Comunità di S. Egidio Roma, 8 giugno 1998

Ipotesi di regolarizzazione mirata degli immigrati da adottare

sulla base dell’ o.d.g. del Senato

Un provvedimento di regolarizzazione mirata deve considerare contestualmente i destinatari specifici delle misure di regolarizzazione, i presupposti e la documentazione idonea nei diversi casi alla richiesta, il percorso necessario a completare l’iter di regolarizzazione, i motivi e la durata dei permessi di soggiorno ottenibili all’esito.

In premessa va chiarito che delle misure previste nel provvedimento potranno avvalersi anche tutti gli immigrati, attualmente regolari, ai quali sia stato rilasciato un permesso di soggiorno da cui conseguono condizioni meno favorevoli di quelle ottenibili attraverso uno dei tipi di soggiorno rilasciati a seguito del provvedimento di regolarizzazione.

Le categorie dei destinatari del provvedimento proposto sono:

1. Gli immigrati provenienti da un’originaria situazione di regolarità perché provvisti di permesso di soggiorno non di durata breve, la cui domanda di rinnovo del permesso sia stata rigettata o lo stesso sia stato revocato per una irregolarità sanabile oppure per un motivo che, sulla base delle disposizioni vigenti, non è più previsto tra le cause ostative al rilascio, al rinnovo o tra le ragioni di revoca.

In queste ipotesi si procede ad un riesame della domanda di rilascio o di rinnovo o ad una nuova valutazione della revoca sulla base della normativa attuale e si rilascia nuovo permesso se ne sussistono i presupposti.

Il precedente periodo di regolare presenza viene computato per tutti gli effetti favorevoli previsti dalla L.n.40/1998 senza soluzione di continuità con il nuovo periodo di permesso regolare.

2. Agli immigrati che si trovano nella condizione di non espellibilità prevista al secondo comma lett.a) c) e d) dell’art.17 della L.n.40/1998 viene rilasciato permesso di soggiorno, per iscrizione al collocamento della durata di un anno.

Nel caso di genitore straniero di minore italiano, il permesso viene rilasciato anche se non convivente, conformemente a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.203 del 17 giugno 1997.

3. Viene rilasciato permesso di soggiorno agli immigrati per i quali sia prestata garanzia da persona fisica e giuridica.

Se persona giuridica, deve trattarsi di associazione costituita ed operante da almeno cinque anni in attività di sostegno e tutela degli immigrati, comprovabili anche attraverso idonea attestazione da parte di soggetti pubblici. In tal caso la garanzia si considera adeguata quando l’associazione si impegna a fornire ospitalità e sostentamento all’immigrato per un periodo di almeno 12 mesi.

Nel caso di persona fisica analogo impegno deve essere accompagnato da documentazione attestante un reddito annuo non inferiore a £.20 milioni e la disponibilità di un alloggio.

Il permesso di soggiorno rilasciato a seguito di prestazione di garanzia è della durata di 12 mesi per ricerca lavoro.

4. Viene rilasciato permesso di soggiorno agli immigrati che provino l’esistenza di una richiesta di lavoro dipendente senza termine, anche a tempo parziale, in una misura comunque non inferiore al 50% dell’orario contrattuale massimo stabilito dal CCNL.

In tal caso viene rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro della durata di 2 anni.

Lo stesso permesso viene rilasciato allo straniero che, a seguito di ispezione disposta dall’Ispettorato del Lavoro, risulti essere stato impiegato in maniera irregolare in attività lavorativa.

5. Gli immigrati che dichiarino l’intenzione di svolgere attività lavorativa in forma autonoma e forniscano prova della disponibilità economica necessaria ad avviare l’attività o dell’inizio delle procedure necessaria ad ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni.

In tal caso viene rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro della durata di 12 mesi.

6. Gli immigrati che forniscano prova dell’iscrizione come soci a cooperative, unitamente alla dichiarazione di impegno di queste a richiedere e retribuire al socio prestazioni lavorative in forma continuativa per un reddito comunque non inferiore a quello previsto per l’assegno sociale per una durata minima di 12 mesi.

In tal caso viene rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro di durata equivalente a quella dichiarata dall’impegno della cooperativa.

7. Gli immigrati che si trovino in una delle condizioni indicate dall’art.27 comma 1^ della L.n.40/1998, da comprovare attraverso la relativa certificazione di stato civile.

Se al momento della domanda l’immigrato non è in possesso della certificazione necessaria, questa viene temporaneamente sostituita da autocertificazione e documentazione comprovante la richiesta rivolta all’autorità consolare del proprio paese al fine di ottenere la certificazione prescritta.

1. 8. A coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari viene concesso un permesso per motivi di ricerca lavoro della durata di un anno.