(11/1/1998)

ALTRI ORDINI DEL GIORNO RELATIVI AL DDL 2898 IMMIGRAZIONE

 

1) Contenuti del regolamento.

Il Senato,

in occasione del voto finale sul Disegno di legge 2898 sull'immigrazione, valutata l'urgenza di approvare la legge nel testo modificato dalla Camera,

considerata la necessita' di dare piena definizione al quadro normativo concernente la condizione giuridica dello straniero in Italia;

impegna il Governo

a) a disciplinare, attraverso l'adozione di norme regolamentari, in conformità con le norme internazionali in vigore in Italia, ogni altro aspetto della condizione giuridica dello straniero non disciplinato dalla presente legge e dei relativi procedimenti amministrativi sempre che non si tratti di materia riservata comunque alla legge statale o regionale dalle norme costituzionali;

b) a indicare, attraverso l'adozione di norme regolamentari, i diversi tipi di visto di ingresso rilasciabili e, in conformità con le disposizioni nazionali, con le norme comunitarie e con le norme internazionali in vigore per l’Italia, e definire, relativamente ad ogni tipo di visto di ingresso, la durata di utilizzazione del visto, i presupposti per il rilascio e la documentazione da allegare o da esibire ai fini della domanda dei diversi tipi di visto, nonchè i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di visto di ingresso e per il rilascio o per il diniego degli stessi;

c) a indicare, attraverso l'adozione di norme regolamentari, i diversi tipi di permesso di soggiorno rilasciabili e, in conformità con le disposizioni nazionali, con le norme comunitarie e con le norme internazionali in vigore per l’Italia, e definire i presupposti per il rilascio, per il rinnovo e per la conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno, indica la documentazione da allegare o da esibire ai fini delle relative domande e delle domande di carta di soggiorno, i termini, le modalità e le procedure per la domanda e per il rilascio, il rinnovo e la conversione o per il diniego degli stessi, nonché la durata di ogni tipo di permesso, i diritti e i doveri, gli obblighi e le facoltà dei rispettivi titolari;

d) a prevedere, in allegato al regolamento, i modelli delle domande e dei provvedimenti amministrativi concernenti l’ingresso, il soggiorno, l’allontanamento e il trattamento dello straniero previsti dalla presente legge e dal regolamento stesso;

e) a disciplinare, attraverso l'adozione di norme regolamentari, in conformità con le norme internazionali in vigore per l`Italia, il procedimento per il riconoscimento dello status di apolide;

f) a disciplinare, attraverso l'adozione di norme regolamentari, le modalità e i criteri del riconoscimento dei titoli di studio di ogni ordine e grado, dei titoli accademici e delle qualifiche di mestiere acquisiti dagli stranieri nei Paesi di origine;

g) a disciplinare, attraverso l'adozione di norme regolamentari, in conformità con i princìpi e i criteri previsti dagli accordi internazionali in vigore e dalle raccomandazioni adottate dal Consiglio d`Europa, gli elementi specifici della condizione giuridica e del trattamento degli stranieri detenuti od internati in istituti penitenziari italiani;

h) a disciplinare, attraverso l'adozione di norme regolamentari, il riordinamento e il potenziamento delle amministrazioni statali, sia a livello centrale, sia a livello periferico, competenti in materia di controllo delle frontiere e di immigrazione, prevedendo che nell`ambito di ogni Ministero competente siano unificate o riorganizzate in un unico servizio o direzione centrale o ufficio, sia a livello centrale, sia a livello locale, le funzioni e gli uffici esistenti, le competenze, il personale e le strutture preposti alle problematiche dell`immigrazione e della condizione degli stranieri, in modo che a livello nazionale e locale sia assicurato un effettivo e costante collegamento e coordinamento operativo tra le diverse amministrazioni e tra Stato, regioni ed enti locali, nonché con l`associazionismo, e in modo che, anche mediante l’istituzione di appositi uffici, osservatori e servizi di studio, collegamento e coordinamento, che coadiuvino il Presidente del Consiglio dei ministri, siano assicurati un effettivo e tempestivo governo di tutti gli aspetti del fenomeno migratorio e la più completa e costante esecuzione della presente legge e del regolamento di attuazione;

i) a prevedere, attraverso l'adozione di norme regolamentari, l`abrogazione espressa delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non abrogate ai sensi della presente legge, contrastanti con le disposizioni della medesima legge o del regolamento;

l) a prevedere, attraverso l'adozione di norme regolamentari, le disposizioni transitorie relative alle amministrazioni pubbliche e alla condizione giuridica degli stranieri regolarmente soggiornanti alla data di entrata in vigore della presente legge e del suo regolamento di attuazione e degli altri stranieri presenti nel territorio dello Stato, nonchè ogni altra misura operativa necessarie per la più celere applicazione delle norme della presente legge;

m) a far cessare l'applicazione di direttive, istruzioni, circolari, e ogni altro atto, emanato prima di tale data dalle amministrazioni dello Stato, che disponga in generale sui procedimenti in materia di stranieri da parte delle pubbliche amministrazioni ovvero nel quale si determini l’interpretazione di norme giuridiche in materia di disciplina dell’immigrazione straniera o di condizione giuridica dello straniero ovvero si dettino disposizioni per l’applicazione di esse.

 

2) Abrogazioni e soppressioni.

Il Senato,

in occasione del voto finale sul Disegno di legge 2898 sull'immigrazione, valutata l'urgenza di approvare la legge nel testo modificato dalla Camera,

considerata la necessita' di dare coerente definizione del quadro normativo concernente la condizione giuridica dello straniero in Italia;

impegna il Governo

1. Ad emanare il decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 47, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, contestualmente alla emanazione del regolamento di attuazione della legge.

2. Ad abrogare, attraverso l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 47,

a) la legge 30 dicembre 1986, n. 943, escluso l`articolo 13;

b) la legge 16 marzo 1988, n. 81;

c) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

d) gli articoli 144, 148, 149 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n 773;

e) l`articolo 2, ultimo comma, della legge 10 gennaio 1935, n. 112;

f) gli articoli 261, 265, 266, 268, 269, 270 e 271 del regolamento per l`esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

g) l`articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

h) l`articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall`articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362;

i) l`articolo 9, ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, introdotto dall`articolo 3 della legge 10 febbraio 1961, n. 5;

l) l`articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

m) l`articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

n) l`articolo 86 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) il comma 2 dell`articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

p) il regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 5 marzo 1991, n. 174

q) l`articolo 2 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;

s) l`articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

t) gli articoli 116 e 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

u) il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502.

3. Ad abrogare, attraverso l'adozione di norme regolamentari o l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 47,

a) gli articoli 147, primo comma, 170 e 332, del testo unico leggi sull`istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

b) l`articolo 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897;

c) gli articoli 12, ultimo comma, e 49, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

d) l`articolo 318 del codice della navigazione;

e) l`articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) la legge 3 dicembre 1970, n. 995;

g) gli articoli 71, ultimo comma, e 74, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, e successive modificazioni;

h) l`articolo 7 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;

i) il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 1986;

l) il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244;

m) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato 14 agosto 1990, n. 294;

n) i commi 3, 4, 5 e 6 dell`articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

o) il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;

p) l`articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

q) l`articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996;

r) il regolamento adottato con decreto del Ministro dell`interno 2 gennaio 1996, n. 233.

4. A stabilire, anche attraverso l'adozione di norme regolamentari o l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 47, che dalla data di entrata in funzione del giudice unico di primo grado i procedimenti di competenza del pretore previsti dalla presente legge, dal suo regolamento di attuazione e dai decreti legislativi delegati dalla presente legge siano attribuiti alla competenza del tribunale ordinario in composizione monocratica.

5. A stabilire, anche attraverso l'adozione di norme regolamentari o l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 47, che dalla data di entrata in vigore dell’istituto del reddito minimo di inserimento e per tutta la durata della sua applicazione, ancorchè successivamente integrata o modificata, gli importi che la presente legge o il suo regolamento di attuazione riferiscono all’importo annuo dell’assegno sociale si intendano riferiti all’importo annuo del reddito minimo di inserimento.

 

3) Cittadini comunitari.

Il Senato,

in occasione del voto finale sul Disegno di legge 2898 sull'immigrazione, valutata l'urgenza di approvare la legge nel testo modificato dalla Camera,

considerata la necessita' di dare coerente definizione del quadro normativo concernente la condizione giuridica dei cittadini comunitari in Italia;

impegna il Governo

Ad abrogare

a) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;

b) la legge 4 aprile 1977, n. 127;

d) la legge 4 aprile 1977, n. 128;

e) il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470.