AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDI| 30 GIUGNO 1998
277ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
MARCHETTI
Intervengono i sottosegretari di Stato agli esteri Toia e agli interni
Testa.
La seduta inizia alle ore 11.40.
IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.
(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d|asilo.
(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l|esame congiunto dei provvedimenti nel testo unificato, sospeso
nella seduta del 25 giugno 1998.
All|articolo 11 il relatore GUERZONI esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati. Il senatore BESOSTRI domanda al relatore un
chiarimento in merito al comma 6-bis del testo unificato. Analogo
interrogativo propone il presidente MARCHETTI a proposito del proprio
emendamento 11.3, al quale il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara di
aggiungere la propria firma.
Il sottosegretario TESTA si pronuncia in senso favorevole sull|emendamento
11.1, subordinatamente all|accoglimento del comma 6-bis. Il suo parere è
invece contrario sugli emendamenti 11.2 e 11.3, favorevole sugli identici
emendamenti 11.4 e 11.11.
Il presidente MARCHETTI fa notare che, a proposito del comma 6-bis del testo
unificato, non risultano presentati emendamenti. Precisa poi che mediante
l|emendamento 11.3 viene affidato un maggior potere discrezionale al giudice
amministrativo.
Il senatore PINGGERA manifesta delle riserve sull|emendamento 11.3, il quale
semmai dovrebbe essere formulato in maniera più esplicita. Il senatore
LUBRANO DI RICCO suggerisce che l|espulsione debba intervenire in via
immediata ovvero nel termine eventualmente stabilito mediante la sentenza.
Le situazioni concrete possono richiedere una maggior elasticità
applicativa. Il sottosegretario TESTA esprime la preoccupazione del Governo
per situazioni che potrebbero ulteriormente alimentare casi di irregolarità.
Il presidente MARCHETTI aggiunge che tale pericolo può verificarsi, in
realtà, anche quando si preveda un termine fisso. Secondo il senatore
BESOSTRI appare anomalo rispetto ai principi della giustizia amministrativa
la rimessione al giudice della determinazione del termine; egli è pertanto
favorevole alla fissazione di una data certa.
Il relatore GUERZONI, in adesione all|avviso espresso dal rappresentante del
Governo, si dichiara favorevole agli identici emendamenti 11.4 e 11.5. Il
senatore MAGGIORE sostiene che, in base all|emendamento stesso, è in
sostanza l|autorità di pubblica sicurezza a decidere i tempi del
provvedimento di espulsione. Manifesta quindi delle perplessità su quanto
può accadere nel periodo anteriore, con pericoli di irregolarità. Il
sottosegretario TESTA ritiene che i soggetti in questione continuano a
soggiornare nel luogo precedentemente individuato; il questore sotto la
propria responsabilità può comunque destinarli anche ad altro domicilio in
attesa del provvedimento. Il senatore LUBRANO DI RICCO insiste affermando
che in alcune circostanze l|espulsione immediata non è attuabile.
Il relatore GUERZONI considera inoltre in buona parte superflui gli identici
emendamenti 11.5 e 11.9, valutati invece in senso favorevole dal
sottosegretario TESTA. Il parere di entrambi è comunque contrario sui
restanti emendamenti 11.6, 11.10, 11.12, 11.8 e 11.13. Il presidente
MARCHETTI fa presente che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario
sulle ultime due iniziative di modifica. In conseguenza di ciò, il relatore
GUERZONI invita il senatore Lubrano di Ricco a ritirare l|emendamento 11.8;
segnala altresì l|esigenza di provvedere al sostentamento dei soggetti
richiedenti l|asilo in attesa della decisione sul ricorso, proponendo quindi
l|accantonamento degli emendamenti 11.6 e 11.10. Il sottosegretario TESTA fa
presente che la questione troverà una soluzione nell|ambito dell|articolo
15, il cui nuovo testo è all|esame del Governo.
Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira quindi l|emendamento 11.8 a condizione
che la questione venga affrontata nell|ambito della nuova formulazione
dell|articolo 15. La Commissione accoglie quindi l|emendamento 11.1, e
respinto l|emendamento 11.2, sono accolti gli emendamenti 11.4 e 11.5,
restando quindi assorbiti gli altri 11.11 e 11.9, mentre risultano ritirati
gli emendamenti 11.3, 11.6 e 11.10. Il senatore BESOSTRI reputa superflui
gli emendamenti 11.7 e 11.12, una volta acquisito che la Commissione è
orientata ad accogliere il comma 6-bis del testo unificato. Il senatore
LUBRANO DI RICCO ritira pertanto l|emendamento 11.7. Dichiarati quindi
assorbiti gli ulteriori emendamenti, la Commissione accoglie l|articolo 11
nel testo modificato.
All|articolo 12, il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA si
esprimono in senso favorevole sugli identici emendamenti 12.2 e 12.3. Il
RELATORE considera invece superfluo l|emendamento 12.1 invitando al suo
ritiro i presentatori. Aderisce a questa proposta il senatore MAGGIORE. E|
approvato l|emendamento 12.2, rimanendo quindi assorbito l|emendamento 12.3.
E' poi accolto l|articolo 12 nel testo modificato.
All|articolo 13, il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA si
esprimono in senso favorevole sugli emendamenti 13.3 e 13.4. Il loro avviso
è invece contrario sui restanti emendamenti 13.1 e 13.2. Il senatore
MAGGIORE fa proprio l|emendamento 13.2, limitatamente alla sua prima parte.
Il senatore PINGGERA ritiene preferibile l|articolo del testo unificato.
L|emendamento 13.3 è quindi accolto dalla Commissione, rimanendo assorbito
il 13.4. E| dichiarato decaduto l|emendamento 13.1, è respinto l|emendamento
13.2, limitatamente alla parte fatta propria dal senatore Maggiore, mentre è
dichiarata decaduta la parte ulteriore. E| accolto l|articolo 13 nel testo
così modificato.
All|articolo 14 il relatore GUERZONI considera non necessaria la
specificazione contenuta nell|emendamento 14.2. Il senatore MAGGIORE precisa
che la sua iniziativa ha finalità di mero chiarimento. Il sottosegretario
TESTA esprime in proposito la disponibilità del Governo. L|emendamento è
quindi accolto.
Sull|emendamento 14.6 il sottosegretario TESTA si dichiara favorevole,
contrario agli altri emendamenti 14.4 e 14.3, sui quali analogo è anche
l|avviso del RELATORE. E| dichiarato decaduto l|emendamento 14.1, è accolto
l|emendamento 14.6, rimanendo assorbita l|analoga iniziativa 14.7. Sono
respinti gli emendamenti 14.4 e 14.3, nonché l|emendamento 14.5, dopo una
dichiarazione di voto favorevole del senatore MAGGIORE. E| quindi accolto
l|articolo 14 nel testo modificato.
E| accantonato l|esame dell|articolo 15 con i relativi emendamenti.
All|articolo 16 il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA si esprimono
in senso favorevole sugli emendamenti 16.2 e 16.3. Favorevole il RELATORE è
inoltre sull|emendamento 16.5, sul quale il rappresentante del GOVERNO
manifesta delle perplessità, rimettendosi tuttavia alla valutazione della
Commissione. Il RELATORE si dice contrario all|emendamento 16.3 bis, dal
momento che gli eventuali ricongiungimenti familiari potranno essere
autorizzati ad altro titolo. Invita pertanto il senatore Lubrano Di Ricco a
ritirare l|emendamento stesso, invito che viene accolto. Analoga
raccomandazione viene recepita in relazione all|emendamento 16.2 bis. Sono
accolti gli emendamenti 16.2, 16.3 (identico al 16.2) e 16.5, è dichiarato
decaduto l|emendamento 16.1. E| approvato l|articolo 16 nel testo
modificato.
All|articolo 17 il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA esprimono
parere contrario sull|emendamento 17.1. Il senatore MAGGIORE motiva
l|emendamento stesso, sostenendo che la disposizione di cui al comma 4 va a
danno dei cittadini italiani; invoca pertanto quantomeno parità di
trattamento, rimuovendo l|assimilazione ai profughi. Il sottosegretario
TESTA non nega l|esigenza sottolineata dal senatore Maggiore, ma pone
altresì in evidenza il carattere umanitario della norma. Il senatore
BESOSTRI ricorda che rimangono comunque applicabili i requisiti di reddito.
L|emendamento è quindi respinto. E| accolto l|articolo 17.
Il senatore LUBRANO DI RICCO dà conto dell|emendamento 17.0.1, sul quale il
RELATORE si manifesta tendenzialmente contrario. Il sottosegretario TESTA fa
presente che l|esigenza è avvertita dal Governo, il quale sta provvedendo
per il suo soddisfacimento. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira
l|emendamento.
All|articolo 18 il RELATORE si dichiara favorevole all|emendamento 18.1.
Analogo avviso esprime il SOTTOSEGRETARIO, il quale tuttavia preannuncia
l|opportunità di una riformulazione della disposizione in vista dell|esame
in Assemblea. L|emendamento è accolto, e così l|articolo nel testo
modificato.
All|articolo 19 il relatore GUERZONI, ricordato che il proprio emendamento
19.1 è giustificato da esigenze di carattere tecnico, ritira la propria
iniziativa. E| quindi accolto l|articolo 19.
Il sottosegretario TESTA, in relazione all|articolo 15, precedentemente
accantonato, fa presente che sono in corso consultazioni nell|ambito
governativo onde definire un nuovo testo e calcolare gli eventuali oneri
finanziari.
Il seguito dell|esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13.05.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 554
Art. 11
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: |che ha competenza
esclusiva|.
11.1 Pastore, Maggiore
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: |per motivi di giustizia|,
con le seguenti: |a norma dell|articolo 10, comma 2|.
11.2 Pastore, Maggiore
Al comma 3, sostituire le parole: |in via immediata| con le seguenti: |entro
il termine indicato dalla sentenza|.
11.3 Marchetti
Al comma 3, sostituire le parole: |in via immediata| con le seguenti: |entro
quindici giorni".
11.4 Lubrano Di Ricco
11.11 (identico all|em. 11.4) Diana Lino
Al comma 4, dopo le parole: "In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui
al comma 3" inserire le seguenti: ", salvi i casi di forza maggiore".
11.5 Lubrano Di Ricco
11.9 (identico all|em. 11.5) Diana Lino
Al comma 6, sopprimere le parole da: "Qualora il procedimento" fino alle
parole: "commissione centrale".
11.6 Lubrano Di Ricco
11.10 (identico all|em. 11.6) Diana Lino
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di
annullamento della decisione della Commissione la sentenza definitiva del
giudice che dichiara l'esistenza delle circostanze indicate nell'articolo 2
per il riconoscimento dell'asilo sostituisce a tutti gli effetti l'analoga
decisione della Commissione."
11.7 Lubrano Di Ricco
11.12 (identico all'em. 11.7) Diana Lino
Aggiungere, in fine, il seguente comma: "6-ter. Tutti gli atti concernenti i
procedimenti giurisdizionali previsti nel presente comma sono esenti da ogni
imposta o tributo"."
11.8 Lubrano Di Ricco
11.13 (identico all|em. 11.8) Diana Lino
Art. 12
Al comma 2, sostituire le parole: "Il rifugiato" con le altre: "Lo straniero
cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo"
12.2 Lubrano Di Ricco
12.3 (identico all|em. 12.2) Diana Lino
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
|2-bis. Il permesso di soggiorno è revocato nel caso in cui la commissione
centrale accerti la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni
per il riconoscimento del diritto di asilo|.
12.1 Pastore, Maggiore
Art. 13
Al comma 1, sostituire le parole: "prima di ogni scadenza quinquennale" con
le altre: "prima della scadenza".
13.3 Lubrano Di Ricco
13.4 (identico all|em. 13.3) Diana Lino
Al comma , sopprimere il secondo periodo.
13.1 Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: |rilascia, su richiesta,
la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di
immigrazione|, con le altre: |conferma, su richiesta, il permesso di
soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione. Tale
permesso è rinnovabile periodicamente finché sussistano le condizioni
presupposto del riconoscimento del diritto d|asilo|.
13.2 Tabladini, Speroni, Tirelli
Art. 14
Sostituire il comma 1 con il seguente:
|1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza
delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 11.|
14.2 Pastore, Maggiore
Al comma 2, primo rigo, sostituire le parole: |qualora accerti che non
sussistono più le condizioni| con le altre: |verifica periodicamente la
sussistenza delle condizioni|; sostituire le parole da: |ovvero qualora
ricorrano| fino a: |Ginevra|, con le altre: |e l|eventuale ricorrenza delle
condizioni previste dall|articolo 1 della Convenzione di Ginevra|;
sostituire le parole: |può dichiarare| con le altre: |riscontrata la
cessazione delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del
diritto d|asilo o l|eventuale verificarsi delle condizioni previste
dall|articolo 1 della Convenzione di Ginevra, la Commissione centrale
dichiara|.
14.1 Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo. "In tal caso il
questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o
la carta di soggiorno".
14.6 Lubrano Di Ricco
14.7 (identico all|em. 14.6) Diana Lino
Sopprimere il comma 5.
14.4 Pastore, Maggiore
Sostituire il comma 5 con il seguente:
|5. Contro la decisione negativa di verifica e contro quella che accerta
l'estinzione del diritto di asilo è ammesso ricorso al TAR del luogo in cui
il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro 30
giorni dalla notifica della decisione.|
14.3 Pastore, Maggiore
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
14.5 Pastore, Maggiore
Art. 16
Al comma 1, sostituire la parola: "rifugiato" con le altre: "titolare del
diritto di asilo". Conseguentemente, riformulare la rubrica dell|articolo.
16.2 Lubrano Di Ricco
16.3 (identico all|em. 16.2) Diana Lino
Al comma 1, dopo la parola: "Il rifugiato" aggiungere le seguenti: "e lo
straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria"
16.5 Lubrano Di Ricco
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In via eccezionale, e
qualora ciò risponda a inderogabili esigenze di equità o ragioni umanitarie,
può essere autorizzato il ricongiungimento con familiari diversi da quelli
indicati nel presente comma"
16.3 bis Lubrano Di Ricco
16.4 (identico all|em. 16.3 bis) Diana Lino
Al comma 4, dopo le parole: "lavoro subordinato", inserire le seguenti
parole: "ivi compreso il diritto alle forme di assunzione obbligatoria
riservate agli invalidi riconosciuti".
16.2 bis Lubrano Di Ricco
Al comma 6, dopo le parole: |familiari ricongiunti|, inserire le seguenti:
|entro il terzo grado|
16.1 Tabladini, Tirelli, Speroni
Art. 17
Sopprimere il comma 4.
17.1 Pastore, Maggiore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 17-bis
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo delle associazioni e
degli organismi umanitari. L'iscrizione all'Albo è disposta con decreto
ministeriale su istanza delle associazioni aventi i requisiti di cui agli
articoli 3 e 6 della legge n. 266 del 1991 o degli organismi internazionali
operanti in Italia, previa dimostrazione dell'attività svolta nel settore
negli ultimi tre anni.
2. Le associazioni e gli organismi internazionali di cui al precedente comma
possono esercitare le facoltà previste dagli articoli 7 e seguenti della
legge 241 del 1990, possono intervenire davanti alla giurisdizione
amministrativa nei giudizi per l'annullamento di atti amministrativi
adottati in violazione della presente legge.|
17.0.1 Lubrano Di Ricco
Art. 18
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: |sempre che si tratti
di norme più favorevoli al richiedente|.
18.1 Pastore, Maggiore
Art. 19
Sostituire l|articolo con il seguente:
|Art. 19
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
proposta del Ministro dell|interno è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni compensative nell|ambito delle unità
previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione
del Ministero dell|interno, connesse all|attuazione della presente legge.|
19.1 Il Relatore