AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDI| 10 GIUGNO 1998
268ª Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri Bettinelli e per l'interno Testa e Vigneri.
La seduta inizia alle ore 15.30.
IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.
(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d|asilo.
(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 marzo.
Il relatore GUERZONI ricorda lo stato di esame cui si pervenne fino alla
seduta precedente, soffermandosi in particolare sulla questione insorta
riguardo all'articolo 7 della proposta di testo unificato assunto a base
dell'esame. In proposito si discusse circa le modalità e i limiti del
trattenimento controllato applicato a quanti richiedono asilo, nella fase di
pre-esame eventualmente eccedente le quarantotto ore.
A seguito delle perplessità manifestate da più parti, la trattazione è stata
momentaneamente sospesa nella ricerca di una soluzione normativa idonea, che
è stata infine elaborata dal Governo.
Ritenendo soddisfacente tale soluzione, auspica una prosecuzione sollecita
dell'iter.
Il sottosegretario TESTA presenta e illustra l'emendamento 7.100, che
unifica in un solo articolo le disposizioni già proposte dal relatore come
articoli 7 e 7-bis, mediante una rielaborazione non tanto di sostanza,
quanto di formulazione tecnica, rivolta a rendere più chiara l'articolazione
normativa e ad agevolarne una pronta applicazione.
Si tratta delle disposizioni concernenti il pre-esame delle domande di
asilo, avanzate in forma scritta o verbale, da parte di un delegato della
commissione centrale che ha il compito di considerare la sussistenza o meno
di un fondamento delle richieste, al fine di decidere se trasmettere gli
atti alla commissione centrale per la valutazione definitiva, ovvero
disporre l'immediato respingimento del richiedente, in caso di manifesta
infondatezza o di inammissibilità della domanda. Non si tratta, peraltro, di
una valutazione discrezionale, bensì della comparazione tra i presupposti di
inammissibilità e infondatezza prescritti dalla legge e le situazioni di
fatto, innanzitutto a garanzia della persona richiedente. Il pre-esame deve
essere esaurito nel termine di quarantotto ore, ma in casi eccezionali, ad
esempio per un afflusso straordinario di persone o per la necessità di
verificare la competenza italiana nell'ambito internazionale, lo stesso
pre-esame può protrarsi oltre le quarantotto ore, essendo coinvolta in ogni
caso la valutazione dell'autorità giudiziaria per un provvedimento di
convalida della misura di trattenimento.
Egli passa poi ad esporre un'ulteriore proposta di modifica del testo,
consistente nella sostituzione dell'articolo 15 con disposizioni che
assicurano la realizzazione in concreto delle misure previste dall'articolo
7, quanto all'assistenza e alla sorveglianza dei richiedenti asilo in fase
di pre-esame, nonchè le garanzie necessarie per rispettare lo status dei
richiedenti. In proposito si riserva di avanzare una proposta formale, a
norme del Governo, dopo che saranno stati valutati le possibili implicazioni
finanziarie dell'emendamento.
Su proposta del PRESIDENTE, concorde il relatore, si conviene di fissare per
martedì 16 giugno alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali
subemendamenti all'emendamento 7.100.
Il senatore MAGNALBO' interviene brevemente su tale emendamento, esprimendo
perplessità sul comma 10, che non qualifica adeguatamente, a suo avviso, il
provvedimento assunto dal pretore.
Il sottosegretario TESTA precisa che quella disposizione è stata mutuata dal
testo precedente.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 504
Art. 7
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7
1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell|articolo 4, comma 2, è
soggetta ad un pre-esame volto ad accertare preliminarmente, se l|Italia sia
lo Stato competente per l|esame della domanda sulla base delle Convenzioni
internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia
ammissibile ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo ed, in
caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi
del successivo comma 5.
2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, presso i valichi di
frontiera o presso le questure individuate dal decreto del ministro
dell|interno di cui al comma 1 del successivo articolo 15, nei due giorni
successivi alla presentazione della domanda. Competente allo svolgimento del
pre-esame è un delegato della Commissione centrale che si avvale del
funzionario di polizia di frontiera o del funzionario della questura e, se
necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante
dell|Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su
indicazione di quest|ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non
governative di cui all|articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione
comunica tempestivamente all|Alto Commissariato o alla Organizzazione dallo
stesso indicata, l|inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia
presentata presso valichi di frontiera o presso questure non indicate nel
richiamato decreto ministeriale, il funzionario di polizia avvia,
immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata
allo svolgimento del pre-esame.
3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari non è consentito l|ingresso o
la libera circolazione sul territorio nazionale per il tempo necessario allo
svolgimento del pre-esame, fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma
9 del presente articolo. Gli interessati sono assistiti con le modalità
previste dall|articolo 15, commi 1 e 2.
4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della
commissione, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza
della Commissione centrale, qualora il richiedente:
a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri
adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia
aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia
senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non
considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il
territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana. L|inammissibilità
della domanda non opera nel caso in cui sussista per il richiedente asilo
l|impossibilità ad essere riammesso nello Stato di provenienza o sussista
pregiudizio per la propria vita o per la libertà personale o pericolo di
incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero rischi di essere
rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe
situazioni di pericolo;
c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine
contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto
di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole di azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto
dall'articolo 1, paragrafo F) della convenzione di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui al precedente punto c) da
un Tribunale internazionale istituito sulla base di accordi internazionali
cui l'Italia aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche se
non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, del codice
di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato,
ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata
anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55 .
5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della
Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione Europea, anche non
vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione
centrale di cui all'articolo 3, comma 11 e sentito, ove necessario, un
membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione risulti in
particolare che:
a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del
diritto di asilo, ai sensi della presente legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del
tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;
c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria
o inverosimile;
d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza
giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale
provvedimento.
6. Qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente comma 4, lettera
b), relative alle situazioni di pericolo che impediscono una dichiarazione
di inammissibilità, la domanda è comunque ritenuta non manifestamente
infondata.
7. La domanda è trasmessa alla Commissione Centrale per l'esame della
stessa, ai sensi del successivo articolo 8, quando il pre-esame si sia
concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di
frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato del
richiedente asilo, ove non abbia altro titolo a permanere sul territorio
nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.
8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per
territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione
centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento non sospende
l'esecuzione del respingimento medesimo. Il ricorso, l'istanza di
sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere
presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato e in
lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto
provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana all'estero, che provvede alle prescritte notifiche.
L'Avvocatura Generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi
atti relativi al procedimento sono inviati a cura dell'Amministrazione
resistente al ricorrente presso il domicilio anche all'estero dallo stesso
indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o
consolare.
9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla
presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il
procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano
particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, il
questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il trattenimento del
richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno,
presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo, costituita ai
sensi del successivo comma 10, nei centri di permanenza temporanea e
assistenza di cui alla medesima legge. Per il trattenimento si seguono, in
quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4 5 e
6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di allontanamento arbitrario dal
centro di permanenza, si applica l'articolo 650 del codice penale.
10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provvedimento di
trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini
previsti dal comma 5, dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40, al
richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per
la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno
di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano il
proprio domicilio, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi
senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del
pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e
i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un
proprio domicilio. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale
determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del
centro di permanenza di cui al precedente comma 9 con le modalità indicate
nel medesimo comma.
11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza,
di cui all'articolo, 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, sezioni
speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del
centro e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della vita familiare
e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle
sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del
Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidarietà
sociale.
12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di
richiedenti asilo che non consente l'espletamento del pre-esame nei due
giorni successivi alla domanda né l'avvio degli stessi alle sezioni speciali
dei centri di permanenza di cui al precedente comma 10, né il ricovero
presso le strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n.
40, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di
particolari e urgenti interventi al fine di garantire una loro adeguata
accoglienza e assistenza, il Prefetto, competente per territorio, può porre
in essere le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451
convertito, senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 e
successiva norma di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture
provvisorie per il ricovero dei predetti stranieri. Per il trattenimeno
degli stessi nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono,
in quanto applicabili le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 5
e 6 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
7.100 IL GOVERNO