoriale l'autorità giudiziaria che ha emesso
la decisione possa ritenersi non autonoma e indipendenteª.
6.5
Lubrano di Ricco
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ´può essere presentatoª,
con le seguenti: ´l'istanza di sospensione del provvedimento e i motivi
aggiunti possono essere presentatiª.
6.4
Besostri
Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´e di riconoscimento
dello status di rifugiatoª.
6.R.1
Besostri
Art. 7.
Al comma 1, sostituire le parole da: ´Qualoraª, fino a: ´che è svoltoª, con
le seguenti: ´Il pre-esame della domanda d'asilo è svolto, ove esistano,
nell'ambito dei centri di informazione e tutela alla frontiera,ª.
7.1
Il Relatore
7.9 (Identico all'em. 7.1)
Fumagalli Carulli
7.10 (Identico all'em. 7.1)
Lubrano di Ricco
Al comma 1, terzo rigo, dopo la parola: ´asiloª, inserire le seguenti: ´o di
riconoscimento dello status di rifugiatoª.
7.6
Besostri
Al comma 2, lettera b), dopo la parola: ´asiloª, inserire le seguenti: ´o di
riconoscimento dello status di rifugiatoª.
7.7
Besostri
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
´b-bis) il richiedente sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato
che assicuri adeguata protezione;
b-ter) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine
contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto
di diritto comune o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai
princìpi delle Nazioni unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F)
della convenzione di Ginevra, ovvero risulti perseguito per gli stessi fatti
da un tribunale internazionale istituito sulla base di accordi
internazionali cui l'Italia aderisce;
b-quater) sia stato condannato in Italia con sentenza anche non definitiva,
confermata in appello, per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello
Stato, ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata
anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55ª.
7.2
Il Relatore
7.4 (Identico all'em. 7.1)
Fumagalli Carulli
7.13 (Identico all'em. 7.1)
Lubrano di Ricco
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ´o di sua manifesta
infondatezzaª.
7.11
Lubrano di Ricco
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
´4-bis. La Polizia di frontiera, qualora il pre-esame o il respingimento non
possano essere effettuati entro due giorni, dispone che lo straniero sia
trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o
garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza
più vicino, di cui all'articolo 12 della legge di |Disciplina
dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero|ª.
7.3
Il Relatore
7.5 (Identico all'em. 7.3)
Fumagalli Carulli
7.14 (Identico all'em. 7.3)
Lubrano di Ricco
Al comma 5, dopo la parola: ´asiloª, inserire le seguenti: ´o di
riconoscimento dello status di rifugiatoª.
7.8
Besostri
Art. 8.
Al comma 1, alinea, primo rigo, dopo la parola: ´asiloª, inserire le
seguenti: ´o di riconoscimento dello status di rifugiatoª.
8.2
Besostri
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: ´asiloª, inserire le seguenti: ´o di
riconoscimento dello status di rifugiatoª.
8.3
Besostri
Al comma 3, sopprimere la parola: ´asiloª.
8.4
Besostri
Al comma 6, sopprimere la parola: ´asiloª.
8.5
Besostri
Al comma 8, sopprimere la parola: ´asiloª.
8.6
Besostri
Al comma 8, sostituire le parole: ´da parteª, con le seguenti: ´con la
partecipazioneª.
8.8
Lubrano di Ricco
Al comma 9, sopprimere la parola: ´asiloª.
8.7
Besostri
Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´o di riconoscimento
dello status di rifugiato.ª
8.R.1
Besostri
Art. 9.
Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:
´0 a) accoglie la domanda di asiloª.
9.6
Besostri
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: ´asiloª.
9.7
Besostri
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
´b-bis) riconosce la protezione umanitaria al richiedente che possegga i
requisiti richiesti dalla presente legge;ª.
9.1
Il Relatore
9.3 (Identico all'em. 9.1)
Fumagalli Carulli
9.8 (Identico all'em. 9.1)
Lubrano di Ricco
Al comma 3, sostituire le parole: ´è avvenuta l'audizione dell'interessatoª,
con le seguenti: ´è stata adottata la decisione di cui al comma 1.ª.
9.9
Lubrano di Ricco
Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´che comunque non può
protrarsi oltre i 60 giorni dalla data dell'audizioneª.
9.2
Il Relatore
9.4 (Identico all'em. 9.2)
Fumagalli Carulli
9.11 (Identico all'em. 9.2)
Lubrano di Ricco
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
´4-bis. La decisione è notificata contestualmente alla notificazione
all'interessato di cui al comma 3, anche dall'associazione umanitaria con
sede più vicina al luogo in cui si trova il richiedenteª.
9.10
Lubrano di Ricco
Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´o di riconoscimento
dello status di rifugiatoª.
9.R.1
Besostri
Art. 10.
Al comma 1, dopo la parola: ´necessariª, inserire le seguenti: ´per
concedere l'asilo oª.
10.1
Besostri
Al comma 3, primo periodo, sostituire dalle parole: ´in Paesiª fino a:
´rifugiatoª, con le seguenti: ´nel Paese d'origine che non consentano il
rimpatrioª.
10.2
Lubrano di Ricco
Al comma 3, sopprimere le parole da: ´A tal fineª, fino a: ´concessoª, e
inserire, dopo le parole: ´al comma 1ª, le seguenti: ´viene concessoª.
10.3
Lubrano di Ricco
Art. 11.
Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ´che
ha competenza esclusivaª.
11.3
Besostri
Al comma 3, dopo la parola: ´asiloª, inserire le seguenti: ´o riconoscimento
dello status di rifugiatoª.
11.4
Besostri
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
´6-bis. Le associazioni umanitarie possono intervenire nei giudizi
amministrativi previsti dal presente articoloª.
11.6
Lubrano di Ricco
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
´7-bis. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al
meritoª.
11.1
Il Relatore
11.5 (Identico all'em. 11.1)
Lubrano di Ricco
Art. 12.
Al comma 1, dopo la parola: ´riconosceª, inserire le seguenti: ´il diritto
di asilo oª.
12.4
Besostri
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
´4-bis. Lo straniero al quale venga riconosciuta la protezione umanitaria
può richiedere al questore della provincia di dimora un permesso di
soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro
e studio, rinnovabile, fino alla cessazione della protezione umanitaria
secondo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge. Il
riconoscimento della protezione umanitaria in favore del nucleo familiare
comporta il rilascio di un apposito certificato di riconoscimento, nonchè di
un permesso di soggiorno a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i
minori segnalati sui documenti dei genitori. Dopo 5 anni di soggiorno
regolare nel territorio dello Stato, lo straniero gode dei medesimi diritti,
previsti dalla presente legge, per i rifugiatiª.
12.2
Il Relatore
12.3 (Identico all'em. 12.2)
Fumagalli Carulli
12.5 (Identico all'em. 12.2)
Lubrano di Ricco
Sostituire la rubrica con la seguente: ´Riconoscimento dello status di
rifugiato o della protezione umanitaria, permesso di soggiorno e documento
di viaggioª.
12.R.1
Il Relatore
12.R.2 (Identico all'em. 12.R.1)
Fumagalli Carulli
12.R.3 (Identico all'em. 12.R.1)
Lubrano di Ricco
Art. 13.
Al comma 1, terzo rigo, sopprimere le parole: ´per asiloª.
13.3
Besostri
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: ´rinnovaª, fino alla
fine del comma, con le seguenti: ´rilascia su richiesta la carta di
soggiorno di cui alla legge n. ..... |Disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero|ª.
13.1
Il Relatore
13.2 (Identico all'em. 13.1)
Lubrano di Ricco
Art. 14.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ´per asiloª.
14.4
Besostri
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
´8-bis. Allo straniero al quale viene riconosciuta la protezione umanitaria
si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commiª.
14.2
Il Relatore
14.3 (Identico all'em. 14.2)
Fumagalli Carulli
14.5 (Identico all'em. 14.2)
Lubrano di Ricco
Sostituire la rubrica con la seguente: ´Cessazione dello status di rifugiato
e della protezione umanitaria; revoca del permesso di soggiornoª.
14.R.1
Il Relatore
14.R.2 (Identico all'em. 14.R.1)
Fumagalli Carulli
14.R.3 (Identico all'em. 14.R.1)
Lubrano di Ricco
Art. 15.
Al comma 1, sesto rigo, dopo la parola: ´asiloª, inserire le seguenti: ´o di
riconoscimento dello status di rifugiatoª.
15.1
Besostri
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: ´asiloª.
15.2
Besostri
Al comma 2, secondo rigo, sopprimere la parola: ´asiloª.
15.3
Besostri
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: ´asiloª.
15.4
Besostri
Al comma 2, quarto periodo, sopprimere la parola: ´asiloª.
15.5
Besostri
Al comma 3, primo rigo, sopprimere la parola: ´asiloª.
15.6
Besostri
Al comma 5, dopo la parola: ´asiloª, inserire le seguenti: ´o di
riconoscimento dello status di rifugiatoª.
15.7
Besostri
Art. 16.
Al comma 1, dopo le parole: ´Il rifugiatoª, inserire le seguenti: ´e lo
straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitariaª.
16.1
Il Relatore
16.3 (Identico all'em. 16.1)
Fumagalli Carulli
16.5 (Identico all'em. 16.1)
Lubrano di Ricco
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
´6-bis. Allo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria si
applicano i commi 1 e 5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni previste dalla legge |Disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero|ª.
16.2
Il Relatore
16.4 (Identico all'em. 16.2)
Fumagalli Carulli
16.6 (Identico all'em. 16.2)
Lubrano di Ricco
Art. 17.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ´interventi a favore dei
rifugiatiª, inserire le seguenti: ´e degli stranieri ai quali è riconosciuta
la protezione temporaneaª.
17.1
Il Relatore
17.2 (Identico all'em. 17.1)
Fumagalli Carulli
17.6 (Identico all'em. 17.1)
Lubrano di Ricco
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´e di altri eventuali
servizi di assistenzaª.
17.5
Lubrano di Ricco
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
´5-bis. Si prevede il collocamento lavorativo dei rifugiati politici che
abbiano superato i 50 anni di età e che abbiano i requisiti sotto indicati:
a) che siano in possesso della cittadinanza italiana;
b) che abbiano conseguito una laurea nelle università italiane;
c) che siano stati riconosciuti sotto il mandato dell'ONU nel periodo della
limitazione geografica del diritto d'asilo in Italia;
d) che siano iscritti nelle liste di collocamento da più di 5 anni;
e) che nulla risulti a loro carico nel casellario giudiziario;
f) che siano residenti in Italia, in modo continuativo, da oltre 10 anniª.
17.3
Maggiore
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
´6-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'albo
delle associazioni di volontariato cosiddette ´umanitarieª. Per l'iscrizione
in tale albo si applicano le richieste di requisiti di cui agli articoli 3 e
6 della legge-quadro sul volontariato n. 266 del 1991. Le associazioni
iscritte all'albo possono partecipare ai procedimenti amministrativi di cui
alla presente legge ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241
del 1990. Possono altresì impugnare atti amministrativi illegittimi adottati
in violazione della presente legge ed intervenire nei giudizi amministrativi
promossi dagli interessati. Ad esse si applicano, inoltre, le disposizioni
di cui agli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penaleª.
17.4
Lubrano di Ricco
TITOLO
Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: ´Norme in materia
di protezione umanitaria, di diritto di asilo e di riconoscimento dello
status di rifugiatoª.
Tit. 1
Besostri
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2232
Art. 1.
Sostituire l'articolo con il seguente:
´Art. 1.
1. La Repubblica italiana ravvisa l'opportunità di dedicare ´Un giorno della
memoriaª alle persone vittime dei sistemi totalitari, decedute a causa di
deportazione nei campi istituiti dal fascismo, dal nazionalsocialismo e dal
comunismoª.
1.3
Travaglia, Pastore, Maggiore
Al comma 1, sostituire le parole da: ´in deportazioneª sino alla fine del
comma con le seguenti: ´nel corso di conflitti a causa di deportazione per
razzismo, antisemitismo o per persecuzione politica, etnica o religiosaª.
1.1
Speroni, Tirelli
Al comma 1, sostituire le parole da: ´in deportazioneª sino alla fine del
comma con le seguenti: ´per razzismo o per persecuzione politica,
ideologica, etnica o religiosaª.
1.4
Dentamaro, Folloni
Al comma 1, sostituire le parole da: ´per razzismoª fino alla fine del
comma, con le seguenti: ´nei campi di concentramento nel corso della guerra
1939/1945ª.
1.2
Maceratini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
´Art. 1-bis.
1. La scelta del giorno, basata su criteri altamente simbolici, viene
proclamata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere
delle voci più autorevoli, esponenti dell'opposizione al totalitarismo
passato e presente, di ogni coloreª.
1.0.1
Travaglia, Pastore, Maggiore
Art. 2.
Al comma 1, sopprimere la parola: ´annualmenteª.
2.1
Travaglia, Pastore, Maggiore
Al comma 1, sostituire le parole da: ´tendentiª fino alla fine comma, con le
seguenti: ´al fine di testimoniare l'influenza nefasta del totalitarismo
sulla convivenza democratica e sui valori di libertà e civiltàª.
2.2
Travaglia, Pastore, Maggiore
TITOLO
Sostituire le parole da: ´tutti i deportatiª, fino alla fine, con le
seguenti: ´tutte le vittime di persecuzione razzista, politica, ideologica,
etnica o religiosaª.
Tit.1
Dentamaro, Folloni