Date: Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000

From: brawer <brawer@cisi.unito.it>

Subject: proposte relative agli studenti universitari per il regolamento di

attuazione

To: briguglio@frascati.enea.it

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Caro Sergio Briguglio,

mi chiamo Elena Rozzi e faccio parte della Rete Antirazzista di Torino (Carlo Tagliacozzo & C.) Da un paio d‚anni collaboro con il Movimento Democratico degli Studenti Stranieri, un‚associazione di Torino che riunisce studenti di varie provenienze, e con altri studenti stranieri conosciuti attraverso il Gruppo Universitario di Studi sull‚Immigrazione.

Ho chiesto all‚UCSEI - Unione Centrale degli Studenti Esteri in Italia se stanno trattando con Napolitano, ma mi hanno detto di no. Così, prendendo il coraggio a quattro mani ti mando questa mia proposta, elaborata mettendo insieme riferimenti normativi (circolari del Ministero Affari Esteri), documenti vari (applicazione delle norme sul diritto allo studio nelle varie Università, Note delle Ambasciate, ecc.), documenti dell‚UCSEI, conoscenze ed esperienze dei miei amici studenti stranieri (e in particolare di Guillermo Calderin Santi e Dorys Contreras Betancourt) e un po‚ di esperienza personale. Ti prego di farmi sapere: il mio indirizzo è e_rozzi@hotmail.com. Grazie e a presto,

Elena

1) Quote:

Riguardo al numero di studenti stranieri residenti all‚estero ammissibili all‚istruzione universitaria la legge sembra contenere una contraddizione. All‚art. 37 comma 2, infatti, si dice "Le Università ... [promuovono] l‚accesso degli stranieri ai corsi universitari ..., tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia,in particolare riguardo all‚inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza". La "quota" di cui si parla dovrebbe quindi essere una "quota minima" e non massima. Gli orientamenti comunitari, infatti, indicano un minimo di presenza di studenti esteri universitari pari al 5% del totale dei nazionali iscritti, mentre in Italia nel 1995 gli studenti stranieri erano pari al 2% della popolazione universitaria italiana (meno dell‚1% se si considerano gli studenti provenienti da Africa,America Latina e Asia) e il trend tra il 1985 e il 1995 si presenta come fortemente negativo, con una diminuzione di 10.000 unità in 10 anni.

Questo farebbe pensare alla necessità della massima apertura dell‚Università italiana agli studenti stranieri: e invece il comma 4 dello stesso articolo introduce la programmazione annua del "numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l‚accesso all‚istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all‚estero","sulla base delle disponibilità comunicate dalle Università". Perché non vi sia contraddizione tra i due disposti, dunque, questo numero massimo dovrebbe comunque essere superiore al 5% della popolazione universitaria italiana.

2) Requisiti economici per l‚ingresso e il rinnovo del permesso di soggiorno:

A) Le circolari del Ministero degli Affari Esteri relative agli anni accademici 1997-98 e 1998-99 prevedevano la dimostrazione della copertura economica di £ 1.000.000 mensili per almeno 6 mesi. Già questa disposizione era molto limitativa. La nuova legge prevede che sia consentito l‚ingresso solo a chi dimostri "la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e , fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza". Se questa disposizione si applica anche agli studenti, significa che dovranno dimostrare la disponibilità di almeno £12.000.000 ? Il fatto che si distingua tra la fonte che dovrà definire i "mezzi di sussistenza" di cui all‚art.4 (ossia una direttiva del Ministero dell‚Interno) e quella cui è demandata la disciplina degli "adempimenti richiesti ... per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio" (ossia il regolamento di attuazione) sembrerebbe implicare che la disposizione generale dell‚art.4 non si applichi all‚ingresso degli studenti. E‚ molto importante che i requisiti economici siano mantenuti particolarmente bassi nel caso degli studenti perché in primo luogo il sostegno economico proveniente dalla famiglia ha spesso, in termini di costo della vita in Italia, un‚entità minima; in secondo luogo gli studenti stranieri che lavorano per sostenersi, così come gli studenti italiani, svolgono per lo più lavori part-time, precari, in nero, in relazione ai quali è impossibile presentare alcuna documentazione; infine perché, con la parificazione in materia di diritto allo studio, una fonte importante di reddito diventeranno le borse di studio: dati i ritardi e inefficienze della burocrazia italiana spesso la definizione delle graduatorie e l‚effettiva assegnazione della borsa di studio avvengono molto in ritardo, con il rischio che l‚impossibilità di dimostrare questa fonte di reddito entro i termini previsti per il rinnovo del permesso determini la perdita del soggiorno stesso. B) Per quanto riguarda la "prestazione di garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti", spero che il fatto che la legge distingua la garanzia per gli studenti rispetto a quella per i lavoratori sia recepito dal regolamento stesso in senso estensivo e non in senso restrittivo, dato che gli studenti hanno meno possibilità, a breve termine, di guadagnare reddito e sarà perciò più difficile per loro ottenere una garanzia.

3) Requisiti di merito per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio:

In primo luogo i criteri dovrebbero essere stabiliti dal regolamento di attuazione e non da circolari ministeriali annuali che lasciano gli studenti nella costante incertezza.

In secondo luogo i criteri per il rinnovo dovrebbero essere meno restrittivi di quelli tuttora vigenti. Le circolari del Ministero degli Affari Esteri relative agli anni accademici 1997-98 e 1998-99 prevedono infatti che il permesso di soggiorno per motivi di studio possa essere rinnovato alla condizione di avere superato nell‚anno precedente almeno due esami e solo fino al secondo anno fuori corso. L‚ingiustizia della disposizione è palese quando si consideri, da una parte, le difficoltà che incontrano gli studenti stranieri, difficoltà legate sia alla lingua e alla necessità di integrazione culturale e sociale sia alle esigenze economiche che assai frequentemente li costringono a lavorare, dato che i redditi della famiglia nel paese d‚origine hanno in genere un valore infimo in Italia. Dall‚altra parte, è noto come la maggior parte degli studenti italiani si laureino più di due anni fuori corso, tanto che la stessa Commissione Martinotti ha proposto nel progetto di riforma dell‚Università la figura dello studente "part-time". Gli studenti che non soddisfano i requisiti richiesti e che dunque si vedono rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno diventano espellibili dal territorio dello Stato italiano: anni di studio e di sacrifici, enormi investimenti economici e psicologici (propri e delle famiglie nei paesi d‚origine) vengono così annullati d‚un colpo, magari proprio alla soglia della laurea.

Propongo quindi che il permesso di soggiorno per motivi di studio sia rinnovato agli studenti che:

- abbiano sostenuto almeno 1 esame nell‚anno precedente - siano iscritti fino al quarto anno fuori corso Il regolamento dovrebbe recepire ciò che è previsto dall‚ordine del giorno approvato al Senato n.0/10/2898/1a , che impegna il Governo a " stabilire, attraverso l'adozione di norme regolamentari: - la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio di cui all'articolo 37 fino al terzo anno oltre la durata del corso di studi [meglio sarebbe, ovviamente, fino al quarto anno fuori corso], nonchè la possibilità che esso sia ulteriormente rinnovato su indicazione del Consiglio di corso di laurea o per consentire allo studente di sostenere l'esame finale;

- che il rinnovo del permesso di soggiorno sia consentito, anche in mancanza dei requisiti di merito altrimenti previsti, qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi;

- modalita di rinnovo del pennesso di soggiorno per motivi di studio che consentano di sostenere, dopo il consegruimento del titolo di studio, gli esami di abilitazione professionale o di ammissione ai corsi di dottorato o alle scuole di specializazione." Infine, dato che l‚anno accademico termina ad aprile, il termine per calcolare il periodo in cui si devono sostenere gli esami dovrebbe essere appunto aprile e quindi si dovrebbero concedere proroghe del permesso, per sostenere gli esami, tra il mese in cui si richiede il rinnovo e aprile.

4) Carta di soggiorno:

Il regolamento deve chiarire se i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio possono ottenere la carta di soggiorno: la legge sembra negare questa possibilità in quanto questo tipo di permesso non consente un "numero indeterminato di rinnovi".

In caso negativo, il regolamento dovrebbe specificare che nel computo dei 5 anni di regolare soggiorno sono inclusi anche gli anni in cui il titolo di soggiorno consisteva nel permesso per motivi di studio, in modo che lo studente che riesca a convertire il permesso per motivi di studio in un permesso che consente un numero indeterminato di rinnovi possa richiedere la carta di soggiorno senza attendere altri 5 anni. La dizione della legge è infatti piuttosto ambigua su questo punto ("Lo straniero regolarmente soggiornante ... da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi") e, se non chiarita dal regolamento potrebbe dare origine a interpretazioni molto difformi da Questura a Questura .

5) Convertibilità del permesso di soggiorno per motivi di studio Il regolamento dovrebbe garantire l‚effettiva ed ampia possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in particolare specificando che il permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui si parla all‚art. 6, comma 1 comprende tutti e quattro i tipi di permesso per lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, lavoro autonomo, lavoro stagionale, ricerca di lavoro.

6) Esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo: Il regolamento dovrebbe garantire l‚effettiva ed ampia possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello studente titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio, e in particolare:

1. specificare che non sussiste più il limite delle 500 ore: attualmente pare infatti prevalere l‚interpretazione secondo cui, dato che la legge 40/98 abroga la legge 39/90 che eliminava questo limite delle 500 ore, allora rivivrebbe la disciplina precedente (legge 943/86) che appunto stabiliva il limite. Se le cose stessero effettivamente così sarebbe gravissimo perché studenti che ora vivono grazie al proprio lavoro si troverebbero impossibilitati a mantenersi agli studi. 2. specificare che l‚autorizzazione al lavoro viene rilasciata dagli Uffici periferici del Ministero del Lavoro al di fuori dell quote stabilite a norma dell‚art 3, comma 4, a differenza dei permessi rilasciati nelle ipotesi di conversione.

7) Diritto allo studio:

A) Il regolamento dovrebbe specificare la parità di trattamento in materia di diritto allo studio rispetto agli studenti italiani, senza obbligo di reciprocità:

1. per tutti gli studenti stranieri, anche i titolari di permesso di soggiorno diverso dal permesso per motivi di studio: in particolare è importante che in caso di conversione del permesso non si perdano i benefici

2. relativamente a tutte le provvidenze, ossia non solo per quanto riguarda l‚erogazione di borse di studio, sussidi e premi (art.37, comma 3, lett. c) ma anche relativamente a:

- posti letto

- esenzione dalle tasse universitarie

- collaborazioni a tempo parziale

- partecipazione ai progetti internazionali come il progetto Socrates-Erasmus.

B) La definizione dei "criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero" pone gravi e oggettive difficoltà. Fino ad oggi in molti casi veniva richiesta allo studente un‚autocertificazione che doveva essere tradotta in italiano dall‚Ambasciata presso il Paese di provenienza: questa procedura è del tutto priva di senso perché in primo luogo le Ambasciate non controllano la veridicità della dichiarazione ma si limitano a tradurla; in secondo luogo in molti paesi non esiste una dichiarazione analoga al 740 o comunque il funzionamento dell‚amministrazione è tale da rendere impossibile la dimostrazione del reddito familiare; in terzo luogo la situazione economico-sociale di molti Paesi (con svalutazioni, tagli alla spesa pubblica, guerre) fa sì che spesso i redditi dichiarati siano in termini di costo della vita in Italia del tutto irrisori. Infine appare paradossale il fatto che le Ambasciate debbano contemporaneamente da una parte accertare, per la concessione del visto per l‚esame di ammissione universitaria, il requisito della "garanzia economica" ossia la "copertura economica" oppure "la reale capacità...della famiglia del candidato di far fronte all‚impegno economico assunto" (v. Circolare del Ministero Affari Esteri n. 116/358/C del 17 aprile 1998) e dall‚altra parte attestare invece che lo studente non ha i mezzi per sostenersi agli studi e ha quindi bisogno delle provvidenze previste dalla normativa sul diritto allo studio. Relativamente a tutto ciò ti mando per fax una Nota dell‚Ambasciata italiana in Cameroun del 1995 in cui sono trattati più analiticamente questi punti. In questa stessa Nota si chiede di applicare un diverso sistema, che in alcune Università è stato attuato, ossia la divisione dei diversi Paesi in base a criteri come il reddito pro-capite e l‚assegnazione dello studente ad una o all‚altra fascia in base al Paese di provenineza. La definizione di queste fasce potrebbe essere attuata con una circolare annuale del Ministero degli Affari Esteri, sulla base dei dati riportati dagli organismi internazionali. Sono cosciente dei rischi di compiere ingiustizie, ma pur avendoci riflettuto a lungo e avendone discusso con funzionari degli Enti per il Diritto allo Studio, non vedo sistemi migliori.

Riporto a titolo di esempio la fasciazione adottata dall‚Università di Perugia nel 1994-95:

1. Fascia A: Irlanda, Islanda, Germania, Lussemburgo, Belgio, Canada, Francia, Inghilterra, Israele, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svizzera, Cipro, Australia, Finlandia, Norvegia, Olanda, Svezia. 2. Fascia B: Argentina, Brasile, Bulgaria, Grecia, Libia, Sud Corea, Russia, Ungheria, Venezuela, Polonia, Messico, Malta, Romania, Cecoslovacchia, Arabia Saudita.

3. Fascia C: Albania, Cile, Cameroun, Colombia, Congo, Ecuador, Etiopia, Giordania, Kenia, India, Iran, Jugoslavia, Libano, Marocco, Nigeria, Pakistan, Croazia, Costarica, Zaire, Haiti, Yemen, Algeria, Costa d‚Avorio, Gabon, Guinea, lsole Capo Verde, Liberia, Mali, Senegal, Sierra L., Uganda, Filippine, Vietnam, Rep. Sao Tcme, Benin, ls. Mauritius. Palestina, Burkina Faso.

8) Accesso degli stranieri regolarmente soggiornanti Il regolamento dovrebbe prevedere concrete misure atte a garantire, come previsto dall‚art. 37 comma 5 l‚effettiva libertà di accesso, a parità di condizioni con gli studenti italiani, degli stranieri titolari di permesso di soggiorno diverso da quello per motivi di studio. In questo senso l‚Ordine del giorno approvato al Senato n. 0/6/2898/1a impegna il Governo ad "adottare opportuni provvedimenti volti a garantire il libero accesso, da parte dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, all‚istruzione universitaria".

9) Sanità:

A) L‚art. 32 comma 6 stabilisce che "il contributo [per l‚iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale] ..non è valido per i familiari a carico", mentre la circolare del Mnistero della Sanità del 22/4/1998 prevede per gli studenti "l‚iscrizione facoltativa al SSN, estesa anche ai familiari a carico". E‚ necessario che il regolamento faccia chiarezza su questo punto.

B) Oggi per rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di studio è necessario dimostrare la dimostrare di essere in possesso di una "copertura assicurativa per cure mediche e ospedaliere", attraverso una polizza assicurativa INA o altra polizza assicurativa o attraverso l‚iscrizione al SSN. Gli studenti che vogliono iscriversi al SSN (visto che l‚assicurazione INA non copre le normali spese mediche) ma devono rinnovare il permesso prima del 1 gennaio si vedono costretti, dato che l‚iscrizione al SSN dura dal 1 gennaio al 31 dicembre, a pagare comunque l‚INA in modo da dimostrare la "copertura assicurativa" e successivamente iscriversi al SSN.

Il regolamento dovrebbe perciò prevedere: - o una possibilità di iscrizione al SSN per il periodo coincidente con quello del permesso di soggiorno

- oppure la possibilità di rinnovare il permesso dimostrando la "copertura assicurativa" relativa al periodo precedente, con la clasuola di consegnare a gennaio la documentazione relativa all‚iscrizione al SSN, pena la perdita di validità del permesso stesso.

10) Abilitazione professionale, dottorati, scuole di specializzazione Il regolamento dovrebbe stabilire:

1. la parità rispetto agli studenti italiani nell‚accesso alle abilitazioni professionali, ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, senza i vincoli previsti precedentemente come la titolarità di borsa di studio

2. la rinnovabilità del permesso di soggiorno per sostenenere gli esami di abilitazione professionale e accesso ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione (v. l‚ordine del giorno approvato al Senato n.0/10/2898/1a )

11) Corsi di lingua italiana:

I corsi di lingua italiana potrebbero essere realizzati - tramite convenzioni tra le Università e le scuole di italiano per stranieri, nelle città in cui sono presenti, in quanto esse hanno già un‚esperienza alle spalle che invece l‚Università non ha - oppure direttamente all‚interno delle varie Università, in collaborazione con l‚Università per stranieri di Siena o Perugia, nelle città in cui non siano presenti scuole di italiano per stranieri

12) Cooperazione allo sviluppo:

Il regolamento dovrebbe infine prevedere un coordinamento della normativa con la legge sulla cooperazione allo sviluppo. In particolare sarebbe importante:

1. prevedere, relativamente alle borse di studio rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri nell‚ambito delle politiche di cooperazione allo sviluppo:

- un aumento quantitativo

- un aumento qualitativo, nel senso di ampliare i corsi di laurea per i quali è possibile richiedere la borsa di studio, ossia non limitarsi a Facoltà come Medicina, Ingegneria, Agronomia - la libertà di scelta dello studente, nel senso di non imporre il rimpatrio forzato, ma aprire possibilità di impiego in Italia nell‚elaborazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo, nella mediazione con i Paesi di provenineza, ecc. 2. fornire opportunità di ritorno attraverso la concessione di finaziamenti (anche sotto forma di prestiti) agli studenti stranieri laureati in Italia, in modo che essi siano in grado di avviare la propria attività: sarebbe un modo per superare la mediazione dei governi, spesso deleteria per la cooperazione, e per mantenere vivi i contatti con gli studenti, considerati come soggetti strategici dello sviluppo.