GRUPPO DI RIFLESSIONE

di organismi ed associazioni di ispirazione religiosa

attivi nel campo delle migrazioni

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CARITAS ITALIANA Segreteria: Via Firenze, 38 - 00184 ROMA

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CSER

FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA

FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CEI

GRUPPO MARTIN BUBER EBREI PER LA PACE

JESUIT REFUGEE SERVICE

OSA

UCSEI

YWCA-UCDG

 

NOTA SU POSSIBILI MISURE PER L'EMERSIONE DALL'IRREGOLARITA'

 

Categorie

L'emersione del bacino di irregolarita' e' un requisito indispensabile per avviare in modo equilibrato quella politica di immigrazione che nella nuova normativa puo' trovare fondamento. E' utile pertanto individuare diverse categorie di stranieri in posizione irregolare dei quali e' certamente opportuno favorire l'emersione, alla luce delle condizioni di sostanziale inserimento, ovvero del carattere "forzato" della loro irregolarita' (dovuto cioe' ai limiti della precedente normativa e/o dell'applicazione che ne e' stata data). Oltre ai familiari di rifugiato e ai genitori di minori italiani, per i quali e' la legge stessa a disporre il rilascio di un permesso di soggiorno, a dispetto della posizione originariamente irregolare (art. 28, comma 1, lettere c e d rispettivamente), e agli stranieri che possano ottenere un permesso per motivi di protezione sociale ai sensi dell'art. 16, meritano considerazione le seguenti categorie:

1) Gli stranieri "irregolari" che, pur non avendo attualmente un permesso di soggiorno in corso di validita', ne siano stati titolari o abbiano fatto comunque regolare ingresso in Italia (in possesso di visto o in regime di esenzione dal visto stesso). Rientrano in questa categoria, tra gli altri, quegli immigrati la cui domanda di rilascio o di rinnovo del permesso sia stata rigettata o che abbiano subito la revoca del permesso per irregolarita' sanabili, ovvero per un motivo che, sulla base delle disposizioni vigenti, non e' piu' previsto tra le cause ostative al rilascio o al rinnovo del permesso, o tra le ragioni di revoca. La regolarizzazione di tale categoria appare in linea con lo spirito del disposto dell'art. 5, comma 5, che fa salvo, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso, il caso di irregolarita' amministrative sanabili e quello in cui siano sopraggiunti nuovi elementi che del permesso consentano il rilascio. E' opportuno che, per tali soggetti, il precedente periodo di presenza regolare venga cumulato con il nuovo ai fini dell'applicazione delle disposizioni favorevoli previste dalla legge (es.: art. 7, legge 40/1998).

2) Gli stranieri non espellibili (minori, donna in gravidanza, donna che abbia partorito di recente, familiare convivente di cittadino italiano, persona a rischio di persecuzione nell'eventuale paese di destinazione). Allo straniero dovrebbe essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari o affidamento o attesa adozione (minori), per motivi di cura (donna in gravidanza o che abbia partorito di recente), per motivi familiari (familiare di italiano), per richiesta di asilo o motivi umanitari (persona a rischio di persecuzione). In tutti i casi dovrebbero essere transitoriamente consentiti ai titolari di tali permessi lo svolgimento di attivita' di lavoro o di studio, e la conversione del permesso in qualunque altro permesso (lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, famiglia, etc.) per il quale vengano maturati i requisiti.

3) I genitori (anche naturali) di minori stranieri comunque presenti in Italia. Gia' l'art. 29 della legge consente che il Tribunale per i minorenni disponga il rilascio di un permesso di soggiorno nei casi in cui questo serva a tutelare lo sviluppo psicofisico del minore, e l'art. 27, comma 6, prevede la possibilita' di ingresso del genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia. Si tratterebbe di generalizzare queste misure e di estenderle al caso di tutore e di affidatario del minore. Allo straniero dovrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

4) Gli stranieri che un datore di lavoro dichiari di essere disposto ad assumere. In tali casi dovrebbe essere rilasciato un ordinario permesso di soggiorno per lavoro subordinato. E' da notare che il comma 1 dell'art. 20 disciplina l'assunzione del lavoratore straniero residente all'estero, non escludendo che tale lavoratore possa trovarsi gia' in Italia.

5) Gli stranieri per i quali emerga, in seguito a ispezioni e/o a dichiarazione dell'interessato, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in corso. In caso di dichiarazione da parte dello straniero, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato dovrebbe essere rilasciato all'atto della dichiarazione stessa (eventualmente supportata da predeterminati elementi di riscontro), salve la possibilita' di revoca e le eventuali conseguenze sul piano penale nei casi in cui la dichiarazione si riveli, in seguito ad accertamenti, falsa. Dovrebbe anche essere disposta la non punibilita' del datore di lavoro che, a fronte dell'ispezione o della contestazione, si dichiari disposto a procedere all'assunzione regolare.

6) Gli stranieri che dichiarino, congiuntamente con il datore (o i datori) di lavoro, di aver stipulato, in passato, rapporti di lavoro subordinato, per un periodo di tempo complessivamente non inferiore ad un limite prefissato. Tanto i lavoratori, quanto i datori di lavoro dovrebbero beneficiare di sconti e/o rateizzazioni in relazione ai versamenti dovuti, e della non punibilita' in relazione ai rapporti di lavoro stipulati. Al lavoratore straniero dovrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

7) Gli stranieri che, entro un termine predeterminato, forniscano prova dell'iscrizione, in qualita' di soci, a cooperative, unitamente alla dichiarazione di impegno di queste a richiedere e retribuire al socio prestazioni lavorative in forma continuativa per un reddito comunque non inferiore a quello previsto per l'assegno sociale e per una durata minima prefissata. In tal caso dovrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

8) Gli immigrati che forniscano prova di aver dato avvio alle procedure necessarie per lo svolgimento di una attivita' lavorativa in forma autonoma. Data la necessita' di evitare che la mancanza di regolare permesso di soggiorno ostacoli l'adempimento delle procedure richieste per lo svolgimento dell'attivita' (la condizione di reciprocita', ad esempio, non si applica, a rigore, solo in caso di straniero regolarmente soggiornante), e' opportuno che al cittadino straniero sia rilasciato direttamente un permesso per lavoro autonomo della durata di un anno (piuttosto che una semplice ricevuta). Il permesso dovrebbe poi essere rinnovato (con durata di due anni), alla scadenza, a condizione che risultino avviate le procedure previste per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa (apertura della partita IVA, ove richiesta, iscrizione ad albi o registri, iscrizione ai corsi di qualificazione professionale, etc.), ovvero quando lo straniero dimostri di essere in grado di provvedere con mezzi leciti al proprio sostentamento (il permesso per lavoro autonomo puo', ai sensi del comma 1 dell'art. 6, essere utilizzato anche per iscriversi nelle liste di collocamento e stipulare rapporti di lavoro subordinato).

9) Gli stranieri che abbiano dato vita di fatto al ricongiungimento familiare con cittadino straniero regolarmente soggiornante. Allo straniero dovrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari (art. 28). Nel rispetto delle indicazioni date dall'ordine del giorno del Senato accolto dal Governo in sede di approvazione della legge, tale misura dovrebbe essere estesa ai familiari conviventi, anche quando non rientrino strettamente nelle categorie per le quali si puo' procedere a ricongiungimento (e' il caso, ad esempio, di fratelli o figli maggiorenni). Qualora si volesse evitare, in questi casi, il rilascio improprio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, si potrebbe procedere al rilascio di un permesso per inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno (art. 21), convertibile in qualunque permesso (lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, famiglia, etc.) per il quale il titolare maturi i requisiti. Nei casi in cui, al momento della presentazione della domanda, lo straniero non sia in possesso della certificazione necessaria attestante il vincolo familiare, dovrebbe essere contemplata la possibilita' di autocertificazione (eventualmente suffragata da documentazione comprovante la richiesta di certificazione presentata all'autorita' consolare del Paese di appartenenza dello straniero). Si dovrebbe inoltre prescindere dal requisito di convivenza di genitore e figlio minore per non escludere dai benefici del provvedimento le situazioni relative a genitori alloggiati presso il datore di lavoro e costretti ad affidare il figlio minore ad un istituto.

10) Gli stranieri per i quali un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, ovvero un ente o un'associazione di rilievo nazionale prestino garanzia di sostentamento, alloggio e copertura assicurativa (art. 21). E' necessario, allo scopo di favorire l'emersione di quei cittadini stranieri che gia' comunque godono di un sufficiente inserimento, evitare, nell'ambito di una misura di carattere transitorio quale quella qui ipotizzata, l'imposizione di requisiti troppo stringenti - in particolare rispetto alle capacita' di reddito - per la prestazione di garanzia da parte di privati (laddove requisiti piu' restrittivi possono essere previsti in relazione alla prestazione di garanzia da parte di associazioni). Allo straniero dovrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro (art. 21), della durata di un anno, convertibile in qualunque permesso (lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, famiglia, etc.) per il quale il titolare maturi i requisiti.

11) Gli stranieri che si iscrivano a corsi di scuola superiore, corsi di formazione professionale o corsi universitari. Allo scopo di evitare che la mancanza di regolare permesso di soggiorno ostacoli l'adempimento delle procedure richieste per l'iscrizione ai corsi di studio (la possibilita' di iscrizione ai corsi universitari, ad esempio, e' di per se' garantita, ai sensi del comma 5 dell'art. 37, ai soli stranieri regolarmente soggiornanti), e' opportuno che allo straniero sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio della durata di un anno. In via transitoria, si potrebbe prevedere che un simile permesso, benche' utilizzabile per svolgimento di attivita' lavorativa (indispensabile, in molti casi, all'ottenimento di mezzi di sostentamento leciti), non sia convertibile, per il primo anno, in permesso di soggiorno per lavoro.

12) Gli stranieri ai quali sia stato rifiutato il riconoscimento dello status di rifugiato, e quelli per i quali sia scaduto, senza che sia stata ottenuta la conversione, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. In mancanza di requisiti per il rilascio di un permesso piu' stabile, a tali stranieri potrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro (art. 21), della durata di un anno, convertibile in qualunque permesso (lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, famiglia, etc.) per il quale il titolare maturi i requisiti.

13) Gli stranieri che, non rientrando in alcuna delle precedenti categorie, aspirino a inserirsi in attivita' di lavoro subordinato. In tali casi potrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro (art. 21) della durata di un anno, convertibile in qualunque permesso (lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, famiglia, etc.) per il quale il titolare maturi i requisiti, ovvero un permesso per lavoro stagionale (art. 22), della durata di nove mesi.

 

Criteri di applicazione

L'esclusione dai benefici della regolarizzazione dovrebbe essere limitata agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (espellibili ai sensi del comma 1 dell'art. 11), e agli stranieri per i quali debba applicarsi l'espulsione a titolo di misura di sicurezza ai sensi dell'art. 13.

Dovrebbero invece essere cancellati gli effetti (provvedimenti di espulsione pendenti e relative segnalazioni al SIS) delle violazioni pregresse delle norme relative a ingresso e soggiorno, in linea con la raccomandazione contenuta nell'Ordine del giorno n. 100, approvato dal Senato.

 

Clausola di salvaguardia

Le misure di regolarizzazione dovrebbero prevedere una clausola di salvaguardia che consenta agli stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, o per il quale sia comunque prevista la possibilita' di rinnovo, di ottenerne la conversione in altro permesso, entro i limiti di tempo previsti per la regolarizzazione, a condizioni non piu' restrittive di quelle previste per il rilascio di tale permesso agli stranieri irregolarmente presenti.

 

Strumenti possibili

Benche' il ricorso allo strumento del decreto delegato (ai sensi dell'art. 47 della legge 40/98) appaia sostanzialmente privo di controindicazioni, e' possibile ipotizzare l'adozione di strumenti di tipo puramente amministrativo, quali la circolare o la direttiva. Esistono diversi precedenti di rilievo, che mostrano come tali strumenti siano stati utilizzati per consentire il rilascio di permessi di soggiorno a cittadini stranieri non altrimenti autorizzati a soggiornare in Italia:

a) la Circolare n.19/91 del Ministero dell'interno del 14 Marzo 1991, relativa ai cittadini albanesi entrati irregolarmente in Italia nel marzo 1991, nella quale si autorizzano i Questori a rilasciare un permesso di soggiorno provvisorio, recante dicitura "in attesa di determinazioni ministeriali", nei casi in cui non sia stata avanzata richiesta di asilo politico.

b) la Circolare del Ministero dell'interno del 15 Aprile 1991, ancora a riguardo dei profughi albanesi, con la quale, preso atto che "soprattutto nell'Italia Settentrionale (...) si sono registrate offerte di lavoro ai cittadini albanesi insediati (...) sul territorio nazionale", osservato che la "posizione giuridica degli stessi albanesi non consente lo svolgimento di attivita' lavorative nel nostro Paese" e affermato che, per evitare il rischio che sorgano "problemi per l'ordine pubblico (...) e per aderire a premure che pervengono da piu' parti, si e' ravvisata l'opportunita' di garantire temporaneamente l'inserimento dei citati cittadini albanesi nel tessuto lavorativo, in deroga alla normativa vigente", si invitano i Prefetti ad adottare "un provvedimento di urgenza - ai sensi dell'art.2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18-6-1931, n.773 e dell'art.19 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3-3-1934, n.383 - che consenta ai predetti albanesi il permesso temporaneo di soggiorno nel territorio nazionale anche per motivi di lavoro, ai fini della successiva iscrizione degli stessi nelle liste di collocamento".

c) la Circolare del Ministero dell'interno del 28 Settembre 1991 con cui si dispone il rilascio di un permesso di soggiorno "per motivi umanitari" della durata di tre mesi, rinnovabile, ai rifugiati di fatto provenienti dalle Repubbliche della ex-Jugoslavia.

d) la Direttiva del 28 Novembre 1997, relativa ai profughi albanesi, con la quale si dispone il rilascio di un permesso di soggiorno a quanti possano essere oggetto di assunzione da parte di un datore di lavoro.

Inoltre, per particolari categorie, il disposto della legge 40 non prescrive, a rigore, tra le condizioni del rilascio del permesso l'ingresso con visto corrispondente (e' quindi consentito, in linea di principio, il rilascio di un permesso di soggiorno anche allo straniero gia' presente in Italia). E' il caso dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato (art. 20), per lavoro stagionale (art. 22). Per altre categorie (minori, familiari di italiani, donne incinte o che abbiano partorito di recente, persone a rischio di persecuzione), poi, vale, sulla base dell'art. 17 della stessa legge, un divieto di espulsione, sebbene non sia stabilito esplicitamente il rilascio di un permesso di soggiorno. In tali casi, per via regolamentare (o anche con semplice circolare, come fatto con la circolare del Ministero dell'interno del 20 Marzo 1998) si puo' dare completamento alla norma, disponendo appunto tale rilascio.

 

Roma 30/6/1998

ACLI, ACSE, ARCI, CARITAS ITALIANA, CIR, COMUNITA' DI S.EGIDIO, CSER, FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA, FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CEI, ICS, JESUIT REFUGEE SERVICE, NAGA, OPERA SOCIALE AVVENTISTA, RETE ANTIRAZZISTA, UCSEI, YWCA-UCDG