(7/1/1998)

ORDINI DEL GIORNO CORRISPONDENTI AGLI EMENDAMENTI IRRINUNCIABILI RELATIVI AL DDL 2898 IMMIGRAZIONE

 

1) Rinnovi e revoche del permesso di soggiorno; requisiti di reddito per l'ingresso e il soggiorno.

Il Senato,

in occasione del voto finale sul Disegno di legge 2898 sull'immigrazione, valutata l'urgenza di approvare la legge nel testo modificato dalla Camera,

considerato che:

una precisa e adeguata definizione dei requisiti richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno e la certezza di stabilita' del permesso di soggiorno in corso di validita' sono condizioni indispensabili per evitare che il cittadino straniero ammesso a soggiornare regolarmente in Italia venga a trovarsi improvvisamente in condizioni irregolarita' che ne ostacolerebbero irrimediabilmente il processo di inserimento nel tessuto sociale del Paese;

il disegno di legge si limita a prevedere in proposito, al comma 4 dell'articolo 5, che il rinnovo del permesso di soggiorno sia rifiutato, overo il permesso sia revocato, quando manchino i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatta salva la possibilita' di iscrizione nelle liste di collocamento per il lavoratore subordinato straniero che perda il posto di lavoro;

il disegno di legge, al comma 3 dell'articolo 4, annovera tra i requisiti per l'ingresso, "in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali", la disponibilita' di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno;

gli obblighi assunti con l'adesione all'Accordo di Schengen comportano che la disponibilita' di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (ovvero la capacita' di procurarseli legalmente) sia da considerarsi requisito necessario per l'ingresso in relazione ai soli ingressi per soggiorni di durata non superiore a tre mesi (articolo 5 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen), i requisiti per l'ingresso per soggiorni di lunga durata essendo lasciati alla libera determinazione di ciascun ordinamento nazionale (articolo 18 della stessa Convenzione);

l'immigrazione per lavoro subordinato o autonomo e' mossa principalmente dall'aspirazione ad un miglioramento delle precarie condizioni economiche originarie del migrante, e non risulta quindi verosimile che l'immigrato per lavoro sia in grado, al momento dell'ingresso, di dimostrare la capacita' di provvedere al proprio sostentamento per un lungo periodo di soggiorno;

il disegno di legge, tenendo ferme, in relazione ai requisiti per l'ingresso, le disposizioni relative alla programmazione dei flussi di cui al comma 4 dell'articolo 3, indica l'opportunita' di sottrarre all'imposizione di requisiti relativi alla disponibilita' di mezzi di sussistenza gli ingressi consentiti sulla base dei decreti di programmazione annuale (per lavoro subordinato e autonomo);

impegna il Governo

a limitare, anche attraverso l'adozione di norme regolamentari, la previsione di requisiti relativi alla disponibilita' di mezzi di sussistenza (ovvero alla capacita' di procurarseli legalmente) ai casi di ingresso per soggiorni di breve durata, salvi i casi per i quali tali requisiti siano gia' esplicitamente previsti dal disegno di legge;

a specificare, anche attraverso l'adozione di norme regolamentari, i requisiti richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno relativo a ciascuno dei motivi previsti dal disegno di legge, in modo tale da salvaguardare le condizioni di inserimento sociale e familiare dell'immigrato e da escludere che le difficolta' che il lavoratore straniero puo' incontrare nel certificare condizioni di inserimento lavorativo stabile in un mercato del lavoro che presenta gia' un alto tasso di irregolarita' si traducano nella perdita della regolarita' in relazione al soggiorno;

a prevedere, anche attraverso l'adozione di norme regolamentari, che il requisito relativo ai mezzi di sussistenza, ove richiesto ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, sia considerato soddisfatto in corrispondenza alla disponibilita' (anche in prospettiva) di un reddito da fonti lecite pari all'importo dell'assegno sociale o di equivalente garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;

a escludere, anche attraverso l'adozione di norme regolamentari, che il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno possa intervenire in seguito al venir meno di requisiti relativi alla disponibilita' di mezzi di sostentamento, fatti salvi i casi di permesso di soggiorno di durata non superiore a tre mesi (per i quali comunque e' necessario definire modalita' di accertamento e limiti di tempo per la produzione di prove a discarico).

 

2) Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Il Senato,

in occasione del voto finale sul Disegno di legge 2898 sull'immigrazione, valutata l'urgenza di approvare la legge nel testo modificato dalla Camera,

considerato che:

il disegno di legge prevede al comma 3 dell'articolo 37 che sia il regolamento a stabilire le modalita' di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio per gli studenti universitari;

il divieto di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di studio per piu' di due anni oltre la durata legale del corso di studi (articolo 4, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39) ha penalizzato un gran numero di studenti universitari, giunti, in tempi comunque ragionevoli e non dissimili da quelli impiegati dagli studenti italiani, in prossimita' dell'esame finale, e costretti all'abbandono degli studi, con enorme spreco di risorse umane ed economiche;

l'abbandono degli studi si configura come un danno rilevantissimo per lo studente, per il paese d'appartenenza e per lo stesso paese d'accoglienza anche in tutti i casi in cui esso sia determinato da un mancato soddisfacimento dei requisiti di merito richiesti ai fini del rinnovo motivato da gravi ragioni di salute che abbiano impedito allo studente straniero il regolare svolgimento degli studi;

il disegno di legge prevede, al comma 2 dello stesso articolo, che gli studenti stranieri possano accedere anche ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

il disegno di legge prevede, ai commi 1 e 3 dell'articolo 35, che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, sia consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti;

impegna il Governo

a stabilire, attraverso l'adozione di norme regolamentari, la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio di cui all'articolo 37 fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi, nonche' la possibilita' che esso sia ulteriormente rinnovato su indicazione del Consiglio di corso di laurea o per consentire allo studente di sostenere l'esame finale;

a prevedere, anche attraverso l'adozione di norme regolamentari, che il rinnovo di detto permesso di soggiorno sia consentito, anche in mancanza dei requisiti di merito altrimenti previsti, qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi;

a definire, attraverso l'adozione di norme regolamentari, modalita' di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio che consentano di sostenere, dopo il conseguimento del titolo di studi, gli esami di abilitazione professionale o di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione.

 

3) Rifiuto e revoca della carta di soggiorno.

Il Senato,

in occasione del voto finale sul Disegno di legge 2898 sull'immigrazione, valutata l'urgenza di approvare la legge nel testo modificato dalla Camera,

considerato che:

il disegno di legge prevede al comma 1 dell'articolo 7 che la carta di soggiorno sia rilasciata a condizione che il richiedente dimostri la disponibilita' di un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari;

l'ottenimento della carta di soggiorno e' il passo principale previsto dal disegno di legge per l'acquisizione di un piu' pieno livello di integrazione e di partecipazione dei cosiddetti diritti di cittadinanza, preludio all'acquisto effettivo della cittadinanza legale, che porrebbe l'interessato sotto la tutela del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

il disegno di legge prevede al comma 3 dell'articolo 7 che la carta di soggiorno sia rifiutata qualora nei confronti dello straniero sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione;

il disegno di legge prevede, allo stesso comma, che la carta di soggiorno sia revocata qualora sia stata emessa, a carico del titolare, sentenza di condanna, anche non definitiva, per i predetti reati;

lo spirito del disegno di legge in proposito e' evidentemente quello di premiare con la stabilizzazione derivante dall'ottenimento della carta di soggiorno i percorsi di soggiorno rispettosi delle leggi vigenti nel nostro paese;

impegna il Governo

ad escludere, attraverso l'adozione di norme regolamentari o l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo 47 del disegno di legge, che sulla sola base di una limitata capacita' reddituale possa essere precluso l'accesso alla indispensabile stabilizzazione del soggiorno del cittadino straniero che abbia soggiornato a lungo nel rispetto della normativa vigente in Italia;

ad escludere, attraverso l'adozione di norme regolamentari o l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo 47 del disegno di legge, che possa essere rifiutata o revocata la carta di soggiorno in presenza di procedimenti penali o di condanne relative a fatti di modestissima rilevanza penale;

ad escludere, attraverso l'adozione di norme regolamentari o l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo 47 del disegno di legge, che la previsione di revoca o di rifiuto della carta di soggiorno in presenza di una sentenza di condanna non definitiva possa risultare in una violazione del principio costituzionale di presunzione di innocenza, sancito dall'articolo 27.

 

4) Centri di accoglienza alla frontiera e respingimenti.

Il Senato,

in occasione del voto finale sul Disegno di legge 2898 sull'immigrazione, valutata l'urgenza di approvare la legge nel testo modificato dalla Camera,

considerato che:

il disegno di legge prevede, al comma 7 dell'articolo 11, che ogni atto concernente l'ingresso sia comunicato all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola;

l'impugnazione di un provvedimento di respingimento gia' eseguito rischia di risultare estremamente problematica e, comunque, del tutto priva di rilevanza in quei casi in cui l'aspirazione all'ingresso in Italia sia motivata da ragioni gravi ed urgenti;

il disegno di legge, al comma 3 dell'articolo 29, stabilisce che il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso del familiare anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge;

tra i principali motivi che ostano al respingimento e' certamente da considerare, in conformita' con quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 17 del disegno di legge, il rischio di persecuzione nel paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere respinto;

il disposto del comma 4 dell'articolo 8 del disegno di legge si limita ad escludere l'adozione del provvedimento di respingimento nei casi in cui si applichino le norme sul diritto di asilo o sulla protezione temporanea, ma non contempla le situazioni in cui il cittadino straniero si trovi nell'impossibilita' di presentare domanda di asilo, ad esempio per il timore che propri familiari ancora presenti nel paese di appartenenza possano riceverne un danno, ne' le situazioni in cui la domanda di asilo sia considerata irricevibile;

l'alto numero di provvedimenti di respingimento alla frontiera eseguiti in questi anni, a fronte del bassissimo numero di domande di asilo presentate legittima il dubbio che detti provvedimenti abbiano potuto colpire inopinatamente cittadini stranieri bisognosi di protezione;

il disegno di legge prevede, al comma 5 dell'articolo 8, che sia prestata l'assistenza necessaria ai cittadini stranieri respinti, e, al comma 5 dell'articolo 9, che siano istituiti servizi di accoglienza, ai valichi di frontiera, finalizzati a fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi;

e' all'esame del Parlamento un disegno di legge sul diritto di asilo (A.S. 2425), che prevede, ai commi 1 e 2 dell'articolo 15, l'istituzione di punti di accoglienza provvisoria presso i valichi di frontiera presso i quali e' stato registrato negli ultimi anni il maggior numero di richieste di asilo, finalizzati anche a dare assistenza, sostegno e informazione ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame della domanda;

impegna il Governo

a provvedere, anche attraverso l'adozione di norme regolamentari o l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 47 del disegno di legge, a che sia escluso il rischio di respingimento di cittadini stranieri verso paesi nei quali possano subire persecuzioni o possa essere messa a repentaglio la loro vita, la loro incolumita' o la loro sicurezza personale;

a stabilire, anche attraverso l'adozione di norme regolamentari o l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 47 del disegno di legge, modalita' di attuazione del provvedimento di respingimento alla frontiera tali da consentire, ove richiesto dalla presenza in Italia di un familiare minorenne del cittadino straniero interessato, l'adozione delle opportune decisioni da parte del Tribunale per i minorenni;

a dare, anche attraverso l'adozione di norme regolamentari o l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 47 del disegno di legge, ai servizi di accoglienza previsti dal disegno di legge struttura analoga a quella prevista per i punti di accoglienza dal disegno di legge sul diritto di asilo, anche al fine di unificarne l'istituzione, in caso di approvazione di quest'ultimo disegno di legge, e a stabilire le modalita' con cui organismi e associazioni attivi nel campo della tutela dei diritti dell'uomo possano contribuire all'erogazione di servizi di assistenza, anche legale;

a rendere accessibili detti punti e servizi di accoglienza, anche attraverso l'adozione di norme regolamentari o l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 47 del disegno di legge, a tutti gli stranieri a carico dei quali debba essere o sia stato adottato un provvedimento di respingimento, anche al fine di evitare che il provvedimento possa colpire persone bisognose di protezione, ovvero possa essere adottato in violazione del disposto dell'articolo 17 del disegno di legge.

 

5) Espulsioni. Accompagnamento alla frontiera.

Il Senato,

in occasione del voto finale sul Disegno di legge 2898 sull'immigrazione, valutata l'urgenza di approvare la legge nel testo modificato dalla Camera,

considerato che:

il disegno di legge prevede, ai commi 4 e 5 dell'articolo 11, che l'espulsione del cittadino straniero possa essere eseguita con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;

il disegno di legge, all'articolo 17, esclude che l'espulsione possa essere disposta nei confronti di cittadini stranieri appartenenti a determinate categorie, o verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;

il disegno di legge, al comma 3 dell'articolo 29, stabilisce che il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, puo' autorizzare la permanenza del familiare anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge;

la valutazione della sussistenza delle condizioni che vietano l'espulsione del cittadino straniero, o che impongono l'individuazione di un diverso Stato di destinazione dello straniero da espellere, o che richiedono un esame del caso da parte del Tribunale per i minorenni puo' risultare estremamente difficoltosa per i funzionari della pubblica amministrazione nei fatti preposti all'esecuzione del provvedimento;

impegna il Governo

a prevedere, anche attraverso l'adozione di norme regolamentari o l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 47 del disegno di legge, che l'esecuzione del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera sia immediatamente sospesa nei casi in cui il cittadino straniero dichiari di trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 1 o (salvo che si tratti di cittadino straniero espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato) comma 2, e che in tali casi sia adottato il provvedimento di trattenimento nei centri di permanenza temporanea di cui al comma 1 dell'articolo 12 in attesa di verificare l'effettiva sussistenza di tale condizione;

a prevedere, anche attraverso l'adozione di norme regolamentari o l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 47 del disegno di legge, che l'esecuzione del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera sia immediatamente sospesa nei casi in cui il cittadino straniero attesti la presenza in Italia di un familiare minorenne, e che in tali casi sia adottato il provvedimento di trattenimento nei centri di permanenza temporanea di cui al comma 1 dell'articolo 12 in attesa che il Tribunale per i minorenni assuma le opportune decisioni.

 

6) Espulsioni. Esame del ricorso.

Il Senato,

in occasione del voto finale sul Disegno di legge 2898 sull'immigrazione, valutata l'urgenza di approvare la legge nel testo modificato dalla Camera,

considerato che:

il disegno di legge prevede, ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11, che, ai fini dell'adozione di provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera o di trattenimento nei centri di permanenza temporanea, siano tenute nel debito conto dal Prefetto le condizioni di inserimento sociale, familiare o lavorativo dello straniero interessato;

il disegno di legge, all'articolo 12, affida al giudice di merito, anziche' al Tribunale amministrativo regionale, l'esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione, riconoscendosi necessaria la tutela di diritti soggettivi, piuttosto che di interessi legittimi;

il Parlamento ha ritenuto, negli ultimi anni, necessari ed urgenti provvedimenti (il decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, e il decreto-legge 19 novembre 1995, n.489) di regolarizzazione di situazioni di soggiorno in condizioni illegali che hanno consentito l'emersione di circa quattrocentocinquantamila posizioni, con grande vantaggio per le condizioni di inserimento sociale degli interessati e per il regolare andamento del mercato del lavoro italiano, a fronte di circa duecentomila ingressi di stranieri di paesi non appartenenti all'Unione europea autorizzati per lavoro o per ricongiungimento familiare nello stesso periodo;

esiste il concreto pericolo che provvedimenti di espulsione siano adottati, in esecuzione delle disposizioni del disegno di legge, a carico di cittadini stranieri di fatto da lungo tempo inseriti nel tessuto sociale e lavorativo del Paese, o radicati in contesti familiari meritevoli di protezione;

impegna il Governo

a introdurre, anche attraverso l'adozione di norme regolamentari o l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 47 del disegno di legge, misure alternative all'espulsione, anche sotto forma di ammende, qualora questo risulti opportuno in considerazione del grado di inserimento sociale, familiare o lavorativo raggiunto dallo straniero o del rischio che l'esecuzione del provvedimento di espulsione metta in pericolo il godimento di diritti fondamentali dell'interessato o dei suoi familiari, ovvero qualora il cittadino straniero possa ottenere garanzie equivalenti a quelle previste all'articolo 21, comma 1;

a prevedere, anche attraverso l'adozione di norme regolamentari o l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 47 del disegno di legge, che nell'esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione il giudice tenga conto del grado di inserimento sociale, familiare o lavorativo raggiunto dallo straniero e del rischio che l'esecuzione del provvedimento metta in pericolo il godimento di diritti fondamentali dell'interessato o dei suoi familiari, nonche' del fatto che il cittadino straniero possa ottenere garanzie equivalenti a quelle previste all'articolo 21, comma 1.

 

7) Diritto di difesa. Diritti dei detenuti.

Il Senato,

in occasione del voto finale sul Disegno di legge 2898 sull'immigrazione, valutata l'urgenza di approvare la legge nel testo modificato dalla Camera,

considerato che:

il disegno di legge prevede, al comma 1 dell'articolo 2, che allo straniero comunque presente sul territorio dello Stato siano riconosciuti i diritti fondamentali della persona;

l'alta percentuale di cittadini stranieri nella popolazione degli istituti penitenziari ha tra le cause principali l'impossibilita' per detti cittadini di accedere al patrocinio del difensore di fiducia, non essendo essi in grado di provvedere al pagamento dei relativi compensi;

l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e' oggi riservato dalla legge, per quanto concerne gli stranieri, solo a coloro che siano iscritti all'anagrafe, e che tale condizione non puo' essere per definizione soddisfatta dallo straniero che si trovi irregolarmente in Italia;

impegna il Governo

a prevedere, anche attraverso l'adozione di norme regolamentari o l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 47 del disegno di legge, che il cittadino straniero presente sul territorio italiano possa godere, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato, prescindendosi, a tal fine, dal possesso da parte del cittadino straniero di un valido permesso di soggiorno.

 

8) Regolarizzazione.

Il Senato,

in occasione del voto finale sul Disegno di legge 2898 sull'immigrazione, valutata l'urgenza di approvare la legge nel testo modificato dalla Camera,

considerato che:

l'adozione del disegno di legge comporta, per quanto previsto agli articoli 11 e 12, un sensibile irrigidimento del quadro normativo in materia di espulsioni;

il disegno di legge prevede allo stesso tempo una significativa razionalizzazione dei meccanismi di ingresso per motivi di lavoro, di famiglia e di studio, riconoscendosi che le norme fino ad oggi vigenti in materia non sono state in grado di assicurare adeguate modalita' di ingresso e soggiorno regolare in Italia, finendo anzi per costringere i flussi migratori a percorrere vie irregolari;

il Parlamento ha ritenuto, negli ultimi anni, necessari ed urgenti provvedimenti (il decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, e il decreto-legge 19 novembre 1995, n.489) di regolarizzazione di situazioni di soggiorno in condizioni illegali che hanno consentito l'emersione di circa quattrocentocinquantamila posizioni, con grande vantaggio per le condizioni di inserimento sociale degli interessati e per il regolare andamento del mercato del lavoro italiano, a fronte di circa duecentomila ingressi di stranieri di paesi non appartenenti all'Unione europea autorizzati per lavoro o per ricongiungimento familiare nello stesso periodo;

dell'ultimo provvedimento di regolarizzazione adottato (il decreto-legge 19 novembre 1995, n.489) hanno potuto beneficiare solo i cittadini stranieri, inseriti nel mercato del lavoro subordinato ovvero in nuclei familiari, gia' presenti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto, trovandosi cosi' attualmente in posizione irregolare tanto gli stranieri gia' allora occupati in attivita' di lavoro autonomo, quanto quelli entrati in Italia successivamente a detta data;

dall'esame dei dati relativi alle successive regolarizzazioni, e da quelli forniti da autorevoli studi, quale il Dossier Statistico sull'Immigrazione della Caritas di Roma, si puo' valutare un flusso medio di immigrazione in Italia compreso tra cinquantamila e centomila unita' per anno, e che, allo stato attuale, si trovino in Italia circa duecentomila immigrati in posizione irregolare, molti dei quali per altro pienamente inseriti nel tessuto sociale del Paese;

esiste il concreto pericolo che provvedimenti di espulsione siano adottati, in esecuzione delle disposizioni del disegno di legge, a carico di cittadini stranieri di fatto da lungo tempo inseriti nel tessuto sociale e lavorativo del Paese, o radicati in contesti familiari meritevoli di protezione;

sussiste nel contempo l'assoluta impossibilita' di dare corso, con modalita' rispettose dei diritti fondamentali della persona, a provvedimenti di espulsione nel numero richiesto dal bacino di immigrazione irregolare gia' presente nel Paese;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie per consentire la regolarizzazione dei cittadini stranieri gia' presenti irregolarmente nel territorio dello Stato, prevedendo in particolare che, salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione sia rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dal disegno di legge, o un permesso per motivi familiari, quando sussistano i requisiti relativi ai vincoli familiari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato sia in possesso degli specifici requisiti previsti dal disegno di legge;

a stabilire che i cittadini stranieri che chiedano di regolarizzare la propria posizione non siano punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, e che siano annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.