AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI| 23 GIUGNO 1998

273ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.

(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d|asilo.

(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno, con la trattazione

degli emendamenti, già esaminati e accantonati, riferiti all'articolo 4 del

testo unificato predisposto dal relatore.

Sull'emendamento 4.200, il relatore GUERZONI precisa che la sua eventuale

approvazione comporterebbe un intervento di coordinamento con il comma 5

dello stesso articolo 4.

Il presidente VILLONE ricorda che una ipotesi di coordinamento era già stata

avanzata, sull'intero articolo 4, quanto alla successione delle disposizioni

secondo un ordine logico di regola ed eccezione.

L'emendamento 4.200 è accolto dalla Commissione.

Restano pertanto assorbiti l'emendamento 4.2 e gli emendamenti 4.12 e 4.19,

di contenuto identico.

Quanto agli emendamenti 4.7 e a quelli di contenuto identico, il PRESIDENTE

ricorda i pareri contrari espressi a suo tempo sia dal relatore che dal

rappresentante del Governo. I senatori LUBRANO DI RICCO e PASQUALI

dichiarano di mantenere le rispettive proposte di emendamento. Secondo il

RELATORE, si tratta in effetti di emendamenti preclusi da precedenti

votazioni. Concorda il presidente VILLONE, che dichiara preclusi gli

emendamenti 4.7 e quelli di contenuto identico.

Sull'emendamento 4.3, il PRESIDENTE rammenta il parere positivo del relatore

e del rappresentante del Governo. Il RELATORE propone di integrare

l'emendamento prevedendo che i controlli siano disposti solo in caso di

necessità. Il senatore TABLADINI accoglie la proposta e riformula di

conseguenza l'emendamento (4.3 nuovo testo), che viene quindi approvato

dalla Commissione.

Sull'emendamento 4.30, il RELATORE si pronuncia manifestando una

disponibilità di massima ma ritiene opportuno provvedere a una diversa

formulazione: pertanto fa proprio l'emendamento in assenza dei proponenti e

successivamente lo ritira riservandosi di ripresentarlo in Assemblea in

altra formulazione.

Quanto all'emendamento 4.4, il PRESIDENTE, avendo rammentato i pareri

negativi del relatore e del rappresentante del Governo, osserva che il nuovo

testo dell'articolo 7, proposto dal Governo con l'emendamento 7.100, prevede

comunque misure di vigilanza. Il senatore TABLADINI precisa che

l'emendamento propone di assicurare la reperibilità, ma si risolve comunque

a ritirarlo.

In merito all'emendamento 4.31, il presidente VILLONE ricorda che il

relatore ne aveva già rilevato la sostanziale inclusione nel comma 2

dell'articolo 4. Il relatore GUERZONI conferma la sua opinione e

l'emendamento viene dichiarato decaduto in assenza dei proponenti.

La Commissione approva l'articolo 4 nel testo modificato.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente era stato avviato l'esame

dell'emendamento 5.3, la cui votazione era stata quindi accantonata. Il

senatore PASTORE insiste per l'emendamento, ritenendo opportuno radicare in

modo specifico la competenza del giudice minorile. Secondo il RELATORE, il

comma 2 va interpretato nel senso che il tribunale competente è quello nel

cui territorio opera l'autorità che ha ricevuto la domanda. Il senatore

PASTORE considera soddisfacente l'interpretazione del relatore e ritira

l'emendamento riservandosi tuttavia, per la discussione in Assemblea, una

eventuale proposta di modifica che renda più esplicito quanto sostenuto

dallo stesso relatore.

La Commissione approva l'articolo 5 nel testo modificato.

Il PRESIDENTE precisa che nel testo unificato predisposto dal relatore è

stato escluso l'articolo 6, nell'intento di rispettare l'ordine di

successione degli articoli del disegno di legge d'iniziativa del Governo.

Propone quindi di accantonare l'esame degli emendamenti all'articolo 7, da

svolgere alla presenza di un rappresentante del Governo. La Commissione

consente.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Sull'emendamento 8.1 il RELATORE esprime un parere contrario, poiché a suo

avviso vi sono situazioni, non qualificabili esclusivamente secondo la loro

natura politica, che possono giustificare, quale presupposto di fatto, il

riconoscimento del diritto di asilo. Il senatore TABLADINI osserva invece

che i diritti politici e democratici sono interpretati e garantiti in modo

diverso secondo le diverse realtà geografiche: a suo avviso la

qualificazione sociale del contesto potrebbe ammettere interpretazioni così

estese da alterare i presupposti normativi del diritto d'asilo. Il RELATORE,

quindi, si rimette alla valutazione della Commissione, ma ricorda che vi

sono eventi di carattere non politico, come ad esempio le catastrofi

naturali, che tuttavia giustificano senz'altro il riconoscimento del diritto

d'asilo. Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda il caso di alcuni paesi il cui

ordinamento penale di per sé potrebbe rendere opportuno il riconoscimento

del diritto d'asilo per quanti siano perseguiti in base a norme

evidentemente lesive dei diritti umani. Il senatore PASTORE dichiara di

comprendere le ragioni sottese all'emendamento 8.1, ma ritiene che la

disposizione in questione si riferisce esclusivamente al contesto e non già

al presupposto normativo del diritto d'asilo. Il senatore TABLADINI

riconosce come ragionevole l'interpretazione del senatore Pastore, ma

considera la formulazione del testo suscettibile di valutazioni diverse.

Secondo il PRESIDENTE, l'interpretazione del senatore Pastore è la sola

ragionevolmente fondata. Concorda il senatore ANDREOLLI, che invita a

considerare le disposizioni dell'articolo 8, comma 1 alla stregua di quelle

contenute nell'articolo 2 del testo unificato.

L'emendamento 8.1, posto in votazione, non risulta accolto.

Sull'emendamento 8.2, il relatore GUERZONI esprime un parere favorevole e

fornisce quindi chiarimenti al senatore Lubrano di Ricco.

La Commissione approva l'emendamento.

L'emendamento 8.5 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Con il parere favorevole del RELATORE, sono quindi approvati gli emendamenti

8.3 e 8.4, di contenuto identico.

La Commissione approva l'articolo 8 nel testo modificato.

L'emendamento 9.7 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Sull'emendamento 9.2 il senatore GUERZONI esprime un parere contrario. Anche

secondo il presidente VILLONE appare inopportuno prescrivere un termine

finale per gli eventuali approfondimenti istruttori. Il senatore TABLADINI

si dichiara invece favorevole all'emendamento, che a suo avviso assicura

maggiore certezza anche all'interessato. Secondo il senatore PASTORE,

l'esigenza di prevenire approfondimenti non necessari e conseguenti ritardi

induce a ritenere preferibile una deliberazione motivata della Commissione

per eventuali supplementi istruttori. Concorda il presidente VILLONE.

Conviene in tal senso anche il senatore LUBRANO DI RICCO, che riformula di

conseguenza l'emendamento (9.2 nuovo testo). Nella nuova formulazione,

l'emendamento è accolto dalla Commissione.

Circa l'emendamento 9.9, il relatore GUERZONI esprime un parere contrario.

Il senatore PASTORE osserva che le comunicazioni in forma sintetica

potrebbero limitare le possibilità di difesa. Il presidente VILLONE avverte

a sua volta che la traduzione integrale degli atti in caso di errori

potrebbe dar luogo a vizi di legittimità. Il senatore PASTORE si dichiara

persuaso da tale obiezione. L'emendamento è dichiarato decaduto per

l'assenza dei proponenti.

In merito all'emendamento 9.3, il senatore PASTORE si pronuncia

criticamente, ritenendo problematica sia l'individuazione delle associazioni

che la loro esatta localizzazione. Il relatore GUERZONI esprime un parere

contrario, rammentando che alle riunioni della Commissione centrale

partecipa un rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per

i rifugiati. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 9.3 Lo stesso

senatore illustra l'emendamento 9.2, che a suo avviso impone opportunamente

di valutare la sussistenza di altri titoli di soggiorno. Il relatore

GUERZONI si dichiara favorevole all'emendamento, ancorché probabilmente

implicito nel testo.

Posti congiuntamente in votazione, sono accolti gli emendamenti 9.1, 9.2 e

9.4, di contenuto identico.

Con il parere favorevole del RELATORE, sono approvati anche gli emendamenti

9.5 e 9.7, di contenuto identico.

Quanto agli emendamenti 9.3 e 9.6, di contenuto identico, il presidente

VILLONE osserva che senza un termine finale il procedimento rimarrebbe

aperto per un tempo indefinito. Il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che

perfino per le sentenze definitive di condanna è prevista la possibilità di

revisione. Secondo il presidente VILLONE il paragone non è pertinente poiché

in sede amministrativa è sempre possibile una nuova decisione eventualmente

a seguito di una nuova domanda. Il relatore GUERZONI manifesta perplessità

sulla formulazione dell'emendamento e si dichiara disponibile verso di esso

esclusivamente se la possibilità di una nuova decisione viene limitata nel

tempo necessario per la definizione di un eventuale ricorso. Secondo il

presidente VILLONE è comunque preferibile un nuovo procedimento. Il relatore

GUERZONI invita quindi il proponente a ritirare l'emendamento con la riserva

di riesaminare la questione per la discussione in Assemblea. Il senatore

PASTORE sostiene che ogni provvedimento amministrativo può essere

riconsiderato in base al principio generale di autotutela. Anche il

presidente VILLONE afferma la possibilità della revoca del provvedimento

precedente per la sopravvenienza di fatti nuovi. Il relatore LUBRANO DI

RICCO ritira l'emendamento 9.3, unitamente al 9.6.

L'emendamento 9.8 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

La Commissione approva l'articolo 9 nel testo modificato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra e motiva l'emendamento 10.2, al quale

il presidente VILLONE e il relatore GUERZONI oppongono le proprie

perplessità, pur ritenendo che l'emendamento possa essere accolto poiché non

modifica sostanzialmente gli effetti normativi della disposizione contenuta

nel comma 1. L'emendamento è approvato dalla Commissione.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 10.12 mentre l'emendamento

10.8 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

L'esame degli emendamenti 10.13 e 10.9, di contenuto identico, viene

momentaneamente accantonato.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.