AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI| 30 GIUGNO 1998

277ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MARCHETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato agli esteri Toia e agli interni

Testa.

La seduta inizia alle ore 11.40.

IN SEDE REFERENTE

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.

(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d|asilo.

(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l|esame congiunto dei provvedimenti nel testo unificato, sospeso

nella seduta del 25 giugno 1998.

All|articolo 11 il relatore GUERZONI esprime parere contrario su tutti gli

emendamenti presentati. Il senatore BESOSTRI domanda al relatore un

chiarimento in merito al comma 6-bis del testo unificato. Analogo

interrogativo propone il presidente MARCHETTI a proposito del proprio

emendamento 11.3, al quale il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara di

aggiungere la propria firma.

Il sottosegretario TESTA si pronuncia in senso favorevole sull|emendamento

11.1, subordinatamente all|accoglimento del comma 6-bis. Il suo parere è

invece contrario sugli emendamenti 11.2 e 11.3, favorevole sugli identici

emendamenti 11.4 e 11.11.

Il presidente MARCHETTI fa notare che, a proposito del comma 6-bis del testo

unificato, non risultano presentati emendamenti. Precisa poi che mediante

l|emendamento 11.3 viene affidato un maggior potere discrezionale al giudice

amministrativo.

Il senatore PINGGERA manifesta delle riserve sull|emendamento 11.3, il quale

semmai dovrebbe essere formulato in maniera più esplicita. Il senatore

LUBRANO DI RICCO suggerisce che l|espulsione debba intervenire in via

immediata ovvero nel termine eventualmente stabilito mediante la sentenza.

Le situazioni concrete possono richiedere una maggior elasticità

applicativa. Il sottosegretario TESTA esprime la preoccupazione del Governo

per situazioni che potrebbero ulteriormente alimentare casi di irregolarità.

Il presidente MARCHETTI aggiunge che tale pericolo può verificarsi, in

realtà, anche quando si preveda un termine fisso. Secondo il senatore

BESOSTRI appare anomalo rispetto ai principi della giustizia amministrativa

la rimessione al giudice della determinazione del termine; egli è pertanto

favorevole alla fissazione di una data certa.

Il relatore GUERZONI, in adesione all|avviso espresso dal rappresentante del

Governo, si dichiara favorevole agli identici emendamenti 11.4 e 11.5. Il

senatore MAGGIORE sostiene che, in base all|emendamento stesso, è in

sostanza l|autorità di pubblica sicurezza a decidere i tempi del

provvedimento di espulsione. Manifesta quindi delle perplessità su quanto

può accadere nel periodo anteriore, con pericoli di irregolarità. Il

sottosegretario TESTA ritiene che i soggetti in questione continuano a

soggiornare nel luogo precedentemente individuato; il questore sotto la

propria responsabilità può comunque destinarli anche ad altro domicilio in

attesa del provvedimento. Il senatore LUBRANO DI RICCO insiste affermando

che in alcune circostanze l|espulsione immediata non è attuabile.

Il relatore GUERZONI considera inoltre in buona parte superflui gli identici

emendamenti 11.5 e 11.9, valutati invece in senso favorevole dal

sottosegretario TESTA. Il parere di entrambi è comunque contrario sui

restanti emendamenti 11.6, 11.10, 11.12, 11.8 e 11.13. Il presidente

MARCHETTI fa presente che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario

sulle ultime due iniziative di modifica. In conseguenza di ciò, il relatore

GUERZONI invita il senatore Lubrano di Ricco a ritirare l|emendamento 11.8;

segnala altresì l|esigenza di provvedere al sostentamento dei soggetti

richiedenti l|asilo in attesa della decisione sul ricorso, proponendo quindi

l|accantonamento degli emendamenti 11.6 e 11.10. Il sottosegretario TESTA fa

presente che la questione troverà una soluzione nell|ambito dell|articolo

15, il cui nuovo testo è all|esame del Governo.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira quindi l|emendamento 11.8 a condizione

che la questione venga affrontata nell|ambito della nuova formulazione

dell|articolo 15. La Commissione accoglie quindi l|emendamento 11.1, e

respinto l|emendamento 11.2, sono accolti gli emendamenti 11.4 e 11.5,

restando quindi assorbiti gli altri 11.11 e 11.9, mentre risultano ritirati

gli emendamenti 11.3, 11.6 e 11.10. Il senatore BESOSTRI reputa superflui

gli emendamenti 11.7 e 11.12, una volta acquisito che la Commissione è

orientata ad accogliere il comma 6-bis del testo unificato. Il senatore

LUBRANO DI RICCO ritira pertanto l|emendamento 11.7. Dichiarati quindi

assorbiti gli ulteriori emendamenti, la Commissione accoglie l|articolo 11

nel testo modificato.

All|articolo 12, il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA si

esprimono in senso favorevole sugli identici emendamenti 12.2 e 12.3. Il

RELATORE considera invece superfluo l|emendamento 12.1 invitando al suo

ritiro i presentatori. Aderisce a questa proposta il senatore MAGGIORE. E|

approvato l|emendamento 12.2, rimanendo quindi assorbito l|emendamento 12.3.

E' poi accolto l|articolo 12 nel testo modificato.

All|articolo 13, il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA si

esprimono in senso favorevole sugli emendamenti 13.3 e 13.4. Il loro avviso

è invece contrario sui restanti emendamenti 13.1 e 13.2. Il senatore

MAGGIORE fa proprio l|emendamento 13.2, limitatamente alla sua prima parte.

Il senatore PINGGERA ritiene preferibile l|articolo del testo unificato.

L|emendamento 13.3 è quindi accolto dalla Commissione, rimanendo assorbito

il 13.4. E| dichiarato decaduto l|emendamento 13.1, è respinto l|emendamento

13.2, limitatamente alla parte fatta propria dal senatore Maggiore, mentre è

dichiarata decaduta la parte ulteriore. E| accolto l|articolo 13 nel testo

così modificato.

All|articolo 14 il relatore GUERZONI considera non necessaria la

specificazione contenuta nell|emendamento 14.2. Il senatore MAGGIORE precisa

che la sua iniziativa ha finalità di mero chiarimento. Il sottosegretario

TESTA esprime in proposito la disponibilità del Governo. L|emendamento è

quindi accolto.

Sull|emendamento 14.6 il sottosegretario TESTA si dichiara favorevole,

contrario agli altri emendamenti 14.4 e 14.3, sui quali analogo è anche

l|avviso del RELATORE. E| dichiarato decaduto l|emendamento 14.1, è accolto

l|emendamento 14.6, rimanendo assorbita l|analoga iniziativa 14.7. Sono

respinti gli emendamenti 14.4 e 14.3, nonché l|emendamento 14.5, dopo una

dichiarazione di voto favorevole del senatore MAGGIORE. E| quindi accolto

l|articolo 14 nel testo modificato.

E| accantonato l|esame dell|articolo 15 con i relativi emendamenti.

All|articolo 16 il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA si esprimono

in senso favorevole sugli emendamenti 16.2 e 16.3. Favorevole il RELATORE è

inoltre sull|emendamento 16.5, sul quale il rappresentante del GOVERNO

manifesta delle perplessità, rimettendosi tuttavia alla valutazione della

Commissione. Il RELATORE si dice contrario all|emendamento 16.3 bis, dal

momento che gli eventuali ricongiungimenti familiari potranno essere

autorizzati ad altro titolo. Invita pertanto il senatore Lubrano Di Ricco a

ritirare l|emendamento stesso, invito che viene accolto. Analoga

raccomandazione viene recepita in relazione all|emendamento 16.2 bis. Sono

accolti gli emendamenti 16.2, 16.3 (identico al 16.2) e 16.5, è dichiarato

decaduto l|emendamento 16.1. E| approvato l|articolo 16 nel testo

modificato.

All|articolo 17 il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA esprimono

parere contrario sull|emendamento 17.1. Il senatore MAGGIORE motiva

l|emendamento stesso, sostenendo che la disposizione di cui al comma 4 va a

danno dei cittadini italiani; invoca pertanto quantomeno parità di

trattamento, rimuovendo l|assimilazione ai profughi. Il sottosegretario

TESTA non nega l|esigenza sottolineata dal senatore Maggiore, ma pone

altresì in evidenza il carattere umanitario della norma. Il senatore

BESOSTRI ricorda che rimangono comunque applicabili i requisiti di reddito.

L|emendamento è quindi respinto. E| accolto l|articolo 17.

Il senatore LUBRANO DI RICCO dà conto dell|emendamento 17.0.1, sul quale il

RELATORE si manifesta tendenzialmente contrario. Il sottosegretario TESTA fa

presente che l|esigenza è avvertita dal Governo, il quale sta provvedendo

per il suo soddisfacimento. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira

l|emendamento.

All|articolo 18 il RELATORE si dichiara favorevole all|emendamento 18.1.

Analogo avviso esprime il SOTTOSEGRETARIO, il quale tuttavia preannuncia

l|opportunità di una riformulazione della disposizione in vista dell|esame

in Assemblea. L|emendamento è accolto, e così l|articolo nel testo

modificato.

All|articolo 19 il relatore GUERZONI, ricordato che il proprio emendamento

19.1 è giustificato da esigenze di carattere tecnico, ritira la propria

iniziativa. E| quindi accolto l|articolo 19.

Il sottosegretario TESTA, in relazione all|articolo 15, precedentemente

accantonato, fa presente che sono in corso consultazioni nell|ambito

governativo onde definire un nuovo testo e calcolare gli eventuali oneri

finanziari.

Il seguito dell|esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.05.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2425, 203 E 554

Art. 11

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: |che ha competenza

esclusiva|.

11.1 Pastore, Maggiore

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: |per motivi di giustizia|,

con le seguenti: |a norma dell|articolo 10, comma 2|.

11.2 Pastore, Maggiore

Al comma 3, sostituire le parole: |in via immediata| con le seguenti: |entro

il termine indicato dalla sentenza|.

11.3 Marchetti

Al comma 3, sostituire le parole: |in via immediata| con le seguenti: |entro

quindici giorni".

11.4 Lubrano Di Ricco

11.11 (identico all|em. 11.4) Diana Lino

Al comma 4, dopo le parole: "In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui

al comma 3" inserire le seguenti: ", salvi i casi di forza maggiore".

11.5 Lubrano Di Ricco

11.9 (identico all|em. 11.5) Diana Lino

Al comma 6, sopprimere le parole da: "Qualora il procedimento" fino alle

parole: "commissione centrale".

11.6 Lubrano Di Ricco

11.10 (identico all|em. 11.6) Diana Lino

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di

annullamento della decisione della Commissione la sentenza definitiva del

giudice che dichiara l'esistenza delle circostanze indicate nell'articolo 2

per il riconoscimento dell'asilo sostituisce a tutti gli effetti l'analoga

decisione della Commissione."

11.7 Lubrano Di Ricco

11.12 (identico all'em. 11.7) Diana Lino

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "6-ter. Tutti gli atti concernenti i

procedimenti giurisdizionali previsti nel presente comma sono esenti da ogni

imposta o tributo"."

11.8 Lubrano Di Ricco

11.13 (identico all|em. 11.8) Diana Lino

Art. 12

Al comma 2, sostituire le parole: "Il rifugiato" con le altre: "Lo straniero

cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo"

12.2 Lubrano Di Ricco

12.3 (identico all|em. 12.2) Diana Lino

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

|2-bis. Il permesso di soggiorno è revocato nel caso in cui la commissione

centrale accerti la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni

per il riconoscimento del diritto di asilo|.

12.1 Pastore, Maggiore

Art. 13

Al comma 1, sostituire le parole: "prima di ogni scadenza quinquennale" con

le altre: "prima della scadenza".

13.3 Lubrano Di Ricco

13.4 (identico all|em. 13.3) Diana Lino

Al comma , sopprimere il secondo periodo.

13.1 Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: |rilascia, su richiesta,

la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di

immigrazione|, con le altre: |conferma, su richiesta, il permesso di

soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione. Tale

permesso è rinnovabile periodicamente finché sussistano le condizioni

presupposto del riconoscimento del diritto d|asilo|.

13.2 Tabladini, Speroni, Tirelli

Art. 14

Sostituire il comma 1 con il seguente:

|1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza

delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano,

in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 11.|

14.2 Pastore, Maggiore

Al comma 2, primo rigo, sostituire le parole: |qualora accerti che non

sussistono più le condizioni| con le altre: |verifica periodicamente la

sussistenza delle condizioni|; sostituire le parole da: |ovvero qualora

ricorrano| fino a: |Ginevra|, con le altre: |e l|eventuale ricorrenza delle

condizioni previste dall|articolo 1 della Convenzione di Ginevra|;

sostituire le parole: |può dichiarare| con le altre: |riscontrata la

cessazione delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del

diritto d|asilo o l|eventuale verificarsi delle condizioni previste

dall|articolo 1 della Convenzione di Ginevra, la Commissione centrale

dichiara|.

14.1 Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo. "In tal caso il

questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o

la carta di soggiorno".

14.6 Lubrano Di Ricco

14.7 (identico all|em. 14.6) Diana Lino

Sopprimere il comma 5.

14.4 Pastore, Maggiore

Sostituire il comma 5 con il seguente:

|5. Contro la decisione negativa di verifica e contro quella che accerta

l'estinzione del diritto di asilo è ammesso ricorso al TAR del luogo in cui

il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro 30

giorni dalla notifica della decisione.|

14.3 Pastore, Maggiore

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

14.5 Pastore, Maggiore

Art. 16

Al comma 1, sostituire la parola: "rifugiato" con le altre: "titolare del

diritto di asilo". Conseguentemente, riformulare la rubrica dell|articolo.

16.2 Lubrano Di Ricco

16.3 (identico all|em. 16.2) Diana Lino

Al comma 1, dopo la parola: "Il rifugiato" aggiungere le seguenti: "e lo

straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria"

16.5 Lubrano Di Ricco

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In via eccezionale, e

qualora ciò risponda a inderogabili esigenze di equità o ragioni umanitarie,

può essere autorizzato il ricongiungimento con familiari diversi da quelli

indicati nel presente comma"

16.3 bis Lubrano Di Ricco

16.4 (identico all|em. 16.3 bis) Diana Lino

Al comma 4, dopo le parole: "lavoro subordinato", inserire le seguenti

parole: "ivi compreso il diritto alle forme di assunzione obbligatoria

riservate agli invalidi riconosciuti".

16.2 bis Lubrano Di Ricco

Al comma 6, dopo le parole: |familiari ricongiunti|, inserire le seguenti:

|entro il terzo grado|

16.1 Tabladini, Tirelli, Speroni

Art. 17

Sopprimere il comma 4.

17.1 Pastore, Maggiore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-bis

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo delle associazioni e

degli organismi umanitari. L'iscrizione all'Albo è disposta con decreto

ministeriale su istanza delle associazioni aventi i requisiti di cui agli

articoli 3 e 6 della legge n. 266 del 1991 o degli organismi internazionali

operanti in Italia, previa dimostrazione dell'attività svolta nel settore

negli ultimi tre anni.

2. Le associazioni e gli organismi internazionali di cui al precedente comma

possono esercitare le facoltà previste dagli articoli 7 e seguenti della

legge 241 del 1990, possono intervenire davanti alla giurisdizione

amministrativa nei giudizi per l'annullamento di atti amministrativi

adottati in violazione della presente legge.|

17.0.1 Lubrano Di Ricco

Art. 18

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: |sempre che si tratti

di norme più favorevoli al richiedente|.

18.1 Pastore, Maggiore

Art. 19

Sostituire l|articolo con il seguente:

|Art. 19

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su

proposta del Ministro dell|interno è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni compensative nell|ambito delle unità

previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione

del Ministero dell|interno, connesse all|attuazione della presente legge.|

19.1 Il Relatore