Senato - Relazione 203-A (testo elettronico non revisionato)

----------------------------------------------------------------------------

DISEGNO DI LEGGE

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme in materia di protezioni umanitaria e di diritto di asilo

CAPO I

PRINCÍPI GENERALI

Articolo 1.

(Protezione della persona)

1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di asilo e la protezione

umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti

dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione

e delle Convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.

CAPO II

ASILO

Articolo 2.

(Titolari del diritto d'asilo)

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, é garantito:

a) allo straniero o all'apolide al quale é riconosciuto lo status di

rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto

dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio

1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal

protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il

31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95,

e che, trovandosi fuori dal paese del quale é cittadino o, se apolide,

nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi

della protezione di tale paese a causa del fondato timore di essere

perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di

nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico

ovvero per le sue opinioni politiche;

b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi

della protezione del paese del quale é rispettivamente cittadino o

residente abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio

delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed

esposto a pericolo attuale per la vita propria o di propri familiari

ovvero a restrizioni gravi della libertà personale.

2. Nella presente legge, con il termine di "rifugiato" si intende

qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di

asilo, salvo che sia diversamente disposto.

Articolo 3.

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto

con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, é costituita la

Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di

seguito denominata "Commissione centrale", alla quale é affidato il

compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai

sensi della presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e

su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo

conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

2. La Commissione centrale é rinnovata ogni tre anni ed é presieduta da

un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale é

rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della

Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della

Commissione medesima.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute

rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei

ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con

qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente

del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le

disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo

devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio

d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e

alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status

di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al

riguardo.

4. Ciascuna sezione é composta da un dirigente della Presidenza del

Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari

esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del

Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato

con qualifica di vicequestore, e da un esperto qualificato in materia

di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei

ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro

supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del

Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di

diritti civili ed umani. Le sezioni sono regolarmente costituite con la

partecipazione di quattro componenti. Per ciascuna sezione le funzioni

di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile

dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura.

5. Alle sedute delle sezioni puó partecipare un rappresentante

dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con

funzioni consultive.

6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei

ministri puó istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di

presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di

concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le

disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione

della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli

adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i

collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della

Commissione medesima, nonché le indennità di presenza ai presidenti e

ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono stabiliti i

criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione

di cui all'articolo 4, comma 2.

8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale é

messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del

Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della

Commissione medesima.

9. Il presidente della Commissione centrale e gli altri funzionari

designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di

fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di

durata nella carica.

10. Nell'ambito della Commissione centrale é istituito il consiglio di

presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal

presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al

consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e

con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti

civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di

presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da

osservare nella valutazione delle domande d'asilo nonché i criteri di

massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le

attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare

l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei delegati

di cui al comma 11 e del personale assegnato.

11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento

del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di

ciascuna prefettura secondo i criteri e le modalità temporali nonché

territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.

12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della

Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri

ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione

sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando

eventuali proposte nelle materie di competenza.

Articolo 4.

(Presentazione della domanda d'asilo)

1. La domanda d'asilo é presentata al posto di frontiera, prima

dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del

luogo di dimora.

2. La domanda di asilo é presentata in forma scritta o mediante

dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il

richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile

per una corretta e completa presentazione della domanda e per la

esposizione dei motivi posti a base della domanda, ha il diritto di

produrre o indicare ogni documentazione utile a confermare le

circostanze da lui affermate o indicate nella domanda e ha il diritto

di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di

ottenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento

della procedura e sui diritti e facoltà di cui puó disporre. La

verbalizzazione deve avvenire secondo un modello approvato con decreto

del Ministro dell'interno. La domanda é formulata, ove necessario, con

l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se

non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in

ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle

Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in

questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e

assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli

appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei

diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di

appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche

interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda

le donne richiedenti asilo possono avvalersi di un'assistenza adeguata

e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse

debbono essere informate di tale facoltà.

3. Quando la domanda di asilo é presentata al posto di frontiera, il

dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda

stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi

dell'articolo 6, autorizza lo straniero a soggiornare nel territorio

della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai

fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente

legge nel territorio dello Stato e di recarsi entro otto giorni alla

questura competente per territorio. La domanda é trasmessa con

l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla

questura.

4. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con

indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo

vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio

dello Stato e indicare il luogo di residenza. L'autorità di pubblica

sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della

veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

6. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno

temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno

successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte

della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e

10.

7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di

riconoscimento o di viaggio di cui é in possesso lo straniero, rilascia

il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata

del passaporto o documento trattenuto.

8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo

stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si

redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli

minorenni, di cui é fatta menzione nelle domande dei genitori. Il

permesso di soggiorno per richiesta di asilo é rilasciato a ciascun

componente del nucleo familiare.

Articolo 5.

(Minori non accompagnati richiedenti

asilo)

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente

legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un

affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto,

ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà

tutoria.

2. Qualora la domanda d'asilo sia presentata da un minore non

accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà

immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni

territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti

necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la

competente questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame

di cui all'articolo 6 é limitato all'individuazione dello Stato

competente per l'esame della domanda.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità

sugli altri.

4. Non é ammesso il ricongiungimento familiare del minore non

accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo

stesso del diritto di asilo.

Articolo 6.

(Pre-esame della domanda)

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, é

soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se

l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in

applicazione delle Convenzioni internazionali cui la Repubblica

aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del

comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia

non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.

2. Il pre-esame, di cui é redatto verbale, é svolto, nei due giorni

successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di

frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro

dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo

svolgimento del pre-esame é un delegato della Commissione centrale, che

si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario

della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame puó

intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni

Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli

appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4,

comma 2. Il delegato della Commissione centrale comunica

tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo

stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia

presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel

predetto decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia

avvia, immediatamen te, il richiedente asilo alla questura piú vicina,

abilitata allo svolgimento del pre-esame.

3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari non é consentito

l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il

tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbiano

altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 9. Gli interessati sono

assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.

4. La domanda puó essere dichiarata inammissibile dal delegato della

Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio

di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri

adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia

aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente

abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di

soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito

attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana.

L'inammissibilità della domanda non opera nel caso in cui per il

richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello

Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per

la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani

o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato

dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un

crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un

grave delitto di diritto comune commesso all'estero o si sia reso

colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni

Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione

di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un

tribunale interna zionale istituito in applicazione di accordi

internazionali cui l'Italia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche

non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del

codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello

Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle

categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.

1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.

327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come

sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,

ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle

misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e

successive modificazioni.

5. La domanda é dichiarata manifestamente infondata dal delegato della

Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche

non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della

Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove

necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima

Commissione, risulti in particolare che:

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a

fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda

sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

c) la domanda é priva di credibilità in quanto incoerente e

contraddittoria o inverosimile;

d) la domanda é chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza

giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di

allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare

l'adozione di tale provvedimento.

6. In ogni caso, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 4,

lettera b) , secondo periodo, relative alle situazioni di pe ricolo che

impediscono una dichiarazione di inammissibilità, la domanda é ritenuta

ammissibile e non manifestamente infondata.

7. La domanda é trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della

stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso

positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o

quello di questura provvede al respingimento immediato o all'espulsione

del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere

nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.

8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per

territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della

Commissione centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento o

di espulsione non sospende l'esecuzione di quest'ultimo. Il ricorso,

l'istanza di sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono

essere presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso

interessato e in lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica

del predetto provvedimento anche per il tramite della rappresentanza

diplomatica o consolare italiana all'estero, che provvede alle

prescritte notifiche. L'Avvocatura generale dello Stato cura il

deposito del ricorso. I successivi atti relativi al procedimento sono

inviati, a cura dell'amministrazione resistente, al ricorrente presso

il domicilio anche all'estero dallo stesso indicato o, in mancanza,

presso la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.

9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni

dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione

ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo

ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei

suoi familiari, il questore o il dirigente del posto di frontiera

dispone il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo

per l'ingresso o il soggiorno, presso la piú vicina sezione speciale

per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed

assistenza, di cui al comma 11. Per il trattenimento si se guono, in

quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4,

5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di allontanamento

arbitrario dal centro di permanenza, si applica l'articolo 650 del

codice penale.

10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del

provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di

scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 12 della legge

6 marzo 1998, n. 40, al richiedente asilo ed ai suoi familiari é

concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli

stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le

strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare,

dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza

autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del

pre-esame. Tale obbligo é esteso anche ai casi in cui il richiedente

asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano

quindi eletto un proprio domicilio. L'allontanamento arbitrario dal

territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella

sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 9 con le

modalità indicate nel medesimo comma.

11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e

assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998,

n. 40, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari,

separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della

vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per

la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite

con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per

la solidarietà sociale.

12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di

richiedenti asilo che non consente l'espletamento del pre-esame nei due

giorni successivi alla domanda né l'avvio degli stessi alle sezioni

speciali dei centri di permanenza di cui al comma 11, né il ricovero

presso le strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998,

n. 40, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di

particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata

accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio puó

esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n.

451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e relative

disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture

provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo

nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in

quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4,

5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40.

Articolo 7.

(Esame della domanda d'asilo)

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione

centrale, che a tal fine valuta:

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita

d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero

di fronte alla Commissione;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il paese di

origine da cui si é allontanato lo straniero nonché ogni elemento

relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia

prima dell'allontanamento;

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non

governative di tutela dei diritti civili ed umani.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione

da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria

per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di

asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza

giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve

essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del

diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore

richiedente.

4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che

abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la

Commissione centrale puó disporre la designazione di personale

specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire

una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo,

prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante

l'audizione del richiedente. L'audizione puó essere sospesa o esclusa

qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e

psicologiche del richiedente.

5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in

una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un

interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo puó farsi assistere da una

persona di sua fiducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo

straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta

dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e

l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto

al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della

competente sezione.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette

dei membri della Commissione centrale nonché, ove presenti, del

delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e

della persona che assiste lo straniero.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo

straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della

documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione

centrale.

Articolo 8.

(Decisione sulla domanda di asilo)

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle

seguenti decisioni:

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i

requisiti previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i

requisiti previsti dalla legge;

c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di

cui all'articolo 9.

2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e

motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione

espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni

rese dallo straniero. Nella decisione sono indicate le modalità e i

termini per la sua impugnazione.

3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta

giorni dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i

quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione

medesima non disponga motivatamente un approfondimento

dell'istruttoria.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma

sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione

del termine e dell'autorità cui é possibile ricorrere nella lingua

utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua

comprensibile dal richiedente.

5. La decisione di cui al comma 1, lettera b) , comporta l'obbligo per

l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni

dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel

territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto

dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione é comunicata alla

competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e

all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in

caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone

l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a

mezzo della forza pubblica.

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni

umanitarie specializzate, predispone programmi di rientro in patria

degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di

asilo.

Articolo 9.

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio)

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti

necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi,

anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza

diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel paese di

origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere

umanitario, puó decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al

rimpatrio.

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo

ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata

di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso

periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle

condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso

concreto. Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno

di cui al presente comma, il titolare puó ottenere il rilascio della

carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15

per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto

d'asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui

all'articolo 16.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi

di particolare gra vità, verificatisi in paesi non appartenenti

all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di

accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne

hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale,

ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A

tal fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli

interessati alla questura competente per territorio con le modalità

previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il

riconoscimento puó essere concesso, in presenza delle condizioni di cui

al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio

previsto dal comma 2.

Articolo 10.

(Ricorsi)

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di

riconoscimento del diritto di asilo puó essere presentato ricorso al

tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal

richiedente. Il ricorso é presentato nel termine di trenta giorni dalla

comunicazione o notificazione del provvedimento e consente

all'interessato di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di

giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza

dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini

stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul

Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.

1054, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli

21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1030, sono ridotti alla

metà e la competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con

decreto, l'udienza per la discussione del ricorso nel termine di

sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.

3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il

ricorso del ri chiedente asilo é comunicata alla questura competente

che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del

permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio

dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il

viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i

casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione

dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza

pubblica.

5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione

della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui

ai commi 3 e 4.

6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale

amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data

della impugnazione del provvedimento negativo della Commissione

centrale il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino

alla definizione del ricorso di fronte al predetto tribunale.

7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al

merito.

Articolo 11.

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento

di viaggio)

1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce

il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite

dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato é

consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato

alla copia della decisione.

2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo puó

richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di

soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare

espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con

indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione

centrale.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione

del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso

di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata

di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di

soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di

viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui

all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali

a cui l'Italia aderisce.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo

familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del

diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di

viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori

segnalati sui documenti dei genitori.

Articolo 12.

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio)

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di

soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite

della questura del luogo di residenza, una deliberazione di

accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità

previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la

Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del

diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di

soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.

Articolo 13.

(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno)

1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza

delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si

osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli

articoli 7, 8 e 10.

2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono piú le

condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo

ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della

Convenzione di Ginevra, puó dichiarare la estinzione del diritto di

asilo e ne dà comunicazione alla competente questura, che notifica la

decisione all'interessato.

3. Il permesso di soggiorno per asilo é immediatamente revocato dal

questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal

territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello

Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il

permesso di soggiorno é altresí revocato, con decorrenza dal trentesimo

giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la

notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione

del diritto di asilo.

4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di

asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero

puó richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale,

purché ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in

materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il

questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di

soggiorno o la carta di soggiorno.

5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per

continuare a godere del diritto di asilo é ammesso ricorso al tribunale

amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha eletto

domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla

notifica della decisione negativa.

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le

disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno

concesso per motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 10,

consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di

studio.

7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di

espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno

automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della

Commissione centrale.

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni

umanitarie specializzate, puó predisporre programmi di rientro in

patria degli stranieri che non siano piú titolari del diritto di asilo.

CAPO III

MISURE DI ASSISTENZA

E DI INTEGRAZIONE

Articolo 14.

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti

di frontiera e le questure presso cui é stato registrato, negli ultimi

tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone

l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente

sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo

ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di

cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere

organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate

per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo stesso decreto

sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso,

di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non

risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già

esistenti.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente

asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o

comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri

a carico del Ministero dell'interno, ancorché continuative, per

malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di

frontiera o presso la questura si protrae per piú di dodici ore, la

disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il

riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di

nuclei familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi

disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il

richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico

del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed

una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonché per

quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo

nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo é

presentata in frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma

5, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di presentazione

dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due

giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere

adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali

appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso puó essere

accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 38, comma 1,

della legge 6 marzo 1998, n.40, con oneri a carico dello Stato e fatto

salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12 dell'articolo 6 le misure

di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante

la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30

ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563,

e delle relative disposizioni di attuazione.

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a

norma dell'articolo 4, comma 5, é tenuto a fornire, a richiesta,

l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del

richiedente asilo in assistenza é subordinato all'accertamento dello

stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono

garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del

procedimento di riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo

necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire

l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, puó stipulare

convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali

umanitari dotati di idonee strutture.

6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi

sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale

assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve

includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite

determinato con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il

trasporto del richiedente col mezzo piú economico per l'audizione dello

stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7,

comma 2, nonché l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove

si svolge l'audizione.

7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di

asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da

parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del

Ministero dell'interno.

Articolo 15.

(Diritti del titolare del diritto di asilo)

1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale é

riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel

territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi

casi e modi in cui é consentito il ricongiungimento del cittadino

italiano con familiari stranieri.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato

e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti

stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 16.

3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha

diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste

per il cittadino italiano. Entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di

cui all'articolo 16, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di

studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia,

nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire

per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto

per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro

autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi

professionali, e puó avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei

modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione

europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino

italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonché di

assistenza sanitaria secondo le modalità previste dall'articolo 14,

comma 2.

6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si

estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora

ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

Articolo 16.

(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con

i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto

1988, n. 400, un regolamento inteso a definire i programmi di

accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di

rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento ed il

finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli

enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei

diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai

criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali

programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in

proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di

competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed

integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.

2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo

giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di centottanta

giorni, il cui importo é determinato con il regolamento di cui al comma

1, ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di

accoglienza.

3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui

al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con

organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed

umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a

favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonché

l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi

di assistenza.

4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di

asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si

applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni

della legge 2 aprile 1968, n. 482.

5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini

dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di

alloggi di edilizia economica e popolare.

6. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio

volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità

individuate con il regolamento di cui al comma 1.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a

carico del bilancio del Ministero dell'interno.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito

con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il decreto del

Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, il decreto del

Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, ed ogni altra

disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati a

decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui

all'articolo 3, comma 7.

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda d'asilo

instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge

rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data

sempre che si tratti di norme piú favorevoli al richiedente.

Articolo 18.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, su proposta del Ministro dell'interno, é autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative

nell'ambito delle unità previsionali di base, anche di nuova

istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'interno,

connesse all'attuazione della presente legge.

----------------------------------------------------------------------------

[Image] Frontespizio

[Image] Relazione

[Rinvioalla scheda] Scheda del DDL

----------------------------------------------------------------------------

Senato della Repubblica

Testi dei disegni di legge

URL: http://www.senato.it/att/ddl/a0203a.htm

Ultimo aggiornamento: Thursday, 23-Jul-98 05:48:04