Cara Maria Marta,

alcuni dubbi sui tuoi suggerimenti:

Art. 24

Coerentemente con l'o.d.g. n. 101 i soci lavoratori di cooperative devono essere considerati lavoratori subordinati.

C'e' un vantaggio rispetto all'essere considerati lavoratori autonomi? Alla luce dell'art.6, comma 1, la titolarita' dell'uno o dell'altro permesso dovrebbe essere equivalente.

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Art. 26, comma 2)

Familiari di cittadini italiani

Coerentemente con gli ordini del giorno nn. 102 e 103 occorre stabilire con chiarezza la condizione del coniuge straniero di cittadino italiano ( ingresso, irregolarità, matrimonio, ecc) Occorre tenere presente la situazione dei genitori stranieri di cittadini italiani e dei figli di primo letto residenti all'estero di cittadini italiani

L'ordine del giorno 103 mi sembra restrittivo. Il 102 mi sembra superato dall'art.17. Perche' invitare il Governo a prenderli in considerazione?

Non capisco la questione dei figli di primo letto. Non sono considerati in modo equivalente ai figli del matrimonio in corso?

La situazione dei genitori stranieri di cittadini italiani e' tenuta in considerazione all'art. 28. Non e' sufficiente?

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(Art. 35 attività professionali)

La norma transitoria contenuta al comma 1 fa riferimento alla cittadinanza italiana che dovrebbe derogare anche al condizione di reciprocità ( ricordiamo che alcuni albi richiedono la cittadinanza, altri la condizione di reciprocità). Poichè si tratta di una norma transitoria occorre fare riferimento specifico all'eliminazione a regime della reciprocità per coloro che hanno ottenuto o riconosciuto un titolo in Italia In generale l'articolo è estremamente confuso. Da una parte fa riferimento al riconoscimento accademico dei titoli ( quando dice titoli professionali riconosciuti in Italia) (comma 1) quindi riconoscimento legale del titolo presso un'università e conseguente esame di stato per l'abilitazione professionale.

Da altra parte, al comma 2 fa riferimento all'esercizio professionale i cui titoli abilitanti non siano ancora riconosciuti in Italia. Mentre nella prima ipotesi, oggi c'è il sistema di riconoscimento accademico dei titoli previsto dagli art. 170 e 332 del T.U leggi sull'istruzione superiore( Rd 1952/1933), nel caso del riconoscimento professionale potremmo invocare la normativa comunitaria recepita dall'Italia ( D.leg. n. 115/92) "Attuazione della direttiva 89/48/cee relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni" e D. leg. 92/51/Cee relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/Cee in Italia che, anche se indirizzata al cittadini comunitari, può prevalere su quella italiana. Ciò anche in base all'Ordine del giorno n. 1 sul criterio dell'applicazione del miglior trattamento previsto ( art. 2, c. 1 e art. 1, c.3)

Al comma 2 il riferimento e' a titoli per i quali non sia ancora previsto il riconoscimento o a stranieri che non abbiano ancora visto riconosciuto il titolo?

Le direttive Cee citate sono adeguate dal punto di vista che ci interessa?

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(Art. 36 - Istruzione primaria e secondaria) Occorre prevedere i casi, i modi e i termini per l'iscrizione presso le scuole secondarie degli studenti provenienti dall'estero.

E' gia' prescritto dall'art.36, comma 6.

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Per l'art. 39 oggi è estremamente difficile fare una valutazione, perché la materia ( invalidità, indigenza) sta profondamente cambiando ( sanitrometro, riccometro, ecc) anche per quanto riguarda le competenze ( non più il Ministero del'Interno ma Inps e Regioni).

Abbiamo ugualmente qualcosa da suggerire?