AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDI| 25 GIUGNO 1998
276ª Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Testa e per gli affari
esteri Toia.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.
(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d|asilo.
(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella
seduta antimeridiana del 23 giugno, con la trattazione degli emendamenti
residui concernenti l'articolo 10 del testo unificato proposto dal relatore
e pubblicato con il resoconto del 10 febbraio 1998.
Gli emendamenti 10.13 e 10.9, di contenuto identico, sono fatti propri dal
relatore in assenza dei proponenti. Il sottosegretario TESTA esprime un
parere favorevole e la Commissione li approva.
Gli emendamenti 10.10, 10.3 e 10.4, sono dichiarati decaduti per l'assenza
del proponente. Gli emendamenti 10.7 e 10.11, di contenuto identico, sono
dichiarati del pari decaduti dopo che il sottosegretario TESTA ne ha
rilevato l'inclusione nella legge n. 40 del 1998 e il relatore GUERZONI ne
ha censurato l'incongruità rispetto al testo in esame.
La Commissione approva l'articolo 10 nel testo modificato.
Si riprende l'esame dell'emendamento 7.100, sostitutivo dell'articolo 7, e
dei relativi subemendamenti, che erano stati accantonati in una delle
precedenti sedute.
Sul subemendamento 7.100/5, il RELATORE esprime parere contrario,
ritenendolo superfluo. Anche il sottosegretario TESTA esprime un parere
contrario. Il senatore GASPERINI considera invece opportuna l'integrazione
proposta con l'emendamento, che viene successivamente respinto dalla
Commissione. Anche i subemendamenti 7.100/4 e 7.100/6 risultano respinti, in
esito a distinte votazioni, dopo che il RELATORE e il rappresentante del
GOVERNO hanno formulato un parere contrario.
Circa il subemendamento 7.100/8, il relatore GUERZONI e il sottosegretario
TESTA esprimono parere contrario. Secondo il senatore GASPERINI la
limitazione proposta con l'emendamento è invece quanto mai opportuna. Il
presidente VILLONE rileva l'impropria commistione tra la nozione di
familiare e quella di grado di parentela. Il senatore PINGGERA auspica una
formula normativa fondata esclusivamente sul grado di parentela. A una
richiesta di chiarimento del senatore PASTORE risponde il presidente VILLONE
citando l'articolo 27 della legge n. 40 del 1998, che limita l'estensione
dei ricongiungimenti familiari; richiama inoltre il comma 8 dell'articolo 4
del testo in esame, che fa riferimento al nucleo familiare. Il senatore
PASTORE sollecita l'attenzione sulla diversità di presupposti della legge
sull'immigrazione e della normativa sull'asilo, che postula un diritto
intestato individualmente. Il senatore MAGNALBO' invita a considerare il
diverso ordinamento familiare delle persone che provengono dalle società più
lontane. Il presidente VILLONE considera comunque insufficiente la
formulazione del comma 3 nell'emendamento 7.100 e ritiene opportuno disporsi
a preparare, per la discussione in Assemblea, una soluzione più idonea. Il
relatore GUERZONI ricorda che la questione è stata posta più volte e si
riserva di formulare una diversa soluzione per la discussione in Assemblea.
Il presidente VILLONE precisa che si potrebbe rinviare al criterio di
individuazione definito dall'articolo 27 della legge n. 40 del 1998, ovvero
individuare direttamente, come familiari, il coniuge e i parenti entro un
certo grado. Il senatore PASTORE ribadisce che il diritto d'asilo è
strettamente personale e non si estende ipso iure neanche ai familiari, che
devono fare una propria istanza. Il RELATORE insiste nel richiedere una
pausa di riflessione, approvando intanto il testo proposto dal Governo, con
la riserva di elaborare una formulazione più raffinata per la discussione in
Assemblea. Il senatore MARCHETTI osserva che anche nel caso dell'asilo si
pone il problema dei familiari. Secondo il presidente VILLONE, tale problema
può essere risolto applicando la legge sull'immigrazione. Conviene in tal
senso anche il relatore GUERZONI. Il sottosegretario TESTA osserva che
l'emendamento 7.100, al comma 3 assicura l'unità del nucleo familiare del
richiedente asilo. Secondo il senatore MAGNALBO', si dovrebbe fare
riferimento alla comunità familiare. Il senatore GASPERINI, preso atto
dell'attenzione dimostrata dalla Commissione alla questione sollevata dal
subemendamento 7.100/8 e apprezzando l'impegno assunto dal relatore per una
soluzione normativa appropriata, ritira intanto la proposta di modifica.
Il subemendamento 7.100/24 è fatto proprio dal relatore in assenza del
proponente. Il sottosegretario TESTA esprime un parere favorevole. La
Commissione approva il subemendamento.
Il subemendamento 7.100/7 è respinto dalla Commissione, dopo che il relatore
GUERZONI e il sottosegretario TESTA hanno espresso un parere contrario .
Il sottosegretario TESTA, quindi, invita il relatore a ritirare il
subemendamento 7.100/18, che potrebbe dar luogo, in concreto, a un
sistematico superamento del termine di 48 ore. Il relatore GUERZONI fa
notare che la disposizione in esame si riferisce a persone svantaggiate
dalla impossibilità di inoltrare la domanda di asilo mentre il
subemendamento assicurerebbe una garanzia ulteriore: tuttavia egli riconosce
l'aggravamento procedurale che ne deriva e ritira la proposta, riservandosi
di formularne un'altra per la discussione in Assemblea, allo scopo di
limitare la discrezionalità del delegato.
Il sottosegretario TESTA invita il relatore a ritirare anche il
subemendamento 7.100/20, osservando che il comma 6 dell'emendamento
sostitutivo dell'articolo 7 riassume entrambe le ipotesi definite dai commi
4 e 5, facendo salvo l'invio della domanda alla commissione centrale per i
casi di pericolo imminente. Il RELATORE ritira il subemendamento 7.100/20,
riservandosi di proporre una integrazione al comma 6.
Il presidente VILLONE ricorda che il subemendamento 7.100/1 era stato a suo
tempo ritirato.
Sul subemendamento 7.100/9, il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA
esprimono un parere contrario. Il senatore GASPERINI insiste nella proposta
di modifica ritenendo impropria la definizione di "delitto di diritto
comune". Il presidente VILLONE precisa che si tratta di una formula desunta
dalla Convenzione di Ginevra. Il senatore PASTORE considera corretta la
precisazione del Presidente, che tuttavia a suo avviso non esime dalla
necessità di limitare normativamente la gravità del reato. Il presidente
VILLONE ritiene opportuna una verifica sulla sussistenza o meno di norme
attuative della Convenzione internazionale, che possano integrare la lacuna
individuata dal subemendamento. Il sottosegretario TESTA considera
probabilmente non necessaria una precisazione legislativa espressa e
tuttavia ritiene incongrua la qualificazione della gravità dell'illecito
esclusivamente in funzione dei minimi edittali di pena. Il presidente
VILLONE reputa opportuno affidare al relatore l'incarico di verificare le
condizioni normative appena richiamate, prima della discussione in
Assemblea. Il relatore GUERZONI, disponibile a compiere la verifica, invita
i proponenti a ritirare i subemendamenti 7.100/9 e 7.100/10. Il senatore
GASPERINI ritira tali emendamenti.
Il presidente VILLONE ricorda che il subemendamento 7.100/2 era stato a suo
tempo ritirato. Il subemendmento 7.100/21 è dichiarato decaduto per
l'assenza del proponente. Il subemendamento 7.100/19 è respinto con il
parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.
Il RELATORE, quindi, propone il subemendamento 7.100/A, che integra e
precisa il comma 6 nell'emendamento 7.100. Il sottosegretario TESTA esprime
un parere favorevole e la Commissione approva il subemendamento.
Il subemendamento 7.100/22 è fatto proprio dal relatore in assenza del
proponente. Il sottosegretario TESTA esprime un parere favorevole. Il
senatore PASTORE ritiene che il subemendamento debba essere comunque
coordinato con il comma 4, lettera b) dell'emendamento 7.100. Con una
riserva di coordinamento, la Commissione approva.
Il subemendamento 7.100/23 è dichiarato decaduto per l'assenza del
proponente.
Il subemendamento 7.100/17 è approvato previo parere favorevole del
rappresentante del Governo.
Il subemendamento 7.100/3 risulta invece respinto, con il parere contrario
del relatore GUERZONI e del sottosegretario TESTA.
Questi ultimi esprimono anche un parere negativo sul subemendamento
7.100/12, che viene quindi respinto dalla Commissione.
Anche il subemendamento 7.100/11 è respinto dalla Commissione, dopo che il
relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA hanno pronunciato un parere
contrario, mentre il senatore GASPERINI ha ribadito l'opportunità della
precisazione. Con distinte votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti
7.100/13 e 7.100/14, previo parere contrario del RELATORE e del
rappresentante del GOVERNO.
Sul subemendamento 7.100/15 il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO
esprimono un parere positivo. La Commissione approva la proposta di
modifica.
Quanto al subemendamento 7.100/16, il RELATORE manifesta la propria
disponibilità, purché la disposizione sia collocata ad integrazione del
comma 3: si tratta, infatti, di una precisazione non contraddittoria, poiché
a suo avviso la reperibilità è già compresa nella sorveglianza.
Concorda il sottosegretario TESTA. Il presidente VILLONE richiama
l'attenzione sulla difficoltà di assicurare in concreto la reperibilità
delle persone. Concorda il senatore MARCHETTI, che preannuncia il suo voto
contrario al subemendamento. Il senatore GASPERINI precisa che, secondo il
subemendamento, l'autorità di pubblica sicurezza deve adottare le misure
opportune per assicurare la reperibilità. Il senatore ANDREOLLI annuncia il
suo voto contrario. Nello stesso senso si pronuncia il senatore MAGNALBO'.
Il subemendamento, posto in votazione, non risulta accolto.
La Commissione, quindi, approva l'emendamento 7.100, che sostituisce
l'articolo 7 del testo proposto dal relatore, quale risulta dalle modifiche
derivanti dai subemendamenti dianzi accolti.
Restano di conseguenza assorbiti o preclusi tutti gli altri emendamenti
all'articolo 7, compreso l'emendamento 7.0.1 e i relativi subemendamenti.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 554
Art. 7
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: |Durante tale
periodo, il richiedente asilo è sottoposto a regime di sorveglianza da parte
dell|Autorità di Pubblica sicurezza|.
7.100/5 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 2, sopprimere i periodi dalle parole: |Al pre-esame| fino alla fine
del comma.
7.100/4 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: |presso le questure
individuate| con le seguenti: |eccezionalmente, qualora l|ingresso
temporaneo sul territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione,
alla questura del luogo di provvisoria dimora, individuata|.
7.100/6 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 3, dopo le parole: |ai suoi familiari|, inserire le seguenti:
|entro il terzo grado|.
7.100/8 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 3, dopo le parole: |fatto salvo|, inserire le seguenti: |che ne
abbiano altro titolo e|.
7.100/24 LUBRANO DI RICCO
Al comma 3, dopo le parole: |Gli interessati sono assistiti|, inserire le
seguenti: |e sorvegliati|.
7.100/7 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 4, secondo rigo, sopprimere le parole: |ove necessario|.
7.100/18 IL RELATORE
Al comma 4, lettera b), spostare l|ultimo capoverso dopo la lettera e).
7.100/20 IL RELATORE
Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: |anche non|.
7.100/1 MARCHETTI
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: |grave delitto di diritto comune
commesso all|estero|, inserire le seguenti: |per il quale l|ordinamento
italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi|.
7.100/9 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: |Ai fini
dell|applicazione della presente legge, sono da ritenersi gravi delitti di
diritto comune quelli per i quali l|ordinamento italiano preveda una pena
minima superiore ai dodici mesi|.
7.100/10 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: |con sentenza di secondo grado
anche se non definitiva,|.
7.100/2 MARCHETTI
Al comma 5, sopprimere le lettere b), c) e d).
7.100/21 LUBRANO DI RICCO
Al comma 5, sopprimere le lettere c) e d).
7.100/19 IL RELATORE
Al comma 6, premettere le seguenti parole: "In ogni caso,"; conseguentemente
sopprimere la parola: "comunque".
7.100/A IL RELATORE
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: |e ammissibile|.
7.100/22 LUBRANO DI RICCO
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: |Ove sia richiesta
l|applicazione del disposto del presente comma dall|interessato o dal
rappresentante dell|Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o
dal rappresentante dell|organizzazione non governativa autorizzato ad
assistere al pre-esame, la domanda di asilo è immediatamente trasmessa alla
Commissione secondo le modalità stabilite al comma 7|.
7.100/23 LUBRANO DI RICCO
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: |respingimento immediato|
inserire le seguenti: |o all|espulsione|.
7.100/17 IL RELATORE
Al comma 8, sopprimere il primo periodo.
7.100/3 MARCHETTI
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: |entro trenta giorni| con
le seguenti: |entro venti giorni|.
7.100/12 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: |Durante tale
periodo non si intende sospesa l|azione di sorveglianza|.
7.100/11 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 9, sostituire le parole da: |Qualora il pre-esame| fino a: |o dei
suoi familiari|, con le seguenti: |Nelle more del pre-esame|.
7.100/13 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: |ove non abbia altro titolo
per l|ingresso o il soggiorno| con le seguenti: |e la vigilanza|.
7.100/14 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: |fissano il proprio
domicilio| con le seguenti: |sono autorizzati a soggiornare|.
7.100/15 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 10, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: |L|Autorità di
Pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità
del richiedente asilo fino allo spirare del termine stabilito|.
7.100/16 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7
1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell|articolo 4, comma 2, è
soggetta ad un pre-esame volto ad accertare preliminarmente, se l|Italia sia
lo Stato competente per l|esame della domanda sulla base delle Convenzioni
internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia
ammissibile ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo ed, in
caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi
del successivo comma 5.
2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, presso i valichi di
frontiera o presso le questure individuate dal decreto del ministro
dell|interno di cui al comma 1 del successivo articolo 15, nei due giorni
successivi alla presentazione della domanda. Competente allo svolgimento del
pre-esame è un delegato della Commissione centrale che si avvale del
funzionario di polizia di frontiera o del funzionario della questura e, se
necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante
dell|Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su
indicazione di quest|ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non
governative di cui all|articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione
comunica tempestivamente all|Alto Commissariato o alla Organizzazione dallo
stesso indicata, l|inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia
presentata presso valichi di frontiera o presso questure non indicate nel
richiamato decreto ministeriale, il funzionario di polizia avvia,
immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata
allo svolgimento del pre-esame.
3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari non è consentito l|ingresso o
la libera circolazione sul territorio nazionale per il tempo necessario allo
svolgimento del pre-esame, fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma
9 del presente articolo. Gli interessati sono assistiti con le modalità
previste dall|articolo 15, commi 1 e 2.
4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della
commissione, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza
della Commissione centrale, qualora il richiedente:
a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri
adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia
aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia
senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non
considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il
territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana. L|inammissibilità
della domanda non opera nel caso in cui sussista per il richiedente asilo
l|impossibilità ad essere riammesso nello Stato di provenienza o sussista
pregiudizio per la propria vita o per la libertà personale o pericolo di
incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero rischi di essere
rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe
situazioni di pericolo;
c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine
contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto
di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole di azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto
dall'articolo 1, paragrafo F) della convenzione di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui al precedente punto c) da
un Tribunale internazionale istituito sulla base di accordi internazionali
cui l'Italia aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche se
non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, del codice
di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato,
ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata
anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55 .
5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della
Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione Europea, anche non
vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione
centrale di cui all'articolo 3, comma 11 e sentito, ove necessario, un
membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione risulti in
particolare che:
a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del
diritto di asilo, ai sensi della presente legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del
tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;
c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria
o inverosimile;
d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza
giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale
provvedimento.
6. Qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente comma 4, lettera
b), relative alle situazioni di pericolo che impediscono una dichiarazione
di inammissibilità, la domanda è comunque ritenuta non manifestamente
infondata.
7. La domanda è trasmessa alla Commissione Centrale per l'esame della
stessa, ai sensi del successivo articolo 8, quando il pre-esame si sia
concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di
frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato del
richiedente asilo, ove non abbia altro titolo a permanere sul territorio
nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.
8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per
territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione
centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento non sospende
l'esecuzione del respingimento medesimo. Il ricorso, l'istanza di
sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere
presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato e in
lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto
provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana all'estero, che provvede alle prescritte notifiche.
L'Avvocatura Generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi
atti relativi al procedimento sono inviati a cura dell'Amministrazione
resistente al ricorrente presso il domicilio anche all'estero dallo stesso
indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o
consolare.
9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla
presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il
procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano
particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, il
questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il trattenimento del
richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno,
presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo, costituita ai
sensi del successivo comma 10, nei centri di permanenza temporanea e
assistenza di cui alla medesima legge. Per il trattenimento si seguono, in
quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4 5 e
6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di allontanamento arbitrario dal
centro di permanenza, si applica l'articolo 650 del codice penale.
10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provvedimento di
trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini
previsti dal comma 5, dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40, al
richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per
la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno
di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano il
proprio domicilio, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi
senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del
pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e
i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un
proprio domicilio. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale
determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del
centro di permanenza di cui al precedente comma 9 con le modalità indicate
nel medesimo comma.
11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza,
di cui all'articolo, 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, sezioni
speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del
centro e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della vita familiare
e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle
sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del
Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidarietà
sociale.
12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di
richiedenti asilo che non consente l'espletamento del pre-esame nei due
giorni successivi alla domanda né l'avvio degli stessi alle sezioni speciali
dei centri di permanenza di cui al precedente comma 10, né il ricovero
presso le strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n.
40, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di
particolari e urgenti interventi al fine di garantire una loro adeguata
accoglienza e assistenza, il Prefetto, competente per territorio, può porre
in essere le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451
convertito, senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 e
successiva norma di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture
provvisorie per il ricovero dei predetti stranieri. Per il trattenimeno
degli stessi nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono,
in quanto applicabili le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 5
e 6 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
7.100 IL GOVERNO
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: |Nelle more del
pre-esame, il richiedente asilo è trattenuto e vigilato in apposito centro
di accoglienza stabilito in prossimità del posto di frontiera o della
questura|.
7.2 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: |o, su indicazione|,
fino a: |di cui all|articolo 4, comma 2|.
7.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: |, nonché l|avvocato di
fiducia dello straniero. Il pre-esame si svolge secondo i principi del
contraddittorio e mediante domande che possono essere poste anche da
ciascuno degli intervenuti.|
7.30 LUBRANO DI RICCO
7.49 (identico all|em. 7.30) DIANA Lino
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: |Il pre-esame della
domanda è svolto, ove esistano, presso i centri di informazione e tutela
alla frontiera|.
7.12 LUBRANO DI RICCO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
|1-bis. Fino allo svolgimento del pre esame il richiedente l'asilo è
sottoposto a vigilanza da parte dell'autorità di frontiera o della questura,
tenuto conto delle circostanze del caso.|
7.5 PASTORE, MAGGIORE
Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le parole: |abbia trascorso un periodo
di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito
attraverso il territorio di quello stato sino alla frontiera italiana|, con
le seguenti parole. |nel quale abbia trascorso più di tre mesi, durante i
quali, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto
richiedere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione
vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata.|
7.34 LUBRANO DI RICCO
7.51 (identico all|em. 7.34) DIANA Lino
Al comma 2-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", se
risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che nel territorio di
tale Stato egli sarà di nuovo ammesso in condizioni di sicurezza e nel
rispetto dei suoi fondamentali diritti, sarà protetto contro il rischio di
invio in uno Stato rischioso per la sua vita, sicurezza e incolumità, potrà
regolarmente soggiornare e riceverà un trattamento conforme alle norme
internazionali sulla protezione dei diritti inviolabili della persona umana
e sulla protezione dei rifugiati".
7.33 LUBRANO DI RICCO
7.50 (identico all'em. 7.33) DIANA Lino
Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:
"2-quater: E' fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo della Commissione
centrale di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi
dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla
presente legge, qualora la legislazione vigente nello Stato responsabile
dell'esame della domanda, ai sensi delle convenzioni internazionali di cui
al comma 2-ter, non preveda alcuna forma di protezione per la specifica
situazione dichiarata dal richiedente".
7.19 LUBRANO DI RICCO
7.36 (identico all'em. 7.19) DIANA Lino
Al comma 3, sostituire le parole: |il delegato della Commissione centrale|,
con le seguenti: |il componente o il delegato della Commissione centrale|.
7.20 LUBRANO DI RICCO
7.37 (identico all|em. 7.20) DIANA Lino
Al comma 3, sopprimere le parole: |o dell|Organizzazione dallo stesso
indicata|.
7.3 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Al comma 3, sostituire le parole da: "tenuto conto" fino alla fine, con le
seguenti: "nel rispetto dei criteri di cui alla Risoluzione del Consiglio
dei ministri responsabili dell'immigrazione del 1° dicembre 1992 e della
Risoluzione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea del 20 giugno
1995 sulle garanzie minime per le procedure d'asilo, nonchè delle linee
direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 11,
quando:
a) ha basato la sua domanda su una falsa identità o su documenti
contraffatti, se continua a sostenerne l'autenticità anche a seguito di
contestazioni;
b) ha fraudolentemente eluso gli obblighi fondamentali imposti dalle
procedure nazionali in materia di richiesta d'asilo;
c) ha fatto richiesta di asilo esclusivamente al fine di bloccare
l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, se in precedenza ha avuto
ampia possibilità, in condizioni di libertà, di presentarla".
7.21 LUBRANO DI RICCO
7.38 (identico all'em. 7.38) DIANA Lino
Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:
"a) risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero
dopo l'ingresso nel territorio italiano abbia distrutto, alterato o
occultato il proprio passaporto o documento di viaggio o, in mancanza, abbia
fornito generalità che si rivelino successivamente false o comunque si
rifiuti di fornire le proprie generalità;
b) una domanda di asilo presentata in Italia dalla medesima persona sia
stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile o respinta, esclusi
i casi di annullamento delle precedenti decisioni, e lo straniero non
alleghi alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti
nuovi sopravvenuti dopo la data in cui ha avuto conoscenza della decisione
definitiva relativa alla precedente domanda di asilo;
c) i motivi addotti a sostegno della domanda sono fondati soltanto su
circostanze prodotte fraudolentemente dopo l'espatrio ovvero sono provate
soltanto mediante elementi di prova falsi o contraffatti senza che comunque
risultino altri elementi che facciano ritenere che nel paese di origine o di
provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2;
d) la domanda di asilo è presentata dallo straniero al solo fine di
sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento di espulsione dal territorio
dello Stato che sia stato comunicato all'interessato in momento anteriore a
quello in cui è stata presentata la domanda senza che comunque risultino
altri elementi che facciano ritenere che nel paese di origine o di
provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2".
7.35 LUBRANO DI RICCO
7.52 (identico all'em. 7.35) DIANA Lino
Al comma 3-bis, sostituire la parola: |può|, con la seguente: |deve|.
7.6 PASTORE, MAGGIORE
Al comma 3-bis, sopprimere le parole: |ove necessario|.
7.8 MARCHETTI
7.23 (identico all|em. 7.8) LUBRANO DI RICCO
7.40 (identico all|em. 7.8) DIANA Lino
Al comma 3-bis, sostituire le parole: |qualora il richiedente| fino alla
fine del comma con le seguenti: |qualora il richiedente risulti pericoloso
per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda
deve essere ponderata l|attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato
del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe
incorrere, in caso di respingimento|.
7.9 MARCHETTI
7.41 (identico all|em. 7.9) DIANA Lino
Al comma 3-bis, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
"a) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di
respingimento della domanda deve essere ponderata l'attuale pericolosità per
la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle
persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere, in caso di respingimento".
7.54 PASQUALI, MAGNALBO, SILIQUINI
7.24 (identico all'em. 7.54) LUBRANO DI RICCO
Al comma 3-bis, lettera a), sopprimere le parole da: |o un grave|, fino a:
|all|estero|.
7.14 LUBRANO DI RICCO
Al comma 3-bis, lettera a), dopo le parole: |l|Italia aderisce| aggiungere
le seguenti: |ai fini dell|applicazione della presente legge, sono da
ritenersi gravi delitti di diritto comune quelli per i quali l|ordinamento
italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi|.
7.4 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Al comma 3-bis, dopo la lettera a) inserire la seguente:
|a-bis) sia stato condannato all|estero con sentenza passata in giudicato
per delitti contro la vita o connessi al traffico di sostanze stupefacenti o
ad associazioni criminali equiparabili a quelle mafiose|
7.15 LUBRANO DI RICCO
Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole: |con sentenza anche non
definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti previsti
dall|articolo 380 del codice di procedura penale|, con le seguenti: |con
sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dall|articolo 407, comma 2,
del codice di procedura penale|.
7.26 LUBRANO DI RICCO
7.42 (identico all|em. 7.26) DIANA Lino
Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole da: |ovvero quando lo
stesso|, fino a: |19 marzo 1990, n. 55|, con le seguenti: |ovvero quando lo
stesso risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al
traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche che si siano
rese responsabili dei crimini di cui alla lettera F a) dell|articolo 1 della
Convenzione di Ginevra|.
7.27 LUBRANO DI RICCO
7.43 (identico all|em. 7.27) DIANA Lino
Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: |Qualora l|Italia
non sia lo Stato responsabile, ai sensi delle convenzioni internazionali cui
aderisce, dell|esame di una domanda ritenuta ammissibile, è avviata
immediatamente la procedura di richiesta di ammissione, nel territorio dello
Stato responsabile, dello straniero richiedente asilo, secondo quanto
previsto da dette convenzioni|.
7.28 LUBRANO DI RICCO
7.44 (identico all|em. 7.28) DIANA Lino
Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: "La dichiarazione di
manifesta infondatezza diviene esecutiva solo con provvedimento di conferma
emanato dalla competente sezione della Commissione centrale. Avverso la
conferma della dichiarazione di manifesta infondatezza può essere presentato
ricorso al giudice ordinario, entro cinque giorni dalla comunicazione del
provvedimento. Il giudice, in caso di accoglimento, concede autorizzazione
provvisoria a soggiornare sul territorio sino alla conclusione del
procedimento".
7.22 LUBRANO DI RICCO
7.39 (identico all'em. 7.22) DIANA Lino
Al comma 4, sostituire le parole: |In tutti gli altri casi|, con le
seguenti: |Salvo che l|interessato abbia comunque titolo a fare ingresso o a
soggiornare nel territorio dello Stato o che siano verificate le condizioni
di cui all|articolo 10, in tutti gli altri casi|.
7.29 LUBRANO DI RICCO
7.45 (identico all|em. 7.29) DIANA Lino
Al comma 4, sostituire le parole da: |il funzionario di frontiera|, fino a:
|provvedimento stesso|, con le seguenti: |, ovvero qualora il pre-esame,
presso il valico di frontiera, non possa essere effettuato entro due giorni,
il funzionario della polizia di frontiera dispone che il richiedente asilo
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o
garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza
più vicino, di cui all|articolo 12, comma 1, della legge |disciplina
dell|immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero|.
4-bis. Il richiedente l|asilo è trattenuto nel centro di cui al comma
precedente con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il
pieno rispetto della sua dignità.
4-ter. La polizia di frontiera trasmette copia degli atti alla Questura
competente per territorio e al Pretore, senza ritardo e comunque entro le
quarantotto ore dal provvedimento di trattenimento presso il centro di cui
al precedente comma 4.
4-quater. Il pretore ove ritenga sussistenti i presupposti di cui ai commi 3
e 3-bis convalida il provvedimento della polizia di frontiera nei modi di
cui all|articolo 737 del codice di procedura civile sentito l|interessato.
La polizia di frontiera procede allora al respingimento dello straniero ove
sussista altro titolo per l|ammissione al territorio. In ogni caso, il
provvedimento di trattenimento nel centro, di cui al comma 4, cessa di avere
ogni effetto qualora non sia convalidato entro le quarantotto ore
successive. Il pretore, ove non ritenga sussistere tali presupposti, ordina
la Questura di ricevere la domanda d|asilo.
4-quinquies.- La permanenza nel centro non potrà protrarsi oltre un periodo
di complessivi 20 giorni. Su richiesta del questore, il pretore può
prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni, qualora sia
imminente l|eliminazione dell|impedimento all|esecuzione del respingimento.
4-sexies. Nel caso, invece, in cui il pre-esame si compia presso una
Questura, il funzionario della Questura provvede alla notifica del
provvedimento di inammissibilità al richiedente l|asilo, verso il quale è
ammesso ricorso ai sensi del comma 5 del presente articolo|.
7.10 MARCHETTI
7.25 (identico all|em. 7.10) LUBRANO DI RICCO
7.46 (identico all|em. 7.10) DIANA Lino
Al comma 4, dopo le parole: "In tutti gli altri casi" inserire le seguenti:
"ovvero qualora il pre-esame, presso il valico di frontiera, non possa
essere effettuato entro due giorni, il funzionario della polizia di
frontiera dispone che il richiedente asilo sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario e con le procedure o garanzie previste, presso il
centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, di cui all'articolo
12, comma 1, della legge "Disciplina dell'immigrazione e norme sulle
condizioni dello straniero".
7.53 PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: |in lingua
comprensibile al destinatario|.
7.16 LUBRANO DI RICCO
Sostituire il comma 5 con il seguente:
|5. Avverso il provvedimento di inammissibilità della domanda di asilo è
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio. La
presentazione del ricorso sospende l|efficacia del provvedimento impugnato.
Il TAR decide con ordinanza entro e non oltre quindici giorni|.
7.11 MARCHETTI
7.31 (identico all|em. 7.11) LUBRANO DI RICCO
7.47 (identico all|em. 7.11) DIANA Lino
Sostituire il comma 5 con il seguente:
|5. Il TAR decide con ordinanza entro 10 giorni. Il ricorso è esente da
imposte di bollo e diritti di iscrizione a ruolo. A tale ricorso si
applicano le disposizioni sul gratuito patrocinio vigenti per i cittadini
italiani.|
7.18 LUBRANO DI RICCO
Al comma 5, dopo la parola: |respingimento|, sopprimere la parola: |non|.
7.17 LUBRANO DI RICCO
Al comma 5, sostituire le parole: |non sospende|, con le seguenti: |non può
sospendere|.
7.7 PASTORE, MAGGIORE
Sostituire l|emendamento 7.0.1 con il seguente:
|Art. 7-bis
1. Il pre-esame può prolungarsi, in via eccezionale, fino ad un massimo di
ulteriori giorni due. Nel frattempo, il richiedente asilo ed i familiari
eventualmente al seguito permangono nei centri di assistenza temporanea di
cui all|articolo 12, comma 1 della Legge recante |Disciplina
dell|immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero| in sezioni
opportunamente separate ed altrettanto opportunamente vigilate dalle
competenti autorità di polizia, al fine di garantire al richiedente asilo ed
ai familiari eventualmente al seguito la massima sicurezza.
2. L|autorità di polizia può disporre altresì l|invio del richiedente asilo
e dei familiari eventualmente al seguito in altre località adatte alla loro
temporanea permanenza e sotto le medesime condizioni di vigilanza.
3. La suddetta vigilanza è in atto dal momento di presentazione della
domanda d|asilo. L|eventuale sottrazione alla sorveglianza da parte del
richiedente asilo e dei familiari eventualmente al seguito, attuata in
qualsiasi forma, preclude l|accoglimento della domanda d|asilo presente e
futura avanzata dal richiedente e dai familiari eventualmente al seguito|
7.0.1/4 TABLADINI
All|emendamento 7.0.1, nel comma 2, sostituire la parola: |possono| con
l|altra: |debbono| e inserire dopo la parola: |trattenuti| le seguenti
parole: |e vigilati|.
7.0.1/3 TABLADINI
All|emendamento 7.0.1., nel comma 2, dopo le parole: |possono essere
trattenuti|, inserire le seguenti: |e vigilati|. Analogamente, al comma 5,
dopo le parole: |il trattenimento|, inserire le seguenti: |e la vigilanza|.
Infine, al comma 8, dopo le parole: |permanenza temporanea e assistenza|,
inserire le seguenti: |e vigilanza|.
7.0.1/1 TABLADINI
All|emendamento 7.0.1., sopprimere i commi 5 e 6.
7.0.1/2 TABLADINI
All|emendamento 7.0.1., sostituire la rubrica con la seguente:
|Trattenimento e vigilanza del richiedente asilo nella fase del pre-esame|.
7.0.1/R TABLADINI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 7-bis
(Trattenimento del richiedente asilo nella fase del pre-esame)
1. Qualora il pre-esame di cui all'articolo 7 duri o, ragionevolmente, possa
durare più di due giorni e, in ogni caso, quando la domanda di asilo sia
presentata in Questura, il funzionario di polizia della frontiera o della
Questura, su richiesta del delegato della Commissione Centrale, dispone che
il richiedente asilo ed i suoi familiari vengano trasferiti, ove non abbiano
altro titolo di soggiorno sul territorio nazionale, presso la più vicina
sezione speciale per richiedenti asilo, costituita ai sensi del successivo
comma 8, nei centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui
all'articolo 12, comma 1, della legge recante "Disciplina dell'immigrazione
e norme sulle condizioni dello straniero".
2. Il richiedente asilo ed i suoi familiari possono essere trattenuti presso
la sezione speciale di cui al successivo comma 8, solo per il tempo
strettamente necessario alla definizione della fase del pre-esame e per
l'effettuazione dell'eventuale respingimento.
3. La polizia di frontiera o la Questura trasmettono gli atti al Pretore
senza ritardo e, comunque, entro le quarantotto ore dal provvedimento che
dispone il trattenimento.
4. Il Pretore, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui alla presente
legge convalida il provvedimento della polizia nei modi di cui all'articolo
737 e successivi del codice di procedura civile sentito, ove lo ritenga
necessario, l'interessato.
5. La convalida comporta il trattenimento dell'interessato per un periodo
non superiore ai 20 giorni complessivi. Su richiesta del Questore, il
Pretore può prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni,
purché sia ragionevolmente prevedibile una definizione della fase del
pre-esame entro il nuovo termine.
6. In caso di mancata convalida del provvedimento del funzionario di polizia
da parte del Pretore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5, al
richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso un apposito permesso di
soggiorno. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza,
presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano la propria
residenza, dal quale hanno l'obbligo di non allontanarsi senza
autorizzazione della competente Questura.
7. Alla decisione sul pre-esame conseguono gli effetti di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 7.
8. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di
cui all'articolo 12, comma 1, della legge recante "Disciplina
dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero", sezioni
speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, distinte e separate
del resto dei centri e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della
vita familiare e sociale compatibile con le misure di vigilanza previste al
comma 7 del citato articolo 12. Le modalità per la gestione delle sezioni
speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro
dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidarietà Sociale.|
7.0.1 IL RELATORE
Art. 10
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Trascorsi cinque anni
dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare
può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi
diritti previsti all'articolo 16 per lo straniero che abbia ottenuto il
riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di
integrazione di cui all'articolo 17".
10.13 LUBRANO DI RICCO
10.9 (identico all|em. 10.9) DIANA Lino
Al comma 3, sostituire le parole da: "in Paesi" fino a: "beneficiato" con il
seguente periodo: "nel Paese di provenienza che non consentano il
rimpatrio".
10.10 LUBRANO DI RICCO
Al comma 3, sopprimere le parole da: "A tal fine" fino a: "abbiano
ottenuto".
10.3 LUBRANO DI RICCO
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "può essere" con : "è"
10.4 LUBRANO DI RICCO
Aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-bis. Qualora, per gravi e fondati
motivi di carattere umanitario o sulla base delle disposizioni di cui alla
vigente normativa in materia di immigrazione, sia impossibile il rimpatrio
di un cittadino straniero e all'interessato non possano essere applicate
disposizioni più favorevoli, è adottato il provvedimento di impossibilità
temporanea di rimpatrio previsto dal comma 2".
10.7 LUBRANO DI RICCO
10.11 (identico all|em. 10.7) DIANA Lino