Alcune note sul regolamento attuativo della L.40/98 in riferimento ai minori ed in special modo ai minori in stato di abbandono

 

Premesso che la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, ratificata con L. 176/91 fa prevalere la tutela del minore a prescindere dallo status di cittadinanza, crediamo che la L.40/98 possa senza adeguati strumenti applicativi contrastare con i principi di detta Convenzione, facendo prevalere la condizione di straniero per tutti i minori immigrati che si trovino sul territorio nazionale, questo comporterebbe la mancanza della tutela necessaria, in particolare per tutti i minori in stato di abbandono, che non sono quasi presi in considerazione dal testo normativo.

Sotto poniamo quindi alcune questioni che potrebbero essere affrontate durante la stesura del Regolamento Attuativo della L.40/98.

Per quanto concerne il rilascio di permessi di soggiorno:

la richiesta del permesso di soggiorno, tenuto conto che le competenze sui minori sono attualmente sovrapposte tra diversi enti, e che questo si configura come una carenza normativa che quindi determina possibilità di ritardi e l’accentuazione di forme discrezionali nell’adozione di provvedimenti concernenti l’affido anche temporaneo e/o il rimpatrio, dovrebbe poter essere fatta non solo dal legale tutore o dal legale affidatario, ma anche dalle strutture pubbliche o private (cooperative, associazioni) che di fatto accolgono i minori su mandato delle amministrazioni pubbliche, questo per poter garantire la pienezza dei diritti di tutela così come previsti dalla L.176/91;

ai fini dell’accertamento dell’identità deve prevalere la tutela della condizione minorile, questa è accertabile anche con strumenti che prescindono dall’accertamento dell’identità stessa (esami medici RX o simili), quindi la mancanza di documenti idonei all’espatrio quali ad esempio il passaporto non si deve configurare come ostacolo per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di affidamento; sarà poi cura dei Servizi Sociali Internazionali in collaborazione con le forze di polizia e la rappresentanze diplomatiche accertare l’identità, effettuare il ricongiungimento se possibile e comunque reperire i documenti. A riguardo già una circolare del Ministero dell’Interno (N. 559/443/217416/15/16 Ia Div. 20 Luglio 1993) sollevava alcune questioni che non possono essere eluse nell’applicazione della nuova normativa in materia d’immigrazione, sebbene, nel testo licenziato dal Parlamento, non abbiano trovato alcuno spazio.

Per quanto concerne l’assistenza sanitaria

L’articolo 33 della L.40/98 c. 3 prevede in maniera chiara che la tutela della salute del minore sia particolarmente garantita a prescindere dalla condizione di regolarità o meno. Il fatto che nel suddetto articolo si qualifichino le cure assicurate come urgenti ed essenziali, potrebbe far si che una lettura restrittiva escluda, per i minori in stato di abbandono accolti in strutture pubbliche o private ma in attesa di affidamento formale da parte del Giudice Tutelare, prestazioni mediche che non si configurano come urgenti ma che sono comunque necessarie (ad esempio cure dentistiche, oculistiche, e assistenza sanitaria di base). Sarebbe auspicabile quantomeno l’adozione dell’uso del codice SMTP (Straniero Minore Temporaneamente Presente) da apporre sul ricettario regionale, secondo quanto già sperimentato sulla base di una circolare emanata dal Ministro della Sanità in attuazione del decreto-legge 489/1995, tale però da allargare lo spettro delle prestazioni assicurate.

Per quanto concerne il diritto allo studio

L’articolo 36 della L.40/98 c.1 prevede la soggezione dei minori stranieri all’obbligo scolastico prevedendo l’estensione della normativa vigente. Attualmente l’accettazione dei minori stranieri in stato di abbandono, affidati a strutture pubbliche o private, in istituti scolastici di grado inferiore è lasciata alla piena discrezionalità del direttore, in applicazione di una circolare ministeriale che prevede questa prassi per l’inserimento scolastico di bambini nomadi. E’ quindi opportuno prevedere un apposito procedimento che permetta l’inserimento scolastico di questi minori in età di obbligo scolastico, rimuovendo tutte le forme discrezionali di ammissione che si configurano come discriminatorie ed arbitrarie.