EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2425, 203 e 554

Art. 4

Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: |invita lo straniero ad

eleggere domicilio|, con le seguenti: |autorizza lo straniero a soggiornare

nel territorio della Repubblica, stabilendo un proprio domicilio anche ai

fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge|.

4.200 IL RELATORE

Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: |invita lo straniero ad

eleggere domicilio|, con le seguenti: |autorizza lo straniero a

soggiornare|.

4.2 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 3, dopo le parole: |eleggere domicilio nel territorio dello Stato|,

inserire le seguenti: |ai soli fini della notifica degli atti dei

procedimenti di cui alla presente legge|.

4.12 LUBRANO DI RICCO

4.19 (identico all|em. 4.12) DIANA Lino

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: |Nell|ipotesi indicata

al comma 1, lettera b-bis) l|autorità che riceve la domanda provvede

all|audizione del richiedente l|asilo e successivamente trasmette verbale

alla Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga

che sussistano motivi per il riconoscimento del diritto d|asilo, richiede al

Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria

per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica.

Nell|ipotesi indicata al comma 4, lettera b-ter), e qualora si tratti di

vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per

il tramite dell|ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della

Repubblica, ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette

alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di

primo scalo, per gli adempimenti previsti dal presente comma|.

4.7 MARCHETTI

4.14 (identico all'em. 4.7) LUBRANO DI RICCO

4.21 (identico all|em. 4.7) DIANA Lino

4.27 (identico all|em. 4.7) PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: |L|autorità di Pubblica

sicurezza dispone i controlli necessari a verificare la veridicità delle

informazioni fornite dal richiedente asilo|.

4.3 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: |L|autorità di Pubblica

sicurezza ove necessario dispone i controlli per la verifica della

veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo|.

4.3 (nuovo testo) TABLADINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con facoltà di

adeguare l'elezione di domicilio alla dimora effettiva con lettera

raccomandata all'autorità che ha ricevuto la domanda d'asilo".

4.30 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 6, aggiungere, in fne, le seguenti parole: |articoli 7 e 11|,

inserire le seguenti: |L|Autorità di Pubblica sicurezza adotta le misure

opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino allo

spirare del predetto termine|.

4.4 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i

Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.

400 un regolamento inteso a definire le misure con le quali le donne

richiedenti asilo possano avvalersi di una assistenza adeguata e specifica

per la presentazione e la verbalizzazione della richiesta d'asilo".

4.31 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Art. 5

Al comma 2, sostituire le parole: |territorialmente competente|, con le

seguenti: |del luogo di presentazione della domanda|.

5.3 PASTORE, MAGGIORE

Art. 8

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: |socio-politica| con la

seguente: |politica|.

8.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

|3. L'esercente la potestà genitoriale o tutoria deve essere presente in

ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba

partecipare personalmente il minore richiedente|.

8.2 PASTORE, MAGGIORE

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed ogni altro fatto

che l'interessato voglia esporre".

8.5 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 9 , aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché, ove presenti,

del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e

della persona che assiste lo straniero".

8.3 LUBRANO DI RICCO

8.4 (identico all|em. 8.3) DIANA Lino

Art. 9

Al comma 1, dopo le parole: "La commissione centrale" inserire le seguenti:

"integrata con un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale".

9.7 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "che non può protrarsi

comunque oltre sessanta giorni dall'audizione".

9.2 LUBRANO DI RICCO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni dalla

audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni

successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga

motivatamente un approfondimento dell'istruttoria."

9.2 (nuovo testo) LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, sopprimere le parole: "in forma sintetica".

9.9 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La decisione è

comunicata, contestualmente alla notifica, con lettera raccomandata

all'associazione umanitaria con sede più vicina al luogo in cui si trova il

richiedente".

9.3 LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: |notificazione,| inserire le

seguenti: |salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello

Stato per altri motivi e|.

9.1 MARCHETTI

9.2 (identico all|em. 9.1) LUBRANO DI RICCO

9.4 (identico all|em. 9.1) DIANA Lino

Al comma 6, sostituire le parole: "ai quali sia stato rifiutato lo status di

rifugiato" con le altre: "ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di

asilo".

9.5 LUBRANO DI RICCO

9.7 (identico all|em. 9.5) DIANA Lino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. In ogni caso la Commissione

nazionale per il diritto d'asilo può rivedere la propria decisione di

rigetto della domanda di asilo sulla base di fatti nuovi o di nuovi elementi

probanti prodotti o indicati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per

i rifugiati o dallo straniero o dalla persona che l'assiste.

9.3 LUBRANO DI RICCO

9.6 (identico all|em. 9.3) DIANA Lino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. E' vietato in ogni caso l'invio dello straniero verso un paese nel

quale egli fondamentalmente indica di essere perseguitato".

9.8 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Art. 10

Al comma 1, sopprimere le parole: |in via eccezionale|.

10.1 MARCHETTI

10.2 (identico all|em. 10.1) LUBRANO DI RICCO

10.6 (identico all|em. 10.1) DIANA Lino

Al comma 2, sostituire le parole: "per il medesimo motivo" con le altre:

"per motivi umanitari".

10.12 LUBRANO DI RICCO

10.8 (identico all|em. 10.12) DIANA Lino

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Trascorsi cinque anni

dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare

può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi

diritti previsti all'articolo 16 per lo straniero che abbia ottenuto il

riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di

integrazione di cui all'articolo 17".

10.13 LUBRANO DI RICCO

10.9 (identico all|em. 10.13) DIANA Lino