Senato - Relazione 203-A (testo elettronico non revisionato)
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DISEGNO DI LEGGE
TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Norme in materia di protezioni umanitaria e di diritto di asilo
CAPO I
PRINCÍPI GENERALI
Articolo 1.
(Protezione della persona)
1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di asilo e la protezione
umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti
dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione
e delle Convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.
CAPO II
ASILO
Articolo 2.
(Titolari del diritto d'asilo)
1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, é garantito:
a) allo straniero o all'apolide al quale é riconosciuto lo status di
rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio
1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal
protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il
31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95,
e che, trovandosi fuori dal paese del quale é cittadino o, se apolide,
nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi
della protezione di tale paese a causa del fondato timore di essere
perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di
nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico
ovvero per le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi
della protezione del paese del quale é rispettivamente cittadino o
residente abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed
esposto a pericolo attuale per la vita propria o di propri familiari
ovvero a restrizioni gravi della libertà personale.
2. Nella presente legge, con il termine di "rifugiato" si intende
qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di
asilo, salvo che sia diversamente disposto.
Articolo 3.
(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, é costituita la
Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di
seguito denominata "Commissione centrale", alla quale é affidato il
compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai
sensi della presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e
su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo
conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.
2. La Commissione centrale é rinnovata ogni tre anni ed é presieduta da
un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale é
rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della
Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della
Commissione medesima.
3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute
rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei
ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con
qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente
del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le
disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo
devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio
d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e
alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status
di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al
riguardo.
4. Ciascuna sezione é composta da un dirigente della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari
esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del
Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato
con qualifica di vicequestore, e da un esperto qualificato in materia
di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei
ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro
supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del
Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di
diritti civili ed umani. Le sezioni sono regolarmente costituite con la
partecipazione di quattro componenti. Per ciascuna sezione le funzioni
di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile
dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura.
5. Alle sedute delle sezioni puó partecipare un rappresentante
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con
funzioni consultive.
6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei
ministri puó istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di
presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le
disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione
della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli
adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i
collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della
Commissione medesima, nonché le indennità di presenza ai presidenti e
ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono stabiliti i
criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione
di cui all'articolo 4, comma 2.
8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale é
messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del
Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della
Commissione medesima.
9. Il presidente della Commissione centrale e gli altri funzionari
designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di
fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di
durata nella carica.
10. Nell'ambito della Commissione centrale é istituito il consiglio di
presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal
presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al
consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e
con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti
civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di
presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da
osservare nella valutazione delle domande d'asilo nonché i criteri di
massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le
attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare
l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei delegati
di cui al comma 11 e del personale assegnato.
11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento
del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di
ciascuna prefettura secondo i criteri e le modalità temporali nonché
territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.
12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della
Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri
ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione
sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando
eventuali proposte nelle materie di competenza.
Articolo 4.
(Presentazione della domanda d'asilo)
1. La domanda d'asilo é presentata al posto di frontiera, prima
dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del
luogo di dimora.
2. La domanda di asilo é presentata in forma scritta o mediante
dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il
richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile
per una corretta e completa presentazione della domanda e per la
esposizione dei motivi posti a base della domanda, ha il diritto di
produrre o indicare ogni documentazione utile a confermare le
circostanze da lui affermate o indicate nella domanda e ha il diritto
di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di
ottenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento
della procedura e sui diritti e facoltà di cui puó disporre. La
verbalizzazione deve avvenire secondo un modello approvato con decreto
del Ministro dell'interno. La domanda é formulata, ove necessario, con
l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se
non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in
ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in
questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e
assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli
appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei
diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di
appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche
interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda
le donne richiedenti asilo possono avvalersi di un'assistenza adeguata
e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse
debbono essere informate di tale facoltà.
3. Quando la domanda di asilo é presentata al posto di frontiera, il
dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda
stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi
dell'articolo 6, autorizza lo straniero a soggiornare nel territorio
della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai
fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente
legge nel territorio dello Stato e di recarsi entro otto giorni alla
questura competente per territorio. La domanda é trasmessa con
l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla
questura.
4. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con
indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo
vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.
5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio
dello Stato e indicare il luogo di residenza. L'autorità di pubblica
sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della
veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.
6. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno
temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno
successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte
della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e
10.
7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di
riconoscimento o di viaggio di cui é in possesso lo straniero, rilascia
il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata
del passaporto o documento trattenuto.
8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo
stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si
redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli
minorenni, di cui é fatta menzione nelle domande dei genitori. Il
permesso di soggiorno per richiesta di asilo é rilasciato a ciascun
componente del nucleo familiare.
Articolo 5.
(Minori non accompagnati richiedenti
asilo)
1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente
legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un
affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto,
ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà
tutoria.
2. Qualora la domanda d'asilo sia presentata da un minore non
accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà
immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni
territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti
necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la
competente questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame
di cui all'articolo 6 é limitato all'individuazione dello Stato
competente per l'esame della domanda.
3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità
sugli altri.
4. Non é ammesso il ricongiungimento familiare del minore non
accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo
stesso del diritto di asilo.
Articolo 6.
(Pre-esame della domanda)
1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, é
soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se
l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in
applicazione delle Convenzioni internazionali cui la Repubblica
aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del
comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia
non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.
2. Il pre-esame, di cui é redatto verbale, é svolto, nei due giorni
successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di
frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo
svolgimento del pre-esame é un delegato della Commissione centrale, che
si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario
della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame puó
intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli
appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4,
comma 2. Il delegato della Commissione centrale comunica
tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo
stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia
presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel
predetto decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia
avvia, immediatamen te, il richiedente asilo alla questura piú vicina,
abilitata allo svolgimento del pre-esame.
3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari non é consentito
l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il
tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbiano
altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 9. Gli interessati sono
assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.
4. La domanda puó essere dichiarata inammissibile dal delegato della
Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio
di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:
a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri
adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia
aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente
abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di
soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito
attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana.
L'inammissibilità della domanda non opera nel caso in cui per il
richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello
Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per
la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani
o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato
dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo;
c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un
crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un
grave delitto di diritto comune commesso all'estero o si sia reso
colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni
Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione
di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un
tribunale interna zionale istituito in applicazione di accordi
internazionali cui l'Italia aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche
non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del
codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello
Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle
categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle
misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni.
5. La domanda é dichiarata manifestamente infondata dal delegato della
Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche
non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della
Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove
necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima
Commissione, risulti in particolare che:
a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a
fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda
sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;
c) la domanda é priva di credibilità in quanto incoerente e
contraddittoria o inverosimile;
d) la domanda é chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza
giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare
l'adozione di tale provvedimento.
6. In ogni caso, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 4,
lettera b) , secondo periodo, relative alle situazioni di pe ricolo che
impediscono una dichiarazione di inammissibilità, la domanda é ritenuta
ammissibile e non manifestamente infondata.
7. La domanda é trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della
stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso
positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o
quello di questura provvede al respingimento immediato o all'espulsione
del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere
nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.
8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per
territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della
Commissione centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento o
di espulsione non sospende l'esecuzione di quest'ultimo. Il ricorso,
l'istanza di sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono
essere presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso
interessato e in lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica
del predetto provvedimento anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana all'estero, che provvede alle
prescritte notifiche. L'Avvocatura generale dello Stato cura il
deposito del ricorso. I successivi atti relativi al procedimento sono
inviati, a cura dell'amministrazione resistente, al ricorrente presso
il domicilio anche all'estero dallo stesso indicato o, in mancanza,
presso la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.
9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni
dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione
ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo
ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei
suoi familiari, il questore o il dirigente del posto di frontiera
dispone il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo
per l'ingresso o il soggiorno, presso la piú vicina sezione speciale
per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed
assistenza, di cui al comma 11. Per il trattenimento si se guono, in
quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4,
5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di allontanamento
arbitrario dal centro di permanenza, si applica l'articolo 650 del
codice penale.
10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del
provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di
scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 12 della legge
6 marzo 1998, n. 40, al richiedente asilo ed ai suoi familiari é
concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli
stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le
strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare,
dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza
autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del
pre-esame. Tale obbligo é esteso anche ai casi in cui il richiedente
asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano
quindi eletto un proprio domicilio. L'allontanamento arbitrario dal
territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella
sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 9 con le
modalità indicate nel medesimo comma.
11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e
assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998,
n. 40, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari,
separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della
vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per
la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite
con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per
la solidarietà sociale.
12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di
richiedenti asilo che non consente l'espletamento del pre-esame nei due
giorni successivi alla domanda né l'avvio degli stessi alle sezioni
speciali dei centri di permanenza di cui al comma 11, né il ricovero
presso le strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998,
n. 40, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di
particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata
accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio puó
esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n.
451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e relative
disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture
provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo
nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in
quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4,
5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40.
Articolo 7.
(Esame della domanda d'asilo)
1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione
centrale, che a tal fine valuta:
a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita
d'ufficio;
b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero
di fronte alla Commissione;
c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il paese di
origine da cui si é allontanato lo straniero nonché ogni elemento
relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia
prima dell'allontanamento;
d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non
governative di tutela dei diritti civili ed umani.
2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione
da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria
per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di
asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza
giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve
essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del
diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore
richiedente.
4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che
abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la
Commissione centrale puó disporre la designazione di personale
specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire
una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo,
prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante
l'audizione del richiedente. L'audizione puó essere sospesa o esclusa
qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e
psicologiche del richiedente.
5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in
una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un
interprete.
6. Durante l'audizione il richiedente asilo puó farsi assistere da una
persona di sua fiducia.
7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo
straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta
dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e
l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.
8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto
al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della
competente sezione.
9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette
dei membri della Commissione centrale nonché, ove presenti, del
delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e
della persona che assiste lo straniero.
10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo
straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della
documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione
centrale.
Articolo 8.
(Decisione sulla domanda di asilo)
1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle
seguenti decisioni:
a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i
requisiti previsti dalla presente legge;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i
requisiti previsti dalla legge;
c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di
cui all'articolo 9.
2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e
motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione
espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni
rese dallo straniero. Nella decisione sono indicate le modalità e i
termini per la sua impugnazione.
3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta
giorni dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i
quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione
medesima non disponga motivatamente un approfondimento
dell'istruttoria.
4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma
sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione
del termine e dell'autorità cui é possibile ricorrere nella lingua
utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua
comprensibile dal richiedente.
5. La decisione di cui al comma 1, lettera b) , comporta l'obbligo per
l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni
dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel
territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione é comunicata alla
competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e
all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in
caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone
l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.
6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni
umanitarie specializzate, predispone programmi di rientro in patria
degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di
asilo.
Articolo 9.
(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio)
1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti
necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi,
anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza
diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel paese di
origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere
umanitario, puó decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al
rimpatrio.
2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo
ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata
di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso
periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle
condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso
concreto. Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno
di cui al presente comma, il titolare puó ottenere il rilascio della
carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15
per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto
d'asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui
all'articolo 16.
3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi
di particolare gra vità, verificatisi in paesi non appartenenti
all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di
accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne
hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale,
ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A
tal fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli
interessati alla questura competente per territorio con le modalità
previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il
riconoscimento puó essere concesso, in presenza delle condizioni di cui
al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio
previsto dal comma 2.
Articolo 10.
(Ricorsi)
1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di
riconoscimento del diritto di asilo puó essere presentato ricorso al
tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal
richiedente. Il ricorso é presentato nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione o notificazione del provvedimento e consente
all'interessato di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di
giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza
dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.
2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini
stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli
21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1030, sono ridotti alla
metà e la competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con
decreto, l'udienza per la discussione del ricorso nel termine di
sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.
3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il
ricorso del ri chiedente asilo é comunicata alla questura competente
che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del
permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio
dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il
viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i
casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione
dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione
della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui
ai commi 3 e 4.
6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale
amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data
della impugnazione del provvedimento negativo della Commissione
centrale il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino
alla definizione del ricorso di fronte al predetto tribunale.
7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al
merito.
Articolo 11.
(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento
di viaggio)
1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce
il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite
dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato é
consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato
alla copia della decisione.
2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo puó
richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di
soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare
espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con
indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione
centrale.
3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione
del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso
di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata
di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di
soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di
viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui
all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali
a cui l'Italia aderisce.
4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo
familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del
diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di
viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori
segnalati sui documenti dei genitori.
Articolo 12.
(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio)
1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di
soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite
della questura del luogo di residenza, una deliberazione di
accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità
previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la
Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del
diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di
soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.
Articolo 13.
(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno)
1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza
delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli
articoli 7, 8 e 10.
2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono piú le
condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo
ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della
Convenzione di Ginevra, puó dichiarare la estinzione del diritto di
asilo e ne dà comunicazione alla competente questura, che notifica la
decisione all'interessato.
3. Il permesso di soggiorno per asilo é immediatamente revocato dal
questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal
territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il
permesso di soggiorno é altresí revocato, con decorrenza dal trentesimo
giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la
notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione
del diritto di asilo.
4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di
asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero
puó richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale,
purché ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in
materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il
questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di
soggiorno o la carta di soggiorno.
5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per
continuare a godere del diritto di asilo é ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha eletto
domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla
notifica della decisione negativa.
6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le
disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno
concesso per motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 10,
consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di
studio.
7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di
espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno
automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della
Commissione centrale.
8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni
umanitarie specializzate, puó predisporre programmi di rientro in
patria degli stranieri che non siano piú titolari del diritto di asilo.
CAPO III
MISURE DI ASSISTENZA
E DI INTEGRAZIONE
Articolo 14.
(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti
di frontiera e le questure presso cui é stato registrato, negli ultimi
tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone
l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente
sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo
ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di
cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere
organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate
per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo stesso decreto
sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso,
di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non
risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già
esistenti.
2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente
asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri
a carico del Ministero dell'interno, ancorché continuative, per
malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di
frontiera o presso la questura si protrae per piú di dodici ore, la
disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il
riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di
nuclei familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi
disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il
richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico
del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed
una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonché per
quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo
nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo é
presentata in frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma
5, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di presentazione
dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due
giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere
adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali
appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso puó essere
accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 38, comma 1,
della legge 6 marzo 1998, n.40, con oneri a carico dello Stato e fatto
salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6.
3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12 dell'articolo 6 le misure
di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante
la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563,
e delle relative disposizioni di attuazione.
4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a
norma dell'articolo 4, comma 5, é tenuto a fornire, a richiesta,
l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del
richiedente asilo in assistenza é subordinato all'accertamento dello
stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono
garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del
procedimento di riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo
necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.
5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire
l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, puó stipulare
convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali
umanitari dotati di idonee strutture.
6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi
sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale
assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve
includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite
determinato con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il
trasporto del richiedente col mezzo piú economico per l'audizione dello
stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, nonché l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove
si svolge l'audizione.
7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di
asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da
parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del
Ministero dell'interno.
Articolo 15.
(Diritti del titolare del diritto di asilo)
1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale é
riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel
territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi
casi e modi in cui é consentito il ricongiungimento del cittadino
italiano con familiari stranieri.
2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato
e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti
stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 16.
3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha
diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste
per il cittadino italiano. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di
cui all'articolo 16, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di
studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia,
nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire
per il conseguimento dei titoli di studio italiani.
4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto
per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro
autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi
professionali, e puó avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei
modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino
italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonché di
assistenza sanitaria secondo le modalità previste dall'articolo 14,
comma 2.
6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si
estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora
ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.
Articolo 16.
(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con
i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, un regolamento inteso a definire i programmi di
accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di
rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento ed il
finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli
enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei
diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai
criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali
programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in
proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di
competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed
integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.
2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo
giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di centottanta
giorni, il cui importo é determinato con il regolamento di cui al comma
1, ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di
accoglienza.
3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui
al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con
organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed
umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a
favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonché
l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi
di assistenza.
4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di
asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si
applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni
della legge 2 aprile 1968, n. 482.
5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini
dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di
alloggi di edilizia economica e popolare.
6. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio
volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità
individuate con il regolamento di cui al comma 1.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a
carico del bilancio del Ministero dell'interno.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17.
(Disposizioni transitorie)
1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito
con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, il decreto del
Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, ed ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 7.
2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda d'asilo
instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge
rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data
sempre che si tratti di norme piú favorevoli al richiedente.
Articolo 18.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro dell'interno, é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative
nell'ambito delle unità previsionali di base, anche di nuova
istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
connesse all'attuazione della presente legge.
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[Image] Frontespizio
[Image] Relazione
[Rinvioalla scheda] Scheda del DDL
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Senato della Repubblica
Testi dei disegni di legge
URL: http://www.senato.it/att/ddl/a0203a.htm
Ultimo aggiornamento: Thursday, 23-Jul-98 05:48:04