(Sergio Briguglio 26/1/1998)
EMENDAMENTI ULTERIORI RELATIVI AL DDL 2425 RECANTE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE UMANITARIA E DI DIRITTO DI ASILO
Art.6
1) Alla lettera c) sostituire le parole: "dagli articoli 380 e 381"
con le seguenti: "dall'articolo 380".
2) Alla lettera c) sostituire le parole da: "ovvero quando lo stesso" fino a "n.55"
con le seguenti: "ovvero quando lo stesso risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche".
Art.7
Alla lettera a) del comma 2, dopo la parola "degradanti"
inserire le seguenti: "e che, in base alla legislazione ivi vigente, possa ottenere protezione o asilo".
Art.10
Aggiungere, alla fine, il seguente comma:
"4. Qualora per uno dei motivi per i quali puo' essere concessa la protezione umanitaria o per l'occorrenza di disastri naturali o altri eventi di particolare gravita' sia impossibile il rimpatrio di un cittadino straniero, e' adottato il provvedimento di impossibilita' temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2."
Art.11
Al comma 6 sopprimere le parole da: "Qualora il procedimento" fino a "commissione centrale".