AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDI| 16 GIUGNO 1998
270ª Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Barberi e Testa e per
l'ambiente Calzolaio.
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.
(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d|asilo.
(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti nel testo unificato, sospeso
nella seduta del 10 giugno 1998.
Si riprende la trattazione degli emendamenti all'articolo 4.
Sull'emendamento 4.1, a suo tempo accantonato, il relatore GUERZONI chiede
un'ulteriore riflessione, per una valutazione successiva alla stregua delle
determinazioni che saranno assunte in ordine all'articolo 7.
La Commissione consente.
Quanto all'emendamento 4.5, il presidente VILLONE ricorda che il relatore si
era dichiarato disponibile a modificare il secondo periodo del comma 2,
senza tuttavia sopprimerlo. Il sottosegretario TESTA precisa che
nell'emendamento 7.100 è prevista la compilazione di un apposito verbale.
Il senatore PASTORE ritira quindi l'emendamento.
Sugli emendamenti 4.17 e 4.24, di contenuto identico, il PRESIDENTE ricorda
che il relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso a suo tempo
un parere contrario. Gli emendamenti, posti in votazione, non risultano
accolti.
Quanto all'emendamento 4.11, il PRESIDENTE rammenta il parere contrario già
espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo. L'emendamento viene
poi respinto.
In merito all'emendamento 4.2, e agli emendamenti 4.12 e 4.19, di contenuto
identico, il PRESIDENTE menziona il parere favorevole del relatore e la
richiesta del Governo di una formulazione che assicuri più coerenza tra le
due proposte di modifica.
Il relatore GUERZONI presenta quindi l'emendamento 4.200, che riassume le
due proposte in un solo testo. Il presidente VILLONE osserva che la
previsione nel comma 3 di un invito ad eleggere il domicilio è comunque
impropria. Concorda il senatore TABLADINI. Il senatore BESOSTRI ritiene che
una volta autorizzato il soggiorno lo straniero possa essere obbligato ad
eleggere un domicilio. Dichiara di condividere, quindi, la nuova proposta
emendativa formulata dal relatore. Il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che
l'elezione di domicilio è comunque una situazione di diritto, ma non di
fatto. Il sottosegretario TESTA replica che essa è funzionale al recapito
delle notifiche. Secondo il presidente VILLONE vi è anche un interesse
dell'autorità a conoscere il domicilio dell'interessato. Il senatore
TABLADINI condivide il nuovo emendamento proposto dal relatore, che
corrisponde alla finalità dell'emendamento 4.2, da lui sottoscritto. Il
senatore LUBRANO DI RICCO richiama l'attenzione sul comma 5 dell'articolo 4,
che prescrive in generale la fissazione della dimora e l'indicazione della
residenza per il richiedente asilo. Secondo il senatore GASPERINI, si
potrebbe integrare il comma 5, prevedendo in quel contesto anche l'elezione
di domicilio, mentre il comma 3 potrebbe limitarsi a prevedere
l'autorizzazione al soggiorno temporaneo. Il senatore PASTORE precisa che il
comma 3 si riferisce esclusivamente al caso di domande inoltrate ai posti di
frontiera, mentre il comma 5 riguarda tutti i richiedenti asilo. Il
presidente VILLONE considera contraddittorie le indicazioni normative
desumibili dai commi 3 e 5, nel contesto di una domanda inoltrata ai posti
di frontiera. Il relatore GUERZONI replica che nel caso del comma 3 si
presuppone che il pre-esame sia stato positivamente superato; d'altra parte
a suo avviso non è necessario mantenere nel testo la disposizione del comma
5. Il senatore FISICHELLA reputa preferibile disporre il comma 3 alla fine
dell'articolo 4, poiché si tratta di regolare una ipotesi eccezionale.
Concorda il presidente VILLONE. Il relatore GUERZONI insiste per la validità
della previsione contenuta nel comma 3, mentre il sottosegretario TESTA
rammenta che il presupposto del comma 3 è la conclusione positiva della fase
di pre-esame e il senatore PASTORE invita a conciliare le esigenze
prospettate dal relatore e quella di ordine normativo rappresentata dal
senatore Fisichella. Si conviene quindi di accantonare l'ulteriore esame
dell'emendamento 4.200.
La Commissione, su proposta del Presidente, conviene quindi sull'opportunità
di accantonare anche gli altri emendamenti che restano da esaminare in
riferimento all'articolo 4.
In merito agli emendamenti all'articolo 5, il PRESIDENTE ricorda il parere
positivo del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 5.2,
che viene successivamente approvato dalla Commissione.
L'emendamento 5.1 è invece respinto, dopo che il Presidente ha rammentato i
pareri negativi già espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo.
Sull'emendamento 5.3, il senatore PASTORE insiste nel sostenere che la
competenza del giudice minorile deve essere precisata nel caso di specie,
poiché non può essere rilevante il domicilio del minore. Secondo il
presidente VILLONE anche la questione appena sollevata dal senatore Pastore
dovrebbe essere risolta una volta definito l'articolo 7. Si conviene
pertanto di accantonare l'emendamento 5.3.
Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 7.
Il presidente VILLONE ricorda che il Governo ha presentato da ultimo un
testo interamente sostitutivo dell'articolo (emendamento 7.100). Al riguardo
sono stati presentati alcuni subemendamenti, per i quali invita i proponenti
a svolgere la relativa illustrazione.
Il senatore TABLADINI illustra i subemendamenti da lui presentati: il
7.100/5 assicura la sorveglianza dei richiedenti asilo nella fase di
pre-esame. Il RELATORE osserva che tale prescrizione è già contemplata nel
comma 3 dell'emendamento 7.100. Il sottosegretario TESTA conferma
l'interpretazione del relatore e richiama l'attenzione anche sul comma 9
dell'emendamento 7.100. Il senatore TABLADINI ritiene comunque necessaria la
precisazione contenuta nel suo subemendamento e dà quindi per illustrati gli
altri subemendamenti da lui presentati.
Anche il senatore LUBRANO DI RICCO dà per illustrati i propri
subemendamenti.
Il senatore MARCHETTI ritira i subemendamenti da lui presentati, ad
eccezione del 7.100/3.
Il relatore GUERZONI dà per illustrati i suoi subemendamenti.
Il senatore TABLADINI, quindi, richiama nuovamente l'attenzione
sull'opportunità di prevedere esplicitamente la sorveglianza dei richiedenti
asilo.
Il sottosegretario TESTA considera risolta tale questione nell'ambito
dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 15, già preannunciato nella
precedente seduta.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.30.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425, 203 E 504
Art. 4
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole |alla questura del luogo di
dimora| con le seguenti: |eccezionalmente, qualora l|ingresso temporaneo sul
territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, alla questura
del luogo di provvisoria dimora|.
4.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
4.5 PASTORE, MAGGIORE
Al comma 2, dopo le parole: |agli stessi fini sono ammesse|, inserire le
seguenti: |gli avvocati di fiducia dello straniero, nonché|.
4.17 LUBRANO DI RICCO
4.24 (identico all|em. 4.17) DIANA Lino
Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole da: |se autorizzati|, fino
a: |organizzazioni|.
4.11 LUBRANO DI RICCO
Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: |invita lo straniero ad
eleggere domicilio|, con le seguenti: |autorizza lo straniero a
soggiornare|.
4.2 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Al comma 3, dopo le parole: |eleggere domicilio nel territorio dello Stato|,
inserire le seguenti: |ai soli fini della notifica degli atti dei
procedimenti di cui alla presente legge|.
4.12 LUBRANO DI RICCO
4.19 (identico all|em. 4.12) DIANA Lino
Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: |invita lo straniero ad
eleggere domicilio|, con le seguenti: |autorizza lo straniero a soggiornare
nel territorio della Repubblica, stabilendo un proprio domicilio anche ai
fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge|.
4.200 IL RELATORE
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: |Nell|ipotesi indicata
al comma 1, lettera b-bis) l|autorità che riceve la domanda provvede
all|audizione del richiedente l|asilo e successivamente trasmette verbale
alla Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga
che sussistano motivi per il riconoscimento del diritto d|asilo, richiede al
Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria
per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica.
Nell|ipotesi indicata al comma 4, lettera b-ter), e qualora si tratti di
vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per
il tramite dell|ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della
Repubblica, ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette
alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di
primo scalo, per gli adempimenti previsti dal presente comma|.
4.7 MARCHETTI
4.14 (identico all'em. 4.7) LUBRANO DI RICCO
4.21 (identico all|em. 4.7) DIANA Lino
4.27 (identico all|em. 4.7) PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: |L|autorità di Pubblica
sicurezza dispone i controlli necessari a verificare la veridicità delle
informazioni fornite dal richiedente asilo|.
4.3 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con facoltà di
adeguare l'elezione di domicilio alla dimora effettiva con lettera
raccomandata all'autorità che ha ricevuto la domanda d'asilo".
4.30 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI
Al comma 6, aggiungere, in fne, le seguenti parole: |articoli 7 e 11|,
inserire le seguenti: |L|Autorità di Pubblica sicurezza adotta le misure
opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino allo
spirare del predetto termine|.
4.4 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
"8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i
Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 un regolamento inteso a definire le misure con le quali le donne
richiedenti asilo possano avvalersi di una assistenza adeguata e specifica
per la presentazione e la verbalizzazione della richiesta d'asilo".
4.31 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI
Art. 5
Al comma 1, sostituire la parola: |maggiorenne|, con le seguenti: |di età
non inferiore agli anni 18|.
5.2 PASTORE, MAGGIORE
Al comma 1, terzo rigo, sostituire le parole: |entro il quarto grado|, con
le seguenti: |entro il terzo grado|.
5.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI
Al comma 2, sostituire le parole: |territorialmente competente|, con le
seguenti: |del luogo di presentazione della domanda|.
5.3 PASTORE, MAGGIORE
Art. 7
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: |Durante tale
periodo, il richiedente asilo è sottoposto a regime di sorveglianza da parte
dell|Autorità di Pubblica sicurezza|.
7.100/5 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 2, sopprimere i periodi dalle parole: |Al pre-esame| fino alla fine
del comma.
7.100/4 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: |presso le questure
individuate| con le seguenti: |eccezionalmente, qualora l|ingresso
temporaneo sul territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione,
alla questura del luogo di provvisoria dimora, individuata|.
7.100/6 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 3, dopo le parole: |ai suoi familiari|, inserire le seguenti:
|entro il terzo grado|.
7.100/8 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 3, dopo le parole: |fatto salvo|, inserire le seguenti: |che ne
abbiano altro titolo e|.
7.100/24 LUBRANO DI RICCO
Al comma 3, dopo le parole: |Gli interessati sono assistiti|, inserire le
seguenti: |e sorvegliati|.
7.100/7 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 4, secondo rigo, sopprimere le parole: |ove necessario|.
7.100/18 IL RELATORE
Al comma 4, lettera b), spostare l|ultimo capoverso dopo la lettera e).
7.100/20 IL RELATORE
Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: |anche non|.
7.100/1 MARCHETTI
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: |grave delitto di diritto comune
commesso all|estero|, inserire le seguenti: |per il quale l|ordinamento
italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi|.
7.100/9 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: |Ai fini
dell|applicazione della presente legge, sono da ritenersi gravi delitti di
diritto comune quelli per i quali l|ordinamento italiano preveda una pena
minima superiore ai dodici mesi|.
7.100/10 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: |con sentenza di secondo grado
anche se non definitiva,|.
7.100/2 MARCHETTI
Al comma 5, sopprimere le lettere b), c) e d).
7.100/21 LUBRANO DI RICCO
Al comma 5, sopprimere le lettere c) e d).
7.100/19 IL RELATORE
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: |e ammissibile|.
7.100/22 LUBRANO DI RICCO
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: |Ove sia richiesta
l|applicazione del disposto del presente comma dall|interessato o dal
rappresentante dell|Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o
dal rappresentante dell|organizzazione non governativa autorizzato ad
assistere al pre-esame, la domanda di asilo è immediatamente trasmessa alla
Commissione secondo le modalità stabilite al comma 7|.
7.100/23 LUBRANO DI RICCO
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: |respingimento immediato|
inserire le seguenti: |o all|espulsione|.
7.100/17 IL RELATORE
Al comma 8, sopprimere il primo periodo.
7.100/3 MARCHETTI
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: |entro trenta giorni| con
le seguenti: |entro venti giorni|.
7.100/12 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: |Durante tale
periodo non si intende sospesa l|azione di sorveglianza|.
7.100/11 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 9, sostituire le parole da: |Qualora il pre-esame| fino a: |o dei
suoi familiari|, con le seguenti: |Nelle more del pre-esame|.
7.100/13 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: |ove non abbia altro titolo
per l|ingresso o il soggiorno| con le seguenti: |e la vigilanza|.
7.100/14 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: |fissano il proprio
domicilio| con le seguenti: |sono autorizzati a soggiornare|.
7.100/15 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Al comma 10, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: |L|Autorità di
Pubblica sicurezsza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità
del richiedente asilo fino allo spirare del termine stabilito|.
7.100/16 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7
1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell|articolo 4, comma 2, è
soggetta ad un pre-esame volto ad accertare preliminarmente, se l|Italia sia
lo Stato competente per l|esame della domanda sulla base delle Convenzioni
internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia
ammissibile ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo ed, in
caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi
del successivo comma 5.
2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, presso i valichi di
frontiera o presso le questure individuate dal decreto del ministro
dell|interno di cui al comma 1 del successivo articolo 15, nei due giorni
successivi alla presentazione della domanda. Competente allo svolgimento del
pre-esame è un delegato della Commissione centrale che si avvale del
funzionario di polizia di frontiera o del funzionario della questura e, se
necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante
dell|Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su
indicazione di quest|ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non
governative di cui all|articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione
comunica tempestivamente all|Alto Commissariato o alla Organizzazione dallo
stesso indicata, l|inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia
presentata presso valichi di frontiera o presso questure non indicate nel
richiamato decreto ministeriale, il funzionario di polizia avvia,
immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata
allo svolgimento del pre-esame.
3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari non è consentito l|ingresso o
la libera circolazione sul territorio nazionale per il tempo necessario allo
svolgimento del pre-esame, fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma
9 del presente articolo. Gli interessati sono assistiti con le modalità
previste dall|articolo 15, commi 1 e 2.
4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della
commissione, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza
della Commissione centrale, qualora il richiedente:
a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri
adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia
aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia
senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non
considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il
territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana. L|inammissibilità
della domanda non opera nel caso in cui sussista per il richiedente asilo
l|impossibilità ad essere riammesso nello Stato di provenienza o sussista
pregiudizio per la propria vita o per la libertà personale o pericolo di
incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero rischi di essere
rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe
situazioni di pericolo;
c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine
contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto
di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole di azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto
dall'articolo 1, paragrafo F) della convenzione di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui al precedente punto c) da
un Tribunale internazionale istituito sulla base di accordi internazionali
cui l'Italia aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche se
non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, del codice
di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato,
ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata
anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55 .
5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della
Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione Europea, anche non
vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione
centrale di cui all'articolo 3, comma 11 e sentito, ove necessario, un
membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione risulti in
particolare che:
a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del
diritto di asilo, ai sensi della presente legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del
tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;
c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria
o inverosimile;
d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza
giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale
provvedimento.
6. Qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente comma 4, lettera
b), relative alle situazioni di pericolo che impediscono una dichiarazione
di inammissibilità, la domanda è comunque ritenuta non manifestamente
infondata.
7. La domanda è trasmessa alla Commissione Centrale per l'esame della
stessa, ai sensi del successivo articolo 8, quando il pre-esame si sia
concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di
frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato del
richiedente asilo, ove non abbia altro titolo a permanere sul territorio
nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.
8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per
territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione
centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento non sospende
l'esecuzione del respingimento medesimo. Il ricorso, l'istanza di
sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere
presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato e in
lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto
provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana all'estero, che provvede alle prescritte notifiche.
L'Avvocatura Generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi
atti relativi al procedimento sono inviati a cura dell'Amministrazione
resistente al ricorrente presso il domicilio anche all'estero dallo stesso
indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o
consolare.
9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla
presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il
procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano
particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, il
questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il trattenimento del
richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno,
presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo, costituita ai
sensi del successivo comma 10, nei centri di permanenza temporanea e
assistenza di cui alla medesima legge. Per il trattenimento si seguono, in
quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4 5 e
6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di allontanamento arbitrario dal
centro di permanenza, si applica l'articolo 650 del codice penale.
10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provvedimento di
trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini
previsti dal comma 5, dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40, al
richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per
la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno
di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano il
proprio domicilio, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi
senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del
pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e
i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un
proprio domicilio. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale
determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del
centro di permanenza di cui al precedente comma 9 con le modalità indicate
nel medesimo comma.
11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza,
di cui all'articolo, 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, sezioni
speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del
centro e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della vita familiare
e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle
sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del
Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidarietà
sociale.
12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di
richiedenti asilo che non consente l'espletamento del pre-esame nei due
giorni successivi alla domanda né l'avvio degli stessi alle sezioni speciali
dei centri di permanenza di cui al precedente comma 10, né il ricovero
presso le strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n.
40, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di
particolari e urgenti interventi al fine di garantire una loro adeguata
accoglienza e assistenza, il Prefetto, competente per territorio, può porre
in essere le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451
convertito, senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 e
successiva norma di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture
provvisorie per il ricovero dei predetti stranieri. Per il trattenimeno
degli stessi nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono,
in quanto applicabili le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 5
e 6 della legge 6 marzo 1998, n. 40."
7.100 IL GOVERNO