AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDI| 23 GIUGNO 1998
273ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
VILLONE
La seduta inizia alle ore 11,35.
IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.
(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d|asilo.
(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno, con la trattazione
degli emendamenti, già esaminati e accantonati, riferiti all'articolo 4 del
testo unificato predisposto dal relatore.
Sull'emendamento 4.200, il relatore GUERZONI precisa che la sua eventuale
approvazione comporterebbe un intervento di coordinamento con il comma 5
dello stesso articolo 4.
Il presidente VILLONE ricorda che una ipotesi di coordinamento era già stata
avanzata, sull'intero articolo 4, quanto alla successione delle disposizioni
secondo un ordine logico di regola ed eccezione.
L'emendamento 4.200 è accolto dalla Commissione.
Restano pertanto assorbiti l'emendamento 4.2 e gli emendamenti 4.12 e 4.19,
di contenuto identico.
Quanto agli emendamenti 4.7 e a quelli di contenuto identico, il PRESIDENTE
ricorda i pareri contrari espressi a suo tempo sia dal relatore che dal
rappresentante del Governo. I senatori LUBRANO DI RICCO e PASQUALI
dichiarano di mantenere le rispettive proposte di emendamento. Secondo il
RELATORE, si tratta in effetti di emendamenti preclusi da precedenti
votazioni. Concorda il presidente VILLONE, che dichiara preclusi gli
emendamenti 4.7 e quelli di contenuto identico.
Sull'emendamento 4.3, il PRESIDENTE rammenta il parere positivo del relatore
e del rappresentante del Governo. Il RELATORE propone di integrare
l'emendamento prevedendo che i controlli siano disposti solo in caso di
necessità. Il senatore TABLADINI accoglie la proposta e riformula di
conseguenza l'emendamento (4.3 nuovo testo), che viene quindi approvato
dalla Commissione.
Sull'emendamento 4.30, il RELATORE si pronuncia manifestando una
disponibilità di massima ma ritiene opportuno provvedere a una diversa
formulazione: pertanto fa proprio l'emendamento in assenza dei proponenti e
successivamente lo ritira riservandosi di ripresentarlo in Assemblea in
altra formulazione.
Quanto all'emendamento 4.4, il PRESIDENTE, avendo rammentato i pareri
negativi del relatore e del rappresentante del Governo, osserva che il nuovo
testo dell'articolo 7, proposto dal Governo con l'emendamento 7.100, prevede
comunque misure di vigilanza. Il senatore TABLADINI precisa che
l'emendamento propone di assicurare la reperibilità, ma si risolve comunque
a ritirarlo.
In merito all'emendamento 4.31, il presidente VILLONE ricorda che il
relatore ne aveva già rilevato la sostanziale inclusione nel comma 2
dell'articolo 4. Il relatore GUERZONI conferma la sua opinione e
l'emendamento viene dichiarato decaduto in assenza dei proponenti.
La Commissione approva l'articolo 4 nel testo modificato.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente era stato avviato l'esame
dell'emendamento 5.3, la cui votazione era stata quindi accantonata. Il
senatore PASTORE insiste per l'emendamento, ritenendo opportuno radicare in
modo specifico la competenza del giudice minorile. Secondo il RELATORE, il
comma 2 va interpretato nel senso che il tribunale competente è quello nel
cui territorio opera l'autorità che ha ricevuto la domanda. Il senatore
PASTORE considera soddisfacente l'interpretazione del relatore e ritira
l'emendamento riservandosi tuttavia, per la discussione in Assemblea, una
eventuale proposta di modifica che renda più esplicito quanto sostenuto
dallo stesso relatore.
La Commissione approva l'articolo 5 nel testo modificato.
Il PRESIDENTE precisa che nel testo unificato predisposto dal relatore è
stato escluso l'articolo 6, nell'intento di rispettare l'ordine di
successione degli articoli del disegno di legge d'iniziativa del Governo.
Propone quindi di accantonare l'esame degli emendamenti all'articolo 7, da
svolgere alla presenza di un rappresentante del Governo. La Commissione
consente.
Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8.
Sull'emendamento 8.1 il RELATORE esprime un parere contrario, poiché a suo
avviso vi sono situazioni, non qualificabili esclusivamente secondo la loro
natura politica, che possono giustificare, quale presupposto di fatto, il
riconoscimento del diritto di asilo. Il senatore TABLADINI osserva invece
che i diritti politici e democratici sono interpretati e garantiti in modo
diverso secondo le diverse realtà geografiche: a suo avviso la
qualificazione sociale del contesto potrebbe ammettere interpretazioni così
estese da alterare i presupposti normativi del diritto d'asilo. Il RELATORE,
quindi, si rimette alla valutazione della Commissione, ma ricorda che vi
sono eventi di carattere non politico, come ad esempio le catastrofi
naturali, che tuttavia giustificano senz'altro il riconoscimento del diritto
d'asilo. Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda il caso di alcuni paesi il cui
ordinamento penale di per sé potrebbe rendere opportuno il riconoscimento
del diritto d'asilo per quanti siano perseguiti in base a norme
evidentemente lesive dei diritti umani. Il senatore PASTORE dichiara di
comprendere le ragioni sottese all'emendamento 8.1, ma ritiene che la
disposizione in questione si riferisce esclusivamente al contesto e non già
al presupposto normativo del diritto d'asilo. Il senatore TABLADINI
riconosce come ragionevole l'interpretazione del senatore Pastore, ma
considera la formulazione del testo suscettibile di valutazioni diverse.
Secondo il PRESIDENTE, l'interpretazione del senatore Pastore è la sola
ragionevolmente fondata. Concorda il senatore ANDREOLLI, che invita a
considerare le disposizioni dell'articolo 8, comma 1 alla stregua di quelle
contenute nell'articolo 2 del testo unificato.
L'emendamento 8.1, posto in votazione, non risulta accolto.
Sull'emendamento 8.2, il relatore GUERZONI esprime un parere favorevole e
fornisce quindi chiarimenti al senatore Lubrano di Ricco.
La Commissione approva l'emendamento.
L'emendamento 8.5 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.
Con il parere favorevole del RELATORE, sono quindi approvati gli emendamenti
8.3 e 8.4, di contenuto identico.
La Commissione approva l'articolo 8 nel testo modificato.
L'emendamento 9.7 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.
Sull'emendamento 9.2 il senatore GUERZONI esprime un parere contrario. Anche
secondo il presidente VILLONE appare inopportuno prescrivere un termine
finale per gli eventuali approfondimenti istruttori. Il senatore TABLADINI
si dichiara invece favorevole all'emendamento, che a suo avviso assicura
maggiore certezza anche all'interessato. Secondo il senatore PASTORE,
l'esigenza di prevenire approfondimenti non necessari e conseguenti ritardi
induce a ritenere preferibile una deliberazione motivata della Commissione
per eventuali supplementi istruttori. Concorda il presidente VILLONE.
Conviene in tal senso anche il senatore LUBRANO DI RICCO, che riformula di
conseguenza l'emendamento (9.2 nuovo testo). Nella nuova formulazione,
l'emendamento è accolto dalla Commissione.
Circa l'emendamento 9.9, il relatore GUERZONI esprime un parere contrario.
Il senatore PASTORE osserva che le comunicazioni in forma sintetica
potrebbero limitare le possibilità di difesa. Il presidente VILLONE avverte
a sua volta che la traduzione integrale degli atti in caso di errori
potrebbe dar luogo a vizi di legittimità. Il senatore PASTORE si dichiara
persuaso da tale obiezione. L'emendamento è dichiarato decaduto per
l'assenza dei proponenti.
In merito all'emendamento 9.3, il senatore PASTORE si pronuncia
criticamente, ritenendo problematica sia l'individuazione delle associazioni
che la loro esatta localizzazione. Il relatore GUERZONI esprime un parere
contrario, rammentando che alle riunioni della Commissione centrale
partecipa un rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 9.3 Lo stesso
senatore illustra l'emendamento 9.2, che a suo avviso impone opportunamente
di valutare la sussistenza di altri titoli di soggiorno. Il relatore
GUERZONI si dichiara favorevole all'emendamento, ancorché probabilmente
implicito nel testo.
Posti congiuntamente in votazione, sono accolti gli emendamenti 9.1, 9.2 e
9.4, di contenuto identico.
Con il parere favorevole del RELATORE, sono approvati anche gli emendamenti
9.5 e 9.7, di contenuto identico.
Quanto agli emendamenti 9.3 e 9.6, di contenuto identico, il presidente
VILLONE osserva che senza un termine finale il procedimento rimarrebbe
aperto per un tempo indefinito. Il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che
perfino per le sentenze definitive di condanna è prevista la possibilità di
revisione. Secondo il presidente VILLONE il paragone non è pertinente poiché
in sede amministrativa è sempre possibile una nuova decisione eventualmente
a seguito di una nuova domanda. Il relatore GUERZONI manifesta perplessità
sulla formulazione dell'emendamento e si dichiara disponibile verso di esso
esclusivamente se la possibilità di una nuova decisione viene limitata nel
tempo necessario per la definizione di un eventuale ricorso. Secondo il
presidente VILLONE è comunque preferibile un nuovo procedimento. Il relatore
GUERZONI invita quindi il proponente a ritirare l'emendamento con la riserva
di riesaminare la questione per la discussione in Assemblea. Il senatore
PASTORE sostiene che ogni provvedimento amministrativo può essere
riconsiderato in base al principio generale di autotutela. Anche il
presidente VILLONE afferma la possibilità della revoca del provvedimento
precedente per la sopravvenienza di fatti nuovi. Il relatore LUBRANO DI
RICCO ritira l'emendamento 9.3, unitamente al 9.6.
L'emendamento 9.8 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.
La Commissione approva l'articolo 9 nel testo modificato.
Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra e motiva l'emendamento 10.2, al quale
il presidente VILLONE e il relatore GUERZONI oppongono le proprie
perplessità, pur ritenendo che l'emendamento possa essere accolto poiché non
modifica sostanzialmente gli effetti normativi della disposizione contenuta
nel comma 1. L'emendamento è approvato dalla Commissione.
Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 10.12 mentre l'emendamento
10.8 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.
L'esame degli emendamenti 10.13 e 10.9, di contenuto identico, viene
momentaneamente accantonato.
Il seguito dell'esame viene infine rinviato.
La seduta termina alle ore 13,10.