Ipotesi di azioni nel settore dell’integrazione sociale ai sensi della L.n.40/1998.

In queste note sono affrontate due questioni, tra loro connesse, riguardanti :

1. la definizione dei criteri per l’individuazione delle associazioni selezionate al fine di realizzare le attività di cui all’art.40 comma 1^;

2. l’individuazione di alcune azioni da intraprendere per favorire l’integrazione sociale degli immigrati.

I criteri di individuazione delle associazioni

Ai fini della definizione dei criteri è opportuno operare una distinzione tra le associazioni italiane e quelle straniere, tenendo conto che le prime svolgono soprattutto un ruolo di sostegno, mentre le seconde sono più orientate all’autopromozione, alla socializzazione e alla cura dell’identità culturale.

Per questo i criteri individuati sono per :

a) le associazioni italiane:

devono essere operative da almeno tre anni e darne prova attraverso bilanci, relazioni annuali e altra documentazione;

devono dare indicazione delle realtà regionali in cui operano, mentre la dimensione nazionale viene riconosciuta nel caso in cui operino nella maggioranza delle regioni (indicativamente i 2/3);

b) le associazioni straniere:

devono essere costituite secondo la legislazione italiana, con atti costitutivi e statuti idonei ad individuare organi decisionali, limiti di responsabilità e rappresentanza;

devono avere tra gli obiettivi espressi negli statuti in primo luogo la promozione della cultura d’origine, la solidarietà e la socializzazione degli immigrati;

devono avere un numero di associati realmente rappresentativo del gruppo che dichiarano di rappresentare;

devono essere operanti da almeno 18 mesi e fornire documentazione al riguardo attraverso materiale che dimostri l’operato (p.e. progetti, iniziative, attestati di enti pubblici su collaborazioni ecc...).

 

Azioni a sostegno dell’integrazione sociale degli immigrati

Le azioni sono indicate con riferimento alle diverse disposizioni contenute nella L.n.40/1998:

Art.16 Elaborazione e realizzazione di un programma di assistenza ed integrazione sociale a sostegno delle misure di protezione che consenta:

la tutela, con modalità sicure ed urgenti, dello straniero che intende sottrarsi al condizionamento di un’organizzazione criminale, offrendo in particolare la possibilità di cambiare rapidamente luogo di dimora e di inserirsi in altra città, con sostegno per l’alloggio e altre misure di carattere assistenziale e di inserimento socio-lavorativo;

lo svolgimento per il detenuto straniero minorenne di attività di carattere culturale, di istruzione professionale e di risocializzazione, idonee a conseguire il permesso di soggiorno previsto all’art.16 comma 6^. Queste attività potranno essere svolte sia all’interno dei luoghi di detenzione, sia all’esterno con modalità tali da consentire la messa alla prova o le sanzioni sostitutive, previste rispettivamente agli artt.28 e 30 del dpr.22.9.1988 n.488;

Art.38 Predisposizione di centri di accoglienza. La predisposizione delle strutture alloggiative deve tra l’altro essere finalizzata a favorire:

l’ospitalità ed il sostegno allo straniero in condizioni di salute precarie, perché dimesso dalle strutture ospedaliere ma non ancora in grado di provvedere a sé stesso o perché sottoposto a terapie, anche tramite day hospital, prolungate e debilitanti;

la disponibilità di una dimora che consenta al detenuto straniero maggiorenne, privo di alloggio idoneo o senza fissa dimora, di avvalersi della misura della detenzione domiciliare nei casi previsti dall’art.47 ter e dell’affidamento in prova di cui agli artt.47 e 47 bis dell’O.P.;