23 Giugno 1998

Caro Senatore,

le invio alcune considerazioni in merito ai sub-emendamenti all'emendamento 7.100 (sul pre-esame delle domande di asilo).

Il sub-emendamento 7.100/20 del Relatore ("Al comma 4, lettera b), spostare l'ultimo capoverso dopo la lettera e).") consente di estendere la previsione di tutela dal rischio di persecuzione a tutte le circostanze in cui la domanda dovrebbe essere considerata, in base al comma 4, inammissibile.

Il sub-emendamento 7.100/21 da Lei presentato ("Al comma 5, sopprimere le lettere b), c) e d).") e' da preferirsi al 7.100/19 del Relatore ("Al comma 5, sopprimere le lettere c) e d)."), giacche' e' piu' completo, ed evita qualunque valutazione di merito in sede di pre-esame.

Il sub-emendamento 7.100/22 da Lei presentato ("Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e ammissibile".") esplicita in modo opportuno che la previsione di tutela dal rischio di persecuzione si applica tanto ai casi in cui la domanda dovrebbe, a termini di legge, essere considerata manifestamente infondata, quanto a quelli in cui dovrebbe essere considerata inammissibile. Qualora, tuttavia, venisse approvato il sub-emendamento 7.100/20 del Relatore, l'estensione risulterebbe automaticamente garantita (andrebbe, in tal caso, apportato un sub-emendamento formale al comma 6 che eviti il riferimento - divenuto improprio - alla lettera b) del comma 4).

Il sub-emendamento 7.100/22 da Lei presentato ("Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ove sia richiesta l'applicazione del disposto del presente comma dall'interessato o dal rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dal rappresentante dell'organizzazione non governativa autorizzato ad assistere al pre-esame, la domanda di asilo e' immediatamente trasmessa alla Commissione secondo le modalita' stabilite al comma 7".") e' della massima importanza. Consente infatti all'interessato, o, in vece sua, all'organismo di tutela, di appellarsi efficacemente alla disposizione di tutela dal rischio di persecuzione. In mancanza di questo emendamento (o di altri analoghi, allo stato pero' non presentati in Commissione), quella disposizione e' del tutto svuotata di significato, non essendo stabilito chi debba decidere riguardo all'applicazione del comma 6, ne' potendosi immaginare che il medesimo funzionario di Prefettura giudichi la domanda inammissibile o infondata e, allo stesso tempo, il richiedente meritevole di tutela.

Osservando come una forma di tutela forse ancora piu' efficace (ed efficiente dal punto di vista dela rapidita' delle procedure) si potrebbe ottenere accogliendo gli emendamenti proposti dal CIR, che prevedono un giudizio di merito del pretore in caso di contestazione della dichiarazione di manifesta infondatezza o di inammissibilita' della domanda, auspichiamo che sia fatto ogni sforzo perche', nell'una o nell'altra forma, le modifiche implicate dai sub-emendamenti sopra esaminati siano accolte dalla Commissione.

Cordiali saluti

Sergio Briguglio