Date: Thu, 04 Jun 1998 15:18:40 +0100

From: MARIA MARTA M FARFAN <MARIA_MARTA_M_FARFAN/INAS%INAS@inas.cisl.it> To: briguglio@frascati.enea.it

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Caro Sergio,

ti invio alcune proposte per il Regolamento . Un cordiale saluto Maria Marta

Art. 2, comma 2)

Condizione di reciprocità: occorre fare riferimento anche all'eliminazione della condizione di reciprocità per l'iscrizione agli albi o collegi professionali

 

(Art.4,c.1)

Per il diniego del visto di ingresso non è prevista l'autorità che deve ricevere l'impugnazione del provvedimento

Art. 6,c.6-7

In caso di variazione anagrafica ( residenza) occorre stabilire se essa deve essere annotata sul permesso di soggiorno e stabilire con chiarezza quali sono gli obblighi dello straniero nei confronti sia dell'Anagrafe che della questura di residenza.

Art.16

Occorre prevedere cosa succede con coloro che hanno avuto in precedenza decreti di espulsione.

Art. 23, c. 5

E' erroneamemte formulato. Occorre riformularlo ( vedi Russo Jervolino)

Art. 24

Coerentemente con l'o.d.g. n. 101 i soci lavoratori di cooperative devono essere considerati lavoratori subordinati.

Art. 26, comma 2)

Familiari di cittadini italiani

Coerentemente con gli ordini del giorno nn. 102 e 103 occorre stabilire con chiarezza la condizione del coniuge straniero di cittadino italiano ( ingresso, irregolarità, matrimonio, ecc) Occorre tenere presente la situazione dei genitori stranieri di cittadini italiani e dei figli di primo letto residenti all'estero di cittadini italiani

Art. 27

Occorre prevedere cosa significa "consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà". Attualmente viene richiesta l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio per qualsiasi domanda di ricongiungimento ( anche di minori oltre i 14 anni). Sembra di capire che la norma sia destinata ai collaboratori domestici.

 

(Art. 35 attività professionali)

La norma transitoria contenuta al comma 1 fa riferimento alla cittadinanza italiana che dovrebbe derogare anche al condizione di reciprocità ( ricordiamo che alcuni albi richiedono la cittadinanza, altri la condizione di reciprocità). Poichè si tratta di una norma transitoria occorre fare riferimento specifico all'eliminazione a regime della reciprocità per coloro che hanno ottenuto o riconosciuto un titolo in Italia In generale l'articolo è estremamente confuso. Da una parte fa riferimento al riconoscimento accademico dei titoli ( quando dice titoli professionali riconosciuti in Italia) (comma 1) quindi riconoscimento legale del titolo presso un'università e conseguente esame di stato per l'abilitazione professionale.

Da altra parte, al comma 2 fa riferimento all'esercizio professionale i cui titoli abilitanti non siano ancora riconosciuti in Italia. Mentre nella prima ipotesi, oggi c'è il sistema di riconoscimento accademico dei titoli previsto dagli art. 170 e 332 del T.U leggi sull'istruzione superiore( Rd 1952/1933), nel caso del riconoscimento professionale potremmo invocare la normativa comunitaria recepita dall'Italia ( D.leg. n. 115/92) "Attuazione della direttiva 89/48/cee relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni" e D. leg. 92/51/Cee relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/Cee in Italia che, anche se indirizzata al cittadini comunitari, può prevalere su quella italiana. Ciò anche in base all'Ordine del giorno n. 1 sul criterio dell'applicazione del miglior trattamento previsto ( art. 2, c. 1 e art. 1, c.3)

(Art. 36 - Istruzione primaria e secondaria) Coerentemente con l'ordine del giorno n. 600 occorre prevedere corsi per l'apprendimento della lingua materna.

Occorre prevedere i casi , i modi e i termini per l'iscrizione presso le scuole secondarie degli studenti provenienti dall'estero.

Occorre prevedere la "dichiarazione di corrispondenza" che, anche se non implica il riconoscimento legale del titolo viene attualmente rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione e quindi solo per i titoli secondari ottenuti all'estero e che è utile per la dimostrazione della qualifica professionale presso il collocamento o le Camere di commercio.

Art. 37 - Istruzione universitaria)

Coerentemente con quanto previsto Odg n. 14 che impegna a garantire il libero accesso all'istruzione universitaria occorre che la possibilità di iscrizione alle Università per coloro che hanno un permesso di soggiorno di almeno un'anno in Italia ( anche per iscrizione al collocamento) deve essere ammessa senza la richiesta di garanzie economiche. Per l'ammissione dei candidati stranieri residenti all'estero ai corsi di diploma o di laurea in Italia deve essere ammessa la possibilità di fornire garanzia da parte di un privato italiano o straniero regolare in Italia Occorre prevedere la possibilità di inoltrare domanda direttamente in Italia ( e non tramite l'invio alla rappresentanza italiana all'estero)per quanto concerne la domanda di riconoscimento dei titoli universitari ( di laurea o di diploma) ottenuti all'estero di coloro che sono regolarmente soggiornanti. Ricordiamo che il Ddl Russo Jervolino e il progetto Contri prevedevano un'Agenzia nazionale. Comunque, sarebbe importante che le Università si dotassero di Uffici ad hoc per il riconoscimento dei titoli e che il laureato all'estero non debba seguire lo stesso percorso dello studente universitario, come accade attualmente. Prevedere anche la dichiarazione di corrispondenza dei titoli universitari ( non hanno valore legale e quindi non sono titoli abilitanti all'esercizio di una professione ma possono servire per dimostrare il proprio livello universitario

Per l'art. 39 oggi è estremamente difficile fare una valutazione, perché la materia ( invalidità, indigenza) sta profondamente cambiando ( sanitrometro, riccometro, ecc) anche per quanto riguarda le competenze ( non più il Ministero del'Interno ma Inps e Regioni).