(20/1/1998)

ORDINE DEL GIORNO SUPPLEMENTARE

SULLA REGOLARIZZAZIONE

 

Il Senato,

in occasione del voto finale sul Disegno di legge 2898 sull'immigrazione, valutata l'urgenza di approvare la legge nel testo modificato dalla Camera,

considerato che:

l'adozione del disegno di legge comporta, per quanto previsto agli articoli 11 e 12, un sensibile irrigidimento del quadro normativo in materia di espulsioni;

il disegno di legge prevede allo stesso tempo una significativa razionalizzazione dei meccanismi di ingresso per motivi di lavoro, di famiglia e di studio, riconoscendosi che le norme fino ad oggi vigenti in materia non sono state in grado di assicurare adeguate modalita' di ingresso e soggiorno regolare in Italia, finendo anzi per costringere i flussi migratori a percorrere vie irregolari;

il Parlamento ha ritenuto, negli ultimi anni, necessari ed urgenti provvedimenti (il decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, e il decreto-legge 19 novembre 1995, n.489) di regolarizzazione di situazioni di soggiorno in condizioni illegali che hanno consentito l'emersione di circa quattrocentocinquantamila posizioni, con grande vantaggio per le condizioni di inserimento sociale degli interessati e per il regolare andamento del mercato del lavoro italiano, a fronte di circa duecentomila ingressi di stranieri di paesi non appartenenti all'Unione europea autorizzati per lavoro o per ricongiungimento familiare nello stesso periodo;

dell'ultimo provvedimento di regolarizzazione adottato (il decreto-legge 19 novembre 1995, n.489) hanno potuto beneficiare solo i cittadini stranieri, inseriti nel mercato del lavoro subordinato ovvero in nuclei familiari, gia' presenti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto, trovandosi cosi' attualmente in posizione irregolare tanto gli stranieri gia' allora occupati in attivita' di lavoro autonomo o precario o in attivita' di studio, quanto quelli entrati in Italia successivamente a detta data;

esiste il concreto pericolo che provvedimenti di espulsione siano adottati, in esecuzione delle disposizioni del disegno di legge, a carico di cittadini stranieri di fatto da lungo tempo inseriti nel tessuto sociale e lavorativo del Paese, o radicati in contesti familiari meritevoli di protezione;

il disegno di legge prevede, agli articoli 21, 24 e 37, l'istituto della garanzia, da parte di ente o di cittadino italiano o straniero, in favore del lavoratore subordinato o autonomo, o dello studente straniero, finalizzato a consentirne l'inserimento nella societa';

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie per consentire la regolarizzazione dei cittadini stranieri gia' presenti irregolarmente nel territorio dello Stato, con particolare attenzione, oltre che alla posizione di quanti siano inseriti in attivita' di lavoro subordinato (anche in forma precaria), a quella di chi svolga attivita' di lavoro autonomo o di studio, di quanti siano inseriti in contesti familiari, nonche' di coloro per i quali un ente o un cittadino italiano o strraniero regolarmente soggiornante si dichiari disposto a prestare garanzia analoga a quella prevista dall'articolo 21 del disegno di legge;

a stabilire che non siano punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno i cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione, che siano annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni e che non siano punibili coloro che hanno dato loro ospitalita' o occupazione in condizioni irregolari.